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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 16/12/2025, n. 3455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3455 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 791/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. RL MA Presidente
Dott. VA ER Consigliere rel
Dott. Maria Elena Catalano Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ), (C.F. , con il C.F._4 Parte_5 C.F._5 patrocinio dell'avv. MAURO MANUELA e dell'avv. REDAELLI GABRIELE
( ) VIA E. VANONI, 59/A 23017 MORBEGNO;
, con elezione di domicilio in C.F._6
VIA MAZZINI, 69 SONDRIO, presso e nello studio dell'avv. MAURO MANUELA
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. BUTTI CP_1 C.F._7
NA e dell'avv. DE BERNARDI ALESSANDRA ( ) VIA C.F._8
STATALE 54 22019 TREMEZZINA;
, con elezione di domicilio in VIA STATALE 54 22016
TREMEZZINA presso e nello studio dell'avv. BUTTI NA
APPELLATO
OGGETTO: Servitù
pagina 1 di 7 Le parti all'udienza del 25.11.2025 ex art 127 ter e 352 cpc chiedevano rimettersi la causa in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per e, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
Parte_5
“Voglia l'Ill.ma Corte d'appello di Milano, previa sospensione ex art. 283 c.p.c. dell'efficacia esecutiva sella sentenza n. 41/2025, pronunciata e pubblicata dal Tribunale di Sondrio il 04.02.2025:
- in via principale, in totale riforma della sentenza gravata, respingere la domanda di usucapione formulata da;
CP_1
- in via di denegato subordine, in parziale riforma della sentenza grava-ta, ordinare ai convenuti di realizzare un varco nella staccionata sita a confine tra i fondi censiti in mappa del Comune di Verceia a
F. 8 n. 424 e 425, in guisa che dal terreno mappale 424 sia possibile rag-giungere la scala presente sul mappale 425, segnatamente i gradini posizionati a quota prossima al mappale 424”.-
Con la rifusione delle anticipazioni, delle spese anche generali e dei compensi relativi ai due gradi di giudizio, oltre il contributo ex art. 11 L. 576/1980 ed oltre I.V.A. come per legge.-
Per : CP_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in funzione di Giudice d'Appello, contrariis reiectis
IN VIA PRINCIPALE: Respingere l'appello e le domande tutte proposte dagli appellanti con integrale conferma della sentenza di primo grado.
In ogni caso condannare gli appellanti alla rifusione in favore della concludente delle spese del presente grado di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale così riassumeva lo svolgimento del processo “ 1. Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio , e CP_1 Parte_2 Parte_4 Pt_1 Pt_3 per sentir accertare la costituzione per intervenuta usucapione di una servitù di Parte_5 passo pedonale sul fondo dei convenuti in Verceia (SO), località Frasnedo, identificato al Catasto al foglio 8 mappale n. 424, a favore del fondo confinante dell'attore, con conseguente condanna dei convenuti a rimuovere la palizzata dagli stessi edificata al confine tra i due fondi.
1.1 L'attore esponeva di essere proprietario di un fondo sito in Verceia, località Frasnedo, identificato al Catasto al foglio 8 mappale n. 425 e di aver sempre esercitato (e comunque sin dalla ristrutturazione della sua proprietà nel 1991) il diritto di passo pedonale sul fondo contiguo di proprietà dei convenuti,
pagina 2 di 7 per accedere dal regresso avanti alla porta della propria abitazione alla strada pubblica e anche per raggiungere l'ingresso della propria cantina sul lato sud della casa, mediante l'utilizzo di una scala e di un calpestio. Tuttavia, nel 2013 i convenuti avevano eretto una palizzata in legno (poi sostituita nel
2017), così impedendo all'attore di godere del diritto di passo e, peraltro, del diritto di veduta, luce ed aria, in violazione del suo diritto di proprietà.
1.2 In diritto, deduceva di aver “pacificamente, liberamente, continuatamente ed CP_1 ininterrottamente esercitato il diritto di passo pedonale sul mappale di proprietà dei convenuti” e che la servitù doveva ritenersi apparente, in ragione dell'esistenza della scala. Pertanto, sussistevano i presupposti per l'acquisto a titolo originario della servitù di passo, essendosi il possesso prolungato per oltre 20 anni.
Lamentava, inoltre, che la palizzata eretta dai convenuti costituiva una limitazione del godimento del proprio diritto di proprietà sull'immobile, poiché limitava la circolazione di luce ed aria e le vedute e, pertanto, doveva essere rimossa.
1.3 Rappresentava, infine, di aver introdotto il procedimento di mediazione obbligatoria nel 2017 ma che non aveva avuto esito positivo.
2. Con comparsa di risposta depositata il 08.03.2022, si costituivano in giudizio Parte_2
, e eccependo preliminarmente il mancato Parte_4 Pt_1 Pt_3 Parte_5 espletamento della mediazione obbligatoria e, nel merito, chiedendo il rigetto delle domande attoree con vittoria di spese.
2.1 In primo luogo, i convenuti rilevavano che la mediazione obbligatoria invocata da parte attrice era relativa a differente giudizio tra le medesime parti sub R.G. 428/2018, avente ad oggetto la domanda di spoglio possessorio avanzata da domanda rigettata con sentenza passata in CP_1 giudicato.
2.2 Nel merito, i convenuti contestavano che avesse mai esercitato il diritto di CP_1 passaggio sul loro fondo, così come la descrizione e rappresentazione dei luoghi da questi fornita.
Evidenziavano, inoltre, che l'attore aveva “libero accesso pedonale alla propria abitazione accedendo comodamente all'immobile a Fg 8 mappale 425 dalla scala esistente su tale mappale e non necessita pertanto di alcun passaggio pedonale sul mappale di proprietà dei convenuti a Fg 8 mappale 424 che peraltro si trova ad una posizione soprelevata rispetto al fondo di parte attrice (preteso fondo dominante)” e che, se mai un passaggio si era realizzato, questo era avvenuto solo per tolleranza dei convenuti.
pagina 3 di 7 Rappresentavano, poi, di aver edificato la staccionata allo scopo di prevenire possibili cadute, tenuto conto del dislivello tra i due fondi. Precisavano altresì di aver edificato in ottemperanza alla normativa vigente, come dimostrato dall'ottenimento della concessione edilizia in sanatoria”.
Il Tribunale di Sondrio pronunciava sentenza n. 41/25 pubblicata in data 04/02/2025 con il seguente dispositivo:
“ accerta la costituzione per intervenuta usucapione della servitù di passo pedonale sul fondo sito nel
Comune di Verceia, località Frasnedo, identificato catastalmente al foglio 8 mapp. 424 di proprietà dei convenuti e a favore del fondo sito nel medesimo comune e identificato catastalmente al foglio 8 mapp.
425 di proprietà dell'attore e, per l'effetto, ordina la rimozione degli ostacoli all'esercizio di tale diritto e in particolare della palizzata eretta al confine tra i due fondi;
ordina al Conservatore dei Registri immobiliari la trascrizione della presente sentenza con esonero da ogni responsabilità; rigetta le rimanenti domande;
condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in €
264,00 per spese, € 5.077,00 per compenso, oltre spese generali, I.V.A. e c.p.a. come per legge”
Avverso tale sentenza proponevano appello Parte_6 [...]
e, con citazione notificata il giorno Pt_3 Parte_4 Parte_5
8.3.2025 chiedendo la riforma della sentenza per i motivi dedotti. Si costituiva CP_1 contestando l'appello e chiedendo la conferma della sentenza. Alla prima udienza del 16.9.2025 in considerazione dei tempi ristretti per la decisione rappresentati dal Consigliere istruttore, parte appellata dichiarava che non avrebbe messo in esecuzione la sentenza sino all'esito del presente giudizio di appello e parte appellante dichiarava di rinunciare alla proposta istanza di sospensiva. Il consigliere istruttore visti gli artt. 127 ter cpc 352 c.p.c., fissava quindi davanti a sé l'udienza del
25.11.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando termine perentorio alle parti calcolati a ritroso rispetto alla detta udienza di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito di comparse conclusionali, di giorni 15 per il deposito di note di replica. Assegnava altresì termine perentorio sino alla data del 25.11.2025 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, salvo quanto disposto dall'art. 127 ter, quarto comma,
c.p.c., ricorrendone i presupposti. Depositati gli iscritti conclusionali e le note sostitutive della udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza del 25.11.2025 e decisa nella camera di consiglio del 3.12.2025 .
L'appello non è fondato e non può trovare accoglimento. pagina 4 di 7 , hanno Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_7 Parte_5 impugnato la sentenza per i seguenti motivi:
1. Assenza di prova del possesso ultraventennale in capo a Ad abundantiam: CP_1 assenza del requisito dell'apparenza con riguardo alla scala esistente
2. Erroneità della condanna a rimuovere l'intera staccionata
Con il primo motivo gli appellanti censurano la sentenza per aver ritenuto che il termine per l'usucapione è maturato anteriormente al 1991, ossia a quando il ha ristrutturato l'immobile CP_1 realizzando la scala in muratura raffigurata nelle foto, in sostituzione della precedente scaletta visibile nelle foto prodotte in primo grado, applicando il principio della accessione del possesso esercitato dai danti causa del senza che questi ne avesse mai fatto domanda o ne avesse in merito CP_1 argomentato, incorrendo nel vizio di ultrapetizione. Affermano inoltre che non è stata raggiunta la prova del possesso della servitù esercitato dal 1991 al 2013, anno nel quale è stata posta la staccionata - da parte degli odierni appellanti- che impedisce il passaggio. Affermano, ad abundantiam, che il primo giudice non si è nemmeno soffermato sulla valutazione della “apparenza” della servitù, dal momento che la nuova scala in muratura realizzata dal non può definirsi un'opera tale da rendere CP_1 apparente la servitù di passo attraverso il fondo servente degli appellanti.
Il motivo non è fondato.
La Suprema Corte afferma, con riferimento all'istituto della accessione del possesso della servitù, che questa opera sia in presenza di un titolo astrattamente idoneo ex art 1146 cc., sia in assenza di un titolo, ossia proprio nel caso di un possesso utile ai fini dell'usucapione, per il principio della accessorietà ed ambulatorietà del diritto di servitù. Già con la Sentenza n. 20287 del 23/07/2008 la Suprema Corte ha infatti affermato che “l'accessione del possesso della servitù, ai sensi dell'art. 1146, secondo comma, cod. civ., si verifica, a favore del successore a titolo particolare nella proprietà del fondo dominante, anche in difetto di espressa menzione della servitù nel titolo traslativo della proprietà del fondo dominante e anche in mancanza di un diritto di servitù già costituito a favore del dante causa”. Nella successiva Sentenza n. 18909 del 05/11/2012, in motivazione, la Suprema Corte, conferma l'orientamento già espresso nel 2008, per la ragione che “ la considerazione che la servitù ha carattere accessorio rispetto alla res principale, qualità che fa sì che, come generalmente si ammette, per il principio della cd. ambulatorietà, essa si trasferisca assieme alla titolarità del fondo dominante anche in assenza di una sua espressa menzione nell'atto di trasferimento…. Che poi questo diritto non sussista, per essere l'alienante possessore ma non anche titolare del diritto di servitù, costituisce ipotesi che lungi dall'escludere l'applicabilità dell'art. 1146, rientra pienamente nella sua previsione, atteso che esso prevede l'accessione del possesso ad ogni utile fine e, quindi, anche ai fini pagina 5 di 7 dell'usucapione, consentendo in tal modo di superare le carenze del titolo traslativo”, prevedendo quindi esplicitamente l'accessione del possesso anche in mancanza di titolo idoneo ai fini dell'usucapione, come è avvenuto nel caso di specie nel quale l'appellato ha unito il proprio possesso, sussistente dal 1991, a quello precedente dei suoi danti causa, ossia i genitori di cui è erede.
Inoltre, rileva la Corte, il nel proprio atto di citazione di primo grado, al punto 7, invoca CP_1 proprio l'istituto della accessione del possesso, affermando testualmente “l'attore, e prima di lui i suoi danti causa, hanno da tempo immemorabile, e ciò sino al 2013, pacificamente, liberamente, continuatamente ed ininterrottamente esercitato il diritto di passo pedonale sul mappale di proprietà dei convenuti. Inoltre, la presenza della scala, da sempre esistita (infra doc. 3), e del calpestio dimostrano inequivocabilmente l'apparenza della servitù”.
Conseguentemente i testi escussi in primo grato ( e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 hanno confermato l'esercizio di tale potere di fatto, ossia del passaggio sul fondo dei convenuti non solo per gli anni precedenti al 1991 ma anche successivamente e sino a quando è stata posizionata la staccionata da parte degli odierni appellanti.
Con il secondo motivo gli appellanti chiedono che venga ordinata la rimozione solo di parte della staccionata posizionata, a loro dire, anche per questioni di sicurezza proprio per il dislivello fra la loro proprietà e quella del Quest'ultimo ha eccepito la novità della domanda, trattandosi di CP_1 richiesta mai svolta in primo grado e formulata solo col motivo di appello.
Il motivo è inammissibile per la fondatezza dell'eccezione, dal momento che in primo grado, nemmeno nelle conclusioni formulate in via subordinata, gli odierni appellanti hanno fatto qualsivoglia richiesta in relazione alla eliminazione della staccionata, domanda formulata tempestivamente dal con CP_1
l'atto di citazione.
L'appello non merita pertanto accoglimento e viene rigettato, con conferma della impugnata sentenza.
L'esito della lite vede la soccombenza della parte appellante, che viene quindi condannato ex art 91
c.p.c. alla refusione delle spese processuali del grado in favore della controparte, liquidate come in dispositivo sulla base del vigente D.M. n.55/2014, con riferimento al valore della causa come dichiarato ai fini del contributo unificato giudiziale, in rapporto ai valori medi previsti stante la media difficoltà delle questioni trattate, escludendo dal computo la voce relativa alla fase istruttoria assente nel presente grado.
Viene inoltre dichiarata la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n.
115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art 13. pagina 6 di 7
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_6
e, contro
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
avverso la sentenza del Tribunale di Sondrio n. 41/25 così provvede: CP_1
1. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
2. Condanna l'appellante alla refusione delle spese processuali del grado in favore della controparte liquidate in € 1.134,00 per fase di studio, € 921,00 per fase introduttiva ed €
1.911,00 per fase decisionale oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
3. Dichiara la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n.
115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art 13.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 3.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
VA ER RL MA
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. RL MA Presidente
Dott. VA ER Consigliere rel
Dott. Maria Elena Catalano Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ), (C.F. , con il C.F._4 Parte_5 C.F._5 patrocinio dell'avv. MAURO MANUELA e dell'avv. REDAELLI GABRIELE
( ) VIA E. VANONI, 59/A 23017 MORBEGNO;
, con elezione di domicilio in C.F._6
VIA MAZZINI, 69 SONDRIO, presso e nello studio dell'avv. MAURO MANUELA
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. BUTTI CP_1 C.F._7
NA e dell'avv. DE BERNARDI ALESSANDRA ( ) VIA C.F._8
STATALE 54 22019 TREMEZZINA;
, con elezione di domicilio in VIA STATALE 54 22016
TREMEZZINA presso e nello studio dell'avv. BUTTI NA
APPELLATO
OGGETTO: Servitù
pagina 1 di 7 Le parti all'udienza del 25.11.2025 ex art 127 ter e 352 cpc chiedevano rimettersi la causa in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per e, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
Parte_5
“Voglia l'Ill.ma Corte d'appello di Milano, previa sospensione ex art. 283 c.p.c. dell'efficacia esecutiva sella sentenza n. 41/2025, pronunciata e pubblicata dal Tribunale di Sondrio il 04.02.2025:
- in via principale, in totale riforma della sentenza gravata, respingere la domanda di usucapione formulata da;
CP_1
- in via di denegato subordine, in parziale riforma della sentenza grava-ta, ordinare ai convenuti di realizzare un varco nella staccionata sita a confine tra i fondi censiti in mappa del Comune di Verceia a
F. 8 n. 424 e 425, in guisa che dal terreno mappale 424 sia possibile rag-giungere la scala presente sul mappale 425, segnatamente i gradini posizionati a quota prossima al mappale 424”.-
Con la rifusione delle anticipazioni, delle spese anche generali e dei compensi relativi ai due gradi di giudizio, oltre il contributo ex art. 11 L. 576/1980 ed oltre I.V.A. come per legge.-
Per : CP_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in funzione di Giudice d'Appello, contrariis reiectis
IN VIA PRINCIPALE: Respingere l'appello e le domande tutte proposte dagli appellanti con integrale conferma della sentenza di primo grado.
In ogni caso condannare gli appellanti alla rifusione in favore della concludente delle spese del presente grado di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale così riassumeva lo svolgimento del processo “ 1. Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio , e CP_1 Parte_2 Parte_4 Pt_1 Pt_3 per sentir accertare la costituzione per intervenuta usucapione di una servitù di Parte_5 passo pedonale sul fondo dei convenuti in Verceia (SO), località Frasnedo, identificato al Catasto al foglio 8 mappale n. 424, a favore del fondo confinante dell'attore, con conseguente condanna dei convenuti a rimuovere la palizzata dagli stessi edificata al confine tra i due fondi.
1.1 L'attore esponeva di essere proprietario di un fondo sito in Verceia, località Frasnedo, identificato al Catasto al foglio 8 mappale n. 425 e di aver sempre esercitato (e comunque sin dalla ristrutturazione della sua proprietà nel 1991) il diritto di passo pedonale sul fondo contiguo di proprietà dei convenuti,
pagina 2 di 7 per accedere dal regresso avanti alla porta della propria abitazione alla strada pubblica e anche per raggiungere l'ingresso della propria cantina sul lato sud della casa, mediante l'utilizzo di una scala e di un calpestio. Tuttavia, nel 2013 i convenuti avevano eretto una palizzata in legno (poi sostituita nel
2017), così impedendo all'attore di godere del diritto di passo e, peraltro, del diritto di veduta, luce ed aria, in violazione del suo diritto di proprietà.
1.2 In diritto, deduceva di aver “pacificamente, liberamente, continuatamente ed CP_1 ininterrottamente esercitato il diritto di passo pedonale sul mappale di proprietà dei convenuti” e che la servitù doveva ritenersi apparente, in ragione dell'esistenza della scala. Pertanto, sussistevano i presupposti per l'acquisto a titolo originario della servitù di passo, essendosi il possesso prolungato per oltre 20 anni.
Lamentava, inoltre, che la palizzata eretta dai convenuti costituiva una limitazione del godimento del proprio diritto di proprietà sull'immobile, poiché limitava la circolazione di luce ed aria e le vedute e, pertanto, doveva essere rimossa.
1.3 Rappresentava, infine, di aver introdotto il procedimento di mediazione obbligatoria nel 2017 ma che non aveva avuto esito positivo.
2. Con comparsa di risposta depositata il 08.03.2022, si costituivano in giudizio Parte_2
, e eccependo preliminarmente il mancato Parte_4 Pt_1 Pt_3 Parte_5 espletamento della mediazione obbligatoria e, nel merito, chiedendo il rigetto delle domande attoree con vittoria di spese.
2.1 In primo luogo, i convenuti rilevavano che la mediazione obbligatoria invocata da parte attrice era relativa a differente giudizio tra le medesime parti sub R.G. 428/2018, avente ad oggetto la domanda di spoglio possessorio avanzata da domanda rigettata con sentenza passata in CP_1 giudicato.
2.2 Nel merito, i convenuti contestavano che avesse mai esercitato il diritto di CP_1 passaggio sul loro fondo, così come la descrizione e rappresentazione dei luoghi da questi fornita.
Evidenziavano, inoltre, che l'attore aveva “libero accesso pedonale alla propria abitazione accedendo comodamente all'immobile a Fg 8 mappale 425 dalla scala esistente su tale mappale e non necessita pertanto di alcun passaggio pedonale sul mappale di proprietà dei convenuti a Fg 8 mappale 424 che peraltro si trova ad una posizione soprelevata rispetto al fondo di parte attrice (preteso fondo dominante)” e che, se mai un passaggio si era realizzato, questo era avvenuto solo per tolleranza dei convenuti.
pagina 3 di 7 Rappresentavano, poi, di aver edificato la staccionata allo scopo di prevenire possibili cadute, tenuto conto del dislivello tra i due fondi. Precisavano altresì di aver edificato in ottemperanza alla normativa vigente, come dimostrato dall'ottenimento della concessione edilizia in sanatoria”.
Il Tribunale di Sondrio pronunciava sentenza n. 41/25 pubblicata in data 04/02/2025 con il seguente dispositivo:
“ accerta la costituzione per intervenuta usucapione della servitù di passo pedonale sul fondo sito nel
Comune di Verceia, località Frasnedo, identificato catastalmente al foglio 8 mapp. 424 di proprietà dei convenuti e a favore del fondo sito nel medesimo comune e identificato catastalmente al foglio 8 mapp.
425 di proprietà dell'attore e, per l'effetto, ordina la rimozione degli ostacoli all'esercizio di tale diritto e in particolare della palizzata eretta al confine tra i due fondi;
ordina al Conservatore dei Registri immobiliari la trascrizione della presente sentenza con esonero da ogni responsabilità; rigetta le rimanenti domande;
condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in €
264,00 per spese, € 5.077,00 per compenso, oltre spese generali, I.V.A. e c.p.a. come per legge”
Avverso tale sentenza proponevano appello Parte_6 [...]
e, con citazione notificata il giorno Pt_3 Parte_4 Parte_5
8.3.2025 chiedendo la riforma della sentenza per i motivi dedotti. Si costituiva CP_1 contestando l'appello e chiedendo la conferma della sentenza. Alla prima udienza del 16.9.2025 in considerazione dei tempi ristretti per la decisione rappresentati dal Consigliere istruttore, parte appellata dichiarava che non avrebbe messo in esecuzione la sentenza sino all'esito del presente giudizio di appello e parte appellante dichiarava di rinunciare alla proposta istanza di sospensiva. Il consigliere istruttore visti gli artt. 127 ter cpc 352 c.p.c., fissava quindi davanti a sé l'udienza del
25.11.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando termine perentorio alle parti calcolati a ritroso rispetto alla detta udienza di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito di comparse conclusionali, di giorni 15 per il deposito di note di replica. Assegnava altresì termine perentorio sino alla data del 25.11.2025 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, salvo quanto disposto dall'art. 127 ter, quarto comma,
c.p.c., ricorrendone i presupposti. Depositati gli iscritti conclusionali e le note sostitutive della udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza del 25.11.2025 e decisa nella camera di consiglio del 3.12.2025 .
L'appello non è fondato e non può trovare accoglimento. pagina 4 di 7 , hanno Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_7 Parte_5 impugnato la sentenza per i seguenti motivi:
1. Assenza di prova del possesso ultraventennale in capo a Ad abundantiam: CP_1 assenza del requisito dell'apparenza con riguardo alla scala esistente
2. Erroneità della condanna a rimuovere l'intera staccionata
Con il primo motivo gli appellanti censurano la sentenza per aver ritenuto che il termine per l'usucapione è maturato anteriormente al 1991, ossia a quando il ha ristrutturato l'immobile CP_1 realizzando la scala in muratura raffigurata nelle foto, in sostituzione della precedente scaletta visibile nelle foto prodotte in primo grado, applicando il principio della accessione del possesso esercitato dai danti causa del senza che questi ne avesse mai fatto domanda o ne avesse in merito CP_1 argomentato, incorrendo nel vizio di ultrapetizione. Affermano inoltre che non è stata raggiunta la prova del possesso della servitù esercitato dal 1991 al 2013, anno nel quale è stata posta la staccionata - da parte degli odierni appellanti- che impedisce il passaggio. Affermano, ad abundantiam, che il primo giudice non si è nemmeno soffermato sulla valutazione della “apparenza” della servitù, dal momento che la nuova scala in muratura realizzata dal non può definirsi un'opera tale da rendere CP_1 apparente la servitù di passo attraverso il fondo servente degli appellanti.
Il motivo non è fondato.
La Suprema Corte afferma, con riferimento all'istituto della accessione del possesso della servitù, che questa opera sia in presenza di un titolo astrattamente idoneo ex art 1146 cc., sia in assenza di un titolo, ossia proprio nel caso di un possesso utile ai fini dell'usucapione, per il principio della accessorietà ed ambulatorietà del diritto di servitù. Già con la Sentenza n. 20287 del 23/07/2008 la Suprema Corte ha infatti affermato che “l'accessione del possesso della servitù, ai sensi dell'art. 1146, secondo comma, cod. civ., si verifica, a favore del successore a titolo particolare nella proprietà del fondo dominante, anche in difetto di espressa menzione della servitù nel titolo traslativo della proprietà del fondo dominante e anche in mancanza di un diritto di servitù già costituito a favore del dante causa”. Nella successiva Sentenza n. 18909 del 05/11/2012, in motivazione, la Suprema Corte, conferma l'orientamento già espresso nel 2008, per la ragione che “ la considerazione che la servitù ha carattere accessorio rispetto alla res principale, qualità che fa sì che, come generalmente si ammette, per il principio della cd. ambulatorietà, essa si trasferisca assieme alla titolarità del fondo dominante anche in assenza di una sua espressa menzione nell'atto di trasferimento…. Che poi questo diritto non sussista, per essere l'alienante possessore ma non anche titolare del diritto di servitù, costituisce ipotesi che lungi dall'escludere l'applicabilità dell'art. 1146, rientra pienamente nella sua previsione, atteso che esso prevede l'accessione del possesso ad ogni utile fine e, quindi, anche ai fini pagina 5 di 7 dell'usucapione, consentendo in tal modo di superare le carenze del titolo traslativo”, prevedendo quindi esplicitamente l'accessione del possesso anche in mancanza di titolo idoneo ai fini dell'usucapione, come è avvenuto nel caso di specie nel quale l'appellato ha unito il proprio possesso, sussistente dal 1991, a quello precedente dei suoi danti causa, ossia i genitori di cui è erede.
Inoltre, rileva la Corte, il nel proprio atto di citazione di primo grado, al punto 7, invoca CP_1 proprio l'istituto della accessione del possesso, affermando testualmente “l'attore, e prima di lui i suoi danti causa, hanno da tempo immemorabile, e ciò sino al 2013, pacificamente, liberamente, continuatamente ed ininterrottamente esercitato il diritto di passo pedonale sul mappale di proprietà dei convenuti. Inoltre, la presenza della scala, da sempre esistita (infra doc. 3), e del calpestio dimostrano inequivocabilmente l'apparenza della servitù”.
Conseguentemente i testi escussi in primo grato ( e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 hanno confermato l'esercizio di tale potere di fatto, ossia del passaggio sul fondo dei convenuti non solo per gli anni precedenti al 1991 ma anche successivamente e sino a quando è stata posizionata la staccionata da parte degli odierni appellanti.
Con il secondo motivo gli appellanti chiedono che venga ordinata la rimozione solo di parte della staccionata posizionata, a loro dire, anche per questioni di sicurezza proprio per il dislivello fra la loro proprietà e quella del Quest'ultimo ha eccepito la novità della domanda, trattandosi di CP_1 richiesta mai svolta in primo grado e formulata solo col motivo di appello.
Il motivo è inammissibile per la fondatezza dell'eccezione, dal momento che in primo grado, nemmeno nelle conclusioni formulate in via subordinata, gli odierni appellanti hanno fatto qualsivoglia richiesta in relazione alla eliminazione della staccionata, domanda formulata tempestivamente dal con CP_1
l'atto di citazione.
L'appello non merita pertanto accoglimento e viene rigettato, con conferma della impugnata sentenza.
L'esito della lite vede la soccombenza della parte appellante, che viene quindi condannato ex art 91
c.p.c. alla refusione delle spese processuali del grado in favore della controparte, liquidate come in dispositivo sulla base del vigente D.M. n.55/2014, con riferimento al valore della causa come dichiarato ai fini del contributo unificato giudiziale, in rapporto ai valori medi previsti stante la media difficoltà delle questioni trattate, escludendo dal computo la voce relativa alla fase istruttoria assente nel presente grado.
Viene inoltre dichiarata la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n.
115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art 13. pagina 6 di 7
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_6
e, contro
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
avverso la sentenza del Tribunale di Sondrio n. 41/25 così provvede: CP_1
1. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
2. Condanna l'appellante alla refusione delle spese processuali del grado in favore della controparte liquidate in € 1.134,00 per fase di studio, € 921,00 per fase introduttiva ed €
1.911,00 per fase decisionale oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
3. Dichiara la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n.
115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art 13.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 3.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
VA ER RL MA
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