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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 19/09/2025, n. 1507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1507 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1109 del 2020 - Pag. 1 di 11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Alessandro Caronia ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1109 del 2020 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “solo danni a cose” e vertente TRA (già , C.F. , in Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CARMELA ORIOLO, giusta procura in calce all'atto di citazione, elettivamente domiciliata come in atti
- APPELLANTE - E
, C.F. , parte nata a MORno Calabro (CS), in [...] Controparte_1 C.F._1 17.02.1947, rappresentata e difesa dall'avv. SUSANNA CECERE, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
C.F. , titolare di Controparte_2 C.F._2 [...]
, parte nata a [...], in data [...], rappresentata e Parte_3 difesa dall'avv. MARCO ADDINO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- APPELLATI –
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado e la sentenza appellata. Con atto di citazione, ritualmente notificato e depositato in Cancelleria in data 25.05.2017, ha convenuto in giudizio , allegando che: Controparte_2 Controparte_1
- in data 16.04.2016, alle ore 14.00 circa, ha commissionato il taglio di un Controparte_1 grosso albero di alto fusto all'interno del suo terreno, in MORno Calabro alla via Porto Alegre;
- improvvisamente, durante l'esecuzione dei lavori, una parte dell'albero è caduta sopra un cavo dell' tranciandolo e provocando l'innalzamento e l'interruzione della corrente Pt_2 elettrica;
- nell'immediatezza sono intervenuti i dipendenti dell' i quali, dopo aver constatato Pt_2
l'accaduto, hanno provveduto al ripristino del guasto e a formalizzare regolare denuncia nei confronti della convenuta innanzi ai Carabinieri di MORno Calabro;
- l'evento sopra descritto ha provocato all'interno dell'attività dell'istante, Parte_3
, con sede in MORno Calabro alla via Aldo Moro n. 9/11, danni alla macchinetta del
[...] caffè e all'impianto “spina” di erogazione bevande, per un totale di € 943,60, così specificato: € 394,60, giusta fattura n. A/44 del 28.04.2016, rilasciata da BRUZIA SYSTEM S.r.l., con sede in TORno alla Contrada Cutura;
€ 549,00, giusta fattura n. V/00382 del 19.04.2016, rilasciata da EUROBIRRA di ON LA NO & C. S.n.c., con sede in MORno Calabro alla Contrada Mangioppo n. 2; R.G. n. 1109 del 2020 - Pag. 2 di 11
- con lettera raccomandata a.r. n. 149534117856 del 20.10.2016, è stato formalmente richiesto alla il risarcimento di tutti i danni subiti, ma senza alcun esito;
CP_1
- il pregiudizio economico sofferto dall'attore ammonta ad € 943,60. La parte attrice, ha, quindi, chiesto al g.d.p. di: Controparte_2 a. accertare e dichiarare unica ed esclusiva responsabile dell'evento per Controparte_1 cui è causa;
b. per l'effetto, condannarla al pagamento della somma di € 943,60 in favore di CP_2
, titolare di , per le causali di
[...] Parte_3 cui in narrativa, o di quella maggiore o minore di risulta e, sempre nei limiti della competenza adita, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'11.04.21016 e fino al soddisfo;
c. con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre accessori di legge, da distrarsi ex art 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario. Comparsa di costituzione con chiamata in causa del terzo, depositata in prima udienza, si è costituita in giudizio, , eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità Controparte_1 dell'azione, per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita ex L. 162/2014, nonché l'inammissibilità della stessa per carenza delle condizioni presupposti, requisiti di legge. La sua difesa ha, altresì, dedotto che:
- la domanda attorea si basa su una presunta quanto mai inverosimile responsabilità ascritta alla poiché, durante i lavori di manutenzione degli alberi di alto fusto presenti sul CP_1 terreno di proprietà della convenuta, in agro di MORno Calabro Via Porto Alegre, un ramo, cadendo sul cavo elettrico ivi esistente, tranciandolo, ha causato l'interruzione della somministrazione della corrente elettrica per poi essere riattivata dalla Società Enel;
- infondata in punto di fatto e di diritto è la circostanza ex adverso articolata circa il voler attribuire la responsabilità per i danni, subiti dalla parte attrice, alla parte convenuta, per aver effettuato i lavori di manutenzione di cui sopra, sebbene, prontamente e anticipatamente comunicati a mezzo servizio telefonico alla Società e non già Pt_2 all'azione di riattivazione della corrente elettrica;
- difficile e incomprensibile risulta individuare il nesso causale tra l'interruzione della corrente elettrica e i danni presuntivamente subiti dall'attore, mentre esso va individuato nella riattivazione, da parte dell'Enel Italia, della corrente elettrica ad un voltaggio elevato;
- priva di fondamento in fatto e diritto e del tutto arbitraria nella sua quantificazione, risulta la domanda di risarcimento articolata dall'attore;
- invero i danni presuntivamente subiti dall'attore sono stati richiesti in via generica e complessiva e non adeguatamente provati;
- tutto ciò porta a concludere circa la pretestuosità quanto totale infondatezza della domanda incoata dal nei confronti della convenuta . CP_2 CP_1 Tanto premesso, la convenuta ha, quindi, chiesto al g.d.p. di: Controparte_1 a. rigettare l'avversa domanda giudiziale;
b. in ogni caso, autorizzare a chiamare in causa l'ENEL Italia in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, per essere da questa integralmente manlevata e tenuta indenne in ordine a qualsivoglia pregiudizio derivante dal presente giudizio;
c. chiede pertanto, disporsi ai sensi dell'art. 269 c.p.c. il differimento dell''udienza, al fine di consentire la citazione della terza chiamata in causa nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 c.p.c. Il g.d.p., disposto il rinvio per l'espletamento della procedura di negoziazione assistita, ha successivamente autorizzato la convenuta alla chiamata in causa del terzo. Si è costituita in giudizio, (nuova denominazione sociale di Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, eccependo Parte_2 preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, con conseguente infondatezza della R.G. n. 1109 del 2020 - Pag. 3 di 11
chiamata in causa di per assoluta estraneità della stessa ai fatti di causa. La sua difesa Parte_2 ha, altresì, dedotto che:
- nelle circostanze di tempo e di luogo indicate non si è verificato il disservizio (sovratensione nel ripristino della fornitura di parte attrice) dedotto dalla convenuta come causa dei danni lamentati dall'attore;
- al contrario, in data 11.04.2016, sugli impianti che alimentano anche l'attore si è verificato un guasto con interruzione del servizio di erogazione di energia elettrica da imputare esclusivamente al comportamento imprudente della convenuta;
- ella, infatti, durante l'esecuzione dei lavori di taglio di un albero di alto fusto, non per conto di nel suo terreno in agro di MORno, Via Porto Alegre, ha causato Parte_1 la rottura del cavo aereo di linea BT tra nodo BT 221480 e nodo BT 221481- Linea BT in uscita da Cab. ISES 2034947;
- la tranciatura del cavo, sganciatosi dalla parete dove era ammarrato e caduto al suolo, ha causato l'interruzione del neutro con conseguente innalzamento della tensione erogata agli utenti residenti nella citata località;
- per tale disservizio, segnalato dalla stessa convenuta che, invece, ha omesso qualsivoglia comunicazione in merito alla decisione di tagliare l'albero in prossimità della linea elettrica
[... aerea, si è reso necessario il pronto intervento dell'apposito personale della Società
che ha esclusivamente provveduto alla riparazione dell'impianto danneggiato Parte_4
e al regolare ripristino del servizio di fornitura di energia elettrica;
- la responsabilità di quanto accaduto è da ascrivere, a norma dell'art. 2043 e 2050 c.c., esclusivamente alla negligenza e imperizia di che non ha adottato la Controparte_1 cautela e la diligenza richieste per l'esercizio di qualsiasi attività lavORtiva, ancor più quando quest'ultima viene esercitala con modalità che imprimono all'attività stessa i connotati della pericolosità e in virtù dei quali la convenuta avrebbe dovuto adottare tutte le misure idonee per evitare il disservizio lamentato;
- pertanto, ove l'attore dovesse dimostrare di aver subito i danni oggi lamentati, questi dovranno ricondursi ad altre cause non certo imputabili a Parte_1 totalmente estranea ai fatti di causa;
- per tali motivi nessuna responsabilità potrà essere addebitata a Controparte_3 giacché la causa del danneggiamento della linea da cui trae alimentazione anche l'utenza di parte attrice è da attribuirsi alla condotta della convenuta che, se avesse Controparte_1 usato l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto impedire o attenuare le dedotte conseguenze dannose.
a, quindi, chiesto al Tribunale di: Parte_1 a. in via preliminare, dichiarare l'ammissibilità dell'intervento spiegato nel presente giudizio;
b. dichiarare il difetto di legittimazione passiva di con conseguente estromissione Parte_2 dal presente giudizio;
c. nel merito, ritenere insussistente in capo alla deducente qualsiasi Parte_1 responsabilità ex adverso imputata con conseguente rigetto di ogni pretesa risarcitoria, poiché infondata in fatto e in diritto;
d. nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale della domanda attorea, accertare l'esclusiva responsabilità della convenuta nella causazione dei danni Controparte_1 lamentati da parte attrice;
e. nell'ipotesi di riconoscimento della responsabilità solidale di con la Parte_1 convenuta, riconoscere alla stessa il diritto di rivalersi nei confronti Parte_1 di per quanto fosse tenuta a risarcire in favore dell'attore, anche per il Controparte_1 pagamento delle spese e competenze di lite, comprese le proprie;
f. in ogni caso, condannare parte attrice al rimborso, in favore della deducente, di spese, diritti ed onORri di difesa. R.G. n. 1109 del 2020 - Pag. 4 di 11
La causa di primo grado è stata istruita con le produzioni documentali e l'escussione dei testi ammessi. All'esito dell'istruttoria, all'ultima udienza del 3.03.2020, le parti hanno precisato le proprie conclusioni come in atti e la causa è stata assunta in decisione. Conseguentemente con sentenza n. 179/2020 del 16.03.2020, depositata Cancelleria in data 18.03.2020, resa nell'ambito del procedimento iscritto al n. 972/2017 R.G., il Giudice di Pace di Castrovillari ha accolto la domanda attorea, condannando i convenuti, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 943,60, in favore dell'attore, nonché al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 373,00 (di cui euro 43,00 per spese), oltre IVA e CPA e altri accessori di legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
2. I motivi d'appello, i fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni. parte intervenuta nel giudizio di primo grado, quale soggetto Parte_1 legittimato passivamente in luogo della terza chiamata ha proposto Parte_2 appello avverso la predetta sentenza per i seguenti motivi. I. Errata applicazione art. 2043 c.c. Evento dannoso non imputabile a Parte_1
[...] La motivazione dell'impugnata sentenza presenta un evidente errore nel richiamo e nell'applicazione delle norme al caso concreto. Tale marchiano errore ha comportato la condanna in solido di unitamente all'appellata , parte convenuta nel giudizio Parte_1 Controparte_1 di primo grado, per i danni subiti da appellato e attore nel giudizio di primo Controparte_2 grado. Nel caso di specie, il Giudice di Pace ha completamente ignORto l'incidenza della condotta pericolosa della (taglio alberi in prossimità della linea elettrica) nella causazione dei danni. CP_1 Infatti, in data 11.04.2016 sugli impianti che alimentano si è verificato Parte_5 un guasto con interruzione del servizio di erogazione di energia elettrica, da imputare esclusivamente al comportamento incauto della , che ha fatto eseguire il taglio di Controparte_1 un albero di alto fusto nel suo terreno, in agro di MORno Via Porto Alegre, senza autorizzazione alcuna da parte di Parte_1 L'albero cadendo ha causato la rottura del cavo aereo di linea BT- tra nodo BT 221480 e nodo BT 221481 - Linea BT in uscita da Cab. ISES 2034947. La tranciatura del cavo, sganciatosi dalla parete dove era ammarrato e caduto al suolo, ha provocato l'interruzione del conduttore del neutro della linea aerea, con conseguente innalzamento della tensione erogata agli utenti residenti nella citata località; Tale circostanza è stata confermata dal , dipendente di Testimone_1 Parte_1
che ha anche presentato denuncia-querela per i fatti di causa, prodotta in giudizio, nei
[...] confronti di , mai contestata. Controparte_1 La responsabilità di quanto accaduto, quindi, è da ascrivere, a norma dell'art. 2043 e 2050 c.c., esclusivamente alla negligenza e imperizia della che non ha adottato la Controparte_1 cautela e la diligenza richiesta per l'esercizio di qualsiasi attività lavORtiva, ancor più se quest'ultima viene esercitata con modalità che imprimono all'attività stessa i connotati della pericolosità e perciò avrebbe dovuto adottare tutte le misure idonee per evitare il disservizio lamentato.
, odierna appellata, e/o i suoi incaricati avrebbero dovuto, prima di effettuare il CP_4 taglio, valutare le caratteristiche della pianta e, in particolare: - stato di salute dell'albero; - presenza di rami spezzati;
- forma e biforcazioni;
- sviluppo asimmetrico della chioma;
- inclinazione della pianta rispetto alla verticale – baricentro (direzione di caduta naturale); - presenza di rami che potrebbero rimanere impigliati;
- diametro della parte da tagliare;
- interferenze con eventuali ostacoli;
- possibilità di rotolamento della pianta abbattuta;
- altezza da terra;
- forza e direzione del vento;
- presenza di parti della pianta con legno in trazione o compressione. Questi controlli preliminari sono indispensabili per determinare quella che sarà la direzione di caduta della pianta e/o dei rami e per stabilire l'ampiezza della zona di abbattimento (cioè, la R.G. n. 1109 del 2020 - Pag. 5 di 11
zona di caduta della pianta) e della zona di pericolo in relazione alle caratteristiche della pianta e del terreno. Dunque, l'appellata non ha preventivamente assolto all'obbligo di apprestamento CP_1 delle condizioni di sicurezza e di controllo del lavoro commissionato al fine di evitare il dedotto evento dannoso, né ha provato di aver adottato le misure idonee per evitarlo. L'art. 130 del R.D. 11 .12.1933 n. 1775 recita testualmente: “È proibito a chiunque non sia autorizzato per ragioni di servizio: a) di collocare oggetti sugli appoggi , sui conduttori e su qualsiasi apparecchio degli impianti di produzione , trasformazione, trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica , di toccarli o lanciare contro di essi cose che possono danneggiarli o comunque alterare il regolare funzionamento degli impianti, di tagliare o in altro modo manomettere le condutture elettriche...”. La norma richiamata non lascia spazio ad interpretazioni di sorta, pertanto, deve ritenersi illecita la condotta della e/o dei suoi incaricati nell'esecuzione del taglio di alberi nella sua CP_1 proprietà, senza alcuna preventiva comunicazione ad Parte_1
A seguito del disservizio, causato dalla condotta incauta della e dalla medesima CP_1 segnalato, si è reso necessario il pronto intervento dell'apposito personale della Società appellante, che ha tempestivamente provveduto alla riparazione dell'impianto danneggiato e al regolare ripristino del servizio di fornitura di energia elettrica. Tali circostanze sono state tutte confermate dai testi escussi , Testimone_1 Tes_2
, , dipendenti di , intervenuti sul posto, dove hanno
[...] Testimone_3 Parte_1 constatato la linea elettrica, divelta a terra con tronchi di albero, di notevole dimensione poggiati sopra. La , nell'immediatezza dell'evento ha sottoscritto il modulo riportante modalità e CP_1 l'indicazione della linea danneggiata. In ragione dello svolgimento dei fatti di causa e della istruttoria espletata è inconfutabile la responsabilità della che non si è attivata diligentemente per organizzare con la prudenza CP_1 richiesta le attività lavORtive nella sua proprietà, pretendendo anche l'adozione da parte dei suoi incaricati delle doverose misure tecniche ed organizzative per ridurre al minimo i rischi connessi all'attività del taglio di alberi. Nel caso di specie, è stata violata ogni regola di sicurezza per le cose e per le persone, ma anche di buon senso, trattandosi di un'attività intrinsecamente pericolosa, quale quella del taglio di albero di alto fusto, in prossimità di una linea elettrica. Malgrado l'evidenza dei fatti e le emergenze probatorie, indiscutibili e non contestate, il Giudice di primo grado, travisando i principi stabiliti dalla giurisprudenza in casi simili, ha ritenuto di intravedere una responsabilità solidale a carico di così statuendo “Ricorre Parte_1 dunque nel caso in esame una responsabilità ex art. 2043 c.c. in via solidale tra , Controparte_1 quale proprietaria del terreno ove è stato tagliato l'albero e custode e proprietario Parte_1 del cavo elettrico per cui ha il dovere di manutenzione e controllo dello stato dei luoghi ove i cavi si trovano, nonché degli alberi che possono ostacolare la funzione del cavo”. Tale deduzione è sicuramente fuorviante, arbitraria e in aperto contrasto con le indicazioni della dottrina e della giurisprudenza, che più volte hanno sancito il principio dell'imprescindibile esistenza del nesso causale tra la condotta e l'evento che ha generato il danno, fondamentale per accertare la responsabilità. Il Giudice di prime cure, richiamando ed applicando impropriamente l'art. 2043 c.c., ha affermato la responsabilità solidale tra la e trascurando la decisiva CP_1 Parte_1 circostanza che l'atto illecito (taglio arbitrario dell'albero) con danni alla linea elettrica e a terzi, è stato posto in essere unicamente dalla , all'insaputa di CP_1 Parte_1 Ne consegue, che viene a mancare il nesso causale, ossia il legame eziologico tra la condotta (commissiva o omissiva) di e l'evento (taglio albero) che rappresenta la condizione Parte_1 indispensabile per l'attribuibilità del fatto illecito e, conseguentemente, del danno ad
[...]
Controparte_3 R.G. n. 1109 del 2020 - Pag. 6 di 11
Per tali motivi nessuna responsabilità doveva essere addebitata ad Parte_1 giacché la causa del danneggiamento della linea, da cui trae alimentazione anche l'utenza del
, è da attribuirsi alla condotta imprudente della stessa. CP_2 La giurisprudenza è costante e unanime nel ritenere che l'operazione di taglio di un albero di grandi dimensioni è certamente da qualificare come attività pericolosa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2050 c.c. Il pericolo di caduta dell'albero è, infatti, un dato coessenziale alle operazioni di taglio del legname e grava, pertanto, sul committente l'obbligo di prevedere prassi adeguate a prevenire danni a cose e persone. Nella fattispecie trattata, alcuna prova liberatoria richiesta dall'art. 2050 c.c. è stata fornita dalla , sebbene l'attività esercitata rientri certamente tra quelle pericolose e, quindi, in capo al CP_1 soggetto che esercita tale attività esiste una presunzione, iuris tantum, di responsabilità, superabile soltanto attraverso la dimostrazione di aver adottato tutte le cautele idonee ad evitare il danno. II. Errata applicazione art. 2043 c.c. Inesistenza nesso causale. Il giudice di prime cure ha completamente travisato la ratio legis intrinseca all'art. 2043 c.c., applicandolo in maniera del tutto impropria al caso concreto. Per come dispone la norma richiamata il fatto compiuto deve essere connotato dalla colpevolezza dell'agente, la quale può declinarsi nella colpa o nel dolo. Quanto alla nozione del danno ingiusto cagionato, presupposto indefettibile delle regole della fattispecie, sotto il profilo strutturale, è il nesso di causalità che deve legare eziologicamente il comportamento illecito all'evento dannoso (danno ingiusto → lesione della posizione giuridica). Qui si colloca la c.d. causalità materiale che attiene al primo momento accertativo che compete al giudice del merito. Nel modello di responsabilità civile il rapporto di causalità materiale, non sussistendo alcun pregresso legame tra danneggiante e danneggiato, è finalizzato ad individuare l'autore del fatto illecito e, in particolare, colui che ha cagionato la lesione della posizione giuridica protetta e, dunque, il danno ingiusto. La valenza eziologica deve essere successivamente assegnata soltanto a quelle condotte che sono idonee, secondo un giudizio prognostico ex ante, a cagionare quel determinato evento, ciò in applicazione della teoria della causalità adeguata, in forza della quale occorre verificare se vi sia una relazione di regolarità causale tra condotta ed evento. In ambito civilistico, deve evidenziarsi che l'accertamento della causalità materiale è una peculiarità del modello di responsabilità civile extracontrattuale, atteso che, in ambito contrattuale, sussistendo un rapporto giuridico tra creditore e debitore, si conosce già l'autore dell'illecito.
[... Nel caso di specie, l'evento - taglio dell'albero eseguito dalla all'insaputa di CP_1
- si riverbera sulla declaratoria di responsabilità ex art. 2043 c.c., attribuita dal Parte_4 Giudice di prime cure in solido a , impedendo l'applicazione di tale norma nei Parte_1 confronti della predetta società, in quanto il caso fortuito dovuto a fattore naturale o fatto del terzo e, quindi, estraneo alla sfera comportamentale della società appellante, si palesa di per sé, quale causa efficiente da sola capace di determinare l'evento dannoso e, quindi, capace di escludere interamente il rapporto eziologico materiale tra la condotta dell'odierna deducente e l'evento dannoso causato dall'appellata . CP_1 III. Errata valutazione quadro probatorio. Sicuramente censurabile è la disamina e la valutazione degli elementi di prova operata dal Giudice di Pace. Infatti, nel giudizio di primo grado tutte le emergenze probatorie inducevano a ritenere la piena responsabilità della causazione del danno subito dal (attore) in capo CP_2 alla (convenuta), e l'assenza di qualsivoglia responsabilità diretta e/o indiretta di CP_1 [...]
Controparte_3 I testi escussi , , , dipendenti della società Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 appellante, intervenuti sul posto, hanno riferito che la caduta dell'albero tagliato sulla linea elettrica ha provocato il tranciamento del conduttore di neutro della linea BT aerea e la conseguente R.G. n. 1109 del 2020 - Pag. 7 di 11
variazione/innalzamento della tensione di alimentazione per le utenze, con siti di prelievo in MORno, zona di Porto Alegre.
, dipendente di ha anche presentato denuncia-querela Testimone_1 Parte_1 per i fatti di causa, prodotta in giudizio, nei confronti di , non contestata. Controparte_1 La , allorquando sono intervenuti i dipendenti ha sottoscritto il modulo riportante CP_1 Pt_2 modalità e indicazione della linea danneggiata e non ha mai provato in giudizio di aver richiesto ad un sopralluogo per l'eventuale taglio dell'albero, né di aver chiesto Parte_1 l'autorizzazione ad eseguire il taglio dell'albero nella sua proprietà. Inoltre, non ha fornito la prova “negativa” di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge, regolamentari o di comune diligenza o prudenza, né la prova “positiva” di aver impiegato ogni cura o misura atta ad impedire l'evento dannoso. Si è limitata a negare genericamente le proprie evidentissime responsabilità adducendo motivazioni del tutto prive di rilevanza fattuale e giuridica. Questa difesa, oltre a far rilevare gli errori del Giudice di Pace nella valutazione del quadro probatorio, deve evidenziare la superficialità del predetto nell'ammettere le prove richieste dalla senza un accurato approfondimento sulla loro ammissibilità. CP_1 Pertanto, anche in questa sede si ribadisce l'inammissibilità della prova testimoniale articolata dalla ed erroneamente ammessa dal Giudice di primo grado, poiché vertente su CP_1 fatti generici ed indeterminati e su fatti non ritualmente allegati negli atti difensivi (difetto di manutenzione della linea elettrica). Solo l'allegazione tempestiva di un fatto determina la rilevanza probatoria del fatto medesimo e dei mezzi istruttori articolati per dimostrarne l'esistenza, in quanto solo il fatto allegato acquista idoneità decisoria ovvero l'attitudine a produrre gli effetti giuridici di cui si chiede l'accertamento in giudizio. La richiesta di prova testimoniale dell'appellata non è assolutamente pertinente CP_1 rispetto all'oggetto del giudizio, vertente sulla causazione dei danni provocati dall'arbitraria e imprudente azione della , che durante l'esecuzione dei lavori di taglio di un albero di alto CP_1 fusto nel suo terreno, in agro di MORno Via Porto Alegre, all'insaputa di E-Distribuzione, ha causato la rottura del cavo aereo di linea BT tra nodo BT 221480 e nodo BT 221481 - Linea BT in uscita da Cab. ISES 2034947. Malgrado le contestazioni dedotte e reiterate nel corso del giudizio di primo grado da questa difesa, il Giudice di Pace ha inteso ampliare il thema probandum e, di conseguenza, anche il thema decidendum, che invece doveva essere circoscritto all'accertamento della responsabilità della convenuta rispetto al danneggiamento del cavo elettrico, che ha comportato i danni lamentati CP_1 dal . CP_2 Ad ogni modo, malgrado la discutibile gestione della fase probatoria da parte del Giudice di Pace, è emerso con cristallina chiarezza che la responsabilità per i danni provocati al , CP_2 odierno appellato e attore nel giudizio di primo grado, ricade esclusivamente sulla appellata , CP_1 parte convenuta nel giudizio di primo grado, che non si è attivata diligentemente per organizzare le attività lavORtive nella sua proprietà in modo sicuro, assicurandosi anche l'adozione da parte dei suoi incaricati delle doverose misure tecniche ed organizzative per ridurre al minimo i rischi connessi all'attività del taglio di alberi, in prossimità della linea elettrica. Il Giudice di prime cure, in dispregio delle inconfutabili risultanze probatorie, ha ritenuto in sentenza di attribuire una responsabilità solidale ad quale proprietario della Parte_1 linea elettrica per l'evento dannoso dell'11.4.2016 ex art. 2043 c.c. Decisione incomprensibile sia dal punto di vista fattuale che normativo. IV. Sul quantum risarcitorio.
[... Ferma l'assoluta contestazione dell'esistenza di qualsivoglia pregiudizio arrecato da al , si evidenzia che il danno lamentato dallo stesso (la cui concreta Controparte_3 CP_2 dimostrazione e quantificazione spetta a chi richiede il risarcimento) è interamente ascrivibile alla e dalla stessa deve essere interamente sopportato. Controparte_1 R.G. n. 1109 del 2020 - Pag. 8 di 11
A corollario di quanto esposto nel presente atto, si chiede che il Tribunale adito con riferimento alla censurata sentenza voglia emettere statuizione del seguente tenore: “accerta e dichiara l'esclusiva responsabilità di nella causazione dell'evento dannoso Controparte_1 verificatosi in data 11.4.2016, in agro di MORno Via Porto Alegre e, per l'effetto, condanna quest'ultima all'integrale risarcimento dei danni in favore del sig. ”. CP_2 Tanto premesso, a chiesto a questo Tribunale, in accoglimento Parte_1 del proposto gravame e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, di: a. ritenere insussistente in capo alla deducente per tutti i motivi Parte_1 esposti, qualsiasi responsabilità per le conseguenze pregiudizievoli risentite dal a seguito dell'evento del 11.04.2016; Controparte_2 b. per l'effetto, riformare la sentenza n. 179/2020, depositata il 18.3.2020, resa dal Giudice di Pace di Castrovillari, avv. Rosa Perrone, nella parte in cui attribuisce ad
[...] la responsabilità ex art. 2043 c.c. e nella parte in cui condanna in Controparte_3 solido anche quest'ultima al risarcimento del danno e alle spese di lite liquidati in favore di Controparte_2 c. condannare le parti appellate alla restituzione, in favore di parte appellante, di tutto quanto incassato in esecuzione dell'impugnata sentenza;
d. condannare l'appellata al pagamento delle spese, competenze e Controparte_1 onORri del doppio grado giudizio. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11.6.20, si è costituito il quale si è difeso ed ha concluso come in atti. Controparte_2 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11.10.21 si è costituita
[...]
, la quale si è difesa e ha concluso come in atti. CP_1 Acquisito il fascicolo di primo grado, all'esito dei disposti rinvii, all'udienza dell'1.04.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte di trattazione tempestivamente depositate. La causa è stata, quindi, assunta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
3. Inammissibilità dell'appello proposto. Il proposto gravame è inammissibile. 3.1. La sentenza del Giudice di Pace oggetto di appello in questo giudizio è soggetta a quanto disposto dall'art. 339, comma 3, c.p.c., secondo cui: “Le sentenze del Giudice di Pace pronunciate secondo equità a norma dell'art. 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”. La Suprema Corte, cui il Tribunale intende aderire, ha avuto modo di precisare che le sentenze del giudice di pace rese in controversie di valore non superiore a Euro 1.100,00 sono da considerare sempre pronunciate secondo equità per testuale disposizione normativa, anche se il giudicante abbia applicato una norma di legge ritenuta corrispondente all'equità, ovvero abbia espressamente menzionato norme di diritto senza alcun riferimento all'equità, dovendosi, in tale ultima ipotesi, presumere implicita la corrispondenza, "sic et simpliciter", della norma giuridica applicata alla regola di equità (cfr. per tutte Cass. civ. n. 4079 del 2005). L'individuazione del mezzo di impugnazione ammissibile avverso le sentenze del giudice di pace (art. 339 c.p.c.) avviene, dunque, in funzione del valore della domanda (cfr. per tutte Cass. civ. n. 26518 del 2009), determinato secondo i principi di diritto suesposti. Con l'ulteriore precisazione che non si computano gli interessi maturati in data successiva alla proposizione della domanda (cfr. Cass. Civ. n. 26592 del 2009). E, quindi, indipendentemente dal contenuto concreto della decisione adottata e dal criterio decisionale sposato dal giudice di prime cure. 3.2. Nel caso di specie dalla lettura delle conclusioni formulate in sede di atto di citazione emerge che il Giudice di Pace si è pronunciato secondo equità ai sensi dell'art. 113, comma 2, R.G. n. 1109 del 2020 - Pag. 9 di 11
c.p.c., perché parte attrice in primo grado ( ha limitato la domanda Controparte_2 entro l'importo di € 1.100,00 (chiedendo la condanna per la somma complessiva di € 943,60) e la presente causa non deriva da “rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 del codice civile”, avendo, invece, ad oggetto la domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c., avanzata dall'attore in ragione del danno subito a causa del taglio di un albero ad alto fusto all'interno della proprietà di che cadendo tranciava un cavo della rete Controparte_1 elettrica di (OR , provocando l'innalzamento e l'interruzione della Pt_2 Parte_1 corrente elettrica. Né rilevano, come pacificamente ritenuto in giurisprudenza, mere clausole di stile, le quali non possono ritenersi di per sé sufficienti a dimostrare la volontà dell'attore di chiedere una eventuale somma maggiore superiore ad € 1.100,00, in assenza di ogni altro indice interpretativo idoneo ad ingenerare quanto meno il dubbio che le circostanze dedotte siano potenzialmente idonee a superare il valore espressamente menzionato e, in particolare, quello entro il quale è ammessa la decisione secondo equità (v. Cass. Civ. n. 24153 del 2010, ove la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di gravame che aveva dichiarato inammissibile il proposto appello avverso la sentenza resa dal giudice di pace, giacché, in totale assenza di contrarie emergenze processuali, era da ritenersi ininfluente, al fine di individuare il mezzo di impugnazione esperibile, l'ulteriore richiesta, avanzata dall'attore con l'atto di citazione, di condanna del convenuto per un importo maggiore o minore rispetto a quello espressamente indicato;
da ultimo, v. anche Cass. Civ. n. 9970 del 2025). Depone in tal senso, infatti, accanto al tenore delle conclusioni, la precisa quantificazione della pretesa nella misura non superiore ad € 943,60, nonché l'inequivoco riferimento nel corpo dell'atto introduttivo e ai fini della quantificazione del danno, esclusivamente, alle fatture n. A/44 del 28.04.2016, dell'importo di € 394,60, rilasciata da Bruzia System S.r.l., e n. V/00382 del 19.04.2016, dell'importo di € 549,00, rilasciata da Eurobirra di ON LA NO & C. S.n.c. 3.3. Ai sensi dello stesso art. 339, 3 co. c.p.c., quindi, le sentenze rese secondo equità dal Giudice di Pace sono appellabili nei limiti in cui siano dedotte violazioni di norme sul procedimento, violazione di norme costituzionali o comunitarie, ovvero di principi regolatori della materia, che devono essere necessariamente oggetto di specifico motivo d'appello, dovendo in assenza di specifica allegazione pronunciarsi inammissibilità del gravame. L'appello proposto per violazione dei principi regolatori della materia è inammissibile qualOR non indichi il principio violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga con esso in contrasto (v. Cass. civ. n. 3005 del 2014; Cass. Civ. n. 18064 del 2022, secondo cui “In tema di impugnazione delle sentenze del giudice di pace pronunziate secondo equità, l'appello per violazione dei principi regolatori della materia è inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., qualOR non indichi il principio violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga con esso in contrasto”). Infatti, in tema di giudizio di equità, i principi regolatori della materia non rappresentano una regola di giudizio, ma una limitazione del potere discrezionale nel determinare la regola equitativa del caso concreto, giacché il risultato della scelta operata dal giudice, pur potendo non coincidere con quello raggiunto dal legislatore, dovrà necessariamente rispettare i principi ai quali questi si è ispirato nel disciplinare la materia. Pertanto, il ricorso che denunci la violazione di un principio regolatore della materia deve con chiarezza indicare specificamente quale sia il principio violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga in contrasto con esso, trattandosi di principi che - non essendo oggettivizzati in norme - devono essere prima individuati da chi ne lamenta la violazione e soltanto successivamente verificati dal giudice di legittimità prima nella loro esistenza e, quindi, nella loro eventuale violazione (v. Cass. Civ. n. 284 del 2007; Cass. Civ. n. 8466 del 2010; Cass. Civ. n. 3005 del 2014). In definitiva l'appellante deve indicare a pena di inammissibilità i motivi specifici dell'impugnazione individuando esattamente il limite violato dal Giudice di Pace nel decidere R.G. n. 1109 del 2020 - Pag. 10 di 11
secondo equità e specificando i principi regolatori che ritiene violati nel caso di specie e, solo a queste condizioni, il giudice di appello è tenuto ad emettere una pronuncia stricto iure (v. anche Cass. Civ. n. 5985 del 2012, che ha cassato la decisone del Tribunale, che aveva accolto l'appello, nonostante l'unico motivo di gravame, qualificato come difetto di motivazione, censurasse esclusivamente il giudizio del primo giudice relativo alla certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato con il decreto ingiuntivo, senza neppure indicare i principi informatori disattesi o dedurre la violazione delle norme e dei principi di cui al terzo comma dell'art. 339 cod. proc. civ.). 3.4. Nel caso di specie, è mancata da parte dell'appellante l'indicazione dei principi regolatori della materia. Né si coglie una esplicita indicazione della violazione delle norme sul procedimento. Infatti, con i motivi di appello la società appellante si duole, essenzialmente, della valutazione del materiale istruttorio operata dal giudice di prime cure – in particolare in ordine all'imputazione dell'evento dannoso e all'accertamento del nesso causale - e fa, al più, esclusivo riferimento ad una erronea interpretazione di norme di carattere sostanziale. Tuttavia, non essendo stata denunciata nel caso di specie né la violazione delle norme sul procedimento, costituzionali o comunitarie, né tantomeno essendo stati esattamente indicati i principi regolatori della materia che il Giudice di Pace avrebbe violato non si può dubitare dell'inammissibilità dei motivi di appello formulati (cfr. Cass. Civ. n. 18064 del 2022, secondo cui
“In tema di impugnazione delle sentenze del giudice di pace pronunziate secondo equità, l'appello per violazione dei principi regolatori della materia è inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., qualOR non indichi il principio violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga con esso in contrasto”), dal momento che non possono risolversi in principi regolatori della materia tutte le norme del c.c. o in norme del procedimento tutte quelle del c.p.c., pena un'inammissibile interpretatio abrogans dell'art. 339, comma 3, c.p.c.. La sentenza, del resto, è sufficientemente motivata sui punti oggetto di appello, per cui non si verte neanche in un'ipotesi di motivazione omessa o apparente. Pertanto, le censure non si traducono nell'enunciazione espressa di quali principi regolatori della materia sarebbero stati violati, né tantomeno nell'atto di appello si invoca in maniera specifica la violazione “delle norme sul procedimento” o ancOR di quelle “costituzionali o comunitarie”, neppure evocate in maniera esplicita. 3.5. Dalle superiori considerazioni ne consegue l'inammissibilità dell'appello proposto, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
4. Il regime delle spese. Le spese seguono la soccombenza dell'appellante in favore Parte_1 delle parti appellate, e , e si liquidano Controparte_2 Controparte_1 d'ufficio come in dispositivo, tenuto conto: a. che tali spese vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, (pubblicato in G.U. il 2.4.2014 ed entrato in vigore il 3.4.2014), come modificato dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147, entrato in vigore il 23.10.2022 in quanto tali parametri in base all'art. 28 di tale decreto “… si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore”; b. che il valore della presente controversia fa sì che rientri nello scaglione fino ad € 1.100,00; c. del numero esiguo delle questioni giuridiche e di fatto trattate;
d. della semplicità dell'affare in considerazione del carattere consolidato della giurisprudenza in materia;
e. dell'assenza della fase istruttoria. f. degli aumenti e diminuzioni ai valori medi, di cui alle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, legittimamente operabili in base all'art. 4, comma 1, del medesimo decreto (nella versione come da ultimo modificata). Deve, infine, essere disposta ex art. 93 c.p.c. la distrazione delle spese di lite in favore dell'avv. SUSANNA CECERE per dichiarato anticipo delle stesse. R.G. n. 1109 del 2020 - Pag. 11 di 11
5. La condanna al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale o incidentale proposta. In base al disposto del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002: “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso” (disposizione introdotta dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, pubblicata nel suppl. ord. alla G.U., serie gen., n. 302 del 29 dicembre 2012, e cioè, ai procedimenti successivi al 30.1.2013). Nel caso di specie questo Giudice dà atto della sussistenza di questi presupposti perché l'impugnazione proposta dall'appellante è stata dichiarata Parte_1 inammissibile. Si provvede quindi come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile - in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. DICHIARA INAMMISSIBILE l'appello proposto da e, per Parte_1
l'effetto, CONFERMA la SENTENZA gravata n. 179/2020 depositata in Cancelleria in data 18.03.2020 del Giudice di Pace di Castrovillari;
B. CONDANNA la parte appellante al pagamento in favore della Parte_1 parte appellata delle spese di giudizio che si liquidano in € Controparte_2 340,00 per compensi professionali, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso;
C. CONDANNA la parte appellante al pagamento in favore della Parte_1 parte appellata delle spese di giudizio che si liquidano in € 340,00 Controparte_1 per compensi professionali, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. SUSANNA CECERE;
D. DÀ ATTO che è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo Parte_1 di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002; E. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti in merito al suddetto ulteriore importo da versare a titolo di contributo unificato, nonché per le comunicazioni e gli adempimenti di rito. Così deciso in data 19 settembre 2025. Il Giudice dott. Alessandro Caronia
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Alessandro Caronia ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1109 del 2020 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “solo danni a cose” e vertente TRA (già , C.F. , in Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CARMELA ORIOLO, giusta procura in calce all'atto di citazione, elettivamente domiciliata come in atti
- APPELLANTE - E
, C.F. , parte nata a MORno Calabro (CS), in [...] Controparte_1 C.F._1 17.02.1947, rappresentata e difesa dall'avv. SUSANNA CECERE, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
C.F. , titolare di Controparte_2 C.F._2 [...]
, parte nata a [...], in data [...], rappresentata e Parte_3 difesa dall'avv. MARCO ADDINO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- APPELLATI –
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado e la sentenza appellata. Con atto di citazione, ritualmente notificato e depositato in Cancelleria in data 25.05.2017, ha convenuto in giudizio , allegando che: Controparte_2 Controparte_1
- in data 16.04.2016, alle ore 14.00 circa, ha commissionato il taglio di un Controparte_1 grosso albero di alto fusto all'interno del suo terreno, in MORno Calabro alla via Porto Alegre;
- improvvisamente, durante l'esecuzione dei lavori, una parte dell'albero è caduta sopra un cavo dell' tranciandolo e provocando l'innalzamento e l'interruzione della corrente Pt_2 elettrica;
- nell'immediatezza sono intervenuti i dipendenti dell' i quali, dopo aver constatato Pt_2
l'accaduto, hanno provveduto al ripristino del guasto e a formalizzare regolare denuncia nei confronti della convenuta innanzi ai Carabinieri di MORno Calabro;
- l'evento sopra descritto ha provocato all'interno dell'attività dell'istante, Parte_3
, con sede in MORno Calabro alla via Aldo Moro n. 9/11, danni alla macchinetta del
[...] caffè e all'impianto “spina” di erogazione bevande, per un totale di € 943,60, così specificato: € 394,60, giusta fattura n. A/44 del 28.04.2016, rilasciata da BRUZIA SYSTEM S.r.l., con sede in TORno alla Contrada Cutura;
€ 549,00, giusta fattura n. V/00382 del 19.04.2016, rilasciata da EUROBIRRA di ON LA NO & C. S.n.c., con sede in MORno Calabro alla Contrada Mangioppo n. 2; R.G. n. 1109 del 2020 - Pag. 2 di 11
- con lettera raccomandata a.r. n. 149534117856 del 20.10.2016, è stato formalmente richiesto alla il risarcimento di tutti i danni subiti, ma senza alcun esito;
CP_1
- il pregiudizio economico sofferto dall'attore ammonta ad € 943,60. La parte attrice, ha, quindi, chiesto al g.d.p. di: Controparte_2 a. accertare e dichiarare unica ed esclusiva responsabile dell'evento per Controparte_1 cui è causa;
b. per l'effetto, condannarla al pagamento della somma di € 943,60 in favore di CP_2
, titolare di , per le causali di
[...] Parte_3 cui in narrativa, o di quella maggiore o minore di risulta e, sempre nei limiti della competenza adita, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'11.04.21016 e fino al soddisfo;
c. con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre accessori di legge, da distrarsi ex art 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario. Comparsa di costituzione con chiamata in causa del terzo, depositata in prima udienza, si è costituita in giudizio, , eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità Controparte_1 dell'azione, per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita ex L. 162/2014, nonché l'inammissibilità della stessa per carenza delle condizioni presupposti, requisiti di legge. La sua difesa ha, altresì, dedotto che:
- la domanda attorea si basa su una presunta quanto mai inverosimile responsabilità ascritta alla poiché, durante i lavori di manutenzione degli alberi di alto fusto presenti sul CP_1 terreno di proprietà della convenuta, in agro di MORno Calabro Via Porto Alegre, un ramo, cadendo sul cavo elettrico ivi esistente, tranciandolo, ha causato l'interruzione della somministrazione della corrente elettrica per poi essere riattivata dalla Società Enel;
- infondata in punto di fatto e di diritto è la circostanza ex adverso articolata circa il voler attribuire la responsabilità per i danni, subiti dalla parte attrice, alla parte convenuta, per aver effettuato i lavori di manutenzione di cui sopra, sebbene, prontamente e anticipatamente comunicati a mezzo servizio telefonico alla Società e non già Pt_2 all'azione di riattivazione della corrente elettrica;
- difficile e incomprensibile risulta individuare il nesso causale tra l'interruzione della corrente elettrica e i danni presuntivamente subiti dall'attore, mentre esso va individuato nella riattivazione, da parte dell'Enel Italia, della corrente elettrica ad un voltaggio elevato;
- priva di fondamento in fatto e diritto e del tutto arbitraria nella sua quantificazione, risulta la domanda di risarcimento articolata dall'attore;
- invero i danni presuntivamente subiti dall'attore sono stati richiesti in via generica e complessiva e non adeguatamente provati;
- tutto ciò porta a concludere circa la pretestuosità quanto totale infondatezza della domanda incoata dal nei confronti della convenuta . CP_2 CP_1 Tanto premesso, la convenuta ha, quindi, chiesto al g.d.p. di: Controparte_1 a. rigettare l'avversa domanda giudiziale;
b. in ogni caso, autorizzare a chiamare in causa l'ENEL Italia in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, per essere da questa integralmente manlevata e tenuta indenne in ordine a qualsivoglia pregiudizio derivante dal presente giudizio;
c. chiede pertanto, disporsi ai sensi dell'art. 269 c.p.c. il differimento dell''udienza, al fine di consentire la citazione della terza chiamata in causa nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 c.p.c. Il g.d.p., disposto il rinvio per l'espletamento della procedura di negoziazione assistita, ha successivamente autorizzato la convenuta alla chiamata in causa del terzo. Si è costituita in giudizio, (nuova denominazione sociale di Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, eccependo Parte_2 preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, con conseguente infondatezza della R.G. n. 1109 del 2020 - Pag. 3 di 11
chiamata in causa di per assoluta estraneità della stessa ai fatti di causa. La sua difesa Parte_2 ha, altresì, dedotto che:
- nelle circostanze di tempo e di luogo indicate non si è verificato il disservizio (sovratensione nel ripristino della fornitura di parte attrice) dedotto dalla convenuta come causa dei danni lamentati dall'attore;
- al contrario, in data 11.04.2016, sugli impianti che alimentano anche l'attore si è verificato un guasto con interruzione del servizio di erogazione di energia elettrica da imputare esclusivamente al comportamento imprudente della convenuta;
- ella, infatti, durante l'esecuzione dei lavori di taglio di un albero di alto fusto, non per conto di nel suo terreno in agro di MORno, Via Porto Alegre, ha causato Parte_1 la rottura del cavo aereo di linea BT tra nodo BT 221480 e nodo BT 221481- Linea BT in uscita da Cab. ISES 2034947;
- la tranciatura del cavo, sganciatosi dalla parete dove era ammarrato e caduto al suolo, ha causato l'interruzione del neutro con conseguente innalzamento della tensione erogata agli utenti residenti nella citata località;
- per tale disservizio, segnalato dalla stessa convenuta che, invece, ha omesso qualsivoglia comunicazione in merito alla decisione di tagliare l'albero in prossimità della linea elettrica
[... aerea, si è reso necessario il pronto intervento dell'apposito personale della Società
che ha esclusivamente provveduto alla riparazione dell'impianto danneggiato Parte_4
e al regolare ripristino del servizio di fornitura di energia elettrica;
- la responsabilità di quanto accaduto è da ascrivere, a norma dell'art. 2043 e 2050 c.c., esclusivamente alla negligenza e imperizia di che non ha adottato la Controparte_1 cautela e la diligenza richieste per l'esercizio di qualsiasi attività lavORtiva, ancor più quando quest'ultima viene esercitala con modalità che imprimono all'attività stessa i connotati della pericolosità e in virtù dei quali la convenuta avrebbe dovuto adottare tutte le misure idonee per evitare il disservizio lamentato;
- pertanto, ove l'attore dovesse dimostrare di aver subito i danni oggi lamentati, questi dovranno ricondursi ad altre cause non certo imputabili a Parte_1 totalmente estranea ai fatti di causa;
- per tali motivi nessuna responsabilità potrà essere addebitata a Controparte_3 giacché la causa del danneggiamento della linea da cui trae alimentazione anche l'utenza di parte attrice è da attribuirsi alla condotta della convenuta che, se avesse Controparte_1 usato l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto impedire o attenuare le dedotte conseguenze dannose.
a, quindi, chiesto al Tribunale di: Parte_1 a. in via preliminare, dichiarare l'ammissibilità dell'intervento spiegato nel presente giudizio;
b. dichiarare il difetto di legittimazione passiva di con conseguente estromissione Parte_2 dal presente giudizio;
c. nel merito, ritenere insussistente in capo alla deducente qualsiasi Parte_1 responsabilità ex adverso imputata con conseguente rigetto di ogni pretesa risarcitoria, poiché infondata in fatto e in diritto;
d. nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale della domanda attorea, accertare l'esclusiva responsabilità della convenuta nella causazione dei danni Controparte_1 lamentati da parte attrice;
e. nell'ipotesi di riconoscimento della responsabilità solidale di con la Parte_1 convenuta, riconoscere alla stessa il diritto di rivalersi nei confronti Parte_1 di per quanto fosse tenuta a risarcire in favore dell'attore, anche per il Controparte_1 pagamento delle spese e competenze di lite, comprese le proprie;
f. in ogni caso, condannare parte attrice al rimborso, in favore della deducente, di spese, diritti ed onORri di difesa. R.G. n. 1109 del 2020 - Pag. 4 di 11
La causa di primo grado è stata istruita con le produzioni documentali e l'escussione dei testi ammessi. All'esito dell'istruttoria, all'ultima udienza del 3.03.2020, le parti hanno precisato le proprie conclusioni come in atti e la causa è stata assunta in decisione. Conseguentemente con sentenza n. 179/2020 del 16.03.2020, depositata Cancelleria in data 18.03.2020, resa nell'ambito del procedimento iscritto al n. 972/2017 R.G., il Giudice di Pace di Castrovillari ha accolto la domanda attorea, condannando i convenuti, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 943,60, in favore dell'attore, nonché al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 373,00 (di cui euro 43,00 per spese), oltre IVA e CPA e altri accessori di legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
2. I motivi d'appello, i fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni. parte intervenuta nel giudizio di primo grado, quale soggetto Parte_1 legittimato passivamente in luogo della terza chiamata ha proposto Parte_2 appello avverso la predetta sentenza per i seguenti motivi. I. Errata applicazione art. 2043 c.c. Evento dannoso non imputabile a Parte_1
[...] La motivazione dell'impugnata sentenza presenta un evidente errore nel richiamo e nell'applicazione delle norme al caso concreto. Tale marchiano errore ha comportato la condanna in solido di unitamente all'appellata , parte convenuta nel giudizio Parte_1 Controparte_1 di primo grado, per i danni subiti da appellato e attore nel giudizio di primo Controparte_2 grado. Nel caso di specie, il Giudice di Pace ha completamente ignORto l'incidenza della condotta pericolosa della (taglio alberi in prossimità della linea elettrica) nella causazione dei danni. CP_1 Infatti, in data 11.04.2016 sugli impianti che alimentano si è verificato Parte_5 un guasto con interruzione del servizio di erogazione di energia elettrica, da imputare esclusivamente al comportamento incauto della , che ha fatto eseguire il taglio di Controparte_1 un albero di alto fusto nel suo terreno, in agro di MORno Via Porto Alegre, senza autorizzazione alcuna da parte di Parte_1 L'albero cadendo ha causato la rottura del cavo aereo di linea BT- tra nodo BT 221480 e nodo BT 221481 - Linea BT in uscita da Cab. ISES 2034947. La tranciatura del cavo, sganciatosi dalla parete dove era ammarrato e caduto al suolo, ha provocato l'interruzione del conduttore del neutro della linea aerea, con conseguente innalzamento della tensione erogata agli utenti residenti nella citata località; Tale circostanza è stata confermata dal , dipendente di Testimone_1 Parte_1
che ha anche presentato denuncia-querela per i fatti di causa, prodotta in giudizio, nei
[...] confronti di , mai contestata. Controparte_1 La responsabilità di quanto accaduto, quindi, è da ascrivere, a norma dell'art. 2043 e 2050 c.c., esclusivamente alla negligenza e imperizia della che non ha adottato la Controparte_1 cautela e la diligenza richiesta per l'esercizio di qualsiasi attività lavORtiva, ancor più se quest'ultima viene esercitata con modalità che imprimono all'attività stessa i connotati della pericolosità e perciò avrebbe dovuto adottare tutte le misure idonee per evitare il disservizio lamentato.
, odierna appellata, e/o i suoi incaricati avrebbero dovuto, prima di effettuare il CP_4 taglio, valutare le caratteristiche della pianta e, in particolare: - stato di salute dell'albero; - presenza di rami spezzati;
- forma e biforcazioni;
- sviluppo asimmetrico della chioma;
- inclinazione della pianta rispetto alla verticale – baricentro (direzione di caduta naturale); - presenza di rami che potrebbero rimanere impigliati;
- diametro della parte da tagliare;
- interferenze con eventuali ostacoli;
- possibilità di rotolamento della pianta abbattuta;
- altezza da terra;
- forza e direzione del vento;
- presenza di parti della pianta con legno in trazione o compressione. Questi controlli preliminari sono indispensabili per determinare quella che sarà la direzione di caduta della pianta e/o dei rami e per stabilire l'ampiezza della zona di abbattimento (cioè, la R.G. n. 1109 del 2020 - Pag. 5 di 11
zona di caduta della pianta) e della zona di pericolo in relazione alle caratteristiche della pianta e del terreno. Dunque, l'appellata non ha preventivamente assolto all'obbligo di apprestamento CP_1 delle condizioni di sicurezza e di controllo del lavoro commissionato al fine di evitare il dedotto evento dannoso, né ha provato di aver adottato le misure idonee per evitarlo. L'art. 130 del R.D. 11 .12.1933 n. 1775 recita testualmente: “È proibito a chiunque non sia autorizzato per ragioni di servizio: a) di collocare oggetti sugli appoggi , sui conduttori e su qualsiasi apparecchio degli impianti di produzione , trasformazione, trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica , di toccarli o lanciare contro di essi cose che possono danneggiarli o comunque alterare il regolare funzionamento degli impianti, di tagliare o in altro modo manomettere le condutture elettriche...”. La norma richiamata non lascia spazio ad interpretazioni di sorta, pertanto, deve ritenersi illecita la condotta della e/o dei suoi incaricati nell'esecuzione del taglio di alberi nella sua CP_1 proprietà, senza alcuna preventiva comunicazione ad Parte_1
A seguito del disservizio, causato dalla condotta incauta della e dalla medesima CP_1 segnalato, si è reso necessario il pronto intervento dell'apposito personale della Società appellante, che ha tempestivamente provveduto alla riparazione dell'impianto danneggiato e al regolare ripristino del servizio di fornitura di energia elettrica. Tali circostanze sono state tutte confermate dai testi escussi , Testimone_1 Tes_2
, , dipendenti di , intervenuti sul posto, dove hanno
[...] Testimone_3 Parte_1 constatato la linea elettrica, divelta a terra con tronchi di albero, di notevole dimensione poggiati sopra. La , nell'immediatezza dell'evento ha sottoscritto il modulo riportante modalità e CP_1 l'indicazione della linea danneggiata. In ragione dello svolgimento dei fatti di causa e della istruttoria espletata è inconfutabile la responsabilità della che non si è attivata diligentemente per organizzare con la prudenza CP_1 richiesta le attività lavORtive nella sua proprietà, pretendendo anche l'adozione da parte dei suoi incaricati delle doverose misure tecniche ed organizzative per ridurre al minimo i rischi connessi all'attività del taglio di alberi. Nel caso di specie, è stata violata ogni regola di sicurezza per le cose e per le persone, ma anche di buon senso, trattandosi di un'attività intrinsecamente pericolosa, quale quella del taglio di albero di alto fusto, in prossimità di una linea elettrica. Malgrado l'evidenza dei fatti e le emergenze probatorie, indiscutibili e non contestate, il Giudice di primo grado, travisando i principi stabiliti dalla giurisprudenza in casi simili, ha ritenuto di intravedere una responsabilità solidale a carico di così statuendo “Ricorre Parte_1 dunque nel caso in esame una responsabilità ex art. 2043 c.c. in via solidale tra , Controparte_1 quale proprietaria del terreno ove è stato tagliato l'albero e custode e proprietario Parte_1 del cavo elettrico per cui ha il dovere di manutenzione e controllo dello stato dei luoghi ove i cavi si trovano, nonché degli alberi che possono ostacolare la funzione del cavo”. Tale deduzione è sicuramente fuorviante, arbitraria e in aperto contrasto con le indicazioni della dottrina e della giurisprudenza, che più volte hanno sancito il principio dell'imprescindibile esistenza del nesso causale tra la condotta e l'evento che ha generato il danno, fondamentale per accertare la responsabilità. Il Giudice di prime cure, richiamando ed applicando impropriamente l'art. 2043 c.c., ha affermato la responsabilità solidale tra la e trascurando la decisiva CP_1 Parte_1 circostanza che l'atto illecito (taglio arbitrario dell'albero) con danni alla linea elettrica e a terzi, è stato posto in essere unicamente dalla , all'insaputa di CP_1 Parte_1 Ne consegue, che viene a mancare il nesso causale, ossia il legame eziologico tra la condotta (commissiva o omissiva) di e l'evento (taglio albero) che rappresenta la condizione Parte_1 indispensabile per l'attribuibilità del fatto illecito e, conseguentemente, del danno ad
[...]
Controparte_3 R.G. n. 1109 del 2020 - Pag. 6 di 11
Per tali motivi nessuna responsabilità doveva essere addebitata ad Parte_1 giacché la causa del danneggiamento della linea, da cui trae alimentazione anche l'utenza del
, è da attribuirsi alla condotta imprudente della stessa. CP_2 La giurisprudenza è costante e unanime nel ritenere che l'operazione di taglio di un albero di grandi dimensioni è certamente da qualificare come attività pericolosa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2050 c.c. Il pericolo di caduta dell'albero è, infatti, un dato coessenziale alle operazioni di taglio del legname e grava, pertanto, sul committente l'obbligo di prevedere prassi adeguate a prevenire danni a cose e persone. Nella fattispecie trattata, alcuna prova liberatoria richiesta dall'art. 2050 c.c. è stata fornita dalla , sebbene l'attività esercitata rientri certamente tra quelle pericolose e, quindi, in capo al CP_1 soggetto che esercita tale attività esiste una presunzione, iuris tantum, di responsabilità, superabile soltanto attraverso la dimostrazione di aver adottato tutte le cautele idonee ad evitare il danno. II. Errata applicazione art. 2043 c.c. Inesistenza nesso causale. Il giudice di prime cure ha completamente travisato la ratio legis intrinseca all'art. 2043 c.c., applicandolo in maniera del tutto impropria al caso concreto. Per come dispone la norma richiamata il fatto compiuto deve essere connotato dalla colpevolezza dell'agente, la quale può declinarsi nella colpa o nel dolo. Quanto alla nozione del danno ingiusto cagionato, presupposto indefettibile delle regole della fattispecie, sotto il profilo strutturale, è il nesso di causalità che deve legare eziologicamente il comportamento illecito all'evento dannoso (danno ingiusto → lesione della posizione giuridica). Qui si colloca la c.d. causalità materiale che attiene al primo momento accertativo che compete al giudice del merito. Nel modello di responsabilità civile il rapporto di causalità materiale, non sussistendo alcun pregresso legame tra danneggiante e danneggiato, è finalizzato ad individuare l'autore del fatto illecito e, in particolare, colui che ha cagionato la lesione della posizione giuridica protetta e, dunque, il danno ingiusto. La valenza eziologica deve essere successivamente assegnata soltanto a quelle condotte che sono idonee, secondo un giudizio prognostico ex ante, a cagionare quel determinato evento, ciò in applicazione della teoria della causalità adeguata, in forza della quale occorre verificare se vi sia una relazione di regolarità causale tra condotta ed evento. In ambito civilistico, deve evidenziarsi che l'accertamento della causalità materiale è una peculiarità del modello di responsabilità civile extracontrattuale, atteso che, in ambito contrattuale, sussistendo un rapporto giuridico tra creditore e debitore, si conosce già l'autore dell'illecito.
[... Nel caso di specie, l'evento - taglio dell'albero eseguito dalla all'insaputa di CP_1
- si riverbera sulla declaratoria di responsabilità ex art. 2043 c.c., attribuita dal Parte_4 Giudice di prime cure in solido a , impedendo l'applicazione di tale norma nei Parte_1 confronti della predetta società, in quanto il caso fortuito dovuto a fattore naturale o fatto del terzo e, quindi, estraneo alla sfera comportamentale della società appellante, si palesa di per sé, quale causa efficiente da sola capace di determinare l'evento dannoso e, quindi, capace di escludere interamente il rapporto eziologico materiale tra la condotta dell'odierna deducente e l'evento dannoso causato dall'appellata . CP_1 III. Errata valutazione quadro probatorio. Sicuramente censurabile è la disamina e la valutazione degli elementi di prova operata dal Giudice di Pace. Infatti, nel giudizio di primo grado tutte le emergenze probatorie inducevano a ritenere la piena responsabilità della causazione del danno subito dal (attore) in capo CP_2 alla (convenuta), e l'assenza di qualsivoglia responsabilità diretta e/o indiretta di CP_1 [...]
Controparte_3 I testi escussi , , , dipendenti della società Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 appellante, intervenuti sul posto, hanno riferito che la caduta dell'albero tagliato sulla linea elettrica ha provocato il tranciamento del conduttore di neutro della linea BT aerea e la conseguente R.G. n. 1109 del 2020 - Pag. 7 di 11
variazione/innalzamento della tensione di alimentazione per le utenze, con siti di prelievo in MORno, zona di Porto Alegre.
, dipendente di ha anche presentato denuncia-querela Testimone_1 Parte_1 per i fatti di causa, prodotta in giudizio, nei confronti di , non contestata. Controparte_1 La , allorquando sono intervenuti i dipendenti ha sottoscritto il modulo riportante CP_1 Pt_2 modalità e indicazione della linea danneggiata e non ha mai provato in giudizio di aver richiesto ad un sopralluogo per l'eventuale taglio dell'albero, né di aver chiesto Parte_1 l'autorizzazione ad eseguire il taglio dell'albero nella sua proprietà. Inoltre, non ha fornito la prova “negativa” di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge, regolamentari o di comune diligenza o prudenza, né la prova “positiva” di aver impiegato ogni cura o misura atta ad impedire l'evento dannoso. Si è limitata a negare genericamente le proprie evidentissime responsabilità adducendo motivazioni del tutto prive di rilevanza fattuale e giuridica. Questa difesa, oltre a far rilevare gli errori del Giudice di Pace nella valutazione del quadro probatorio, deve evidenziare la superficialità del predetto nell'ammettere le prove richieste dalla senza un accurato approfondimento sulla loro ammissibilità. CP_1 Pertanto, anche in questa sede si ribadisce l'inammissibilità della prova testimoniale articolata dalla ed erroneamente ammessa dal Giudice di primo grado, poiché vertente su CP_1 fatti generici ed indeterminati e su fatti non ritualmente allegati negli atti difensivi (difetto di manutenzione della linea elettrica). Solo l'allegazione tempestiva di un fatto determina la rilevanza probatoria del fatto medesimo e dei mezzi istruttori articolati per dimostrarne l'esistenza, in quanto solo il fatto allegato acquista idoneità decisoria ovvero l'attitudine a produrre gli effetti giuridici di cui si chiede l'accertamento in giudizio. La richiesta di prova testimoniale dell'appellata non è assolutamente pertinente CP_1 rispetto all'oggetto del giudizio, vertente sulla causazione dei danni provocati dall'arbitraria e imprudente azione della , che durante l'esecuzione dei lavori di taglio di un albero di alto CP_1 fusto nel suo terreno, in agro di MORno Via Porto Alegre, all'insaputa di E-Distribuzione, ha causato la rottura del cavo aereo di linea BT tra nodo BT 221480 e nodo BT 221481 - Linea BT in uscita da Cab. ISES 2034947. Malgrado le contestazioni dedotte e reiterate nel corso del giudizio di primo grado da questa difesa, il Giudice di Pace ha inteso ampliare il thema probandum e, di conseguenza, anche il thema decidendum, che invece doveva essere circoscritto all'accertamento della responsabilità della convenuta rispetto al danneggiamento del cavo elettrico, che ha comportato i danni lamentati CP_1 dal . CP_2 Ad ogni modo, malgrado la discutibile gestione della fase probatoria da parte del Giudice di Pace, è emerso con cristallina chiarezza che la responsabilità per i danni provocati al , CP_2 odierno appellato e attore nel giudizio di primo grado, ricade esclusivamente sulla appellata , CP_1 parte convenuta nel giudizio di primo grado, che non si è attivata diligentemente per organizzare le attività lavORtive nella sua proprietà in modo sicuro, assicurandosi anche l'adozione da parte dei suoi incaricati delle doverose misure tecniche ed organizzative per ridurre al minimo i rischi connessi all'attività del taglio di alberi, in prossimità della linea elettrica. Il Giudice di prime cure, in dispregio delle inconfutabili risultanze probatorie, ha ritenuto in sentenza di attribuire una responsabilità solidale ad quale proprietario della Parte_1 linea elettrica per l'evento dannoso dell'11.4.2016 ex art. 2043 c.c. Decisione incomprensibile sia dal punto di vista fattuale che normativo. IV. Sul quantum risarcitorio.
[... Ferma l'assoluta contestazione dell'esistenza di qualsivoglia pregiudizio arrecato da al , si evidenzia che il danno lamentato dallo stesso (la cui concreta Controparte_3 CP_2 dimostrazione e quantificazione spetta a chi richiede il risarcimento) è interamente ascrivibile alla e dalla stessa deve essere interamente sopportato. Controparte_1 R.G. n. 1109 del 2020 - Pag. 8 di 11
A corollario di quanto esposto nel presente atto, si chiede che il Tribunale adito con riferimento alla censurata sentenza voglia emettere statuizione del seguente tenore: “accerta e dichiara l'esclusiva responsabilità di nella causazione dell'evento dannoso Controparte_1 verificatosi in data 11.4.2016, in agro di MORno Via Porto Alegre e, per l'effetto, condanna quest'ultima all'integrale risarcimento dei danni in favore del sig. ”. CP_2 Tanto premesso, a chiesto a questo Tribunale, in accoglimento Parte_1 del proposto gravame e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, di: a. ritenere insussistente in capo alla deducente per tutti i motivi Parte_1 esposti, qualsiasi responsabilità per le conseguenze pregiudizievoli risentite dal a seguito dell'evento del 11.04.2016; Controparte_2 b. per l'effetto, riformare la sentenza n. 179/2020, depositata il 18.3.2020, resa dal Giudice di Pace di Castrovillari, avv. Rosa Perrone, nella parte in cui attribuisce ad
[...] la responsabilità ex art. 2043 c.c. e nella parte in cui condanna in Controparte_3 solido anche quest'ultima al risarcimento del danno e alle spese di lite liquidati in favore di Controparte_2 c. condannare le parti appellate alla restituzione, in favore di parte appellante, di tutto quanto incassato in esecuzione dell'impugnata sentenza;
d. condannare l'appellata al pagamento delle spese, competenze e Controparte_1 onORri del doppio grado giudizio. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11.6.20, si è costituito il quale si è difeso ed ha concluso come in atti. Controparte_2 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11.10.21 si è costituita
[...]
, la quale si è difesa e ha concluso come in atti. CP_1 Acquisito il fascicolo di primo grado, all'esito dei disposti rinvii, all'udienza dell'1.04.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte di trattazione tempestivamente depositate. La causa è stata, quindi, assunta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
3. Inammissibilità dell'appello proposto. Il proposto gravame è inammissibile. 3.1. La sentenza del Giudice di Pace oggetto di appello in questo giudizio è soggetta a quanto disposto dall'art. 339, comma 3, c.p.c., secondo cui: “Le sentenze del Giudice di Pace pronunciate secondo equità a norma dell'art. 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”. La Suprema Corte, cui il Tribunale intende aderire, ha avuto modo di precisare che le sentenze del giudice di pace rese in controversie di valore non superiore a Euro 1.100,00 sono da considerare sempre pronunciate secondo equità per testuale disposizione normativa, anche se il giudicante abbia applicato una norma di legge ritenuta corrispondente all'equità, ovvero abbia espressamente menzionato norme di diritto senza alcun riferimento all'equità, dovendosi, in tale ultima ipotesi, presumere implicita la corrispondenza, "sic et simpliciter", della norma giuridica applicata alla regola di equità (cfr. per tutte Cass. civ. n. 4079 del 2005). L'individuazione del mezzo di impugnazione ammissibile avverso le sentenze del giudice di pace (art. 339 c.p.c.) avviene, dunque, in funzione del valore della domanda (cfr. per tutte Cass. civ. n. 26518 del 2009), determinato secondo i principi di diritto suesposti. Con l'ulteriore precisazione che non si computano gli interessi maturati in data successiva alla proposizione della domanda (cfr. Cass. Civ. n. 26592 del 2009). E, quindi, indipendentemente dal contenuto concreto della decisione adottata e dal criterio decisionale sposato dal giudice di prime cure. 3.2. Nel caso di specie dalla lettura delle conclusioni formulate in sede di atto di citazione emerge che il Giudice di Pace si è pronunciato secondo equità ai sensi dell'art. 113, comma 2, R.G. n. 1109 del 2020 - Pag. 9 di 11
c.p.c., perché parte attrice in primo grado ( ha limitato la domanda Controparte_2 entro l'importo di € 1.100,00 (chiedendo la condanna per la somma complessiva di € 943,60) e la presente causa non deriva da “rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 del codice civile”, avendo, invece, ad oggetto la domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c., avanzata dall'attore in ragione del danno subito a causa del taglio di un albero ad alto fusto all'interno della proprietà di che cadendo tranciava un cavo della rete Controparte_1 elettrica di (OR , provocando l'innalzamento e l'interruzione della Pt_2 Parte_1 corrente elettrica. Né rilevano, come pacificamente ritenuto in giurisprudenza, mere clausole di stile, le quali non possono ritenersi di per sé sufficienti a dimostrare la volontà dell'attore di chiedere una eventuale somma maggiore superiore ad € 1.100,00, in assenza di ogni altro indice interpretativo idoneo ad ingenerare quanto meno il dubbio che le circostanze dedotte siano potenzialmente idonee a superare il valore espressamente menzionato e, in particolare, quello entro il quale è ammessa la decisione secondo equità (v. Cass. Civ. n. 24153 del 2010, ove la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di gravame che aveva dichiarato inammissibile il proposto appello avverso la sentenza resa dal giudice di pace, giacché, in totale assenza di contrarie emergenze processuali, era da ritenersi ininfluente, al fine di individuare il mezzo di impugnazione esperibile, l'ulteriore richiesta, avanzata dall'attore con l'atto di citazione, di condanna del convenuto per un importo maggiore o minore rispetto a quello espressamente indicato;
da ultimo, v. anche Cass. Civ. n. 9970 del 2025). Depone in tal senso, infatti, accanto al tenore delle conclusioni, la precisa quantificazione della pretesa nella misura non superiore ad € 943,60, nonché l'inequivoco riferimento nel corpo dell'atto introduttivo e ai fini della quantificazione del danno, esclusivamente, alle fatture n. A/44 del 28.04.2016, dell'importo di € 394,60, rilasciata da Bruzia System S.r.l., e n. V/00382 del 19.04.2016, dell'importo di € 549,00, rilasciata da Eurobirra di ON LA NO & C. S.n.c. 3.3. Ai sensi dello stesso art. 339, 3 co. c.p.c., quindi, le sentenze rese secondo equità dal Giudice di Pace sono appellabili nei limiti in cui siano dedotte violazioni di norme sul procedimento, violazione di norme costituzionali o comunitarie, ovvero di principi regolatori della materia, che devono essere necessariamente oggetto di specifico motivo d'appello, dovendo in assenza di specifica allegazione pronunciarsi inammissibilità del gravame. L'appello proposto per violazione dei principi regolatori della materia è inammissibile qualOR non indichi il principio violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga con esso in contrasto (v. Cass. civ. n. 3005 del 2014; Cass. Civ. n. 18064 del 2022, secondo cui “In tema di impugnazione delle sentenze del giudice di pace pronunziate secondo equità, l'appello per violazione dei principi regolatori della materia è inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., qualOR non indichi il principio violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga con esso in contrasto”). Infatti, in tema di giudizio di equità, i principi regolatori della materia non rappresentano una regola di giudizio, ma una limitazione del potere discrezionale nel determinare la regola equitativa del caso concreto, giacché il risultato della scelta operata dal giudice, pur potendo non coincidere con quello raggiunto dal legislatore, dovrà necessariamente rispettare i principi ai quali questi si è ispirato nel disciplinare la materia. Pertanto, il ricorso che denunci la violazione di un principio regolatore della materia deve con chiarezza indicare specificamente quale sia il principio violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga in contrasto con esso, trattandosi di principi che - non essendo oggettivizzati in norme - devono essere prima individuati da chi ne lamenta la violazione e soltanto successivamente verificati dal giudice di legittimità prima nella loro esistenza e, quindi, nella loro eventuale violazione (v. Cass. Civ. n. 284 del 2007; Cass. Civ. n. 8466 del 2010; Cass. Civ. n. 3005 del 2014). In definitiva l'appellante deve indicare a pena di inammissibilità i motivi specifici dell'impugnazione individuando esattamente il limite violato dal Giudice di Pace nel decidere R.G. n. 1109 del 2020 - Pag. 10 di 11
secondo equità e specificando i principi regolatori che ritiene violati nel caso di specie e, solo a queste condizioni, il giudice di appello è tenuto ad emettere una pronuncia stricto iure (v. anche Cass. Civ. n. 5985 del 2012, che ha cassato la decisone del Tribunale, che aveva accolto l'appello, nonostante l'unico motivo di gravame, qualificato come difetto di motivazione, censurasse esclusivamente il giudizio del primo giudice relativo alla certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato con il decreto ingiuntivo, senza neppure indicare i principi informatori disattesi o dedurre la violazione delle norme e dei principi di cui al terzo comma dell'art. 339 cod. proc. civ.). 3.4. Nel caso di specie, è mancata da parte dell'appellante l'indicazione dei principi regolatori della materia. Né si coglie una esplicita indicazione della violazione delle norme sul procedimento. Infatti, con i motivi di appello la società appellante si duole, essenzialmente, della valutazione del materiale istruttorio operata dal giudice di prime cure – in particolare in ordine all'imputazione dell'evento dannoso e all'accertamento del nesso causale - e fa, al più, esclusivo riferimento ad una erronea interpretazione di norme di carattere sostanziale. Tuttavia, non essendo stata denunciata nel caso di specie né la violazione delle norme sul procedimento, costituzionali o comunitarie, né tantomeno essendo stati esattamente indicati i principi regolatori della materia che il Giudice di Pace avrebbe violato non si può dubitare dell'inammissibilità dei motivi di appello formulati (cfr. Cass. Civ. n. 18064 del 2022, secondo cui
“In tema di impugnazione delle sentenze del giudice di pace pronunziate secondo equità, l'appello per violazione dei principi regolatori della materia è inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., qualOR non indichi il principio violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga con esso in contrasto”), dal momento che non possono risolversi in principi regolatori della materia tutte le norme del c.c. o in norme del procedimento tutte quelle del c.p.c., pena un'inammissibile interpretatio abrogans dell'art. 339, comma 3, c.p.c.. La sentenza, del resto, è sufficientemente motivata sui punti oggetto di appello, per cui non si verte neanche in un'ipotesi di motivazione omessa o apparente. Pertanto, le censure non si traducono nell'enunciazione espressa di quali principi regolatori della materia sarebbero stati violati, né tantomeno nell'atto di appello si invoca in maniera specifica la violazione “delle norme sul procedimento” o ancOR di quelle “costituzionali o comunitarie”, neppure evocate in maniera esplicita. 3.5. Dalle superiori considerazioni ne consegue l'inammissibilità dell'appello proposto, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
4. Il regime delle spese. Le spese seguono la soccombenza dell'appellante in favore Parte_1 delle parti appellate, e , e si liquidano Controparte_2 Controparte_1 d'ufficio come in dispositivo, tenuto conto: a. che tali spese vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, (pubblicato in G.U. il 2.4.2014 ed entrato in vigore il 3.4.2014), come modificato dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147, entrato in vigore il 23.10.2022 in quanto tali parametri in base all'art. 28 di tale decreto “… si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore”; b. che il valore della presente controversia fa sì che rientri nello scaglione fino ad € 1.100,00; c. del numero esiguo delle questioni giuridiche e di fatto trattate;
d. della semplicità dell'affare in considerazione del carattere consolidato della giurisprudenza in materia;
e. dell'assenza della fase istruttoria. f. degli aumenti e diminuzioni ai valori medi, di cui alle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, legittimamente operabili in base all'art. 4, comma 1, del medesimo decreto (nella versione come da ultimo modificata). Deve, infine, essere disposta ex art. 93 c.p.c. la distrazione delle spese di lite in favore dell'avv. SUSANNA CECERE per dichiarato anticipo delle stesse. R.G. n. 1109 del 2020 - Pag. 11 di 11
5. La condanna al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale o incidentale proposta. In base al disposto del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002: “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso” (disposizione introdotta dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, pubblicata nel suppl. ord. alla G.U., serie gen., n. 302 del 29 dicembre 2012, e cioè, ai procedimenti successivi al 30.1.2013). Nel caso di specie questo Giudice dà atto della sussistenza di questi presupposti perché l'impugnazione proposta dall'appellante è stata dichiarata Parte_1 inammissibile. Si provvede quindi come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile - in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. DICHIARA INAMMISSIBILE l'appello proposto da e, per Parte_1
l'effetto, CONFERMA la SENTENZA gravata n. 179/2020 depositata in Cancelleria in data 18.03.2020 del Giudice di Pace di Castrovillari;
B. CONDANNA la parte appellante al pagamento in favore della Parte_1 parte appellata delle spese di giudizio che si liquidano in € Controparte_2 340,00 per compensi professionali, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso;
C. CONDANNA la parte appellante al pagamento in favore della Parte_1 parte appellata delle spese di giudizio che si liquidano in € 340,00 Controparte_1 per compensi professionali, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. SUSANNA CECERE;
D. DÀ ATTO che è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo Parte_1 di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002; E. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti in merito al suddetto ulteriore importo da versare a titolo di contributo unificato, nonché per le comunicazioni e gli adempimenti di rito. Così deciso in data 19 settembre 2025. Il Giudice dott. Alessandro Caronia