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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 25/11/2025, n. 711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 711 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione Civile
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in grado di appello, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dr.ssa Ilaria De Pasquale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1055 del R.G.A.C. dell'anno 2023, vertente
TRA
(P.IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Simone Salzetta e dall'Avv. Domenico Salzetta;
APPELLANTE
E
(C.F. ; P.IVA , in persona del Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3
Procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Cavallo;
APPELLATA
Oggetto: sinistro stradale;
appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Petilia
Policastro, n. 193/2023.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
– premesso di essere divenuta cessionaria del credito risarcitorio Parte_2 derivante da un sinistro stradale, originariamente vantato da – conveniva Controparte_2 in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Pace di Petilia Policastro la Controparte_1
quale assicuratore del veicolo danneggiato, chiedendone la condanna al risarcimento
[...] in proprio favore, ai sensi dell'art. 149 del D.lgs. n. 209/2005, dei danni materiali a carico del veicolo assicurato, previo accertamento che la responsabilità del sinistro era da attribuirsi in via esclusiva al conducente del veicolo danneggiante. resisteva alla domanda. Controparte_1
1 Con la sentenza indicata in epigrafe, il giudice di pace, ritenendo non raggiunta la prova del sinistro, rigettava la domanda e condannava l'attrice al pagamento delle spese processuali in favore della Compagnia di assicurazione.
Avverso la predetta decisione ha proposto appello qualificatasi Parte_1 come cessionaria del credito, deducendo in via pregiudiziale la nullità della sentenza di primo grado per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del proprietario del veicolo danneggiante, quale litisconsorte necessario;
nel merito, ha lamentato malgoverno delle risultanze istruttorie e vizi di motivazione della sentenza impugnata. ha resistito alle avverse deduzioni circa il merito della domanda, Controparte_1 aderendo tuttavia all'eccezione di nullità della sentenza e chiedendo adottarsi le consequenziali statuizioni.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
cessionaria del credito risarcitorio originariamente vantato da Parte_2
, ha proposto azione diretta ex art. 149 del D.lgs. n. 209/2005 nei confronti Controparte_2 di quale impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto Controparte_1 relativo al veicolo di proprietà della deducendo che il detto sinistro si era CP_2 verificato per colpa esclusiva del conducente del veicolo antagonista.
Il giudizio è stato instaurato nei confronti della sola Controparte_1
In primo grado, il contraddittorio non è stato esteso anche al danneggiante responsabile.
Occorre pertanto affrontare la questione relativa alla integrità del contraddittorio (per non essere stato citato in primo grado il danneggiante responsabile) e alle relative ripercussioni nel presente giudizio di appello, considerato il disposto di cui all'art. 354, comma primo,
c.p.c..
Nel presente giudizio deve ritenersi operante il principio di diritto affermato dalla Corte di
Cassazione (Cass. n. 21896/2017) per il quale "In materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 149, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario, analogamente a quanto previsto dall'art. 144, comma 3, del medesimo decreto, nei confronti del danneggiante responsabile" (v. nello stesso senso anche Cass. n. 7755/2020); principio applicabile anche nel caso in cui l'azione non sia promossa dal danneggiato, ma, come nel
2 caso di specie, da chi si sia reso cessionario del suo credito, giacché il cessionario fa valere lo stesso credito già spettante al danneggiato (Cass. n. 14887/2019);
La Suprema Corte, nel ricordare - come più volte affermato nella vigenza della L. 24 dicembre 1969, n. 990 - che nel giudizio promosso dal danneggiato con azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile deve essere chiamato in giudizio anche il responsabile del danno, ha precisato che tale previsione, la quale costituisce una deroga al principio della facoltatività del litisconsorzio in materia di obbligazioni solidali, è dettata al fine di rafforzare la posizione processuale dell'assicuratore, consentendogli di opporre l'accertamento di responsabilità al proprietario del veicolo quale soggetto del rapporto assicurativo, in particolare ai fini dell'eventuale azione di rivalsa prevista dall'art. 18 della legge stessa (in tal senso v., tra le altre, le sentenze 25 settembre 1998, n. 9592, 29 novembre 2005, n. 26041, 8 febbraio 2006, n. 2665, 14 dicembre 2010, n. 25238, e 10 giugno 2015, n. 12089).
Posto che il principio del litisconsorzio necessario ha portata generale, anche in relazione al giudizio promosso ai sensi dell'art. 149 D.lgs. n. 209/2005 (Cass. n. 25421/2014; n.
23706/2016), la Corte - con la richiamata pronuncia - ha precisato che l'azione diretta di cui all'art. 149 cit. non è originata dal contratto assicurativo, ma dalla legge, che la ricollega al verificarsi del sinistro a certe condizioni, assumendo l'esistenza di un contratto assicurativo solo come presupposto legittimante, “sicché la posizione del danneggiato non cessa di essere originata dall'illecito e trovare giustificazione in esso, assumendo la posizione contrattuale del medesimo verso la propria assicurazione soltanto la funzione di sostituire l'assicurazione del danneggiato a quella del responsabile nel rispondere della pretesa risarcitoria (così l'ordinanza 13 aprile 2012, n. 5928)”. Ne deriva che il sistema risarcitorio costruito dall'art. 149 e dal D.P.R. n. 254/2006 si fonda su una sorta di accollo ex lege, a carico dell'assicuratore del danneggiato, del debito che sarebbe gravante sul responsabile e sull'assicuratore di quest'ultimo. In altri termini, il danneggiato viene risarcito dal proprio assicuratore il quale potrà recuperare quanto pagato dall'assicuratore del responsabile.
Precisato che il sistema previsto dal D.lgs. n. 209/2005 è, per certi versi, identico a quello preesistente, la Corte ha chiarito che l'azione che la legge offre al danneggiato nei confronti del proprio assicuratore non è diversa da quella regolata dall'art. 144 del D.lgs. n.
209/2005; ne dà conferma in tal senso il comma 6 dell'art. 149 il quale attribuisce alla
3 vittima la stessa azione regolata dalla norma precedente;
e la possibilità che l'art. 149, comma 6, cit. conferisce all'assicuratore del responsabile di intervenire in giudizio e di estromettere l'altra impresa si collega alla posizione di accollo ex lege di cui si è detto in precedenza. La legge dice che, quando tale intervento ha luogo, la richiesta di estromissione è possibile se l'impresa interveniente riconosca la responsabilità del proprio assistito. Ora, è palese che tale responsabilità, per essere oggetto di riconoscimento, deve essere già oggetto di discussione nel giudizio introdotto dal danneggiato contro il proprio assicuratore e ciò è un'ulteriore indiretta conferma dell'esistenza del litisconsorzio necessario. D'altra parte, l'azione diretta di cui all'art. 144 cit. presenta tre caratteristiche essenziali: l'inopponibilità delle eccezioni, il limite del massimale ed il litisconsorzio necessario. E poiché è pacifico che le prime due trovano applicazione anche nel caso di azione diretta promossa dalla vittima nei confronti del proprio assicuratore, in regime di risarcimento diretto, non si comprende perché mai a quest'ultima azione debba negarsi l'applicabilità della terza caratteristica dell'azione diretta, ovvero il litisconsorzio necessario (Cass. n. 21896/2017 cit.).
Come si vede, con tale pronuncia – alla quale in questa sede si intende dare senz'altro continuità – la Corte ha affermato un principio di diritto da ritenersi insito nel sistema risarcitorio che viene in rilievo, e già ricavabile dalla normativa previgente rispetto al
D.lgs. n. 209/2005, precisando che è “evidente che le stesse finalità individuate dalla giurisprudenza sopra richiamata in ordine alla L. n. 990/1969, art. 23, continuano a sussistere anche nella procedura di risarcimento diretto”.
Per tutto quanto sopra esposto, ricorrendo un'ipotesi di litisconsorzio necessario, la sentenza gravata va annullata e gli atti rimessi al Giudice di primo grado, ex art. 354, comma primo, c.p.c..
Quanto precede assorbe l'esame di ogni altra questione.
Visto il carattere processuale delle questioni affrontate e considerato che il vizio è stato provocato dalla stessa parte appellante, che in primo grado non ha convenuto in giudizio il litisconsorte necessario, sussistono giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, quale giudice d'appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
4 - dichiara la nullità della sentenza impugnata e, per l'effetto, rimette la causa al Giudice di pace competente, dinanzi al quale dovrà essere riassunta nei termini di legge;
- dispone l'integrale compensazione delle spese processuali.
Così deciso in Crotone, li 25.11.2025
Il Giudice
Dr.ssa Ilaria De Pasquale
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