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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 10/12/2025, n. 1105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 1105 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa IA NA
NA ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 830 /2024 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ITALIANO SERENA e dall'Avv. MARTINES ANTONINA, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore,
( c.f. in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentato e CP_2 P.IVA_2 difeso dall'avv. MARRAS MARIA CHIARA, resistente,
Oggetto:retribuzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 23/04/2024 ha convenuto in giudizio Parte_1
CP_ la società e l' deducendo di essere stato assunto dalla società Controparte_1 resistente con contratto di lavoro a tempo determinato, successivamente prorogato, dal
13 agosto 2021 fino al 23 gennaio 2023, data in cui è stato licenziato.
L'attività lavorativa si è svolta nel Comune di Milazzo, dove la società aveva ottenuto l'appalto per il controllo delle aree di sosta a pagamento.
Il ricorrente ha lamentato che, in violazione dell'art. 17 del capitolato d'appalto stipulato con il di Milazzo, la società resistente ha applicato il CCNL Servizi Ausiliari CP_3
ANPIT-CIDEC, riconoscendogli una paga oraria di € 6,60, inferiore a quella prevista dal capitolato, che imponeva l'applicazione del CCNL Commercio Terziario per gli ausiliari alla sosta, con conseguente diritto a una paga oraria di € 8,98. Ha evidenziato che la società resistente non ha mai ottemperato alle richieste e che anzi ha proceduto al licenziamento del ricorrente sette giorni prima della naturale scadenza del contratto. Il licenziamento è stato impugnato dal lavoratore e dichiarato illegittimo dal Tribunale con sentenza n. 700/2023.
Sulla base dei conteggi redatti dal consulente tecnico, il ricorrente ha dedotto di essere creditore nei confronti della società resistente della somma complessiva di € 6.862,60, di cui € 5.182,06 per differenze retributive e € 1.680,54 per differenze sul trattamento di fine rapporto, maturate durante tutto il periodo lavorativo.
Il ricorrente ha chiesto, dunque, che venga riconosciuto il suo diritto al corretto inquadramento contrattuale secondo il V livello del CCNL Commercio Terziario, il pagamento delle differenze retributive e del TFR, il versamento dei contributi previdenziali per tutto il periodo lavorativo, nonché la condanna della società resistente al pagamento delle spese di giudizio.
benché regolarmente citata, non si è costituita in giudizio. Controparte_1
CP_ Si è costituito in giudizio l' chiedendo la condanna alla regolarizzazione della posizione contributiva del ricorrente in caso di accoglimento della domanda.
All'udienza del 9 dicembre 2025 la causa è stata assunta in decisione.
2- Il ricorso è fondato e va accolto conformemente ad altri precedenti di questo Ufficio che si condividono e si richiamano ai sensi dell'art. 118 disp att. c.p.c. (cfr sentenze nn.
1062/25, 1063/25, 1064/25, 1065/25 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, dott.
Giuseppe D'Agostino).
Il ricorrente ha chiesto l'accertamento del proprio diritto a percepire il trattamento economico previsto dal CCNL Terziario–Commercio, deducendo che, nell'ambito del servizio di controllo della sosta in concessione, il Capitolato speciale di concessione del servizio imponeva – all'art. 17 – l'applicazione di detto CCNL, mentre il datore di lavoro ha applicato un diverso contratto collettivo con trattamento retributivo deteriore.
Occorre premettere che la lex specialis di gara (capitolato speciale) vincola l'affidatario del servizio anche sul piano dei minimi economico-normativi da garantire al personale impiegato;
ove la clausola individui il CCNL applicabile, tale indicazione integra obbligo contrattuale in senso proprio per il concessionario e rileva, nel rapporto con i lavoratori, quale parametro eterointegrativo del trattamento ex art. 36 Cost. e canone di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto. Dagli atti introduttivi e difensivi risulta che al ricorrente è stato applicato un CCNL (Servizi Ausiliari ANPIT-CIDEC) diverso da quello indicato all'art. 17 del capitolato speciale (Commercio/Terziario);
l'applicazione del CCNL Servizi Ausiliari ANPIT-CIDEC ha determinato il riconoscimento di un trattamento retributivo inferiore rispetto a quello previsto dal capitolato speciale. Il capitolato – richiamato in atti – integra la disciplina del rapporto, imponendo l'applicazione del CCNL Commercio;
l'opzione datoriale per un diverso contratto collettivo non può depauperare le tutele minime che la stazione appaltante ha imposto in sede di affidamento, né può trasferire sui lavoratori gli effetti economici della compressione del costo del lavoro. Per le mansioni svolte – addetto al controllo della sosta in superficie e in strutture – il profilo professionale risulta riconducibile al V livello del CCNL Terziario–Commercio (art. 96 CCNL), come correttamente dedotto in ricorso e ribadito nelle note.
I conteggi depositati dal ricorrente sono pienamente utilizzabili: essi assumono, quale retribuzione oraria, l'importo di € 8,98, valore che corrisponde al risultato del criterio di calcolo previsto dall'art. 190 CCNL Commercio (divisore 168) applicato alla retribuzione mensile di € 1.508,94 indicata dall'art. 192 CCNL per il livello di riferimento.
I conteggi, dunque, utilizzano un parametro conforme alle regole del CCNL di settore dedotto in atti e risultano idonei a quantificare le differenze retributive invocate.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si accerta il diritto del ricorrente a percepire, per il periodo lavorato nell'appalto in oggetto, la retribuzione prevista per i lavoratori inquadrati al V livello del CCNL Commercio, con condanna di
[...] al pagamento delle differenze retributive, da quantificarsi in € 6.862,60 al CP_1 lordo delle ritenute di legge, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al soddisfo, ed al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
3- Le spese, liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri minimi previsti dal D.M.
n. 55/2014 avuto riguardo alla semplicità della questione giuridica trattata e del criterio di calcolo necessario per la quantificazione della somma dovuta, seguono la soccombenza e vanno poste a carico di Controparte_1
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna in persona del legale Controparte_1 rapp.te pro tempore al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 6.862,60 al lordo delle ritenute di legge, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al soddisfo, ed al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
CP_ 2) condanna al pagamento in favore del ricorrente e dell' delle Controparte_1 spese del giudizio, liquidate in € 2.695,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti del ricorrente, Avv.ti
ER IT e IN RT.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 10 dicembre 2025.
Il Giudice
IA NA NA