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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 12/06/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 173/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. dott. Emanuela Mazza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 173/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SANTI DAVID del Parte_1 C.F._1
Foro di Piacenza, elettivamente domiciliato presso il difensore INTIMANTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
INTIMATO CONTUMACE
Conclusioni: parte intimante ha concluso come in atti (v. infra)
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:
– proprietario dell'immobile adibito ad uso abitativo sito in San Pietro in Cerro (PC), Parte_1
Via Roma, n. 14-16, giusto contratto stipulato in data 01.09.2023 e registrato in data 08.09.2023 - ha intimato sfratto per morosità al conduttore adducendo l'omesso pagamento Controparte_1 dei canoni di locazione con decorrenza dal mede di aprile 2024 nonché di utenze domestiche, inadempimento integrante una morosità pari, alla data dell'atto di intimazione, ad €. 2.747,67.
Ha chiesto la convalida dello sfratto con fissazione di termine per il rilascio e la pronuncia di decreto ingiuntivo per il pagamento degli importi non corrisposti. Stante l'irreperibilità dell'intimato e la ritenuta incompatibilità del procedimento notificatorio ex art.143 cpc con il procedimento sommario di convalida, con ordinanza in data 03.02.2025 è stato disposto il mutamento di rito con assegnazione di termine per la notifica degli atti all'intimato ai fini della regolare instaurazione del contraddittorio nonché per l'integrazione degli atti ex art.426 cpc e fissazione di udienza ex art.420 cpc al 20.03.2025. L'intimato non si è costituito nella fase di merito né è comparso all'udienza nella quale, all'esito della verifica della regolarità della notifica, ne è stata dichiarata la contumacia.
Parte intimante ha insistito nelle domande svolte.
La causa viene decisa ex art.429 cpc all'esito dell' udienza del 13 maggio 2025, trattata nelle forme e termini di cui all'art.127 ter cpc.
pagina 1 di 2 La domanda dell' intimante è fondata e va accolta.
Risulta documentalmente provata la stipula in data 01.09.2023 di contratto di locazione ad uso abitativo
– registrato in data 08.09.2023 – fra l'intimante e in Parte_1 Controparte_1 relazione all'immobile sito in San Pietro in Cerro (PC), Via Roma, n. 14-16, per la durata iniziale di anni quattro a decorrere dal 01.09.2023, a fronte di un canone annuo di €.3.600,00 da corrispondersi in rate mensili anticipate di €.300,00 ciascuna entro il giorno 1 di ciascun mese.
Poiché si verte in tema di inadempimento contrattuale il locatore è tenuto soltanto ad allegare il titolo giustificativo della pretesa azionata restando a carico del conduttore l'onere di provare l'effettivo e puntuale adempimento della prestazione (cfr. Cass. S.U. 13533/2001 e Cass. 341/2002)
Parte locatrice - con la produzione del contratto - ha assolto all'onere a suo carico.
L'intimato, non comparendo e rimanendo contumace, non ha invece provato fatti estintivi o modificativi del diritto azionato dall'intimante e, segnatamente, non ha provato di avere regolarmente adempiuto all'obbligazione di pagamento dei canoni di locazione e degli oneri dovuti sulla base del contratto di locazione stipulato.
Stante quindi l'inadempimento del conduttore – la cui gravità emerge dal mancato pagamento contestato come risalente al mese d aprile 2024, integrante quindi una morosità superiore, già alla data dell'atto di intimazione, ad oltre un semestre di canone - va pronunciata la risoluzione del contratto di locazione con conseguente condanna del conduttore al rilascio dell'immobile entro termine che appare congruo fissare al 20 luglio 2025.
Il conduttore deve essere altresì condannato al pagamento dei canoni e delle spese quantificate in intimazione – che il locatore ha documentato di aver anticipato - attesa la richiesta di ingiunzione già avanzata in sede sommaria.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ex d.m. 55/2014 come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede: DICHIARA la risoluzione del contratto di locazione ad uso abitativo stipulato in data 01.09.2023 fra e per l'immobile sito in San Pietro in Cerro (PC), Via Roma Parte_1 Controparte_1
n. 14-16, per inadempimento del conduttore, e per l'effetto CONDANNA a Controparte_1 rilasciare l'immobile per cui è causa, libero da persone e cose di sua pertinenza, nella disponibilità dell'intimante entro il termine del 20 luglio 2025 Parte_1 CONDANNA al pagamento a favore dell'intimante della Controparte_1 Parte_1 somma di €.2.747,67 a titolo di spese e ratei di canone locativo maturati e non corrisposti alla data dell'atto di intimazione, oltre i ratei di canone successivamente maturati e da maturare sino al rilascio effettivo dell'immobile, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo
CONDANNA alla rifusione a favore dell'intimante delle CP_1 CP_1 Parte_1 spese di lite che liquida in €.147,18 per anticipazioni ed €. 1.449,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, oltre c.p.a. ed i.v.a., se dovuta.
Piacenza, 12 giugno 2025
Il G.O.P. dott. Emanuela Mazza
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. dott. Emanuela Mazza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 173/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SANTI DAVID del Parte_1 C.F._1
Foro di Piacenza, elettivamente domiciliato presso il difensore INTIMANTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
INTIMATO CONTUMACE
Conclusioni: parte intimante ha concluso come in atti (v. infra)
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:
– proprietario dell'immobile adibito ad uso abitativo sito in San Pietro in Cerro (PC), Parte_1
Via Roma, n. 14-16, giusto contratto stipulato in data 01.09.2023 e registrato in data 08.09.2023 - ha intimato sfratto per morosità al conduttore adducendo l'omesso pagamento Controparte_1 dei canoni di locazione con decorrenza dal mede di aprile 2024 nonché di utenze domestiche, inadempimento integrante una morosità pari, alla data dell'atto di intimazione, ad €. 2.747,67.
Ha chiesto la convalida dello sfratto con fissazione di termine per il rilascio e la pronuncia di decreto ingiuntivo per il pagamento degli importi non corrisposti. Stante l'irreperibilità dell'intimato e la ritenuta incompatibilità del procedimento notificatorio ex art.143 cpc con il procedimento sommario di convalida, con ordinanza in data 03.02.2025 è stato disposto il mutamento di rito con assegnazione di termine per la notifica degli atti all'intimato ai fini della regolare instaurazione del contraddittorio nonché per l'integrazione degli atti ex art.426 cpc e fissazione di udienza ex art.420 cpc al 20.03.2025. L'intimato non si è costituito nella fase di merito né è comparso all'udienza nella quale, all'esito della verifica della regolarità della notifica, ne è stata dichiarata la contumacia.
Parte intimante ha insistito nelle domande svolte.
La causa viene decisa ex art.429 cpc all'esito dell' udienza del 13 maggio 2025, trattata nelle forme e termini di cui all'art.127 ter cpc.
pagina 1 di 2 La domanda dell' intimante è fondata e va accolta.
Risulta documentalmente provata la stipula in data 01.09.2023 di contratto di locazione ad uso abitativo
– registrato in data 08.09.2023 – fra l'intimante e in Parte_1 Controparte_1 relazione all'immobile sito in San Pietro in Cerro (PC), Via Roma, n. 14-16, per la durata iniziale di anni quattro a decorrere dal 01.09.2023, a fronte di un canone annuo di €.3.600,00 da corrispondersi in rate mensili anticipate di €.300,00 ciascuna entro il giorno 1 di ciascun mese.
Poiché si verte in tema di inadempimento contrattuale il locatore è tenuto soltanto ad allegare il titolo giustificativo della pretesa azionata restando a carico del conduttore l'onere di provare l'effettivo e puntuale adempimento della prestazione (cfr. Cass. S.U. 13533/2001 e Cass. 341/2002)
Parte locatrice - con la produzione del contratto - ha assolto all'onere a suo carico.
L'intimato, non comparendo e rimanendo contumace, non ha invece provato fatti estintivi o modificativi del diritto azionato dall'intimante e, segnatamente, non ha provato di avere regolarmente adempiuto all'obbligazione di pagamento dei canoni di locazione e degli oneri dovuti sulla base del contratto di locazione stipulato.
Stante quindi l'inadempimento del conduttore – la cui gravità emerge dal mancato pagamento contestato come risalente al mese d aprile 2024, integrante quindi una morosità superiore, già alla data dell'atto di intimazione, ad oltre un semestre di canone - va pronunciata la risoluzione del contratto di locazione con conseguente condanna del conduttore al rilascio dell'immobile entro termine che appare congruo fissare al 20 luglio 2025.
Il conduttore deve essere altresì condannato al pagamento dei canoni e delle spese quantificate in intimazione – che il locatore ha documentato di aver anticipato - attesa la richiesta di ingiunzione già avanzata in sede sommaria.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ex d.m. 55/2014 come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede: DICHIARA la risoluzione del contratto di locazione ad uso abitativo stipulato in data 01.09.2023 fra e per l'immobile sito in San Pietro in Cerro (PC), Via Roma Parte_1 Controparte_1
n. 14-16, per inadempimento del conduttore, e per l'effetto CONDANNA a Controparte_1 rilasciare l'immobile per cui è causa, libero da persone e cose di sua pertinenza, nella disponibilità dell'intimante entro il termine del 20 luglio 2025 Parte_1 CONDANNA al pagamento a favore dell'intimante della Controparte_1 Parte_1 somma di €.2.747,67 a titolo di spese e ratei di canone locativo maturati e non corrisposti alla data dell'atto di intimazione, oltre i ratei di canone successivamente maturati e da maturare sino al rilascio effettivo dell'immobile, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo
CONDANNA alla rifusione a favore dell'intimante delle CP_1 CP_1 Parte_1 spese di lite che liquida in €.147,18 per anticipazioni ed €. 1.449,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, oltre c.p.a. ed i.v.a., se dovuta.
Piacenza, 12 giugno 2025
Il G.O.P. dott. Emanuela Mazza
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