CA
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/11/2025, n. 7061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7061 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
composta dai magistrati
Geremia CASABURI Presidente
Antonella Miryam STERLICCHIO Consigliere rel.
Biagio Roberto CIMINI Consigliere riunita in camera di consiglio, pronuncia la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5806 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
Parte_1
Avv. COZZI GIANDOMENICO e
Controparte_1
Avv. DE FRANCESCO ANTONIO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'appellante in epigrafe impugna la sentenza n. 12543 del 2022 con cui il Tribunale di Roma ha deciso quanto segue: “Con ricorso del 7 giugno 2017
– premettendo che Controparte_2 svolgeva attività di progettazione, costruzione di opere edili, installazione di impianti elettrici, idrici e ogni attività connessa e/o accessoria ai lavori di restauro di edifici, che nell'ambito di detta attività aveva, in data 8 giugno 2016, stipulato un contratto di appalto con per la Parte_1 ristrutturazione dell'appartamento di proprietà di quest'ultimo sito in Roma alla via Pompeo Neri 32 come da computo metrico, che nel corso dei lavori il committente aveva commissionato modifiche, varianti, opere aggiuntive, forniture di pavimenti, rivestimenti, corpi illuminanti, finestre, arredi, mobili e complementi di arredo, che nel corso e al termine dell'appalto aveva emesso le fatture n.35/2016, n.05/2017 e n.5/2017 per complessivi € 41.008,22 (iva inclusa) che non erano state pagate dalla committente, nonostante i ripetuti solleciti, che pertanto essendo il credito vantato certo, liquido, esigibile e fondato su prova scritta costituita dal contratto di appalto, dalle fatture e dagli estratti autentici del registro delle fatture Iva - ricorreva al Tribunale di Roma per sentire emettere decreto ingiuntivo nei confronti di Parte_1
Il Tribunale di Roma con decreto ingiuntivo n.15077/2017 (RG.40232/2017), emesso il 17 giugno 2017 e depositato il 26 giugno 2017, ingiungeva - in conformità al ricorso – a di Parte_1 pagare la somma di € 41.008,22 oltre interessi legali dalla domanda e spese della procedura monitoria in favore della ricorrente, la quale notificava il ricorso e il pedissequo decreto al debitore ingiunto in data 1.8.2017. Con atto di citazione notificato in data 9 ottobre 2017
[...] proponeva opposizione avverso il citato decreto ingiuntivo per Pt_1 sentire accogliere le seguenti conclusioni: “in via principale revocare e/o dichiarare nullo e/o annullare il decreto ingiuntivo n.15077/2017 (R.G.40232/2017) emesso dal Tribunale civile di Roma in date 17/26.06.201, notificato il 01.08.2017, con ogni altra conseguenza di legge;
in via riconvenzionale, accertato e dichiarato il grave inadempimento della società opposta nell'esecuzione del rapporto negoziale di cui è causa e la conseguente risoluzione per inadempimento grave del contratto di appalto per fatto e colpa esclusivamente imputabili alla ditta appaltatrice, condannare per l'effetto la
[...] in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante p.t., al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dal sig.
allo stato quantificati in complessivi € 25.170,24, salvo Parte_1 maggior stima, o nella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia da parte dell'Ill.mo Tribunale adito anche in via equitativa ex art. 1226 cod. civ., con ogni altra conseguenza di legge”. Con vittoria di spese e compensi, oltre spese Generali, Iva e Cpa e contributo unificato come per legge”. L'opponente deduceva che in data 8 giugno 2016 aveva sottoscritto un capitolato speciale di appalto e relativo computo metrico con l'opposta per la ristrutturazione dell'immobile di sua proprietà sito in Roma alla via Pompeo Neri 32 interno 2, che in data 17.6.2016 veniva depositata la Comunicazione di Inizio Lavori, che il prezzo dell'appalto, convenuto a corpo, era pattuito in € 48.350,00 oltre iva con termine per la consegna delle opere al 15.10.2016, che dopo l'inizio dei lavori commissionava all'appaltatore ulteriori lavori extra, la fornitura di arredi e materiali, con l'accordo che anche detti lavori aggiuntivi avrebbero dovuto essere terminati entro la predetta data del 15 ottobre 2016, che nel corso dell'appalto aveva corrisposto la complessiva somma di € 85.085,00 in pag. 2/14 pagamento delle fatture emesse dall'appaltatore tramite n.12 bonifici dal 27.6.2016 al 30.12.2016, che a decorrere dal mese di ottobre 2016 si erano verificati vizi e ritardi nell'esecuzione delle opere, che in particolare la consegna degli arredi era tardiva, viziata, errata e incompleta, nonché evidenti difficoltà da parte dell'impresa a sanare anomalie riscontrate nelle opere edili e impiantistiche, nelle finiture di infissi, pavimenti e rivestimenti, tanto che erano stati necessari diversi incontri e sopralluoghi anche con l'intervento del Direttore dei Lavori, che solo dalla fine del mese di novembre 2016 aveva potuto abitare l'appartamento con estrema difficoltà, che per l'omessa corretta attivazione della caldaia aveva abitato l'appartamento senza riscaldamento e acqua calda, che gli scarichi delle docce non erano stati disostruiti, che pertanto le fatture azionate non erano dovute sia perché non vi era mai stata né l'accettazione del committente, tanto che la D.L. non aveva mai redatto né il verbale di ultimazione lavori né il certificato di regolare esecuzione, sia per i pagamenti già eseguiti a fronte di lavorazioni non eseguite o eseguite solo in parte, non eseguite a regola d'arte (opere murarie, impianti, opere di finitura, opere di falegnameria, mancata consegna e certificazioni degli impianti) CP_3 meglio descritte nella perizia di parte, e con ritardo rispetto ai tempi di consegna promessi, come più volte contestato per iscritto e nel corso dei ripetuti sopralluoghi, che aveva comunicato risoluzione ex artt.1453 e 1455 c.c. inoltrata in data 26.01.2017 e aveva sostenuto spese per le opere necessarie ad eliminare i vizi e le difformità riscontrate, in via riconvenzionale chiedeva inoltre di accertare e dichiarare la risoluzione del contratto per grave inadempimento, e per tutti i danni subiti e descritti nella relazione di parte la condanna dell'opposta al risarcimento per la somma di € 25.170,24 o nella diversa somma ritenuta di giustizia. Con comparsa di risposta depositata in data 20 marzo 2018 si costitutiva l'opposta, la quale rassegnava le seguenti conclusioni: “in via preliminare concedere ai sensi dell'art.648 c.p.c. la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
nel merito ed in via principale, accertato e dichiarato il diritto di credito della Controparte_2
confermare il decreto ingiuntivo n. 15077/2017, r.g.
[...]
40232/2017, emesso dal Tribunale Civile di Roma in data 17/26.06.2017, e per l'effetto condannare il sig. a corrispondere alla Parte_1 la somma di € 41.008,22, oltre alle spese del procedimento CP_2 monitorio, come liquidate in decreto, ed agli interessi moratori ex art. 1284 c.c. comma 4 c.c., come modificato dalla L. n. 162/2014, decorrenti pag. 3/14 dalla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (07/06/2017) sino all'effettivo soddisfo;
in via subordinata, accertare e dichiarare il diritto della di percepire dal sig. l'eventuale diverso CP_2 Parte_1 importo, a titolo di saldo lavori, che dovesse essere accertato in corso di causa, oltre interessi moratori ex art. 1284 comma 4 c.c.; rigettare, tutte le avverse domande, in quanto destituite di qualsiasi fondamento;
dichiarare tenuto e condannare ex art. 96 c.p.c. il sig. a risarcire il Parte_1 danno arrecato alla da determinarsi anche in via equitativa;
CP_2 in ogni caso, condannare la parte opponente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio”. L'opposta deduceva che le somme azionate erano dovute e fondate su prova scritta e, tra l'altro, l'opponente aveva confermato di avere commissionato numerosi lavori aggiuntivi (edili, opere impiantistiche, modifiche, fornitura di arredi e di materiali occorrenti indicati nelle pagine da 3 a 6 della comparsa) che avevano innalzato il corrispettivo finale dell'appalto ad € 114.650,25 iva esclusa, che le opere commissionate con l'appalto del 8 giugno 2016 erano state completate come aveva ammesso l'opponente in citazione (deducendo soltanto ritardi nella fornitura degli arredi) e come emergeva dal report della DL del 5.10.2016, mentre per le opere aggiuntive, non era stata convenuta tra le parti una data di consegna (e men che mai quella del 15.10.2016) visto che gli arredi dovevano essere realizzati su misura, la fornitura di materiali veniva effettuata in ritardo e e le modifiche e nuove forniture venivano commissionate quotidianamente o, come nel caso degli armadi della camera da letto soltanto in data 7.10.2016, che nonostante ciò l'appartamento veniva consegnato in data 15.11.2016 ed il giorno dopo, eseguito il trasloco, l'attore si era trasferito, come risultava dai messaggi whatsapp tra le parti, che per la formale consegna e verifica veniva fissato l'incontro del 16.12.2017 in cui veniva redatto un documento che dava conto sia delle rifiniture eseguite che di quelle minime da eseguire, poi realizzate benché fossero dipendenti dall'esecuzione del trasloco, tanto che il DL aveva con mail del 19.12.2016 dichiarato ultimati i lavori di cui alla e ricevuto l'accettazione e Pt_2
l'autorizzazione del committente alla chiusura dei lavori, che le contestazioni circa la sussistenza di vizi e difformità erano quindi del tutto infondate, non essendo state rilevate in sede di verifica e basate su di un perizia di parte del tutto inattendibile che contestava punto per punto, infine che la domanda di risoluzione era inammissibile e la domanda di risarcimento non provata.
pag. 4/14 Rigettata l'istanza ex art.648 c.p.c. e concessi i termini ex art.183 VI comma c.p.c., rigettate le prove orali richieste dalle parti, veniva ammessa, espletata e depositata CTU, integrata anche da successivi chiarimenti. La causa veniva poi introitata in decisione all'udienza del 20.7.2021 con la concessione dei termini di legge. Va premesso che possono ritenersi pacifici in quanto risultanti per tabulas ovvero incontestati i seguenti fatti:
-che tra le odierne parti era stato sottoscritto un contratto di appalto, in data 8 giugno 2016, per la ristrutturazione dell'appartamento di proprietà dell'opponente, sito in Roma alla via Pompeo Neri n. 32;
-che l'appalto, convenuto a corpo, prevedeva che le opere incluse nel computo metrico allegato dovessero terminare il 15.10.2016 e il corrispettivo pattuito era pari a € 48.350,00 oltre iva;
-che nel corso dell'appalto, l'opponente commissionava all'opposta una consistente serie di lavorazioni aggiuntive, consistenti in opere edili extra, in fornitura e posa in opera di arredi e mobili, varianti infissi, nuovi impianti, nuovi punti luce, sistemazione area esterna, fornitura di materiali (cfr. pag. 3,4,5 e 6 comparsa di risposta opposta);
-che il committente nel corso dell'appalto aveva corrisposto all'appaltatore complessivamente la somma di 85.085,00 (iva inclusa) a mezzo di 12 bonifici dal 27.6.2016 al 30.12.2016. Ciò posto, l'opponente ha spiegato opposizione invocando sostanzialmente la garanzia per difformità e vizi in quanto ha dedotto l'esistenza di numerosi vizi e difformità nell'esecuzione delle opere e nella fornitura e posa in opera degli arredi, meglio descritte nella perizia di parte prodotta, con conseguente richiesta di revoca del decreto. Va in primo luogo osservato che la garanzia invocata può ritenersi legittimamente azionata in quanto non è emersa, né può dirsi avvenuta l'accettazione dell'opera da parte dell'opponente che, come è pacifico, ha l'effetto di liberare l'appaltatore dalla garanzia per i vizi palesi o riconoscibili dal committente. L'opposta ha dedotto in senso contrario che in data 16 dicembre 2016 c'era stata la consegna formale e la verifica delle opere in contraddittorio, tanto che il Direttore dei Lavori aveva redatto poi il certificato di ultimazione dei lavori, che era stato accettato dal committente, il quale lo aveva autorizzato alla chiusura telematica dei lavori presso il Municipio di Roma e all'aggiornamento della planimetria catastale (cfr. doc. n.26 e 27 produzione opposta).
pag. 5/14 Nel caso di specie, va osservato che una prima consegna delle opere vi era già stata in precedenza, sicuramente al momento in cui era stato effettuato il trasloco da parte dell'opponente (15 novembre 2016) che era stato immesso nella disponibilità materiale dell'appartamento, ma a tale consegna, per stessa ammissione dell'opposta (cfr. pag. 9 comparsa di risposta), non poteva riconnettersi alcun effetto, avendo infatti le parti deciso di comune accordo di rinviare il tutto al momento in cui fossero terminate tutte le opere, ivi comprese quelle extra contratto. Ciò posto, è evidente allora che neppure la consegna formale e la verifica del 16.12.2016 costituiscono attuazione della volontà delle parti di operare una verifica complessiva e definitiva al termine di tutte le lavorazioni appaltate, e ciò in quanto a quella data tutti i lavori non potevano dirsi completati. Va sottolineato, infatti, che nella stessa mail con cui l'opponente autorizzava il D.L. alla chiusura telematica dei lavori di cui alla , Pt_2 continuava a segnalare la necessità di completare i lavori, di effettuare modifiche e apportare correttivi, il che vale ad escludere che tutti i lavori fossero stati completati, ed inoltre dalle varie comunicazioni mail del dicembre 2016 e del gennaio 2017, con cui il committente continua a richiedere interventi dell'impresa e a pretendere dall'opposta di fare “il punto finale della situazione” anche per verificare la contabilità rimessa dall'impresa, danno la prova che le lavorazioni non erano state affatto completate, e pertanto non potevano neppure essere accettate dal committente. Va osservato inoltre che in tema di appalto né la consegna né la verifica vanno confuse con l'accettazione, intesa come manifestazione di volontà negoziale con cui il committente, in forma espressa o tacita, esprime il proprio giudizio di valore e di gradimento dell'opera (Cassazione Civile 5131/2007 Cassazione Civile 12981/2002), e da essa soltanto deriva la liberazione dell'appaltatore dalla garanzia per vizi. Pertanto, nel corso del giudizio è stata ammessa ed espletata CTU, tra l'altro concordemente richiesta da entrambe le parti, al fine di accertare se tutte le opere appaltate fossero o meno state eseguite a regola d'arte, quantificare il costo delle opere non eseguite e il costo necessario per eliminare i vizi e le difformità di quelle non eseguite a regola d'arte, per determinare il rapporto di dare/avere tra le parti, accertando e quantificando ogni eventuale altro danno subito dal committente. Il CTU, nel rispondere ai quesiti sottopostigli, ha potuto accertare - anche sulla scorta dei sopralluoghi eseguiti presso l'immobile per cui è causa –
pag. 6/14 l'effettiva esistenza e consistenza dei vizi e delle difformità in relazione alle diverse tipologie di lavori commissionati ed eseguiti (quelli di cui al computo originario riportati nella Tabella A, quelli relativi agli arredi riportati in Tabella B ed infine quelle relativi alle opere extra contratto riportati in Tabella C), quantificando, nel definire i rapporti di dare/avere tra le parti, in complessivi 20.932,77 (Iva inclusa) la detrazione da operare rispetto alla somma ingiunta. Sul punto, la CTU merita di essere condivisa in quanto compie un dettagliato e analitico esame, pur nella complessità e della pluralità delle contestazioni sollevate, dando compiuta risposta ai quesiti e ai rilievi del CTP. Non può essere, invece, condiviso l'elaborato peritale – nonostante le integrazioni a chiarimenti - laddove effettua ulteriori detrazioni, tenendo conto sia delle spese che sarebbero state sostenute dall'opponente per completare le lavorazioni, sia della penale per il ritardo. Quanto alle spese, non può essere riconosciuto all'opponente in detrazione l'importo quantificato dal CTU in € 3.550,00: Il Ctu afferma infatti che si tratta di spese sostenute dall'opponente, ma agli atti del processo non è stato acquisito alcun documento giustificativo in tale senso (ad eccezione della fattura prodotta dall'opponente per la riparazione della serranda per 718,00), sicchè il ragionamento e la conclusione del CTU è viziata basandosi unicamente sulla perizia di parte allegata dall'opponente, che non è certamente idonea a far ritenere provato un siffatto esborso, in quanto è pacifico in giurisprudenza che la perizia di parte è un documento privo di valore probatorio (cfr. ex multis Cassazione n.16552/2015 “la consulenza di parte costituisce una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, posto che il contenuto tecnico del documento non vale ad alterarne la natura, che resta quello di atto difensivo”), non essendo consentito al CTU porre a base del suo elaborato, dandoli per esistenti fatti e circostanze non provati dalle parti, sostituendosi così all'onere probatorio gravante sulle parti. Parimenti la CTU non viene condivisa per quanto attiene all'importo in detrazione quantificato dal CTU per la penale convenuta in contratto per ogni giorno di ritardo, fondandosi anche in tal caso su elementi non provati (nuovo termine di completamento lavori) ovvero errati (es data di entrata nell'appartamento). Va in primo luogo osservato che lo stesso opponente nell'atto di citazione ammette che il ritardo abbia riguardato la consegna degli arredi a partire dal mese di ottobre 2016. E non è vi è prova agli atti di causa che il pag. 7/14 termine del 15.10.2016 e la penale contrattuale fosse stata espressamente convenuta per iscritto anche per le opere extra contratto, per gli arredi e per tutte le altre opere aggiuntive che sono state via via commissionate dall'opponente. E' emerso, inoltre, dalla documentazione prodotta dall'opposta che, alla data del 7 ottobre 2016, circa una settimana prima del termine finale, l'opponente inviava i prospetti degli armadi a muro della camera da letto e si legge, nella medesima mail, che restava ancora da definire (in assenza di misure e di idee chiare), il mobile sotto la tv verso la finestra (cfr. mail del 7.10 2016, ma nel senso di continue richieste di modifiche, anche pregresse, cfr. messaggio whatsapp del 13 settembre 2016, report del Direttore dei lavori del 26 settembre 2016). Tali considerazioni valgono ad escludere che il predetto termine finale potesse trovare ancora applicazione tra le parti, in quanto l'originario oggetto dell'appalto è stato, in corso di opera, completamente stravolto tanto che da un lato l'importo corrisposto si incrementava in maniera significativa rispetto a quello pattuito, dall'altro che le variazioni e le opere aggiuntive commissionate (tra cui mobili su misura), unitamente a continue richieste di modifica, hanno finito per porre nel nulla l'originaria pattuizione della penale. Ed in tal senso si è affermato infatti in giurisprudenza che “la richiesta di notevoli e importanti variazioni delle opere, avanzata in corso di esecuzione dei lavori dal committente, comporta la sostituzione consensuale del regolamento contrattuale in essere e il venir meno del termine di consegna e della penale per il ritardo originariamente pattuiti. L'efficacia della penale è tuttavia conservata soltanto se le parti fissano di comune accordo un nuovo termine mentre, in mancanza, grava sul committente, che intenda conseguire il risarcimento del danno da ritardata consegna dell'opera, l'onere di fornire la prova della colpa dell'appaltatore” – Corte di Cassazione Ordinanza n. 21515 del 20/08/2019; Corte Cassazione Civile Sez. II, 02/04/2019, n.9152). Nel caso di specie, non è emersa per tabulas una nuova pattuizione scritta di un nuovo termine finale con richiamo della penale, né l'opponente ha dimostrato la colpa dell'appaltatore, essendo invece emerso che erano state convenute e accettate lavorazioni che dovevano terminare per il 25.01.2017 (consegna soppalco, consegna mobili cinture), e alla data del 3 gennaio 2017 (cfr. mail in atti) il committente ancora continuava a richiedere preventivi per nuovi lavori. Tutte le altre censure (mancata consegna del Durc, mancata consegna certificazione conformità impianti, formulario rifiuti) sono prive di pag. 8/14 fondamento, essendo stati i relativi documenti prodotti in giudizio dall'opposta. Ne consegue che in accoglimento dell'opposizione il decreto ingiuntivo va revocato, essendo l'importo azionato non dovuto in conseguenza dei vizi e delle difformità accertate dal CTU. Tuttavia, l'opponente va condannato al pagamento in favore dell'opposta della minore somma di € 20.214,77, già detratta la spesa sostenuta e documentata per la riparazione della serranda, oltre interessi moratori dalla domanda al soddisfo. La domanda di risoluzione spiegata dall'opponente in via riconvenzionale va dichiarata inammissibile: si osserva infatti che in tema di contratto di appalto le disposizioni degli artt.1667 e 1668 c.c. applicabili in caso di opera completa ma affetta da vizi e difformità integrano e non escludono i principi generali in tema di inadempimento contrattuale applicabili, questi ultimi, quando non ricorrono i presupposti delle norme speciali. Rimangono perciò applicabili i principi riguardanti la responsabilità dell'attore secondo gli artt. 1453 e 1455 c.c. nel caso in cui l'opera non sia stata eseguita o non sia stata completata o, pur avendola eseguita, si rifiuti di consegnarla (Cassazione Civile Sezione III Ordinanza n.9198 del 13.4.2018; Ordinanza Sezione I n. 4511 del 14.2.2019 per cui “in caso di opera non ultimata restando l'appaltatore inadempiente all'obbligazione contrattuale assunta si applicano le norme generali in tema di risoluzione per inadempimento ex art.1453 e ss., mentre la speciale garanzia ex art.1667 e 1668 c.c. trova applicazione nella diversa ipotesi in cui l'opera sia stata portata a termine”. La CTU ha sostanzialmente escluso il mancato compimento delle lavorazioni, evidenziando la sussistenza di difformità, vizi e non conformità alla regola dell'arte delle opere. Anche la domanda risarcitoria dell'opponente segue la sorte della domanda di risoluzione, per lo più fondandosi sulle medesime contestazioni già azionate e accertate dal CTU in ordine alla garanzia per vizi, mentre ogni altra ipotizzata posta di danno è restata comunque non provata. Infine, la domanda ex art.96 c.p.c. spiegata dall'opposta va rigettata in quanto non ne ricorrono i presupposti. L'esito finale della lite con l'accoglimento parziale dell'opposizione, la revoca del decreto opposto e la condanna dell'opponente ad una somma inferire rispetto a quella ingiunta giustifica la compensazione delle spese legali in misura di 1/3; per i residui 2/3 seguono la soccombenza pag. 9/14 dell'opponente e si liquidano come in dispositivo secondo i criteri medi di cui al DM.55/2014 e sulla base del valore del decisum. Le spese di CTU, come già liquidate in via provvisoria nel corso del giudizio con decreto del 10 marzo 2021, vengono poste definitivamente a carico delle parti in solido tra loro, trattandosi di spesa sostenuta nell'interesse della giustizia (cfr. ex multis Cassazione Civile, sezione II, 15 settembre 2008, n. 23586)
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma XVII Sezione Civile in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa al n. 66445/2017 di opposizione a decreto ingiuntivo promossa da
contro
Parte_1 [...] così provvede: Controparte_2
-accoglie parzialmente l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 15077/2017 (RG.40232/2017), emesso dal Tribunale di Roma il 17 giugno 2017, depositato il 26 giugno 2017 e notificato in data 1.8.2017 che, per l'effetto, viene revocato;
-in accoglimento della domanda di pagamento spiegata dall'opposta, condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di
€ 20.214,77, oltre interessi moratori ex art.1284 4° comma c.c. dalla domanda al soddisfo;
- dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale di risoluzione per inadempimento e la conseguenziale domanda risarcitoria spiegata dall'opponente;
- rigetta la domanda ex art.96 c.p.c. spiegata dall'opposta;
- compensa parzialmente in ragione di 1/3 le spese di lite tra le parti;
- per i residui 2/3 condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta degli onorari di lite che si liquidano – secondo i criteri medi di cui al DM 55/2014 tenuto conto del valore del decisum e già ridotti di 1/3 per la disposta compensazione parziale – in € 3.239,45, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Cpa e Iva come per legge.
- pone le spese di CTU, come già liquidate in via provvisoria nel corso del giudizio con decreto del 10 marzo 2021, definitivamente a carico delle parti in solido tra loro.” L'appellata ha chiesto il rigetto dell'impugnazione. La causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello non è fondato e, pertanto, non merita d'essere accolto.
pag. 10/14 La Corte rileva che l'appellante ha precisato le conclusioni chiedendo:
“ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: 1) in via preliminare, sospendere ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 283 e 351 c.p.c. l'esecutività e/o l'esecuzione della sentenza impugnata sussistendo gravi e fondati motivi;
2) nel merito, riformare parzialmente la sentenza n. 12543 (R.G.n. 66445/2017) emessa “inter partes” dal Tribunale Civile di Roma, Sezione XVII, in persona del Giudice Dott. Tommaso Del Litto, in data 17.08.2022 e pubblicata il 19.08.2022, con ogni altra conseguenza di legge, e, per l'effetto, accogliere la domanda riconvenzionale di cui alle conclusioni tutte spiegate dall'odierno appellante nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, di seguito trascritte:
- in via riconvenzionale, accertato e dichiarato il grave inadempimento della società opposta nell'esecuzione del rapporto negoziale di cui è causa e la conseguente risoluzione per inadempimento grave del contratto di appalto per fatto e colpa esclusivamente imputabili alla ditta appaltatrice, condannare per l'effetto la Controparte_2 in persona del suo legale rappresentante p.t., al
[...] risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dal sig. allo Parte_1 stato quantificati in complessivi € 25.170,24, salvo maggior stima, o nella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia da parte dell'Ill.mo Tribunale adito anche in via equitativa ex art. 1226 cod. civ., con ogni altra conseguenza di legge”. Conseguentemente occorre esaminare i motivi d'appello che si riferiscono al rigetto della domanda di risoluzione del contratto d'appalto per inadempimento dell'appaltatore e della domanda risarcitoria, dovendosi ritenere irrilevanti tutte le altre argomentazioni difensive che non attengono al petitum. Orbene, la domanda di risoluzione è stata dichiarata inammissibile per le ragioni su riportate. L'appellante critica la sentenza che ha ritenuto inammissibile la domanda di risoluzione esclusivamente tramite la censura della contraddittorietà in cui il Tribunale sarebbe incorso in quanto “se da un lato ha pacificamente riconosciuto che le opere non erano state affatto completate e, pertanto, che non vi fosse stata alcuna accettazione (...) dall'altro ha inspiegabilmente escluso il mancato compimento delle lavorazioni”. Ed aggiunge “Dal momento che le opere non sono mai state ultimate dalla controparte, né accettate dal committente, non vi è chi non veda come al caso di specie ben possa trovare applicazione la generale disciplina pag. 11/14 prevista dagli artt. 1453 e 1455 cod. civ. in tema di risoluzione del contratto e di diritto al risarcimento dei danni, pregiudizi che la Relazione predisposta dall'Arch. (v. all. 5 nostro fascicolo di parte di primo Parte_3 grado) quantifica nella somma complessiva pari ad Euro 25.170,24, oltre interessi ex art. 1284 cod. civ. Per scrupolo, qualora l'Ecc.ma Corte adita ritenesse non provati i danni subiti dall'odierno appellante, si insiste anche in questa sede per l'ammissione delle prove testimoniali.” Il motivo va respinto. Risulta evidente che le opere sono state eseguite, indipendentemente dalla loro accettazione da parte del Tant'è che il committente non ha Pt_1 contestato la mancata esecuzione, bensì unicamente l'esecuzione di alcune a regola d'arte e, per quanto riguarda quelle extra contratto, la non congruità dei prezzi praticati. Il che trova riscontro anche nella e-mail con cui il 19.12.2016 il direttore dei lavori nominato dal committente ha dichiarato “ultimati i lavori edili descritti nella Comunicazione Inizio Lavori Asseverata presentata in data 17/06/2016” alla quale veniva allegato il report finale dei lavori verificati dalle parti il giorno 16.12.2017 (doc. G.26). Nel rispondere ai quesiti sottopostigli, il C.T.U., pur evidenziando la sussistenza di alcune difformità, ha sostanzialmente escluso il mancato compimento delle lavorazioni da parte dell'appaltatore. Sotto diverso ed autonomo profilo, ritiene la Corte che non sia stato dimostrato, comunque, che l'inadempimento dell'appaltatrice sia stato di non scarsa importanza avuto riguardo all'interesse del committente. Il Tribunale ha accertato che alcune lavorazioni non sono state eseguite a regola d'arte ma questo non comporta automaticamente che nell'economia complessiva di tutte le opere da realizzare i vizi riscontrati configurino un inadempimento così grave da determinare la risoluzione del contratto d'appalto. Quanto alla domanda risarcitoria pure la censura va respinta per la ragione che l'appellante invoca a sostegno probatorio la relazione tecnica che, invece, non è idonea a dimostrare alcunchè ma può essere considerata alla stregua di un'allegazione difensiva. Per quel che concerne la prova testimoniale, va fatta applicazione del principio che segue: “Nel caso in cui il giudice di primo grado non accolga alcune richieste istruttorie, la parte che le ha formulate ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, in modo specifico, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi,
pag. 12/14 poiché, diversamente, devono ritenersi abbandonate e non più riproponibili in sede di impugnazione;
tale presunzione può essere ritenuta, tuttavia, superata dal giudice di merito, qualora, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione della richiesta non riproposta con le conclusioni rassegnate e con la linea difensiva adottata nel processo, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta pretermessa, attraverso l'esame degli scritti difensivi. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva ritenuto come implicitamente rinunciata la prova testimoniale, inizialmente ammessa e poi revocata dal giudice istruttore, non espressamente riproposta all'udienza di precisazione delle conclusioni in primo grado, nel corso della quale la parte si era limitata ad un generico richiamo agli atti difensivi).” (Cass. 12791 del 2025). Nel caso di specie, all'udienza di precisazione delle conclusioni, il Pt_1 si è riportato alle conclusioni “già rassegnate in atti”, senza fare un minimo cenno alle richieste istruttorie. Sicchè l'istanza istruttoria deve ritenersi implicitamente rinunciata in primo grado dall'odierno appellante. Sotto diverso ed autonomo profilo va aggiunto che, in ogni caso, la prova s'appalesa inammissibile per genericità dei capitoli che, per quel che riguarda i danni asseritamente subiti dal devono ritenersi non Pt_1 circostanziati perlomeno sotto il profilo spazio-temporale. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'appello; condanna alla rifusione delle spese di lite in favore Parte_1 di nella Controparte_1 misura che liquida in euro 7.000,00, oltre spese generali ed oneri di legge. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso nella camera di consiglio del 25.11.2025.
Il Presidente Il Consigliere estensore pag. 13/14 pag. 14/14
composta dai magistrati
Geremia CASABURI Presidente
Antonella Miryam STERLICCHIO Consigliere rel.
Biagio Roberto CIMINI Consigliere riunita in camera di consiglio, pronuncia la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5806 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
Parte_1
Avv. COZZI GIANDOMENICO e
Controparte_1
Avv. DE FRANCESCO ANTONIO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'appellante in epigrafe impugna la sentenza n. 12543 del 2022 con cui il Tribunale di Roma ha deciso quanto segue: “Con ricorso del 7 giugno 2017
– premettendo che Controparte_2 svolgeva attività di progettazione, costruzione di opere edili, installazione di impianti elettrici, idrici e ogni attività connessa e/o accessoria ai lavori di restauro di edifici, che nell'ambito di detta attività aveva, in data 8 giugno 2016, stipulato un contratto di appalto con per la Parte_1 ristrutturazione dell'appartamento di proprietà di quest'ultimo sito in Roma alla via Pompeo Neri 32 come da computo metrico, che nel corso dei lavori il committente aveva commissionato modifiche, varianti, opere aggiuntive, forniture di pavimenti, rivestimenti, corpi illuminanti, finestre, arredi, mobili e complementi di arredo, che nel corso e al termine dell'appalto aveva emesso le fatture n.35/2016, n.05/2017 e n.5/2017 per complessivi € 41.008,22 (iva inclusa) che non erano state pagate dalla committente, nonostante i ripetuti solleciti, che pertanto essendo il credito vantato certo, liquido, esigibile e fondato su prova scritta costituita dal contratto di appalto, dalle fatture e dagli estratti autentici del registro delle fatture Iva - ricorreva al Tribunale di Roma per sentire emettere decreto ingiuntivo nei confronti di Parte_1
Il Tribunale di Roma con decreto ingiuntivo n.15077/2017 (RG.40232/2017), emesso il 17 giugno 2017 e depositato il 26 giugno 2017, ingiungeva - in conformità al ricorso – a di Parte_1 pagare la somma di € 41.008,22 oltre interessi legali dalla domanda e spese della procedura monitoria in favore della ricorrente, la quale notificava il ricorso e il pedissequo decreto al debitore ingiunto in data 1.8.2017. Con atto di citazione notificato in data 9 ottobre 2017
[...] proponeva opposizione avverso il citato decreto ingiuntivo per Pt_1 sentire accogliere le seguenti conclusioni: “in via principale revocare e/o dichiarare nullo e/o annullare il decreto ingiuntivo n.15077/2017 (R.G.40232/2017) emesso dal Tribunale civile di Roma in date 17/26.06.201, notificato il 01.08.2017, con ogni altra conseguenza di legge;
in via riconvenzionale, accertato e dichiarato il grave inadempimento della società opposta nell'esecuzione del rapporto negoziale di cui è causa e la conseguente risoluzione per inadempimento grave del contratto di appalto per fatto e colpa esclusivamente imputabili alla ditta appaltatrice, condannare per l'effetto la
[...] in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante p.t., al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dal sig.
allo stato quantificati in complessivi € 25.170,24, salvo Parte_1 maggior stima, o nella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia da parte dell'Ill.mo Tribunale adito anche in via equitativa ex art. 1226 cod. civ., con ogni altra conseguenza di legge”. Con vittoria di spese e compensi, oltre spese Generali, Iva e Cpa e contributo unificato come per legge”. L'opponente deduceva che in data 8 giugno 2016 aveva sottoscritto un capitolato speciale di appalto e relativo computo metrico con l'opposta per la ristrutturazione dell'immobile di sua proprietà sito in Roma alla via Pompeo Neri 32 interno 2, che in data 17.6.2016 veniva depositata la Comunicazione di Inizio Lavori, che il prezzo dell'appalto, convenuto a corpo, era pattuito in € 48.350,00 oltre iva con termine per la consegna delle opere al 15.10.2016, che dopo l'inizio dei lavori commissionava all'appaltatore ulteriori lavori extra, la fornitura di arredi e materiali, con l'accordo che anche detti lavori aggiuntivi avrebbero dovuto essere terminati entro la predetta data del 15 ottobre 2016, che nel corso dell'appalto aveva corrisposto la complessiva somma di € 85.085,00 in pag. 2/14 pagamento delle fatture emesse dall'appaltatore tramite n.12 bonifici dal 27.6.2016 al 30.12.2016, che a decorrere dal mese di ottobre 2016 si erano verificati vizi e ritardi nell'esecuzione delle opere, che in particolare la consegna degli arredi era tardiva, viziata, errata e incompleta, nonché evidenti difficoltà da parte dell'impresa a sanare anomalie riscontrate nelle opere edili e impiantistiche, nelle finiture di infissi, pavimenti e rivestimenti, tanto che erano stati necessari diversi incontri e sopralluoghi anche con l'intervento del Direttore dei Lavori, che solo dalla fine del mese di novembre 2016 aveva potuto abitare l'appartamento con estrema difficoltà, che per l'omessa corretta attivazione della caldaia aveva abitato l'appartamento senza riscaldamento e acqua calda, che gli scarichi delle docce non erano stati disostruiti, che pertanto le fatture azionate non erano dovute sia perché non vi era mai stata né l'accettazione del committente, tanto che la D.L. non aveva mai redatto né il verbale di ultimazione lavori né il certificato di regolare esecuzione, sia per i pagamenti già eseguiti a fronte di lavorazioni non eseguite o eseguite solo in parte, non eseguite a regola d'arte (opere murarie, impianti, opere di finitura, opere di falegnameria, mancata consegna e certificazioni degli impianti) CP_3 meglio descritte nella perizia di parte, e con ritardo rispetto ai tempi di consegna promessi, come più volte contestato per iscritto e nel corso dei ripetuti sopralluoghi, che aveva comunicato risoluzione ex artt.1453 e 1455 c.c. inoltrata in data 26.01.2017 e aveva sostenuto spese per le opere necessarie ad eliminare i vizi e le difformità riscontrate, in via riconvenzionale chiedeva inoltre di accertare e dichiarare la risoluzione del contratto per grave inadempimento, e per tutti i danni subiti e descritti nella relazione di parte la condanna dell'opposta al risarcimento per la somma di € 25.170,24 o nella diversa somma ritenuta di giustizia. Con comparsa di risposta depositata in data 20 marzo 2018 si costitutiva l'opposta, la quale rassegnava le seguenti conclusioni: “in via preliminare concedere ai sensi dell'art.648 c.p.c. la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
nel merito ed in via principale, accertato e dichiarato il diritto di credito della Controparte_2
confermare il decreto ingiuntivo n. 15077/2017, r.g.
[...]
40232/2017, emesso dal Tribunale Civile di Roma in data 17/26.06.2017, e per l'effetto condannare il sig. a corrispondere alla Parte_1 la somma di € 41.008,22, oltre alle spese del procedimento CP_2 monitorio, come liquidate in decreto, ed agli interessi moratori ex art. 1284 c.c. comma 4 c.c., come modificato dalla L. n. 162/2014, decorrenti pag. 3/14 dalla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (07/06/2017) sino all'effettivo soddisfo;
in via subordinata, accertare e dichiarare il diritto della di percepire dal sig. l'eventuale diverso CP_2 Parte_1 importo, a titolo di saldo lavori, che dovesse essere accertato in corso di causa, oltre interessi moratori ex art. 1284 comma 4 c.c.; rigettare, tutte le avverse domande, in quanto destituite di qualsiasi fondamento;
dichiarare tenuto e condannare ex art. 96 c.p.c. il sig. a risarcire il Parte_1 danno arrecato alla da determinarsi anche in via equitativa;
CP_2 in ogni caso, condannare la parte opponente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio”. L'opposta deduceva che le somme azionate erano dovute e fondate su prova scritta e, tra l'altro, l'opponente aveva confermato di avere commissionato numerosi lavori aggiuntivi (edili, opere impiantistiche, modifiche, fornitura di arredi e di materiali occorrenti indicati nelle pagine da 3 a 6 della comparsa) che avevano innalzato il corrispettivo finale dell'appalto ad € 114.650,25 iva esclusa, che le opere commissionate con l'appalto del 8 giugno 2016 erano state completate come aveva ammesso l'opponente in citazione (deducendo soltanto ritardi nella fornitura degli arredi) e come emergeva dal report della DL del 5.10.2016, mentre per le opere aggiuntive, non era stata convenuta tra le parti una data di consegna (e men che mai quella del 15.10.2016) visto che gli arredi dovevano essere realizzati su misura, la fornitura di materiali veniva effettuata in ritardo e e le modifiche e nuove forniture venivano commissionate quotidianamente o, come nel caso degli armadi della camera da letto soltanto in data 7.10.2016, che nonostante ciò l'appartamento veniva consegnato in data 15.11.2016 ed il giorno dopo, eseguito il trasloco, l'attore si era trasferito, come risultava dai messaggi whatsapp tra le parti, che per la formale consegna e verifica veniva fissato l'incontro del 16.12.2017 in cui veniva redatto un documento che dava conto sia delle rifiniture eseguite che di quelle minime da eseguire, poi realizzate benché fossero dipendenti dall'esecuzione del trasloco, tanto che il DL aveva con mail del 19.12.2016 dichiarato ultimati i lavori di cui alla e ricevuto l'accettazione e Pt_2
l'autorizzazione del committente alla chiusura dei lavori, che le contestazioni circa la sussistenza di vizi e difformità erano quindi del tutto infondate, non essendo state rilevate in sede di verifica e basate su di un perizia di parte del tutto inattendibile che contestava punto per punto, infine che la domanda di risoluzione era inammissibile e la domanda di risarcimento non provata.
pag. 4/14 Rigettata l'istanza ex art.648 c.p.c. e concessi i termini ex art.183 VI comma c.p.c., rigettate le prove orali richieste dalle parti, veniva ammessa, espletata e depositata CTU, integrata anche da successivi chiarimenti. La causa veniva poi introitata in decisione all'udienza del 20.7.2021 con la concessione dei termini di legge. Va premesso che possono ritenersi pacifici in quanto risultanti per tabulas ovvero incontestati i seguenti fatti:
-che tra le odierne parti era stato sottoscritto un contratto di appalto, in data 8 giugno 2016, per la ristrutturazione dell'appartamento di proprietà dell'opponente, sito in Roma alla via Pompeo Neri n. 32;
-che l'appalto, convenuto a corpo, prevedeva che le opere incluse nel computo metrico allegato dovessero terminare il 15.10.2016 e il corrispettivo pattuito era pari a € 48.350,00 oltre iva;
-che nel corso dell'appalto, l'opponente commissionava all'opposta una consistente serie di lavorazioni aggiuntive, consistenti in opere edili extra, in fornitura e posa in opera di arredi e mobili, varianti infissi, nuovi impianti, nuovi punti luce, sistemazione area esterna, fornitura di materiali (cfr. pag. 3,4,5 e 6 comparsa di risposta opposta);
-che il committente nel corso dell'appalto aveva corrisposto all'appaltatore complessivamente la somma di 85.085,00 (iva inclusa) a mezzo di 12 bonifici dal 27.6.2016 al 30.12.2016. Ciò posto, l'opponente ha spiegato opposizione invocando sostanzialmente la garanzia per difformità e vizi in quanto ha dedotto l'esistenza di numerosi vizi e difformità nell'esecuzione delle opere e nella fornitura e posa in opera degli arredi, meglio descritte nella perizia di parte prodotta, con conseguente richiesta di revoca del decreto. Va in primo luogo osservato che la garanzia invocata può ritenersi legittimamente azionata in quanto non è emersa, né può dirsi avvenuta l'accettazione dell'opera da parte dell'opponente che, come è pacifico, ha l'effetto di liberare l'appaltatore dalla garanzia per i vizi palesi o riconoscibili dal committente. L'opposta ha dedotto in senso contrario che in data 16 dicembre 2016 c'era stata la consegna formale e la verifica delle opere in contraddittorio, tanto che il Direttore dei Lavori aveva redatto poi il certificato di ultimazione dei lavori, che era stato accettato dal committente, il quale lo aveva autorizzato alla chiusura telematica dei lavori presso il Municipio di Roma e all'aggiornamento della planimetria catastale (cfr. doc. n.26 e 27 produzione opposta).
pag. 5/14 Nel caso di specie, va osservato che una prima consegna delle opere vi era già stata in precedenza, sicuramente al momento in cui era stato effettuato il trasloco da parte dell'opponente (15 novembre 2016) che era stato immesso nella disponibilità materiale dell'appartamento, ma a tale consegna, per stessa ammissione dell'opposta (cfr. pag. 9 comparsa di risposta), non poteva riconnettersi alcun effetto, avendo infatti le parti deciso di comune accordo di rinviare il tutto al momento in cui fossero terminate tutte le opere, ivi comprese quelle extra contratto. Ciò posto, è evidente allora che neppure la consegna formale e la verifica del 16.12.2016 costituiscono attuazione della volontà delle parti di operare una verifica complessiva e definitiva al termine di tutte le lavorazioni appaltate, e ciò in quanto a quella data tutti i lavori non potevano dirsi completati. Va sottolineato, infatti, che nella stessa mail con cui l'opponente autorizzava il D.L. alla chiusura telematica dei lavori di cui alla , Pt_2 continuava a segnalare la necessità di completare i lavori, di effettuare modifiche e apportare correttivi, il che vale ad escludere che tutti i lavori fossero stati completati, ed inoltre dalle varie comunicazioni mail del dicembre 2016 e del gennaio 2017, con cui il committente continua a richiedere interventi dell'impresa e a pretendere dall'opposta di fare “il punto finale della situazione” anche per verificare la contabilità rimessa dall'impresa, danno la prova che le lavorazioni non erano state affatto completate, e pertanto non potevano neppure essere accettate dal committente. Va osservato inoltre che in tema di appalto né la consegna né la verifica vanno confuse con l'accettazione, intesa come manifestazione di volontà negoziale con cui il committente, in forma espressa o tacita, esprime il proprio giudizio di valore e di gradimento dell'opera (Cassazione Civile 5131/2007 Cassazione Civile 12981/2002), e da essa soltanto deriva la liberazione dell'appaltatore dalla garanzia per vizi. Pertanto, nel corso del giudizio è stata ammessa ed espletata CTU, tra l'altro concordemente richiesta da entrambe le parti, al fine di accertare se tutte le opere appaltate fossero o meno state eseguite a regola d'arte, quantificare il costo delle opere non eseguite e il costo necessario per eliminare i vizi e le difformità di quelle non eseguite a regola d'arte, per determinare il rapporto di dare/avere tra le parti, accertando e quantificando ogni eventuale altro danno subito dal committente. Il CTU, nel rispondere ai quesiti sottopostigli, ha potuto accertare - anche sulla scorta dei sopralluoghi eseguiti presso l'immobile per cui è causa –
pag. 6/14 l'effettiva esistenza e consistenza dei vizi e delle difformità in relazione alle diverse tipologie di lavori commissionati ed eseguiti (quelli di cui al computo originario riportati nella Tabella A, quelli relativi agli arredi riportati in Tabella B ed infine quelle relativi alle opere extra contratto riportati in Tabella C), quantificando, nel definire i rapporti di dare/avere tra le parti, in complessivi 20.932,77 (Iva inclusa) la detrazione da operare rispetto alla somma ingiunta. Sul punto, la CTU merita di essere condivisa in quanto compie un dettagliato e analitico esame, pur nella complessità e della pluralità delle contestazioni sollevate, dando compiuta risposta ai quesiti e ai rilievi del CTP. Non può essere, invece, condiviso l'elaborato peritale – nonostante le integrazioni a chiarimenti - laddove effettua ulteriori detrazioni, tenendo conto sia delle spese che sarebbero state sostenute dall'opponente per completare le lavorazioni, sia della penale per il ritardo. Quanto alle spese, non può essere riconosciuto all'opponente in detrazione l'importo quantificato dal CTU in € 3.550,00: Il Ctu afferma infatti che si tratta di spese sostenute dall'opponente, ma agli atti del processo non è stato acquisito alcun documento giustificativo in tale senso (ad eccezione della fattura prodotta dall'opponente per la riparazione della serranda per 718,00), sicchè il ragionamento e la conclusione del CTU è viziata basandosi unicamente sulla perizia di parte allegata dall'opponente, che non è certamente idonea a far ritenere provato un siffatto esborso, in quanto è pacifico in giurisprudenza che la perizia di parte è un documento privo di valore probatorio (cfr. ex multis Cassazione n.16552/2015 “la consulenza di parte costituisce una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, posto che il contenuto tecnico del documento non vale ad alterarne la natura, che resta quello di atto difensivo”), non essendo consentito al CTU porre a base del suo elaborato, dandoli per esistenti fatti e circostanze non provati dalle parti, sostituendosi così all'onere probatorio gravante sulle parti. Parimenti la CTU non viene condivisa per quanto attiene all'importo in detrazione quantificato dal CTU per la penale convenuta in contratto per ogni giorno di ritardo, fondandosi anche in tal caso su elementi non provati (nuovo termine di completamento lavori) ovvero errati (es data di entrata nell'appartamento). Va in primo luogo osservato che lo stesso opponente nell'atto di citazione ammette che il ritardo abbia riguardato la consegna degli arredi a partire dal mese di ottobre 2016. E non è vi è prova agli atti di causa che il pag. 7/14 termine del 15.10.2016 e la penale contrattuale fosse stata espressamente convenuta per iscritto anche per le opere extra contratto, per gli arredi e per tutte le altre opere aggiuntive che sono state via via commissionate dall'opponente. E' emerso, inoltre, dalla documentazione prodotta dall'opposta che, alla data del 7 ottobre 2016, circa una settimana prima del termine finale, l'opponente inviava i prospetti degli armadi a muro della camera da letto e si legge, nella medesima mail, che restava ancora da definire (in assenza di misure e di idee chiare), il mobile sotto la tv verso la finestra (cfr. mail del 7.10 2016, ma nel senso di continue richieste di modifiche, anche pregresse, cfr. messaggio whatsapp del 13 settembre 2016, report del Direttore dei lavori del 26 settembre 2016). Tali considerazioni valgono ad escludere che il predetto termine finale potesse trovare ancora applicazione tra le parti, in quanto l'originario oggetto dell'appalto è stato, in corso di opera, completamente stravolto tanto che da un lato l'importo corrisposto si incrementava in maniera significativa rispetto a quello pattuito, dall'altro che le variazioni e le opere aggiuntive commissionate (tra cui mobili su misura), unitamente a continue richieste di modifica, hanno finito per porre nel nulla l'originaria pattuizione della penale. Ed in tal senso si è affermato infatti in giurisprudenza che “la richiesta di notevoli e importanti variazioni delle opere, avanzata in corso di esecuzione dei lavori dal committente, comporta la sostituzione consensuale del regolamento contrattuale in essere e il venir meno del termine di consegna e della penale per il ritardo originariamente pattuiti. L'efficacia della penale è tuttavia conservata soltanto se le parti fissano di comune accordo un nuovo termine mentre, in mancanza, grava sul committente, che intenda conseguire il risarcimento del danno da ritardata consegna dell'opera, l'onere di fornire la prova della colpa dell'appaltatore” – Corte di Cassazione Ordinanza n. 21515 del 20/08/2019; Corte Cassazione Civile Sez. II, 02/04/2019, n.9152). Nel caso di specie, non è emersa per tabulas una nuova pattuizione scritta di un nuovo termine finale con richiamo della penale, né l'opponente ha dimostrato la colpa dell'appaltatore, essendo invece emerso che erano state convenute e accettate lavorazioni che dovevano terminare per il 25.01.2017 (consegna soppalco, consegna mobili cinture), e alla data del 3 gennaio 2017 (cfr. mail in atti) il committente ancora continuava a richiedere preventivi per nuovi lavori. Tutte le altre censure (mancata consegna del Durc, mancata consegna certificazione conformità impianti, formulario rifiuti) sono prive di pag. 8/14 fondamento, essendo stati i relativi documenti prodotti in giudizio dall'opposta. Ne consegue che in accoglimento dell'opposizione il decreto ingiuntivo va revocato, essendo l'importo azionato non dovuto in conseguenza dei vizi e delle difformità accertate dal CTU. Tuttavia, l'opponente va condannato al pagamento in favore dell'opposta della minore somma di € 20.214,77, già detratta la spesa sostenuta e documentata per la riparazione della serranda, oltre interessi moratori dalla domanda al soddisfo. La domanda di risoluzione spiegata dall'opponente in via riconvenzionale va dichiarata inammissibile: si osserva infatti che in tema di contratto di appalto le disposizioni degli artt.1667 e 1668 c.c. applicabili in caso di opera completa ma affetta da vizi e difformità integrano e non escludono i principi generali in tema di inadempimento contrattuale applicabili, questi ultimi, quando non ricorrono i presupposti delle norme speciali. Rimangono perciò applicabili i principi riguardanti la responsabilità dell'attore secondo gli artt. 1453 e 1455 c.c. nel caso in cui l'opera non sia stata eseguita o non sia stata completata o, pur avendola eseguita, si rifiuti di consegnarla (Cassazione Civile Sezione III Ordinanza n.9198 del 13.4.2018; Ordinanza Sezione I n. 4511 del 14.2.2019 per cui “in caso di opera non ultimata restando l'appaltatore inadempiente all'obbligazione contrattuale assunta si applicano le norme generali in tema di risoluzione per inadempimento ex art.1453 e ss., mentre la speciale garanzia ex art.1667 e 1668 c.c. trova applicazione nella diversa ipotesi in cui l'opera sia stata portata a termine”. La CTU ha sostanzialmente escluso il mancato compimento delle lavorazioni, evidenziando la sussistenza di difformità, vizi e non conformità alla regola dell'arte delle opere. Anche la domanda risarcitoria dell'opponente segue la sorte della domanda di risoluzione, per lo più fondandosi sulle medesime contestazioni già azionate e accertate dal CTU in ordine alla garanzia per vizi, mentre ogni altra ipotizzata posta di danno è restata comunque non provata. Infine, la domanda ex art.96 c.p.c. spiegata dall'opposta va rigettata in quanto non ne ricorrono i presupposti. L'esito finale della lite con l'accoglimento parziale dell'opposizione, la revoca del decreto opposto e la condanna dell'opponente ad una somma inferire rispetto a quella ingiunta giustifica la compensazione delle spese legali in misura di 1/3; per i residui 2/3 seguono la soccombenza pag. 9/14 dell'opponente e si liquidano come in dispositivo secondo i criteri medi di cui al DM.55/2014 e sulla base del valore del decisum. Le spese di CTU, come già liquidate in via provvisoria nel corso del giudizio con decreto del 10 marzo 2021, vengono poste definitivamente a carico delle parti in solido tra loro, trattandosi di spesa sostenuta nell'interesse della giustizia (cfr. ex multis Cassazione Civile, sezione II, 15 settembre 2008, n. 23586)
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma XVII Sezione Civile in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa al n. 66445/2017 di opposizione a decreto ingiuntivo promossa da
contro
Parte_1 [...] così provvede: Controparte_2
-accoglie parzialmente l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 15077/2017 (RG.40232/2017), emesso dal Tribunale di Roma il 17 giugno 2017, depositato il 26 giugno 2017 e notificato in data 1.8.2017 che, per l'effetto, viene revocato;
-in accoglimento della domanda di pagamento spiegata dall'opposta, condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di
€ 20.214,77, oltre interessi moratori ex art.1284 4° comma c.c. dalla domanda al soddisfo;
- dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale di risoluzione per inadempimento e la conseguenziale domanda risarcitoria spiegata dall'opponente;
- rigetta la domanda ex art.96 c.p.c. spiegata dall'opposta;
- compensa parzialmente in ragione di 1/3 le spese di lite tra le parti;
- per i residui 2/3 condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta degli onorari di lite che si liquidano – secondo i criteri medi di cui al DM 55/2014 tenuto conto del valore del decisum e già ridotti di 1/3 per la disposta compensazione parziale – in € 3.239,45, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Cpa e Iva come per legge.
- pone le spese di CTU, come già liquidate in via provvisoria nel corso del giudizio con decreto del 10 marzo 2021, definitivamente a carico delle parti in solido tra loro.” L'appellata ha chiesto il rigetto dell'impugnazione. La causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello non è fondato e, pertanto, non merita d'essere accolto.
pag. 10/14 La Corte rileva che l'appellante ha precisato le conclusioni chiedendo:
“ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: 1) in via preliminare, sospendere ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 283 e 351 c.p.c. l'esecutività e/o l'esecuzione della sentenza impugnata sussistendo gravi e fondati motivi;
2) nel merito, riformare parzialmente la sentenza n. 12543 (R.G.n. 66445/2017) emessa “inter partes” dal Tribunale Civile di Roma, Sezione XVII, in persona del Giudice Dott. Tommaso Del Litto, in data 17.08.2022 e pubblicata il 19.08.2022, con ogni altra conseguenza di legge, e, per l'effetto, accogliere la domanda riconvenzionale di cui alle conclusioni tutte spiegate dall'odierno appellante nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, di seguito trascritte:
- in via riconvenzionale, accertato e dichiarato il grave inadempimento della società opposta nell'esecuzione del rapporto negoziale di cui è causa e la conseguente risoluzione per inadempimento grave del contratto di appalto per fatto e colpa esclusivamente imputabili alla ditta appaltatrice, condannare per l'effetto la Controparte_2 in persona del suo legale rappresentante p.t., al
[...] risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dal sig. allo Parte_1 stato quantificati in complessivi € 25.170,24, salvo maggior stima, o nella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia da parte dell'Ill.mo Tribunale adito anche in via equitativa ex art. 1226 cod. civ., con ogni altra conseguenza di legge”. Conseguentemente occorre esaminare i motivi d'appello che si riferiscono al rigetto della domanda di risoluzione del contratto d'appalto per inadempimento dell'appaltatore e della domanda risarcitoria, dovendosi ritenere irrilevanti tutte le altre argomentazioni difensive che non attengono al petitum. Orbene, la domanda di risoluzione è stata dichiarata inammissibile per le ragioni su riportate. L'appellante critica la sentenza che ha ritenuto inammissibile la domanda di risoluzione esclusivamente tramite la censura della contraddittorietà in cui il Tribunale sarebbe incorso in quanto “se da un lato ha pacificamente riconosciuto che le opere non erano state affatto completate e, pertanto, che non vi fosse stata alcuna accettazione (...) dall'altro ha inspiegabilmente escluso il mancato compimento delle lavorazioni”. Ed aggiunge “Dal momento che le opere non sono mai state ultimate dalla controparte, né accettate dal committente, non vi è chi non veda come al caso di specie ben possa trovare applicazione la generale disciplina pag. 11/14 prevista dagli artt. 1453 e 1455 cod. civ. in tema di risoluzione del contratto e di diritto al risarcimento dei danni, pregiudizi che la Relazione predisposta dall'Arch. (v. all. 5 nostro fascicolo di parte di primo Parte_3 grado) quantifica nella somma complessiva pari ad Euro 25.170,24, oltre interessi ex art. 1284 cod. civ. Per scrupolo, qualora l'Ecc.ma Corte adita ritenesse non provati i danni subiti dall'odierno appellante, si insiste anche in questa sede per l'ammissione delle prove testimoniali.” Il motivo va respinto. Risulta evidente che le opere sono state eseguite, indipendentemente dalla loro accettazione da parte del Tant'è che il committente non ha Pt_1 contestato la mancata esecuzione, bensì unicamente l'esecuzione di alcune a regola d'arte e, per quanto riguarda quelle extra contratto, la non congruità dei prezzi praticati. Il che trova riscontro anche nella e-mail con cui il 19.12.2016 il direttore dei lavori nominato dal committente ha dichiarato “ultimati i lavori edili descritti nella Comunicazione Inizio Lavori Asseverata presentata in data 17/06/2016” alla quale veniva allegato il report finale dei lavori verificati dalle parti il giorno 16.12.2017 (doc. G.26). Nel rispondere ai quesiti sottopostigli, il C.T.U., pur evidenziando la sussistenza di alcune difformità, ha sostanzialmente escluso il mancato compimento delle lavorazioni da parte dell'appaltatore. Sotto diverso ed autonomo profilo, ritiene la Corte che non sia stato dimostrato, comunque, che l'inadempimento dell'appaltatrice sia stato di non scarsa importanza avuto riguardo all'interesse del committente. Il Tribunale ha accertato che alcune lavorazioni non sono state eseguite a regola d'arte ma questo non comporta automaticamente che nell'economia complessiva di tutte le opere da realizzare i vizi riscontrati configurino un inadempimento così grave da determinare la risoluzione del contratto d'appalto. Quanto alla domanda risarcitoria pure la censura va respinta per la ragione che l'appellante invoca a sostegno probatorio la relazione tecnica che, invece, non è idonea a dimostrare alcunchè ma può essere considerata alla stregua di un'allegazione difensiva. Per quel che concerne la prova testimoniale, va fatta applicazione del principio che segue: “Nel caso in cui il giudice di primo grado non accolga alcune richieste istruttorie, la parte che le ha formulate ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, in modo specifico, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi,
pag. 12/14 poiché, diversamente, devono ritenersi abbandonate e non più riproponibili in sede di impugnazione;
tale presunzione può essere ritenuta, tuttavia, superata dal giudice di merito, qualora, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione della richiesta non riproposta con le conclusioni rassegnate e con la linea difensiva adottata nel processo, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta pretermessa, attraverso l'esame degli scritti difensivi. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva ritenuto come implicitamente rinunciata la prova testimoniale, inizialmente ammessa e poi revocata dal giudice istruttore, non espressamente riproposta all'udienza di precisazione delle conclusioni in primo grado, nel corso della quale la parte si era limitata ad un generico richiamo agli atti difensivi).” (Cass. 12791 del 2025). Nel caso di specie, all'udienza di precisazione delle conclusioni, il Pt_1 si è riportato alle conclusioni “già rassegnate in atti”, senza fare un minimo cenno alle richieste istruttorie. Sicchè l'istanza istruttoria deve ritenersi implicitamente rinunciata in primo grado dall'odierno appellante. Sotto diverso ed autonomo profilo va aggiunto che, in ogni caso, la prova s'appalesa inammissibile per genericità dei capitoli che, per quel che riguarda i danni asseritamente subiti dal devono ritenersi non Pt_1 circostanziati perlomeno sotto il profilo spazio-temporale. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'appello; condanna alla rifusione delle spese di lite in favore Parte_1 di nella Controparte_1 misura che liquida in euro 7.000,00, oltre spese generali ed oneri di legge. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso nella camera di consiglio del 25.11.2025.
Il Presidente Il Consigliere estensore pag. 13/14 pag. 14/14