CASS
Ordinanza 7 giugno 2023
Ordinanza 7 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, ordinanza 07/06/2023, n. 24564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24564 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2023 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso proposto da RI MA n. a Taranto il 5/12/1970 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Lecce- Sez. Distaccata di Taranto- in data 5/10/2022 -dato atto del rituale avviso alle parti;
-sentita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, confermava la decisione del Tribunale di Taranto che, in data 21/2/2022, aveva riconosciuto il IZ colpevole del delitto di truffa continuata, condannandolo alla pena di mesi cinque di reclusione ed euro 250,00 di multa. 2. Ha presentato ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, il quale ha dedotto la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla conferma del giudizio di responsabilità del prevenuto per gli addebiti ascrittigli e alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod.pen. 3. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è affetto da radicale genericità ed aspecificità in quanto non si rapporta in termini puntuali a fini confutativi con l'esaustiva motivazione dei Penale Ord. Sez. 7 Num. 24564 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 18/04/2023 giudici di territoriali (pagg. 5-7) che hanno illustrato le ragioni alla base della reiezione del gravame difensivo in punto di responsabilità per gli addebiti ascritti. 3.1 Il secondo motivo non è stato oggetto di devoluzione in appello e, in ogni caso, s'appalesa manifestamente infondato avuto riguardo al profitto conseguito per effetto delle due truffe in contestazione e al correlativo danno patito dalle pp.00. (euro 329,40 capo a;
euro 1.625 capo b); alle modalità dell'azione, ai precedenti, di cui due specifici, che impongono di escludere l'occasionalità della condotta. declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 18 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
-sentita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, confermava la decisione del Tribunale di Taranto che, in data 21/2/2022, aveva riconosciuto il IZ colpevole del delitto di truffa continuata, condannandolo alla pena di mesi cinque di reclusione ed euro 250,00 di multa. 2. Ha presentato ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, il quale ha dedotto la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla conferma del giudizio di responsabilità del prevenuto per gli addebiti ascrittigli e alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod.pen. 3. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è affetto da radicale genericità ed aspecificità in quanto non si rapporta in termini puntuali a fini confutativi con l'esaustiva motivazione dei Penale Ord. Sez. 7 Num. 24564 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 18/04/2023 giudici di territoriali (pagg. 5-7) che hanno illustrato le ragioni alla base della reiezione del gravame difensivo in punto di responsabilità per gli addebiti ascritti. 3.1 Il secondo motivo non è stato oggetto di devoluzione in appello e, in ogni caso, s'appalesa manifestamente infondato avuto riguardo al profitto conseguito per effetto delle due truffe in contestazione e al correlativo danno patito dalle pp.00. (euro 329,40 capo a;
euro 1.625 capo b); alle modalità dell'azione, ai precedenti, di cui due specifici, che impongono di escludere l'occasionalità della condotta. declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 18 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente