Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 15/01/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
Foglio da considerare parte integrante del verbale di udienza del 15.1.2025 nella causa civile pendente innanzi al Tribunale di Trani tra e con l'intervento di Parte_1 Controparte_1 CP_2
e (n.4096/2023 R.G.)
[...] CP_3 CP_4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa
Emanuela Gallo, nella procedura ex art. 281 decies c.p.c. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 4096 Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto:
accertamento di accettazione tacita di eredità
Da
Avv. rappresentata e difesa da se stessa ed elettivamente domiciliata presso il proprio Parte_1
studio sito in Trani, in Piazza della Repubblica n. 20, giusta procura alle liti in atti,
-ricorrente-
Contro
, nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...], Controparte_1
-resistente contumace-
e con l'intervento di
, , , tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Controparte_2 Controparte_5 Controparte_6
Alessandro Tarantini ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Trani alla via Piazza della
Repubblica n.20 e presso il suo domicilio digitale pec, in virtù di procura alle liti;
Conclusioni delle parti come da atti difensivi e da verbale d'udienza del 15.1.2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., – premesso che in data 13.12.2015 è deceduto Parte_1 [...]
, il quale, al momento del decesso, era comproprietario dell'immobile sito in Controparte_7
Molfetta alla via Matteotti n. 21, piano T-2 (censito in catasto fabbricati al foglio 9, particella 1675
sub. 16, cat. A/3, cl.3, consistenza 5,5 vani, rendita euro 426,08, piano T-2); che, in assenza di testamento, si è aperta la successione legittima nei confronti degli eredi: moglie Controparte_8
del de cuius e dei quattro figli, , e;
che, in data 15.09.2020, CP_4 CP_3 CP_2 Controparte_1
è anch' ella deceduta;
che quest'ultima, al momento del decesso, era Controparte_8
comproprietaria della quota pari a 8/12 del summenzionato immobile;
che anche in tale circostanza,
in assenza di testamento, si è aperta la successione legittima con voltura catastale nei confronti dei predetti quattro figli, come risulta dalla relazione notarile ex art. 567 co. 2 c.p.c., depositata nella procedura di espropriazione immobiliare n. 60/2023, presso il Tribunale di Trani, nei confronti di
[...]
; che quest' ultimo è nel possesso dell' immobile sopra descritto ed ha posto in Controparte_1
essere una serie di comportamenti tali da integrare l' accettazione tacita dell' eredità dei genitori;
che,
in particolare, il convenuto ha espressamente dichiarato di essere erede del padre, CP_7
, negli atti giudiziari delle cause civili n.r.g. 1122/2016 e 1953/2017, presso il Tribunale di
[...]
Trani; che, invece, in merito all' eredità materna, il resistente è nel possesso del bene ereditario ancor prima del decesso della madre;
che, inoltre, il ha dichiarato la sua qualità di erede anche CP_1
all' amministratore di condominio e ai suoi collaboratori;
che il resistente non ha presentato l'
inventario ex art. 485 c.c. nel termine di tre mesi dal decesso della madre né, nel medesimo termine,
ha rinunciato all' eredità; che, ad ogni buon conto, con la voltura dell' immobile ereditario in favore dei quattro fratelli, il resistente indica la propria quota, pari a ¼ nelle sue dichiarazioni fiscali- ha convenuto in giudizio chiedendo accertarsi e dichiararsi la sua qualità di erede Controparte_1 puro e semplice per aver accettato tacitamente l'eredità relitta dai defunti genitori, CP_7
e e, per l'effetto, ordinarsi la trascrizione dell' emanando
[...] Controparte_8
provvedimento, con vittoria delle spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, all'udienza dell'08.05.2024 nessuno è comparso per il resistente;
quindi,
il Giudice, con ordinanza del 10.05.2024, rilevata la mancata costituzione del convenuto nonostante la ritualità della notifica, ne ha dichiarato la contumacia, rinviando la causa per la discussione orale ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. all'udienza del 15.1.2025. Con atto di intervento ai sensi dell'art. 105, secondo comma, c.p.c. depositato in data 14.1.2025, si costituivano volontariamente e Controparte_2 CP_3
al fine di sostenere la domanda attorea. CP_4
Tanto premesso, la domanda è infondata per mancato assolvimento dell'onere della prova e non può
essere accolta per le motivazioni di seguito riportate.
Parte attrice assume che il resistente avrebbe tenuto comportamenti integranti l'accettazione tacita dell'eredità dei genitori defunti, tali assunti, tuttavia, vanno disattesi non essendo stata fornita neppure la prova del titolo idoneo a consentire a di succedere a e Controparte_1 Controparte_7
Controparte_8
L'accoglimento della domanda presuppone l'accertamento del titolo a succedere in via ereditaria, che,
per la successione legittima, consiste nel rapporto di parentela con il defunto. In proposito, giova evidenziare che nell'ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede, l'onere di dimostrare la delazione dell'eredità, nonché l'assunzione della qualità di erede, incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c. Orbene, per quel che concerne la delazione dell'eredità, tale onere, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss c.c., essendo inidonea a tal fine la semplice dichiarazione di successione (cfr., da ultimo, Cass. Sez.
II n. 22730 del 11.08.2021). In ragione di tale consolidato principio, “i certificati di famiglia sono idonei a provare il grado di parentela tra i defunti e il convenuto, fonte della successione legittima”. Nel caso di specie, l'attrice, pur allegando al ricorso introduttivo copiosa documentazione, non ha fornito prova del suindicato legame di parentela, che giustificherebbe la chiamata all'eredità del convenuto secondo le regole della successione legittima cui agli artt. 565 e ss. c.c. Né tale carenza probatoria può essere superata ammettendo la richiesta di prova testimoniale sui capitoli formulati dalla ricorrente in sede di ricorso, in quanto il rapporto di filiazione non è circostanza rispetto alla quale è ammissibile una prova orale. La prova della qualità di erede, infatti, è sottoposta dall'ordinamento ad una disciplina particolarmente rigorosa, che si giustifica in funzione del particolare livello di certezza che deve assistere l'individuazione dei soggetti chiamati all'eredità vuoi in base alla legge vuoi in base ad un testamento che, non a caso, deve avere in ogni caso forma scritta ad substantiam. Per ciò che in particolare concerne la successione legittima, la delazione ereditaria opera in base allo status familiae, disciplinato dalle norme inderogabili che regolano i rapporti di parentela fra le persone. Né il legame di parentela può dirsi dimostrato con la dichiarazione contenuta nella relazione notarile ex art. 567 c.p.c., dovendo escludersi che la dichiarazione di un terzo possa incidere sulla sfera giuridica altrui, comportando l'acquisto della qualità di erede da parte del chiamato, rimasto estraneo a tale dichiarazione (cfr. Corte di appello Roma, sez. III, 13.11.2019,
n.6908).
A mente di tutto quanto esposto, permanendo un'incertezza sul grado di parentela del convenuto rispetto ai de cuius, deve ritenersi che la non abbia assolto l'onere della prova su di essa Pt_1
incombente, motivo per il quale la domanda va rigettata. Ed infatti non essendo provato il rapporto di parentela, manca la prova dell'unica situazione giuridica idonea a consentire la vocazione all'eredità e l'attribuzione della qualità di chiamato, in difetto della quale l'eventuale atto di accettazione dell'eredità sarebbe stato inefficace.
Circa le spese di giudizio nulla può essere disposto poiché la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., si fonda sull'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che abbia dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto, essa non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso, che non ha espletato alcuna attività processuale, per cui abbia sopportato spese delle quali debba essere rimborsato (Cass.
Civ. 13491/2014).
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in persona del Giudice, dott.ssa Emanuela Gallo, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) rigetta la domanda proposta da e dagli interventori;
Parte_1
2) nulla sulle spese.
Trani, così è deciso il 15.1.2025
Il Giudice
Dott.ssa Emanuela Gallo