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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 20/03/2025, n. 611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 611 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 10805/2018
TRA
rappr. e dif., giusta procura in atti, dagli avv.ti Andreina Blasi e Francesca Rosato Parte_1 unitamente ai quali elett. dom. in Santa Maria Capua Vetere alla via Mastantuono
RICORRENTE
E rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. Pietro D'Onofrio presso il cui Controparte_1 studio elett. dom. in Pastorano al corso Italia n. 43
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento rapporto di lavoro subordinato e differenze retributive
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.12.2018 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe esponeva:
a) di aver lavorato alle dipendenze della parte convenuta dal 3 novembre 2014 al 3 maggio 2018, senza soluzione di continuità, pur essendo stato regolarmente inquadrato solo per i periodi dal
02.09.2016 al 18.11.2016, dal 14.12.2017 al 31.12.2017 e dal 01.02.2018 al 04.05.2018, con contratti di lavoro part-time;
b) di aver svolto, per l'intero periodo, le mansioni di barbiere riconducibili al 3 livello del CCNL
Barbieri, Parrucchieri e Acconciatori;
c) di avere prestato la propria attività lavorativa, per tutta la durata del rapporto di lavoro, nei giorni e per l'orario analiticamente indicati in ricorso, percependo, a titolo di retribuzione, le somme ivi specificate;
d) che il rapporto cessava a seguito di licenziamento intimato per motivi disciplinari con comunicazione del 3 maggio 2018; e) di aver percepito, alla data di cessazione del rapporto, l'importo di euro 561,01 a titolo di TFR, somma inferiore a quella spettante in ragione della qualità e quantità del lavoro svolto;
f) di non aver percepito alcunché a titolo di 13^, lavoro straordinario, ferie ed indennità sostitutiva del preavviso.
Tutto ciò premesso, parte ricorrente, lamentando di aver percepito una retribuzione sperequata rispetto alla quantità ed alla qualità del lavoro svolto ex art.36 Cost., chiedeva a questo giudice, preliminarmente, di accertare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato nelle modalità di cui al ricorso, quindi chiedeva di condannare parte convenuta al pagamento della complessiva somma di euro 44463,33, oltre svalutazione ed interessi legali sulle somme rivalutate, vinte le spese, con attribuzione.
Si costituiva in giudizio il convenuto che, in via preliminare, eccepiva la nullità del ricorso e, nel merito, contestando integralmente la domanda con articolate argomentazioni in fatto ed in diritto, ne chiedeva il rigetto in quanto infondata.
Espletata la prova testimoniale, disposta ed espletata CTU contabile, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.
**********
Rileva preliminarmente il Tribunale come vada rigettata l'eccezione di nullità del ricorso sollevata dalla parte resistente.
L'art. 414 c.p.c., nell'indicare i requisiti formali del ricorso, nell'accezione, ormai comunemente accolta, di forma-contenuto, espressamente prevede, al n. 4) che l'atto introduttivo del giudizio contenga l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si fonda la domanda.
Si tratta di prescrizione che ha l'evidente finalità di consentire, da un lato, il corretto instaurarsi del contraddittorio, ponendo il convenuto in condizione di poter prendere posizione in maniera precisa - come, del resto, richiesto dall'art. 416, comma 3, c.p.c. - sui fatti allegati dall'attore, e di consentire, dall'altro, al giudicante di avere piena cognizione dei fatti di cui è causa, anche in funzione di un consapevole esercizio dei poteri di ufficio che egli è chiamato ad esercitare ed in particolare dell'attività istruttoria che eventualmente dovesse rendersi necessaria.
La violazione della suddetta prescrizione, configurabile ogni qualvolta, all'esito di un esame complessivo del ricorso, i fatti costitutivi del diritto (cd. fatti primari) risultino completamente omessi ovvero siano individuati in maniera del tutto generica o parziale, si presta ad essere sanzionata, giusta previsione di cui di cui all'art.156 comma 2 c.p.c., in termini di nullità dell'atto, rilevabile d'ufficio (cfr. ex plurimis Cass. S.U. 6140/1993; Cass. 13066/1997; Cass. 4296/1998;
Cass. 7089/1999), con conseguente inammissibilità della domanda, in relazione alla quale non solo si rende impossibile il concreto esercizio del diritto di difesa del convenuto - che poco o nulla viene a sapere dei fatti per i quali si procede - ma appare anche sostanzialmente preclusa l'adozione di qualsivoglia provvedimento giurisdizionale. Nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che, attraverso l'esame complessivo dell'atto, sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore ed il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa.
Ne consegue che la suddetta nullità deve essere esclusa nell'ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive, allorché l'attore abbia indicato - come nel caso di specie – il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro, l'inquadramento ricevuto ed abbia, altresì, specificato la somma complessivamente pretesa ed i titoli in base ai quali vengono richieste le spettanze.
Ebbene nel caso di specie l'analisi complessiva del contenuto del ricorso – ma anche l'esame analitico dello stesso - evidenziano la presenza di tutti gli elementi indispensabili ai fini di cui sopra. Chiaramente indicato è il periodo lavorativo in questione, le pretese economiche fatte valere, le causali delle stesse, il loro complessivo ammontare. Alcuna incertezza può riscontrarsi in merito sia al petitum che alla causa petendi.
Venendo al merito, parte ricorrente, nel ricorso introduttivo, asserisce di avere svolto la propria attività lavorativa alle dipendenze della parte convenuta, senza soluzione di continuità, dal 3 novembre 2014 al 3 maggio 2018, pur essendo stata inquadrata solo per i seguenti periodi: dal
02.09.2016 al 18.11.2016, dal 14.12.2017 al 31.12.2017 e dal 01.02.2018 al 04.05.2018.
Parte resistente, costituendosi in giudizio, ha specificamente contestato le deduzioni attoree sia in relazione alla durata del rapporto di lavoro che in relazione alle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. In particolare, ha contestato la sussistenza di qualsivoglia rapporto intercorso tra le parti per il periodo dal 3 novembre 2014 al 31.08.2016, evidenziando che il ricorrente iniziava a svolgere l'attività lavorativa alle dipendenze del solo a far data dal 01.09.2016, CP_1 espletando la relativa prestazione per brevi periodi. Evidenziava, al riguardo, che il rapporto di lavoro tra le parti cessava in data 18.11.2016 in quanto il convenuto era costretto a sospendere la propria attività imprenditoriale a causa dell'apertura di una voragine sul marciapiede, all'altezza di via Vittorio Veneto, nel Comune di Camigliano, proprio dove era ubicata la sede di lavoro, situazione che aveva condotto il Sindaco ad emanare una ordinanza contingibile ed urgente con la quale veniva ordinato lo sgombero dell'unità immobiliare ove era esercitata l'attività lavorativa da parte del convenuto. Solo in seguito, alla data del 14.12.2017, ripresa l'attività e trasferita la sede operativa nel Comune di Pastorano, il convenuto assumeva nuovamente il ricorrente che, tuttavia, veniva licenziato alla data del 03.05.2018 per giusta causa essendosi ingiustificatamente assentato dal lavoro.
Quanto alle modalità di svolgimento del rapporto parte resistente ha dedotto che il ricorrente veniva, per entrambi i periodi, assunto con contratto di lavoro part-time, osservando l'orario contrattualmente previsto, e svolgendo le mansioni corrispondenti all'inquadramento ricevuto, ovvero quelle di operaio addetto alla pulizia del locale nonché alla preparazione degli attrezzi necessari ai fini del taglio dei capelli e della rasatura della barba, attività, quest'ultima che veniva svolta in via esclusiva dal . CP_1
Osserva, dunque, il giudicante come sia assolutamente preliminare, rispetto alla domanda avente ad oggetto le rivendicazioni economiche avanzate dal ricorrente, l'accertamento della esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato svoltosi senza soluzione di continuità per l'intero periodo dedotto in ricorso.
Poiché il merito della vicenda investe la nota questione degli elementi caratterizzanti un rapporto di lavoro subordinato, è opportuno richiamare alcuni ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali rilevanti ai fini della soluzione della controversia sottoposta all'attenzione del giudicante.
In base all'art. 2094 c.c. “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”. La lettera della legge illustra la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso “alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore.
Le regole imposte dagli artt. 2099 e ss., 2104, 2104, 2106 c.c. riempiono di contenuti detta verticalità per la quale il lavoratore subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai suoi collaboratori dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa dall'obbligo di fedeltà e dalla soggezione al potere disciplinare.
Sulla base delle disposizioni normative citate, ricorrenti massime della Suprema Corte ribadiscono che elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr., ex multis, Cass., sez. lav., 09/03/2009, n. 5645; Cass., sez. lav., 24/02/2006, n. 4171).
Pochi dubbi sussistono qualora la relazione di supremazia che produce l'assoggettamento si concretizzi nell'emanazione di ordini specifici, nell'esercizio di una assidua e costante attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni, nello stabile e continuativo inserimento nell'organizzazione produttiva dell'impresa.
Constatato, però, che qualsiasi attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che autonomo - nel senso che la natura dell'attività svolta dal lavoratore deve indurre il giudice a ritenere la sussistenza della subordinazione non già in relazione all'oggetto della prestazione lavorativa, bensì in relazione agli elementi tipici della subordinazione - quando risulti difficile l'accertamento dell'elemento essenziale della subordinazione come sopra delineato, può farsi ricorso ad elementi dal carattere sussidiario e funzione indiziaria che, lungi dal prescindere dall'essenzialità della subordinazione, ne accertano in via indiretta l'esistenza quali evidenze sintomatiche di un vincolo non rintracciabile aliunde (cfr. tra le altre, Cass, sez. lav.,
08/02/2010, n. 2728; Cass., sez. lav., 27/02/2007, n. 4500) .
Ed anche quando la prestazione dedotta in contratto sia elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione ed il criterio di qualificazione rappresentato dall'esistenza del potere direttivo, organizzativo e disciplinare non risulti significativo, occorre fare riferimento ai criteri sussidiari (Cass. lav. 5/5/2004, n. 8569).
Evidentemente, l'utilizzo del procedimento presuntivo si sostanzia nell'individuazione di un nesso logico specifico tra le effettive modalità di attuazione del rapporto ed i singoli elementi costitutivi del “tipo” legale di contratto di lavoro subordinato, mediante una sorta di sussunzione del caso concreto nella fattispecie astratta delineata dall'art. 2094 c.c.
Gli indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale sono i seguenti: eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione;
inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa; utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro;
assenza di rischio imprenditoriale;
obbligo di osservanza di un orario di lavoro e di frequenza giornaliera, con annessi obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze;
continuità della collaborazione, quale obbligo ideale tendenzialmente stabile di messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative;
retribuzione predeterminata a cadenza fissa;
pagamento dello straordinario, godimento delle ferie, versamento di contributi assicurativi;
esclusività della prestazione;
infungibilità soggettiva della prestazione;
esercizio di mansioni meramente esecutive.
Ciò che deve negarsi è l'autonoma idoneità di ciascuno di questi, considerato singolarmente, a fondare l'accertamento della natura del rapporto, ma non anche la possibilità che in una valutazione globale essi vengano assunti come indizi gravi, precisi e concordanti, quindi rivelatori della sussistenza della subordinazione (Cass., Sez. un., 30/6/1999, n. 379).
Tutto quanto premesso, osserva il giudicante come il criterio di risoluzione della presente controversia vada ricercato nel principio della ripartizione dell'onere della prova, di cui all'art. 2697
c.c., in base al quale grava sull'attore la prova dei fatti costitutivi della pretesa i quali, per non essere stati implicitamente o esplicitamente ammessi dalla controparte, devono ritenersi contestati, e che consistono principalmente nella sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata, nel periodo e con l'orario di lavoro indicato, nonché nello svolgimento di mansioni corrispondenti al livello di inquadramento richiesto, e nell'applicabilità in via diretta del ccnl indicato, ai fini del diritto agli istituti retributivi non aventi un fondamento legale.
Una volta provati i fatti costitutivi, graverà sul convenuto l'onere di dimostrare di avere a sua volta adempiuto agli obblighi connessi alla natura subordinata del rapporto.
Con l'ulteriore conseguenza che, ove all'esito della prova permangano dubbi circa l'inquadramento giuridico del rapporto stesso, deve necessariamente concludersi per il rigetto del ricorso, non essendo stato assolto l'onere della prova gravante sulla parte attrice. Infatti, qualora vi sia una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto (cfr., in tal senso, Cass., sez. lav., 28/09/2006, n. 21028).
Ciò premesso, alla luce di tali considerazioni, rileva il Tribunale che, nel caso di specie,
l'intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato svoltosi con le modalità di cui al ricorso introduttivo non ha rinvenuto adeguati elementi di supporto nell'istruttoria espletata.
Valutando i dati conoscitivi forniti dalla prova testimoniale assunta deve infatti concludersi per l'assenza di sufficienti elementi istruttori a conferma della tesi sostenuta dal ricorrente.
Verifichiamo le deposizioni testimoniali.
Il teste , escussa all'udienza del 12 maggio 2022, ha dichiarato: “…Conosco il Testimone_1 ricorrente, sono la sua compagna, all'epoca dei fatti, ero fidanzata con il ricorrente e lavoravo anche io per il sig. sono fidanzata con il ricorrente dal 2014. Il ricorrente ha lavorato per il Pt_1 sig. dal 2014 fino al 2018, il rapporto non si è mai interrotto, si è interrotto CP_1 formalmente solo per un periodo nel 2016 perché la sede vecchia non era più agibile ed il
[...]
insieme al ricorrente lavoravano a nero casa per casa, a domicilio dei clienti. Conosco CP_1 queste circostanze in quanto andavo sempre a prendere il ricorrente la sera con la macchina, ci andavo tutti i giorni fino a quando non mi sono trasferita a Pastorano, nel 2016, ci andavo anche la mattina perché poi ho iniziato anche io a lavorare per il sig. ; ho lavorato per un CP_1 breve periodo, per un paio di mesi, mi occupavo di fare gli shampi e mi occupavo della pulizia del negozio, davo una mano insomma. Dopo questi due mesi sono andata via ed ho iniziato a fare lavori saltuari;
ho continuato ad andare al negozio, ci andavo la mattina per accompagnare il ricorrente e la sera per andarlo a prendere. Il ricorrente faceva shampi, barba e tagliava i capelli.
Ho visto il ricorrente fare queste attività ogni volta che andavo al negozio perché la sera, quando lo andavo a prendere verso le 20, visto che non c'erano orari e capitava che il negozio chiudesse anche alle 22 e oltre, io lo aspettavo lì. Il negozio si trovava a Camigliano, lungo il corso, mi riferisco alla prima sede, poi, quando il locale chiuse perché non era più agibile, il ricorrente ed il convenuto andavano casa per casa, a domicilio dei clienti: conosco questa circostanza in quanto il ricorrente mi aggiornava e poi perché li vedevo andando in giro con la macchina che entravano nelle case dei clienti con la;
questo è stato fatto per un breve periodo fino alla apertura Parte_2 della nuova sede sita in Pantuliano, frazione di Pastorano;
io in questa nuova sede ci sono andata poche volte perché i rapporti con il convenuto si erano interrotti, andavo sempre a prendere il ricorrente al lavoro ma non mi trattenevo più di tanto perché i rapporti con il si erano CP_1 raffreddati. Il ricorrente lavorava tutti i giorni dal martedì al sabato e, a volte, quando si organizzavano le sfilate, andava anche di domenica senza essere pagato;
il ricorrente iniziava a lavorare alle 8.00 fino alle 12.00/13.00, staccava per il pranzo e poi riattacava, a volte mangiava lì perché non faceva in tempo ad andare a casa per il pranzo;
la pausa per il pranzo era meno di un'ora, il tempo di mangiare un panino, di solito era un'ora però se c'era affluenza il ricorrente non tornava a casa e mangiava il panino per poi riprendere subito a lavorare;
dopo la pausa pranzo il ricorrente lavorava sino a sera tarda, non vi erano orari e regole, a volte potevano essere le 21, a volte le 22. Conosco queste circostanze in quanto quando capitava questa cosa il ricorrente mi chiamava ed io non lo andavo a prendere;
io lo andavo a prendere anche per le 12.30/13 quando faceva la pausa in quanto il ricorrente non aveva la macchina;
io ero sempre libera perché facevo lavori saltuari e mi organizzavo in base agli orari che dovevo andarlo a prendere e riaccompagnare. L'abitazione del ricorrente distava ad una distanza dal negozio di circa cinque/dieci minuti di macchina circa, non so dire la distanza precisa. So che il rapporto di lavoro
è cessato nel periodo di Pasqua, ricordo che il ricorrente dopo una giornata intera di lavoro di venerdì santo dove fece molto tardi, il sabato non si sentì bene e non andò a lavorare;
per questo motivo litigarono con il in quanto lui voleva che il ricorrente andasse a lavorare. Nel CP_1 periodo in cui ho lavorato anche io presso il negozio lavoravamo solo il ricorrente, il sig.
[...]
ed io;
sia io che il ricorrente lavoravamo senza contratto di lavoro, il ricorrente fu CP_1 regolarizzato solo in seguito ad un controllo dell'ispettorato del lavoro, e fu regolarizzato per poco tempo. Il controllo degli ispettori avvenne a settembre del 2016, l'ispettore entrò in negozio, c'ero anche io ed il ricorrente stava lavorando. Era il sig. che dava indicazioni al ricorrente CP_1 sul lavoro da fare;
ho visto questa circostanza nel periodo in cui ho lavorato al negozio e anche quando andavo a prendere al lavoro il ricorrente e mi trattenevo lì. Ho lavorato presso il negozio del sig. da metà agosto a settembre 2016, per un breve periodo, fino a quando vi fu il CP_1 controllo ispettivo. Quando aspettavo il ricorrente la sera, a volte aspettavo fuori, ma la maggior parte delle volte entravo perché ci voleva parecchio tempo, questo fino al trasferimento alla nuova sede perché lì entravo raramente, o se entravo, mi trattenevo per poco e poi aspettavo in macchina.
Gli strumenti che utilizzava il ricorrente per fare il suo lavoro, anche per tagliare i capelli, erano tutti di proprietà del sig. ”. CP_1
Il teste , escussa alla medesima udienza, ha affermato: “…Conosco il sig. Testimone_2 CP_1
è mio cognato. Frequento abitualmente, due volte a settimana, con precisione il mercoledì ed
[...] il sabato, il negozio di mio cognato da ventuno anni da quando ho iniziato a frequentare il fratello del Sig. . Preciso che io ho sposato il fratello del e mia sorella, a sua
CP_1 CP_1 volta, ha sposato il sig. all'incirca 16 anni fa. Il negozio era un negozio di
CP_1 parrucchiere per uomini e per donne, si trovava in Camigliano alla via Vittorio Veneto, nello tesso stabile dove abitava il prima del matrimonio;
ad ottobre del 2016 vi è stato un
CP_1 problema di agibilità del locale anzi di tutto lo stabile;
dopo 14 mesi l'attività del convenuto stata trasferita nella nuova sede attuale che è sita in Pastorano alla via Pietro Nemi. Durante i 14 mesi precedenti l'apertura della nuova sede, l'attività del si è fermata in attesa dei lavori
CP_1 per l'apertura della nuova sede;
in quel periodo il non ha lavorato;
il
CP_1 CP_1 non ha mai lavorato a domicilio in quel periodo;
conosco questa circostanza in quanto in quel periodo il non ha lavorato, e la mia famiglia lo ha aiutato economicamente. Conosco
CP_1 il ricorrente in quanto lo vedevo lavorare presso il negozio di mio cognato. Il ricorrente lavorava due volte a settimana di mattina e due volte a settimana di pomeriggio, i vari giorni erano concordati in base agli appuntamenti. Di mattina credo iniziava verso le 9.00 e lavorava fino alle 13; il pomeriggio lavorava dalle 15 alle 19 circa;
conosco queste circostanze in quanto io lavoro in un ufficio, mi capitava di incontrare il ricorrente quando scendevo per andare a lavoro la mattina alle 9 o quando rientravo il pomeriggio dal lavoro per la pausa pranzo, capitava che lo vedevo alle
15 quando lui ritornava al lavoro, poiché il negozio era adiacente al portone di ingresso della mia abitazione;
poi lo vedevo quando andavo al negozio se era di turno, di solito andavo di pomeriggio al negozio;
so che il ricorrente terminava il turno alle 19 perché qualche volta che mi è capitato di andare al negozio dopo le 19, il ricorrente non c'era. Io lavoravo dal lunedì al venerdì, dalle 09.00 alle 18.00 con pausa pranzo dalle 14.00 alle 15.00; lavoravo in una azienda che si trova a
Pastorano, alla distanza di circa 8 km da casa;
scendevo da casa per andare al lavoro intorno alle
8.45/8.50, ci vogliono circa cinque minuti in macchina per arrivare alla mia sede di lavoro. Il ricorrente ha lavorato da settembre 2016 fino ad ottobre 2016 quando vi è stato l'ordine di sgombero dello stabile;
ha ripreso a lavorare a dicembre del 2017 sino a fine aprile/inizio maggio del 2018; il ricorrente non ha mai lavorato per il resistente al di fuori dei periodi che ho riferito.
Che io ricordi il ricorrente ha sempre lavorato due giorni la mattina e tre il pomeriggio nelle modalità che ho prima riferito. Nel periodo in cui ha lavorato il ricorrente il non CP_1 aveva altri dipendenti;
solo quando ha aperto la nuova sede vi sono stati altri collaboratori, ricordo la signora e la signora . Il ricorrente si occupava di preparare la Tes_3 Pt_3 postazione per i tagli o per lo shampoo, si occupava di ripulire il locale dopo il taglio dei capelli, non si occupava del taglio dei capelli;
io non l'ho mai visto tagliare i capelli;
del taglio dei capelli se ne è sempre occupato solo il sig. , questo sia nella prima sede che nella nuova CP_1 attuale. Il Sig. tagliava i capelli anche alle donne, anche nella nuova sede si occupa CP_1 del taglio dei capelli alle donne”.
Il teste ha, poi, dichiarato: “…Conosco il ricorrente;
l'ho conosciuto nel periodo Testimone_4 in cui sono andato a vivere a Pastorano, nel 2016; l'ho conosciuto in giro per il paese, è una delle prime persone che ho conosciuto. Quando ci siamo conosciuti, il ricorrente mi ha detto che lavorava da un barbiere a Camigliano, per cui io poi mi sono recato a tagliare i capelli nel negozio dove lavorava il ricorrente;
ci sono andato nel 2016 a fine anno, ci sono andato anche nel 2017, nei primi mesi, ci sono andato tre o quattro volte in totale. Ci andavo in serata in quanto il giorno lavoravo, andavo sempre verso le 18/19. Quando sono andato al negozio il ricorrente c'era sempre, è lui che si è occupato del taglio dei miei capelli. Quando sono andato al negozio, se non erro, c'era un altro ragazzo che lavorava al negozio. Conosco il proprietario del negozio, sig.
[...]
lo conosco di vista perchè al negozio sono andato poche volte;
quando sono CP_1 andato al negozio il sig. era presente. Non ho visto nessuno dare indicazioni al CP_1 ricorrente sul lavoro da svolgere, lui già sapeva tutto quello che doveva fare. Io sono andato a tagliare i capelli nella sede di Camigliano;
non sono mai stato presso la sede di Pastorano;
so però dove si trova perché essendo di Pastorano conosco la zona. Il negozio dove sono andato stava sul corso di Camigliano, era composto di una stanza ed un bagno, non ricordo se c'erano postazioni lavaggio, non ricordo di preciso come era fatto il locale essendo passati tanti anni. Quando ho pagato per il taglio dei capelli ho pagato al ricorrente”.
Infine, il teste , escusso all'udienza del 9 maggio 2023, ha affermato: Testimone_5
“…Conosco il sig. , è il mio barbiere di fiducia, lo conosco da vent'anni, da quando CP_1 risiedo a Vitulazio. E' da venti anni che frequento il locale di titolarità del sig. , ci vado CP_1 con la frequenza di un paio di volte a settimane. Il locale si trovava prima sul ponte di Camigliano, vi è stato fino al 2016; io lì mi sono recato dal 2000 sino al 2016; dopo il 2016, a causa del crollo della strada avvenuto ad ottobre 2016, per circa un anno il sig. non ha lavorato;
CP_1 successivamente ha riaperto a Pantuliano, se non erro nel novembre o dicembre del 2017, ho ripreso a frequentare il negozio. Nel periodo in cui il convenuto non ha avuto il negozio ci siamo comunque frequentati perché siamo amici;
non ha mai lavorato per le case, io l'ho chiamato per chiedergli di venire a casa a farmi i capelli ma lui mi ha detto sempre di no;
in quel periodo è stato
a casa, non ha lavorato. Conosco il ricorrente, l'ho visto nel salone a Camigliano, le volte che ci sono stato, nel periodo da settembre 2016; prima l'ho conoscevo di vista, lo vedevo per strada, non
l'ho mai visto nel negozio prima di settembre 2016. L'ho visto lavorare da settembre 2016 fino al crollo della strada e alla conseguente sospensione dell'attività; poi l'ho rivisto lavorare nel nuovo negozio di Pantuliano per circa tre quattro mesi;
poi non l'ho visto più. Io nel negozio andavo quando me lo consentivano gli impegni lavorativi, avendo una impresa edile;
andavo sia di mattina che di pomeriggio, dipendeva dagli impegni lavorativi;
il ricorrente non lo vedevo sempre, a volte lo vedevo altre volte no;
io sapevo che faceva due giorni mezza giornata di mattina e altri tre giorni di pomeriggio;
conosco questa circostanza perché me l'ha riferita il sig. . A CP_1
Pantuliano lavora la sorella del sig. ed un'altra ragazza, , che lavora lì come CP_1 Tes_3 parrucchiera;
nell'altro negozio non lavorava nessun altro dipendente a parte il ricorrente. Il ricorrente faceva lo shampoo ed assisteva il sig. ; il sig. non mi ha mai tagliato i CP_1 Pt_1 capelli né ho visto che tagliava i capelli ad altri clienti. Era il sig. a dire al ricorrente CP_1 che cosa doveva fare e ad impartirgli le direttive”.
Orbene, rileva il Tribunale come il quadro istruttorio così delineato non rechi suffragio alla tesi di parte attrice.
Gli elementi di prova desumibili dalle testimonianze in atti appaiono, infatti, troppo scarni e generici per fondare un solido convincimento dell'espletamento, da parte del ricorrente, di una prestazione lavorativa avente i caratteri della subordinazione, ininterrottamente svolta per l'intero periodo dedotto in ricorso, e con le modalità ivi descritte, alle dipendenze della parte resistente.
Tutti i testimoni escussi, infatti, non essendo soggetti presenti sul posto di lavoro in via continuativa, non hanno assistito allo svolgersi del rapporto di lavoro e non hanno potuto, quindi, riferire circostanze precise, apprese in maniera diretta, dalle quali desumere la rigorosa prova della sussistenza dello stato di soggezione del ricorrente al potere direttivo e organizzativo del datore di lavoro, né, in ogni caso, la riferibilità di tale potere al convenuto. Venendo all'esame delle deposizioni testimoniali, quanto alle dichiarazioni rese dal teste , Tes_1 compagna del ricorrente, le stesse vanno già solo per tale motivo valutate con particolare rigore, provenendo da persona legata alla parte ricorrente da vincoli affettivi. Ciò posto quanto alla critica estrinseca della testimonianza, non certamente connotata da neutralità quanto a provenienza della persona del teste rispetto agli interessi del ricorrente, può procedersi alla critica intrinseca delle testimonianze.
Ebbene, le dichiarazioni rese da tale teste devono ritenersi del tutto generiche in quanto frutto non di una conoscenza diretta ma piuttosto de relato nonché dalla ricostruzione di fatti quali l'accompagnamento del ricorrente sul luogo di lavoro, che non assumono quel carattere di univocità
e di certezza quale solo una conoscenza diretta di quanto accadeva durante lo svolgimento effettivo della prestazione lavorativa poteva garantire. La teste ha riferito di aver lavorato alle dipendenze del resistente – circostanza questa non supportata da alcuna prova documentale – esclusivamente per due mesi circa, ovvero per un periodo estremamente limitato rispetto a quello dedotto in giudizio.
In ogni caso le dichiarazioni rese in merito alle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, con riguardo alle mansioni svolte dall'istante ed all'orario di lavoro dallo stesso osservato risultano estremamente generiche, per alcuni aspetti anche in contrasto con quanto dedotto in ricorso (nella parte in cui il teste dichiara che il ricorrente terminava di lavorare alle 22), di talché, dalle stesse, non è consentito dedurre la effettiva obbligatorietà dell'osservanza di tali orari, né l'esistenza di annessi obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze nei confronti della parte convenuta, id est l'assoggettamento del ricorrente ad un orario di lavoro eterodeterminato e vincolato, nell'ambito di una più complessa organizzazione imprenditoriale.
Rileva il Tribunale come anche la deposizione resa dal teste non apporti alcun utile Tes_4 conforto alla tesi attorea.
Ed, infatti, tale teste ha reso dichiarazioni estremamente generiche e lacunose, non riferendo alcuna circostanza precisa in relazione alle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa da parte dell'istante, con precipuo riferimento al periodo di lavoro ed ai giorni e all'orario di lavoro che doveva osservare il ricorrente. Infine il teste nulla è stato in grado di riferire in merito a chi e con quali modalità dava le direttive sul lavoro al ricorrente, chi provvedeva al pagamento della retribuzione, se e a chi l'istante era tenuto a riferire della sua attività, se vi fosse qualcuno che esercitasse il potere disciplinare. Le sia pur generiche circostanze riferite in relazione alle mansioni svolte dal ricorrente derivano invero piuttosto da una conoscenza de relato nonché dalla ricostruzione di fatti quali la frequentazione, del tutto saltuaria, del luogo di lavoro, che non possono assumere valore pregnante in assenza di certi riscontri probatori.
Le dichiarazioni rese dai testi di parte ricorrente, peraltro, oltre ad essere affette da intrinseca genericità, devono ritenersi del tutto isolate e non suffragate da ulteriori riscontri probatori.
Ed, infatti, non recano alcun suffragio alla tesi attorea le deposizioni rese dai testi di parte resistente, che, per un verso, devono ritenersi assolutamente generiche in quanto provenienti da soggetti presenti solo in via occasionale sul luogo di lavoro, ed, in ogni caso, appaiono confermative della tesi sostenuta dal resistente nella memoria difensiva.
In definitiva, la scarsa significatività delle emergenze probatorie non consente di ritenere raggiunta la prova della intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato svoltosi, senza soluzione di continuità, per l'intero periodo dedotto in ricorso.
Deve, tuttavia, ritenersi fatto pacifico in quanto non contestato dalla convenuta, oltre che emergente dalla documentazione in atti, la circostanza relativa alla intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato svoltosi per i periodi dal 02.09.2016 al 18.11.2016 e dal 14.12.2017 al
04.05.2018 (comunicazioni Unilav, lettera di assunzione, buste paga).
Ebbene, con riferimento esclusivamente a tali periodi, per i quali deve ritenersi provato il rapporto di lavoro, deve essere esaminata la domanda avente ad oggetto il pagamento delle differenze retributive richieste dal ricorrente.
Quanto alla domanda volta ad ottenere il pagamento delle differenze asseritamente maturate in ragione del maggior orario di lavoro svolto, a fronte delle risultanze documentali che attestano un rapporto di lavoro part-time, deve ritenersi che parte ricorrente, sul quale incombeva il relativo onere, non abbia fornito adeguata prova di aver lavorato per un numero giorni e di ore maggiore rispetto alla previsione contrattuale.
Come è noto, la prova dello straordinario è estremamente rigorosa: è appena il caso di rammentare che il diritto al compenso per lavoro straordinario è configurabile quando ne siano provati l'effettivo svolgimento e la relativa consistenza, essendo ammissibile il ricorso alla valutazione equitativa solo per determinare la somma spettante per prestazioni lavorative straordinarie di cui sia stata accertata l'esecuzione e non anche per colmare le deficienze della prova concernente l'esecuzione di tali prestazioni (Cass., sez. lav., 14.08.98, n. 8006; Cass., sez. lav., 01.09.95, n. 9231; Cass. lav.
21.4.93, n. 4668; Cass. lav. 13.2.92, n. 1801; Cass. lav. 28.988, n. 5269; Cass. lav. 29.1.88, n. 776;
Cass. lav. 3.3.87, n. 2241; Cass. lav. 24.5.84, n. 3208; Cass. lav. 19.4.83, n. 2694).
Nel caso di specie, la piattaforma probatoria appare estremamente lacunosa e generica e, pertanto, non è tale da fondare un giudizio di accertamento della quantità del lavoro straordinario nonché del lavoro supplementare
Osserva, infatti, il giudicante come il quadro probatorio non fornisca, anche solo in termini minimali, elementi di sicura significatività, posto che dalle testimonianze in atti, come sopra delineate, non è possibile, per le ragioni già evidenziate, ritenere provate le deduzioni di cui al ricorso introduttivo quanto alle specifiche modalità di espletamento della prestazione lavorativa, con particolare riferimento al numero di giorni e di ore in cui il ricorrente ha lavorato che, pertanto, in assenza di altri riscontri probatori, devono ritenersi coincidenti con quelli evincibili dalla documentazione versata in atti.
In particolare, con riferimento al rapporto di lavoro relativo al periodo dal 02.09.2016 al
18.11.2016, dalla comunicazione Unilav depositata dal resistente emerge un orario di lavoro pari a
24 ore settimanali. Quanto al periodo dal 14.12.2017 al 04.05.2018, dalla documentazione versata in atti dal convenuto, emerge una prestazione lavorativa svolta dal ricorrente per 20 ore settimanali
(cfr. lettera di assunzione, comunicazione Unilav).
La domanda relativa al pagamento delle differenze retributive a titolo di lavoro supplementare e/o straordinario va, pertanto, rigettata. Conseguentemente, vanno rigettate tutte le altre richieste volte ad ottenere il pagamento delle differenze retributive asseritamente maturate in virtù del dedotto maggior orario svolto.
Quanto, infine, alle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, va osservato che parte attrice non ha comprovato l'espletamento di una prestazione lavorativa così come dedotta in ricorso, con particolare riferimento alle mansioni dallo stesso svolte.
In particolare, rileva il Tribunale come sul punto le allegazioni contenute in ricorso devono ritenersi assolutamente generiche in quanto l'istante si è limitato ad affermare di aver svolto le mansioni di barbiere, senza, tuttavia, indicare nello specifico le attività ed i compiti in concreto esercitati, asserendo, in modo del tutto apodittico, di aver diritto all'inquadramento nel livello terzo del CCNL di categoria.
Va rilevato che le emergenze documentali in atti comprovano una prestazione di lavoro inquadrata al livello III del CCNL per i dipendenti da aziende artigiane di parrucchieri, barbieri ed estetica per il periodo dal 02.09.2016 al 18.11.2016 ed al livello VI della medesima contrattazione collettiva per il periodo dal 14.12.2017 al 04.05.2018.
Orbene, in presenza di dati documentali contraddittori, rileva il Tribunale come l'inquadramento contrattuale spettante al ricorrente deve essere riconosciuto esclusivamente tenuto conto delle mansioni e dei compiti in concreto disimpegnati dal lavoratore istante per i periodi di svolgimento del rapporto di lavoro in questa sede riconosciuti.
Ebbene, valutati gli esiti dell'istruttoria svolta, in presenza di una piattaforma probatoria del tutto incerta e lacunosa, anche sotto il profilo delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa da parte del ricorrente, e, dunque, delle mansioni da quest'ultimo in concreto svolte, ritiene il giudicante come tali mansioni devono essere sussunte nel sesto livello di inquadramento del CCNL depositato in atti dalla resistente, livello cui appartengono “i lavoratori che compiono lavori che richiedono possesso di semplici conoscenze pratiche”, salvo quanto si dirà in prosieguo.
Deve, pertanto, essere rigettata la domanda avente ad oggetto il pagamento di differenze retributive dovute in ragione del rivendicato superiore inquadramento.
Va, ancora, rigettata la domanda avente ad oggetto il pagamento della indennità sostitutiva delle ferie non godute non avendo parte ricorrente né dedotto né tantomeno provato di aver reso la propria prestazione nel periodo del previsto riposo o l'effettiva mancata fruizione ovvero la esatta misura delle ferie fruite.
In difetto di prova dei relativi fatti costitutivi, non può trovare accoglimento la domanda diretta alla condanna di controparte al pagamento dell'indennità di cui si discorre. Va, infine, rigettata la domanda avente ad oggetto il pagamento della indennità di mancato preavviso pure formulata dal ricorrente.
Ed, infatti, è pacifico tra le parti, oltre che emergente dalla documentazione in atti, che il rapporto di lavoro sia cessato per licenziamento intimato dalla convenuta per giusta causa senza preavviso.
Non avendo il lavoratore impugnato l'atto di recesso datoriale, allo stesso non spetta la indennità di mancato preavviso in ragione delle modalità di cessazione del rapporto, ormai cristallizzate.
Orbene, una volta ritenuta la intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato nei limiti in cui è stata raggiunta la relativa prova, ovvero per i periodi di formale inquadramento alle dipendenze del convenuto, competeva al datore, in virtù di un principio generale di presunzione di persistenza delle situazioni giuridiche, fornire la prova dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento di adeguata retribuzione, tenuto conto delle modalità di svolgimento del rapporto in questa sede accertate.
Nel caso in esame, escluse le somme che il ricorrente ha ammesso aver percepito, nessuna prova di pagamento è stata offerta dalla convenuta, salvo l'importo di euro 561,01 corrisposto dal convenuto in favore del lavoratore istante a titolo di TFR.
Va, dunque, certamente affermato il diritto del ricorrente al pagamento delle somme dovute a titolo di 13^ e quello ad una corretta quantificazione e liquidazione del trattamento di fine rapporto maturato nel corso del riconosciuto rapporto di lavoro.
Quanto alla retribuzione dovuta al lavoratore, in ragione della qualità e quantità del lavoro svolto, come in questa sede accertato, per i periodi di formale inquadramento, la stessa deve essere computata applicando le tabelle retributive del CCNL di categoria ratione temporis vigente.
Ai fini della determinazione del quantum debeatur è stata disposta ed espletata in corso di causa consulenza tecnica d'ufficio.
I conteggi dell'ausiliario vanno in questa sede utilizzati quale riferimento per calcolare l'eventuale residuo credito in favore dell'istante, considerando il calcolo effettuato dal CTU per il IV livello della contrattazione collettiva di settore e detraendo le somme computate a titolo di indennità di ferie non godute, permessi ed indennità di mancato preavviso, in quanto non riconosciute in questa sede.
Deve evidenziarsi che correttamente, nello svolgimento dell'incarico peritale, il consulente nominato dal Tribunale non prendeva in considerazione il contratto collettivo versato in atti dal convenuto in quanto riferito ad un periodo temporale non corrispondete a quello per cui è causa.
In conformità al quesito posto dal giudicante, il CTU ha, dunque, utilizzato il CCNL di categoria, nel testo ratione temporis applicabile, ovvero riferito al periodo 2016-2018, contratto che provvedeva a depositare su invito del Tribunale con nota del 14 marzo 2025 (cfr. doc. in atti).
Il CCNL in esame, che può certamente utilizzarsi come parametro al fine di quantificare gli emolumenti retributivi spettanti al ricorrente, prevede una articolazione dei livelli di inquadramento non più su sei livelli bensì su quattro. In particolare, le mansioni in concreto disimpegnate dal ricorrente, per come già evidenziato, devono essere sussunte nell'ultimo livello di inquadramento in assenza di prova circostanziata in ordine alle attività nello specifico svolte dal lavoratore.
Appare, dunque, corretto l'inquadramento nel IV livello della contrattazione collettiva individuata dal CTU che si riferisce, tra l'altro, ai lavoratori adibiti alle mansioni di pulizia dei locali ovvero attività volte all'acquisizione della capacità lavorativa espressa al terzo livello (al quale appartengono i lavoratori in grado di eseguire il taglio semplice dei capelli, le frizioni, la rasatura della barba), ciò anche in considerazione delle deduzioni svolte sul punto dal convenuto nella memoria difensiva ove viene evidenziato che il ricorrente svolgeva essenzialmente una attività di assistenza a quella esercitata dal convenuto.
Orbene, tenuto conto dell'elaborato svolto in relazione al predetto livello di inquadramento, detraendo dal computo effettuato dal CTU le somme da quest'ultimo conteggiate a titolo di ferie non godute, permessi ed indennità di mancato preavviso - emolumenti in questa sede non riconosciuti - rileva il Tribunale come non emerga alcun credito spettante in favore del lavoratore, tenuto conto della retribuzione percepita, quale indicata in ricorso, nonché dell'importo già corrisposto dal convenuto in favore del ricorrente a titolo di TFR, pari ad euro 561,01 indicato in ricorso e non computato dal consulente quale somma percepita dal lavoratore.
Alla luce di tutte le considerazioni svolte, la domanda va, pertanto, respinta.
In considerazione della difficoltà degli accertamenti di fatto sottostanti alle questioni controverse, della qualità delle parti e della natura della causa, si ritiene sussistano giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Le spese di ctu sono poste definitivamente a carico delle parti in solido tra loro e liquidate con separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Adriana Schiavoni, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa le spese di lite;
c) pone definitivamente a carico delle parti in solido le spese di ctu liquidate con separato decreto.
Santa Maria Capua Vetere, 20 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 10805/2018
TRA
rappr. e dif., giusta procura in atti, dagli avv.ti Andreina Blasi e Francesca Rosato Parte_1 unitamente ai quali elett. dom. in Santa Maria Capua Vetere alla via Mastantuono
RICORRENTE
E rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. Pietro D'Onofrio presso il cui Controparte_1 studio elett. dom. in Pastorano al corso Italia n. 43
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento rapporto di lavoro subordinato e differenze retributive
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.12.2018 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe esponeva:
a) di aver lavorato alle dipendenze della parte convenuta dal 3 novembre 2014 al 3 maggio 2018, senza soluzione di continuità, pur essendo stato regolarmente inquadrato solo per i periodi dal
02.09.2016 al 18.11.2016, dal 14.12.2017 al 31.12.2017 e dal 01.02.2018 al 04.05.2018, con contratti di lavoro part-time;
b) di aver svolto, per l'intero periodo, le mansioni di barbiere riconducibili al 3 livello del CCNL
Barbieri, Parrucchieri e Acconciatori;
c) di avere prestato la propria attività lavorativa, per tutta la durata del rapporto di lavoro, nei giorni e per l'orario analiticamente indicati in ricorso, percependo, a titolo di retribuzione, le somme ivi specificate;
d) che il rapporto cessava a seguito di licenziamento intimato per motivi disciplinari con comunicazione del 3 maggio 2018; e) di aver percepito, alla data di cessazione del rapporto, l'importo di euro 561,01 a titolo di TFR, somma inferiore a quella spettante in ragione della qualità e quantità del lavoro svolto;
f) di non aver percepito alcunché a titolo di 13^, lavoro straordinario, ferie ed indennità sostitutiva del preavviso.
Tutto ciò premesso, parte ricorrente, lamentando di aver percepito una retribuzione sperequata rispetto alla quantità ed alla qualità del lavoro svolto ex art.36 Cost., chiedeva a questo giudice, preliminarmente, di accertare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato nelle modalità di cui al ricorso, quindi chiedeva di condannare parte convenuta al pagamento della complessiva somma di euro 44463,33, oltre svalutazione ed interessi legali sulle somme rivalutate, vinte le spese, con attribuzione.
Si costituiva in giudizio il convenuto che, in via preliminare, eccepiva la nullità del ricorso e, nel merito, contestando integralmente la domanda con articolate argomentazioni in fatto ed in diritto, ne chiedeva il rigetto in quanto infondata.
Espletata la prova testimoniale, disposta ed espletata CTU contabile, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.
**********
Rileva preliminarmente il Tribunale come vada rigettata l'eccezione di nullità del ricorso sollevata dalla parte resistente.
L'art. 414 c.p.c., nell'indicare i requisiti formali del ricorso, nell'accezione, ormai comunemente accolta, di forma-contenuto, espressamente prevede, al n. 4) che l'atto introduttivo del giudizio contenga l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si fonda la domanda.
Si tratta di prescrizione che ha l'evidente finalità di consentire, da un lato, il corretto instaurarsi del contraddittorio, ponendo il convenuto in condizione di poter prendere posizione in maniera precisa - come, del resto, richiesto dall'art. 416, comma 3, c.p.c. - sui fatti allegati dall'attore, e di consentire, dall'altro, al giudicante di avere piena cognizione dei fatti di cui è causa, anche in funzione di un consapevole esercizio dei poteri di ufficio che egli è chiamato ad esercitare ed in particolare dell'attività istruttoria che eventualmente dovesse rendersi necessaria.
La violazione della suddetta prescrizione, configurabile ogni qualvolta, all'esito di un esame complessivo del ricorso, i fatti costitutivi del diritto (cd. fatti primari) risultino completamente omessi ovvero siano individuati in maniera del tutto generica o parziale, si presta ad essere sanzionata, giusta previsione di cui di cui all'art.156 comma 2 c.p.c., in termini di nullità dell'atto, rilevabile d'ufficio (cfr. ex plurimis Cass. S.U. 6140/1993; Cass. 13066/1997; Cass. 4296/1998;
Cass. 7089/1999), con conseguente inammissibilità della domanda, in relazione alla quale non solo si rende impossibile il concreto esercizio del diritto di difesa del convenuto - che poco o nulla viene a sapere dei fatti per i quali si procede - ma appare anche sostanzialmente preclusa l'adozione di qualsivoglia provvedimento giurisdizionale. Nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che, attraverso l'esame complessivo dell'atto, sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore ed il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa.
Ne consegue che la suddetta nullità deve essere esclusa nell'ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive, allorché l'attore abbia indicato - come nel caso di specie – il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro, l'inquadramento ricevuto ed abbia, altresì, specificato la somma complessivamente pretesa ed i titoli in base ai quali vengono richieste le spettanze.
Ebbene nel caso di specie l'analisi complessiva del contenuto del ricorso – ma anche l'esame analitico dello stesso - evidenziano la presenza di tutti gli elementi indispensabili ai fini di cui sopra. Chiaramente indicato è il periodo lavorativo in questione, le pretese economiche fatte valere, le causali delle stesse, il loro complessivo ammontare. Alcuna incertezza può riscontrarsi in merito sia al petitum che alla causa petendi.
Venendo al merito, parte ricorrente, nel ricorso introduttivo, asserisce di avere svolto la propria attività lavorativa alle dipendenze della parte convenuta, senza soluzione di continuità, dal 3 novembre 2014 al 3 maggio 2018, pur essendo stata inquadrata solo per i seguenti periodi: dal
02.09.2016 al 18.11.2016, dal 14.12.2017 al 31.12.2017 e dal 01.02.2018 al 04.05.2018.
Parte resistente, costituendosi in giudizio, ha specificamente contestato le deduzioni attoree sia in relazione alla durata del rapporto di lavoro che in relazione alle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. In particolare, ha contestato la sussistenza di qualsivoglia rapporto intercorso tra le parti per il periodo dal 3 novembre 2014 al 31.08.2016, evidenziando che il ricorrente iniziava a svolgere l'attività lavorativa alle dipendenze del solo a far data dal 01.09.2016, CP_1 espletando la relativa prestazione per brevi periodi. Evidenziava, al riguardo, che il rapporto di lavoro tra le parti cessava in data 18.11.2016 in quanto il convenuto era costretto a sospendere la propria attività imprenditoriale a causa dell'apertura di una voragine sul marciapiede, all'altezza di via Vittorio Veneto, nel Comune di Camigliano, proprio dove era ubicata la sede di lavoro, situazione che aveva condotto il Sindaco ad emanare una ordinanza contingibile ed urgente con la quale veniva ordinato lo sgombero dell'unità immobiliare ove era esercitata l'attività lavorativa da parte del convenuto. Solo in seguito, alla data del 14.12.2017, ripresa l'attività e trasferita la sede operativa nel Comune di Pastorano, il convenuto assumeva nuovamente il ricorrente che, tuttavia, veniva licenziato alla data del 03.05.2018 per giusta causa essendosi ingiustificatamente assentato dal lavoro.
Quanto alle modalità di svolgimento del rapporto parte resistente ha dedotto che il ricorrente veniva, per entrambi i periodi, assunto con contratto di lavoro part-time, osservando l'orario contrattualmente previsto, e svolgendo le mansioni corrispondenti all'inquadramento ricevuto, ovvero quelle di operaio addetto alla pulizia del locale nonché alla preparazione degli attrezzi necessari ai fini del taglio dei capelli e della rasatura della barba, attività, quest'ultima che veniva svolta in via esclusiva dal . CP_1
Osserva, dunque, il giudicante come sia assolutamente preliminare, rispetto alla domanda avente ad oggetto le rivendicazioni economiche avanzate dal ricorrente, l'accertamento della esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato svoltosi senza soluzione di continuità per l'intero periodo dedotto in ricorso.
Poiché il merito della vicenda investe la nota questione degli elementi caratterizzanti un rapporto di lavoro subordinato, è opportuno richiamare alcuni ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali rilevanti ai fini della soluzione della controversia sottoposta all'attenzione del giudicante.
In base all'art. 2094 c.c. “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”. La lettera della legge illustra la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso “alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore.
Le regole imposte dagli artt. 2099 e ss., 2104, 2104, 2106 c.c. riempiono di contenuti detta verticalità per la quale il lavoratore subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai suoi collaboratori dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa dall'obbligo di fedeltà e dalla soggezione al potere disciplinare.
Sulla base delle disposizioni normative citate, ricorrenti massime della Suprema Corte ribadiscono che elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr., ex multis, Cass., sez. lav., 09/03/2009, n. 5645; Cass., sez. lav., 24/02/2006, n. 4171).
Pochi dubbi sussistono qualora la relazione di supremazia che produce l'assoggettamento si concretizzi nell'emanazione di ordini specifici, nell'esercizio di una assidua e costante attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni, nello stabile e continuativo inserimento nell'organizzazione produttiva dell'impresa.
Constatato, però, che qualsiasi attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che autonomo - nel senso che la natura dell'attività svolta dal lavoratore deve indurre il giudice a ritenere la sussistenza della subordinazione non già in relazione all'oggetto della prestazione lavorativa, bensì in relazione agli elementi tipici della subordinazione - quando risulti difficile l'accertamento dell'elemento essenziale della subordinazione come sopra delineato, può farsi ricorso ad elementi dal carattere sussidiario e funzione indiziaria che, lungi dal prescindere dall'essenzialità della subordinazione, ne accertano in via indiretta l'esistenza quali evidenze sintomatiche di un vincolo non rintracciabile aliunde (cfr. tra le altre, Cass, sez. lav.,
08/02/2010, n. 2728; Cass., sez. lav., 27/02/2007, n. 4500) .
Ed anche quando la prestazione dedotta in contratto sia elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione ed il criterio di qualificazione rappresentato dall'esistenza del potere direttivo, organizzativo e disciplinare non risulti significativo, occorre fare riferimento ai criteri sussidiari (Cass. lav. 5/5/2004, n. 8569).
Evidentemente, l'utilizzo del procedimento presuntivo si sostanzia nell'individuazione di un nesso logico specifico tra le effettive modalità di attuazione del rapporto ed i singoli elementi costitutivi del “tipo” legale di contratto di lavoro subordinato, mediante una sorta di sussunzione del caso concreto nella fattispecie astratta delineata dall'art. 2094 c.c.
Gli indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale sono i seguenti: eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione;
inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa; utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro;
assenza di rischio imprenditoriale;
obbligo di osservanza di un orario di lavoro e di frequenza giornaliera, con annessi obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze;
continuità della collaborazione, quale obbligo ideale tendenzialmente stabile di messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative;
retribuzione predeterminata a cadenza fissa;
pagamento dello straordinario, godimento delle ferie, versamento di contributi assicurativi;
esclusività della prestazione;
infungibilità soggettiva della prestazione;
esercizio di mansioni meramente esecutive.
Ciò che deve negarsi è l'autonoma idoneità di ciascuno di questi, considerato singolarmente, a fondare l'accertamento della natura del rapporto, ma non anche la possibilità che in una valutazione globale essi vengano assunti come indizi gravi, precisi e concordanti, quindi rivelatori della sussistenza della subordinazione (Cass., Sez. un., 30/6/1999, n. 379).
Tutto quanto premesso, osserva il giudicante come il criterio di risoluzione della presente controversia vada ricercato nel principio della ripartizione dell'onere della prova, di cui all'art. 2697
c.c., in base al quale grava sull'attore la prova dei fatti costitutivi della pretesa i quali, per non essere stati implicitamente o esplicitamente ammessi dalla controparte, devono ritenersi contestati, e che consistono principalmente nella sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata, nel periodo e con l'orario di lavoro indicato, nonché nello svolgimento di mansioni corrispondenti al livello di inquadramento richiesto, e nell'applicabilità in via diretta del ccnl indicato, ai fini del diritto agli istituti retributivi non aventi un fondamento legale.
Una volta provati i fatti costitutivi, graverà sul convenuto l'onere di dimostrare di avere a sua volta adempiuto agli obblighi connessi alla natura subordinata del rapporto.
Con l'ulteriore conseguenza che, ove all'esito della prova permangano dubbi circa l'inquadramento giuridico del rapporto stesso, deve necessariamente concludersi per il rigetto del ricorso, non essendo stato assolto l'onere della prova gravante sulla parte attrice. Infatti, qualora vi sia una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto (cfr., in tal senso, Cass., sez. lav., 28/09/2006, n. 21028).
Ciò premesso, alla luce di tali considerazioni, rileva il Tribunale che, nel caso di specie,
l'intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato svoltosi con le modalità di cui al ricorso introduttivo non ha rinvenuto adeguati elementi di supporto nell'istruttoria espletata.
Valutando i dati conoscitivi forniti dalla prova testimoniale assunta deve infatti concludersi per l'assenza di sufficienti elementi istruttori a conferma della tesi sostenuta dal ricorrente.
Verifichiamo le deposizioni testimoniali.
Il teste , escussa all'udienza del 12 maggio 2022, ha dichiarato: “…Conosco il Testimone_1 ricorrente, sono la sua compagna, all'epoca dei fatti, ero fidanzata con il ricorrente e lavoravo anche io per il sig. sono fidanzata con il ricorrente dal 2014. Il ricorrente ha lavorato per il Pt_1 sig. dal 2014 fino al 2018, il rapporto non si è mai interrotto, si è interrotto CP_1 formalmente solo per un periodo nel 2016 perché la sede vecchia non era più agibile ed il
[...]
insieme al ricorrente lavoravano a nero casa per casa, a domicilio dei clienti. Conosco CP_1 queste circostanze in quanto andavo sempre a prendere il ricorrente la sera con la macchina, ci andavo tutti i giorni fino a quando non mi sono trasferita a Pastorano, nel 2016, ci andavo anche la mattina perché poi ho iniziato anche io a lavorare per il sig. ; ho lavorato per un CP_1 breve periodo, per un paio di mesi, mi occupavo di fare gli shampi e mi occupavo della pulizia del negozio, davo una mano insomma. Dopo questi due mesi sono andata via ed ho iniziato a fare lavori saltuari;
ho continuato ad andare al negozio, ci andavo la mattina per accompagnare il ricorrente e la sera per andarlo a prendere. Il ricorrente faceva shampi, barba e tagliava i capelli.
Ho visto il ricorrente fare queste attività ogni volta che andavo al negozio perché la sera, quando lo andavo a prendere verso le 20, visto che non c'erano orari e capitava che il negozio chiudesse anche alle 22 e oltre, io lo aspettavo lì. Il negozio si trovava a Camigliano, lungo il corso, mi riferisco alla prima sede, poi, quando il locale chiuse perché non era più agibile, il ricorrente ed il convenuto andavano casa per casa, a domicilio dei clienti: conosco questa circostanza in quanto il ricorrente mi aggiornava e poi perché li vedevo andando in giro con la macchina che entravano nelle case dei clienti con la;
questo è stato fatto per un breve periodo fino alla apertura Parte_2 della nuova sede sita in Pantuliano, frazione di Pastorano;
io in questa nuova sede ci sono andata poche volte perché i rapporti con il convenuto si erano interrotti, andavo sempre a prendere il ricorrente al lavoro ma non mi trattenevo più di tanto perché i rapporti con il si erano CP_1 raffreddati. Il ricorrente lavorava tutti i giorni dal martedì al sabato e, a volte, quando si organizzavano le sfilate, andava anche di domenica senza essere pagato;
il ricorrente iniziava a lavorare alle 8.00 fino alle 12.00/13.00, staccava per il pranzo e poi riattacava, a volte mangiava lì perché non faceva in tempo ad andare a casa per il pranzo;
la pausa per il pranzo era meno di un'ora, il tempo di mangiare un panino, di solito era un'ora però se c'era affluenza il ricorrente non tornava a casa e mangiava il panino per poi riprendere subito a lavorare;
dopo la pausa pranzo il ricorrente lavorava sino a sera tarda, non vi erano orari e regole, a volte potevano essere le 21, a volte le 22. Conosco queste circostanze in quanto quando capitava questa cosa il ricorrente mi chiamava ed io non lo andavo a prendere;
io lo andavo a prendere anche per le 12.30/13 quando faceva la pausa in quanto il ricorrente non aveva la macchina;
io ero sempre libera perché facevo lavori saltuari e mi organizzavo in base agli orari che dovevo andarlo a prendere e riaccompagnare. L'abitazione del ricorrente distava ad una distanza dal negozio di circa cinque/dieci minuti di macchina circa, non so dire la distanza precisa. So che il rapporto di lavoro
è cessato nel periodo di Pasqua, ricordo che il ricorrente dopo una giornata intera di lavoro di venerdì santo dove fece molto tardi, il sabato non si sentì bene e non andò a lavorare;
per questo motivo litigarono con il in quanto lui voleva che il ricorrente andasse a lavorare. Nel CP_1 periodo in cui ho lavorato anche io presso il negozio lavoravamo solo il ricorrente, il sig.
[...]
ed io;
sia io che il ricorrente lavoravamo senza contratto di lavoro, il ricorrente fu CP_1 regolarizzato solo in seguito ad un controllo dell'ispettorato del lavoro, e fu regolarizzato per poco tempo. Il controllo degli ispettori avvenne a settembre del 2016, l'ispettore entrò in negozio, c'ero anche io ed il ricorrente stava lavorando. Era il sig. che dava indicazioni al ricorrente CP_1 sul lavoro da fare;
ho visto questa circostanza nel periodo in cui ho lavorato al negozio e anche quando andavo a prendere al lavoro il ricorrente e mi trattenevo lì. Ho lavorato presso il negozio del sig. da metà agosto a settembre 2016, per un breve periodo, fino a quando vi fu il CP_1 controllo ispettivo. Quando aspettavo il ricorrente la sera, a volte aspettavo fuori, ma la maggior parte delle volte entravo perché ci voleva parecchio tempo, questo fino al trasferimento alla nuova sede perché lì entravo raramente, o se entravo, mi trattenevo per poco e poi aspettavo in macchina.
Gli strumenti che utilizzava il ricorrente per fare il suo lavoro, anche per tagliare i capelli, erano tutti di proprietà del sig. ”. CP_1
Il teste , escussa alla medesima udienza, ha affermato: “…Conosco il sig. Testimone_2 CP_1
è mio cognato. Frequento abitualmente, due volte a settimana, con precisione il mercoledì ed
[...] il sabato, il negozio di mio cognato da ventuno anni da quando ho iniziato a frequentare il fratello del Sig. . Preciso che io ho sposato il fratello del e mia sorella, a sua
CP_1 CP_1 volta, ha sposato il sig. all'incirca 16 anni fa. Il negozio era un negozio di
CP_1 parrucchiere per uomini e per donne, si trovava in Camigliano alla via Vittorio Veneto, nello tesso stabile dove abitava il prima del matrimonio;
ad ottobre del 2016 vi è stato un
CP_1 problema di agibilità del locale anzi di tutto lo stabile;
dopo 14 mesi l'attività del convenuto stata trasferita nella nuova sede attuale che è sita in Pastorano alla via Pietro Nemi. Durante i 14 mesi precedenti l'apertura della nuova sede, l'attività del si è fermata in attesa dei lavori
CP_1 per l'apertura della nuova sede;
in quel periodo il non ha lavorato;
il
CP_1 CP_1 non ha mai lavorato a domicilio in quel periodo;
conosco questa circostanza in quanto in quel periodo il non ha lavorato, e la mia famiglia lo ha aiutato economicamente. Conosco
CP_1 il ricorrente in quanto lo vedevo lavorare presso il negozio di mio cognato. Il ricorrente lavorava due volte a settimana di mattina e due volte a settimana di pomeriggio, i vari giorni erano concordati in base agli appuntamenti. Di mattina credo iniziava verso le 9.00 e lavorava fino alle 13; il pomeriggio lavorava dalle 15 alle 19 circa;
conosco queste circostanze in quanto io lavoro in un ufficio, mi capitava di incontrare il ricorrente quando scendevo per andare a lavoro la mattina alle 9 o quando rientravo il pomeriggio dal lavoro per la pausa pranzo, capitava che lo vedevo alle
15 quando lui ritornava al lavoro, poiché il negozio era adiacente al portone di ingresso della mia abitazione;
poi lo vedevo quando andavo al negozio se era di turno, di solito andavo di pomeriggio al negozio;
so che il ricorrente terminava il turno alle 19 perché qualche volta che mi è capitato di andare al negozio dopo le 19, il ricorrente non c'era. Io lavoravo dal lunedì al venerdì, dalle 09.00 alle 18.00 con pausa pranzo dalle 14.00 alle 15.00; lavoravo in una azienda che si trova a
Pastorano, alla distanza di circa 8 km da casa;
scendevo da casa per andare al lavoro intorno alle
8.45/8.50, ci vogliono circa cinque minuti in macchina per arrivare alla mia sede di lavoro. Il ricorrente ha lavorato da settembre 2016 fino ad ottobre 2016 quando vi è stato l'ordine di sgombero dello stabile;
ha ripreso a lavorare a dicembre del 2017 sino a fine aprile/inizio maggio del 2018; il ricorrente non ha mai lavorato per il resistente al di fuori dei periodi che ho riferito.
Che io ricordi il ricorrente ha sempre lavorato due giorni la mattina e tre il pomeriggio nelle modalità che ho prima riferito. Nel periodo in cui ha lavorato il ricorrente il non CP_1 aveva altri dipendenti;
solo quando ha aperto la nuova sede vi sono stati altri collaboratori, ricordo la signora e la signora . Il ricorrente si occupava di preparare la Tes_3 Pt_3 postazione per i tagli o per lo shampoo, si occupava di ripulire il locale dopo il taglio dei capelli, non si occupava del taglio dei capelli;
io non l'ho mai visto tagliare i capelli;
del taglio dei capelli se ne è sempre occupato solo il sig. , questo sia nella prima sede che nella nuova CP_1 attuale. Il Sig. tagliava i capelli anche alle donne, anche nella nuova sede si occupa CP_1 del taglio dei capelli alle donne”.
Il teste ha, poi, dichiarato: “…Conosco il ricorrente;
l'ho conosciuto nel periodo Testimone_4 in cui sono andato a vivere a Pastorano, nel 2016; l'ho conosciuto in giro per il paese, è una delle prime persone che ho conosciuto. Quando ci siamo conosciuti, il ricorrente mi ha detto che lavorava da un barbiere a Camigliano, per cui io poi mi sono recato a tagliare i capelli nel negozio dove lavorava il ricorrente;
ci sono andato nel 2016 a fine anno, ci sono andato anche nel 2017, nei primi mesi, ci sono andato tre o quattro volte in totale. Ci andavo in serata in quanto il giorno lavoravo, andavo sempre verso le 18/19. Quando sono andato al negozio il ricorrente c'era sempre, è lui che si è occupato del taglio dei miei capelli. Quando sono andato al negozio, se non erro, c'era un altro ragazzo che lavorava al negozio. Conosco il proprietario del negozio, sig.
[...]
lo conosco di vista perchè al negozio sono andato poche volte;
quando sono CP_1 andato al negozio il sig. era presente. Non ho visto nessuno dare indicazioni al CP_1 ricorrente sul lavoro da svolgere, lui già sapeva tutto quello che doveva fare. Io sono andato a tagliare i capelli nella sede di Camigliano;
non sono mai stato presso la sede di Pastorano;
so però dove si trova perché essendo di Pastorano conosco la zona. Il negozio dove sono andato stava sul corso di Camigliano, era composto di una stanza ed un bagno, non ricordo se c'erano postazioni lavaggio, non ricordo di preciso come era fatto il locale essendo passati tanti anni. Quando ho pagato per il taglio dei capelli ho pagato al ricorrente”.
Infine, il teste , escusso all'udienza del 9 maggio 2023, ha affermato: Testimone_5
“…Conosco il sig. , è il mio barbiere di fiducia, lo conosco da vent'anni, da quando CP_1 risiedo a Vitulazio. E' da venti anni che frequento il locale di titolarità del sig. , ci vado CP_1 con la frequenza di un paio di volte a settimane. Il locale si trovava prima sul ponte di Camigliano, vi è stato fino al 2016; io lì mi sono recato dal 2000 sino al 2016; dopo il 2016, a causa del crollo della strada avvenuto ad ottobre 2016, per circa un anno il sig. non ha lavorato;
CP_1 successivamente ha riaperto a Pantuliano, se non erro nel novembre o dicembre del 2017, ho ripreso a frequentare il negozio. Nel periodo in cui il convenuto non ha avuto il negozio ci siamo comunque frequentati perché siamo amici;
non ha mai lavorato per le case, io l'ho chiamato per chiedergli di venire a casa a farmi i capelli ma lui mi ha detto sempre di no;
in quel periodo è stato
a casa, non ha lavorato. Conosco il ricorrente, l'ho visto nel salone a Camigliano, le volte che ci sono stato, nel periodo da settembre 2016; prima l'ho conoscevo di vista, lo vedevo per strada, non
l'ho mai visto nel negozio prima di settembre 2016. L'ho visto lavorare da settembre 2016 fino al crollo della strada e alla conseguente sospensione dell'attività; poi l'ho rivisto lavorare nel nuovo negozio di Pantuliano per circa tre quattro mesi;
poi non l'ho visto più. Io nel negozio andavo quando me lo consentivano gli impegni lavorativi, avendo una impresa edile;
andavo sia di mattina che di pomeriggio, dipendeva dagli impegni lavorativi;
il ricorrente non lo vedevo sempre, a volte lo vedevo altre volte no;
io sapevo che faceva due giorni mezza giornata di mattina e altri tre giorni di pomeriggio;
conosco questa circostanza perché me l'ha riferita il sig. . A CP_1
Pantuliano lavora la sorella del sig. ed un'altra ragazza, , che lavora lì come CP_1 Tes_3 parrucchiera;
nell'altro negozio non lavorava nessun altro dipendente a parte il ricorrente. Il ricorrente faceva lo shampoo ed assisteva il sig. ; il sig. non mi ha mai tagliato i CP_1 Pt_1 capelli né ho visto che tagliava i capelli ad altri clienti. Era il sig. a dire al ricorrente CP_1 che cosa doveva fare e ad impartirgli le direttive”.
Orbene, rileva il Tribunale come il quadro istruttorio così delineato non rechi suffragio alla tesi di parte attrice.
Gli elementi di prova desumibili dalle testimonianze in atti appaiono, infatti, troppo scarni e generici per fondare un solido convincimento dell'espletamento, da parte del ricorrente, di una prestazione lavorativa avente i caratteri della subordinazione, ininterrottamente svolta per l'intero periodo dedotto in ricorso, e con le modalità ivi descritte, alle dipendenze della parte resistente.
Tutti i testimoni escussi, infatti, non essendo soggetti presenti sul posto di lavoro in via continuativa, non hanno assistito allo svolgersi del rapporto di lavoro e non hanno potuto, quindi, riferire circostanze precise, apprese in maniera diretta, dalle quali desumere la rigorosa prova della sussistenza dello stato di soggezione del ricorrente al potere direttivo e organizzativo del datore di lavoro, né, in ogni caso, la riferibilità di tale potere al convenuto. Venendo all'esame delle deposizioni testimoniali, quanto alle dichiarazioni rese dal teste , Tes_1 compagna del ricorrente, le stesse vanno già solo per tale motivo valutate con particolare rigore, provenendo da persona legata alla parte ricorrente da vincoli affettivi. Ciò posto quanto alla critica estrinseca della testimonianza, non certamente connotata da neutralità quanto a provenienza della persona del teste rispetto agli interessi del ricorrente, può procedersi alla critica intrinseca delle testimonianze.
Ebbene, le dichiarazioni rese da tale teste devono ritenersi del tutto generiche in quanto frutto non di una conoscenza diretta ma piuttosto de relato nonché dalla ricostruzione di fatti quali l'accompagnamento del ricorrente sul luogo di lavoro, che non assumono quel carattere di univocità
e di certezza quale solo una conoscenza diretta di quanto accadeva durante lo svolgimento effettivo della prestazione lavorativa poteva garantire. La teste ha riferito di aver lavorato alle dipendenze del resistente – circostanza questa non supportata da alcuna prova documentale – esclusivamente per due mesi circa, ovvero per un periodo estremamente limitato rispetto a quello dedotto in giudizio.
In ogni caso le dichiarazioni rese in merito alle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, con riguardo alle mansioni svolte dall'istante ed all'orario di lavoro dallo stesso osservato risultano estremamente generiche, per alcuni aspetti anche in contrasto con quanto dedotto in ricorso (nella parte in cui il teste dichiara che il ricorrente terminava di lavorare alle 22), di talché, dalle stesse, non è consentito dedurre la effettiva obbligatorietà dell'osservanza di tali orari, né l'esistenza di annessi obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze nei confronti della parte convenuta, id est l'assoggettamento del ricorrente ad un orario di lavoro eterodeterminato e vincolato, nell'ambito di una più complessa organizzazione imprenditoriale.
Rileva il Tribunale come anche la deposizione resa dal teste non apporti alcun utile Tes_4 conforto alla tesi attorea.
Ed, infatti, tale teste ha reso dichiarazioni estremamente generiche e lacunose, non riferendo alcuna circostanza precisa in relazione alle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa da parte dell'istante, con precipuo riferimento al periodo di lavoro ed ai giorni e all'orario di lavoro che doveva osservare il ricorrente. Infine il teste nulla è stato in grado di riferire in merito a chi e con quali modalità dava le direttive sul lavoro al ricorrente, chi provvedeva al pagamento della retribuzione, se e a chi l'istante era tenuto a riferire della sua attività, se vi fosse qualcuno che esercitasse il potere disciplinare. Le sia pur generiche circostanze riferite in relazione alle mansioni svolte dal ricorrente derivano invero piuttosto da una conoscenza de relato nonché dalla ricostruzione di fatti quali la frequentazione, del tutto saltuaria, del luogo di lavoro, che non possono assumere valore pregnante in assenza di certi riscontri probatori.
Le dichiarazioni rese dai testi di parte ricorrente, peraltro, oltre ad essere affette da intrinseca genericità, devono ritenersi del tutto isolate e non suffragate da ulteriori riscontri probatori.
Ed, infatti, non recano alcun suffragio alla tesi attorea le deposizioni rese dai testi di parte resistente, che, per un verso, devono ritenersi assolutamente generiche in quanto provenienti da soggetti presenti solo in via occasionale sul luogo di lavoro, ed, in ogni caso, appaiono confermative della tesi sostenuta dal resistente nella memoria difensiva.
In definitiva, la scarsa significatività delle emergenze probatorie non consente di ritenere raggiunta la prova della intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato svoltosi, senza soluzione di continuità, per l'intero periodo dedotto in ricorso.
Deve, tuttavia, ritenersi fatto pacifico in quanto non contestato dalla convenuta, oltre che emergente dalla documentazione in atti, la circostanza relativa alla intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato svoltosi per i periodi dal 02.09.2016 al 18.11.2016 e dal 14.12.2017 al
04.05.2018 (comunicazioni Unilav, lettera di assunzione, buste paga).
Ebbene, con riferimento esclusivamente a tali periodi, per i quali deve ritenersi provato il rapporto di lavoro, deve essere esaminata la domanda avente ad oggetto il pagamento delle differenze retributive richieste dal ricorrente.
Quanto alla domanda volta ad ottenere il pagamento delle differenze asseritamente maturate in ragione del maggior orario di lavoro svolto, a fronte delle risultanze documentali che attestano un rapporto di lavoro part-time, deve ritenersi che parte ricorrente, sul quale incombeva il relativo onere, non abbia fornito adeguata prova di aver lavorato per un numero giorni e di ore maggiore rispetto alla previsione contrattuale.
Come è noto, la prova dello straordinario è estremamente rigorosa: è appena il caso di rammentare che il diritto al compenso per lavoro straordinario è configurabile quando ne siano provati l'effettivo svolgimento e la relativa consistenza, essendo ammissibile il ricorso alla valutazione equitativa solo per determinare la somma spettante per prestazioni lavorative straordinarie di cui sia stata accertata l'esecuzione e non anche per colmare le deficienze della prova concernente l'esecuzione di tali prestazioni (Cass., sez. lav., 14.08.98, n. 8006; Cass., sez. lav., 01.09.95, n. 9231; Cass. lav.
21.4.93, n. 4668; Cass. lav. 13.2.92, n. 1801; Cass. lav. 28.988, n. 5269; Cass. lav. 29.1.88, n. 776;
Cass. lav. 3.3.87, n. 2241; Cass. lav. 24.5.84, n. 3208; Cass. lav. 19.4.83, n. 2694).
Nel caso di specie, la piattaforma probatoria appare estremamente lacunosa e generica e, pertanto, non è tale da fondare un giudizio di accertamento della quantità del lavoro straordinario nonché del lavoro supplementare
Osserva, infatti, il giudicante come il quadro probatorio non fornisca, anche solo in termini minimali, elementi di sicura significatività, posto che dalle testimonianze in atti, come sopra delineate, non è possibile, per le ragioni già evidenziate, ritenere provate le deduzioni di cui al ricorso introduttivo quanto alle specifiche modalità di espletamento della prestazione lavorativa, con particolare riferimento al numero di giorni e di ore in cui il ricorrente ha lavorato che, pertanto, in assenza di altri riscontri probatori, devono ritenersi coincidenti con quelli evincibili dalla documentazione versata in atti.
In particolare, con riferimento al rapporto di lavoro relativo al periodo dal 02.09.2016 al
18.11.2016, dalla comunicazione Unilav depositata dal resistente emerge un orario di lavoro pari a
24 ore settimanali. Quanto al periodo dal 14.12.2017 al 04.05.2018, dalla documentazione versata in atti dal convenuto, emerge una prestazione lavorativa svolta dal ricorrente per 20 ore settimanali
(cfr. lettera di assunzione, comunicazione Unilav).
La domanda relativa al pagamento delle differenze retributive a titolo di lavoro supplementare e/o straordinario va, pertanto, rigettata. Conseguentemente, vanno rigettate tutte le altre richieste volte ad ottenere il pagamento delle differenze retributive asseritamente maturate in virtù del dedotto maggior orario svolto.
Quanto, infine, alle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, va osservato che parte attrice non ha comprovato l'espletamento di una prestazione lavorativa così come dedotta in ricorso, con particolare riferimento alle mansioni dallo stesso svolte.
In particolare, rileva il Tribunale come sul punto le allegazioni contenute in ricorso devono ritenersi assolutamente generiche in quanto l'istante si è limitato ad affermare di aver svolto le mansioni di barbiere, senza, tuttavia, indicare nello specifico le attività ed i compiti in concreto esercitati, asserendo, in modo del tutto apodittico, di aver diritto all'inquadramento nel livello terzo del CCNL di categoria.
Va rilevato che le emergenze documentali in atti comprovano una prestazione di lavoro inquadrata al livello III del CCNL per i dipendenti da aziende artigiane di parrucchieri, barbieri ed estetica per il periodo dal 02.09.2016 al 18.11.2016 ed al livello VI della medesima contrattazione collettiva per il periodo dal 14.12.2017 al 04.05.2018.
Orbene, in presenza di dati documentali contraddittori, rileva il Tribunale come l'inquadramento contrattuale spettante al ricorrente deve essere riconosciuto esclusivamente tenuto conto delle mansioni e dei compiti in concreto disimpegnati dal lavoratore istante per i periodi di svolgimento del rapporto di lavoro in questa sede riconosciuti.
Ebbene, valutati gli esiti dell'istruttoria svolta, in presenza di una piattaforma probatoria del tutto incerta e lacunosa, anche sotto il profilo delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa da parte del ricorrente, e, dunque, delle mansioni da quest'ultimo in concreto svolte, ritiene il giudicante come tali mansioni devono essere sussunte nel sesto livello di inquadramento del CCNL depositato in atti dalla resistente, livello cui appartengono “i lavoratori che compiono lavori che richiedono possesso di semplici conoscenze pratiche”, salvo quanto si dirà in prosieguo.
Deve, pertanto, essere rigettata la domanda avente ad oggetto il pagamento di differenze retributive dovute in ragione del rivendicato superiore inquadramento.
Va, ancora, rigettata la domanda avente ad oggetto il pagamento della indennità sostitutiva delle ferie non godute non avendo parte ricorrente né dedotto né tantomeno provato di aver reso la propria prestazione nel periodo del previsto riposo o l'effettiva mancata fruizione ovvero la esatta misura delle ferie fruite.
In difetto di prova dei relativi fatti costitutivi, non può trovare accoglimento la domanda diretta alla condanna di controparte al pagamento dell'indennità di cui si discorre. Va, infine, rigettata la domanda avente ad oggetto il pagamento della indennità di mancato preavviso pure formulata dal ricorrente.
Ed, infatti, è pacifico tra le parti, oltre che emergente dalla documentazione in atti, che il rapporto di lavoro sia cessato per licenziamento intimato dalla convenuta per giusta causa senza preavviso.
Non avendo il lavoratore impugnato l'atto di recesso datoriale, allo stesso non spetta la indennità di mancato preavviso in ragione delle modalità di cessazione del rapporto, ormai cristallizzate.
Orbene, una volta ritenuta la intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato nei limiti in cui è stata raggiunta la relativa prova, ovvero per i periodi di formale inquadramento alle dipendenze del convenuto, competeva al datore, in virtù di un principio generale di presunzione di persistenza delle situazioni giuridiche, fornire la prova dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento di adeguata retribuzione, tenuto conto delle modalità di svolgimento del rapporto in questa sede accertate.
Nel caso in esame, escluse le somme che il ricorrente ha ammesso aver percepito, nessuna prova di pagamento è stata offerta dalla convenuta, salvo l'importo di euro 561,01 corrisposto dal convenuto in favore del lavoratore istante a titolo di TFR.
Va, dunque, certamente affermato il diritto del ricorrente al pagamento delle somme dovute a titolo di 13^ e quello ad una corretta quantificazione e liquidazione del trattamento di fine rapporto maturato nel corso del riconosciuto rapporto di lavoro.
Quanto alla retribuzione dovuta al lavoratore, in ragione della qualità e quantità del lavoro svolto, come in questa sede accertato, per i periodi di formale inquadramento, la stessa deve essere computata applicando le tabelle retributive del CCNL di categoria ratione temporis vigente.
Ai fini della determinazione del quantum debeatur è stata disposta ed espletata in corso di causa consulenza tecnica d'ufficio.
I conteggi dell'ausiliario vanno in questa sede utilizzati quale riferimento per calcolare l'eventuale residuo credito in favore dell'istante, considerando il calcolo effettuato dal CTU per il IV livello della contrattazione collettiva di settore e detraendo le somme computate a titolo di indennità di ferie non godute, permessi ed indennità di mancato preavviso, in quanto non riconosciute in questa sede.
Deve evidenziarsi che correttamente, nello svolgimento dell'incarico peritale, il consulente nominato dal Tribunale non prendeva in considerazione il contratto collettivo versato in atti dal convenuto in quanto riferito ad un periodo temporale non corrispondete a quello per cui è causa.
In conformità al quesito posto dal giudicante, il CTU ha, dunque, utilizzato il CCNL di categoria, nel testo ratione temporis applicabile, ovvero riferito al periodo 2016-2018, contratto che provvedeva a depositare su invito del Tribunale con nota del 14 marzo 2025 (cfr. doc. in atti).
Il CCNL in esame, che può certamente utilizzarsi come parametro al fine di quantificare gli emolumenti retributivi spettanti al ricorrente, prevede una articolazione dei livelli di inquadramento non più su sei livelli bensì su quattro. In particolare, le mansioni in concreto disimpegnate dal ricorrente, per come già evidenziato, devono essere sussunte nell'ultimo livello di inquadramento in assenza di prova circostanziata in ordine alle attività nello specifico svolte dal lavoratore.
Appare, dunque, corretto l'inquadramento nel IV livello della contrattazione collettiva individuata dal CTU che si riferisce, tra l'altro, ai lavoratori adibiti alle mansioni di pulizia dei locali ovvero attività volte all'acquisizione della capacità lavorativa espressa al terzo livello (al quale appartengono i lavoratori in grado di eseguire il taglio semplice dei capelli, le frizioni, la rasatura della barba), ciò anche in considerazione delle deduzioni svolte sul punto dal convenuto nella memoria difensiva ove viene evidenziato che il ricorrente svolgeva essenzialmente una attività di assistenza a quella esercitata dal convenuto.
Orbene, tenuto conto dell'elaborato svolto in relazione al predetto livello di inquadramento, detraendo dal computo effettuato dal CTU le somme da quest'ultimo conteggiate a titolo di ferie non godute, permessi ed indennità di mancato preavviso - emolumenti in questa sede non riconosciuti - rileva il Tribunale come non emerga alcun credito spettante in favore del lavoratore, tenuto conto della retribuzione percepita, quale indicata in ricorso, nonché dell'importo già corrisposto dal convenuto in favore del ricorrente a titolo di TFR, pari ad euro 561,01 indicato in ricorso e non computato dal consulente quale somma percepita dal lavoratore.
Alla luce di tutte le considerazioni svolte, la domanda va, pertanto, respinta.
In considerazione della difficoltà degli accertamenti di fatto sottostanti alle questioni controverse, della qualità delle parti e della natura della causa, si ritiene sussistano giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Le spese di ctu sono poste definitivamente a carico delle parti in solido tra loro e liquidate con separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Adriana Schiavoni, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa le spese di lite;
c) pone definitivamente a carico delle parti in solido le spese di ctu liquidate con separato decreto.
Santa Maria Capua Vetere, 20 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni