TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 11/12/2025, n. 755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 755 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
823/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 823/2025 V.G., avente ad oggetto: “separazione consensuale dei coniugi e divorzio congiunto” promossa congiuntamente da
(codice fiscale ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio degli avvocati Angela Beninato ed Emilio Costa, che la rappresentano e difendono, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura in atti;
e
(codice fiscale ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
01/08/1979, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Raffaele Ferrajolo, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico ministero in sede.
*****
Con provvedimento del 29/11/2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa dinanzi al Collegio per la pronuncia della separazione personale.
IN FATTO E IN DIRITTO
1 Con ricorso ex art. 473 bis 49 c.p.c. depositato il 20/03/2025, i coniugi, premettendo di avere contratto matrimonio con rito civile a Pachino il 14/12/2007 e che dall'unione nasceva il figlio (nato il Per_1
17/1/2011), chiedevano concordemente a questo Tribunale di omologare la separazione consensuale alle condizioni pattuite, che di seguito si riportano:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, con facoltà di ognuno di essi di fissare liberamente la propria residenza o domicilio ove meglio creda e con l'obbligo reciproco di comunicarne tempestivamente all'altra parte eventuali variazioni, nel precipuo interesse del figlio minore.
2) La casa coniugale sita nel Comune di Pachino (SR) in via Sena n. 29 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla madre.
PIANO GENITORIALE PER I GL RE
3) Il figlio resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente Per_1 la responsabilità genitoriale e assumeranno virgola di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dei minori, atte a garantirne un adeguato sviluppo psicofisico e una crescita sana ed equilibrata, sempre nel pieno rispetto delle aspirazioni, delle inclinazioni delle esigenze di ciascun figlio.
I genitori si impegnano, altresì, a mantenere buoni rapporti, nonché a garantire il diritto del figlio di conservare un rapporto equilibrato con ciascuno di essi per ricevere Per_1 cura, educazione e istruzione da entrambi, nonché di mantenere rapporti significativi con gli ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale.
4) Il figlio resta iscritto, come collocamento principale e ai fini anagrafici, presso il Per_1 domicilio della madre, nella casa familiare sita in Pachino (SR) via Sena n. 29.
Il sig. ha già trasferito il suo domicilio nel Nord Italia per motivi di lavoro, CP_1 conseguentemente egli potrà vedere il figlio ogni qualvolta ne senta la necessità, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore.
Le festività natalizie nonché quelle pasquali saranno gestite dai genitori secondo il criterio dell'alternanza annuale.
5) Il padre verserà entro il giorno 5 di ogni mese, alla madre collocataria del minore l'assegno mensile di euro 300,00 annualmente secondo gli indici Istat, A titolo di contributo per il mantenimento ordinario del figlio minore.
Il padre acconsente che l'assegno unico e universale (AUU) per il figlio a carico istituito dal D.L. 21 dicembre 2021 n. 230 sarà percepito in misura pari al 100% dalla sig.ra
[...]
, unitamente ad ogni altra misura di sostegno di natura assistenziale. Parte_1
2 6) Le spese straordinarie necessarie per i due figli minori come individuate in seno alle
“Linee guida sul mantenimento dei figli” adottate dal Tribunale di Siracusa (Prot. N.
153/Int.) in data 30/01/2020, Saranno a carico di entrambi i genitori in misura pari al 50%.
Rientrano nelle spese extra, non richiedenti il previo accordo dei genitori (fermo restando l'obbligo di informazione dell'altro genitore), le seguenti spese:
a) Sanitarie, connotate dal carattere di necessità e urgenza: i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico di base, effettuate nell'ambito del SSN, compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche conseguenziali ( a titolo esemplificativo: Spese per fisioterapia e logopedia, per impianti di ausilio sanitario, oculistiche, compresi occhiali da vista e lenti a contatto, ortopediche ed acustiche). In caso di particolare urgenza le spese mediche e sanitarie possono essere affrontate anche in ambito privatistico, previo accordo sulla scelta del professionista da effettuarsi anche in base all'importo della spesa.
b) scolastiche: Iscrizione e retta della silo nido infantile, pubblico convenzionato o paritario, tasse ed assicurazioni scolastiche per scuole pubbliche, tasse universitarie, libri scolastici e universitari, tablet e p.c. per uso scolastico (con costi da rapportare alle condizioni economiche della famiglia), laddove non incluse nell'assegno o se sorte precedentemente la separazione o prima della cessazione della convivenza, sempre che siano compatibili con le possibilità economico/patrimoniali dei genitori;
c) extra scolastiche: Un corso per attività extrascolastica (a scelta tra attività sportiva o di istruzione), spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria, per meccanica e/o carrozzeria) relative a mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, minicar, auto) acquistati in accordo tra i genitori, nonché le relative spese connesse (bollo e assicurazione, corso per il conseguimento della patente di guida).
Rientrano, invece, nelle spese extra assegno, richiedenti il necessario accordo tra i genitori, sia espresso che tacito - per tale intendendosi la situazione in cui il genitore onerato, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non avrà manifestato motivato dissenso per iscritto o con altro idoneo strumento, entro 15 giorni dalla richiesta;
in difetto, infatti, il silenzio sarà inteso come consenso- quelle relative a:
d) sanitarie: visite specialistiche, esami diagnostici, prestazioni sanitarie erogate da strutture private non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica, apparecchi sanitari ortodontici;
e) scolastiche: lezioni private (c.d. ripetizioni), stage, corsi di lingua, corsi di musica ed acquisto strumento musicale, corsi di preparazione e selezione per ingresso nelle facoltà
3 universitarie, per la formazione o specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, spese per università all'estero e alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche, corsi di formazione post universitari
(specializzazioni o master), gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero, scuole e università private, nonché acquisto di libri o dispense;
f) Extra scolastiche: baby sitter post separazione, viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio, attività sportiva agonistica, comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei (ivi comprese le spese di trasporto e stage), attività ludico ricreative (centri estivi), cellulare, spese per acquisto di mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica patente diversa dalla categoria A e B, attività artistiche, culturali e ricreative (come acquisto di strumenti musicali, corsi di informatica, ecc.), spese per organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli, acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto.
Entrambi i genitori si impegnano a provvedere contestualmente al pagamento della spesa extra assegno per i figli, secondo la ripartizione proporzionale di pertinenza, evitando così di addossare ad un solo genitore l'anticipazione della quota spettante all'altro. Ove ciò non avvenga, il genitore anticipatario, entro 30 giorni dall'effettuazione della spesa, dovrà richiedere il rimborso previa esibizione e consegna di idonea documentazione, e l'altro genitore dovrà provvedere al rimborso entro 30 giorni dalla richiesta.
Il padre verserà a titolo di contributo per il pagamento del mutuo di cui è gravata la casa coniugale la somma di euro 240,00 inoltre tutte le spese inerenti la casa coniugale saranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno.
7) I coniugi separandi dichiarano, infine, di avere definito in questa sede ogni questione di natura personale, economica e patrimoniale tra loro pendente e di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altra”.
Contestualmente, in seno al ricorso, domandavano – decorso il termine di legge – la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile contratto a Pachino in data 14/12/2007 (Anno 2007 – Atto n. 30
– Parte I - Serie 1, cfr. documento in atti).
Preso atto di quanto sopra, con provvedimento del 29/11/2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice poneva la causa dinanzi al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda.
Orbene, passando al merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione e
4 la concorde volontà espressa dalle parti sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una condizione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Il Collegio dà atto che le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale del figlio minore, non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire l'accesso ad a una effettiva bi-genitorialità, Per_1 secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c..
Anche le previsioni accessorie relative al contributo di mantenimento risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire al minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Con separata ordinanza va disposta la rimessione sul ruolo per la prosecuzione della causa relativamente alla domanda congiunta di scioglimento del matrimonio.
La decisione sulle spese di lite deve essere riservata al momento della pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nella causa tra le parti indicate in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide: pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 omologa le condizioni pattuite dalle parti e riportate in parte motiva;
dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in relazione alle altre domande;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pachino per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000;
Così deciso in Siracusa, il 6.12.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 823/2025 V.G., avente ad oggetto: “separazione consensuale dei coniugi e divorzio congiunto” promossa congiuntamente da
(codice fiscale ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio degli avvocati Angela Beninato ed Emilio Costa, che la rappresentano e difendono, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura in atti;
e
(codice fiscale ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
01/08/1979, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Raffaele Ferrajolo, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico ministero in sede.
*****
Con provvedimento del 29/11/2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa dinanzi al Collegio per la pronuncia della separazione personale.
IN FATTO E IN DIRITTO
1 Con ricorso ex art. 473 bis 49 c.p.c. depositato il 20/03/2025, i coniugi, premettendo di avere contratto matrimonio con rito civile a Pachino il 14/12/2007 e che dall'unione nasceva il figlio (nato il Per_1
17/1/2011), chiedevano concordemente a questo Tribunale di omologare la separazione consensuale alle condizioni pattuite, che di seguito si riportano:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, con facoltà di ognuno di essi di fissare liberamente la propria residenza o domicilio ove meglio creda e con l'obbligo reciproco di comunicarne tempestivamente all'altra parte eventuali variazioni, nel precipuo interesse del figlio minore.
2) La casa coniugale sita nel Comune di Pachino (SR) in via Sena n. 29 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla madre.
PIANO GENITORIALE PER I GL RE
3) Il figlio resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente Per_1 la responsabilità genitoriale e assumeranno virgola di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dei minori, atte a garantirne un adeguato sviluppo psicofisico e una crescita sana ed equilibrata, sempre nel pieno rispetto delle aspirazioni, delle inclinazioni delle esigenze di ciascun figlio.
I genitori si impegnano, altresì, a mantenere buoni rapporti, nonché a garantire il diritto del figlio di conservare un rapporto equilibrato con ciascuno di essi per ricevere Per_1 cura, educazione e istruzione da entrambi, nonché di mantenere rapporti significativi con gli ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale.
4) Il figlio resta iscritto, come collocamento principale e ai fini anagrafici, presso il Per_1 domicilio della madre, nella casa familiare sita in Pachino (SR) via Sena n. 29.
Il sig. ha già trasferito il suo domicilio nel Nord Italia per motivi di lavoro, CP_1 conseguentemente egli potrà vedere il figlio ogni qualvolta ne senta la necessità, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore.
Le festività natalizie nonché quelle pasquali saranno gestite dai genitori secondo il criterio dell'alternanza annuale.
5) Il padre verserà entro il giorno 5 di ogni mese, alla madre collocataria del minore l'assegno mensile di euro 300,00 annualmente secondo gli indici Istat, A titolo di contributo per il mantenimento ordinario del figlio minore.
Il padre acconsente che l'assegno unico e universale (AUU) per il figlio a carico istituito dal D.L. 21 dicembre 2021 n. 230 sarà percepito in misura pari al 100% dalla sig.ra
[...]
, unitamente ad ogni altra misura di sostegno di natura assistenziale. Parte_1
2 6) Le spese straordinarie necessarie per i due figli minori come individuate in seno alle
“Linee guida sul mantenimento dei figli” adottate dal Tribunale di Siracusa (Prot. N.
153/Int.) in data 30/01/2020, Saranno a carico di entrambi i genitori in misura pari al 50%.
Rientrano nelle spese extra, non richiedenti il previo accordo dei genitori (fermo restando l'obbligo di informazione dell'altro genitore), le seguenti spese:
a) Sanitarie, connotate dal carattere di necessità e urgenza: i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico di base, effettuate nell'ambito del SSN, compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche conseguenziali ( a titolo esemplificativo: Spese per fisioterapia e logopedia, per impianti di ausilio sanitario, oculistiche, compresi occhiali da vista e lenti a contatto, ortopediche ed acustiche). In caso di particolare urgenza le spese mediche e sanitarie possono essere affrontate anche in ambito privatistico, previo accordo sulla scelta del professionista da effettuarsi anche in base all'importo della spesa.
b) scolastiche: Iscrizione e retta della silo nido infantile, pubblico convenzionato o paritario, tasse ed assicurazioni scolastiche per scuole pubbliche, tasse universitarie, libri scolastici e universitari, tablet e p.c. per uso scolastico (con costi da rapportare alle condizioni economiche della famiglia), laddove non incluse nell'assegno o se sorte precedentemente la separazione o prima della cessazione della convivenza, sempre che siano compatibili con le possibilità economico/patrimoniali dei genitori;
c) extra scolastiche: Un corso per attività extrascolastica (a scelta tra attività sportiva o di istruzione), spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria, per meccanica e/o carrozzeria) relative a mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, minicar, auto) acquistati in accordo tra i genitori, nonché le relative spese connesse (bollo e assicurazione, corso per il conseguimento della patente di guida).
Rientrano, invece, nelle spese extra assegno, richiedenti il necessario accordo tra i genitori, sia espresso che tacito - per tale intendendosi la situazione in cui il genitore onerato, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non avrà manifestato motivato dissenso per iscritto o con altro idoneo strumento, entro 15 giorni dalla richiesta;
in difetto, infatti, il silenzio sarà inteso come consenso- quelle relative a:
d) sanitarie: visite specialistiche, esami diagnostici, prestazioni sanitarie erogate da strutture private non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica, apparecchi sanitari ortodontici;
e) scolastiche: lezioni private (c.d. ripetizioni), stage, corsi di lingua, corsi di musica ed acquisto strumento musicale, corsi di preparazione e selezione per ingresso nelle facoltà
3 universitarie, per la formazione o specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, spese per università all'estero e alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche, corsi di formazione post universitari
(specializzazioni o master), gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero, scuole e università private, nonché acquisto di libri o dispense;
f) Extra scolastiche: baby sitter post separazione, viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio, attività sportiva agonistica, comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei (ivi comprese le spese di trasporto e stage), attività ludico ricreative (centri estivi), cellulare, spese per acquisto di mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica patente diversa dalla categoria A e B, attività artistiche, culturali e ricreative (come acquisto di strumenti musicali, corsi di informatica, ecc.), spese per organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli, acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto.
Entrambi i genitori si impegnano a provvedere contestualmente al pagamento della spesa extra assegno per i figli, secondo la ripartizione proporzionale di pertinenza, evitando così di addossare ad un solo genitore l'anticipazione della quota spettante all'altro. Ove ciò non avvenga, il genitore anticipatario, entro 30 giorni dall'effettuazione della spesa, dovrà richiedere il rimborso previa esibizione e consegna di idonea documentazione, e l'altro genitore dovrà provvedere al rimborso entro 30 giorni dalla richiesta.
Il padre verserà a titolo di contributo per il pagamento del mutuo di cui è gravata la casa coniugale la somma di euro 240,00 inoltre tutte le spese inerenti la casa coniugale saranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno.
7) I coniugi separandi dichiarano, infine, di avere definito in questa sede ogni questione di natura personale, economica e patrimoniale tra loro pendente e di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altra”.
Contestualmente, in seno al ricorso, domandavano – decorso il termine di legge – la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile contratto a Pachino in data 14/12/2007 (Anno 2007 – Atto n. 30
– Parte I - Serie 1, cfr. documento in atti).
Preso atto di quanto sopra, con provvedimento del 29/11/2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice poneva la causa dinanzi al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda.
Orbene, passando al merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione e
4 la concorde volontà espressa dalle parti sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una condizione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Il Collegio dà atto che le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale del figlio minore, non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire l'accesso ad a una effettiva bi-genitorialità, Per_1 secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c..
Anche le previsioni accessorie relative al contributo di mantenimento risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire al minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Con separata ordinanza va disposta la rimessione sul ruolo per la prosecuzione della causa relativamente alla domanda congiunta di scioglimento del matrimonio.
La decisione sulle spese di lite deve essere riservata al momento della pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nella causa tra le parti indicate in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide: pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 omologa le condizioni pattuite dalle parti e riportate in parte motiva;
dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in relazione alle altre domande;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pachino per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000;
Così deciso in Siracusa, il 6.12.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
5