Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 04/05/2026, n. 8056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8056 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08056/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13196/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13196 del 2025, proposto da Giovanni Greco, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Greco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
PER L'OTTEMPERANZA
-della sentenza n.2409/2025 pubblicata il 26.02.2025 nell'ambito del procedimento con RG 25941/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Roma, III Sez. Lavoro, in persona del Giudice del Lavoro, Dott.ssa Amalia Savignano, con cui veniva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito (codice univoco C9R3NW), alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, liquidate in complessivi €.1.200,00, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, notificata il 27.03.2025 e verso la quale non è stato proposto appello
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 il dott. Giovanni Caputi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e TT
Rilevato che con il ricorso in epigrafe si domanda l’ottemperanza della sentenza n.2409/2025 pubblicata il 26.02.2025 nell'ambito del procedimento con RG 25941/2024;
Rilevato che all’udienza in epigrafe la difesa della parte ricorrente, senza opposizione o contestazione della parte resistente, ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa, vista la liquidazione intervenuta in suo favore, chiedendo la condanna alle spese per l’Amministrazione.
Ritenuto che pertanto debba dichiararsi l’improcedibilità del ricorso e che le spese vadano liquidate equitativamente come in dispositivo considerando i parametri attinenti alle procedure esecutive mobiliari (cfr. Cons. Stato, Sez. III, sent. n. 1247/2016; Cons. Stato, Sez. VII, sent. n. 4029/2025).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 500 (cinquecento) oltre accessori e conseguenze di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
SA TT, Presidente
Giovanni Caputi, Referendario, Estensore
Ciro Daniele Piro, Referendario
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Caputi | SA TT |
IL SEGRETARIO