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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 09/09/2025, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
N. 606/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Paolo Bernardini Presidente
Dott.ssa Marianna Serrao Giudice
Dott. Michele Moggi Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 606/2021 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso, dall'Avv. Valeria Brizzi, presso il cui studio in Siena, Via dei Gazzani n. 1, è elettivamente domiciliata
RICORRENTE contro
(C.F.: ), contumace Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
e con la partecipazione necessaria del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11.3.2025, N. 606/2021 R.G. 2 / 18
per , l'Avv. Valeria Brizzi così conclude: “CONCLUSIONI Parte_1
“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, a) Dichiarare e/o confermare la separazione dei coniugi nata a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
, nato a [...] il [...], uniti per l'effetto del matrimonio
[...] celebrato in Siena il 07 settembre 2006, trascritto negli uffici del Registro Civile del
Comune di Siena nell'anno 2006, Parte I , Atto 185, ai sensi dell'art. 151 I comma
c.c., così come disposto con Sentenza parziale del Tribunale di Siena n.98/2022 pubblicata il 12.02.2022; - In via istruttoria e nel merito: a) Disporre la prosecuzione dell'affidamento dei minori e ai Servizi Sociali fino al Per_1 Per_2 Persona_3 compimento del diciottesimo anno di età con collocazione di presso Persona_4
l'abitazione della zia materna e per le minori e Parte_2 Per_2 Per_3 presso la Comunità educativa Il Faro sita in Siena, con previsione di un
[...] calendario settimanale di soggiorno presso l'abitazione della madre anche con pernottamento per tutti e tre i figli, in base alle esigenze dei minori e alle indicazioni dei Servizi. b) Disporre la prosecuzione del Servizio di educativa domiciliare volto a sostenere la sig.ra nel rapporto con i figli e nella relazione tra Parte_1 fratelli, nei giorni in cui i figli fanno rientro presso l'abitazione della madre. c)
Disporre la prosecuzione degli incontri protetti tra il padre sig. Controparte_1
e i figli. d) Disporre l'avvio di un supporto psicologico per la sig.ra
[...] [...] volto al sostegno della genitorialità. e) Disporre che il sig. versi Parte_1 CP_1 alla sig.ra un assegno periodico non inferiore a € 150,00 mensili per Parte_1 ciascun figlio come contributo per il loro mantenimento da versare entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente della e da rivalutare annualmente secondo gli Parte_1 indici ISTAT oltre al 50% delle spese mediche non mutuabili, scolastiche e straordinarie, queste ultime se previamente concordate, facendo riferimento nello specifico delle spese al Protocollo di famiglia adottato dal Tribunale di Siena. In considerazione degli indici di inaffidabilità del padre, già resi manifesti sia prima che nel corso del presente giudizio, imporre al sig. di prestare Controparte_1 idonea garanzia reale o personale, ex art. 156 IV comma, c.c. ovvero disporre
l'obbligo di corresponsione periodica dell'assegno direttamente dal datore di lavoro N. 606/2021 R.G. 3 / 18
del Sig. ovvero, in alternativa, da parte del terzo creditore, ai sensi dell'art. CP_1
156 VI comma c.c. f) riservare alla sig.ra e ai figli l'uso esclusivo Parte_1 della casa coniugale sita in Siena, Via AV LL n. 2, con gli arredi che la compongono. g) Emettere ogni altro provvedimento che sia ritenuto utile e indispensabile nell'interesse delle parti e della prole. Con vittoria di spese e competenze legali. In via istruttoria: Per tutto quanto non espressamente indicato ci si riporta e si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate nei propri scritti difensivi e alla documentazione prodotta in giudizio.”; per , nessuno è presente. CP_1 Controparte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Siena il 27.2.2021, Parte_1 esponeva che aveva contratto matrimonio civile con il Controparte_1
7.9.2006 in Siena, trascritto negli uffici del Registro Civile del Comune di Siena nell'anno 2006, Parte I, Atto 185, dal quale erano nati i tre figli in Persona_4 data 20.8.2007, in data 2.9.2011 e in data 3.12.2013, Persona_5 Persona_3
e che la convivenza era diventata intollerabile per le continue liti e gli scatti d'ira del nei suoi confronti, anche in presenza dei figli;
precisava che la famiglia era CP_1 seguita sin dall'anno 2014 dai Servizi Sociali di Siena per problematiche inizialmente economiche ed abitative e successivamente per un sostegno alla genitorialità, che il
Tribunale dei Minorenni di Firenze, con decreto del 17.6.2014 (procedimento n.
222/13 V.G.), confermato anche con decreto del 10.5.2016 (procedimento n.
1440/2015 V.G.), su segnalazione dei Servizi Sociali di Siena, aveva disposto l'affidamento dei minori al Servizio Sociale di Siena con collocazione presso i genitori e quindi il Servizio Sociale, in data 29.1.2019, aveva predisposto un intervento di protezione dei minori in emergenza, unitamente alla madre, collocandoli presso la
Casa di accoglienza “Domus Concordiae” in Siena, decisione confermata con ordinanza del Tribunale dei Minorenni del 12.2.2019 (procedimento n. 273/2019
V.G.); precisava ancora che il figlio maggiore in data 21.5.2019, era stato Per_1 collocato presso la Comunità Terapeutico Riabilitativa “Opera Santa Rita” di Prato al fine di effettuare un preciso inquadramento sulle cause del suo disagio ed avviare un N. 606/2021 R.G. 4 / 18
lavoro di sostegno e recupero, ove attualmente viveva, che il continuava a CP_1 vivere presso l'abitazione coniugale in Siena, Via AV LL n. 2 ed incontrava i figli con modalità protette, frequentava un centro diurno del Ser.D. di Siena e lavorava presso la Cooperativa Sociale Servizio e Territorio di Siena, mentre essa lavorava a tempo indeterminato part-time presso la Cooperativa Sociale “Axia Service” di Siena, con mansioni di addetta alle pulizie;
chiedeva pronunciarsi la separazione personale, senza nulla disporsi in merito all'affidamento dei figli essendo vigente il provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Firenze, dichiarare l'autosufficienza economica dei coniugi e provvedere alla divisione di alcuni beni mobili collocati nella ex casa coniugale, con vittoria di spese.
Ritualmente notificato il ricorso col pedissequo decreto di fissazione d'udienza, il resistente non si costituiva e rimaneva contumace. Controparte_1
All'esito dell'udienza presidenziale del 17.6.2021, a cui il compariva CP_1 personalmente senza assistenza del difensore, il Presidente, con ordinanza del
22.6.2021, adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti, confermando le determinazioni del Tribunale per i Minorenni di Firenze, disponeva che le spese straordinarie mediche, scolastiche e sportive fossero divise a metà tra le parti e rimetteva le parti stesse dinanzi al Giudice istruttore.
La con memoria integrativa ex art. 709 comma 3° c.p.c. del 19.7.2021, Parte_1 riferiva che, nel marzo 2021, le figlie e erano state trasferite presso la Per_2 Per_3 struttura per minori “Il Faro” in Siena mentre per il figlio era stato avviato un Per_1 percorso di affidamento presso la famiglia di sorella della Parte_2 ricorrente e zia del minore, e che i figli vedevano periodicamente la madre;
lamentava che il occupava la casa familiare, ove essa avrebbe voluto tornare a vivere, e CP_1 aveva continuato a molestarla telefonicamente.
Intanto, il procedimento dinanzi al Tribunale dei Minorenni si concludeva con decreto del 3.6.2021 (doc. 13 fasc.ric.) con cui veniva confermato l'affidamento ai Servizi sociali e disposto un incremento degli incontri con i genitori ed una progressiva liberalizzazione degli stessi. N. 606/2021 R.G. 5 / 18
Espletati gli incombenti preliminari all'udienza di comparizione delle parti dinanzi al
Giudice Istruttore del 21.10.2021 e concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6°
c.p.c., il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciava sentenza non definitiva di separazione n. 98/2022 del 10-12.2.2022.
La causa veniva quindi istruita, oltre che con la produzione di documenti, attraverso l'acquisizione della relazione del centro antiviolenza “Donna Chiama Donna” in data
7.4.2022 e della psicologa di tale centro, nonché della relazione dei Servizi sociali del
17.5.2022, disposta dal Giudice con ordinanza del 10.2.2022, ed attraverso una consulenza tecnica d'ufficio, finalizzata anche all'ascolto dei minori, disposta con ulteriore ordinanza del 7.7.2022, nonché con la successiva acquisizione delle relazioni di aggiornamento dei Servizi sociali in data 17.3.2023, 31.5.2024, 19.12.2024 e
13.1.2025.
Nel corso del procedimento, con istanza in data 28.2.2024, la stanti i Parte_1 comportamenti verbalmente aggressivi del e l'occupazione da parte di questi CP_1 della casa familiare ad essa assegnata dal Comune di Siena, evidenziato che il suddetto dopo aver trascorso un periodo in un carcere di Malta per comportamenti CP_1 aggressivi, era rientrato a Siena ove era stato sottoposto ad un Trattamento Sanitario
Obbligatorio per scontri con terze persone e quindi aveva fisicamente aggredito una persona sul posto di lavoro della moglie, chiedeva l'emissione di ordine di protezione.
Il Giudice, all'esito dell'instaurazione del contraddittorio, con ordinanza del
27.3.2024, ordinava al di cessare immediatamente la condotta CP_1 pregiudizievole tenuta nei confronti della e di allontanarsi dall'abitazione Parte_1 di quest'ultima e dai luoghi abitualmente frequentati dalla medesima, per la durata di un anno.
Con istanza del 21.5.2024 la lamentava le difficoltà incontrate Parte_1 nell'esecuzione dell'ordinanza. Il Tribunale, con provvedimento del 16.7.2024, designava l'ufficiale giudiziario per l'attuazione del provvedimento, anche con l'ausilio della forza pubblica e di un fabbro.
Ancora, i Servizi sociali del Comune di Siena, con istanze in data 19.12.2024 e
13.1.2025, chiedevano, in mancanza di consenso del padre, l'autorizzazione alla N. 606/2021 R.G. 6 / 18
somministrazione di terapia farmacologica alla minore . Il Giudice, con Persona_5 decreto inaudita altera parte in data 13.1.2025, poi ribadito il 15.1.2025, autorizzava quanto richiesto, ai sensi dell'art. 337-ter comma 3° c.c..
All'udienza dell'11.3.2025, la parte ricorrente precisava le conclusioni, come in epigrafe indicate, ed il Giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione.
I Servizi sociali depositavano ulteriore relazione in data 18.6.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito della sentenza sullo status già precedentemente emessa, restano da valutare in questa sede le questioni accessorie rispetto alla separazione.
Quanto all'affidamento dei figli minorenni, è noto, che, ai sensi dell'art. 337-ter comma 2° c.c., il Giudice deve “valuta[re] prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori”, in quanto il Giudice deve preferire l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori e, ai sensi dell'art. 337-quater
c.p.c., solo ove tale soluzione risulti in contrasto con l'interesse del minore, può disporre l'affidamento esclusivo ad uno di essi, dovendo in tal caso motivare la pronuncia di affidamento esclusivo rispetto sia al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso sia all'idoneità del genitore affidatario e all'inidoneità educativa o alla manifesta carenza dell'altro genitore (cfr. Cassazione civile, sez. I, 3 gennaio 2017, n. 27); tuttavia, per come previsto dall'art. 333 c.c.,
“quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'articolo 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore”; tra i “provvedimenti convenienti” rientra anche l'affidamento del minore ai Servizi sociali, il quale si fonda sulla necessità di tutelare il minore da comportamenti dei genitori, colposi o dolosi che ledono i suoi diritti (ad esempio, il diritto alla salute, all'educazione, ad uno sviluppo armonico della personalità, ad avere rapporti sereni e continuativi con l'altro genitore e con i membri della famiglia anche allargata ecc...), in violazione degli artt. 147 e 148 c.c., e determina una limitazione dei N. 606/2021 R.G. 7 / 18
poteri decisori del genitore con riferimento alle scelte che riguardano il figlio nei diversi ambiti;
in particolare, l'affidamento ai Servizi sociali è disposto, tra l'altro, allorquando occorre superare difficoltà manifestate dai genitori nell'esercizio della responsabilità genitoriale, soprattutto perché entrambi i genitori presentano carenze nella capacità genitoriale, ovvero in presenza di comportamenti dei genitori che rechino pregiudizio ai figli, comportamenti che i genitori non modificano pur dopo prescrizioni ed interventi da parte della Autorità Giudiziaria, previa una valutazione approfondita, quindi, della possibilità o capacità dei genitori di accedere ad una relazione di aiuto ed accettare i sostegni proposti;
a seguito dell'affidamento, l'ente pubblico ha la facoltà di decidere per il minore, anche e soprattutto dirimendo contrasti insorti tra i genitori.
Ciò detto, nel caso di specie, si deve preliminarmente premettere che, per come risultante dalla documentazione in atti, il Tribunale dei Minorenni di Firenze, già con decreti del 17.6.2014 (procedimento n. 222/2013 V.G.) e del 3-5.2.2015
(procedimento n. 1594/2014 V.G.), aveva disposto l'affidamento dei minori al
Servizio Sociale di Siena per controllo e sostegno includente attivazione di educativa domiciliare e con ulteriore mandato all per la presa in carico sia dei minori CP_2 che dei genitori, ai fini della valutazione della capacità genitoriale, e, quindi, con decreto del 10.5.2016 (doc. 14 fasc.ric.), nell'interesse ed a tutela dei minori, aveva
“conferma[to] il loro affidamento al S.S. di Siena per il proseguimento degli interventi di controllo e sostegno in atto tra cui educativa domiciliare… la presa in carico psicologica dei minori da parte della … la presa in carico dei due CP_3 genitori dalla parte della Psicologia della U.F. Attività Consultoriali per sostegno alla genitorialità” e, infine, con ulteriore decreto del 12.2.2019 (doc. 6 fasc.ric.), aveva “conferma[to] l'affidamento dei minori medesimi al Servizio Sociale della
[...] per il proseguimento dei più idonei interventi di controllo e sostegno ai minori CP_4 ed al nucleo di appartenenza, con collocamento … nella struttura … idonea… da[ndo] mandato al Servizio Sociale Affidatario per la regolamentazione degli incontri padre-minori in modalità protette e tempi modulati nel rispetto delle prioritarie esigenze dei minori, oltreché in base all'andamento degli incontri stessi e N. 606/2021 R.G. 8 / 18
dei percorsi di valutazione e di eventuale sostegno intrapresi, in vista del riavvicinamento…”.
A seguito dell'introduzione del presente procedimento di separazione, il Presidente del
Tribunale, con l'ordinanza sui provvedimenti provvisori ed urgenti nell'interesse della prole, ha “conferma[to] il provvedimento di affidamento dei figli minori della coppia ai Servizi Sociali con le modalità stabilite nell'ordinanza del Tribunale per i minorenni di Firenze del 12.2.2019”.
Nel corso del procedimento, dalla consulenza tecnica d'ufficio sono invero emersi ulteriori elementi di conferma della necessità di mantenere l'affidamento dei minori ai
Servizi sociali.
Per come evidenziato nella relazione peritale, la ricorrente madre Parte_1 dei minori, “da quanto narrato e segnalato dai familiari e dagli operatori intervenuti, oltre che esposto da relazioni specialistiche del centro antiviolenza [docc. memorie
10.5.2022 e 30.5.2022 fasc.ric.], … risulterebbe configurabile come donna vittima di violenza psicologica, fisica ed economica all'interno della relazione matrimoniale, nella quale avrebbe esperito uno stato di dipendenza e vessazione”; la medesima, “già portatrice di proprie fragilità strutturali e caratteriali, con semplici capacità riflessive
e progettuali, verosimilmente a causa di tali condotte avrebbe avuto ripercussioni sul piano psico-fisico, con depotenziamento ulteriore nelle aree dell'autostima, dell'autodeterminazione, senso di sé e capacità attuativa”.
La suddetta Tanganelli, “a partire dall'allontanamento dal tetto coniugale, nel 2019,
… ha manifestato una forte collaborazione pratica con i servizi sociali, aderendo a quanto prescritto per se stessa e per i propri figli. Nel corso degli anni di allontanamento ha progredito con buoni risultati nell'autonomia personale, pur restando portatrice di proprie difficoltà nella gestione dei figli, che ad oggi non appaiono superate. … Alcune difficoltà nelle competenze genitoriali permangono tutt'oggi. Nella frequentazione dei figli, questi vengono riconosciuti parzialmente nei loro bisogni e difficoltà, con la tendenza a mal contenere il proprio malessere e senso di colpa, che esprime anche ai figli stessi. Dalle osservazioni longitudinali dei diversi professionisti, emergono carenze nella regolazione emotiva, nel contenimento, nella N. 606/2021 R.G. 9 / 18
significazione delle esperienze, rappresentazione di quanto loro necessario per affrontare i diversi stadi evolutivi.”; benché sia “stata in grado di accogliere e progressivamente revisionare il proprio comportamento e stato psicologico relazione rispetto al marito e ai figli, proseguendo verso spazi di autonomia”, tanto che “nel corso del tempo le modalità di frequentazione dei figli si sono evolute, in virtù del riscontro positivo del percorso con i servizi sociali” ed “attualmente frequenta liberamente i propri figli” ed è riscontrabile anche “l'impegno al potenziamento delle possibilità lavorative ed economiche” attraverso la “costituzione di un contratto di prestazione lavorativa con prolungamento dell'orario quotidiano di attività nel gennaio 2024”, la “appare comunque bisognosa di rassicurazione e di Parte_1 supporto nella gestione dei propri figli, esprimendo la consapevolezza di non essere ad oggi in grado di prendersene cura nei diversi aspetti autonomamente”, anche se
“l'atteggiamento di collaborazione con i Servizi, con i quali si confronta costantemente per ciò che concerne i figli, si configura come buon indicatore prognostico rispetto al mantenimento e prosecuzione del lavoro di rinforzo e miglioramento genitoriale e personale”.
Per tali ragioni, fermo quanto si avrà modo di evidenziare infra sulla continuazione del percorso di autonomia personale, allo stato, in accordo con il consulente tecnico d'ufficio “non si ritiene ad oggi ipotizzabile, per il generale benessere dei minori, un riavvicinamento di maggior responsabilità nei loro confronti”.
Il resistente, padre dei minori, sempre per quanto Controparte_1 evidenziato nella consulenza tecnica d'ufficio, “non ha mai rappresentato una stabilità matura ed equilibrata di vita, … è stato protagonista di procedimenti giudiziari e condanne nell'ambito delle sostanze stupefacenti e atti di violenza e aggressione”, “sul lavoro ha mantenuto una buona attitudine al reperimento di occupazioni, che tuttavia sono risultate discontinue e dal 2019 ad oggi sempre più occasionali”, “ha mostrato una grave difficoltà a concentrare la propria attenzione sulla situazione familiare e sulle proprie difficoltà e risorse genitoriali”,
“principalmente si focalizza sulle difficoltà economiche e lavorative, dalle quali a suo dire scaturiscono tutte le altre problematiche”, è “in carico al Servizio dipendenze dal N. 606/2021 R.G. 10 / 18
2015, per problematiche di dipendenza da cannabinoidi” ed “ha alternato periodi di compenso psicofisico discreto a fasi di maggior difficoltà, soprattutto nel gestire le situazioni concernenti la separazione e il rapporto con i figli”, “fatica a gestire le frustrazioni con conseguenti eccessi di rabbia” ed ha seguito il supporto farmacologico necessario per affrontare tali situazioni solo per un breve periodo;
“nel corso degli anni di allontanamento dal nucleo familiare, avrebbe manifestato una condotta altalenante e ambivalente, pur cercando formalmente di aderire ai percorsi di riavvicinamento ai figli prescritti dai servizi e dal Tribunale. Ad oggi resta portatore di numerose criticità” e, “a livello strutturale … non presenta caratteristiche di stabilizzazione necessari al prendersi cura dei bisogni altrui, tantomeno dei propri figli”: “nello specifico, non emerge una reale revisione critica dei propri pensieri e atteggiamenti rispetto al nucleo familiare, né il riconoscimento di proprie aree di criticità da migliorare o modificare”; “si sente vittima verbalmente chiede aiuto, ma operativamente esegue senza coerenza né costanza, mettendo in ridicolo gli interventi proposti, rinnega le sue stesse scelte e manifesta in modo subdolo una cultura ancestrale di tipo maschilista /autoritaria”, “presenta inoltre una scarsa aderenza alle norme sociali e all'autorità”.
Tenuto conto di quanto precede, conformemente a quanto affermato dal consulente tecnico d'ufficio, “si ritiene che il abbia competenze riflessive ed CP_1 introspettive sostanzialmente immature, che difficilmente possono essere potenziate tanto da sviluppare una mentalizzazione congrua alla promozione di funzioni genitoriali protettive, riflessivo-rappresentative e significanti, nei confronti dei figli”.
Pertanto, sempre in accordo con il consulente tecnico d'ufficio, “ad oggi si considera quale migliore ipotesi il conservarsi dell'affidamento delle minori ai servizi sociali, in permanenza dell'affievolimento delle responsabilità genitoriali della madre, per la quale permangono le difficoltà sopra descritte”.
Inoltre, tenuto conto di quanto segnalato dai Servizi sociali, già nella relazione del
18.12.2024, ed anche alla luce delle problematiche presentatesi con riferimento alla somministrazione della terapia farmacologica per la figlia minorenne Per_2 allorquando il padre si è rifiutato di prestare il relativo consenso ed i Servizi sociali N. 606/2021 R.G. 11 / 18
hanno ritenuto di dover richiedere l'autorizzazione al Giudice, si deve confermare che, come già disposto con ordinanza del 15.1.2025, la delega deve intendersi estesa anche alla materia sanitaria e scolastica, con ciò intendendosi che il Servizio sociale ha il potere, in mancanza di accordo tra i genitori, di esprimere il consenso relativamente ai trattamenti sanitari ed alle questioni scolastiche, salvo poi riferire al Giudice (in particolare, d'ora in avanti, a seguito della definizione del procedimento di separazione, al Giudice Tutelare, nell'ambito dei poteri di vigilanza e controllo ad esso spettanti).
A proposito della richiesta di autorizzazione alla somministrazione di terapia farmacologica a favore della minore peraltro, considerato che, a seguito di una Per_2 informale audizione del padre e dell'esame della documentazione prodotta, in mancanza di una rituale instaurazione del contraddittorio, il Giudice ha emesso un decreto inaudita altera parte con ha autorizzato la somministrazione del farmaco in questione e fissato l'udienza per la conferma modifica o revoca di tale decreto, ma poi, in realtà, non ha più emesso alcun provvedimento, perché la causa è stata direttamente rimessa al collegio per la decisione, in questa sede, si deve altresì provvedere sul punto. In particolare, permanendo inalterata la ragione posta alla base del decreto, ovvero la necessità di salvaguardare la salute della minore a fronte dell'ingiustificato rifiuto del padre alla somministrazione del farmaco e preso atto del fatto che, per come riferito dal Servizio sociale, la somministrazione è avvenuta ed ha avuto effetti positivi, si deve confermare l'autorizzazione in questione.
Quanto al collocamento dei minori, si deve premettere che - come accennato supra -, il Servizio Sociale, in data 29.1.2019, aveva predisposto un intervento di protezione dei minori in emergenza, unitamente alla madre, collocandoli presso la Casa di accoglienza “Domus Concordiae” in Siena, decisione confermata con ordinanza del
Tribunale dei Minorenni del 12.2.2019 (procedimento n. 273/2019 V.G.) e che, poi, il figlio maggiore in data 21.5.2019, era stato collocato presso la Comunità Per_1
Terapeutico Riabilitativa “Opera Santa Rita” di Prato mentre le due figlie erano state inserite nella Comunità a dimensione familiare “Il faro”; successivamente, è Per_1 stato collocato presso gli zii materni ed è iniziato un progetto per Parte_3 N. 606/2021 R.G. 12 / 18
l'inserimento presso i medesimi zii anche delle figlie e Tuttavia, per Per_2 Per_3 come evidenziato nella relazione dei Servizi sociali del 13.1.2025, tale progetto è stato sospeso in quanto la zia delle minori ha riferito di non essere in grado di portare avanti il progetto di accoglienza a causa della precarietà economica e lavorativa del proprio nucleo familiare.
Conseguentemente, il Servizio sociale ha intrapreso un progetto di progressivo riavvicinamento delle minori, soprattutto di presso la casa familiare, ove la Per_2
è nel frattempo riuscita a rientrare, prevedendo che si sarebbe recata Parte_1 Per_2 due pomeriggi a settimana presso la madre, ove sarebbe stato attivato il servizio di educativa domiciliare, e che durante i fine settimana sia che si sarebbero Per_2 Per_3 recate nel pomeriggio dalla madre, in maniera alternata, ove avrebbero potuto incontrare anche il fratello anch'egli accompagnato dall'educatore. Per_1
Successivamente all'udienza di precisazione delle conclusioni, con ulteriore relazione del 17.6.2025, i Servizi sociali hanno evidenziato che, nel mese di aprile 2025, a seguito di una forte lite con gli zii materni, è tornato a vivere dalla madre e che Per_1 si è creata una rottura nel rapporto tra la ed il nucleo familiare della sorella. Parte_1
Secondo quanto specificato nella relazione, dopo un iniziale malessere, a seguito dell'attivazione del progetto di e le manifestazioni di rabbia e di Per_2 Per_3 tensione dei minori sono diminuite.
Alla luce di quanto precede, nell'impossibilità di confermare il collocamento del figlio presso la famiglia degli zii materni in accordo con quanto Per_1 Parte_3 richiesto dal Servizio sociale nella relazione da ultimo citata, si deve disporre il collocamento del medesimo presso la madre e confermare quello delle figlie Per_1
e presso la Comunità “Il faro”. Per_2 Per_3
Inoltre, si deve confermare che l'affidamento prosegua secondo le modalità già in atto, ovvero con il supporto di una educativa domiciliare, volta a sostenere la nel Parte_1 rapporto coi figli e nella relazione tra i fratelli, nei giorni in cui i minori faranno rientro presso la sua abitazione, e con la presa in carico di tutti i minori da parte della della zona CP_2 CP_4 N. 606/2021 R.G. 13 / 18
La ha poi richiesto l'assegnazione della ex casa coniugale, sita in Siena, Parte_1
Via AV LL n. 2, con gli arredi che la compongono. E, alla luce del principio giurisprudenziale, secondo cui nei casi di crisi familiare, ai sensi dell'art. 337-bis c.c., nel regolare il godimento della casa familiare il giudice deve tener conto esclusivamente del primario interesse del figlio minore, con la conseguenza che l'abitazione in cui quest'ultimo ha vissuto quando la famiglia era unita deve essere, di regola, assegnata al genitore presso cui il minore è collocato con prevalenza, a meno che non venga esplicitata una diversa soluzione (anche concordata dai genitori) che meglio tuteli il menzionato interesse del minore (in tal senso, cfr. Cassazione civile, sez. I, 2 agosto 2023, n. 23501), considerato che nel caso di specie, il figlio è Per_1 collocato presso la madre e le altre figlie si recano presso la madre medesima, per stare con lei e con il fratello, si deve disporre l'assegnazione della casa in questione alla tanto più che la è la titolare del contratto di locazione Parte_1 Parte_1 dell'immobile e che il è stato allontanato dalla casa medesima con ordine di CP_1 protezione,
Nei confronti della peraltro, per come da essa stessa richiesto, tenuto conto Parte_1 di quanto evidenziato nella consulenza tecnica d'ufficio e supra riportato, deve essere disposto l'avvio supporto psicologico volto al sostegno della genitorialità.
Infine, sotto il profilo dei rapporti personali, deve essere regolamentato il diritto di visita paterno.
In proposito, come già evidenziato supra, il Tribunale dei Minorenni di Firenze, già con il provvedimento del 12.2.2019, aveva dato “mandato al Servizio sociale affidatario per la regolamentazione degli incontri padre-minori in modalità protette e tempi modulati nel rispetto delle prioritarie esigenze dei minori, oltre che in base all'andamento degli incontri stessi e dei percorsi di valutazione e di eventuale sostegno intrapresi, in vista del riavvicinamento”.
Tale provvedimento è rimasto fermo nel corso di tutto il procedimento, nel quale addirittura, è stato disposto un ordine di protezione della per come Parte_1 evidenziato in tale provvedimento, “la documentazione agli atti… dimostra la veridicità della rappresentazione dei fatti offerta dalla ricorrente in merito ai N. 606/2021 R.G. 14 / 18
comportamenti violenti del marito, con ciò emergendo il rischio che dal perpetrarsi delle dette condotte possa derivare grave pregiudizio all'integrità fisica, morale ed alla libertà della posto che gli elementi raccolti inducono a ritenere che il Parte_1 resistente sia incline a comportamenti aggressivi e prevaricatori, con presenza di atteggiamenti manipolatori ed omissivi. Emerge, insomma, nel una condotta CP_1 disfunzionale nell'area della gestione affettivo-emotiva e dell'impulso. Alla luce di quanto detto in ordine al rischio che il resistente reiteri ai danni della moglie condotte gravemente pregiudizievoli, sussistano i presupposti per emettere l'ordine di protezione richiesto. Si osserva, infine, che la ricorrente non si è allontanata dalla residenza coniugale per un atto volontario, bensì perché costretta dall'esigenza di evitare di continuare a subire i comportamenti abusivi del marito, onde sussiste il suo diritto di tornare a vivere nella propria abitazione, sita in Siena, Via AV LL n.
2, dalla quale il dovrà allontanarsi”; per tali ragioni, il Controparte_1
Tribunale aveva ordinato a di cessare immediatamente dalla Controparte_1 condotta pregiudizievole tenuta nei confronti di di di allontanarsi Parte_1 dall'abitazione di sita in Siena, Via AV LL n. 2 (nella quale Parte_1 essa aveva diritto di tornare a vivere), ed ai luoghi abitualmente frequentati dalla medesima (luogo di lavoro e domicilio, luoghi di istruzione dei figli e quelli da essi abitualmente frequentati per attività ludiche e sportive).
Con la già citata relazione del 17.6.2025, i Servizi sociali hanno evidenziato che il
è tornato a vivere a Siena e, in un colloquio telefonico, ha affermato di essere CP_1 in grado di incontrare le figlie anche al di fuori di incontri protetti e di dire loro di scappare con lui in Tunisia;
successivamente, la ha riferito al Servizio che Parte_1 le ha raccontato che il padre vorrebbe farla sposare con un cugino che vive in Per_2
Tunisia e che la figlia le avrebbe chiesto di avere il passaporto;
inoltre, gli operatori de
“Il faro” hanno riferito che la medesima è stata inserita in un gruppo whatsapp Per_2 con membri della famiglia paterna che vivono in Tunisia e parla in video-chiamate col cugino o col padre;
ancora, l'educatrice domiciliare ha segnalato che il figlio le Per_1 ha riferito di avere guadagnato € 70,00 col proprio lavoro ma non ha saputo dire dove N. 606/2021 R.G. 15 / 18
aveva lavorato né con chi, ma la sorella ha invece riferito che era a Per_2 Per_1 lavorare col padre come giardiniere.
Anche tenuto conto di questi ulteriori elementi, si deve confermare che il CP_1 potrà incontrare i figli solo nell'ambito di incontri protetti organizzati dai Servizi sociali, secondo il calendario e le modalità stabilite dai medesimi Servizi.
Sotto il profilo patrimoniale, fermo che la non ha chiesto il versamento di Parte_1 alcun assegno di mantenimento per sé, deve essere valutata la richiesta di versamento di un contributo al mantenimento dei figli.
In proposito, si deve considerare che, a seguito della separazione dei coniugi o dei conviventi more uxorio, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre all'apprezzamento delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto (cfr. Cassazione civile, sez. I, 18 luglio 2019, n. 19455), dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti dagli stessi (cfr. ancora Cassazione civile, sez. VI, 10 ottobre 2018, n.
25134).
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti (doc. 7 fasc.ricorrente) risulta soltanto che la ha percepito un reddito da lavoro di € 5.467,26 nel 2018, di € Parte_1
5.483,42 nel 2019 e di € 6.579,72 nel 2020 ma, tenuto conto di quanto sin qui evidenziato sulla vicenda personale e familiare della medesima, deve ragionevolmente escludersi che il suo reddito sia significativamente migliorato nel corso del procedimento.
Nessuna notizia precisa risulta invece dagli atti con riferimento al , salvo CP_1 quanto dichiarato dalla a nel 2021 (doc. 15 fasc.ric.), da Parte_1 Controparte_5 cui risulterebbe un reddito del di € 10.101,34; quest'ultimo, personalmente CP_1 comparso all'udienza dell'11.3.2025, ha dichiarato di abitare a Milano ed ha esibito l'ultima busta paga di € 839,26 nonché contratto di lavoro intermittente con Sole S.r.l. come facchino per il mese di gennaio 2025 con possibilità di proroga. N. 606/2021 R.G. 16 / 18
In ogni caso, secondo quanto costantemente evidenziato in giurisprudenza, anche il genitore disoccupato è obbligato a mantenere i figli e neanche la perdita del lavoro costituisce oggettiva impossibilità di fare fronte alle obbligazioni economiche, sussistendo il dovere dell'obbligato di attivarsi ed impegnarsi ulteriormente nella ricerca di una occupazione, per essere in condizione di fare fronte agli impegni intrinseci alla scelta della genitorialità (cfr. Cassazione civile, sez. I, ordinanza 7 maggio 2024, n. 12283).
In questo senso, la richiesta della ricorrente deve essere accolta. Si deve quindi disporre che il versi alla quale contributo al mantenimento dei CP_1 Parte_1 figli, l'importo minimo di € 150,00 mensili per ciascun figlio, importo da versare entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente della e da rivalutare Parte_1 annualmente secondo gli indici ISTAT.
Inoltre, a conferma di quanto già disposto dal Presidente del tribunale, il CP_1 dovrà corrispondere il 50% delle spese straordinarie, per come disciplinate dal
Protocollo vigente presso il Tribunale di Siena.
Non sussistono viceversa i presupposti per imporre al garanzia reale o CP_1 personale, per come già previsto dall'art. 156 comma 4° c.c. nel testo vigente in epoca antecedente alla c.d. riforma Cartabia ed oggi dall'art. 473-bis.36 comma 2° c.p.c., in quanto la ricorrente ha solo genericamente allegato il pericolo che il possa CP_1 sottrarsi all'adempimento degli obblighi di contributo economico, e, a maggior ragione, per disporre l'obbligo di pagamento da parte del datore di lavoro, per come già previsto dall'art. 156 comma 6° c.c. ed oggi dall'art. 473-bis.37 c.c..
* * * * * * *
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite tenuto conto da un lato della natura della controversia ma, dall'altro, della condotta del quale supra CP_1 ricostruita, sussistono gravi ed eccezionali ragioni, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., nel testo risultante a seguito della dichiarazione di incostituzionalità per effetto della sentenza della Corte Costituzionale 19 aprile 2018 n. 77, per compensare per 1/3 le spese di lite, condannando il , in applicazione del generale principio della soccombenza, a CP_1 N. 606/2021 R.G. 17 / 18
rimborsare a rimborsare alla i restanti 2/3 delle spese di lite da essa Parte_1 sostenute.
Considerato che la è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato Parte_1 vengono liquidate, già dimidiate ai sensi dell'art. 130 Decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 costituente il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia” - T.U.S.G, per come indicato in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M.Giustizia 10 aprile 2014
n. 55 vigenti all'epoca in cui si è esaurita l'attività difensiva (cfr. Cassazione civile, sez. un., 12 ottobre 2012, n. 17405), tenuto conto del valore della controversia - indeterminabile di complessità media - e dell'attività difensiva espletata - applicando i parametri tra i medi ed i minimi dello scaglione di valore, nel rispetto dell'art. 82
T.U.S.G. -; inoltre, si deve disporre che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 T.U.S.G..
Analogamente, anche le spese della consulenza tecnica, per come già liquidate in corso di causa, devono essere definitivamente poste, nei rapporti interni, per metà a carico di ciascuna delle parti.
Resta ferma naturalmente la solidarietà nei confronti del consulente tecnico d'ufficio derivante dal fatto che la prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio (cfr. Cassazione civile, sez.
VI, 8 novembre 2013, n. 25179), ovvero nell'interesse alla realizzazione del superiore interesse della giustizia (cfr. Cassazione civile, sez. II, 30 dicembre 2009, n. 28094).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, definitivamente pronunciando, conferma l'affidamento dei figli minorenni ai Servizi Sociali del Comune di Siena, con estensione della delega alla materia sanitaria e scolastica, secondo le modalità già in corso;
a conferma del decreto inaudita altera parte del 15.5.2025, autorizza la somministrazione della terapia farmacologica alla minore;
Persona_5 dispone il collocamento del figlio presso la madre;
Per_1 conferma il collocamento delle figlie e presso la Comunità “Il faro”; Per_2 Per_3 N. 606/2021 R.G. 18 / 18
assegna la ex casa familiare, sita in Siena, Via AV LL n. 2, a Parte_1 conferma la prosecuzione del servizio di educativa domiciliare e della presa in carico di tutti i minori da parte della della zona CP_2 CP_4 dispone l'avvio di un supporto psicologico a favore di Parte_1 conferma che il padre potrà incontrare i figli solo nell'ambito di incontri protetti, organizzati dai Servizi sociali, secondo il calendario e le modalità stabiliti dai medesimi Servizi;
dispone che il versi alla quale contributo al mantenimento dei CP_1 Parte_1 figli, l'importo di € 150,00 mensili per ciascun figlio, importo da versare entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente della e da rivalutare annualmente Parte_1 secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, per come disciplinate dal Protocollo vigente presso il Tribunale di Siena;
compensa per 1/3 le spese di lite e, per l'effetto, condanna a Controparte_1 rimborsare a 2/3 delle spese di lite da essa sostenute, che liquida in € Parte_1
3.500,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, disponendo che il relativo pagamento sia effettuato a favore dello Stato;
pone le spese della consulenza tecnica, per come liquidate con separato decreto, definitivamente, per metà, a carico di ciascuna parte.
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 30 agosto 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Michele Moggi Dott. Paolo Bernardini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Paolo Bernardini Presidente
Dott.ssa Marianna Serrao Giudice
Dott. Michele Moggi Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 606/2021 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso, dall'Avv. Valeria Brizzi, presso il cui studio in Siena, Via dei Gazzani n. 1, è elettivamente domiciliata
RICORRENTE contro
(C.F.: ), contumace Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
e con la partecipazione necessaria del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11.3.2025, N. 606/2021 R.G. 2 / 18
per , l'Avv. Valeria Brizzi così conclude: “CONCLUSIONI Parte_1
“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, a) Dichiarare e/o confermare la separazione dei coniugi nata a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
, nato a [...] il [...], uniti per l'effetto del matrimonio
[...] celebrato in Siena il 07 settembre 2006, trascritto negli uffici del Registro Civile del
Comune di Siena nell'anno 2006, Parte I , Atto 185, ai sensi dell'art. 151 I comma
c.c., così come disposto con Sentenza parziale del Tribunale di Siena n.98/2022 pubblicata il 12.02.2022; - In via istruttoria e nel merito: a) Disporre la prosecuzione dell'affidamento dei minori e ai Servizi Sociali fino al Per_1 Per_2 Persona_3 compimento del diciottesimo anno di età con collocazione di presso Persona_4
l'abitazione della zia materna e per le minori e Parte_2 Per_2 Per_3 presso la Comunità educativa Il Faro sita in Siena, con previsione di un
[...] calendario settimanale di soggiorno presso l'abitazione della madre anche con pernottamento per tutti e tre i figli, in base alle esigenze dei minori e alle indicazioni dei Servizi. b) Disporre la prosecuzione del Servizio di educativa domiciliare volto a sostenere la sig.ra nel rapporto con i figli e nella relazione tra Parte_1 fratelli, nei giorni in cui i figli fanno rientro presso l'abitazione della madre. c)
Disporre la prosecuzione degli incontri protetti tra il padre sig. Controparte_1
e i figli. d) Disporre l'avvio di un supporto psicologico per la sig.ra
[...] [...] volto al sostegno della genitorialità. e) Disporre che il sig. versi Parte_1 CP_1 alla sig.ra un assegno periodico non inferiore a € 150,00 mensili per Parte_1 ciascun figlio come contributo per il loro mantenimento da versare entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente della e da rivalutare annualmente secondo gli Parte_1 indici ISTAT oltre al 50% delle spese mediche non mutuabili, scolastiche e straordinarie, queste ultime se previamente concordate, facendo riferimento nello specifico delle spese al Protocollo di famiglia adottato dal Tribunale di Siena. In considerazione degli indici di inaffidabilità del padre, già resi manifesti sia prima che nel corso del presente giudizio, imporre al sig. di prestare Controparte_1 idonea garanzia reale o personale, ex art. 156 IV comma, c.c. ovvero disporre
l'obbligo di corresponsione periodica dell'assegno direttamente dal datore di lavoro N. 606/2021 R.G. 3 / 18
del Sig. ovvero, in alternativa, da parte del terzo creditore, ai sensi dell'art. CP_1
156 VI comma c.c. f) riservare alla sig.ra e ai figli l'uso esclusivo Parte_1 della casa coniugale sita in Siena, Via AV LL n. 2, con gli arredi che la compongono. g) Emettere ogni altro provvedimento che sia ritenuto utile e indispensabile nell'interesse delle parti e della prole. Con vittoria di spese e competenze legali. In via istruttoria: Per tutto quanto non espressamente indicato ci si riporta e si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate nei propri scritti difensivi e alla documentazione prodotta in giudizio.”; per , nessuno è presente. CP_1 Controparte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Siena il 27.2.2021, Parte_1 esponeva che aveva contratto matrimonio civile con il Controparte_1
7.9.2006 in Siena, trascritto negli uffici del Registro Civile del Comune di Siena nell'anno 2006, Parte I, Atto 185, dal quale erano nati i tre figli in Persona_4 data 20.8.2007, in data 2.9.2011 e in data 3.12.2013, Persona_5 Persona_3
e che la convivenza era diventata intollerabile per le continue liti e gli scatti d'ira del nei suoi confronti, anche in presenza dei figli;
precisava che la famiglia era CP_1 seguita sin dall'anno 2014 dai Servizi Sociali di Siena per problematiche inizialmente economiche ed abitative e successivamente per un sostegno alla genitorialità, che il
Tribunale dei Minorenni di Firenze, con decreto del 17.6.2014 (procedimento n.
222/13 V.G.), confermato anche con decreto del 10.5.2016 (procedimento n.
1440/2015 V.G.), su segnalazione dei Servizi Sociali di Siena, aveva disposto l'affidamento dei minori al Servizio Sociale di Siena con collocazione presso i genitori e quindi il Servizio Sociale, in data 29.1.2019, aveva predisposto un intervento di protezione dei minori in emergenza, unitamente alla madre, collocandoli presso la
Casa di accoglienza “Domus Concordiae” in Siena, decisione confermata con ordinanza del Tribunale dei Minorenni del 12.2.2019 (procedimento n. 273/2019
V.G.); precisava ancora che il figlio maggiore in data 21.5.2019, era stato Per_1 collocato presso la Comunità Terapeutico Riabilitativa “Opera Santa Rita” di Prato al fine di effettuare un preciso inquadramento sulle cause del suo disagio ed avviare un N. 606/2021 R.G. 4 / 18
lavoro di sostegno e recupero, ove attualmente viveva, che il continuava a CP_1 vivere presso l'abitazione coniugale in Siena, Via AV LL n. 2 ed incontrava i figli con modalità protette, frequentava un centro diurno del Ser.D. di Siena e lavorava presso la Cooperativa Sociale Servizio e Territorio di Siena, mentre essa lavorava a tempo indeterminato part-time presso la Cooperativa Sociale “Axia Service” di Siena, con mansioni di addetta alle pulizie;
chiedeva pronunciarsi la separazione personale, senza nulla disporsi in merito all'affidamento dei figli essendo vigente il provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Firenze, dichiarare l'autosufficienza economica dei coniugi e provvedere alla divisione di alcuni beni mobili collocati nella ex casa coniugale, con vittoria di spese.
Ritualmente notificato il ricorso col pedissequo decreto di fissazione d'udienza, il resistente non si costituiva e rimaneva contumace. Controparte_1
All'esito dell'udienza presidenziale del 17.6.2021, a cui il compariva CP_1 personalmente senza assistenza del difensore, il Presidente, con ordinanza del
22.6.2021, adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti, confermando le determinazioni del Tribunale per i Minorenni di Firenze, disponeva che le spese straordinarie mediche, scolastiche e sportive fossero divise a metà tra le parti e rimetteva le parti stesse dinanzi al Giudice istruttore.
La con memoria integrativa ex art. 709 comma 3° c.p.c. del 19.7.2021, Parte_1 riferiva che, nel marzo 2021, le figlie e erano state trasferite presso la Per_2 Per_3 struttura per minori “Il Faro” in Siena mentre per il figlio era stato avviato un Per_1 percorso di affidamento presso la famiglia di sorella della Parte_2 ricorrente e zia del minore, e che i figli vedevano periodicamente la madre;
lamentava che il occupava la casa familiare, ove essa avrebbe voluto tornare a vivere, e CP_1 aveva continuato a molestarla telefonicamente.
Intanto, il procedimento dinanzi al Tribunale dei Minorenni si concludeva con decreto del 3.6.2021 (doc. 13 fasc.ric.) con cui veniva confermato l'affidamento ai Servizi sociali e disposto un incremento degli incontri con i genitori ed una progressiva liberalizzazione degli stessi. N. 606/2021 R.G. 5 / 18
Espletati gli incombenti preliminari all'udienza di comparizione delle parti dinanzi al
Giudice Istruttore del 21.10.2021 e concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6°
c.p.c., il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciava sentenza non definitiva di separazione n. 98/2022 del 10-12.2.2022.
La causa veniva quindi istruita, oltre che con la produzione di documenti, attraverso l'acquisizione della relazione del centro antiviolenza “Donna Chiama Donna” in data
7.4.2022 e della psicologa di tale centro, nonché della relazione dei Servizi sociali del
17.5.2022, disposta dal Giudice con ordinanza del 10.2.2022, ed attraverso una consulenza tecnica d'ufficio, finalizzata anche all'ascolto dei minori, disposta con ulteriore ordinanza del 7.7.2022, nonché con la successiva acquisizione delle relazioni di aggiornamento dei Servizi sociali in data 17.3.2023, 31.5.2024, 19.12.2024 e
13.1.2025.
Nel corso del procedimento, con istanza in data 28.2.2024, la stanti i Parte_1 comportamenti verbalmente aggressivi del e l'occupazione da parte di questi CP_1 della casa familiare ad essa assegnata dal Comune di Siena, evidenziato che il suddetto dopo aver trascorso un periodo in un carcere di Malta per comportamenti CP_1 aggressivi, era rientrato a Siena ove era stato sottoposto ad un Trattamento Sanitario
Obbligatorio per scontri con terze persone e quindi aveva fisicamente aggredito una persona sul posto di lavoro della moglie, chiedeva l'emissione di ordine di protezione.
Il Giudice, all'esito dell'instaurazione del contraddittorio, con ordinanza del
27.3.2024, ordinava al di cessare immediatamente la condotta CP_1 pregiudizievole tenuta nei confronti della e di allontanarsi dall'abitazione Parte_1 di quest'ultima e dai luoghi abitualmente frequentati dalla medesima, per la durata di un anno.
Con istanza del 21.5.2024 la lamentava le difficoltà incontrate Parte_1 nell'esecuzione dell'ordinanza. Il Tribunale, con provvedimento del 16.7.2024, designava l'ufficiale giudiziario per l'attuazione del provvedimento, anche con l'ausilio della forza pubblica e di un fabbro.
Ancora, i Servizi sociali del Comune di Siena, con istanze in data 19.12.2024 e
13.1.2025, chiedevano, in mancanza di consenso del padre, l'autorizzazione alla N. 606/2021 R.G. 6 / 18
somministrazione di terapia farmacologica alla minore . Il Giudice, con Persona_5 decreto inaudita altera parte in data 13.1.2025, poi ribadito il 15.1.2025, autorizzava quanto richiesto, ai sensi dell'art. 337-ter comma 3° c.c..
All'udienza dell'11.3.2025, la parte ricorrente precisava le conclusioni, come in epigrafe indicate, ed il Giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione.
I Servizi sociali depositavano ulteriore relazione in data 18.6.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito della sentenza sullo status già precedentemente emessa, restano da valutare in questa sede le questioni accessorie rispetto alla separazione.
Quanto all'affidamento dei figli minorenni, è noto, che, ai sensi dell'art. 337-ter comma 2° c.c., il Giudice deve “valuta[re] prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori”, in quanto il Giudice deve preferire l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori e, ai sensi dell'art. 337-quater
c.p.c., solo ove tale soluzione risulti in contrasto con l'interesse del minore, può disporre l'affidamento esclusivo ad uno di essi, dovendo in tal caso motivare la pronuncia di affidamento esclusivo rispetto sia al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso sia all'idoneità del genitore affidatario e all'inidoneità educativa o alla manifesta carenza dell'altro genitore (cfr. Cassazione civile, sez. I, 3 gennaio 2017, n. 27); tuttavia, per come previsto dall'art. 333 c.c.,
“quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'articolo 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore”; tra i “provvedimenti convenienti” rientra anche l'affidamento del minore ai Servizi sociali, il quale si fonda sulla necessità di tutelare il minore da comportamenti dei genitori, colposi o dolosi che ledono i suoi diritti (ad esempio, il diritto alla salute, all'educazione, ad uno sviluppo armonico della personalità, ad avere rapporti sereni e continuativi con l'altro genitore e con i membri della famiglia anche allargata ecc...), in violazione degli artt. 147 e 148 c.c., e determina una limitazione dei N. 606/2021 R.G. 7 / 18
poteri decisori del genitore con riferimento alle scelte che riguardano il figlio nei diversi ambiti;
in particolare, l'affidamento ai Servizi sociali è disposto, tra l'altro, allorquando occorre superare difficoltà manifestate dai genitori nell'esercizio della responsabilità genitoriale, soprattutto perché entrambi i genitori presentano carenze nella capacità genitoriale, ovvero in presenza di comportamenti dei genitori che rechino pregiudizio ai figli, comportamenti che i genitori non modificano pur dopo prescrizioni ed interventi da parte della Autorità Giudiziaria, previa una valutazione approfondita, quindi, della possibilità o capacità dei genitori di accedere ad una relazione di aiuto ed accettare i sostegni proposti;
a seguito dell'affidamento, l'ente pubblico ha la facoltà di decidere per il minore, anche e soprattutto dirimendo contrasti insorti tra i genitori.
Ciò detto, nel caso di specie, si deve preliminarmente premettere che, per come risultante dalla documentazione in atti, il Tribunale dei Minorenni di Firenze, già con decreti del 17.6.2014 (procedimento n. 222/2013 V.G.) e del 3-5.2.2015
(procedimento n. 1594/2014 V.G.), aveva disposto l'affidamento dei minori al
Servizio Sociale di Siena per controllo e sostegno includente attivazione di educativa domiciliare e con ulteriore mandato all per la presa in carico sia dei minori CP_2 che dei genitori, ai fini della valutazione della capacità genitoriale, e, quindi, con decreto del 10.5.2016 (doc. 14 fasc.ric.), nell'interesse ed a tutela dei minori, aveva
“conferma[to] il loro affidamento al S.S. di Siena per il proseguimento degli interventi di controllo e sostegno in atto tra cui educativa domiciliare… la presa in carico psicologica dei minori da parte della … la presa in carico dei due CP_3 genitori dalla parte della Psicologia della U.F. Attività Consultoriali per sostegno alla genitorialità” e, infine, con ulteriore decreto del 12.2.2019 (doc. 6 fasc.ric.), aveva “conferma[to] l'affidamento dei minori medesimi al Servizio Sociale della
[...] per il proseguimento dei più idonei interventi di controllo e sostegno ai minori CP_4 ed al nucleo di appartenenza, con collocamento … nella struttura … idonea… da[ndo] mandato al Servizio Sociale Affidatario per la regolamentazione degli incontri padre-minori in modalità protette e tempi modulati nel rispetto delle prioritarie esigenze dei minori, oltreché in base all'andamento degli incontri stessi e N. 606/2021 R.G. 8 / 18
dei percorsi di valutazione e di eventuale sostegno intrapresi, in vista del riavvicinamento…”.
A seguito dell'introduzione del presente procedimento di separazione, il Presidente del
Tribunale, con l'ordinanza sui provvedimenti provvisori ed urgenti nell'interesse della prole, ha “conferma[to] il provvedimento di affidamento dei figli minori della coppia ai Servizi Sociali con le modalità stabilite nell'ordinanza del Tribunale per i minorenni di Firenze del 12.2.2019”.
Nel corso del procedimento, dalla consulenza tecnica d'ufficio sono invero emersi ulteriori elementi di conferma della necessità di mantenere l'affidamento dei minori ai
Servizi sociali.
Per come evidenziato nella relazione peritale, la ricorrente madre Parte_1 dei minori, “da quanto narrato e segnalato dai familiari e dagli operatori intervenuti, oltre che esposto da relazioni specialistiche del centro antiviolenza [docc. memorie
10.5.2022 e 30.5.2022 fasc.ric.], … risulterebbe configurabile come donna vittima di violenza psicologica, fisica ed economica all'interno della relazione matrimoniale, nella quale avrebbe esperito uno stato di dipendenza e vessazione”; la medesima, “già portatrice di proprie fragilità strutturali e caratteriali, con semplici capacità riflessive
e progettuali, verosimilmente a causa di tali condotte avrebbe avuto ripercussioni sul piano psico-fisico, con depotenziamento ulteriore nelle aree dell'autostima, dell'autodeterminazione, senso di sé e capacità attuativa”.
La suddetta Tanganelli, “a partire dall'allontanamento dal tetto coniugale, nel 2019,
… ha manifestato una forte collaborazione pratica con i servizi sociali, aderendo a quanto prescritto per se stessa e per i propri figli. Nel corso degli anni di allontanamento ha progredito con buoni risultati nell'autonomia personale, pur restando portatrice di proprie difficoltà nella gestione dei figli, che ad oggi non appaiono superate. … Alcune difficoltà nelle competenze genitoriali permangono tutt'oggi. Nella frequentazione dei figli, questi vengono riconosciuti parzialmente nei loro bisogni e difficoltà, con la tendenza a mal contenere il proprio malessere e senso di colpa, che esprime anche ai figli stessi. Dalle osservazioni longitudinali dei diversi professionisti, emergono carenze nella regolazione emotiva, nel contenimento, nella N. 606/2021 R.G. 9 / 18
significazione delle esperienze, rappresentazione di quanto loro necessario per affrontare i diversi stadi evolutivi.”; benché sia “stata in grado di accogliere e progressivamente revisionare il proprio comportamento e stato psicologico relazione rispetto al marito e ai figli, proseguendo verso spazi di autonomia”, tanto che “nel corso del tempo le modalità di frequentazione dei figli si sono evolute, in virtù del riscontro positivo del percorso con i servizi sociali” ed “attualmente frequenta liberamente i propri figli” ed è riscontrabile anche “l'impegno al potenziamento delle possibilità lavorative ed economiche” attraverso la “costituzione di un contratto di prestazione lavorativa con prolungamento dell'orario quotidiano di attività nel gennaio 2024”, la “appare comunque bisognosa di rassicurazione e di Parte_1 supporto nella gestione dei propri figli, esprimendo la consapevolezza di non essere ad oggi in grado di prendersene cura nei diversi aspetti autonomamente”, anche se
“l'atteggiamento di collaborazione con i Servizi, con i quali si confronta costantemente per ciò che concerne i figli, si configura come buon indicatore prognostico rispetto al mantenimento e prosecuzione del lavoro di rinforzo e miglioramento genitoriale e personale”.
Per tali ragioni, fermo quanto si avrà modo di evidenziare infra sulla continuazione del percorso di autonomia personale, allo stato, in accordo con il consulente tecnico d'ufficio “non si ritiene ad oggi ipotizzabile, per il generale benessere dei minori, un riavvicinamento di maggior responsabilità nei loro confronti”.
Il resistente, padre dei minori, sempre per quanto Controparte_1 evidenziato nella consulenza tecnica d'ufficio, “non ha mai rappresentato una stabilità matura ed equilibrata di vita, … è stato protagonista di procedimenti giudiziari e condanne nell'ambito delle sostanze stupefacenti e atti di violenza e aggressione”, “sul lavoro ha mantenuto una buona attitudine al reperimento di occupazioni, che tuttavia sono risultate discontinue e dal 2019 ad oggi sempre più occasionali”, “ha mostrato una grave difficoltà a concentrare la propria attenzione sulla situazione familiare e sulle proprie difficoltà e risorse genitoriali”,
“principalmente si focalizza sulle difficoltà economiche e lavorative, dalle quali a suo dire scaturiscono tutte le altre problematiche”, è “in carico al Servizio dipendenze dal N. 606/2021 R.G. 10 / 18
2015, per problematiche di dipendenza da cannabinoidi” ed “ha alternato periodi di compenso psicofisico discreto a fasi di maggior difficoltà, soprattutto nel gestire le situazioni concernenti la separazione e il rapporto con i figli”, “fatica a gestire le frustrazioni con conseguenti eccessi di rabbia” ed ha seguito il supporto farmacologico necessario per affrontare tali situazioni solo per un breve periodo;
“nel corso degli anni di allontanamento dal nucleo familiare, avrebbe manifestato una condotta altalenante e ambivalente, pur cercando formalmente di aderire ai percorsi di riavvicinamento ai figli prescritti dai servizi e dal Tribunale. Ad oggi resta portatore di numerose criticità” e, “a livello strutturale … non presenta caratteristiche di stabilizzazione necessari al prendersi cura dei bisogni altrui, tantomeno dei propri figli”: “nello specifico, non emerge una reale revisione critica dei propri pensieri e atteggiamenti rispetto al nucleo familiare, né il riconoscimento di proprie aree di criticità da migliorare o modificare”; “si sente vittima verbalmente chiede aiuto, ma operativamente esegue senza coerenza né costanza, mettendo in ridicolo gli interventi proposti, rinnega le sue stesse scelte e manifesta in modo subdolo una cultura ancestrale di tipo maschilista /autoritaria”, “presenta inoltre una scarsa aderenza alle norme sociali e all'autorità”.
Tenuto conto di quanto precede, conformemente a quanto affermato dal consulente tecnico d'ufficio, “si ritiene che il abbia competenze riflessive ed CP_1 introspettive sostanzialmente immature, che difficilmente possono essere potenziate tanto da sviluppare una mentalizzazione congrua alla promozione di funzioni genitoriali protettive, riflessivo-rappresentative e significanti, nei confronti dei figli”.
Pertanto, sempre in accordo con il consulente tecnico d'ufficio, “ad oggi si considera quale migliore ipotesi il conservarsi dell'affidamento delle minori ai servizi sociali, in permanenza dell'affievolimento delle responsabilità genitoriali della madre, per la quale permangono le difficoltà sopra descritte”.
Inoltre, tenuto conto di quanto segnalato dai Servizi sociali, già nella relazione del
18.12.2024, ed anche alla luce delle problematiche presentatesi con riferimento alla somministrazione della terapia farmacologica per la figlia minorenne Per_2 allorquando il padre si è rifiutato di prestare il relativo consenso ed i Servizi sociali N. 606/2021 R.G. 11 / 18
hanno ritenuto di dover richiedere l'autorizzazione al Giudice, si deve confermare che, come già disposto con ordinanza del 15.1.2025, la delega deve intendersi estesa anche alla materia sanitaria e scolastica, con ciò intendendosi che il Servizio sociale ha il potere, in mancanza di accordo tra i genitori, di esprimere il consenso relativamente ai trattamenti sanitari ed alle questioni scolastiche, salvo poi riferire al Giudice (in particolare, d'ora in avanti, a seguito della definizione del procedimento di separazione, al Giudice Tutelare, nell'ambito dei poteri di vigilanza e controllo ad esso spettanti).
A proposito della richiesta di autorizzazione alla somministrazione di terapia farmacologica a favore della minore peraltro, considerato che, a seguito di una Per_2 informale audizione del padre e dell'esame della documentazione prodotta, in mancanza di una rituale instaurazione del contraddittorio, il Giudice ha emesso un decreto inaudita altera parte con ha autorizzato la somministrazione del farmaco in questione e fissato l'udienza per la conferma modifica o revoca di tale decreto, ma poi, in realtà, non ha più emesso alcun provvedimento, perché la causa è stata direttamente rimessa al collegio per la decisione, in questa sede, si deve altresì provvedere sul punto. In particolare, permanendo inalterata la ragione posta alla base del decreto, ovvero la necessità di salvaguardare la salute della minore a fronte dell'ingiustificato rifiuto del padre alla somministrazione del farmaco e preso atto del fatto che, per come riferito dal Servizio sociale, la somministrazione è avvenuta ed ha avuto effetti positivi, si deve confermare l'autorizzazione in questione.
Quanto al collocamento dei minori, si deve premettere che - come accennato supra -, il Servizio Sociale, in data 29.1.2019, aveva predisposto un intervento di protezione dei minori in emergenza, unitamente alla madre, collocandoli presso la Casa di accoglienza “Domus Concordiae” in Siena, decisione confermata con ordinanza del
Tribunale dei Minorenni del 12.2.2019 (procedimento n. 273/2019 V.G.) e che, poi, il figlio maggiore in data 21.5.2019, era stato collocato presso la Comunità Per_1
Terapeutico Riabilitativa “Opera Santa Rita” di Prato mentre le due figlie erano state inserite nella Comunità a dimensione familiare “Il faro”; successivamente, è Per_1 stato collocato presso gli zii materni ed è iniziato un progetto per Parte_3 N. 606/2021 R.G. 12 / 18
l'inserimento presso i medesimi zii anche delle figlie e Tuttavia, per Per_2 Per_3 come evidenziato nella relazione dei Servizi sociali del 13.1.2025, tale progetto è stato sospeso in quanto la zia delle minori ha riferito di non essere in grado di portare avanti il progetto di accoglienza a causa della precarietà economica e lavorativa del proprio nucleo familiare.
Conseguentemente, il Servizio sociale ha intrapreso un progetto di progressivo riavvicinamento delle minori, soprattutto di presso la casa familiare, ove la Per_2
è nel frattempo riuscita a rientrare, prevedendo che si sarebbe recata Parte_1 Per_2 due pomeriggi a settimana presso la madre, ove sarebbe stato attivato il servizio di educativa domiciliare, e che durante i fine settimana sia che si sarebbero Per_2 Per_3 recate nel pomeriggio dalla madre, in maniera alternata, ove avrebbero potuto incontrare anche il fratello anch'egli accompagnato dall'educatore. Per_1
Successivamente all'udienza di precisazione delle conclusioni, con ulteriore relazione del 17.6.2025, i Servizi sociali hanno evidenziato che, nel mese di aprile 2025, a seguito di una forte lite con gli zii materni, è tornato a vivere dalla madre e che Per_1 si è creata una rottura nel rapporto tra la ed il nucleo familiare della sorella. Parte_1
Secondo quanto specificato nella relazione, dopo un iniziale malessere, a seguito dell'attivazione del progetto di e le manifestazioni di rabbia e di Per_2 Per_3 tensione dei minori sono diminuite.
Alla luce di quanto precede, nell'impossibilità di confermare il collocamento del figlio presso la famiglia degli zii materni in accordo con quanto Per_1 Parte_3 richiesto dal Servizio sociale nella relazione da ultimo citata, si deve disporre il collocamento del medesimo presso la madre e confermare quello delle figlie Per_1
e presso la Comunità “Il faro”. Per_2 Per_3
Inoltre, si deve confermare che l'affidamento prosegua secondo le modalità già in atto, ovvero con il supporto di una educativa domiciliare, volta a sostenere la nel Parte_1 rapporto coi figli e nella relazione tra i fratelli, nei giorni in cui i minori faranno rientro presso la sua abitazione, e con la presa in carico di tutti i minori da parte della della zona CP_2 CP_4 N. 606/2021 R.G. 13 / 18
La ha poi richiesto l'assegnazione della ex casa coniugale, sita in Siena, Parte_1
Via AV LL n. 2, con gli arredi che la compongono. E, alla luce del principio giurisprudenziale, secondo cui nei casi di crisi familiare, ai sensi dell'art. 337-bis c.c., nel regolare il godimento della casa familiare il giudice deve tener conto esclusivamente del primario interesse del figlio minore, con la conseguenza che l'abitazione in cui quest'ultimo ha vissuto quando la famiglia era unita deve essere, di regola, assegnata al genitore presso cui il minore è collocato con prevalenza, a meno che non venga esplicitata una diversa soluzione (anche concordata dai genitori) che meglio tuteli il menzionato interesse del minore (in tal senso, cfr. Cassazione civile, sez. I, 2 agosto 2023, n. 23501), considerato che nel caso di specie, il figlio è Per_1 collocato presso la madre e le altre figlie si recano presso la madre medesima, per stare con lei e con il fratello, si deve disporre l'assegnazione della casa in questione alla tanto più che la è la titolare del contratto di locazione Parte_1 Parte_1 dell'immobile e che il è stato allontanato dalla casa medesima con ordine di CP_1 protezione,
Nei confronti della peraltro, per come da essa stessa richiesto, tenuto conto Parte_1 di quanto evidenziato nella consulenza tecnica d'ufficio e supra riportato, deve essere disposto l'avvio supporto psicologico volto al sostegno della genitorialità.
Infine, sotto il profilo dei rapporti personali, deve essere regolamentato il diritto di visita paterno.
In proposito, come già evidenziato supra, il Tribunale dei Minorenni di Firenze, già con il provvedimento del 12.2.2019, aveva dato “mandato al Servizio sociale affidatario per la regolamentazione degli incontri padre-minori in modalità protette e tempi modulati nel rispetto delle prioritarie esigenze dei minori, oltre che in base all'andamento degli incontri stessi e dei percorsi di valutazione e di eventuale sostegno intrapresi, in vista del riavvicinamento”.
Tale provvedimento è rimasto fermo nel corso di tutto il procedimento, nel quale addirittura, è stato disposto un ordine di protezione della per come Parte_1 evidenziato in tale provvedimento, “la documentazione agli atti… dimostra la veridicità della rappresentazione dei fatti offerta dalla ricorrente in merito ai N. 606/2021 R.G. 14 / 18
comportamenti violenti del marito, con ciò emergendo il rischio che dal perpetrarsi delle dette condotte possa derivare grave pregiudizio all'integrità fisica, morale ed alla libertà della posto che gli elementi raccolti inducono a ritenere che il Parte_1 resistente sia incline a comportamenti aggressivi e prevaricatori, con presenza di atteggiamenti manipolatori ed omissivi. Emerge, insomma, nel una condotta CP_1 disfunzionale nell'area della gestione affettivo-emotiva e dell'impulso. Alla luce di quanto detto in ordine al rischio che il resistente reiteri ai danni della moglie condotte gravemente pregiudizievoli, sussistano i presupposti per emettere l'ordine di protezione richiesto. Si osserva, infine, che la ricorrente non si è allontanata dalla residenza coniugale per un atto volontario, bensì perché costretta dall'esigenza di evitare di continuare a subire i comportamenti abusivi del marito, onde sussiste il suo diritto di tornare a vivere nella propria abitazione, sita in Siena, Via AV LL n.
2, dalla quale il dovrà allontanarsi”; per tali ragioni, il Controparte_1
Tribunale aveva ordinato a di cessare immediatamente dalla Controparte_1 condotta pregiudizievole tenuta nei confronti di di di allontanarsi Parte_1 dall'abitazione di sita in Siena, Via AV LL n. 2 (nella quale Parte_1 essa aveva diritto di tornare a vivere), ed ai luoghi abitualmente frequentati dalla medesima (luogo di lavoro e domicilio, luoghi di istruzione dei figli e quelli da essi abitualmente frequentati per attività ludiche e sportive).
Con la già citata relazione del 17.6.2025, i Servizi sociali hanno evidenziato che il
è tornato a vivere a Siena e, in un colloquio telefonico, ha affermato di essere CP_1 in grado di incontrare le figlie anche al di fuori di incontri protetti e di dire loro di scappare con lui in Tunisia;
successivamente, la ha riferito al Servizio che Parte_1 le ha raccontato che il padre vorrebbe farla sposare con un cugino che vive in Per_2
Tunisia e che la figlia le avrebbe chiesto di avere il passaporto;
inoltre, gli operatori de
“Il faro” hanno riferito che la medesima è stata inserita in un gruppo whatsapp Per_2 con membri della famiglia paterna che vivono in Tunisia e parla in video-chiamate col cugino o col padre;
ancora, l'educatrice domiciliare ha segnalato che il figlio le Per_1 ha riferito di avere guadagnato € 70,00 col proprio lavoro ma non ha saputo dire dove N. 606/2021 R.G. 15 / 18
aveva lavorato né con chi, ma la sorella ha invece riferito che era a Per_2 Per_1 lavorare col padre come giardiniere.
Anche tenuto conto di questi ulteriori elementi, si deve confermare che il CP_1 potrà incontrare i figli solo nell'ambito di incontri protetti organizzati dai Servizi sociali, secondo il calendario e le modalità stabilite dai medesimi Servizi.
Sotto il profilo patrimoniale, fermo che la non ha chiesto il versamento di Parte_1 alcun assegno di mantenimento per sé, deve essere valutata la richiesta di versamento di un contributo al mantenimento dei figli.
In proposito, si deve considerare che, a seguito della separazione dei coniugi o dei conviventi more uxorio, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre all'apprezzamento delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto (cfr. Cassazione civile, sez. I, 18 luglio 2019, n. 19455), dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti dagli stessi (cfr. ancora Cassazione civile, sez. VI, 10 ottobre 2018, n.
25134).
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti (doc. 7 fasc.ricorrente) risulta soltanto che la ha percepito un reddito da lavoro di € 5.467,26 nel 2018, di € Parte_1
5.483,42 nel 2019 e di € 6.579,72 nel 2020 ma, tenuto conto di quanto sin qui evidenziato sulla vicenda personale e familiare della medesima, deve ragionevolmente escludersi che il suo reddito sia significativamente migliorato nel corso del procedimento.
Nessuna notizia precisa risulta invece dagli atti con riferimento al , salvo CP_1 quanto dichiarato dalla a nel 2021 (doc. 15 fasc.ric.), da Parte_1 Controparte_5 cui risulterebbe un reddito del di € 10.101,34; quest'ultimo, personalmente CP_1 comparso all'udienza dell'11.3.2025, ha dichiarato di abitare a Milano ed ha esibito l'ultima busta paga di € 839,26 nonché contratto di lavoro intermittente con Sole S.r.l. come facchino per il mese di gennaio 2025 con possibilità di proroga. N. 606/2021 R.G. 16 / 18
In ogni caso, secondo quanto costantemente evidenziato in giurisprudenza, anche il genitore disoccupato è obbligato a mantenere i figli e neanche la perdita del lavoro costituisce oggettiva impossibilità di fare fronte alle obbligazioni economiche, sussistendo il dovere dell'obbligato di attivarsi ed impegnarsi ulteriormente nella ricerca di una occupazione, per essere in condizione di fare fronte agli impegni intrinseci alla scelta della genitorialità (cfr. Cassazione civile, sez. I, ordinanza 7 maggio 2024, n. 12283).
In questo senso, la richiesta della ricorrente deve essere accolta. Si deve quindi disporre che il versi alla quale contributo al mantenimento dei CP_1 Parte_1 figli, l'importo minimo di € 150,00 mensili per ciascun figlio, importo da versare entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente della e da rivalutare Parte_1 annualmente secondo gli indici ISTAT.
Inoltre, a conferma di quanto già disposto dal Presidente del tribunale, il CP_1 dovrà corrispondere il 50% delle spese straordinarie, per come disciplinate dal
Protocollo vigente presso il Tribunale di Siena.
Non sussistono viceversa i presupposti per imporre al garanzia reale o CP_1 personale, per come già previsto dall'art. 156 comma 4° c.c. nel testo vigente in epoca antecedente alla c.d. riforma Cartabia ed oggi dall'art. 473-bis.36 comma 2° c.p.c., in quanto la ricorrente ha solo genericamente allegato il pericolo che il possa CP_1 sottrarsi all'adempimento degli obblighi di contributo economico, e, a maggior ragione, per disporre l'obbligo di pagamento da parte del datore di lavoro, per come già previsto dall'art. 156 comma 6° c.c. ed oggi dall'art. 473-bis.37 c.c..
* * * * * * *
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite tenuto conto da un lato della natura della controversia ma, dall'altro, della condotta del quale supra CP_1 ricostruita, sussistono gravi ed eccezionali ragioni, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., nel testo risultante a seguito della dichiarazione di incostituzionalità per effetto della sentenza della Corte Costituzionale 19 aprile 2018 n. 77, per compensare per 1/3 le spese di lite, condannando il , in applicazione del generale principio della soccombenza, a CP_1 N. 606/2021 R.G. 17 / 18
rimborsare a rimborsare alla i restanti 2/3 delle spese di lite da essa Parte_1 sostenute.
Considerato che la è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato Parte_1 vengono liquidate, già dimidiate ai sensi dell'art. 130 Decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 costituente il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia” - T.U.S.G, per come indicato in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M.Giustizia 10 aprile 2014
n. 55 vigenti all'epoca in cui si è esaurita l'attività difensiva (cfr. Cassazione civile, sez. un., 12 ottobre 2012, n. 17405), tenuto conto del valore della controversia - indeterminabile di complessità media - e dell'attività difensiva espletata - applicando i parametri tra i medi ed i minimi dello scaglione di valore, nel rispetto dell'art. 82
T.U.S.G. -; inoltre, si deve disporre che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 T.U.S.G..
Analogamente, anche le spese della consulenza tecnica, per come già liquidate in corso di causa, devono essere definitivamente poste, nei rapporti interni, per metà a carico di ciascuna delle parti.
Resta ferma naturalmente la solidarietà nei confronti del consulente tecnico d'ufficio derivante dal fatto che la prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio (cfr. Cassazione civile, sez.
VI, 8 novembre 2013, n. 25179), ovvero nell'interesse alla realizzazione del superiore interesse della giustizia (cfr. Cassazione civile, sez. II, 30 dicembre 2009, n. 28094).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, definitivamente pronunciando, conferma l'affidamento dei figli minorenni ai Servizi Sociali del Comune di Siena, con estensione della delega alla materia sanitaria e scolastica, secondo le modalità già in corso;
a conferma del decreto inaudita altera parte del 15.5.2025, autorizza la somministrazione della terapia farmacologica alla minore;
Persona_5 dispone il collocamento del figlio presso la madre;
Per_1 conferma il collocamento delle figlie e presso la Comunità “Il faro”; Per_2 Per_3 N. 606/2021 R.G. 18 / 18
assegna la ex casa familiare, sita in Siena, Via AV LL n. 2, a Parte_1 conferma la prosecuzione del servizio di educativa domiciliare e della presa in carico di tutti i minori da parte della della zona CP_2 CP_4 dispone l'avvio di un supporto psicologico a favore di Parte_1 conferma che il padre potrà incontrare i figli solo nell'ambito di incontri protetti, organizzati dai Servizi sociali, secondo il calendario e le modalità stabiliti dai medesimi Servizi;
dispone che il versi alla quale contributo al mantenimento dei CP_1 Parte_1 figli, l'importo di € 150,00 mensili per ciascun figlio, importo da versare entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente della e da rivalutare annualmente Parte_1 secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, per come disciplinate dal Protocollo vigente presso il Tribunale di Siena;
compensa per 1/3 le spese di lite e, per l'effetto, condanna a Controparte_1 rimborsare a 2/3 delle spese di lite da essa sostenute, che liquida in € Parte_1
3.500,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, disponendo che il relativo pagamento sia effettuato a favore dello Stato;
pone le spese della consulenza tecnica, per come liquidate con separato decreto, definitivamente, per metà, a carico di ciascuna parte.
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 30 agosto 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Michele Moggi Dott. Paolo Bernardini