Ordinanza collegiale 4 marzo 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 09/12/2025, n. 7979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7979 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07979/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03804/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3804 del 2024, proposto da
AVV. FRANCESCO LAURO, rappresentato e difeso da sé medesimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio legale in Napoli alla Via A. Diaz n. 11 e con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
per l’ottemperanza
al giudicato discendente dalla sentenza n. 82/15 del 17 febbraio 2015, emessa dal Giudice di Pace di Ischia, nella parte in cui ha condannato il Ministero della Pubblica Istruzione al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente quale difensore antistatario.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 114 c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2025 il dott. LO ELLI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con ordinanza collegiale n. 1758 del 4 marzo 2025, questo giudice disponeva di assegnare all’odierno ricorrente “il termine perentorio del 20 giugno 2025 per rinnovare la notifica del ricorso nei termini precisati in motivazione, nonché per effettuare il deposito di memorie difensive o documentazione in ordine alla sollevata eccezione di inammissibilità ex officio”, precisando in parte motiva che lo stesso ricorrente avrebbe dovuto provvedere “a rinnovare la notifica del ricorso all’indirizzo di posta certificata dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato registrato nel Reginde nel termine perentorio indicato in dispositivo, con l’avvertenza che se la rinotifica non è tempestiva si provvederà ai sensi dell’art. 35 c.p.a.”, nonché osservando quanto segue: “- sotto altro profilo, non risultano depositate in giudizio la prova del passaggio in giudicato del provvedimento di cui si chiede l’ottemperanza, come prescritto dall’art. 114, comma 2, c.p.a., né la prova del perfezionamento della notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14 del decreto legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997 (manca la ricevuta di avvenuta consegna della PEC); - la carenza dei suddetti adempimenti probatori costituisce ragione di inammissibilità dell’odierno ricorso ed in tal senso si solleva eccezione di ufficio ex art. 73, comma 3, c.p.a.;”;
Rilevato che:
- entro il termine perentorio assegnato, parte ricorrente ha debitamente depositato l’atto di rinnovazione della notifica del ricorso effettuata presso l’indirizzo di posta certificata dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato registrato nel Reginde, nonché la prova del passaggio in giudicato della sentenza azionata, ma non ha prodotto – nemmeno successivamente – la prova del perfezionamento della notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14 del decreto legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, continuando ad essere mancante la ricevuta di avvenuta consegna della PEC all’indirizzo di posta certificata del Ministero dell’Istruzione e del Merito, od altra equipollente modalità di notifica trattandosi di titolo giudiziale risalente al 2015;
Considerato che:
- consolidata e condivisa giurisprudenza ha avuto modo di fissare i seguenti concetti: i) “nel giudizio di ottemperanza trova applicazione il disposto dell'art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, convertito dalla l. n. 30 del 1997, secondo cui le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici dispongono di un termine di 120 giorni per eseguire i provvedimenti giurisdizionali che li obbligano al pagamento di somme di denaro, termine decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo”; ii) “prima che tale termine scada, il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto. Tuttavia, lo spatium deliberandi di 120 giorni imposto dal citato art. 14, per essere utile ed effettivo, deve connettersi alla puntuale conoscenza della pretesa esecutiva da parte dell'Amministrazione, non altrimenti costituibile o intermediabile dalla notifica all'organo incaricato ex lege del patrocinio nel giudizio esecutivo, che eventualmente il creditore insoddisfatto intenda intentare nel prosieguo e la notificazione del titolo giudiziale esecutivo, ai fini dell'esperimento dell'azione di ottemperanza avente ad oggetto somme di denaro, deve quindi essere fatta all'Amministrazione presso la sua sede reale (cfr. ex multis T.A.R. Roma, (Lazio), sez. III, 12/10/2017, n. 10316; T.A.R. Lecce, (Puglia), sez. III, 13/09/2017, n. 1452; T.A.R. Napoli, (Campania), sez. VII, 02/09/2017, n. 4230)” (così TAR Campania Napoli, Sez. VIII, 21 giugno 2018 n. 4168);
- ne discende, nella specie, l’inammissibilità della domanda per carenza di un’imprescindibile condizione dell’azione, non essendo stato dimostrato il perfezionamento della preventiva notifica del titolo esecutivo presso la sede reale dell’amministrazione statale intimata;
Ritenuto, in conclusione, che:
- alla luce delle suesposte ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile per omessa notifica del titolo esecutivo azionato ai sensi dell’art. 14, comma 1, del decreto legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997;
- sussistono nondimeno giusti e particolari motivi, in virtù del complessivo assetto dei contrapposti interessi, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali, restando a carico del ricorrente il contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate, con contributo unificato a carico di parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EL MA LI, Presidente
LO ELLI, Consigliere, Estensore
Valeria Ianniello, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO ELLI | EL MA LI |
IL SEGRETARIO