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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 26/06/2025, n. 1000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1000 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 747/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. del 3/6/2025; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. 747/2020 pendente tra:
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
, ( ),
[...] C.F._4 Parte_5 C.F._5
, Parte_6 C.F._6 Parte_5
) e ) con il patrocinio dell'avv. C.F._7 Parte_7 C.F._8
ALFANO GIUSEPPE
ATTORE/I contro
(c.f. ), con il patrocinio degli avv.ti GIANNONE Parte_2 C.F._9
CONVENUTO
Svolgimento del processo
Con atto di citazione regolarmente notificato (c.f. ), Parte_1 C.F._1
(c.f. ), Parte_2 C.F._2 Parte_3
( ), ( , C.F._3 Parte_4 C.F._4 Parte_5
( ), ( ,
[...] C.F._5 Parte_6 C.F._6 Parte_5
( ) e ( ) convenivano in
[...] C.F._7 Parte_7 C.F._8 giudizio (c.f. ) chiedendo disporsi lo scioglimento Parte_2 C.F._9 della comunione ereditaria con attribuzione in favore dei singoli attori eredi, ciascuno in proporzione alla quota posseduta, l'intera proprietà dei due immobili in comproprietà con la convenuta: in via principale,
pagina 1 di 7 con monetizzazione della quota di quest'ultima, pari ad euro 18.000,00; in subordine, con assegnazione in proprietà indivisa agli attori dell'immobile sito in IA FI (RG) via Maddalena 26, foglio
42, mapp. 2104, sub 7, in proporzione delle rispettive quote, e assegnazione del restante immobile sito in IA FI (RG), via Maddalena 63, foglio 42, mapp. 792, sub 6, alla convenuta, previa verifica dei conguagli;
in via ulteriormente subordinata, con vendita degli immobili.
Allegavano, a tal fine, che:
- il compendio devoluto alle parti in causa alla morte di , nata a [...], Persona_1 il 15/10/1938, e deceduta il 17/7/2017, era formato dai seguenti beni:
- nonostante i tentativi di bonario componimento e il tentativo di mediazione, non si è riuscito a raggiungere un accordo di divisione con la convenuta;
- chiedevano, dunque, procedersi alla divisione del compendio, anche solo parziale, con permanenza della comunione sull'immobile 1.
Con comparsa di risposta, si costituiva (c.f. ) non Parte_2 C.F._9 opponendosi allo scioglimento e alla divisione degli immobili oggetto di causa, ma chiedendo disporsi una c.t.u. tecnica, con spese a carico degli attori.
Deduceva, a tal fine, che:
- non era vero che fosse la convenuta ad opporsi alla divisione, bensì gli attori, non accettando mai nessuna proposta della prima;
- contestava la quantificazione dei beni immobili effettuata dagli attori.
Il giudice istruttore, concessi i tre termini di cui all'art. 281-sexies c.p.c., effettuava una proposta di composizione bonaria della controversia, a cui aderivano gli attori ma non la convenuta. Il giudice istruttore, pertanto, disponeva una c.t.u. “volta ad accertare, previa accurata ricognizione delle pagina 2 di 7 dividende unità e/o quote immobiliari cadute in successione e previa verifica dei titoli di provenienza e dell'esistenza o meno di iscrizioni e trascrizioni contro la de cuius, nel ventennio antecedente la trascrizione della domanda di divisione, e contro i successori, tra l'apertura della successione e la trascrizione della domanda:
1- la regolarità urbanistico-edilizia e catastale dei dividendi immobili ai sensi della L. n. 47/1985, del
T.U.E. e dell'art. 29 L. n. 52/1985 e succ. modif.;
2- la stima dell'attuale valore commerciale dei diritti immobiliari caduti in successione, con esclusione degli immobili edificati in difetto di valido titolo abilitativo (i.e. qualora si tratti di opera realizzata prima del 17.III.1985, nel caso di riscontrata inesistenza del titolo edificatorio (o della concessione rilasciata in sanatoria) o della domanda di sanatoria (corredata dalla prova dell'avvenuto versamento delle prime due rate dell'oblazione di legge) o della dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell'opera è iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967); oppure, qualora si tratti di opera la cui costruzione è iniziata dopo il 17.III.1985, nel caso di riscontrata assenza del permesso di costruire, del permesso in sanatoria o di segnalazione certificata di inizio attività relativa agli interventi edilizi realizzati ai sensi dell'art. 23, comma primo T.U.E.; oppure, qualora si tratti di terreno, nel caso di riscontrata assenza di certificato di destinazione urbanistica aggiornato);
3- la comoda divisibilità dei diritti immobiliari caduti in successione in due quote di 1/3 e 2/3, predisponendo nell'affermativa relativo progetto divisionale (o più progetti divisionali alternativi) con determinazione di eventuali conguagli, riservandosi all'esito l'acquisizione di ogni opportuna determinazione delle parti in ordine all'assegnazione dei singoli cespiti”.
Il giudice istruttore, in mancanza di controversia, ordinava lo scioglimento della comunione tra le parti in due quote di 2/3, in favore di parte attrice, e di 1/3, in favore di parte convenuta, e disponeva effettuarsi,
a cura del c.t.u., il seguente progetto divisionale, fissando udienza per la relativa discussione: “il valore del dividendo compendio ereditario è pari a complessivi € 71.000,00 e che agli attori vanno perciò assegnati beni per € 47.333,33 e alla convenuta beni per € 23.666,67, va opportunamente predisposto progetto divisionale che preveda l'attribuzione in quota indivisa agli attori dell'immobile di via
Maddalena n. 26 e alla convenuta l'attribuzione in quota dell'immobile di via Maddalena n. 63, con conguaglio di € 2.333,33 a carico degli attori in favore della convenuta”.
Elaborato e depositato il progetto da parte del c.t.u., secondo tale indicazione, gli attori, alla prima udienza (fissata in trattazione scritta per il 27/6/2023) nulla osservavano sul punto, mentre la convenuta, con istanza del 22/6/2023, chiedeva la vendita degli immobili e/o un rinvio;
la convenuta, alle successive udienze del 14/1/2025 e 1/4/2025, mediante il suo difensore, reiterava richieste di rinvio, mentre a quella pagina 3 di 7 del 13/5/2025 contestava i valori di mercato degli immobili e dichiarava di non esser interessata agli stessi, purché ottenesse il pagamento delle spese di lite.
Il giudice istruttore medio tempore succeduto nella titolarità del fascicolo proponeva alle parti un'ulteriore soluzione conciliativa della controversia, poi rifiutata da entrambi.
Alla successiva udienza, pertanto, invitava le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., all'esito della quale, fatte precisare le conclusioni e data la parola alle parti per la discussione, a scioglimento della riserva ivi assunta pronunciava la presente sentenza.
Nel merito
Lo scioglimento della comunione derivante, altresì, dall'apertura della successione di , nata Persona_1
a IA FI (RG), il 15/10/1938, e deceduta il 17/7/2017, è stata dichiarata dal precedente giudice istruttore, in mancanza di contestazioni, con ordinanza del 1/12/2022, ex art. 785 c.p.c.
La presente sentenza si è resa necessaria dopo la predisposizione da parte del c.t.u., secondo le indicazioni del precedente giudice istruttore (“verificata la regolarità urbanistico-edilizia dei due cespiti (la cui costruzione risale rispettivamente a prima del 1967 e del 1942), salvo le riscontrate modeste irregolarità sanabili, e l'incomodo frazionamento dei medesimi - ne ha stimato il valore commerciale, al netto degli oneri di sanatoria, in rispettivi € 45.000,00 ed € 26.000,00; atteso dunque che il valore del dividendo compendio ereditario è pari a complessivi € 71.000,00 e che agli attori vanno perciò assegnati beni per
€ 47.333,33 e alla convenuta beni per € 23.666,67, va opportunamente predisposto progetto divisionale che preveda l'attribuzione in quota indivisa agli attori dell'immobile di via Maddalena n. 26 e alla convenuta l'attribuzione in quota dell'immobile di via Maddalena n. 63, con conguaglio di € 2.333,33 a carico degli attori in favore della convenuta”), del progetto di divisione, sottoposto ai sensi dell'art. 789
c.p.c. alla discussione nel contraddittorio tra le parti.
Il c.t.u. nominato ha elaborato un progetto con la previsione dell'assegnazione del bene 1 agli attori, in modo indiviso tra loro secondo le rispettive quote:
e l'assegnazione del bene 2 alla convenuta:
pagina 4 di 7 Infatti, ha evidenziato il c.t.u., il compendio ereditario deve essere devoluto, per 2/3, agli attori, mentre per la restante quota di 1/3, alla convenuta.
Tali proporzioni non sono oggetto di contestazione tra le parti.
La controversia è sorta, viceversa, sulla congruità delle stime degli immobili, sul diritto al conguaglio e sul diritto alla rifusione delle spese di lite.
Le stime degli immobili sono state effettuate dal c.t.u. con elaborato peritale che ha dato conto dell'identificazione catastale degli immobili, della relativa descrizione fisica, catastale, edilizia ed urbanistica, della consistenza, presenza o meno di formalità e caratteristiche costruttive.
Il valore commerciale è stato determinato sulla base di variabili indicate (“ubicazione dell'immobile, caratteristiche e peculiarità della zona oltre che dalla facilità di raggiungimento, stato di manutenzione, conservazione, finitura e confort, consistenza, regolarità geometrica della forma, sussistenza di eventuali vincoli e servitù passive o attive, suoi dati metrici e, infine, la situazione del mercato, della domanda e dell'offerta”), nonché dell'esame di alcune documentazioni ufficiali ed esperita un'attenta e puntuale ricerca volta a determinare l'attuale valore di mercato indicando sia il valore per metro quadro che il valore complessivo, tenendo conto altresì di eventuali adeguamenti e correzioni della stima.
L'abitazione popolare ubicata in IA FI (RG), via Maddalena n. 26 Piano T-1-2, in catasto al foglio 42, part. 2104, sub. 7, è stata stimata in euro 45.000,00, e l'abitazione popolare ubicata in
IA FI (RG), via Maddalena n. 83, piano T-1, in catasto al foglio 42, part. 792, sub. 6, è stata stimata in euro 26.000,00, con individuazione, per ciascuna di esse, del prezzo unitario per metro quadro
(rispettivamente, 500,00 €/mq e 250,00 €/mq), moltiplicato per la superficie commerciale, risultato al netto dei costi di sanatoria per alcune modeste difformità (sulla possibilità di pronunciare la divisione anche in presenza di modeste difformità, cfr. Cass. civ., sez. II, ord., 29-11-2023, n. 33243).
Tale stima deve ritenersi congrua, sia in quanto adeguatamente motivata e documentalmente supportata, anche da fotografie allegate alla perizia, sia per il contegno processuale delle parti, che nel termine assegnato dal precedente giudice istruttore nel procedimento per consulenza nulla hanno osservato pagina 5 di 7 all'ausiliare del giudice.
Per quanto riguarda il diritto al conguaglio, attese le quote di titolarità delle parti su ambo gli immobili
(2/3 gli attori;
1/3 la convenuta) e il valore degli immobili di cui al progetto (bene 1, agli attori pro indiviso, stimato in euro 45.000,00; bene 2, alla convenuta, per intero, stimato in euro 26.000,00), deve ritenersi che lo stesso spetta agli attori, in proporzione tra di essi, nella misura complessiva di euro
2.333,34, in quanto la convenuta, in forza del progetto, otterrebbe, per intero, un immobile stimato in misura parzialmente eccedente la sua quota di 1/3 (71.000,00/3=23.666,66; 26.000,00-23.666,66=
2.333,34).
Il progetto, così come predisposto dal c.t.u., con la correzione in tema di conguagli, che non sacrifica né le quote degli attori, che rimangono proprietari pro indiviso di un immobile, possibilità dagli stessi avanzata già con le conclusioni richiamate, né la quota della convenuta, che ottiene per intero un immobile (prima detenuto solo pro quota) con valore superiore, anche alla luce delle osservazioni da ambo le parti sollevate in udienza, privi di supporti documentali, deve essere approvato, non potendo opporsi, né i primi, né la seconda, allo scioglimento tra gli stessi della comunione, e non essendo emersi profili che escludono la possibilità di separazione per porzioni.
In particolare, l'immobile di cui al bene 1 deve essere assegnato agli attori, pro indiviso, secondo le seguenti quote:
- TO AR ( ): 3/18; C.F._7
- TO LL ( ): 3/18; C.F._10
- (c.f. ): 1/18; Parte_1 C.F._1
- (c.f. ): 1/18; Parte_2 C.F._2
- ): 1/18; Parte_3 C.F._3
- : 1/18; Parte_4 C.F._11
- ( ): 1/18; Parte_5 C.F._5
- : 1/18. Parte_6 C.F._12
Per quanto riguarda, infine, le spese di lite, ambo le parti non si sono opposte allo scioglimento e hanno, poi, rifiutato la proposta del giudice istruttore medio tempore divenuto assegnatario del fascicolo, determinando la necessità della presente pronuncia. Di conseguenza, le stesse devono essere compensate.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, a scioglimento della comunione tra le parti sugli immobili di cui è causa, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
• assegna agli attori, pro indiviso, secondo le quote di seguito indicate, la piena proprietà (1/1) dell'abitazione popolare ubicata in IA FI (RG), via Maddalena n. 26, piano T-1-2, in catasto pagina 6 di 7 al foglio 42, part. 2104, sub. 7, con diritto di percepire dalla convenuta, in proporzione tra loro, il conguaglio pari a complessivi 2.333,34 euro:
- TO ( ): 3/18; Pt_5 C.F._7
- TO LL ( ): 3/18; C.F._10
- (c.f. ): 1/18; Parte_1 C.F._1
- (c.f. ): 1/18; Parte_2 C.F._2
- ): 1/18; Parte_3 C.F._13
- : 1/18; Parte_4 C.F._11
- ( ): 1/18; Parte_5 C.F._5
- : 1/18. Parte_6 C.F._12
• assegna alla convenuta (c.f. ) la piena proprietà Parte_2 C.F._9
(1/1) dell'abitazione popolare ubicata in IA FI (RG), via Maddalena n. 83, piano T-1, in catasto al foglio 42, part. 792, sub. 6, con l'obbligo di corrispondere, agli attori, in proporzione alle rispettive quote, il conguaglio pari a complessivi 2.333,34 euro.
• compensa le spese di lite.
Sentenza resa ex art. 281-sexies, ult. co., c.p.c.
Così deciso in Ragusa, 26/06/2025.
Il giudice dott. Antonio Pianoforte
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. del 3/6/2025; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. 747/2020 pendente tra:
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
, ( ),
[...] C.F._4 Parte_5 C.F._5
, Parte_6 C.F._6 Parte_5
) e ) con il patrocinio dell'avv. C.F._7 Parte_7 C.F._8
ALFANO GIUSEPPE
ATTORE/I contro
(c.f. ), con il patrocinio degli avv.ti GIANNONE Parte_2 C.F._9
CONVENUTO
Svolgimento del processo
Con atto di citazione regolarmente notificato (c.f. ), Parte_1 C.F._1
(c.f. ), Parte_2 C.F._2 Parte_3
( ), ( , C.F._3 Parte_4 C.F._4 Parte_5
( ), ( ,
[...] C.F._5 Parte_6 C.F._6 Parte_5
( ) e ( ) convenivano in
[...] C.F._7 Parte_7 C.F._8 giudizio (c.f. ) chiedendo disporsi lo scioglimento Parte_2 C.F._9 della comunione ereditaria con attribuzione in favore dei singoli attori eredi, ciascuno in proporzione alla quota posseduta, l'intera proprietà dei due immobili in comproprietà con la convenuta: in via principale,
pagina 1 di 7 con monetizzazione della quota di quest'ultima, pari ad euro 18.000,00; in subordine, con assegnazione in proprietà indivisa agli attori dell'immobile sito in IA FI (RG) via Maddalena 26, foglio
42, mapp. 2104, sub 7, in proporzione delle rispettive quote, e assegnazione del restante immobile sito in IA FI (RG), via Maddalena 63, foglio 42, mapp. 792, sub 6, alla convenuta, previa verifica dei conguagli;
in via ulteriormente subordinata, con vendita degli immobili.
Allegavano, a tal fine, che:
- il compendio devoluto alle parti in causa alla morte di , nata a [...], Persona_1 il 15/10/1938, e deceduta il 17/7/2017, era formato dai seguenti beni:
- nonostante i tentativi di bonario componimento e il tentativo di mediazione, non si è riuscito a raggiungere un accordo di divisione con la convenuta;
- chiedevano, dunque, procedersi alla divisione del compendio, anche solo parziale, con permanenza della comunione sull'immobile 1.
Con comparsa di risposta, si costituiva (c.f. ) non Parte_2 C.F._9 opponendosi allo scioglimento e alla divisione degli immobili oggetto di causa, ma chiedendo disporsi una c.t.u. tecnica, con spese a carico degli attori.
Deduceva, a tal fine, che:
- non era vero che fosse la convenuta ad opporsi alla divisione, bensì gli attori, non accettando mai nessuna proposta della prima;
- contestava la quantificazione dei beni immobili effettuata dagli attori.
Il giudice istruttore, concessi i tre termini di cui all'art. 281-sexies c.p.c., effettuava una proposta di composizione bonaria della controversia, a cui aderivano gli attori ma non la convenuta. Il giudice istruttore, pertanto, disponeva una c.t.u. “volta ad accertare, previa accurata ricognizione delle pagina 2 di 7 dividende unità e/o quote immobiliari cadute in successione e previa verifica dei titoli di provenienza e dell'esistenza o meno di iscrizioni e trascrizioni contro la de cuius, nel ventennio antecedente la trascrizione della domanda di divisione, e contro i successori, tra l'apertura della successione e la trascrizione della domanda:
1- la regolarità urbanistico-edilizia e catastale dei dividendi immobili ai sensi della L. n. 47/1985, del
T.U.E. e dell'art. 29 L. n. 52/1985 e succ. modif.;
2- la stima dell'attuale valore commerciale dei diritti immobiliari caduti in successione, con esclusione degli immobili edificati in difetto di valido titolo abilitativo (i.e. qualora si tratti di opera realizzata prima del 17.III.1985, nel caso di riscontrata inesistenza del titolo edificatorio (o della concessione rilasciata in sanatoria) o della domanda di sanatoria (corredata dalla prova dell'avvenuto versamento delle prime due rate dell'oblazione di legge) o della dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell'opera è iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967); oppure, qualora si tratti di opera la cui costruzione è iniziata dopo il 17.III.1985, nel caso di riscontrata assenza del permesso di costruire, del permesso in sanatoria o di segnalazione certificata di inizio attività relativa agli interventi edilizi realizzati ai sensi dell'art. 23, comma primo T.U.E.; oppure, qualora si tratti di terreno, nel caso di riscontrata assenza di certificato di destinazione urbanistica aggiornato);
3- la comoda divisibilità dei diritti immobiliari caduti in successione in due quote di 1/3 e 2/3, predisponendo nell'affermativa relativo progetto divisionale (o più progetti divisionali alternativi) con determinazione di eventuali conguagli, riservandosi all'esito l'acquisizione di ogni opportuna determinazione delle parti in ordine all'assegnazione dei singoli cespiti”.
Il giudice istruttore, in mancanza di controversia, ordinava lo scioglimento della comunione tra le parti in due quote di 2/3, in favore di parte attrice, e di 1/3, in favore di parte convenuta, e disponeva effettuarsi,
a cura del c.t.u., il seguente progetto divisionale, fissando udienza per la relativa discussione: “il valore del dividendo compendio ereditario è pari a complessivi € 71.000,00 e che agli attori vanno perciò assegnati beni per € 47.333,33 e alla convenuta beni per € 23.666,67, va opportunamente predisposto progetto divisionale che preveda l'attribuzione in quota indivisa agli attori dell'immobile di via
Maddalena n. 26 e alla convenuta l'attribuzione in quota dell'immobile di via Maddalena n. 63, con conguaglio di € 2.333,33 a carico degli attori in favore della convenuta”.
Elaborato e depositato il progetto da parte del c.t.u., secondo tale indicazione, gli attori, alla prima udienza (fissata in trattazione scritta per il 27/6/2023) nulla osservavano sul punto, mentre la convenuta, con istanza del 22/6/2023, chiedeva la vendita degli immobili e/o un rinvio;
la convenuta, alle successive udienze del 14/1/2025 e 1/4/2025, mediante il suo difensore, reiterava richieste di rinvio, mentre a quella pagina 3 di 7 del 13/5/2025 contestava i valori di mercato degli immobili e dichiarava di non esser interessata agli stessi, purché ottenesse il pagamento delle spese di lite.
Il giudice istruttore medio tempore succeduto nella titolarità del fascicolo proponeva alle parti un'ulteriore soluzione conciliativa della controversia, poi rifiutata da entrambi.
Alla successiva udienza, pertanto, invitava le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., all'esito della quale, fatte precisare le conclusioni e data la parola alle parti per la discussione, a scioglimento della riserva ivi assunta pronunciava la presente sentenza.
Nel merito
Lo scioglimento della comunione derivante, altresì, dall'apertura della successione di , nata Persona_1
a IA FI (RG), il 15/10/1938, e deceduta il 17/7/2017, è stata dichiarata dal precedente giudice istruttore, in mancanza di contestazioni, con ordinanza del 1/12/2022, ex art. 785 c.p.c.
La presente sentenza si è resa necessaria dopo la predisposizione da parte del c.t.u., secondo le indicazioni del precedente giudice istruttore (“verificata la regolarità urbanistico-edilizia dei due cespiti (la cui costruzione risale rispettivamente a prima del 1967 e del 1942), salvo le riscontrate modeste irregolarità sanabili, e l'incomodo frazionamento dei medesimi - ne ha stimato il valore commerciale, al netto degli oneri di sanatoria, in rispettivi € 45.000,00 ed € 26.000,00; atteso dunque che il valore del dividendo compendio ereditario è pari a complessivi € 71.000,00 e che agli attori vanno perciò assegnati beni per
€ 47.333,33 e alla convenuta beni per € 23.666,67, va opportunamente predisposto progetto divisionale che preveda l'attribuzione in quota indivisa agli attori dell'immobile di via Maddalena n. 26 e alla convenuta l'attribuzione in quota dell'immobile di via Maddalena n. 63, con conguaglio di € 2.333,33 a carico degli attori in favore della convenuta”), del progetto di divisione, sottoposto ai sensi dell'art. 789
c.p.c. alla discussione nel contraddittorio tra le parti.
Il c.t.u. nominato ha elaborato un progetto con la previsione dell'assegnazione del bene 1 agli attori, in modo indiviso tra loro secondo le rispettive quote:
e l'assegnazione del bene 2 alla convenuta:
pagina 4 di 7 Infatti, ha evidenziato il c.t.u., il compendio ereditario deve essere devoluto, per 2/3, agli attori, mentre per la restante quota di 1/3, alla convenuta.
Tali proporzioni non sono oggetto di contestazione tra le parti.
La controversia è sorta, viceversa, sulla congruità delle stime degli immobili, sul diritto al conguaglio e sul diritto alla rifusione delle spese di lite.
Le stime degli immobili sono state effettuate dal c.t.u. con elaborato peritale che ha dato conto dell'identificazione catastale degli immobili, della relativa descrizione fisica, catastale, edilizia ed urbanistica, della consistenza, presenza o meno di formalità e caratteristiche costruttive.
Il valore commerciale è stato determinato sulla base di variabili indicate (“ubicazione dell'immobile, caratteristiche e peculiarità della zona oltre che dalla facilità di raggiungimento, stato di manutenzione, conservazione, finitura e confort, consistenza, regolarità geometrica della forma, sussistenza di eventuali vincoli e servitù passive o attive, suoi dati metrici e, infine, la situazione del mercato, della domanda e dell'offerta”), nonché dell'esame di alcune documentazioni ufficiali ed esperita un'attenta e puntuale ricerca volta a determinare l'attuale valore di mercato indicando sia il valore per metro quadro che il valore complessivo, tenendo conto altresì di eventuali adeguamenti e correzioni della stima.
L'abitazione popolare ubicata in IA FI (RG), via Maddalena n. 26 Piano T-1-2, in catasto al foglio 42, part. 2104, sub. 7, è stata stimata in euro 45.000,00, e l'abitazione popolare ubicata in
IA FI (RG), via Maddalena n. 83, piano T-1, in catasto al foglio 42, part. 792, sub. 6, è stata stimata in euro 26.000,00, con individuazione, per ciascuna di esse, del prezzo unitario per metro quadro
(rispettivamente, 500,00 €/mq e 250,00 €/mq), moltiplicato per la superficie commerciale, risultato al netto dei costi di sanatoria per alcune modeste difformità (sulla possibilità di pronunciare la divisione anche in presenza di modeste difformità, cfr. Cass. civ., sez. II, ord., 29-11-2023, n. 33243).
Tale stima deve ritenersi congrua, sia in quanto adeguatamente motivata e documentalmente supportata, anche da fotografie allegate alla perizia, sia per il contegno processuale delle parti, che nel termine assegnato dal precedente giudice istruttore nel procedimento per consulenza nulla hanno osservato pagina 5 di 7 all'ausiliare del giudice.
Per quanto riguarda il diritto al conguaglio, attese le quote di titolarità delle parti su ambo gli immobili
(2/3 gli attori;
1/3 la convenuta) e il valore degli immobili di cui al progetto (bene 1, agli attori pro indiviso, stimato in euro 45.000,00; bene 2, alla convenuta, per intero, stimato in euro 26.000,00), deve ritenersi che lo stesso spetta agli attori, in proporzione tra di essi, nella misura complessiva di euro
2.333,34, in quanto la convenuta, in forza del progetto, otterrebbe, per intero, un immobile stimato in misura parzialmente eccedente la sua quota di 1/3 (71.000,00/3=23.666,66; 26.000,00-23.666,66=
2.333,34).
Il progetto, così come predisposto dal c.t.u., con la correzione in tema di conguagli, che non sacrifica né le quote degli attori, che rimangono proprietari pro indiviso di un immobile, possibilità dagli stessi avanzata già con le conclusioni richiamate, né la quota della convenuta, che ottiene per intero un immobile (prima detenuto solo pro quota) con valore superiore, anche alla luce delle osservazioni da ambo le parti sollevate in udienza, privi di supporti documentali, deve essere approvato, non potendo opporsi, né i primi, né la seconda, allo scioglimento tra gli stessi della comunione, e non essendo emersi profili che escludono la possibilità di separazione per porzioni.
In particolare, l'immobile di cui al bene 1 deve essere assegnato agli attori, pro indiviso, secondo le seguenti quote:
- TO AR ( ): 3/18; C.F._7
- TO LL ( ): 3/18; C.F._10
- (c.f. ): 1/18; Parte_1 C.F._1
- (c.f. ): 1/18; Parte_2 C.F._2
- ): 1/18; Parte_3 C.F._3
- : 1/18; Parte_4 C.F._11
- ( ): 1/18; Parte_5 C.F._5
- : 1/18. Parte_6 C.F._12
Per quanto riguarda, infine, le spese di lite, ambo le parti non si sono opposte allo scioglimento e hanno, poi, rifiutato la proposta del giudice istruttore medio tempore divenuto assegnatario del fascicolo, determinando la necessità della presente pronuncia. Di conseguenza, le stesse devono essere compensate.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, a scioglimento della comunione tra le parti sugli immobili di cui è causa, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
• assegna agli attori, pro indiviso, secondo le quote di seguito indicate, la piena proprietà (1/1) dell'abitazione popolare ubicata in IA FI (RG), via Maddalena n. 26, piano T-1-2, in catasto pagina 6 di 7 al foglio 42, part. 2104, sub. 7, con diritto di percepire dalla convenuta, in proporzione tra loro, il conguaglio pari a complessivi 2.333,34 euro:
- TO ( ): 3/18; Pt_5 C.F._7
- TO LL ( ): 3/18; C.F._10
- (c.f. ): 1/18; Parte_1 C.F._1
- (c.f. ): 1/18; Parte_2 C.F._2
- ): 1/18; Parte_3 C.F._13
- : 1/18; Parte_4 C.F._11
- ( ): 1/18; Parte_5 C.F._5
- : 1/18. Parte_6 C.F._12
• assegna alla convenuta (c.f. ) la piena proprietà Parte_2 C.F._9
(1/1) dell'abitazione popolare ubicata in IA FI (RG), via Maddalena n. 83, piano T-1, in catasto al foglio 42, part. 792, sub. 6, con l'obbligo di corrispondere, agli attori, in proporzione alle rispettive quote, il conguaglio pari a complessivi 2.333,34 euro.
• compensa le spese di lite.
Sentenza resa ex art. 281-sexies, ult. co., c.p.c.
Così deciso in Ragusa, 26/06/2025.
Il giudice dott. Antonio Pianoforte
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