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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/08/2025, n. 11795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11795 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 36731/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 36731/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...]_1 C.F._1
l'11.08.1970, rappresentato e difeso dall'avv. Donatella Buscaino, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (Pec:
; Email_1
RICORRENTE contro
(C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
26.05.1976, rappresentata e difesa dall'avv. Paola D'Ascenzo, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (Pec:
); Email_2
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 12.09.2024 premesso che in Parte_1 data 01.06.2006 aveva contratto matrimonio in Roma con
[...]
[..
[...] , che dalla loro unione erano nati i figli (Roma, 04.03.2007) CP_2 Per_1
e (Roma, 18.02.2008) e che in data 15.09.2014 il Tribunale di Trapani aveva Per_2 omologato la separazione consensuale alle condizioni previste dalle parti, adiva l'intestato Tribunale al fine di ottenere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni ivi indicate. Deduceva, a sostegno della domanda, che a far data dalla separazione non vi era stata alcuna riconciliazione con la moglie e chiedeva, pertanto, la conferma dell'affido condiviso dei figli minori e , con collocazione prevalente presso la madre, l'obbligo di Per_1 Per_2 corrispondere alla controparte l'assegno, a titolo di mantenimento dei figli minori, nella misura di Euro 450,00, oltre il 50% delle spese straordinarie, nonché disporre che l'assegno unico per i figli sarà percepito nella misura del 50% da ciascun genitore, infine l'assegnazione della casa coniugale alla CP_1
, nel costituirsi in giudizio, contestava tutto quanto ex Controparte_1 adverso dedotto e chiedeva l'accoglimento delle rassegnate conclusioni, in particolare: “1) Preso atto che nelle more è divenuto maggiorenne, Parte_2 confermare l'affido condiviso del solo figlio minore (Roma, Persona_3
18/02/2008) che continuerà a vivere prevalentemente presso l'abitazione materna, sita in Roma Via Giuseppe De Leva n. 23. Riconoscere un diritto di visita e frequentazione padre-figlio che rispetti la suddivisione paritaria dei tempi tra i due genitori durante le vacanze scolastiche per le festività natalizie e pasquali e infrannuali del ragazzo, nonché un diritto di permanenza del figlio presso il padre durante le vacanze estive non superiore a quattro settimane, previa tempestiva comunicazione alla Sig.ra sul periodo scelto al fine di consentire anche a CP_1 quest'ultima di organizzare le proprie vacanze con il figlio. 2) Disporre l'obbligo a carico del Sig. di corrispondere in favore della Sig.ra quale Pt_1 CP_1 contributo per il mantenimento di entrambi i figli, la somma mensile non inferiore ad €. 600,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla resistente, oltre al 50% delle spese straordinarie riguardanti i figli così come determinate dal protocollo d'intesa del Tribunale di Roma. Porre a carico esclusivo del padre le spese di viaggio che sosterranno i figli per far visita al padre in Sicilia. 3) Nulla disporre in merito alla casa coniugale in quanto non sussistono i presupposti per i motivi di cui in narrativa. 4) Rigettare ogni altra domanda di parte ricorrente”.
2 In corso di causa le parti dichiaravano di avere raggiunto un accordo e chiedevano pertanto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Le parti dichiarano di essere entrambe economicamente autosufficienti e di non aver reciprocamente nulla a pretendere a titolo di mantenimento l'una nei confronti dell'altra. 2) Preso atto che, nelle more del presente giudizio, il primogenito della coppia, Pt_2
(nato a [...] il [...]) è divenuto maggiorenne e pertanto rispetto a
[...] questo non si deve procedere ad alcuna regolamentazione del diritto di visita né di affido, il figlio minore (nato a [...] il [...]), di anni 17, rimarrà Per_2 affidato ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre e continuerà ad abitare con la medesima e il fratello maggiore. 2 Per quanto riguarda il diritto di visita del padre relativamente al figlio minore, atteso che il padre vive stabilmente in Sicilia da diversi anni, le parti pattuiscono che durante l'anno il figlio , compatibilmente con i suoi impegni scolastici ed extra Per_2 scolastici, potrà concordare direttamente con il sig. quando recarsi presso Pt_1 il medesimo in Sicilia, ovvero quando effettuare dei viaggi di piacere con il padre purché tali viaggi e spostamenti siano tempestivamente comunicati dal ricorrente alla moglie. I relativi biglietti aerei per gli spostamenti di entrambi i figli per fare visita al padre e rientrare a Roma saranno a carico esclusivo del sig. . In ogni Pt_1 caso, in occasione delle Festività Natalizie, starà con il padre ad anni Per_2 alterni, per il periodo dal 24 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, e così se nel 2024 avrà trascorso il Natale con la madre, nel 2025 lo trascorrerà con il padre e se avrà trascorso con uno dei due genitori il Natale, con l'altro trascorrerà il Capodanno. La stessa alternanza regolerà le vacanze scolastiche del figlio nel periodo pasquale, nonché in altre festività infrannuali (ad es. Festa di Ognissanti, Festa della Liberazione, Festa dei Lavoratori, Festa della
Repubblica, ecc…). Il sig. potrà tenere con sé il figlio durante il periodo Pt_1 estivo per quattro settimane, anche non consecutive, nei mesi di luglio e agosto, da concordare con la moglie entro e non oltre il 15 maggio di ogni anno.
Correlativamente, il figlio trascorrerà quattro settimane anche non consecutive con la madre nei mesi di luglio e agosto ovviamente nelle settimane in cui tali periodi
3 non siano già di spettanza del padre. In ogni caso durante tale arco temporale resta sospeso il diritto del genitore non collocatario di vedere e tenere con sé il minore.
Nei periodi di vacanza ciascun genitore ha la facoltà di condurre il figlio fuori dal
Comune di residenza, premurandosi di fornire indicazioni ed un recapito ove poter sempre rintracciare il minore. 3 3) Il sig. verserà alla sig.ra Pt_1 CP_1 con bonifico bancario sul conto già noto, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di giugno 2025, un assegno mensile di € 500,00
(rispettivamente €. 250,00 per ciascun figlio) a titolo di contributo per il mantenimento dei figli (maggiorenne ma economicamente non indipendente) Per_1
e (oggi di anni 17) che vivono prevalentemente presso la madre. Tale Per_2 assegno sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT con decorrenza dall'anno 2026 e riferimento al mese di giugno, nonché concorrerà nella misura del 50% alle spese straordinarie, così come regolamentate dal Protocollo del
Tribunale di Roma del 17/12/2014. In particolare, il Sig. si impegna a Pt_1 rimborsare tempestivamente le spese straordinarie per i figli, purché adeguatamente documentate, anticipate dalla moglie riconoscendo sin d'ora come ricomprese in tale voce quelle per le cure e le visite dermatologiche riguardanti il figlio affetto da acne, nonché quelle per le attrezzature sportive per le Per_2 attività praticate dai figli (in particolare il del figlio ). 4) Le parti Per_4 Per_2 concordano che l'Assegno Unico Universale per i figli sarà percepito dalla sig.ra nella misura del 100%. 5) Nulla disporsi in merito all'assegnazione della CP_1 casa coniugale atteso che la Sig.ra vive in un'abitazione acquistata dopo CP_1 la separazione di cui i figli sono nudi proprietari e lei stessa usufruttuaria. 6) Il
Sig. corrisponderà, entro e non oltre il 30/05/2025, in favore della moglie la Pt_1 somma di €. 1.500,00 (millecinquecentoeuro/00), a tacitazione, saldo e stralcio di quanto dallo stesso dovuto a titolo di arretrati per spese straordinarie relative ai figli e per integrazione mantenimento da rivalutazione ISTAT fino al corrente mese.
7) Spese e compensi di avvocato compensate interamente fra le parti”.
All'udienza del 29.05.2025, tenutasi con modalità cartolare, il Giudice delegato preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti rimetteva la causa alla decisione del
Collegio.
Ebbene, ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine
4 previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Nulla osta all'accoglimento delle condizioni di divorzio formulate dalle parti. In vista dell'accordo delle parti le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. r.g.
36731/2024:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Roma in data
01.06.2006 tra e;
Parte_1 Controparte_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006, atto n. 00841,
Parte 2, Serie A01);
- dispone in ordine alle condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato dalle parti nell'accordo congiunto integralmente riportato in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Roma, 24.07.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 36731/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...]_1 C.F._1
l'11.08.1970, rappresentato e difeso dall'avv. Donatella Buscaino, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (Pec:
; Email_1
RICORRENTE contro
(C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
26.05.1976, rappresentata e difesa dall'avv. Paola D'Ascenzo, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (Pec:
); Email_2
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 12.09.2024 premesso che in Parte_1 data 01.06.2006 aveva contratto matrimonio in Roma con
[...]
[..
[...] , che dalla loro unione erano nati i figli (Roma, 04.03.2007) CP_2 Per_1
e (Roma, 18.02.2008) e che in data 15.09.2014 il Tribunale di Trapani aveva Per_2 omologato la separazione consensuale alle condizioni previste dalle parti, adiva l'intestato Tribunale al fine di ottenere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni ivi indicate. Deduceva, a sostegno della domanda, che a far data dalla separazione non vi era stata alcuna riconciliazione con la moglie e chiedeva, pertanto, la conferma dell'affido condiviso dei figli minori e , con collocazione prevalente presso la madre, l'obbligo di Per_1 Per_2 corrispondere alla controparte l'assegno, a titolo di mantenimento dei figli minori, nella misura di Euro 450,00, oltre il 50% delle spese straordinarie, nonché disporre che l'assegno unico per i figli sarà percepito nella misura del 50% da ciascun genitore, infine l'assegnazione della casa coniugale alla CP_1
, nel costituirsi in giudizio, contestava tutto quanto ex Controparte_1 adverso dedotto e chiedeva l'accoglimento delle rassegnate conclusioni, in particolare: “1) Preso atto che nelle more è divenuto maggiorenne, Parte_2 confermare l'affido condiviso del solo figlio minore (Roma, Persona_3
18/02/2008) che continuerà a vivere prevalentemente presso l'abitazione materna, sita in Roma Via Giuseppe De Leva n. 23. Riconoscere un diritto di visita e frequentazione padre-figlio che rispetti la suddivisione paritaria dei tempi tra i due genitori durante le vacanze scolastiche per le festività natalizie e pasquali e infrannuali del ragazzo, nonché un diritto di permanenza del figlio presso il padre durante le vacanze estive non superiore a quattro settimane, previa tempestiva comunicazione alla Sig.ra sul periodo scelto al fine di consentire anche a CP_1 quest'ultima di organizzare le proprie vacanze con il figlio. 2) Disporre l'obbligo a carico del Sig. di corrispondere in favore della Sig.ra quale Pt_1 CP_1 contributo per il mantenimento di entrambi i figli, la somma mensile non inferiore ad €. 600,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla resistente, oltre al 50% delle spese straordinarie riguardanti i figli così come determinate dal protocollo d'intesa del Tribunale di Roma. Porre a carico esclusivo del padre le spese di viaggio che sosterranno i figli per far visita al padre in Sicilia. 3) Nulla disporre in merito alla casa coniugale in quanto non sussistono i presupposti per i motivi di cui in narrativa. 4) Rigettare ogni altra domanda di parte ricorrente”.
2 In corso di causa le parti dichiaravano di avere raggiunto un accordo e chiedevano pertanto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Le parti dichiarano di essere entrambe economicamente autosufficienti e di non aver reciprocamente nulla a pretendere a titolo di mantenimento l'una nei confronti dell'altra. 2) Preso atto che, nelle more del presente giudizio, il primogenito della coppia, Pt_2
(nato a [...] il [...]) è divenuto maggiorenne e pertanto rispetto a
[...] questo non si deve procedere ad alcuna regolamentazione del diritto di visita né di affido, il figlio minore (nato a [...] il [...]), di anni 17, rimarrà Per_2 affidato ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre e continuerà ad abitare con la medesima e il fratello maggiore. 2 Per quanto riguarda il diritto di visita del padre relativamente al figlio minore, atteso che il padre vive stabilmente in Sicilia da diversi anni, le parti pattuiscono che durante l'anno il figlio , compatibilmente con i suoi impegni scolastici ed extra Per_2 scolastici, potrà concordare direttamente con il sig. quando recarsi presso Pt_1 il medesimo in Sicilia, ovvero quando effettuare dei viaggi di piacere con il padre purché tali viaggi e spostamenti siano tempestivamente comunicati dal ricorrente alla moglie. I relativi biglietti aerei per gli spostamenti di entrambi i figli per fare visita al padre e rientrare a Roma saranno a carico esclusivo del sig. . In ogni Pt_1 caso, in occasione delle Festività Natalizie, starà con il padre ad anni Per_2 alterni, per il periodo dal 24 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, e così se nel 2024 avrà trascorso il Natale con la madre, nel 2025 lo trascorrerà con il padre e se avrà trascorso con uno dei due genitori il Natale, con l'altro trascorrerà il Capodanno. La stessa alternanza regolerà le vacanze scolastiche del figlio nel periodo pasquale, nonché in altre festività infrannuali (ad es. Festa di Ognissanti, Festa della Liberazione, Festa dei Lavoratori, Festa della
Repubblica, ecc…). Il sig. potrà tenere con sé il figlio durante il periodo Pt_1 estivo per quattro settimane, anche non consecutive, nei mesi di luglio e agosto, da concordare con la moglie entro e non oltre il 15 maggio di ogni anno.
Correlativamente, il figlio trascorrerà quattro settimane anche non consecutive con la madre nei mesi di luglio e agosto ovviamente nelle settimane in cui tali periodi
3 non siano già di spettanza del padre. In ogni caso durante tale arco temporale resta sospeso il diritto del genitore non collocatario di vedere e tenere con sé il minore.
Nei periodi di vacanza ciascun genitore ha la facoltà di condurre il figlio fuori dal
Comune di residenza, premurandosi di fornire indicazioni ed un recapito ove poter sempre rintracciare il minore. 3 3) Il sig. verserà alla sig.ra Pt_1 CP_1 con bonifico bancario sul conto già noto, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di giugno 2025, un assegno mensile di € 500,00
(rispettivamente €. 250,00 per ciascun figlio) a titolo di contributo per il mantenimento dei figli (maggiorenne ma economicamente non indipendente) Per_1
e (oggi di anni 17) che vivono prevalentemente presso la madre. Tale Per_2 assegno sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT con decorrenza dall'anno 2026 e riferimento al mese di giugno, nonché concorrerà nella misura del 50% alle spese straordinarie, così come regolamentate dal Protocollo del
Tribunale di Roma del 17/12/2014. In particolare, il Sig. si impegna a Pt_1 rimborsare tempestivamente le spese straordinarie per i figli, purché adeguatamente documentate, anticipate dalla moglie riconoscendo sin d'ora come ricomprese in tale voce quelle per le cure e le visite dermatologiche riguardanti il figlio affetto da acne, nonché quelle per le attrezzature sportive per le Per_2 attività praticate dai figli (in particolare il del figlio ). 4) Le parti Per_4 Per_2 concordano che l'Assegno Unico Universale per i figli sarà percepito dalla sig.ra nella misura del 100%. 5) Nulla disporsi in merito all'assegnazione della CP_1 casa coniugale atteso che la Sig.ra vive in un'abitazione acquistata dopo CP_1 la separazione di cui i figli sono nudi proprietari e lei stessa usufruttuaria. 6) Il
Sig. corrisponderà, entro e non oltre il 30/05/2025, in favore della moglie la Pt_1 somma di €. 1.500,00 (millecinquecentoeuro/00), a tacitazione, saldo e stralcio di quanto dallo stesso dovuto a titolo di arretrati per spese straordinarie relative ai figli e per integrazione mantenimento da rivalutazione ISTAT fino al corrente mese.
7) Spese e compensi di avvocato compensate interamente fra le parti”.
All'udienza del 29.05.2025, tenutasi con modalità cartolare, il Giudice delegato preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti rimetteva la causa alla decisione del
Collegio.
Ebbene, ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine
4 previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Nulla osta all'accoglimento delle condizioni di divorzio formulate dalle parti. In vista dell'accordo delle parti le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. r.g.
36731/2024:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Roma in data
01.06.2006 tra e;
Parte_1 Controparte_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006, atto n. 00841,
Parte 2, Serie A01);
- dispone in ordine alle condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato dalle parti nell'accordo congiunto integralmente riportato in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Roma, 24.07.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
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