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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 20/05/2025, n. 988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 988 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico dott. Antonio Cantillo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dello scambio di note scritte disposto con ordinanza del 27/12/2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 06/05/2025, ha pronunziato e pubblicato mediante deposito telematico la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 5157 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023 vertente
TRA
, nata a [...] in data [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso C.F._1
introduttivo, dall'avv. Annalisa Aliberti, elettivamente domiciliata in NO VE
(SA), alla Via Ponte Mileo, n. 107, presso lo studio del difensore;
PEC: .salerno.it; Email_1 CP_1
Ricorrente
E
(C.F.: ), con sede in Roma, Controparte_2 P.IVA_1
alla Via Giuseppe Grezar, n. 14, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura generale in calce alla memoria di costituzione e difesa, dall'avv.
Nicola Lavorgna, elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via Carducci, presso lo studio del
1 difensore;
PEC: Email_2
E
(C.F.: ), Controparte_3 P.IVA_2
in pers. del suo Presidente, legale rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso, in virtù di procura generale alle liti per Notar di Fiumicino del 23/01/2023, dall'avv. Per_1
Francesco Bove, elettivamente domiciliato in Salerno, al Corso Garibaldi, n. 38, presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale dell'Ente;
PEC: ; Email_3
E
Controparte_4
(C.F.: ), in persona del Direttore Generale p.t. della
[...] P.IVA_3 CP_5
dott. , rapp.to e difeso, giusta procura generale alle liti del 18/06/2014, per CP_6
Notar di Napoli, dall'avv. Teresa Castellucci ed elettivamente domiciliato in Persona_2
Salerno, alla Via De Leo, n. 12, presso l'Avvocatura Distrettuale I.N.A.I.L.;
PEC: Email_5
Resistente
OGGETTO: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 25/09/2023, agiva contro l Parte_1 CP_3
l e l , dinanzi al Tribunale di Salerno – Sez. CP_4 Controparte_2
Lavoro, impugnando l'intimazione di pagamento n. 10020229005276188/000, dell'importo di € 45.422,43, relativa alle cartelle di pagamento: 1) n. 10020130000855328000,
2 dell'importo di € 1.551,99, avente ad oggetto rate premio e sanzioni per gli anni CP_4
2011 e 2012; 2) n. 10020140000755435000, dell'importo di € 861,83, avente ad oggetto rate premio e sanzioni per gli anni 2012 e 2013; 3) n. 10020150000001411000, CP_4
dell'importo di € 1.022,03, avente ad oggetto rate premio e sanzioni per gli anni CP_4
2013 e 2014; 4) n. 10020150020563004000, dell'importo di € 660,03, avente ad oggetto premio evaso per tardiva denuncia autonomi artigiani e altre gestioni speciali per CP_4
l'anno 2014; 5) n. 10020160013756389000, dell'importo di € 812,60, avente ad oggetto rate premio e sanzioni per gli anni 2015 e 2016; 6) n. 10020180018255030000, CP_4
dell'importo di € 729,34, avente ad oggetto rate premio e sanzioni per gli anni 2017 CP_4
e 2018; nonché agli avvisi di addebito: 7) n. 40020120002076969000, dell'importo di €
4.649,90, avente ad oggetto contributi I.V.S. per gli anni 2010, 2011 e 2012; 8) n.
40020120007092707000, dell'importo di € 2.407,59, avente ad oggetto contributi I.V.S. per gli anni 2011 e 2012; 9) n. 40020130001187687000, dell'importo di € 1.238,28, avente ad oggetto contributi I.V.S. per gli anni 2012 e 2013; 10) n. 40020130003984058000,
dell'importo di € 2.453,49, avente ad oggetto contributi I.V.S. per gli anni 2012 e 2013; 11)
n. 40020140002652424000, dell'importo di € 2.552,45, avente ad oggetto contributi I.V.S.
per gli anni 2013 e 2014; 12) n. 40020140004690639000, dell'importo di € 2.517,33, avente ad oggetto contributi I.V.S. per gli anni 2013 e 2014; 13) n. 40020140008139626000,
dell'importo di € 2.544,42, avente ad oggetto contributi I.V.S. per l'anno 2014; 14) n.
40020160002420589000, dell'importo di € 2.449,10, avente ad oggetto contributi I.V.S. per gli anni 2015 e 2016; 15) n. 40020180002135285000, dell'importo di € 3.481,91, avente ad oggetto contributi I.V.S. per gli anni 2017 e 2018; 16) n. 40020180007184983000,
dell'importo di € 2.289.29, avente ad oggetto contributi I.V.S. per gli anni 2017 e 2018; 17)
n. 40020190003414325000, dell'importo di € 2.267,06, avente ad oggetto contributi I.V.S.
per gli anni 2018 e 2019; 18) n. 40020190008090508000, dell'importo di € 2.214,83, avente ad oggetto contributi I.V.S. per gli anni 2018 e 2019.
3 La ricorrente, in via preliminare, eccepiva l'omessa notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito suddetti, con conseguente nullità dell'intimazione di pagamento impugnata,
nonché la nullità della notifica eventualmente effettuata a mezzo posta, senza il tramite di uno degli intermediari abilitati di cui all'art. 26 del D.P.R. n. 602/73.
Evidenziava, altresì, la prescrizione della pretesa creditoria azionata, delle sanzioni e degli interessi, essendo spirato il relativo termine quinquennale, nonché la nullità dell'atto impugnato per violazione dell'art. 19 del D.Lgs n. 549/1992 e degli artt. 6 e 7 della L. n.
212/2000, non essendo stata indicata la procedura da seguire nell'ipotesi di opposizione.
Per tali ragioni, concludeva chiedendo al Tribunale di:
<1) Accertare e dichiarare l'insussistenza ad agire in executivis per assenza di valida
notifica del titolo legittimante la pretesa creditoria;
2) In ogni caso, nella denegata ipotesi di rigetto delle precedenti richieste, accertare e
dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito, per decorrenza del termine di legge, recato
dalle cartelle e dagli avvisi di addebito n. 10020130000855328000, n.
10020140000755435000, n. 10020150000001411000, n. 10020150020563004000, n.
10020160013756389000, n. 40020120002076969000, n. 40020120007092707000, n.
40020130001187687000, n. 40020130003984058000, n. 40020140002652424000, n.
40020140004690639000, n. 40020140008139626000 e n. 40020160002420589000 e, per
l'effetto, ordinare la cancellazione dal ruolo esattoriale;
3) Dichiarare la nullità dell'avviso di intimazione al pagamento n. 100 2022 90052761 88/000
per violazione degli artt. 19 D.lgs 546/1992 e artt. 6 e 7 Legge 27/07/2000 n° 212;
4) Sempre in via principale dichiarare prescritte le somme relative agli interessi e alle
sanzioni indicate negli avvisi di addebito impugnati>>.
Con vittoria di spese e competenze di lite.
2. Con memoria difensiva depositata in data 08/02/2024, si costituiva in giudizio l
[...]
che, in via preliminare, eccepiva la sua estraneità al Controparte_2
4 procedimento di formazione del ruolo e alla sua esecutività, trattandosi di attività di competenza dell'Ente impositore, nonché la tardività dell'opposizione, essendo trascorso il termine di impugnazione previsto dalla legge, decorrente dalla notifica delle cartelle di pagamento.
Deduceva, altresì, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente,
considerata la regolare notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito sottostanti l'intimazione impugnata, nonché la notifica di validi atti interruttivi della prescrizione e l'applicazione del termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 28 della L. n. 689/81.
Pertanto, concludeva chiedendo al Tribunale di:
<1) dichiarare inammissibile ed in ogni caso rigettare ogni domanda proposta dall'attore;
2) nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda in relazione al merito della pretesa,
accertata la carenza di qualsivoglia responsabilità e legittimazione passiva sul punto
dell' , dichiarare l'Ente Impositore unico responsabile Controparte_2
della vicenda, per aver emesso un ruolo che l'attore assume illegittimo, erroneo e prescritto
(e/o per aver omesso di provvedere alle relative comunicazioni di revoca o di sgravio), con
conseguente esclusiva condanna degli stessi Ente chiamati in causa, previa integrazione
del contradditorio>>.
Con vittoria delle spese del giudizio.
3. Con memoria difensiva depositata il 15/02/2024, si costituiva l contestando CP_3
quanto ex adverso dedotto ed evidenziando, innanzitutto, l'avvenuta notifica degli avvisi di addebito de quo, aventi ad oggetto contributi previdenziali e le relative sanzioni dovuti dalla ricorrente per l'iscrizione alla gestione Artigiani, peraltro, non opposti nei termini di legge.
L'ente deduceva, inoltre, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, considerato che la stessa avrebbe dovuto essere sollevata in sede di opposizione ai titoli oggetto di causa e che non era decorso il termine prescrizionale, anche in virtù della azione esecutive poste in
5 essere dalla società concessionaria per la riscossione, nonché dei pagamenti parziali eseguiti successivamente alla notifica dei predetti titoli, e della sospensione introdotta dalla normativa emergenziale da . Pt_2
Pertanto, concludeva chiedendo al Tribunale di:
< …dichiarare inammissibile ed infondata la domanda e confermare l'intimazione di
pagamento opposta e gli avvisi di addebito indicati in ricorso;
in via subordinata, ordinare
uno sgravio parziale dei titoli opposti entro i limiti della diversa somma che dovesse risultare
dovuta all'esito del giudizio e della quale si richiede l'accertamento; vittoria di spese, diritti
e onorari di lite.>>.
4. Con memoria difensiva di costituzione depositata il 26/11/2024, si costituiva in giudizio l evidenziando la sua estraneità all'attività successiva alla formazione del ruolo, di CP_4
competenza del Concessionario, su cui incombeva l'onere di depositare la documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta notifica e l'interruzione della prescrizione.
In ogni caso, evidenziava che dalla procedura telematica le cartelle contenenti crediti
I.N.A.I.L. risultavano regolarmente notificate.
Precisava che le cartelle di pagamento nn. 10020130000855328000,
10020140000755435000, 10020150000001411000 e 10020150020563004000 erano state annullate in quanto rientranti nella fattispecie di cui all'art. 1, commi da 222 a 226, della L.
n. 197/2022.
Rappresentava, inoltre, per le cartelle di pagamento nn. 10020160013756389000 e
10020180018255030000, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, non essendo trascorso il termine quinquennale, tenendo conto della sospensione dei termini di decadenza e prescrizione introdotta dall'art. 68 del D.L. n. 18/2020 (sospensione causa
Covid).
Pertanto, concludeva chiedendo al Giudice del Lavoro di rigettare l'opposizione, con vittoria di spese del giudizio.
6 5. Con ordinanza del 27/12/2024 il G.d.L. rinviava la discussione all'udienza del 06/05/2025,
che veniva sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
La ricorrente e l provvedevano, quindi, a depositare le note sostitutive della CP_3
verbalizzazione di udienza, riportandosi ai rispettivi atti di costituzione e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate, mentre nulla depositavano l
[...]
e l' Controparte_2 CP_4
Il G.d.L., infine, ai sensi del già citato art. 127 ter c.p.c., pronunciava e pubblicava, mediante deposito telematico e susseguente comunicazione della decisione alle parti costituite a cura della Cancelleria, la presente sentenza, comprensiva dei motivi della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso va parzialmente accolto.
Ed, invero è fondata la doglianza di prescrizione delle pretese contributive dell' CP_3
relativamente ai crediti azionati con la cartella di pagamento sub 1) n.
10020130000855328000 e con gli AVA sub 7) n. 40020120002076969000, 8) n.
40020120007092707000, 9) n. 40020130001187687000 e 10) n. 40020130003984058000.
Al contrario, sono infondate ed in parte inammissibili tutte le altre ragioni di doglianza.
2. Va premesso che, stante l'avvenuta notifica alla ricorrente di un atto di intimazione di pagamento da parte dell'agente della riscossione, prodromico all'inizio di un'azione esecutiva e da considerarsi, quindi, giuridicamente equipollente ad un atto di precetto, la domanda è pienamente ammissibile quale opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c.
Risulta, inoltre, contestata, sotto il profilo del rispetto del dettato dell'art. 19 del D.Lgs n.
549/1992 e degli artt. 6 e 7 della L. n. 212/2000, la regolarità formale dell'intimazione di pagamento, sicché sotto tale profilo l'opposizione integra un'opposizione agli atti esecutivi sussumibile nella previsione di cui all'art. 617 c.p.c.
7 Sussiste, dunque, la legittimazione passiva sia in capo all' Controparte_2
, in quanto soggetto che ha posto in essere l'atto prodromico all'inizio dell'azione
[...]
esecutiva oggetto dell'opposizione di cui si discute, sia in capo agli Enti impositori, venendo in rilievo la tematica, attinente alla sussistenza stessa nel merito dei crediti azionati,
dell'intervenuta prescrizione delle pretese creditorie dell' e dell' . CP_3 CP_4
Partendo proprio dal profilo dei vizi formali dell'intimazione di pagamento, occorre evidenziare come si tratti di deduzione inammissibile per tardività della domanda.
E, infatti, come detto, con riferimento a detta deduzione si versa nel campo dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., posto che con essa viene contestata la legittimità formale dell'atto di intimazione di pagamento.
Secondo il consolidato insegnamento giurisprudenziale di legittimità, invero, le azioni di opposizione alle intimazioni di pagamento proposte per vizi attinenti alla regolarità formale del titolo e degli atti di esecuzione, appartengono al novero delle opposizioni agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. con la conseguente applicabilità dei relativi limiti decadenziali previsti per tale tipo di opposizioni dal comma 2 dell'art. 617 c.p.c. (cfr., tra le molte, Cass.
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8402 del 04/04/2018, a mente della quale: <In tema di opposizione
a cartella esattoriale, ove siano dedotti vizi formali - omessa notifica dell'invito al pagamento,
carenza di motivazione, mancata indicazione dell'autorità giudiziaria competente - la relativa
impugnativa deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi>> e, nello stesso senso, la già richiamata Cass. n. 16757/2019).
Di conseguenza, poiché l'intimazione opposta risulta notificata in data 30.8.2023, mentre il ricorso in opposizione risulta presentato telematicamente in data 25.9.2023, l'opposizione ex art. 617 c.p.c. risulta proposta tardivamente oltre il termine decadenziale di giorni venti previsto dal succitato art. 617, comma 2, c.p.c. e, di conseguenza sono inammissibili le suddette deduzioni di ordine formale.
8 3. Passando, poi, alla prima deduzione concernente la sussistenza dei titoli esecutivi, cioè
quella concernente l'omessa notifica dei titoli azionati, va evidenziato che l e l CP_3 [...]
hanno fornito piena prova, versando agli atti le copie delle ricevute Controparte_2
di ritorno attestanti l'avvenuta consegna delle cartelle e degli AVA dell'avvenuta e regolare notificazione di tutti i titoli ricompresi nell'intimazione di pagamento in parola, oggetto dell'odierna opposizione.
In punto di diritto, in tema di regolarità delle notificazioni delle cartelle esattoriali e degli
Avvisi di addebito, va rammentato che la Suprema Corte ha avuto modo in più occasioni di affermare i seguenti condivisibili principi:
a) in tema di riscossione dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi non soltanto la notifica della cartella di pagamento può essere pacificamente eseguita, ai sensi dell'art. 26,
comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, ma, anzi, in tale ipotesi trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n.
890 del 1982 (Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 12083 del 13/06/2016, Rv. 640025), sicché non può trovare applicazione il disposto dell'art. 7, comma 6, della legge da ultimo citata,
introdotto dall'articolo 36, comma 2-quater del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 – convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31 – e poi abrogato nel 2014, che prevedeva l'invio di una raccomandata in caso di consegna non personale dell'atto (cfr., da ultimo, Cass. Civ., Sez. Trib., Ordinanza n. 9866 dell'11/4/2024 e, precedentemente, Cass.
Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28872 del 12/11/2018; Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10037 del
10/4/2019)
b) la Corte ha anche affermato, a tale proposito, che pur se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è
pur tuttavia valido poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato
9 consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (v. Cass. nn. 946, 6753 e 19680 del 2020 e, da ultimo, Cass. n. 4160 del
2022 e n. 1686 del 2023);
c) ed, inoltre, “non solo non va redatta alcuna relata di notificazione o annotazione specifica
sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, ma l'atto
pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo,
stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il
medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne
cognizione” (così Cass. Civ., Sez. III, 7 maggio 2015, n. 9246; Sez. Trib., 4 luglio 2014, n.
15315; 6 giugno 2012, n. 9111, nonchè, in fattispecie analoga, 30 settembre 2011, n. 20027,
dove si precisa che la prova dell'arrivo della raccomandata fa presumere, ex art. 1335 cod.
civ., l'invio e la conoscenza dell'atto, “spettando al destinatario l'onere eventuale di provare
che il plico non conteneva l'avviso”, non operando tale presunzione ed invertendosi l'onere della prova soltanto se il mittente affermi di avere inserito più di un atto nello stesso plico ed il destinatario contesti tale circostanza);
d) secondo Cass n. 9246/2015, poi, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione;
e) con specifico riferimento alla notifica a mezzo del servizio postale, eseguita mediante consegna dell'atto a persona di famiglia che conviva, anche temporaneamente, con il
10 destinatario, la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che il rapporto di convivenza,
almeno provvisorio, può essere presunto sulla base del fatto che il familiare si sia trovato nell'abitazione del destinatario e abbia preso in consegna l'atto da notificare, onde non è
sufficiente, per affermare la nullità della notifica, la mancata indicazione della qualità di convivente sull'avviso di ricevimento della raccomandata (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 24
settembre 2015, n. 18951);
f) per quanto riguarda, poi, la possibilità di notificare un atto mediante PEC va premesso che la notifica ai contribuenti degli atti impositivi a mezzo PEC è espressamente consentita dal comma 2 dell'art. 26 del D.P.R. 602/1973 (“La notifica della cartella può essere eseguita,
con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a
mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice
nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che
ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica
certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi,
si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600”), nel rispetto delle modalità di cui al d.p.r. 11.2.2005, n. 68, il cui art. 3 precisa che è necessaria la notificazione di un 'documento informatico'; a al fine, per documento informatico deve intendersi anche il documento PDF contenente l'avviso di addebito, che non è una semplice fotocopia del documento cartaceo scannerizzata, ma un vero e proprio atto nato informatico che, come tutti gli atti informatici, possono essere stampati su supporto cartaceo: non ci si trova quindi di fronte ad un duplicato informatico per la cui validità è necessaria l'attestazione di conformità, ma ad un vero e proprio originale firmato a mezzo stampa ai sensi di legge ed inviato direttamente tramite PEC al destinatario senza necessità di stamparlo;
Come può agevolmente rilevarsi, alla luce di tali condivisibili e consolidati principi di diritto le deduzioni difensive, del tutto generica e assertive, concernenti l'omessa notifica dei titoli
11 esecutivi posti a base dell'intimazione di pagamento sono assolutamente prive di fondamento.
4. Ovviamente, appurata la regolare notifica dei titoli esecutivi e stante la mancata opposizione avverso di essi nei termini di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 46/99, vanno giudicate tardive ed inammissibili le deduzioni che mirano a contestare la sussistenza dei titoli esecutivi e la sussistenza nel merito dei crediti degli Istituti impositori, ormai divenuti irretrattabili a seguito del decorso del termine di 40 giorni dalla notificazione dell'atto.
Ed, invero, va rammentato che la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del
1999 (o agli AVA che sono giuridicamente ad esse equipollenti), determina la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione e produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità
del credito contributivo.
Di conseguenza in caso di mancata impugnazione tempestiva degli AVA – come consta essere avvenuto nel caso in esame – non possono essere più fatti valere, in sede esecutiva o pre-esecutiva, ipotetici vizi attinenti al procedimento di formazione del ruolo antecedenti a detta inoppugnabilità del credito.
Ciò vale sia per la doglianza concernente l'avvenuta prescrizione delle pretese contributive per decorso del termine quinquennale estintivo del credito prima della notifica delle cartelle e degli avvisi sia per ogni doglianza involgente presunti vizi formali dei titoli.
5. Con riferimento alla prescrizione delle pretese contributive ed assicurative successivamente alla notifica dei titoli le deduzioni attoree sono, tuttavia, in parte fondate.
Occorre, a tal riguardo, rammentare che con la previsione di cui all'art. 3, commi 9 e 10,
legge n. 335/95, il legislatore ha ridotto i termini prescrizionali anche per periodi anteriori all'entrata in vigore della legge ed ha invertito la precedente tendenza all'allungamento dei tempi di prescrizione dei contributi (in cambio dell'affermazione del principio di impossibilità
del versamento dei contributi prescritti), al fine di salvaguardare sia le esigenze di certezza
12 dei datori di lavoro debitori, sia le esigenze di speditezza e, quindi, di semplificazione dell'accertamento. In particolare, come specificato dalla Suprema Corte: <In materia di
prescrizione del diritto ai contributi di previdenza e di assistenza obbligatoria, la disciplina
posta dall'art. 3, commi 9 e 10, della legge 335 del 1995 comporta che, per i contributi relativi
a periodi precedenti alla data di entrata in vigore di detta legge - salvi i casi in cui il
precedente termine decennale di prescrizione venga conservato per effetto di denuncia del
lavoratore, o dei suoi superstiti, di atti interruttivi già compiuti o di procedure di recupero
iniziate dall' nel rispetto della normativa preesistente - il termine di Controparte_7
prescrizione è quinquennale a decorrere dal 1° gennaio 1996, potendo, però, detto termine,
in applicazione della regola generale di cui all'art. 252 disp. att. cod. civ., essere inferiore se
tale è il residuo del più lungo termine determinato secondo il regime precedente>> (Cass.,
Sez. Un., n. 6173/2008).
E' anche utile richiamare il principio di diritto fissato dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione con la sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016 – principio ormai consolidato anche in sede di merito ed al quale questo giudice ritiene di doversi attenere – a mente del quale la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo, senza determinare anche la cd.
"conversione" del termine di prescrizione breve (come detto quinquennale, secondo l'art. 3,
commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione – ha rimarcato la Corte Regolatrice – si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare
CP_ efficacia di giudicato. Altrettanto è a dirsi con riferimento all'avviso di addebito dell' , che,
dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura
13 previdenziale di detto , ai sensi dell'art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., CP_3
dalla legge n. 122 del 2010.
Orbene, in relazione alla cartella sub 1) n. 10020130000855328000 e agli AVA sub 7) n.
40020120002076969000, 8) n. 40020120007092707000, 9) n. 40020130001187687000 e
10) n. 40020130003984058000, deve rilevarsi che tra la data di compimento del primo atto interruttivo, costituito dalla notificazione della cartella e degli AVA in parola (notifiche eseguite tra il 15.5.2012 ed il 13.12.2013), e il primo susseguente atto interruttivo risultante dagli atti, cioè l'intimazione di pagamento n. 10020229005276188/000, la cui notifica si è
perfezionata il 30.8.2023 è decorso un lasso di tempo più ampio di cinque anni, con la conseguenza che il termine prescrizionale di estinzione dei crediti si è maturato prima della comunicazione al debitore dell'intimazione in parola.
A tal riguardo va segnalato, in particolare, che, pur essendo stata addotta dall' CP_8
l'avvenuta emissione dell'intimazione di pagamento n.
[...]
10020169010493404000, che riguardava anche i titoli in questione, nondimeno non è stata fornita alcuna prova dell'avvenuta notificazione di detto atto.
Né ai titoli in questione è riferibile l'adesione alla procedura di definizione agevolata, la quale riguarda altri AVA.
La situazione non muta alla luce della sospensione dei termini disposta a seguito dei provvedimenti legislativi emergenziali adottati nel corso della pandemia da Covid-19, posto che la prescrizione si è maturata assai prima della sospensione de qua.
Ne consegue che va dichiarata l'insussistenza del diritto dell' a Controparte_8
procedere ad esecuzione forzata in relazione ai crediti oggetto di detti titoli per l'intervenuta prescrizione dei diritti azionati.
6. A conclusioni opposte deve pervenirsi in relazione ai debiti della ricorrente oggetto delle altre cartelle e degli altri avvisi di addebito opposti, i quali non soltanto risultano
14 regolarmente notificati a parte opponente e non tempestivamente opposti, ma, altresì,
hanno ad oggetto pretese creditorie che non si sono estinte per prescrizione.
A tal riguardo va detto che l'agente della riscossione ha dato prova della notifica, prima del decorso di un quinquennio dalla notifica dei titoli esecutivi in questione (avvenuta tra
29.3.2014 ed il 3.2.2020), delle seguenti intimazioni di pagamento:
- la n. 10020189004489711000, notificata il 25.9.2018, concernente le cartelle sub 2) n.
10020140000755435000, 3) n. 10020150000001411000, 4) n. 10020150020563004000 e
5) n. 10020160013756389000, nonché gli AVA sub 11) n. 40020140002652424000, 12) n.
40020140004690639000, 13) n. 40020140008139626000 e 14) n.
40020160002420589000;
- la n. 10020229000934712000, notificata il 17.6.2022, concernente le cartelle sub 5) n.
10020160013756389000 e 6) n. 10020180018255030000 e gli avvisi di addebito sub 14) n.
40020160002420589000, 15) n. 40020180002135285000, 16) n. 40020180007184983000,
17) n. 40020190003414325000 e 18) n. 40020190008090508000.
Di conseguenza la notifica dell'odierna intimazione di pagamento n.
10020229005276188/000, perfezionatasi il 30.8.2023, è avvenuta certamente entro un quinquennio dalla notifica dei precedenti atti interruttivi.
Ne deriva che l'intimazione di paramento in questione va reputata pienamente valevole come tempestivo atto interruttivo della prescrizione.
Peraltro, come accennato, nel periodo dall'8 marzo 2020 al 30 agosto 2021 i l'attività di riscossione è stata sospesa in base alla normativa emergenziale volta a contrastare gli effetti della pandemia da Covid-19, tra cui, v. da ultimo, il “Decreto Sostegni-bis”, D.L. n.
73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021, sicché per il suddetto periodo di sospensione sono stati sospesi anche i termini di decorrenza della prescrizione,
sebbene ciò non rilevi direttamente ai fini della mancata prescrizione dei titoli di cui si discute.
15 Con riferimento ai titoli di cui al presente paragrafo, di conseguenza, l'opposizione va respinta, sussistendo il diritto dell'agente della riscossione a procedere ad esecuzione forzata.
7. Sotto il profilo della ripartizione delle spese di lite deve prendersi atto della soccombenza reciproca, stante il parziale accoglimento della domanda introduttiva e va, quindi, disposta l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 5157 del ruolo generale dell'anno 2023, promosso da Parte_1
nei confronti di , dell' e dell' , in persona dei Controparte_9 CP_3 CP_4
rispettivi legali rappresentanti p.t., così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione, dichiara non dovuti per intervenuta prescrizione i crediti previdenziali oggetto dei seguenti titoli: - cartella esattoriale n.
10020130000855328000; - AVA n. 40020120002076969000, n. 40020120007092707000,
n. 40020130001187687000 e n. 40020130003984058000, dichiarando insussistente, con esclusivo riguardo a detti titoli, il diritto dell'Agente della riscossione a procedere ad esecuzione forzata;
2) rigetta nel resto l'opposizione;
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Salerno, 20.5.2025
Il Giudice
Dott. Antonio Cantillo
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