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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 26/09/2025, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei NOi Magistrati:
Dott.ssa AR NI - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 5819/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 22/05/2025 da
, con il proc. e dom. avv. FABBRO ANNA, per Parte_1
mandato in calce al ricorso,
e da
, con il proc. e dom. avv. MONTINERI CARLA, per Parte_2
mandato in calce al ricorso, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore, dott.ssa Elisabetta Sartor,
- lette le note scritte delle parti,
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge,
ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (sent.
303/2024 del 29/02/2024, pubblicata il 01/03/2024, passata in giudicato il
21/10/2024);
1
- rilevato che dal matrimonio è nata la figlia (il 27/01/2005), Per_1
maggiorenne non economicamente indipendente;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
- dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
MORUZZO (UD) il 30/08/1992 tra , nato a [...] Parte_1
(UD) il 01/04/1965, e , nata a [...] Parte_2
(GERMANIA) il 17/04/1968, alle seguenti condizioni:
1. dà atto che la OR rimarrà con la figlia maggiorenne Parte_2
nella casa adibita a residenza familiare - attualmente in locazione Per_1
con contratto intestato alla OR - sita a Udine in via Parte_2
Adige n. 23/8, completa di tutti gli arredi di cui attualmente si compone;
2. dispone che il NO a titolo di contributo pro quota al Parte_1
mantenimento della figlia continui a versare mensilmente - per tutti i Per_1
12 mesi di ciascun anno - entro il giorno 15 di ogni mese la cifra complessiva di € 100,00 con rivalutazione I.S.T.A.T. annuale a mezzo bonifico attraverso l'IBAN [...] sul conto corrente bancario intestato alla figlia maggiorenne e ciò sino Persona_2
alla completa autosufficienza economica della ragazza;
3. dispone che la OR , quale madre convivente con la Parte_2
figlia maggiorenne, si farà esclusivo carico delle spese straordinarie per la figlia, escluse dal predetto assegno di mantenimento mensile;
4. dà atto che i coniugi convengono che la OR Parte_2
percepirà per intero l'assegno unico universale per la figlia, mentre le
2
detrazioni fiscali per i figli a carico spetteranno ad entrambi i genitori nella misura del 50%;
5. dà atto che con riferimento al debito fiscale gravante sul NO Pt_1
a seguito della cessazione dell'impresa individuale Media spot
[...]
servizi di , la OR a definitiva Parte_1 Parte_2
chiusura di ogni ragione di debito e credito a qualsivoglia titolo tra i coniugi si impegna a continuare a farsi carico della quota del 50% di detto debito fiscale di cui è gravato il NO e continuerà a provvedere Parte_1
al versamento in suo nome e conto dell'intero importo relativo alle singole rate nelle rispettive scadenze, avendo cura di integrare la somma di competenza del NO pari al 50% della rata dovuta per il relativo Pt_1
periodo e a trasmettere al sig. a mezzo e-mail, nei 10 giorni Pt_1
successivi, copia della prova dell'avvenuto pagamento dell'intera rata;
6. dà atto che, a titolo di restituzione degli importi sinora anticipati per suo conto dalla OR e di quelli successivamente in Parte_2
scadenza in relazione al debito fiscale gravante sul NO , Parte_1
lo stesso rimborserà alla OR la quota del 50% di propria Parte_2
competenza mediante le seguenti modalità:
o versamento della somma di € 50,00 mensili a mezzo bonifico attraverso l'IBAN [...] sul conto corrente bancario intestato alla OR , a partire Parte_2
dal 5.6.2025 sino al 5.12.2025;
o versamento della somma di € 100,00 mensili a mezzo bonifico attraverso l'IBAN [...] sul conto corrente bancario intestato alla OR , a partire Parte_2
dal 5.1.2026 sino al 5.12.2026;
3
o versamento della somma di € 200,00 mensili a mezzo bonifico attraverso l'IBAN [...] sul conto corrente bancario intestato alla OR , a partire Parte_2
dal 5.1.2027 sino alla copertura del complessivo importo anticipato dalla OR . Parte_2
Il tutto come da piano di ammortamento allegato al ricorso (doc. 9) e che deve intendersi come parte integrante delle condizioni di divorzio congiunto;
7. dà atto che i coniugi dichiarano che, qualora il NO non Parte_1
onori l'impegno di cui al punto precedente, la OR non Parte_2
effettuerà il versamento delle rate neppure in forma parziale, trattandosi di un debito di cui è gravato unicamente il NO e per la copertura Pt_1
del quale la OR si impegna a contribuire solo ed Parte_2
unicamente se il NO verserà puntualmente gli importi Parte_1
concordati al precedente punto 6.;
8. dà atto che i coniugi dichiarano che, qualora il NO non Parte_1
onori l'impegno di cui al punto 6., saranno unicamente a lui imputabili le conseguenze dell'omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento – in quest'ultimo caso superiore a cinque giorni successivi alla data di scadenza – delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento, e cioè la perdita di efficacia della “Definizione agevolata” (cosiddetta “Rottamazione- quater”) e relativa decadenza dal beneficio che farà sì che i versamenti effettuati fino a quel momento saranno considerati a titolo di acconto del superiore importo complessivamente dovuto a monte della “Definizione agevolata” attualmente concessa ex art. 1 comma 241 della L. n.
197/2022;
4
9. dà atto che i coniugi dichiarano che per puro spirito conciliativo la OR
ha provveduto a versare sinora gli interi importi delle rate già Parte_2
maturate, anticipando (ad eccezione della somma di € 386,50 versata dal in data 05/07/2024) anche la quota del 50% di competenza del Pt_1
NO in base agli accordi di cui alla separazione omologata;
Pt_1
10. dà atto che il NO si impegna a sottoscrive istanze di Pt_1
rottamazione o di adesione a tutti i benefici ed agevolazioni che dovessero affacciarsi in futuro per ridurre il debito fiscale da cui è onerato, nell'interesse comune di entrambi i coniugi alla chiusura il più possibile vantaggiosa ed anticipata della posizione debitoria sussistente in capo al NO Pt_1
11. dà atto che i coniugi dichiarano di non pretendere alcun contributo a titolo di mantenimento l'uno dall'altro;
12. dà atto che i coniugi dichiarano di aver risolto nel suddetto modo ogni pendenza economica e di non avere significative posizioni di debito o credito l'uno verso l'altro;
13. dà atto che i coniugi dichiarano di aver provveduto con l'esecuzione delle succitate condizioni di divorzio di cui al presente accordo - quale contratto di definizione della crisi coniugale - a conferire un equilibrato e definitivo assetto ai propri reciproci rapporti economici e patrimoniali e di null'altro pretendere reciprocamente l'uno dall'altro.
14. Nulla sulle spese.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MORUZZO (UD) di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 38, parte II – Serie A del
Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 1992.
Udine, li 25/09/2025
5
Il Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor
Il Presidente
Dott.ssa AR NI
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei NOi Magistrati:
Dott.ssa AR NI - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 5819/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 22/05/2025 da
, con il proc. e dom. avv. FABBRO ANNA, per Parte_1
mandato in calce al ricorso,
e da
, con il proc. e dom. avv. MONTINERI CARLA, per Parte_2
mandato in calce al ricorso, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore, dott.ssa Elisabetta Sartor,
- lette le note scritte delle parti,
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge,
ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (sent.
303/2024 del 29/02/2024, pubblicata il 01/03/2024, passata in giudicato il
21/10/2024);
1
- rilevato che dal matrimonio è nata la figlia (il 27/01/2005), Per_1
maggiorenne non economicamente indipendente;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
- dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
MORUZZO (UD) il 30/08/1992 tra , nato a [...] Parte_1
(UD) il 01/04/1965, e , nata a [...] Parte_2
(GERMANIA) il 17/04/1968, alle seguenti condizioni:
1. dà atto che la OR rimarrà con la figlia maggiorenne Parte_2
nella casa adibita a residenza familiare - attualmente in locazione Per_1
con contratto intestato alla OR - sita a Udine in via Parte_2
Adige n. 23/8, completa di tutti gli arredi di cui attualmente si compone;
2. dispone che il NO a titolo di contributo pro quota al Parte_1
mantenimento della figlia continui a versare mensilmente - per tutti i Per_1
12 mesi di ciascun anno - entro il giorno 15 di ogni mese la cifra complessiva di € 100,00 con rivalutazione I.S.T.A.T. annuale a mezzo bonifico attraverso l'IBAN [...] sul conto corrente bancario intestato alla figlia maggiorenne e ciò sino Persona_2
alla completa autosufficienza economica della ragazza;
3. dispone che la OR , quale madre convivente con la Parte_2
figlia maggiorenne, si farà esclusivo carico delle spese straordinarie per la figlia, escluse dal predetto assegno di mantenimento mensile;
4. dà atto che i coniugi convengono che la OR Parte_2
percepirà per intero l'assegno unico universale per la figlia, mentre le
2
detrazioni fiscali per i figli a carico spetteranno ad entrambi i genitori nella misura del 50%;
5. dà atto che con riferimento al debito fiscale gravante sul NO Pt_1
a seguito della cessazione dell'impresa individuale Media spot
[...]
servizi di , la OR a definitiva Parte_1 Parte_2
chiusura di ogni ragione di debito e credito a qualsivoglia titolo tra i coniugi si impegna a continuare a farsi carico della quota del 50% di detto debito fiscale di cui è gravato il NO e continuerà a provvedere Parte_1
al versamento in suo nome e conto dell'intero importo relativo alle singole rate nelle rispettive scadenze, avendo cura di integrare la somma di competenza del NO pari al 50% della rata dovuta per il relativo Pt_1
periodo e a trasmettere al sig. a mezzo e-mail, nei 10 giorni Pt_1
successivi, copia della prova dell'avvenuto pagamento dell'intera rata;
6. dà atto che, a titolo di restituzione degli importi sinora anticipati per suo conto dalla OR e di quelli successivamente in Parte_2
scadenza in relazione al debito fiscale gravante sul NO , Parte_1
lo stesso rimborserà alla OR la quota del 50% di propria Parte_2
competenza mediante le seguenti modalità:
o versamento della somma di € 50,00 mensili a mezzo bonifico attraverso l'IBAN [...] sul conto corrente bancario intestato alla OR , a partire Parte_2
dal 5.6.2025 sino al 5.12.2025;
o versamento della somma di € 100,00 mensili a mezzo bonifico attraverso l'IBAN [...] sul conto corrente bancario intestato alla OR , a partire Parte_2
dal 5.1.2026 sino al 5.12.2026;
3
o versamento della somma di € 200,00 mensili a mezzo bonifico attraverso l'IBAN [...] sul conto corrente bancario intestato alla OR , a partire Parte_2
dal 5.1.2027 sino alla copertura del complessivo importo anticipato dalla OR . Parte_2
Il tutto come da piano di ammortamento allegato al ricorso (doc. 9) e che deve intendersi come parte integrante delle condizioni di divorzio congiunto;
7. dà atto che i coniugi dichiarano che, qualora il NO non Parte_1
onori l'impegno di cui al punto precedente, la OR non Parte_2
effettuerà il versamento delle rate neppure in forma parziale, trattandosi di un debito di cui è gravato unicamente il NO e per la copertura Pt_1
del quale la OR si impegna a contribuire solo ed Parte_2
unicamente se il NO verserà puntualmente gli importi Parte_1
concordati al precedente punto 6.;
8. dà atto che i coniugi dichiarano che, qualora il NO non Parte_1
onori l'impegno di cui al punto 6., saranno unicamente a lui imputabili le conseguenze dell'omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento – in quest'ultimo caso superiore a cinque giorni successivi alla data di scadenza – delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento, e cioè la perdita di efficacia della “Definizione agevolata” (cosiddetta “Rottamazione- quater”) e relativa decadenza dal beneficio che farà sì che i versamenti effettuati fino a quel momento saranno considerati a titolo di acconto del superiore importo complessivamente dovuto a monte della “Definizione agevolata” attualmente concessa ex art. 1 comma 241 della L. n.
197/2022;
4
9. dà atto che i coniugi dichiarano che per puro spirito conciliativo la OR
ha provveduto a versare sinora gli interi importi delle rate già Parte_2
maturate, anticipando (ad eccezione della somma di € 386,50 versata dal in data 05/07/2024) anche la quota del 50% di competenza del Pt_1
NO in base agli accordi di cui alla separazione omologata;
Pt_1
10. dà atto che il NO si impegna a sottoscrive istanze di Pt_1
rottamazione o di adesione a tutti i benefici ed agevolazioni che dovessero affacciarsi in futuro per ridurre il debito fiscale da cui è onerato, nell'interesse comune di entrambi i coniugi alla chiusura il più possibile vantaggiosa ed anticipata della posizione debitoria sussistente in capo al NO Pt_1
11. dà atto che i coniugi dichiarano di non pretendere alcun contributo a titolo di mantenimento l'uno dall'altro;
12. dà atto che i coniugi dichiarano di aver risolto nel suddetto modo ogni pendenza economica e di non avere significative posizioni di debito o credito l'uno verso l'altro;
13. dà atto che i coniugi dichiarano di aver provveduto con l'esecuzione delle succitate condizioni di divorzio di cui al presente accordo - quale contratto di definizione della crisi coniugale - a conferire un equilibrato e definitivo assetto ai propri reciproci rapporti economici e patrimoniali e di null'altro pretendere reciprocamente l'uno dall'altro.
14. Nulla sulle spese.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MORUZZO (UD) di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 38, parte II – Serie A del
Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 1992.
Udine, li 25/09/2025
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Il Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor
Il Presidente
Dott.ssa AR NI
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