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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 437/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 3, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
CRISCENTI CATERINA, Presidente
AP TA, OR
CEFALO VINCENZO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6251/2025 depositato il 09/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is.104 N.45/c 98122 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 Isolato 137 98122 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259009660622 SANZIONI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7733/2025 depositato il
22/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ricorreva
contro
Agenzia delle Entrate Riscossione e Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Messina avverso l'intimazione di pagamento n. 29520259009660622/000, notificata il 25 giugno 2025, di euro 40.473,70, limitatamente all'atto prodromico cartella di pagamento n. 29520100028108362/000, asseritamente notificata il 29 dicembre 2010 IRAP,
IRPEF, Addizionale comunale IRPEF, Addizionale comunale IRPEF per l'anno d'imposta 2006 eccependo carenza di motivazione e difetto assoluto di prova, l'omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi legali, omessa notifica dell'Atto OD, l'intervenuta prescrizione degli importi richiesti a titolo di sorte capitale, la prescrizione degli importi richiesti a titolo di sanzioni e di interessi indicati nel “dettaglio del debito” dell'Atto OD.
Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Messina deduceva che ADER ha trasmesso, oltre all'atto oggetto dell'odierna impugnazione con notifica, l'estratto di ruolo e la notifica della prodromica cartella di pagamento n. 29520100028108362000; l'intimazione di pagamento n. 29520229000429720000 con notifica;
la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata presentata il 27/06/2023 dal contribuente e la relativa conseguente comunicazione delle somme dovute notificata dall'agente della riscossione. L'attività di competenza e di responsabilità dell'Ente Impositore si è, invero, esaurita con la consegna dei ruoli, non potendosi, pertanto, attribuire alcuna responsabilità alla scrivente Amministrazione per le attività successive alla stessa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'atto impugnato reca ulteriori cartelle che non formano oggetto di contestazione, limitandosi la contestazione all'atto prodromico cartella di pagamento n. 29520100028108362/000.
Si ravvisa prodotto in atti la notifica della prodromica cartella di pagamento n. 29520100028108362000;
l'intimazione di pagamento n. 29520229000429720000 con notifica;
la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata presentata il 27/06/2023 dal contribuente e la relativa conseguente comunicazione delle somme dovute notificata dall'agente della riscossione.
Il contribuente ha presentato dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata (DAG) - “rottamazione ter” prot. n. W-2023062708061891 del 27/06/2023, avente ad oggetto, tra l'altro, la cartella di cui trattasi.
L'Agente della Riscossione ha notificato in data 31/08/2023 a mezzo PEC, per di più indirizzata al medesimo odierno difensore, l'allegata Comunicazione delle somme dovute. Il contribuente, tuttavia, non ha proceduto ai relativi versamenti.
Si rileva che le istanze di adesione alla definizione agevolata costituiscono, analogamente alle richieste di dilazione di pagamento, riconoscimento del debito e, in quanto tali, atti interruttivi della prescrizione.
Contrariamente a quanto sostenuto ed eccepito dalla ricorrente nel ricorso de quo, la cartella di pagamento n. 29520100028108362000, sottesa all'atto opposto, è stata ritualmente notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.
c., tramite deposito presso la Casa Comunale, in data 29/12/2010 – come da documentazione trasmessa dall'Agente della Riscossione (ADER) e versata in atti – e non opposta. il destinatario dell'atto odierno ricorrente è stato notiziato tramite apposita comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.) spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno consegnata in mani proprie in data 29/12/2010.
L'Agente della Riscossione ha provveduto a rinnovare l'intimazione ad adempiere al pagamento delle somme dovute tramite notifica dell'intimazione di pagamento n. 29520229000429720000 ritualmente notificata in data 04/07/2023 tramite deposito presso la Casa Comunale a fronte di irreperibilità assoluta del destinatario la notifica dell'intimazione si intende perfezionata, per il richiedente e, dunque, per l'Agente della Riscossione, al momento dell'affidamento dell'atto all'ufficiale notificatore, già avvenuta alla data del 27/06/2023, riportata nella relata dell'atto, in cui il notificatore ha provveduto al deposito dell'atto presso la Casa Comunale.
La dichiarazione di adesione alla rottamazione delle cartelle, conformemente a quanto previsto per la richiesta di rateizzazione del debito, se da una parte è incompatibile con l'affermazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle stesse dall'altra costituisce, di per sé, atto interruttivo della prescrizione, con conseguente nuovo termine prescrizionale che inizierà a decorrere dalla scadenza delle singole rate, posto che l'art. 2944 c.c. stabilisce che la prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere. nel caso di specie non risulta evidentemente maturato alcun termine prescrizionale, neanche quinquennale.
E' quindi infondato il ricorso che va rigettato, le spese seguono la soccombenza come in motivazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato, condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore dell'Agenzia delle Entrate costituita di euro 1.200,00 oltre spese di legge se dovute.
Così deciso in Messina, lì 09/12/2025
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 3, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
CRISCENTI CATERINA, Presidente
AP TA, OR
CEFALO VINCENZO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6251/2025 depositato il 09/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is.104 N.45/c 98122 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 Isolato 137 98122 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259009660622 SANZIONI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7733/2025 depositato il
22/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ricorreva
contro
Agenzia delle Entrate Riscossione e Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Messina avverso l'intimazione di pagamento n. 29520259009660622/000, notificata il 25 giugno 2025, di euro 40.473,70, limitatamente all'atto prodromico cartella di pagamento n. 29520100028108362/000, asseritamente notificata il 29 dicembre 2010 IRAP,
IRPEF, Addizionale comunale IRPEF, Addizionale comunale IRPEF per l'anno d'imposta 2006 eccependo carenza di motivazione e difetto assoluto di prova, l'omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi legali, omessa notifica dell'Atto OD, l'intervenuta prescrizione degli importi richiesti a titolo di sorte capitale, la prescrizione degli importi richiesti a titolo di sanzioni e di interessi indicati nel “dettaglio del debito” dell'Atto OD.
Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Messina deduceva che ADER ha trasmesso, oltre all'atto oggetto dell'odierna impugnazione con notifica, l'estratto di ruolo e la notifica della prodromica cartella di pagamento n. 29520100028108362000; l'intimazione di pagamento n. 29520229000429720000 con notifica;
la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata presentata il 27/06/2023 dal contribuente e la relativa conseguente comunicazione delle somme dovute notificata dall'agente della riscossione. L'attività di competenza e di responsabilità dell'Ente Impositore si è, invero, esaurita con la consegna dei ruoli, non potendosi, pertanto, attribuire alcuna responsabilità alla scrivente Amministrazione per le attività successive alla stessa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'atto impugnato reca ulteriori cartelle che non formano oggetto di contestazione, limitandosi la contestazione all'atto prodromico cartella di pagamento n. 29520100028108362/000.
Si ravvisa prodotto in atti la notifica della prodromica cartella di pagamento n. 29520100028108362000;
l'intimazione di pagamento n. 29520229000429720000 con notifica;
la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata presentata il 27/06/2023 dal contribuente e la relativa conseguente comunicazione delle somme dovute notificata dall'agente della riscossione.
Il contribuente ha presentato dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata (DAG) - “rottamazione ter” prot. n. W-2023062708061891 del 27/06/2023, avente ad oggetto, tra l'altro, la cartella di cui trattasi.
L'Agente della Riscossione ha notificato in data 31/08/2023 a mezzo PEC, per di più indirizzata al medesimo odierno difensore, l'allegata Comunicazione delle somme dovute. Il contribuente, tuttavia, non ha proceduto ai relativi versamenti.
Si rileva che le istanze di adesione alla definizione agevolata costituiscono, analogamente alle richieste di dilazione di pagamento, riconoscimento del debito e, in quanto tali, atti interruttivi della prescrizione.
Contrariamente a quanto sostenuto ed eccepito dalla ricorrente nel ricorso de quo, la cartella di pagamento n. 29520100028108362000, sottesa all'atto opposto, è stata ritualmente notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.
c., tramite deposito presso la Casa Comunale, in data 29/12/2010 – come da documentazione trasmessa dall'Agente della Riscossione (ADER) e versata in atti – e non opposta. il destinatario dell'atto odierno ricorrente è stato notiziato tramite apposita comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.) spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno consegnata in mani proprie in data 29/12/2010.
L'Agente della Riscossione ha provveduto a rinnovare l'intimazione ad adempiere al pagamento delle somme dovute tramite notifica dell'intimazione di pagamento n. 29520229000429720000 ritualmente notificata in data 04/07/2023 tramite deposito presso la Casa Comunale a fronte di irreperibilità assoluta del destinatario la notifica dell'intimazione si intende perfezionata, per il richiedente e, dunque, per l'Agente della Riscossione, al momento dell'affidamento dell'atto all'ufficiale notificatore, già avvenuta alla data del 27/06/2023, riportata nella relata dell'atto, in cui il notificatore ha provveduto al deposito dell'atto presso la Casa Comunale.
La dichiarazione di adesione alla rottamazione delle cartelle, conformemente a quanto previsto per la richiesta di rateizzazione del debito, se da una parte è incompatibile con l'affermazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle stesse dall'altra costituisce, di per sé, atto interruttivo della prescrizione, con conseguente nuovo termine prescrizionale che inizierà a decorrere dalla scadenza delle singole rate, posto che l'art. 2944 c.c. stabilisce che la prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere. nel caso di specie non risulta evidentemente maturato alcun termine prescrizionale, neanche quinquennale.
E' quindi infondato il ricorso che va rigettato, le spese seguono la soccombenza come in motivazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato, condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore dell'Agenzia delle Entrate costituita di euro 1.200,00 oltre spese di legge se dovute.
Così deciso in Messina, lì 09/12/2025