CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Mantova, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Mantova |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 32/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MANTOVA Sezione 1, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IN GIANLUIGI, Presidente e Relatore COLTRO MASSIMO, Giudice FORMIGHIERI PAOLO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 36/2024 depositato il 30/01/2024
proposto da Ricorrente_1 S.p.a. - P.Iva_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro Provincia Mantova - Indirizzo_1 Mantova MN
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Difensore_4 - CF_Difensore_4 Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. DINIEGO RIMBORSO ADD.LE PROV. EE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti: Le parti si riportano alle rispettive deduzioni e conclusioni
FATTO
Promuovendo la presente controversia, Ricorrente_1 s.p.a. riferisce che, quale operatore del mercato della distribuzione dell'energia, ha sempre provveduto alla liquidazione ed al versamento delle accise e delle relative addizionali, in conformità al D.Lgs. n. 504/1995, cd. Testo Unico Accise
(TUA); che, quale soggetto passivo dell'imposta obbligato nei confronti dell'amministrazione finanziaria ex articolo 53 TUA, ha quindi volta per volta versato all'Erario il tributo corrispondente ai quantitativi di energia immessi in consumo, traslando poi il peso economico sui clienti finali in base alla rivalsa ex art. 56 TUA;
che tale meccanismo è stato utilizzato fino al 2012 anche con riferimento all'addizionale sulle accise ex art. 6 D.L. n. 511/1988; che detta addizionale è stata successivamente abrogata al fine di evitare una procedura di infrazione davanti alla CGUE;
che come noto, molti clienti finali hanno instaurato un contenzioso al fine di recuperare le addizionali versate con riferimento al periodo precedente all'abrogazione; che la Corte di cassazione, sulla base di una interpretazione fornita dalla CGUE, ha accolto le doglianze dei contribuenti, disapplicando l'addizionale sulle accise in quanto in contrasto con la normativa eurounitaria, e successivamente la Corte costituzionale con la pronuncia n. 43/2025 ha dichiarato l'incostituzionalità della norma.
Ricorrente_1 Nominativo_1Ciò premesso, espone che il cliente finale l'ha evocata in giudizio, al fine di ottenere il rimborso delle addizionali provinciali illegittimamente corrisposte prima dell'abrogazione della norma con riferimento agli anni 2010-2011; che il Tribunale di Milano, con sentenza n. 670/2023 passata in giudicato, ha condannato Ricorrente_1 stessa alla restituzione, ex aliis, anche della somma di €
13.835,75 oltre interessi legali, con riferimento alle forniture avvenute a Mantova nel periodo sopra
Ricorrente_1indicato; che ha quindi provveduto al pagamento, e con successiva missiva ha poi chiesto all'Agenzia delle Dogane ed alla Provincia di Mantova, destinatarie e beneficiarie del tributo, la rifusione di quanto pagato ex art. 14 comma 4 TUA;
che la Provincia di Mantova ha espressamente rigettato la richiesta, sul presupposto che il rimborso degli importi per forniture inferiori a 200 kw, quali quelle contese, spetta all'Agenzia delle Dogane e non già alla Provincia.
Sulla base di quanto sopra, Ricorrente_1 ha evocato nel presente giudizio la sola Provincia di Mantova, domandando il pagamento in ripetizione di quanto versato al cliente finale.
Costituendosi in giudizio, ha resistito Provincia di Mantova, deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva per essere eventualmente tenuto alla restituzione l'Agenzia delle Dogane, nonché comunque l'inammissibilità del ricorso, la prescrizione del credito vantato e l'infondatezza della domanda.
La stessa Provincia ha altresì depositato memoria illustrativa ex art. 32 D.Lgs. n. 546/1992.
Alla prima udienza la causa è stata discussa in contraddittorio con le parti e decisa con la lettura del dispositivo che segue.
DIRITTO
a) La questione di causa rilevante ai fini del giudizio, relativa alla legittimazione passiva, non può che essere definita alla luce del noto arresto di Cass. n. 21833/2024, emesso a seguito di un ricorso ex articolo 363 bis c.p.c. da parte della CGT di Piacenza.
Affrontando per la prima volta ed ex professo la questione, ha sancito la Suprema Corte che “spetta in via esclusiva all'Agenzia delle dogane e dei monopoli la legittimazione passiva nelle liti promosse dal cedente della fonte energetica per il rimborso dell'addizionale provinciale sulle accise, di cui all'abrogato art. 6, del decreto-legge 511/1988, per forniture di energia elettrica con potenza disponibile non superiore a 200 Kw”; ed ha così convalidato l'orientamento già fatto proprio da una parte della giurisprudenza di merito.
Tale conclusione si impone dovendosi valorizzare sia il dato normativo di cui all'articolo 63 comma 1
D.Lgs. n. 300/1999, che così come l'articolo 1 TUA prevede la competenza dell'Agenzia delle Dogane relativamente al contenzioso in tema di accise, sia la natura statale del tributo, affermata anche da Corte cost. n. 53/2013; e tenendo conto che, nel caso dell'addizionale in questione, la Provincia riceveva il pagamento per le forniture non abitative di energia elettrica per potenze inferiori ai 200 Kw, svolgendo meramente funzioni di tesoreria nell'ambito di una soglia discrezionalmente fissata dal legislatore fiscale statale.
A tale insegnamento, per evidenti ragioni di rispetto della funzione nomofilattica della Suprema Corte, il Collegio intende conformarsi.
Consegue che non può essere accolta la domanda nei confronti della Provincia di Mantova, nei cui confronti deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva.
b) Relativamente alle spese di lite, nonostante la totale soccombenza dell'attrice in ragione della pronuncia di inammissibilità, le spese vanno integralmente compensate, dovendosi rinvenire le
“gravi ed eccezionali ragioni” ex art. 15 D.Lgs. n. 546/1992 nel fatto che, così come illustrato più sopra, solo dopo l'inizio del contenzioso la Corte di cassazione si è per la prima volta pronunciata sulla questione giuridica oggetto di causa, e cioè sulla legittimazione passiva alla restituzione, componendo un radicale contrasto presente nella giurisprudenza di merito.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Mantova sez. I
- dichiara il difetto di legittimazione passiva della Provincia di Mantova;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Mantova, 16/2/2026
Il Presidente estensore
AN OR
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MANTOVA Sezione 1, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IN GIANLUIGI, Presidente e Relatore COLTRO MASSIMO, Giudice FORMIGHIERI PAOLO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 36/2024 depositato il 30/01/2024
proposto da Ricorrente_1 S.p.a. - P.Iva_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro Provincia Mantova - Indirizzo_1 Mantova MN
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Difensore_4 - CF_Difensore_4 Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. DINIEGO RIMBORSO ADD.LE PROV. EE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti: Le parti si riportano alle rispettive deduzioni e conclusioni
FATTO
Promuovendo la presente controversia, Ricorrente_1 s.p.a. riferisce che, quale operatore del mercato della distribuzione dell'energia, ha sempre provveduto alla liquidazione ed al versamento delle accise e delle relative addizionali, in conformità al D.Lgs. n. 504/1995, cd. Testo Unico Accise
(TUA); che, quale soggetto passivo dell'imposta obbligato nei confronti dell'amministrazione finanziaria ex articolo 53 TUA, ha quindi volta per volta versato all'Erario il tributo corrispondente ai quantitativi di energia immessi in consumo, traslando poi il peso economico sui clienti finali in base alla rivalsa ex art. 56 TUA;
che tale meccanismo è stato utilizzato fino al 2012 anche con riferimento all'addizionale sulle accise ex art. 6 D.L. n. 511/1988; che detta addizionale è stata successivamente abrogata al fine di evitare una procedura di infrazione davanti alla CGUE;
che come noto, molti clienti finali hanno instaurato un contenzioso al fine di recuperare le addizionali versate con riferimento al periodo precedente all'abrogazione; che la Corte di cassazione, sulla base di una interpretazione fornita dalla CGUE, ha accolto le doglianze dei contribuenti, disapplicando l'addizionale sulle accise in quanto in contrasto con la normativa eurounitaria, e successivamente la Corte costituzionale con la pronuncia n. 43/2025 ha dichiarato l'incostituzionalità della norma.
Ricorrente_1 Nominativo_1Ciò premesso, espone che il cliente finale l'ha evocata in giudizio, al fine di ottenere il rimborso delle addizionali provinciali illegittimamente corrisposte prima dell'abrogazione della norma con riferimento agli anni 2010-2011; che il Tribunale di Milano, con sentenza n. 670/2023 passata in giudicato, ha condannato Ricorrente_1 stessa alla restituzione, ex aliis, anche della somma di €
13.835,75 oltre interessi legali, con riferimento alle forniture avvenute a Mantova nel periodo sopra
Ricorrente_1indicato; che ha quindi provveduto al pagamento, e con successiva missiva ha poi chiesto all'Agenzia delle Dogane ed alla Provincia di Mantova, destinatarie e beneficiarie del tributo, la rifusione di quanto pagato ex art. 14 comma 4 TUA;
che la Provincia di Mantova ha espressamente rigettato la richiesta, sul presupposto che il rimborso degli importi per forniture inferiori a 200 kw, quali quelle contese, spetta all'Agenzia delle Dogane e non già alla Provincia.
Sulla base di quanto sopra, Ricorrente_1 ha evocato nel presente giudizio la sola Provincia di Mantova, domandando il pagamento in ripetizione di quanto versato al cliente finale.
Costituendosi in giudizio, ha resistito Provincia di Mantova, deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva per essere eventualmente tenuto alla restituzione l'Agenzia delle Dogane, nonché comunque l'inammissibilità del ricorso, la prescrizione del credito vantato e l'infondatezza della domanda.
La stessa Provincia ha altresì depositato memoria illustrativa ex art. 32 D.Lgs. n. 546/1992.
Alla prima udienza la causa è stata discussa in contraddittorio con le parti e decisa con la lettura del dispositivo che segue.
DIRITTO
a) La questione di causa rilevante ai fini del giudizio, relativa alla legittimazione passiva, non può che essere definita alla luce del noto arresto di Cass. n. 21833/2024, emesso a seguito di un ricorso ex articolo 363 bis c.p.c. da parte della CGT di Piacenza.
Affrontando per la prima volta ed ex professo la questione, ha sancito la Suprema Corte che “spetta in via esclusiva all'Agenzia delle dogane e dei monopoli la legittimazione passiva nelle liti promosse dal cedente della fonte energetica per il rimborso dell'addizionale provinciale sulle accise, di cui all'abrogato art. 6, del decreto-legge 511/1988, per forniture di energia elettrica con potenza disponibile non superiore a 200 Kw”; ed ha così convalidato l'orientamento già fatto proprio da una parte della giurisprudenza di merito.
Tale conclusione si impone dovendosi valorizzare sia il dato normativo di cui all'articolo 63 comma 1
D.Lgs. n. 300/1999, che così come l'articolo 1 TUA prevede la competenza dell'Agenzia delle Dogane relativamente al contenzioso in tema di accise, sia la natura statale del tributo, affermata anche da Corte cost. n. 53/2013; e tenendo conto che, nel caso dell'addizionale in questione, la Provincia riceveva il pagamento per le forniture non abitative di energia elettrica per potenze inferiori ai 200 Kw, svolgendo meramente funzioni di tesoreria nell'ambito di una soglia discrezionalmente fissata dal legislatore fiscale statale.
A tale insegnamento, per evidenti ragioni di rispetto della funzione nomofilattica della Suprema Corte, il Collegio intende conformarsi.
Consegue che non può essere accolta la domanda nei confronti della Provincia di Mantova, nei cui confronti deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva.
b) Relativamente alle spese di lite, nonostante la totale soccombenza dell'attrice in ragione della pronuncia di inammissibilità, le spese vanno integralmente compensate, dovendosi rinvenire le
“gravi ed eccezionali ragioni” ex art. 15 D.Lgs. n. 546/1992 nel fatto che, così come illustrato più sopra, solo dopo l'inizio del contenzioso la Corte di cassazione si è per la prima volta pronunciata sulla questione giuridica oggetto di causa, e cioè sulla legittimazione passiva alla restituzione, componendo un radicale contrasto presente nella giurisprudenza di merito.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Mantova sez. I
- dichiara il difetto di legittimazione passiva della Provincia di Mantova;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Mantova, 16/2/2026
Il Presidente estensore
AN OR