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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Molise, sez. II, sentenza 02/01/2026, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del MOLISE Sezione 2, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI LORENZO CARMELA, Presidente
DISCENZA GIUSEPPE, Relatore
LIBERATORE ANTONIO, Giudice
in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 221/2023 depositato il 04/12/2023
proposto da
Ag.entrate SC - PO - Indirizzo_1 00154 Roma RM
Difeso da
Difensore 1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale PO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente 1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: pronuncia sentenza n. 296/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CAMPOBASSO sez. 3 e pubblicata il 06/06/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02720210001019028000 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza la causa viene assegnata a sentenza.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO CONTENZIOSO
Con atto depositato in data 07/12/2023 l'Agenzia della SC ufficio di PO propone appello avverso la sentenza n. 296/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PO.
Trattasi di cartella di pagamento emessa dall'AdeR al sig. Resistente_1 con la quale si chiedeva, a seguito di controllo su Mod.730 irpef 2016, un pagamento di imposta di Euro 2.777,09, per omesso o carente versamento.
Proponeva ricorso il contribuente eccependo inesistenza giuridica della notifica della cartella di pagamento poiché proveniente da un indirizzo di posta elettronica certificata non censito dai Pubblici Registri nonché per la mancata notifica dell'esito del controllo formale ex art. 36 ter del DPR 600/73 effettuato dall'ente impositore, ovvero l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di PO, che apprendeva essere stata
-
notificata presso un suo precedente indirizzo di residenza in Baranello alla Indirizzo_2 anziché in
Indirizzo 3 dove risiede sin dal maggio 2008.
In prima istanza il ricorso veniva accolto parzialmente poiché i giudici di prime cure accoglievano l'eccezione di invalidità dell'atto per omessa comunicazione del prodromico esito del controllo operato dall'AF ex art. 36-ter dpr 600/73.
Nel proporre appello la parte eccepisce l'illegittimità della sentenza nella parte in cui ha accolto il ricorso limitatamente alla mancata prova della notifica degli atti di competenza dell'ente impositore non citato nel giudizio, e nella parte in cui ha ritenuto di non dover accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Agenzia delle Entrate SC.
Per questi motivi
chiede la riforma parziale della sentenza impugnata.
Di contro l'AdeR nel presentare controdeduzioni lamenta il difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione ed il mancato esercizio del potere di chiamare in causa "iussu iducis" l'ente creditore;
con il secondo motivo denuncia l'omessa pronuncia del difetto di legittimazione passiva.
Per questi motivi
chiede il rigetto dell'atto di appello. Si costituisce in giudizio anche l'Agenzia delle Entrate chiedendo la cessata materia del contendere. Fa
presente l'A.F. che ha potuto verificare che la comunicazione degli esiti del controllo formale ex art. 36 ter DPR
n. 600/1973 relativo alla dichiarazione modello 730/2017 per l'anno di imposta 2016 presentata dal sig.
Resistente 1 è stata trasmessa, da Centro, il 25/10/2019 al precedente indirizzo di residenza del ricorrente "Baranello, Indirizzo_2" e che in relazione a quest'ultimo indirizzo si è verificata la compiuta giacenza. Ha potuto verificare, altresì, che il sig. Resistente_1, a far data dal 15/05/2008, risiedeva presso altro indirizzo: Baranello, Indirizzo_3 Pertanto, l'Ufficio ha inteso procedere allo sgravio degli importi contenuti nella cartella opposta e richiedere l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi degli artt. 61 e 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese.
All'udienza odierna l'appello è riservato per la decisione.
Nella fattispecie questa Corte osserva che sussistono tutti i presupposti giuridici ai fini della declaratoria della cessata materia del contendere.
Nel merito questa Corte rileva che nelle more e in pendenza del presente giudizio di appello iscritto al NRG
221/2023 si ha avuto modo di esaminare la ulteriore documentazione prodotta in questa sede dall'Agenzia
delle Entrate depositata in data 02/02/2024 protocollo n. 2024/7509, con la quale l'Ufficio ha inteso procedere allo sgravio degli importi contenuti nella cartella opposta e richiedere l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi degli artt. 61 e 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Pertanto questa Corte preso atto della documentazione in suo possesso, ritiene che debba dichiararsi l'estinzione del giudizio.
La peculiarità delle questioni trattate giustifica una integrale compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo Grado del Molise dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Compensa le spese.
Così deciso in PO lì, 20/10/2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
IU NZ Dott.ssa Carmela Di Lorenzo
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del MOLISE Sezione 2, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI LORENZO CARMELA, Presidente
DISCENZA GIUSEPPE, Relatore
LIBERATORE ANTONIO, Giudice
in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 221/2023 depositato il 04/12/2023
proposto da
Ag.entrate SC - PO - Indirizzo_1 00154 Roma RM
Difeso da
Difensore 1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale PO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente 1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: pronuncia sentenza n. 296/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CAMPOBASSO sez. 3 e pubblicata il 06/06/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02720210001019028000 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza la causa viene assegnata a sentenza.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO CONTENZIOSO
Con atto depositato in data 07/12/2023 l'Agenzia della SC ufficio di PO propone appello avverso la sentenza n. 296/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PO.
Trattasi di cartella di pagamento emessa dall'AdeR al sig. Resistente_1 con la quale si chiedeva, a seguito di controllo su Mod.730 irpef 2016, un pagamento di imposta di Euro 2.777,09, per omesso o carente versamento.
Proponeva ricorso il contribuente eccependo inesistenza giuridica della notifica della cartella di pagamento poiché proveniente da un indirizzo di posta elettronica certificata non censito dai Pubblici Registri nonché per la mancata notifica dell'esito del controllo formale ex art. 36 ter del DPR 600/73 effettuato dall'ente impositore, ovvero l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di PO, che apprendeva essere stata
-
notificata presso un suo precedente indirizzo di residenza in Baranello alla Indirizzo_2 anziché in
Indirizzo 3 dove risiede sin dal maggio 2008.
In prima istanza il ricorso veniva accolto parzialmente poiché i giudici di prime cure accoglievano l'eccezione di invalidità dell'atto per omessa comunicazione del prodromico esito del controllo operato dall'AF ex art. 36-ter dpr 600/73.
Nel proporre appello la parte eccepisce l'illegittimità della sentenza nella parte in cui ha accolto il ricorso limitatamente alla mancata prova della notifica degli atti di competenza dell'ente impositore non citato nel giudizio, e nella parte in cui ha ritenuto di non dover accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Agenzia delle Entrate SC.
Per questi motivi
chiede la riforma parziale della sentenza impugnata.
Di contro l'AdeR nel presentare controdeduzioni lamenta il difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione ed il mancato esercizio del potere di chiamare in causa "iussu iducis" l'ente creditore;
con il secondo motivo denuncia l'omessa pronuncia del difetto di legittimazione passiva.
Per questi motivi
chiede il rigetto dell'atto di appello. Si costituisce in giudizio anche l'Agenzia delle Entrate chiedendo la cessata materia del contendere. Fa
presente l'A.F. che ha potuto verificare che la comunicazione degli esiti del controllo formale ex art. 36 ter DPR
n. 600/1973 relativo alla dichiarazione modello 730/2017 per l'anno di imposta 2016 presentata dal sig.
Resistente 1 è stata trasmessa, da Centro, il 25/10/2019 al precedente indirizzo di residenza del ricorrente "Baranello, Indirizzo_2" e che in relazione a quest'ultimo indirizzo si è verificata la compiuta giacenza. Ha potuto verificare, altresì, che il sig. Resistente_1, a far data dal 15/05/2008, risiedeva presso altro indirizzo: Baranello, Indirizzo_3 Pertanto, l'Ufficio ha inteso procedere allo sgravio degli importi contenuti nella cartella opposta e richiedere l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi degli artt. 61 e 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese.
All'udienza odierna l'appello è riservato per la decisione.
Nella fattispecie questa Corte osserva che sussistono tutti i presupposti giuridici ai fini della declaratoria della cessata materia del contendere.
Nel merito questa Corte rileva che nelle more e in pendenza del presente giudizio di appello iscritto al NRG
221/2023 si ha avuto modo di esaminare la ulteriore documentazione prodotta in questa sede dall'Agenzia
delle Entrate depositata in data 02/02/2024 protocollo n. 2024/7509, con la quale l'Ufficio ha inteso procedere allo sgravio degli importi contenuti nella cartella opposta e richiedere l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi degli artt. 61 e 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Pertanto questa Corte preso atto della documentazione in suo possesso, ritiene che debba dichiararsi l'estinzione del giudizio.
La peculiarità delle questioni trattate giustifica una integrale compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo Grado del Molise dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Compensa le spese.
Così deciso in PO lì, 20/10/2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
IU NZ Dott.ssa Carmela Di Lorenzo