Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 16/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Ivana Genduso
letti gli atti della controversia iscritta al n. 1286/2020 R.G., la cui udienza è stata fissata per il giorno
15.01.2025 e trattata con le modalità cartolari previste dalla legge;
visto che il predetto decreto risulta essere stato ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le “note di trattazione scritta” depositate;
dato atto che i difensori delle parti hanno prestato acquiescenza alla modalità di trattazione dell'udienza, non opponendosi nei termini di legge;
P.Q.M.
Decide come da sentenza in calce al presente provvedimento.
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Ivana Genduso, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 1286/2020 avente ad oggetto: mansioni superiori e differenze retributive
TRA
nato a [...] il giorno1.9.1981, C.F.: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Lepera, presso il cui studio legale sito in Cosenza, viale
F. e G. Falcone n. 45, è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
GIO.CA. 9 Srl, in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Milano, via Nicola
D'Apulia n. 9, codice fiscale . P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato il 13.10.2020, parte ricorrente in epigrafe deduceva di aver prestato
qualità di addetto alla pescheria presso il punto vendita Iperspar ubicato in Paola (CS); di essere stato formalmente assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato part-time all'80% (corrispondente a 32 ore settimanali), con inquadramento nel V livello del CCNL di settore;
di aver invece di fatto svolto un orario di lavoro significativamente superiore, prestando servizio per almeno 42 ore settimanali (7 ore giornaliere per 6 giorni) fino al 15.03.2020, data in cui il reparto pescheria veniva chiuso a causa delle restrizioni dovute all'emergenza COVID-19; di aver inoltre ricevuto un erroneo inquadramento contrattuale, in quanto le mansioni effettivamente svolte, comprensive della responsabilità del reparto pescheria, avrebbero dovuto comportare l'attribuzione del IV livello del CCNL applicato;
che infine non avrebbe ricevuto il pagamento della retribuzione per il mese di maggio 2020, del trattamento di fine rapporto, delle maggiorazioni per il lavoro prestato durante i giorni festivi, delle differenze retributive sulla tredicesima e quattordicesima mensilità; che il rapporto di lavoro cessava in data 30.05.2020 a seguito del subentro nella gestione del reparto pescheria da parte della società Maiora s.r.l., che procedeva all'assunzione del ricorrente.
Sulla base di tali premesse, il ricorrente chiedeva la condanna della società resistente al pagamento della complessiva somma di Euro 5.558,18 (di cui Euro 707,49 a titolo di TFR), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, quale importo risultante dal conteggio elaborato dalla FISASCAT
CISL di Cosenza. Con vittoria di spese e competenze da distrarsi.
La società GIO.CA. 9 Srl, nonostante la ricezione di regolare notificazione, non si è costituita e non
è comparsa, pertanto ne va dichiarata la contumacia.
§ 2. Preliminarmente occorre richiamare i principi consolidati in materia di mansioni superiori nel rapporto di lavoro privato.
La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 5536 del 1.03.2021, ha affermato che l'onere di provare di aver svolto mansioni superiori al proprio inquadramento professionale è a carico del lavoratore e non del datore di lavoro.
Perché il lavoratore possa essere inquadrato in una mansione di categoria superiore è necessario che:
• siano assegnate mansioni corrispondenti ad un livello d'inquadramento superiore - non è sufficiente che i compiti richiesti al lavoratore siano "quantitativamente" ulteriori o aggiuntivi rispetto a quelli svolti in precedenza, se tali compiti ulteriori corrispondono al medesimo livello d'inquadramento;
• nel caso che il lavoratore eserciti contemporaneamente mansioni appartenenti a più livelli d'inquadramento, le mansioni corrispondenti al livello superiore devono essere quantomeno prevalenti rispetto a quelle di livello inferiore; • i compiti concretamente svolti dal lavoratore devono corrispondere a mansioni inquadrate nel livello superiore non solo rispetto agli atti nei quali essi materialmente si esplicano, ma anche rispetto al grado di responsabilità e di autonomia proprio della qualifica rivendicata.
La Cassazione (Ordinanza 5536/2021) ha confermato che "il lavoratore che rivendica nei confronti del datore di lavoro una superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte ha l'onere di dimostrare:
• la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte
•il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata,
•la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale".
Dunque, l'accertamento dell'effettivo svolgimento di mansioni superiori si articola in tre fasi successive: in primo luogo, il giudice deve identificare le categorie e le qualifiche previste dalla contrattazione collettiva, interpretando le relative disposizioni secondo i criteri di cui all'art. 1362
c.c.; deve poi accertare le mansioni di fatto svolte dal lavoratore;
infine deve confrontare le categorie o qualifiche così identificate con le mansioni in concreto disimpegnate.
In particolare, in caso di svolgimento di mansioni superiori, deve essere verificata la sussistenza di una prevalenza qualitativa e quantitativa delle mansioni superiori rivendicate rispetto a quelle proprie del livello di inquadramento. L'indagine del merito non può limitarsi a considerare le mansioni di maggior rilevanza qualitativa, ma si deve anche accertare se queste prevalgono sulle altre sotto il profilo quantitativo, atteso che la mansione primaria è quella svolta con maggiore frequenza e ripetitività, così da rappresentare un dato ricorrente e normale nelle diverse mansioni espletate dal lavoratore.
Va poi sottolineato come il lavoratore che rivendica un superiore inquadramento, anche solo in relazione al trattamento economico, ha l'onere di indicare analiticamente quali siano i profili caratterizzanti la qualifica superiore, raffrontandoli espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto.
In particolare, il lavoratore deve:
- elencare analiticamente le mansioni espletate, specificando il grado di autonomia e discrezionalità con cui le svolge, gli eventuali poteri decisionali a lui spettanti e le connesse responsabilità;
- effettuare un raffronto tra la situazione allegata e la declaratoria della qualifica contrattuale a lui riconosciuta, dimostrando la lamentata non corrispondenza tra esse;
- argomentare la pretesa corrispondenza delle mansioni svolte alla qualifica superiore rivendicata, che dev'essere trascritta in ricorso. Per consolidato orientamento della Suprema Corte, "non basta dire: questi sono i compiti, questa è la disposizione contrattuale invocata, ma occorre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale" (Cass., sez. lav., n. 8025/2003).
Per logica elementare, recepita da giurisprudenza consolidata, il superiore inquadramento compete non quando vengano svolte mansioni che possano corrispondere al livello superiore rivendicato, ma quando tali mansioni non siano compatibili con il minore livello riconosciuto ed applicato, perché lo eccedono. In sostanza, lo svolgimento di mansioni compatibili con l'inquadramento superiore costituisce condizione necessaria, ma non sufficiente, essendo altresì necessario che tali mansioni superiori siano incompatibili con l'inquadramento inferiore.
§ 2.1. Facendo applicazione dei principi di diritto suindicati, la domanda volta al riconoscimento delle mansioni superiori e al conseguente diritto alle differenze retributive tra il IV e il V livello del
CCNL applicato non può trovare accoglimento per carenza di allegazione.
Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a dedurre di aver svolto mansioni di "addetto alla pescheria e responsabile del reparto", sostenendo genericamente che tali mansioni avrebbero dovuto comportare l'inquadramento nel V livello anziché nel IV, senza tuttavia dedurre alcunché in merito a:
- la declaratoria contrattuale delle mansioni previste dal CCNL di settore per il IV livello, nel quale era inquadrato;
- la declaratoria contrattuale delle mansioni previste per il V livello rivendicato;
- una descrizione analitica delle mansioni concretamente svolte che consentisse di operare il necessario confronto con le previsioni contrattuali.
Tale carenza di allegazione preclude in radice la possibilità per il giudice di effettuare quella valutazione comparativa tra mansioni svolte e mansioni contrattualmente previste che costituisce il presupposto logico e giuridico per l'accoglimento della domanda di riconoscimento dell'inquadramento superiore.
Né tale carenza può ritenersi superata dalla produzione in atti dello "stralcio CCLN di settore", in quanto, in assenza di specifiche allegazioni di parte che individuino le pertinenti previsioni contrattuali e ne evidenzino la correlazione con le mansioni effettivamente svolte, non può essere rimessa al giudice un'autonoma attività di ricerca e di confronto che si porrebbe in contrasto con il principio dispositivo che governa il processo civile e del lavoro. La domanda di riconoscimento delle mansioni superiori deve pertanto essere rigettata, con conseguente rigetto anche della correlata domanda di differenze retributive fondata sul superiore inquadramento.
§ 3. La domanda volta al riconoscimento delle differenze retributive per il maggior orario di lavoro prestato rispetto a quello contrattualmente previsto merita accoglimento alla luce delle risultanze istruttorie.
Le dichiarazioni rese dai testi escussi appaiono pienamente attendibili, in quanto provenienti da soggetti che, in ragione della loro posizione lavorativa all'interno del medesimo punto vendita, hanno avuto diretta e costante percezione delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa del ricorrente. L'attendibilità intrinseca delle testimonianze è corroborata dalla precisione e dalla coerenza delle dichiarazioni, nonché dalla circostanza che i testi hanno fornito dettagli ulteriori rispetto alle mere circostanze capitolate, descrivendo anche le ragioni concrete del prolungamento dell'orario di lavoro.
In particolare, il teste (cfr. verbale udienza del 10.05.2023), banconista presso il Testimone_1
medesimo punto vendita, ha riferito che il ricorrente, quando il teste arrivava alle 7:00, "era spesso già al lavoro, avendo iniziato alle 06:00 per lo scarico merce" e che "quando andavo via alle 14:00 lui era ancora lì".
Lo stesso teste ha inoltre precisato che "quando facevo il turno pomeridiano dalle 14:00 alle 20:00, spesso trovavo il ricorrente ancora al lavoro dalla mattina e lo vedevo andar via alle 14:30 oppure alle 15:00, in base alle necessità".
Con riferimento al turno pomeridiano, ha specificato che il ricorrente "iniziava alle 14:00 e terminava alle 20.30 d'inverno e alle 21.00 d'estate".
Tali circostanze trovano piena conferma nelle dichiarazioni del teste , addetto alla Testimone_2
sistemazione degli scaffali nel medesimo punto vendita, il quale ha confermato che il ricorrente "di mattina spesso iniziava alle 06.00 e quando andavo via alle 14.00 lo trovavo ancora là". Il teste ha inoltre specificato anche le ragioni del prolungamento dell'orario, precisando che "il ricorrente andava via spesso oltre l'orario, in quanto doveva poi pulire e sistemare tutto il reparto prima di andar via".
Particolarmente significativa appare la circostanza, confermata da entrambi i testi, che le schede settimanali dei turni prodotte in giudizio non corrispondevano all'orario effettivamente prestato. Sul punto, il teste ha espressamente dichiarato che "gli orari riportati nelle schede non erano Tes_1
rispettati e quasi tutti i giorni il ricorrente lavorava oltre l'orario indicato".
Deve pertanto ritenersi provato che il ricorrente, nel periodo dal 18.11.2019 al 15.3.2020 abbia effettivamente prestato attività lavorativa per un orario significativamente superiore a quello contrattualmente previsto, mediamente quantificabile in almeno 42 ore settimanali come dedotto in ricorso, con conseguente diritto alle correlate differenze retributive come quantificate nei conteggi prodotti in atti.
§ 4. In riferimento al quantum risultano condivisibili le conclusioni cui è pervenuto il CTU bell'elaborato tecnico con riferimento ai conteggi sviluppati sulla base del V livello di inquadramento, essendo questo il livello effettivamente riconosciuto al lavoratore, come risulta dalla documentazione in atti.
Il consulente ha correttamente proceduto a determinare le differenze retributive per ciascun mese del rapporto di lavoro (dal 18.11.2019 al 30.05.2020), confrontando quanto effettivamente corrisposto al lavoratore con quanto allo stesso spettante in ragione dell'orario di lavoro effettivamente prestato, come accertato in sede istruttoria.
L'elaborato peritale appare immune da vizi logici o errori di calcolo, essendo state correttamente applicate le voci retributive previste dal CCNL di settore ed essendo stato tenuto conto, nel calcolo delle differenze, anche dei periodi di malattia risultanti dalle schede turni di lavoro.
Con riferimento al Trattamento di Fine Rapporto, il CTU ha correttamente determinato in Euro
886,87 le differenze spettanti, calcolate sulla maggiore base retributiva risultante dal riconoscimento delle ore di lavoro eccedenti l'orario contrattuale.
Complessivamente, dunque, al ricorrente spetta l'importo di € 7.865,79, così composto:
- Euro 6.978,92 per differenze retributive (ivi compresa anche la mensilità di maggio 2020 che non ha ricevuto per intero)
- Euro 886,87 per TFR (somma comprensiva dell'importo contrattualmente spettante e della maggiorazione calcolata dal CTU in proporzione al maggiore orario effettivamente osservato).
La domanda deve pertanto essere accolta nei limiti dell'importo complessivo di euro 7.865,79, come determinato dal CTU sulla base dell'inquadramento nel V livello del CCNL di categoria.
Segue la condanna della datrice di lavoro al pagamento, in favore del ricorrente, della somma citata,
a titolo di differenze retributive spettanti, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo ex art. 429 cpc.
La complessiva somma dovuta è da considerarsi al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, atteso che il meccanismo di tali ritenute da parte del datore di lavoro è inerente ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze del dipendente e si pone in relazione a distinti rapporti previdenziali e tributari sui quali non interferisce, in mancanza di norme specifiche, il giudice chiamato a detto accertamento e liquidazione (Cass. lav., 7.6.93, n. 6340; Cass. 24.8.90, n. 8634; Cass. 9.6.89, n. 2818; Cass. 17.4.87, n. 3871; Cass. 25.7.86, n. 4792; Cass. 22.5.85, n. 3105;
Cass. 17.10.85, n. 5121; Cass. 29.6.82, n. 3912).
§ 5. In considerazione dell'accoglimento parziale del ricorso le spese di lite possono essere compensate nella misura del 50%, avendo il ricorrente visto accolta la domanda relativa alle differenze retributive per il maggior orario di lavoro prestato ma essendo risultata infondata la domanda volta al riconoscimento delle mansioni superiori.
Per il residuo 50%, le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, così come aggiornato al D.M. 147/2022, tenuto conto dei valori minimi, in considerazione della natura del procedimento (controversia in materia di lavoro), del valore della causa (scaglione da euro 5.201,00 – 26.000,00), della complessità (bassa), oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., se dovute come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Giuseppe
Lepera dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c..
Le spese di CTU vengono liquidate con separato decreto e sono poste definitivamente a carico di entrambe le parti in solido tra di loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: Con
1. Dichiara la contumacia della società resistente . CP_2
2. Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, dichiara il diritto di
[...]
alla corresponsione, da parte della società della somma di euro Parte_1 CP_1 CP_2
7.865,79 a titolo di differenze retributive (di cui euro 886,87 a titolo di TFR) e condanna la società in persona del legale rappresentante, al relativo pagamento in favore CP_1 CP_2
della parte ricorrente, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo;
3. Rigetta la domanda di accertamento dello svolgimento di fatto di mansioni superiori e la connessa domanda di condanna al pagamento delle relative differenze retributive;
Con
4. Compensa nella misura del 50% le spese di lite tra le parti e condanna la società .
[...]
in persona del legale rappresentante, alla refusione in favore del ricorrente del restante CP_2
50%, che liquida in euro 1.347,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv.
Giuseppe Lepera dichiaratosi anticipatario ex art. 93 c.p.c.;
5. Pone le spese della compiuta CTU definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido tra di loro, liquidate con separato decreto. Si comunichi.
Paola, 16.01.2025 Il Giudice
Dott.ssa Ivana Genduso