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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Arezzo, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Arezzo |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 27/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AREZZO Sezione 1, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
CERCOLA FRANCESCO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 236/2025 depositato il 19/11/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Caprese Michelangelo - Via Capoluogo 87 52033 Caprese Michelangelo AR
elettivamente domiciliato presso Email_2
BA Spa - 02391510266
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 22866 IMU 2016
proposto da
Nominativo_1 - CF_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
BA Spa - 02391510266
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 22870 IMU 2016
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente: estinzione del giudizio pere cessata materia deol contendere
Resistente cessata materia del contendere e compensazione delle spese del giudizio
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso iscritto a ruoko in data 19.11.2025 Ricorrente_2 Nominativo_1,assistiti come in atti, impugnavano,nei confronti del Comune di caprese Michelangelo e della PA BA (Concessionaria per la riscossione dei tributi locali) l'atto in epigrafe notificato in data 9.10.2025 con il quale è stato comunicato l'avvenuto fermo amministrativo della vettura tg Targa_1 e chiesto il pagamento ai ricorrenti quali eredi di Nominativo_3 dell'imposta IMU e TASI anno 2016,chiedendone l'annullamento. Eccepisce che gli importi richiesti si riferiscono a tributi dovuti dal defunto Nominativo_3 ; che l'eredità dello stesso è stata accetata con il beneficio dell'inventario e che la procedura di liquidazione è ancora in corso: Si costituivano il Comune di Caprese Michelangelo e la Concessionaria. che,preso atto di quanto nelle proprie memorie danno atto di aver provveduto ad annullare gli atti di propria competenza dichiarando la cessata materia del contendere confermata anche dai ricorrenti. All'udienza del 12.2.2026 la Corte in composizione monocratica,vista la rinuncia alla pretesa delle imposte da parte dell'Ente impositore e della rinuncia al fermo amministrativo da parte della PA BA,senza entra entrare nel merito dei motivi di ricorso dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta cessata materia del contendere. Le spese del giudizio in accordo tra le ,parti restano compensate.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AREZZO Sezione 1, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
CERCOLA FRANCESCO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 236/2025 depositato il 19/11/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Caprese Michelangelo - Via Capoluogo 87 52033 Caprese Michelangelo AR
elettivamente domiciliato presso Email_2
BA Spa - 02391510266
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 22866 IMU 2016
proposto da
Nominativo_1 - CF_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
BA Spa - 02391510266
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 22870 IMU 2016
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente: estinzione del giudizio pere cessata materia deol contendere
Resistente cessata materia del contendere e compensazione delle spese del giudizio
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso iscritto a ruoko in data 19.11.2025 Ricorrente_2 Nominativo_1,assistiti come in atti, impugnavano,nei confronti del Comune di caprese Michelangelo e della PA BA (Concessionaria per la riscossione dei tributi locali) l'atto in epigrafe notificato in data 9.10.2025 con il quale è stato comunicato l'avvenuto fermo amministrativo della vettura tg Targa_1 e chiesto il pagamento ai ricorrenti quali eredi di Nominativo_3 dell'imposta IMU e TASI anno 2016,chiedendone l'annullamento. Eccepisce che gli importi richiesti si riferiscono a tributi dovuti dal defunto Nominativo_3 ; che l'eredità dello stesso è stata accetata con il beneficio dell'inventario e che la procedura di liquidazione è ancora in corso: Si costituivano il Comune di Caprese Michelangelo e la Concessionaria. che,preso atto di quanto nelle proprie memorie danno atto di aver provveduto ad annullare gli atti di propria competenza dichiarando la cessata materia del contendere confermata anche dai ricorrenti. All'udienza del 12.2.2026 la Corte in composizione monocratica,vista la rinuncia alla pretesa delle imposte da parte dell'Ente impositore e della rinuncia al fermo amministrativo da parte della PA BA,senza entra entrare nel merito dei motivi di ricorso dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta cessata materia del contendere. Le spese del giudizio in accordo tra le ,parti restano compensate.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.