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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/07/2025, n. 2833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2833 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1501/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I TALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Maria Grazia Savastano, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1501/2023 R.G.A.C. assegnata in decisione all'esito della scadenza delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. fissata per il 27.3.2025 con la concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Castel Volturno al Parco dei Rosmarini
n. 55, presso lo studio dell'Avv. ELIA PASQUALE (c.f.: ), dal C.F._1 quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti
OPPONENTE
E
(c.f.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Caserta alla Via A. Boito n. 50, presso lo studio dell'Avv. SCHIAVONE OMBRETTA (c.f.: ), C.F._2 dalla quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti
OPPOSTO
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 5257/2022 emesso dal Tribunale di
Napoli Nord in data 20.12.2022 e pubblicato in data 22.12.2022 nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n. 10212/2022 r.g.
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Conclusioni: Come da atti introduttivi e comparse conclusionali
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 31.1.2023, il Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5257/2022, emesso dal
[...]
Tribunale di Napoli Nord in data 20.12.2022 e pubblicato in data 22.12.2022 nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n. 10212/2022 r.g. con il quale veniva ingiunto il pagamento, in favore dell'opposto, , Controparte_1 della somma complessiva di € 1.042.919,78 oltre interessi e spese della procedura.
In sede monitoria il esponeva che: il Controparte_1 Parte_1
- nell'anno 2020 - risultava debitore del
[...] Controparte_1 della somma residua di € 1.694.056,51 per il periodo intercorrente dal 15.07.2011 al
30.06.2014; al fine di estinguere tale debito le parti addivenivano ad un accordo bonario sottoscritto in data 24.02.2020 e contraddistinto con il numero di protocollo 2573; l'art. 3 di detto accordo prevedeva che “a fronte della complessiva somma pari ad €
1.694.056,51, pretesa dal CITL nei confronti del e riferita Controparte_2 alla fornitura idrica per il periodo che va dal 15.07.2011 al 30.06.2014, il
[...] si impegna a versare al CITL la somma di € 1.101.136,73”; la Controparte_2 predetta somma avrebbe dovuto essere corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 4 del predetto accordo ovvero “l'importo di cui al precedente art. 3 verrà corrisposto secondo le seguenti modalità: € 201.136,73 entro 15 giorni dalla formalizzazione del presente accordo. € 900.000,00 in 4 rate semestrali di € 225.000,00 (1 rata 15.2.2021-2 rata 31.7.2021-3 rata 15.2.2022-4 rata 31.732022)”; il Pt_1 Parte_1 non ottemperava al pagamento di tutte le rate come previste dall'accordo transattivo;
delle quattro rate successive all'acconto ne risultavano pagate solo due, entrambe pagate oltre le relative scadenze e quindi con notevoli ed ingiustificati ritardi;
stante l'evidente perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente comune, il CITL con comunicazione del 26.08.2022 risolveva l'accordo transattivo con ripristino del debito originario pari alla somma complessiva di € 1.694.056,56, senza alcuna contestazione da parte dell'ente comunale;
il debito ripristinato per intervenuta risoluzione dell'accordo era pari €. 1.694.056,51 mentre le somme corrisposte con ritardo erano pari ad € 651.136,73
e, pertanto, il credito vantato dal CITL nei confronti del di Pt_1 Parte_1
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ammontava ad € 1.042.919,78 oltre interessi di mora, di cui al D.lgs. 231/2002, dalle singole scadenze all'effettivo saldo;
a seguito della predetta comunicazione il CITL notificava all'ente comunale anche la richiesta di pagamento e costituzione in mora del
15.09.2022, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1219 c.c., ma nonostante ciò il
[...]
non provvedeva a corrispondere quanto dovuto. Parte_1
A sostegno della promossa opposizione, l'opponente deduceva: in via preliminare,
l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di conciliazione stragiudiziale presso un organismo di mediazione previsto dall'art. 8 dell'accordo transattivo;
la nullità del decreto ingiuntivo per incompetenza del Tribunale di Napoli Nord essendo, invece, competente il Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere atteso che l'art. 9 dell'accordo transattivo rubricato “foro competente in esclusiva” disponeva espressamente che “Per ogni controversia che non dovesse essere risolta amichevolmente tra le parti, nonchè fallito il tentativo di conciliazione, sarà di esclusiva competenza il Foro di Santa Maria Capua Vetere”; l'infondatezza delle pretese avverse, la mancanza di prova, l'inesistenza dei crediti vantati ex adverso e l'inesigibilità degli stessi. L'opponente assumeva che la somma riconosciuta dall'opponente non era pari ad € 1.694.056,51 ma, in via transattiva, ad € 1.101.136,73 ed evidenziava che l'importo era stato interamente pagato come segue: a) € 201.136,73
a mezzo bonifico effettuato in data 5 Maggio 2020, b) € 225.000,00 a mezzo n. 2 bonifici effettuati in data 18 Marzo 2021 di € 198.000,00 e di € 27.000,00, c) €
220.000,00 a mezzo bonifico effettuato in data 2 Agosto 2021, d) € 225.000,00 a mezzo pagamento effettuato all'Agenzia delle Entrate il 12 luglio 2022, e) € 230.000,00 a mezzo 5 bonifici effettuati in data 29 Agosto 2022 rispettivamente di € 100.000,00, €
60.000,00), € 15.000,00, € 37.000,00 ed € 18.000,00. Il Parte_1 assumeva che la sottoscrizione della transazione non aveva determinato il riconoscimento di alcun importo in favore del CITL ma solo la definizione di un possibile contenzioso a mezzo riconoscimento della somma complessiva di €
1.101.136,73, interamente pagata, con la conseguenza che se l'opposto avesse voluto conseguire altri importi avrebbe dovuto agire in via ordinaria dimostrando le ragioni sottese al conseguimento di ulteriori somme rispetto a quelle riconosciute in via transattiva e pagate dal . Parte_1
Tanto premesso, chiedeva all'adito Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni:
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“1) in via preliminare, dichiarare, per le ragioni esposte con il I motivo di opposizione,
l'improcedibilità e/o inammissibilità della domanda proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo stante il mancato esperimento del tentativo di conciliazione stragiudiziale presso un organismo di mediazione previsto dall'articolo 8 dell'accordo transattivo e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 5257/2022 (procedimento R.G. n.
10212/2022) concesso in data 20/12/2022 dal Tribunale di Napoli Nord – Giudice
Dott.ssa Maria Grazia Savastano depositato in cancelleria in data 22 Dicembre 2022 notificato al in data 23 Dicembre 2022; Parte_1
2) sempre in via preliminare dichiarare, per le ragioni esposte con il II motivo di opposizione l'incompetenza del Tribunale di Napoli Nord ad emanare il decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 5257/2022
(procedimento R.G. n. 10212/2022) concesso in data 20/12/2022 dal Tribunale di
Napoli Nord – Giudice Dott.ssa Maria Grazia Savastano depositato in cancelleria in data 22 Dicembre 2022 notificato al in data 23 Dicembre Parte_1
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3) nel merito, revocare, comunque, il decreto ingiuntivo opposto ed in ogni caso rigettare ogni domanda avversa perché inammissibile, improponibile, improcedibile ed infondata, sfornita di prova e comunque paralizzata dalle eccezioni di fatto e di diritto opposte dal 4) con vittoria di spese e compensi oltre Parte_1 spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.”
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11.4.2023 si costituiva in giudizio l'opposto, , il quale contestava quanto Controparte_1 avversamente dedotto, eccependo l'insussistenza del primo e del secondo motivo di opposizione, relativi alla inammissibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di conciliazione stragiudiziale e all'incompetenza del Tribunale adito, e deducendo l'intervenuta decadenza della transazione e la perdita da ogni beneficio.
L'opposta ribadiva che il - nell'anno 2020 - risultava Parte_1 debitore nei confronti del della somma residua di € Controparte_1
1.694.056,51; che al fine di estinguere tale debito le parti addivenivano ad accordo bonario con sottoscrizione dell'accordo transattivo che prevedeva anche precise scadenze per i pagamenti;
che il non aveva ottemperato al pagamento di tutte le Pt_1 rate come previste dall'accordo transattivo poiché la prima rata con scadenza al
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15.2.2021 veniva corrisposta in data 5.5.2021, la terza rata con scadenza 31.7.2021 veniva corrisposta in data 2.8.2021, la quarta rata con scadenza al 15.2.2021 veniva corrisposta con mandato del 9.3.2022 e attribuita in pagamento alla Agenzia Entrate
Riscossione, la quarta rata con scadenza al 31.7.2022 veniva corrisposta a mezzo 5 bonifici in data 29.8.2022 e solo dopo l'intervenuta risoluzione del contratto come da missiva del 26.08.2022. Rappresentava, pertanto, che l'inadempimento di una transazione determinato da costanti e ripetuti ritardi nei pagamenti concordati, ciascuno di essi costituente specifico inadempimento, poteva fondare la risoluzione della transazione con conseguente riviviscenza dell'intero credito e del correlativo diritto di agire in giudizio nei confronti della parte debitrice come previsto anche dall'art. 7 del citato accordo transattivo. Di conseguenza, non avendo rispettato le modalità di pagamento della somma concordata come prescritto dall'art. 4 dell'accordo, con missiva del 26.08.2022 - non risultando nemmeno ancora pervenuto il pagamento dell'ultima rata con scadenza al 31.7.2022– il CITL dichiarava l'intervenuta decadenza dell'accordo transattivo con ripristino del debito originario e del correlativo diritto di agire in giudizio nei confronti della controparte. La parte opposta assumeva, dunque, che essendo decaduto l'accordo, l'ente comune aveva perso ogni beneficio inerente lo stesso, compresa l'elezione del foro esclusivo e l'eventuale obbligo di composizione tramite esperimento del tentativo di conciliazione stragiudiziale presso un organismo di mediazione.
L'opposta specificava che il credito portato dal decreto ingiuntivo traeva origine dalla seguente procedura: il dal 1.1.2005 al 2012 rientrava tra gli Parte_1 Parte_1 enti consorziati del CITL e risultava debitore del CITL;
con sentenza n. 91/2019, il
Tribunale di S. Maria Capua Vetere accertava la sussistenza dell'obbligo del
[...]
, quale terzo pignorato nella procedura esecutiva promossa da Acqua Parte_1
Campania, di pagare al CITL in qualità di debitor debitoris la somma di €
11.078.639,76; la predetta sentenza, confermativa del credito dell'ente comune nei confronti del CITL, veniva appellata presso la Corte d'Appello di Napoli e definita con sentenza n. 525/2020 in cui veniva dichiarata la cessata materia del contendere essendo stato sottoscritto ulteriore verbale di accordo tra le medesime parti - in data 12.11.2019 - al fine di regolare il debito relativo al successivo periodo dal 1.1.2011 al 15.7.2011 (per l'importo di € 426.838,61), il tutto a concorrenza del credito di € 11.078.639,76 come
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accertato con la sent. n. 91/2019; residuava ancora la somma di € 1.694.056,51 in favore del CITL per il periodo intercorrente dal 15.7.2011 al 30.6.2014; su tale somma veniva composto l'accordo del 24.02.2020, poi disatteso dal Parte_1
Evidenziava, pertanto, che la somma di € 1.694.056,51 era dovuta al CITL per i servizi erogati nel periodo dal 15.7.2011 al 30.6.2014, somma che otteneva reviviscenza per l'intero a seguito della decadenza dall'accordo transattivo non novativo sottoscritto fra le parti.
Da ultimo l'opposta precisava che essendo intervenuti notevoli ritardi sui pagamenti delle rate e rilevato che spesso le stesse venivano corrisposte a mezzo di molteplici bonifici la cui somma dava l'intero importo della rata, l'ente consortile aveva dovuto procedere ad una difficoltosa ricostruzione degli stessi pagamenti. Assumeva, dunque, che il CITL vantava nei confronti dell'opponente la somma totale di € 1.694.056,51 e che da tale somma andava scorporato quanto già corrisposto, in ritardo ed anche successivamente alla risoluzione dell'accordo, per un totale di € 1.101.136,73. Pertanto, riconosceva che quanto dovuto dall'ente comune al CITL era pari ad € 592.919,78.
Concludeva chiedendo:
“- rigettare l'opposizione formulata da controparte avverso il decreto ingiuntivo n.
5257/2022 del Tribunale di Napoli Nord, munendo quest'ultimo di efficacia esecutiva;
- in ogni caso, condannare l'ente comune al versamento di euro 592.919,78 e/o della diversa somma risultante di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo a favore dell'istante;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione.”
Nel corso del giudizio il Giudice rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e concedeva i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.. Depositate le memorie istruttorie, precisate le conclusioni, all'esito della scadenza delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. fissata per il 27.3.2025 la causa è stata assegnata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
L'opposizione avanzata dal va accolta per quanto di Parte_1 ragione.
La parte opposta ha invero prodotto in giudizio la transazione intervenuta tra le parti il
24.2.2020 con la quale si dava atto che il CITL aveva richiesto la somma di €.
1.694.056,51, indicata quale residuo debito del per il Parte_1
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periodo dal 15.7.2022 al 30.6.2014 e del fatto che “ il ha Parte_1 più volte evidenziato che il credito sia stato oggetto di contestazione, tra cui quella a firma del responsabile dell'UTC Prot. Com. n. 4248 del 9.4.2013 con cui è stato messo in discussione la somma richiesta contestandone la modalità di determinazione; che la contestazione non è mai stata contrastata dal e comunque con atti volti ad CP_1 invalidarne la fondatezza e ciò, in particolare, comporta la messa in discussione del quantum vantato”.
Stante dunque tale contrasto tra le parti nella determinazione del quantum dovuto, esse addivenivano all'accordo transattivo per la corresponsione della somma di €.
1.101.136,73 sulla base delle espresse considerazioni “che il protrarsi della discussione sulla determinazione del quantum potrebbe determinare attivazione di nuovi giudizi e le tempistiche delle relative procedure potrebbero determinare lungaggini per la risoluzione della vicenda nonché ulteriori sborsi economici, a fronte di un risultato che, sussistendo elementi giuridici a supporto di ambedue le contrapposte pretese per un esito positivo, comunque non darebbe la garanzia di una soluzione migliore e, quindi, più conveniente di quella conseguibile da subito con l'accordo transattivo e sicuramente non in tempi rapidi”.
Nessun riconoscimento della somma richiesta dal CITL di €. 1.694.056,51, da parte del si desume pertanto dalla transazione che anzi dà atto dell'esistenza del Pt_1 contrasto tra le parti e dell'incertezza della soluzione “sussistendo elementi giuridici a supporto di ambedue le contrapposte pretese” sicché la determinazione concordata del minore importo €. 1.101.136,73 ha la espressa finalità transattiva di evitare future liti.
Il ha, invero, provato la totale corresponsione dell'importo complessivo di €. Pt_1
1.101.136,73 ma senza il rispetto delle scadenze stabilite nella transazione e con corresponsione tra l'altro dell'ultima rata in data 29.8.2022 solo dopo la missiva del
CITL del 26.08.2022 che contestava la decadenza dall'accordo con l'effetto risolutivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 . Con tale clausola le parti avevano previsto che “
Nella denegata ipotesi che il non dovesse adempiere ai Parte_1 pagamenti secondo le descritte in modalità, previa formale contestazione, il presente accordo dovrà intendersi decaduto e il CITL potrà proporre qualsiasi azione per il recupero dell'intero credito vantato”.
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Il ritardo dei pagamenti dunque giustifica la risoluzione della transazione legittimando Parte l'azione del per il recupero dell'originario importo che lo stesso ritiene dovuto, salvo a verificarne la fondatezza.
Il venir meno della transazione travolge anche le clausole quali l'obbligo di preventivo esperimento del tentativo di conciliazione presso un Organismo di mediazione concordato tra le parti ( art. 8) e la clausola sul foro esclusivo di S. Maria C.V. ( art.9) sicché l'eccezione di improcedibilità e di incompetenza sollevate dall'opponente sono infondate.
Nel merito poi dell'azione di recupero ordinaria intrapresa dal CITL va osservato che lo stesso CITL, ha comunque incassato l'importo €. 1.101.136,73 ( ultima rata corrisposta in data 29 Agosto 2022 e cioè prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo avvenuto in data 8.10.22) sia pure con gli evidenziati ritardi sicché per ottenere la differenza ( comunque inferiore a quella richiesta ed ottenuta in sede monitoria) di €. euro 592.919,78 come poi precisata in corso di causa doveva provarne le ragioni poste a fondamento e cioè la esattezza della quantificazione originaria del credito vantato per
€. 1.694.056,51 perché contestato dalla controparte e pertanto doveva provare la debenza della ulteriore somma rispetto a quella riconosciuta dal debitore con l'accettazione della transazione poi caducata .
Infatti va ribadito che l'opposizione a decreto ingiuntivo, quale fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione piena avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In questo senso, allora, si verifica un'inversione logica, ma non processuale, in quanto il creditore assume in tale giudizio la veste di convenuto, pur conservando la posizione sostanziale di attore/istante, con la conseguenza che egli ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto azionato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; Cass.
14.4.1999, n. 3671; Cass. 25.5.1999, n. 5055; Cass.
7.9.1977 n. 3902; Cass. 11.7.1983
n. 4689; Cass.
9.4.1975 n. 1304; Cass.
8.5.1976 n. 1629). Dall'altra parte, invece, il debitore, pur essendo convenuto sostanziale, figura quale attore in senso formale, con la conseguenza che l'onere su di esso incombente concerne gli eventuali fatti estintivi del diritto (costituiti, ad esempio, dall'adempimento della prestazione), ovvero la prova del
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fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento (cfr. Cassazione, SS.UU.,
06.04/30.10.2001 n. 13533; Cassazione civile SS.UU., 7 luglio 1993, n. 7448).
Il creditore, pertanto, è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, ossia l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Nel caso di spece manca la prova della maggiore entità del credito vantato dal
, pretesa dal CITL nei confronti del Controparte_3 Controparte_2
e riferito dal medesimo alla fornitura idrica per il periodo che va dal 15.07.2011 al
30.06.2014. Il , infatti, si è limitato a richiamare la sentenza n. 91/2019 del CP_1
Tribunale di S. Maria Capua Vetere di accertamento della sussistenza dell'obbligo del
, quale terzo pignorato nella procedura esecutiva promossa Parte_1 da Acqua Campania, di pagare al CITL in qualità di debitor debitoris la somma di €
11.078.639,76 e successive vicende intervenute senza tuttavia produrre la relativa documentazione nè chiarire in alcun modo le modalità di calcolo del residuo debito come conteggiato. A fronte dunque della contestazione del debitore, riportata Pt_1 nella stessa scrittura transattiva, e in mancanza di diversi elementi di risconto, il debito di quest'ultimo può perciò essere riconosciuto solo nell'importo dal medesimo accettato di €. 1.101.136,73 peraltro già interamente corrisposto al momento della deposito del ricorso monitorio.
Il decreto ingiuntivo va pertanto revocato .
Spettano al invece solo gli interessi di mora di cui al d. Lgs 231/2022 – CP_1 come richiesti in sede monitoria e non contestati in tale misura dall'opponente - che in mancanza di diverso riscontro vanno fatti decorrere dalle singole scadenze indicate nella scrittura di transazione al saldo delle rispettive rate. Infatti, pur essendo venuta meno la valenza di accordo della transazione tuttavia l'impegno assunto dal debitore va quantomeno valorizzato quale accettazione del debito nei termini ivi indicati anche per le scadenze dei pagamenti .
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Tenuto conto dell'esito del giudizio nonché del ritardo comunque nei pagamenti e con versamenti parziali da parte del neppure corrispondenti agli importi delle rate Pt_1 concordate, che hanno reso meno agevole la ricostruzione dei pagamenti da parte dello stesso , sussistono le eccezionali ragioni che giustificano la compensazione CP_1 tra le parti delle spese di lite.
P Q M
Il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta dal avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 5257/2022 emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data
20.12.2022 e pubblicato in data 22.12.2022 nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n. 10212/2022 r.g., così provvede:
- accoglie per quanto di ragione l'opposizione e per l'effetto revoca l'opposto decreto ingiuntivo;
-condanna il al pagamento in favore del Parte_1 Controparte_1
degli interessi di mora di cui al d. Lgs 231/2022 dalle singole scadenze
[...] indicate nella scrittura di transazione al saldo delle rispettive rate;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Aversa, 17/07/2025
IL GIUDICE
dott. Maria Grazia Savastano
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