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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 30/10/2025, n. 715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 715 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 887/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. LE OL Presidente dott.ssa NA Lo CO Giudice relatore dott.ssa Federica Emanuela Lipari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 887/2024 promossa da:
(c.f. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. MONDINO ANTONIO
Ricorrente contro
(c.f. ), rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso dall'avv. FILECCIA ANNA
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da note.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato in data 06.06.2024,
deduceva di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con in data 22.09.2005 Controparte_1
(regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Trapani,
pagina 1 di 10 al n. 39, parte I, ufficio 1, anno 2005) e che dalla loro unione sono nati due figli: , il giorno 16.02.2009 ad IC (TP), e Parte_2 Parte_3
, il giorno 28.08.2014 ad IC (TP).
[...]
Rappresentava che, con sentenza n. 799/2023, il Tribunale di Trapani in data 7.11.2023 aveva pronunciato la separazione consensuale alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi decidono di vivere separatamente, scegliendo ognun la propria residenza ed il proprio domicilio ove meglio gli aggrada;
2) i figli verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la residenza paterna;
3) la madre potrà vedere e tenere con sé e liberamente, previo Pt_2 Pt_3 accordo telefonico con il marito;
in caso di disaccordo, e, compatibilmente con gli impegni ludici, scolastici e sportivi dei minori, il martedì ed il giovedì, dall'uscita dalla scuola fino alle ore 20,00 e due week end al mese dalle ore 18:00 del venerdì alle ore 19:00 della domenica;
4) per le festività principali verrà applicato il principio dell'alternanza;
5) per il periodo estivo il genitore non collocatario potrà tenere con sé i figli per due settimane, anche non continuative, le cui date verranno concordate dai coniugi entro il giorno 5 di giugno di ogni anno;
6) la Sig.ra si impegna a versare al marito, per il Parte_1 mantenimento dei due figli, …, la somma di € 200,00 (euro 100,00 per ogni figlio), oltre al 50% delle spese di natura straordinaria, …
7) l'assegno unico erogato mensilmente dall'INPS, dell'importo di euro
480,00, verrà riscosso nella misura del 50% dai coniugi.
8) il contributo al mantenimento della prole verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT;
9) nessun contributo viene stabilito per i coniugi in quanto economicamente autosufficienti.
10) gli appartamenti siti al primo e secondo piano della palazzina adibita a
pagina 2 di 10 casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, sita in Paceco nella Via
San Francesco n. 8, verranno assegnati al marito …; nell'appartamento sito al piano terra della medesima palazzina vivrà la moglie.
11) i coniugi prestano sin d'ora reciproco consenso ed autorizzazione per il rilascio e/o rinnovo del passaporto”.
Esponeva che, a far data dalla separazione, la comunione morale e materiale non si era ricostruita e, pertanto, ritenuti sussistenti i presupposti per giungere ad una pronuncia di divorzio, avanzava domanda di scioglimento del matrimonio, chiedendo la regolamentazione del regime personale e patrimoniale e del regime di affido della prole alle condizioni di cui al ricorso, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza di separazione personale dei coniugi.
Si costituiva il sig. che, pur aderendo Controparte_1 all'istanza di scioglimento del matrimonio ed al regime di affido della prole, contestava le avverse deduzioni e rassegnava le seguenti conclusioni
“1) nel merito dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti in data 22.09.2005 con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Trapani al n.39, anno 2005 parte I;
2) disporre l'affido condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori
e , che verranno stabilmente collocati Parte_2 Parte_3 presso il domicilio paterno e rimettendo all'On.le Tribunale adito ogni statuizione in ordine al diritto di visita del genitore non collocatario,
; Parte_1
3) assegnare per l'intero (piano terra, piano primo e secondo) la casa coniugale di via S. Francesco n.8 in Paceco con ogni arredo e pertinenza al sig. anche nella qualità di genitore Controparte_1
collocatario dei minori figli ed e risultando confacente agli Pt_2 Pt_3 interessi della prole, con la quale ivi coabita;
per l'effetto rigettare la richiesta di assegnazione della porzione del piano terra di detto immobile
pagina 3 di 10 formulata dalla;
Parte_1
4) disporre a carico della sig.ra l'obbligo di Parte_1
corrispondere in favore del sig. entro il 5 di ogni Controparte_1
mese (per 12 mensilità), e con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, la somma complessiva di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori oltre alla contribuzione nella misura del 50% alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per quest'ultimi e come da
Protocollo in uso al Tribunale di Trapani;
5) accertare e dichiarare il diritto del sig. di Controparte_1
percepire nella misura del 100% l'assegno unico universale erogato dall'INPS;
6) non riconoscere in favore della sig.ra Parte_1
alcun assegno divorzile e per l'effetto rigettare la relativa domanda così come avanzata dalla ricorrente;
Con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
Infatti, assumeva che i rapporti tra i minori e la madre erano molto precari e gli stessi avvertivano un disagio emotivo nel pensare di dover condividere una porzione di casa con la ricorrente e di doverla incontrare, dovendosi pure considerare lo scarso desiderio dei minori di interloquire con la madre, ritenuta disinteressata nei loro confronti.
Aggiungeva che una imposizione della ripresa della convivenza avrebbe frustrato la necessaria gradualità di un eventuale recupero del rapporto genitoriale.
*****
A seguito del libero interrogatorio delle parti, con successiva ordinanza del 14.11.2024, il g.i. non riteneva sussistenti i presupposti per una variazione del regime di collocamento ed affido e conseguentemente di assegnazione della casa familiare, come già individuata al padre;
riteneva inoltre che, in considerazione della dichiarata capacità reddituale della pagina 4 di 10 ricorrente non sussistevano in via provvisoria i presupposti per l'urgente versamento di un contributo di mantenimento a favore della stessa;
manteneva l'obbligo della madre di contribuire al mantenimento della prole nella misura di € 200.00 mensili;
modificava parzialmente ed in via provvisoria i provvedimenti vigenti disponendo che l'importo dell'assegno unico fosse attribuito integralmente al padre attuale collocatario dei minori, fermo il concorso al mantenimento da parte della madre.
Nella medesima sede venivano disposte verifiche attraverso la Polizia
Tributaria circa i redditi, i patrimoni e l'effettivo tenore di vita delle parti, si disponeva l'ascolto assistito dei minori e l'assunzione della prova con il teste di parte resistente.
All'udienza del 12.02.2025, svolti gli incombenti istruttori predisposti, su impulso della ricorrente venivano svolti approfondimenti circa la regolare frequenza scolastica di la condotta, il rendimento e Pt_2
la condizione di benessere del minore.
All'esito la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile deve essere accolta, in forza della disciplina applicabile ratione temporis, essendo trascorso un più che sufficiente intervallo di tempo dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Trapani nel procedimento di separazione personale, definito con sentenza n. 799/2023, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi.
*****
Attesa la convergenza delle domande e l'assenza di serie controindicazioni sul piano della condivisione decisionale, anche grazie ai mezzi di comunicazione elettronica, può disporsi l'affidamento condiviso pagina 5 di 10 dei minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso il padre e con facoltà disgiunta per l'ordinaria amministrazione in favore del padre, attesa la divergenza dei domicili dei minori e della madre.
Dalle risultanze istruttorie pervenute dai soggetti istituzionali delegati, da ultimo la relazione dell' Pt_4 Controparte_2 [...]
ha confermato la regolare presenza di alle Parte_5 Pt_2 lezioni, non ravvisandosi particolari elementi problematici circa la condotta ed il benessere di anche nel contesto scolastico. Pt_2
Quanto al diritto di visita, i minori, ascoltati con assistenza e videoregistrazione, hanno mostrato ampia consapevolezza dei vissuti e sono apparsi provati dall'attuale condizione di distanza dalla madre, nonché dai ricordi degli ultimi momenti trascorsi insieme, manifestando
(principalmente ) solo parziale apertura, ripetutamente esplorata, è Pt_3 stata collegata esclusivamente ad un radicale cambiamento di atteggiamento e reale interesse e vicinanza da parte della madre, finora non rilevato dai minori.
Pertanto, non essendo possibile in tali condizioni imporre un rigido calendario (che, in caso di mancato rispetto da parte del genitore, potrebbe anche destabilizzare i minori) va disposta certamente la facoltà di una videochiamata settimanale e, nel caso di richiesta di diritto di visita, i minori verranno adeguatamente preparati a cura degli operatori della UOS PSG nel rispetto della loro sensibilità ed equilibrio.
*****
Sul piano economico, va confermato in € 100,00 rivalutabili per ciascun figlio il contributo di mantenimento a carico della madre;
inoltre, stante l'attuale sostanziale elisione dei tempi di permanenza dei minori con la sig.ra e la conseguente diseguale ripartizione degli oneri di Parte_1 mantenimento diretto, l'AU verrà versato direttamente e integralmente al padre genitore collocatario.
pagina 6 di 10 Le spese straordinarie rimarranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
Passando adesso all'esame della domanda di revoca dell'assegno in favore della ricorrente, la decisione non può che prendere le mosse dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 18287/2018.
Ed infatti, “il parametro sulla base del quale deve essere fondato
l'accertamento del diritto” all'assegno divorzile “ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata, degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5 c. 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza”.
Le Sezioni Unite hanno rilevato che “La conduzione della vita familiare è il frutto di decisioni libere e condivise alle quali si collegano doveri ed obblighi che imprimono alle condizioni personali ed economiche dei coniugi un corso, soprattutto in relazione alla durata del vincolo, anche irreversibile. Alla reversibilità della scelta relativa al legame matrimoniale non consegue necessariamente una correlata duttilità e flessibilità in ordine alle condizioni soggettive e alla sfera economico patrimoniale dell'ex coniuge al momento della cessazione dell'unione matrimoniale”.
Proprio
per questi motivi
la Suprema Corte ha conferito “preminenza alla funzione equilibratrice-perequativa dell'assegno di divorzio” e ha sottolineato la necessità di accertare, nei casi in cui vi sia uno squilibrio tra le condizioni economiche delle parti, se tale squilibrio sia da “ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente”.
Orbene, nel caso in esame, alla luce della situazione reddituale e patrimoniale delle parti come risultante dalle allegazioni e dalla documentazione prodotta, nonché soprattutto dagli accertamenti tributari pagina 7 di 10 demandati, ritiene questo Tribunale di non poter accogliere la richiesta della ricorrente e, dunque, di non dovere prevedere alcun assegno divorzile a favore della sig.ra da parte del sig. . Parte_1 CP_1
Pertanto, il Tribunale ritiene che l'assetto vigente sul punto, come delineato con ordinanza del 14.11.2024, debba mantenersi.
*****
Nulla in più rispetto a quanto già vigente va poi disposto per la casa familiare: merita infatti di essere effettuata la considerazione a tenore della quale – per stessa risalente individuazione consensuale delle parti – la “casa familiare” presso cui i minori convivono con il padre è quella che si trova ai piani superiori dell'edificio, in ciò dunque dovendo ritenersi collocati gli effetti personali e gli ambienti che accolgono le consuetudini di vita dei minori.
Estendere ulteriormente a distanza di anni e nella presente sede l'area semantica di tale locuzione sortirebbe un effetto equivalente alla costituzione di un diritto compressivo delle normali facoltà codominicali, precluso nella presente sede (considerato anche l'esito del procedimento possessorio), in cui non consta neppure prova di violenze o pericoli tali da giustificare - ad esempio - l'opportunità di un radicale divieto di avvicinamento della madre ai minori, essendo anzi costei ad essersi verbalmente lamentata della sgradevole accoglienza ogni volta riservatale dal coniuge separato (cfr. Verbale del 30.10.24).
Considerato poi che il pur negando qualsiasi CP_1 aggressività, ha ammesso a verbale che si siano svolte in tali occasioni
“litigate anche davanti ai bambini”, appare opportuno un ammonimento ad entrambi ad astenersi dal coinvolgimento dei minori nelle reciproche dinamiche conflittuali, con avviso che l'eventuale intollerabilità del conflitto potrebbe anche condurre a mutamenti del regime di affido ove pregiudizievole.
pagina 8 di 10 Peraltro la madre, per quanto consta, ha attualmente un diverso domicilio e in udienza ha dichiarato di non avere intenzione di andare a vivere in detto immobile, se non in casi di estrema necessità, sinora non verificatisi né prospettabili, anche per evitare discussioni.
Inammissibili nella presente sede le domande relative al pagamento delle rate di mutuo, dovendo esse regolarsi su base contrattuale;
viene infatti meno con la proposizione del ricorso il consenso alla persistenza del regime consensuale derogatorio stabilito in fase di separazione.
Quanto alle spese del giudizio, infine, tenuto conto dell'accoglimento parziale, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile tra Parte_1
e in atti generalizzati, contratto in
[...] Controparte_1 data 22.09.2005, regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di Trapani, al n. 39, parte I, ufficio 1, anno 2005;
- affida in via condivisa i minori ai genitori, con facoltà disgiunta al padre per la ordinaria amministrazione, regolando il diritto di visita come in parte motiva;
- ammonisce le parti ad astenersi dal coinvolgimento dei minori nella reciproca conflittualità;
- pone a carico della sig.ra l'obbligo di concorrere Parte_1 al mantenimento della prole nella misura di complessivi € 200,00 rivalutabili, da corrispondere al sig. Controparte_1
- dispone che l'importo dell'assegno unico sia versato integralmente al padre, genitore collocatario prevalente dei minori;
- obbliga entrambe le parti a sostenere le spese straordinarie che sorgeranno per far fronte alle esigenze della prole nella misura del 50%
pagina 9 di 10 ciascuna, secondo il protocollo sottoscritto con il C.O.A.;
- respinge e dichiara inammissibili le ulteriori domande;
- conferma l'assegnazione della casa coniugale come individuata nell'accordo precedentemente sottoscritto tra le parti al padre che vi coabiterà con i minori;
- compensa le spese di lite;
Dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 28.10.2025
Il Giudice rel.
NA Lo CO
Il Presidente
LE OL
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. LE OL Presidente dott.ssa NA Lo CO Giudice relatore dott.ssa Federica Emanuela Lipari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 887/2024 promossa da:
(c.f. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. MONDINO ANTONIO
Ricorrente contro
(c.f. ), rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso dall'avv. FILECCIA ANNA
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da note.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato in data 06.06.2024,
deduceva di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con in data 22.09.2005 Controparte_1
(regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Trapani,
pagina 1 di 10 al n. 39, parte I, ufficio 1, anno 2005) e che dalla loro unione sono nati due figli: , il giorno 16.02.2009 ad IC (TP), e Parte_2 Parte_3
, il giorno 28.08.2014 ad IC (TP).
[...]
Rappresentava che, con sentenza n. 799/2023, il Tribunale di Trapani in data 7.11.2023 aveva pronunciato la separazione consensuale alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi decidono di vivere separatamente, scegliendo ognun la propria residenza ed il proprio domicilio ove meglio gli aggrada;
2) i figli verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la residenza paterna;
3) la madre potrà vedere e tenere con sé e liberamente, previo Pt_2 Pt_3 accordo telefonico con il marito;
in caso di disaccordo, e, compatibilmente con gli impegni ludici, scolastici e sportivi dei minori, il martedì ed il giovedì, dall'uscita dalla scuola fino alle ore 20,00 e due week end al mese dalle ore 18:00 del venerdì alle ore 19:00 della domenica;
4) per le festività principali verrà applicato il principio dell'alternanza;
5) per il periodo estivo il genitore non collocatario potrà tenere con sé i figli per due settimane, anche non continuative, le cui date verranno concordate dai coniugi entro il giorno 5 di giugno di ogni anno;
6) la Sig.ra si impegna a versare al marito, per il Parte_1 mantenimento dei due figli, …, la somma di € 200,00 (euro 100,00 per ogni figlio), oltre al 50% delle spese di natura straordinaria, …
7) l'assegno unico erogato mensilmente dall'INPS, dell'importo di euro
480,00, verrà riscosso nella misura del 50% dai coniugi.
8) il contributo al mantenimento della prole verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT;
9) nessun contributo viene stabilito per i coniugi in quanto economicamente autosufficienti.
10) gli appartamenti siti al primo e secondo piano della palazzina adibita a
pagina 2 di 10 casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, sita in Paceco nella Via
San Francesco n. 8, verranno assegnati al marito …; nell'appartamento sito al piano terra della medesima palazzina vivrà la moglie.
11) i coniugi prestano sin d'ora reciproco consenso ed autorizzazione per il rilascio e/o rinnovo del passaporto”.
Esponeva che, a far data dalla separazione, la comunione morale e materiale non si era ricostruita e, pertanto, ritenuti sussistenti i presupposti per giungere ad una pronuncia di divorzio, avanzava domanda di scioglimento del matrimonio, chiedendo la regolamentazione del regime personale e patrimoniale e del regime di affido della prole alle condizioni di cui al ricorso, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza di separazione personale dei coniugi.
Si costituiva il sig. che, pur aderendo Controparte_1 all'istanza di scioglimento del matrimonio ed al regime di affido della prole, contestava le avverse deduzioni e rassegnava le seguenti conclusioni
“1) nel merito dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti in data 22.09.2005 con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Trapani al n.39, anno 2005 parte I;
2) disporre l'affido condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori
e , che verranno stabilmente collocati Parte_2 Parte_3 presso il domicilio paterno e rimettendo all'On.le Tribunale adito ogni statuizione in ordine al diritto di visita del genitore non collocatario,
; Parte_1
3) assegnare per l'intero (piano terra, piano primo e secondo) la casa coniugale di via S. Francesco n.8 in Paceco con ogni arredo e pertinenza al sig. anche nella qualità di genitore Controparte_1
collocatario dei minori figli ed e risultando confacente agli Pt_2 Pt_3 interessi della prole, con la quale ivi coabita;
per l'effetto rigettare la richiesta di assegnazione della porzione del piano terra di detto immobile
pagina 3 di 10 formulata dalla;
Parte_1
4) disporre a carico della sig.ra l'obbligo di Parte_1
corrispondere in favore del sig. entro il 5 di ogni Controparte_1
mese (per 12 mensilità), e con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, la somma complessiva di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori oltre alla contribuzione nella misura del 50% alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per quest'ultimi e come da
Protocollo in uso al Tribunale di Trapani;
5) accertare e dichiarare il diritto del sig. di Controparte_1
percepire nella misura del 100% l'assegno unico universale erogato dall'INPS;
6) non riconoscere in favore della sig.ra Parte_1
alcun assegno divorzile e per l'effetto rigettare la relativa domanda così come avanzata dalla ricorrente;
Con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
Infatti, assumeva che i rapporti tra i minori e la madre erano molto precari e gli stessi avvertivano un disagio emotivo nel pensare di dover condividere una porzione di casa con la ricorrente e di doverla incontrare, dovendosi pure considerare lo scarso desiderio dei minori di interloquire con la madre, ritenuta disinteressata nei loro confronti.
Aggiungeva che una imposizione della ripresa della convivenza avrebbe frustrato la necessaria gradualità di un eventuale recupero del rapporto genitoriale.
*****
A seguito del libero interrogatorio delle parti, con successiva ordinanza del 14.11.2024, il g.i. non riteneva sussistenti i presupposti per una variazione del regime di collocamento ed affido e conseguentemente di assegnazione della casa familiare, come già individuata al padre;
riteneva inoltre che, in considerazione della dichiarata capacità reddituale della pagina 4 di 10 ricorrente non sussistevano in via provvisoria i presupposti per l'urgente versamento di un contributo di mantenimento a favore della stessa;
manteneva l'obbligo della madre di contribuire al mantenimento della prole nella misura di € 200.00 mensili;
modificava parzialmente ed in via provvisoria i provvedimenti vigenti disponendo che l'importo dell'assegno unico fosse attribuito integralmente al padre attuale collocatario dei minori, fermo il concorso al mantenimento da parte della madre.
Nella medesima sede venivano disposte verifiche attraverso la Polizia
Tributaria circa i redditi, i patrimoni e l'effettivo tenore di vita delle parti, si disponeva l'ascolto assistito dei minori e l'assunzione della prova con il teste di parte resistente.
All'udienza del 12.02.2025, svolti gli incombenti istruttori predisposti, su impulso della ricorrente venivano svolti approfondimenti circa la regolare frequenza scolastica di la condotta, il rendimento e Pt_2
la condizione di benessere del minore.
All'esito la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile deve essere accolta, in forza della disciplina applicabile ratione temporis, essendo trascorso un più che sufficiente intervallo di tempo dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Trapani nel procedimento di separazione personale, definito con sentenza n. 799/2023, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi.
*****
Attesa la convergenza delle domande e l'assenza di serie controindicazioni sul piano della condivisione decisionale, anche grazie ai mezzi di comunicazione elettronica, può disporsi l'affidamento condiviso pagina 5 di 10 dei minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso il padre e con facoltà disgiunta per l'ordinaria amministrazione in favore del padre, attesa la divergenza dei domicili dei minori e della madre.
Dalle risultanze istruttorie pervenute dai soggetti istituzionali delegati, da ultimo la relazione dell' Pt_4 Controparte_2 [...]
ha confermato la regolare presenza di alle Parte_5 Pt_2 lezioni, non ravvisandosi particolari elementi problematici circa la condotta ed il benessere di anche nel contesto scolastico. Pt_2
Quanto al diritto di visita, i minori, ascoltati con assistenza e videoregistrazione, hanno mostrato ampia consapevolezza dei vissuti e sono apparsi provati dall'attuale condizione di distanza dalla madre, nonché dai ricordi degli ultimi momenti trascorsi insieme, manifestando
(principalmente ) solo parziale apertura, ripetutamente esplorata, è Pt_3 stata collegata esclusivamente ad un radicale cambiamento di atteggiamento e reale interesse e vicinanza da parte della madre, finora non rilevato dai minori.
Pertanto, non essendo possibile in tali condizioni imporre un rigido calendario (che, in caso di mancato rispetto da parte del genitore, potrebbe anche destabilizzare i minori) va disposta certamente la facoltà di una videochiamata settimanale e, nel caso di richiesta di diritto di visita, i minori verranno adeguatamente preparati a cura degli operatori della UOS PSG nel rispetto della loro sensibilità ed equilibrio.
*****
Sul piano economico, va confermato in € 100,00 rivalutabili per ciascun figlio il contributo di mantenimento a carico della madre;
inoltre, stante l'attuale sostanziale elisione dei tempi di permanenza dei minori con la sig.ra e la conseguente diseguale ripartizione degli oneri di Parte_1 mantenimento diretto, l'AU verrà versato direttamente e integralmente al padre genitore collocatario.
pagina 6 di 10 Le spese straordinarie rimarranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
Passando adesso all'esame della domanda di revoca dell'assegno in favore della ricorrente, la decisione non può che prendere le mosse dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 18287/2018.
Ed infatti, “il parametro sulla base del quale deve essere fondato
l'accertamento del diritto” all'assegno divorzile “ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata, degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5 c. 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza”.
Le Sezioni Unite hanno rilevato che “La conduzione della vita familiare è il frutto di decisioni libere e condivise alle quali si collegano doveri ed obblighi che imprimono alle condizioni personali ed economiche dei coniugi un corso, soprattutto in relazione alla durata del vincolo, anche irreversibile. Alla reversibilità della scelta relativa al legame matrimoniale non consegue necessariamente una correlata duttilità e flessibilità in ordine alle condizioni soggettive e alla sfera economico patrimoniale dell'ex coniuge al momento della cessazione dell'unione matrimoniale”.
Proprio
per questi motivi
la Suprema Corte ha conferito “preminenza alla funzione equilibratrice-perequativa dell'assegno di divorzio” e ha sottolineato la necessità di accertare, nei casi in cui vi sia uno squilibrio tra le condizioni economiche delle parti, se tale squilibrio sia da “ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente”.
Orbene, nel caso in esame, alla luce della situazione reddituale e patrimoniale delle parti come risultante dalle allegazioni e dalla documentazione prodotta, nonché soprattutto dagli accertamenti tributari pagina 7 di 10 demandati, ritiene questo Tribunale di non poter accogliere la richiesta della ricorrente e, dunque, di non dovere prevedere alcun assegno divorzile a favore della sig.ra da parte del sig. . Parte_1 CP_1
Pertanto, il Tribunale ritiene che l'assetto vigente sul punto, come delineato con ordinanza del 14.11.2024, debba mantenersi.
*****
Nulla in più rispetto a quanto già vigente va poi disposto per la casa familiare: merita infatti di essere effettuata la considerazione a tenore della quale – per stessa risalente individuazione consensuale delle parti – la “casa familiare” presso cui i minori convivono con il padre è quella che si trova ai piani superiori dell'edificio, in ciò dunque dovendo ritenersi collocati gli effetti personali e gli ambienti che accolgono le consuetudini di vita dei minori.
Estendere ulteriormente a distanza di anni e nella presente sede l'area semantica di tale locuzione sortirebbe un effetto equivalente alla costituzione di un diritto compressivo delle normali facoltà codominicali, precluso nella presente sede (considerato anche l'esito del procedimento possessorio), in cui non consta neppure prova di violenze o pericoli tali da giustificare - ad esempio - l'opportunità di un radicale divieto di avvicinamento della madre ai minori, essendo anzi costei ad essersi verbalmente lamentata della sgradevole accoglienza ogni volta riservatale dal coniuge separato (cfr. Verbale del 30.10.24).
Considerato poi che il pur negando qualsiasi CP_1 aggressività, ha ammesso a verbale che si siano svolte in tali occasioni
“litigate anche davanti ai bambini”, appare opportuno un ammonimento ad entrambi ad astenersi dal coinvolgimento dei minori nelle reciproche dinamiche conflittuali, con avviso che l'eventuale intollerabilità del conflitto potrebbe anche condurre a mutamenti del regime di affido ove pregiudizievole.
pagina 8 di 10 Peraltro la madre, per quanto consta, ha attualmente un diverso domicilio e in udienza ha dichiarato di non avere intenzione di andare a vivere in detto immobile, se non in casi di estrema necessità, sinora non verificatisi né prospettabili, anche per evitare discussioni.
Inammissibili nella presente sede le domande relative al pagamento delle rate di mutuo, dovendo esse regolarsi su base contrattuale;
viene infatti meno con la proposizione del ricorso il consenso alla persistenza del regime consensuale derogatorio stabilito in fase di separazione.
Quanto alle spese del giudizio, infine, tenuto conto dell'accoglimento parziale, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile tra Parte_1
e in atti generalizzati, contratto in
[...] Controparte_1 data 22.09.2005, regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di Trapani, al n. 39, parte I, ufficio 1, anno 2005;
- affida in via condivisa i minori ai genitori, con facoltà disgiunta al padre per la ordinaria amministrazione, regolando il diritto di visita come in parte motiva;
- ammonisce le parti ad astenersi dal coinvolgimento dei minori nella reciproca conflittualità;
- pone a carico della sig.ra l'obbligo di concorrere Parte_1 al mantenimento della prole nella misura di complessivi € 200,00 rivalutabili, da corrispondere al sig. Controparte_1
- dispone che l'importo dell'assegno unico sia versato integralmente al padre, genitore collocatario prevalente dei minori;
- obbliga entrambe le parti a sostenere le spese straordinarie che sorgeranno per far fronte alle esigenze della prole nella misura del 50%
pagina 9 di 10 ciascuna, secondo il protocollo sottoscritto con il C.O.A.;
- respinge e dichiara inammissibili le ulteriori domande;
- conferma l'assegnazione della casa coniugale come individuata nell'accordo precedentemente sottoscritto tra le parti al padre che vi coabiterà con i minori;
- compensa le spese di lite;
Dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 28.10.2025
Il Giudice rel.
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Il Presidente
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