Art. 33. 1. Ai contributi di cui all'articolo 6 possono accedere anche le imprese del settore delle demolizioni navali in effettivo esercizio dal 1 gennaio 1970, fatti salvi i piani di investimento definiti in base alle vigenti norme alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. I contributi di cui all'articolo 6 possono essere altresi' concessi alle imprese di manutenzione di apparati motori marini alle condizioni di cui all'articolo 8. 3. Il termine di ultimazione dei programmi di investimento di cui al primo comma dell'articolo 8 della legge 22 marzo 1985, n. 111 , e' prorogato al 31 dicembre 1989.
Nota all'art. 33, comma 3:
Il testo dell' art. 8, primo comma, della legge n. 111/1985 e' il seguente:
"Per l'ammmissione al contributo di cui all' articolo 16 della legge 14 agosto 1982, n. 599 , le imprese interessate devono presentare le relative istanze entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le istanze devono essere corredate da un piano di investimento la cui attuazione abbia avuto inizio successivamente al 1 gennaio 1984. Le iniziative ammesse a contributo devono essere ultimate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 1988".
Nota all'art. 33, comma 3:
Il testo dell' art. 8, primo comma, della legge n. 111/1985 e' il seguente:
"Per l'ammmissione al contributo di cui all' articolo 16 della legge 14 agosto 1982, n. 599 , le imprese interessate devono presentare le relative istanze entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le istanze devono essere corredate da un piano di investimento la cui attuazione abbia avuto inizio successivamente al 1 gennaio 1984. Le iniziative ammesse a contributo devono essere ultimate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 1988".