Art. 3.
E' autorizzata la spesa derivante dalla partecipazione italiana all'accordo di cui all'articolo 1.
Le somme all'uopo necessarie saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per gli esercizi finanziari interessati.
E' autorizzata la spesa derivante dalla partecipazione italiana all'accordo di cui all'articolo 1.
Le somme all'uopo necessarie saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per gli esercizi finanziari interessati.