Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00068/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00234/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 234 del 2025, proposto da
Auxilium Società Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Cecchetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale di Potenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Adeltina Salierno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della nota dell’Azienda Sanitaria di Potenza prot. n. 20240118058 del 26 novembre 2024, recante «Riscontro istanza ex art. 106 comma 1 lett. c) n. 1 D.lgs. 50/2016. Contratto CIG 9110660279», con cui è stata rigettata l’istanza di revisione del prezzo presentata da Auxilium Società Cooperativa Sociale in data 24 settembre 2024, e della nota prot. n. 20250015227 del 10 febbraio 2025, recante «Riscontro istanza revisione R.T.I. Auxilium – La Mimosa», con la quale la stessa Azienda Sanitaria di Potenza ha rigettato l’ulteriore istanza proposta da Auxilium Società Cooperativa Sociale in data 17 gennaio 2025; di ogni altro atto, presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il dott. AO IA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che, con atto depositato il 23/12/2025, il procuratore della parte ricorrente ha manifestato la volontà di quest’ultima di rinunciare al ricorso;
Considerato che, pur non potendosi far luogo all’estinzione del giudizio per rinuncia in quanto la relativa fattispecie non si è perfezionata secondo le formalità previste dall' art. 84, comma 1 e 3, cod. proc. amm., in quanto la relativa dichiarazione non risulta sottoscritta dalla parte, né vi è evidenza in atti dell’esistenza di una procura speciale specificamente rilasciata a tali fini, dalla ridetta dichiarazione è possibile desumere, ai sensi del comma 4 della medesima disposizione, la sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, co. 1, cod. proc. amm.;
Ritenuto che, in ragione della natura degli interessi, della particolarità delle questioni trattate e del complessivo andamento del giudizio, sussistono i presupposti di legge per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EF TO, Presidente
Pasquale Mastrantuono, Consigliere
AO IA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AO IA | EF TO |
IL SEGRETARIO