Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 811 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00811/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00733/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 733 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Garofalo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'interno, U.T.G. - Prefettura di Crotone, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi, ex lege , dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento
- del provvedimento del 2 febbraio 2021 con il quale la Prefettura della Provincia di Crotone ha rigettato il ricorso gerarchico inteso all’annullamento del decreto questorile cat. Cat. -OMISSIS- Divisione P.A.S.I./ Armi-Prot. Nr. -OMISSIS- che ha respinto la domanda della licenza di porto d’armi per uso caccia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’U.T.G. - Prefettura di Crotone;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, co. 4- bis , c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 marzo 2026 il dott. LA Ciconte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e RI
1. Il ricorrente è insorto avverso il provvedimento con il quale il Prefetto della Provincia di Crotone ha rigettato il ricorso gerarchico inteso all’annullamento del decreto del Questore della Provincia di Crotone con cui è stata respinta la domanda di licenza di porto d’armi per uso caccia, deducendo, in diritto, i seguenti motivi:
1.1. “ Il provvedimento impugnato è illegittimo per violazione di legge, carenza di motivazione ed eccesso di potere ”;
1.2. “ Eccesso di potere per difetto di motivazione, motivazione illogica e carenza di istruttoria. Violazione degli artt. 3 e ss. Legge 241/1990. Irragionevolezza e ingiustizia manifesta ”.
2. L’amministrazione, ritualmente intimata, si è costituita, sostenendo la infondatezza del ricorso.
3. All’udienza in camera di consiglio del 1° marzo 2023, il ricorrente, per il tramite del proprio difensore, ha rinunciato all’istanza di tutela interinale.
4. All’udienza pubblica dell’11 dicembre 2024, il Collegio ha accordato il rinvio richiesto dal difensore di parte ricorrente, onde consentirgli di esaminare la memoria difensiva depositata dall’avvocatura il 21 febbraio 2023, che, secondo quanto riferito, non risultava visibile, invitando la difesa erariale a provvedere ad un nuovo deposito dell’atto difensivo.
5. Infine, all’udienza di merito straordinaria del 20 marzo 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Tanto premesso, il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere respinto.
7. I motivi di ricorso possono trattarsi congiuntamente, essendo dedicati, ciascuno, alla specifica contestazione delle circostanze, in fatto, poste a fondamento del provvedimento gravato.
7.1. Dagli atti e dai documenti di causa risulta che il ricorrente abbia chiesto il rilascio della licenza di porto d’armi per uso caccia, che il Questore ha, tuttavia, respinto, in quanto è risultato che (i) l’istante è stato coinvolto in una serie di procedimenti penali ed è gravato da numerosi precedenti di polizia, (ii) frequenta soggetti controindicati, (iii) è stato segnalato ai sensi dell’art.75 del d.P.R. n.309/1990, e destinatario di un provvedimento di ammonizione “ in cui lo si invitava a non fare più uso di sostanze stupefacenti ”, (iv) infine, pur non convivente, “ è imparentato con soggetti controindicati, titolari di precedenti di polizia (padre, fratello e cognata), tanto da essere: il padre, destinatario di decreto prefettizio di divieto detenzione armi, munizioni e materiale esplodente […], il fratello e la cognata, destinatari di decreto questorile di respingimento delle istanze di rilascio delle licenze di porto d’armi per tiro a volo ”.
A fronte di tali circostanze, l’Autorità di p.s. ha ritenuto la inaffidabilità del ricorrente nell’uso delle armi, rilevando, in particolare, quanto alla segnalazione per uso di sostanze stupefacenti, che “ l’art.1 del DM 28.04.1998 del Ministero della Sanità sui requisiti psicofisici minimi per il rilascio e/o il rinnovo del porto d’armi, […] al punto 5), indica tra le cause di non idoneità l’assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti ”, quanto all’ultimo degli elementi richiamati, “ che, a causa del citato legame di parentela, le armi acquistate e/o detenute dalla richiedente potrebbero entrare nella disponibilità dei suddetti parenti ed eventualmente venire utilizzate dagli stessi ”.
Nel provvedimento è, altresì, evidenziato che già nel 2017 era stato adottato “ analogo decreto questorile di respingimento dell’istanza di rilascio della licenza di porto d’armi per uso caccia ” che, impugnato con ricorso gerarchico, era stato confermato dal Prefetto di Crotone.
Anche nella vicenda procedimentale qui in esame, avverso il diniego del Questore, il ricorrente ha proposto ricorso gerarchico, che il Prefetto ha parimenti rigettato, rilevando che rispetto alla decisione già assunta nel 2017 in sede di ricorso gerarchico avverso il primo diniego questorile – che era fondato sulle “ medesime motivazioni ” – “ non sono emersi elementi nuovi, atti ad inficiare il provvedimento del Questore che, pertanto, appare legittimo e fondato nel merito ”.
7.2. Coi motivi di ricorso, il ricorrente ha separatamente contestato le ragioni poste a fondamento del diniego.
In particolare, con il primo motivo, ha concentrato l’attenzione sulle due segnalazioni per assunzione di sostanze stupefacenti, evidenziando che alla prima, del 2008, era del tutto estraneo, trattandosi di un caso di omonimia, e che nella seconda occasione, risalente al 2011, la sostanza era in realtà indosso ad altro passeggero dell’autovettura da egli condotta.
Soprattutto, il predetto evidenzia che, come risulta dalle analisi di laboratorio effettuate nel 2016 e nel 2019, e prodotte in sede procedimentale, ha dimostrato di non essere assuntore di sostanze stupefacenti.
Con il secondo motivo, il predetto, oltre a contestare i vizi di motivazione ed istruttoria, sostenendo che le valutazioni dell’amministrazioni siano fondate su “ meri sospetti ”, ha evidenziato che i procedimenti penali che lo hanno visto coinvolto si sono tutti conclusi con provvedimenti di archiviazione o dichiarazioni di non doversi procedere per irrilevanza del fatto, e di non aver mai riportato, quindi, alcuna condanna penale.
Quanto, infine, ai legami di parentela con soggetti controindicati, padre, fratello e cognata, ha rappresentato di non essere con loro convivente, avendo spostato la propria residenza, sicché non risulta più il concreto pericolo di abuso.
7.3. Onde procedere ad un compiuto esame delle censure mosse dal ricorrente, appare utile premettere la ricostruzione, nei suoi tratti essenziali, del quadro normativo di riferimento.
Il regio decreto 18 giugno 1931, n.773, di approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), prevede che l’autorizzazione di polizia e la licenza per l’uso delle armi possano essere negate, non solo in presenza della commissione di reati, ma, altresì, e a monte, in ogni caso in cui l’autorità amministrativa ravvisi elementi che denotino la inaffidabilità del soggetto richiedente ed il pericolo di abuso.
Segnatamente, al Capo III, Titolo I, dedicato alle autorizzazioni di polizia, l’art.11, co. 3, TULPS prevede che “ Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione ”. Al successivo Capo IV, Titolo II, “ delle armi ”, l'art. 39 r.d. n. 773 del 1931, dispone che " il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne ".
Il successivo art.43, co.2, prevede che “ La licenza può essere ricusata […] a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi ”.
7.4. Nella cornice normativa così delineata, muovendo dall’argomento difensivo secondo cui il ricorrente non è stato mai condannato penalmente, è noto il principio giurisprudenziale per cui i provvedimenti ablatori in materia di armi possono essere emessi a prescindere dalla rilevanza penale dei fatti posti a fondamento di essi o dall’esito dei procedimenti penali (Cons. di Stato, III, 13 maggio 2022, n.3795).
Premesso tale granitico principio, il provvedimento del Prefetto si fonda su una valutazione, complessiva e non atomistica, dei fatti, ed un giudizio di pericolosità che si rivelano scevri da vizi, in quanto ragionevoli e logici. Anche al netto del contestato uso occasionale di sostanze stupefacenti, l’Autorità di p.s. ha, infatti, tratto il giudizio di inaffidabilità e pericolosità nella detenzione e nell’uso delle armi da una pluralità di elementi, ulteriori rispetto ai riferiti procedimenti penali, quali le numerose segnalazioni per condotte anche violente, che il ricorrente non ha negato e che, seppur risalenti nel tempo, sono molteplici e non possono comunque essere ignorate ai fini del rilascio del titolo di polizia, in considerazione della natura degli interessi tutelati, sicurezza ed ordine pubblico.
In questo senso, un rilievo determinate nelle valutazioni dell’amministrazione procedente assumono altresì le riferite “ frequentazioni con soggetti controindicati ”, anch’esse non contestate.
Quanto, infine, ai legami familiari non risulta irragionevole la valutazione amministrativa che ha ritenuto non rilevante la circostanza che il ricorrente abbia spostato la propria residenza e quindi non conviva più con alcuno dei riferiti soggetti controindicati, in considerazione della natura di quei legami, che, quanto in particolare al padre ed al fratello, comprende i familiari stretti e rende non improbabile il rischio che questi possano avere accesso alle armi.
Tutto ciò sostiene logicamente e coerentemente il provvedimento di diniego gravato, fondato su un giudizio sintetico, di natura predittiva, sul pericolo di abuso, che risulta ragionevole e proporzionato.
7.5. Sotto questo profilo, deve, peraltro, ricordarsi che nel nostro ordinamento, l'autorizzazione alla detenzione delle armi deve considerarsi eccezionale e le esigenze di incolumità di tutti i cittadini sono prevalenti e prioritarie, per cui la detenzione e l’uso delle armi può essere autorizzata solo nell'ipotesi che non sussista alcun pericolo che il soggetto possa abusarne, richiedendosi che l'interessato sia esente da mende e al di sopra di ogni sospetto o indizio negativo in modo tale da scongiurare dubbi e perplessità sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica. Pertanto, la revoca o il diniego dell'autorizzazione così come il divieto di detenzione possono essere adottati sulla base di un giudizio ampiamente discrezionale circa la prevedibilità dell'abuso dell'autorizzazione stessa, potendo assumere rilevanza anche fatti isolati, ma significativi, e potendo l'Amministrazione valorizzare nella loro oggettività sia fatti di reato diversi, sia vicende e situazioni personali del soggetto che non assumano rilevanza penale, concretamente avvenuti, anche non attinenti alla materia delle armi, da cui si possa desumere la non completa affidabilità all'uso delle stesse (cfr. Cons. St., III, 23 maggio 2017, n. 2404; Cons. St., III, 30 novembre 2018, n. 6812; Tar Calabria, I, 31 ottobre 2025, n.1813).
In tale contesto, il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni dell'Autorità di pubblica sicurezza non può essere sostitutivo di queste ultime ma è limitato alla sola verifica di eventuali errori o travisamento dei fatti e di manifesta irrazionalità (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 8 novembre 2012 n. 5678, TAR Campania - Napoli, Sez. V, 18 marzo 2020, n. 1181), che nella fattispecie non ricorrono.
In conclusione, il provvedimento gravato risulta reso sulla base di una istruttoria completa e con una motivazione scevra da vizi logici, espressione di valutazioni che non appaiono né illogiche né irragionevoli, bensì volte alla tutela dei primari e superiori interessi pubblici.
8. Per le considerazioni che precedono, il ricorso va respinto.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite dell’amministrazione resistente, nella misura di €2.000,00, oltre spese generali ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
LA AN, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
LA Ciconte, Referendario, Estensore
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| LA Ciconte | LA AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.