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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 27/06/2025, n. 703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 703 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima civile
Settore Lavoro e Previdenza
VERBALE DI UDIENZA della causa n. 3832/2023 R.G.
Tra
Parte_1
E
CP_1
All'udienza del 25/06/2025 avanti al Giudice onorario dott.ssa Giovanna Pedalino, sono comparsi per la parte ricorrente l'avv. RUBINO FABIO e per l'avv. Serra CP_1
Tommaso in sostituzione dell'avv. CALIO' MARINCOLA SCULCO ANGELA.
Il Giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti discutano la causa insistendo in quanto dedotto e richiesto in atti verbali di causa e note conclusive e precisano le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione autorizzando i difensori ad allontanarsi dall'aula
Il Giudice all'esito della camera di consiglio, alle ore 17:48 rientrata in aula decide ex art. 429
c.p.c. con l'allegata sentenza a verbale con motivazione contestuale dandone integrale lettura in pubblica udienza in assenza delle parti che si sono allontanate.
Il Giudice Onorario Dott.ssa Giovanna Pedalino
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione prima civile
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice Onorario del Tribunale di Siracusa dott.ssa Giovanna Pedalino, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato all'udienza di discussione del 27/06/2025 ex art. 429
c.p.c., dandone pubblica e integrale lettura, la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al n. 3832/2023 R.G. vertente
TRA
(codice fiscale ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Fabio Rubino, per procura in calce al ricorso introduttivo,
- ricorrente
E
(codice fiscale in Controparte_2 P.IVA_1 persona del presidente e legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dall'avvocato Angela Caliò Marincola Sculco, per procura generale alle liti in atti,
- resistente
OGGETTO: indebito assistenziale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 29/12/2023, titolare di Parte_1 pensione cat. INV CIV n. 07069948 e di indennità di accompagnamento riconosciutagli con decreto prefettizio del 27/02/2006, riconfermata in data 03/03/2009, deduceva che in data 5 maggio 2022, successivamente al compimento della maggiore età, veniva sottoposto a visita di revisione.
A seguito di tale visita, la Commissione medica non confermava la precedente valutazione e riconosceva soltanto una invalidità al 75%, determinando così il venir meno del diritto a percepire l'indennità di accompagnamento e la maggiorazione sociale (che gli era stata riconosciuta a partire dal 01/01/2022).
2 Successivamente, l' , che nelle more aveva continuato a erogare entrambe le CP_1 prestazioni economiche, con la comunicazione del 24/05/2023 chiedeva la restituzione della somma di € 11.959,24, di cui € 6.832,08 indebitamente corrisposta a titolo di indennità e €
5.127,16 indebitamente corrisposta a titolo di maggiorazione sociale per il periodo dal
01/06/2022 al 30/06/2023.
Il ricorrente deduceva che a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 114/2014 di conversione del D.L. 90/2014, la disciplina per i soggetti minorenni titolari di indennità di accompagnamento, prevede che al raggiungimento della maggiore età, se ne sussistono i requisiti economici, le prestazioni economiche erogabili a tali soggetti, sono erogate senza ulteriori accertamenti sanitari;
che in ogni caso, aveva percepito incolpevolmente le somme CP_ poi richieste dall' nella convinzione che gli spettassero sulla base della normativa vigente e che le stesse fossero irripetibili sulla scorta del principio ormai consolidato, come riconosciuto anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 431/93, che esclude la ripetizione dell'indebito qualora l'erogazione non dovuta non sia in alcun modo addebitabile al comportamento di colui che l'ha percepita.
Concludeva chiedendo che fosse dichiarata l'illegittimità della visita medica effettuata e affermato, quindi, il suo diritto a percepire la pensione d'inabilità, l'indennità di accompagnamento e la maggiorazione sociale, nonché l'annullamento dell'indebito contestato, la restituzione al ricorrente delle somme eventualmente trattenute e il ripristino delle prestazioni revocate, con decorrenza giugno 2022. CP_ Costituitosi ritualmente, l' sosteneva la legittimità del proprio operato e della richiesta restitutoria, stante la provvisorietà della spettanza del beneficio sancita nel decreto prefettizio del 03/03/2009 e la ripetibilità dei benefici previdenziali indebitamente erogati dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, anche nel mancato rispetto da parte dell'amministrazione dei termini prefissati per la sospensione dei pagamenti e l'emanazione del provvedimento di revoca. Ciò in ragione del fatto che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determina la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale.
Sosteneva la inapplicabilità dei principi di buona fede e di affidamento incolpevole della pretesa assistenziale al caso in esame e chiedeva il rigetto del ricorso per infondatezza.
La causa veniva istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti.
Dopo lo scambio di note autorizzate, la causa all'udienza odierna all'esito della discussione viene decisa con la presente sentenza a verbale dando lettura integrale del dispositivo e della motivazione.
3 Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. CP_ I. L'eccezione di illegittimità della visita di revisione cui l' ha sottoposto il ricorrente è infondata.
Il decreto legge n. 90 del 24 giugno 2014, convertito definitivamente dalla legge n. 114 del
11 agosto 2014, ha introdotto alcune semplificazioni a favore delle persone con disabilità.
Una di queste riguarda i neomaggiorenni invalidi civili.
Prima della legge 114/2014, un minore titolare di indennità di accompagnamento per una grave disabilità, anche se stabilizzata e ingravescente, era comunque costretto al compimento della maggiore età ad una nuova valutazione dell'invalidità (o cecità o sordità), in caso contrario gli veniva revocata l'indennità e non gli veniva concessa la pensione spettante in quanto maggiorenne.
L'art. 25, comma 6 del decreto-legge n. 90 del 24 giugno 2014, stabilisce che: “Ai minori titolari dell'indennità di accompagnamento per invalidi civili di cui alla legge 11 febbraio
1980, n. 18, ovvero dell'indennità di accompagnamento per ciechi civili di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 406, e alla legge 27 maggio 1970, n. 382, ovvero dell'indennità di comunicazione di cui all'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, nonché ai soggetti riconosciuti dalle Commissioni mediche, individuate dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009,
n. 102, affetti dalle patologie di cui all'articolo 42-ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono attribuite al compimento della maggiore età le prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni, senza ulteriori accertamenti sanitari, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore”.
Il dettato normativo viene ulteriormente chiarito dai messaggi Hermes n. 6512 del
08/08/2014 e n. 7382 del 01/10/2014, con i quali l' ha fornito ulteriori indicazioni CP_1 sulle modalità di erogazione dei trattamenti economici per i minori titolari di indennità di accompagnamento o di comunicazione nonché quelli rientranti nelle previsioni di cui al
DM 2 agosto 2007, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide o da sindrome di
Down (art. 25, comma 6): “Premesso che l'erogazione dell'indennità non cessa al raggiungimento della maggiore età, le nuove disposizioni normative stabiliscono ora, per i minori già titolari di tali prestazioni, al raggiungimento della maggiore età il diritto alle seguenti prestazioni:
- pensione di inabilità a favore dei cittadini maggiorenni totalmente inabili;
- pensione non riversibile a favore dei cittadini maggiorenni ciechi assoluti;
4 - pensione non riversibile a favore dei cittadini maggiorenni sordi. (omissis…)
Tutti i destinatari delle nuove disposizioni saranno in ogni caso tenuti a presentare tempestivamente - al raggiungimento del 18° anno di età - il modello AP70 che attesti il possesso dei requisiti socio-economici previsti dalla normativa vigente. Ricorrendone i presupposti, le prestazioni saranno in tal modo erogate d'ufficio, con decorrenza dal compimento della maggiore età”.
Dal delineato quadro normativo e dai chiarimenti forniti dall' sembrerebbe che al CP_1 ricorrere delle invalidità descritte, la presentazione del modello AP70 sia l'unico requisito necessario per la continuità dell'erogazione delle prestazioni economiche spettanti.
In realtà bisogna aggiungere che il successivo comma 6 bis, introdotto dalla legge n. 114 del 11/08/2014 all'art. 25 in sede di conversione del decreto 90/2014, ha previsto: “Nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell Controparte_2
.
[...]
È questa una novità particolarmente rilevante che riguarda proprio le visite di revisione.
Nella normativa previgente alla legge 114/2014 lo status relativo alla minorazione civile e all'handicap (legge 104/1992) decadeva in occasione della scadenza dei relativi verbali di accertamento anche se l'interessato era in attesa di visita di revisione. A causa dei ritardi nell'espletamento delle visite di verifica della permanenza dei requisiti sanitari, all'indomani della scadenza eventualmente indicata nel verbale venivano sospese le provvidenze economiche (pensioni, assegni, indennità), si perdeva il diritto alle agevolazioni lavorative (permessi e congedi) e non si poteva accedere ad altre agevolazioni quali, ad esempio, quelle fiscali finché non fosse stato definito un nuovo verbale di accertamento.
La novità introdotta dal Legislatore (articolo 25, comma 6 bis) è certamente rilevante come provvedimento a favore del cittadino: nel caso in cui sia prevista rivedibilità si conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura.
L' , con la circolare n. 10 del 23/01/2015 ha chiarito che la norma citata “novellando il CP_1 previgente sistema, ha quindi come obiettivo primario la semplificazione degli adempimenti sanitari e amministrativi relativi alla concessione dei benefici spettanti ai cittadini in possesso di verbali con rivedibilità e consente di superare, anche alla luce della
5 prevista conservazione di tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura (almeno fino alle risultanze della visita di revisione),
l'attuale sistema dell'eventuale doppia visita”. Tale circolare chiarisce inoltre che sarà lo stesso a convocare a visita l'invalido (o sordo o cieco) in possesso di verbale che CP_2 prevede una revisione e ad effettuare anche materialmente e direttamente la visita, sulla base degli atti disponibili (ed eventualmente forniti dal cittadino stesso) che le UO Medico- legali dell'Istituto utilizzeranno per individuare i casi di patologia stabilizzata o ingravescente a norma del D.M. 2 agosto 2007, al fine di evitare che si dia luogo a visita di revisione nei confronti di quei soggetti per i quali, al compimento del diciottesimo anno d'età, non sussistano ipotesi di miglioramento delle condizioni sanitarie.
Con il successivo messaggio n. 926 del 25 febbraio 2022, l' ha ulteriormente rivisto le CP_1 regole e soprattutto le proprie modalità operative relative alle visite di revisione esclusivamente in relazione ai verbali di invalidità o di handicap (legge 104/1992) nei quali sia espressamente indicata una data di revisione. È bene precisare che tale messaggio non riguarda tutti i neomaggiorenni, ma in base alle indicazioni dell'art. 25 comma 6 bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, inserito in sede di conversione dalla legge 11 agosto
2014, n. 114, solo i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia indicata formalmente la data di revisione che coincida con la maggiore età.
Pertanto, esiste per l' un espresso obbligo normativo di procedere alla verifica della CP_2 permanenza delle condizioni patologiche contenute nel verbale sanitario, nel presupposto di un'evoluzione nel tempo del quadro sanitario.
La nuova procedura prevede che quattro mesi prima della data prevista per la visita di revisione, le procedure informatiche estraggono dagli archivi le posizioni interessate. Il cittadino riceve una lettera, con posta prioritaria, contenente l'invito ad allegare la propria documentazione sanitaria. Se la documentazione sanitaria viene ritenuta idonea la revisione si conclude con la valutazione sugli atti. Diversamente procede a fissare la visita di CP_1 revisione “in presenza”.
Riassumendo, alla luce del citato quadro normativo, per i minori di 18 anni titolari di indennità di accompagnamento o comunicazione, nonché quelli rientranti nelle previsioni di cui al DM 2 agosto 2007, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide o da sindrome di Down, la Legge 114/2014 stabilisce che al raggiungimento della maggiore età, si prevede la sola necessità dell'accertamento dei requisiti socio-reddituali (modello AP70) per attribuire il diritto alle prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni, quindi senza ulteriori accertamenti sanitari, e in automatico.
6 Se però nel verbale è indicata una scadenza, coincidente con il compimento della maggiore età, la visita è da effettuarsi in ogni caso.
Nel caso in esame sono agli atti del giudizio i decreti prefettizi del 27/02/2006 e del
03/03/2009: in particolare da quest'ultimo, emerge che l'indennità di accompagnamento doveva essere erogata “fino al compimento del 18° anno di età”; inoltre, in tale documento non si rinviene alcun riferimento al D.M. 2 agosto 2007 che qualificherebbe come stabilizzata o ingravescente la patologia riscontrata al minore, esonerandolo da ulteriori visite di revisione. Deve pertanto ritenersi legittimo e corretto l'operato dell' che ha CP_1 convocato il ricorrente per la visita di revisione, confermando in tale occasione, che pur non sottoponibile a revisione, le infermità da cui risultava affetto il ricorrente non rientravano fra quelle non revisionabili secondo il citato D.M. 02/08/2007.
II. l'eccezione di insussistenza dell'indebito è infondata.
Dal quadro normativo sopra esaminato e applicabile alla fattispecie in esame deve ritenersi legittima la chiamata a visita di revisione del ricorrente e, all'esito della visita di revisione deve ritenersi legittima la richiesta di ripetizione delle somme indebitamente erogate al ricorrente per indennità di accompagnamento e maggiorazione sociale dele quali non aveva più diritto di usufruire.
Per quanto riguarda la pretesa irripetibilità delle somme erogate, deve rilevarsi che in relazione all'indebito assistenziale per carenza del requisito sanitario, fattispecie cui si riferisce l'indebito oggetto del caso in esame, la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate opera dalla data della visita di revisione che ha accertato il venir meno del requisito sanitario che legittimava alla percezione delle ulteriori provvidenze economiche, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso
- il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca;
il sistema normativo così interpretato è conforme all'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta (in termini Cassazione civile, sez. VI, 19/12/2019, n. 34013).
Sull'interpretazione della ratio legis della superiore norma la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed
è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di
7 situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento”. (cfr., Cass. N. 24180/2022; Cass. nr. 13915 del 2021; Cass. nr. 13223 del 2020; Cass. nn. 10642 e 31372 del 2019). Secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale la disciplina dell'indebito assistenziale è derogatoria al principio civilistico di ripetibilità dell'indebito ex art. 2033 c.c. in quanto si presume che i pensionati abbiano utilizzato gli importi “indebitamente” percepiti a soddisfare esigenze primarie di vita. Alla luce dei principi ermeneutici enucleati dalla Corte costituzionale e dalla suprema Corte di Cassazione, affinché possa pronunciarsi l'irripetibilità delle somme indebitamente percepite dal beneficiario è necessario accertare: la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento e la prova dell'utilizzo da parte del beneficiario delle somme percepite al fine di soddisfare le proprie primarie esigenze di vita. La Cassazione ha altresì chiarito che: “l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo del provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento” (Cassazione ordinanza n. 24180/2022, pubblicata il 4 agosto 2022, ripresa dalla sent. C. A. Catania, n. 833/2023).
È agli atti che alla visita di revisione del 05/05/2022, il ricorrente è stato riconosciuto invalido nella misura del 75%, perdendo quindi il requisito sanitario necessario per godere dell'indennità di accompagnamento e della maggiorazione sociale fino a quel momento riconosciutegli.
Dai documenti prodotti nel giudizio e non contestati dal ricorrente, risulta provato che l'Istituto pensionistico, in ossequio alla disposizione prevista al comma 4 dell'art. 42 del
D.L. 269/2003 che prevede: “nel caso in cui il giudizio sullo stato di invalidità non comporti la conferma del beneficio in godimento è disposta la sospensione dei pagamenti ed il conseguente provvedimento di revoca opera con decorrenza dalla data di verifica” ha proceduto, in data 27/05/2022 all'invio della comunicazione di esito della visita sospensione e del verbale sanitario contenente la comunicazione della perdita del requisito sanitario.
Il ricorrente non ha contestato l'avvenuta erogazione e percezione della prestazione nel periodo in considerazione, non ha provato che la somma richiesta in restituzione fosse stata
8 CP_ legittimamente percepita, non ha contestato i documenti depositati dall' né ha eccepito di non averli ricevuti;
infine, non ha impugnato giudizialmente il verbale sanitario.
Ne deriva la non invocabilità dei principi in materia di affidamento incolpevole e buona fede e la legittimità del provvedimento di comunicazione di indebito e del recupero delle somme. Inoltre, nel giudizio parte ricorrente non ha fornito alcun elemento atto a provare l'utilizzo delle somme percepite al fine di soddisfare le proprie primarie esigenze di vita.
Alla luce delle considerazioni e dei principi giurisprudenziali sopra esposti il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza. Esse sono tuttavia irripetibili ex art. 152 disp. att.
c.p.c. stante la dichiarazione di cui all'art. 42 comma 11 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326 resa dalla parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così statuisce:
- Rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Siracusa, 27/06/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Giovanna Pedalino
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