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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 06/11/2025, n. 963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 963 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
LL, all'udienza del 30 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2225/2023 R.G. vertente
fra
C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppina Parte_1 C.F._1
Marino, ed elettivamente domiciliata presso il lei studio in Varese via Morazzone 5, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
(cod. fisc. ), in persona del Sig. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 [...]
(cod. fisc. ), in persona Controparte_3 P.IVA_2 del Sig. del CP_4 Controparte_5 [...]
(cod. fisc. , in persona Controparte_6 P.IVA_2 del Sig. Direttore Generale p.t., rappresentati e difesi dall'avv. Valentina Interesse e dalla d.SA Ariana
Bosso, tutti elettivamente domiciliati c/o la Casa Circondariale di Potenza “A. Santoro” in Via Appia
n. 175 – Potenza (PZ), giusta mandato in atti;
RESISTENTI
cf , rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Santangelo e CP_7 C.F._2 domiciliata presso il suo studio in Potenza via Nicola Sole n. 73, giusta mandato in atti;
CONTROINTERESSATA - RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato il 28.7.2023 e ritualmente notificato, adiva il giudice Parte_1 del lavoro e, premesso di essere stata assunta in data 18.11.2019 quale Funzionario contabile
Area III F1 con sede di assegnazione presso la Casa Circondariale di Ivrea, e di essere stata assegnata in via temporanea presso la Casa circondariale di Melfi dal 5.4.2022 con proroga fino al 6.5.2023, esponeva di aver partecipato all'interpello nazionale mobilità del 10.7.2022; all'esito della procedura valutativa veniva approvata la prima graduatoria in data 21.10.2022 con attribuzione di punti 24,40 e prima posizione per la sede di Potenza;
a seguito di reclami, il gruppo di lavoro all'uopo incaricato, nelle sedute del 20.9.2022, 27.9.2022, 3.11.2022 modificava la graduatoria fino all'approvazione di quella definitiva in data 14.11.2022 nella quale la ricorrente si trovava collocata in seconda posizione sulla sede di Pz a seguito dell'attribuzione a in sede di reclamo e revisione, di punti 30. Deduceva di CP_7 aver prontamente esercitato il diritto di accesso senza tuttavia ottenere tutti gli atti relativi all'operato del gruppo di lavoro, e di aver ottenuto solo parte degli atti per giunta con apposizione di omissis che ne impedivano la puntuale conoscenza. In data 19.12.2022 la graduatoria così formata in via definitiva veniva pubblicata. A seguito di ciò veniva assegnata ala sede di Lucera (terza sede indicata al momento di partecipazione all'interpello, tra quelle preferite), sede che – tra l'altro- non assicurava i diritti di cui ala lege 104/92 della quale godeva la ricorrente per il padre versante in condizioni di invalidità grave con accompagnamento, in quanto distante 168 km a Potenza, sede di residenza. Allegava di aver richiesto l'assegnazione temporanea sulla sede di Potenza o di Melfi onde avvicinarsi a casa, ma con esito negativo;
in data 13.4.2023 aveva presentato domanda di trasferimento ordinaria presso le già menzionate sedi, ma sempre con esito negativo;
le motivazioni addotte dall'amministrazione erano sempre quelle della pianta organica che non prevedeva posti disponibili in quel momento presso quelle sedi o per la necessità di non scoprire la sede di destinazione della ricorrente. Il 29.5.2023 aveva tuttavia ottenuto il trasferimento presso la sede di Melfi, ma in via temporanea, ex lege 104/92 per assistere il genitore portatore di handicap grave. Allo stesso tempo, in data 22.8.2022 aveva presentato richiesta di assegnazione temporanea al Provveditorato di Puglia e Basilicata ricevendo anche in tal caso il rigetto. Tanto premesso, ritenendo illegittimo l'operato dell'Amministrazione resistente e sussistenti tutti i presupposti di legge, adiva il Tribunale domandando di accertare e dichiarare l'illegittimità della graduatoria definitiva del 16.12.2022, pubblicata il 19.12.2022, dell'Interpello Straordinario Nazionale 2022, e, per l'effetto, decurtare la premialità pari a 1 punto erroneamente conferito alla dott.SA ai sensi dell' art. 8 “anzianità di servizio” CP_7 dell'Accordo di Mobilità del 10.12.2020, pari a 18,00 punti, conferiti alla medesima ai sensi dell'art.
9.1.10 dell'Accordo di Mobilità del 10.12.2020, con riferimento alla violazione delle condizioni stabilite all'art. 12 e dell'art. 5 dell'Accordo di Mobilità, unitamente alla decurtazione delle premialità, pari a 2,00 punti e 5,00 punti, conferite alla medesima ai sensi dell'art. 9, comma 1, punti 1 e 3, e pari a 2,00 punti attribuiti alla medesima ai sensi dell'art. 10 punto 2, rettificando la graduatoria definitiva a seguito della effettuata decurtazione di
28,00 punti su 30,00 punti totali, in relazione alla valutazione della Dott.SA CP_7 dichiarare il diritto della ricorrente con punti totali 24,40, ad essere collocata nella prima posizione della Graduatoria dell'Interpello per la sede di Potenza – Casa Circondariale “A.
Santoro”, con immediato trasferimento presso la predetta C.C., secondo l'ordine di preferenza espresso nella domanda per la Procedura di Interpello Straordinario Nazionale 2022. Oltre a domande in via subordinata;
con vittoria si spese di lite con distrazione in favore del difensore antistatario.
Si costituivano il , il D.A.P. e il Controparte_1 Controparte_8
, in persona del legale rappresentante p.t., chiedendo nel merito il rigetto del ricorso;
[...] rilevavano in particolare che con precedente ricorso ex art. 700 cpc le ragioni oggi addotte dalla ricorrente sono state rigettate per infondatezza, e pertanto il presente procedimento sarebbe una duplicazione di quello;
evidenziavano altresì la legittimità dell'operato e l'infondatezza in diritto delle argomentazioni avversarie.
Analoghe argomentazioni spiegava la controintereSAta chiedendo il rigetto CP_7 del ricorso con condanna della ricorrente alle spese di lite.
In corso di causa il resistente allegava che a seguito di interpello straordinario 2024, CP_1 la ricorrente è stata assegnata alla Casa Circondariale di Melfi in via definitiva con decorrenza
2.9.2024, e che dal 5.9.2024 è stata assegnata in via temporanea presso la Casa Circondariale di Potenza (sede di residenza) ex art. 33 co. 5 L. 104/92, e chiedeva pertanto dichiararsi ceSAta la materia del contendere per sopravvenuta mancanza di interesse al ricorso. La ricorrente con note sostitutive dell'udienza in presenza contestava tale conclusione evidenziando la permanenza dell'interesse ad agire per la rettifica della graduatoria originaria in quanto il trasferimento per assegnazione alla sede di Potenza è provvisorio a connesso alle esigenze assistenziali di cui alla legge 104/92, e non come assegnazione definitiva, per cui al venir meno delle esigenze assistenziali per qualsiasi ragione la ricorrente dovrebbe rientrare nella sede di titolarità (casa circondariale di Melfi). Inoltre, deduceva la persistenza del danno biologico patito nel frattempo valorato da specialista di struttura pubblica e quantificato nel
20%.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, rigettate le richieste di prova, la causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale e all'odierna udienza, questo giudice, sulle conclusioni scritte delle parti, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, mediante deposito in telematico.
2. Il ricorso non merita accoglimento per le seguenti motivazioni.
In via preliminare, deve evidenziarsi che con ordinanza emeSA nel procedimento ex art. 700 cpc, resa nel procedimento 239/2023 RG, in data 2 aprile 2023, questo giudice ha rigettato la domanda cautelare fondata sulla illegittimità della Graduatoria come formata in base all'ulteriore punteggio riconosciuto alla d.SA , per l'erronea attribuzione del CP_7 punteggio di 18,00 punti, ex art. 9, comma 1, punto 10, dell'Accordo sui Criteri di Mobilità del personale del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del 10.12.2020, per cui la ricorrente chiedeva la sospensione della procedura di trasferimento, il riesame della posizione della d.SA in virtù del punteggio modificato a seguito di reclamo, e il trasferimento CP_7 della d.SA sulla sede di Potenza anche in soprannumero. Pt_1
Si ritiene utile oltre che opportuno, ai fini della decisione della causa, riportare per estratto la motivazione di quel provvedimento in quanto afferente le stesse questioni oggi poste all'attenzione del giudice: “Invero risulta non fondato l'assunto relativo alla produzione di nuovi e ulteriori documenti da parte della successivamente alla presentazione della CP_7 domanda. La Commissione di seconda istanza, ha proceduto alla integrazione di atti già prodotti dalla controintereSAta con la domanda di partecipazione all'interpello straordinario procedendo poi alla rettifica del punteggio di cui alla graduatoria provvisoria, ciò in base al c.d. soccorso istruttorio di cui all'art. 6 co.1 lett. B) della legge 241 del 1990, onde regolarizzare o integrare una documentazione carente (ma già introdotta), ai fini della maggiore efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, espressione del principio del buon andamento della Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 97 Cost. e del rispetto del principio di leale e corretta collaborazione fra P.A. e privati nel procedimento amministrativo. Sulla base degli atti di cui si dispone in questa fase, è possibile rilevare come la controintereSAta, in sede di presentazione della domanda di partecipazione all'interpello, ha prodotti i titoli valutabili e la documentazione neceSAria, laddove l'Amministrazione risulta aver fatto ricorso al potere-dovere di soccorso istruttorio, in attuazione dei principi di correttezza e buona fede cui deve ispirarsi l'azione amministrativa, ma solo per integrare quanto già prodotto. Anche la questione sollevata rispetto al ricongiungimento familiare riconosciuto alla controintereSAta, non risulta fondata, in quanto i commi 1.1. e 1.3. dell'art.
9 invero risultano in combinato disposto con il co. 3 del medesimo articolo il quale, al fine di chiarire la differenza tra ricongiungimento ed avvicinamento sancisce che “si considera ricongiungimento il trasferimento nella provincia ove si trova la sede richiesta quando coincidente con il luogo di residenza del coniuge o degli altri congiunti o, comunque, se non coincidente nella sede non distante da questo più di 120 km...si considera mero avvicinamento il trasferimento nella sede richiesta distante dal luogo di residenza del coniuge o degli altri congiunti in misura superiore ai 120 km e fino ad un massimo di 200 km”. Nel caso in esame trattasi di ricongiungimento familiare rispetto al quale neppure rileva il profilo relativo alla distanza atteso che la sede di Potenza richiesta dalla controintereSAta nella domanda di interpello coincide esattamente con il luogo di residenza del coniuge e dei figli della steSA.
Non si ravvisano pertanto i dedotti vizi in punto di sussistenza del fumus di fondatezza del ricorso”.
Orbene, di tutta evidenza che il ricorso proposto in questa sede seppure con la veste del rito ordinario di lavoro, invero risulta essere nella sostanza una sorta di ricorso di merito rispetto all'ordinanza cautelare che- tra l'altro- non risulta essere stata reclamata/revocata/modificata successivamente, e che tuttavia non apporta nessun/a elemento/argomentazione di novità rispetto a quella fase, risolvendosi in una mera duplicazione delle argomentazioni ma in una veste diversa.
In merito poi alla dedotta ceSAzione del materia del contendere per sopravvenuta mancanza di interesse, la ricorrente ha preso posizione contestando il dato in quanto in questa sede, come nella precedente cautelare, agisce per l'annullamento della graduatoria e l'assegnazione del primo posto per la sede di Potenza, in via definitiva quindi, e non provvisoria come pure è stato di recente disposto dall'amministrazione riconoscendo la cd premialità della legge
104/92. Invero non può che prendersi atto di ciò evidenziando che effettivamente oggetto del ricorso è quello evidenziato dalla ricorrente.
Pertanto, il ricorso va rigettato richiamando le precedenti motivazioni, non ravvisandosi la fondatezza dello stesso.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 37 del 2018 e DM 147/2022 e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto dell'oggetto, del valore indeterminabile – complessità baSA e delle fasi della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 28.7.2023, ogni altra domanda Parte_1 eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta il ricorso.
2) Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della parte resistente della somma complessiva di euro 3.689,00 oltre 15% rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
Potenza, lì 30 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio LL
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
LL, all'udienza del 30 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2225/2023 R.G. vertente
fra
C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppina Parte_1 C.F._1
Marino, ed elettivamente domiciliata presso il lei studio in Varese via Morazzone 5, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
(cod. fisc. ), in persona del Sig. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 [...]
(cod. fisc. ), in persona Controparte_3 P.IVA_2 del Sig. del CP_4 Controparte_5 [...]
(cod. fisc. , in persona Controparte_6 P.IVA_2 del Sig. Direttore Generale p.t., rappresentati e difesi dall'avv. Valentina Interesse e dalla d.SA Ariana
Bosso, tutti elettivamente domiciliati c/o la Casa Circondariale di Potenza “A. Santoro” in Via Appia
n. 175 – Potenza (PZ), giusta mandato in atti;
RESISTENTI
cf , rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Santangelo e CP_7 C.F._2 domiciliata presso il suo studio in Potenza via Nicola Sole n. 73, giusta mandato in atti;
CONTROINTERESSATA - RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato il 28.7.2023 e ritualmente notificato, adiva il giudice Parte_1 del lavoro e, premesso di essere stata assunta in data 18.11.2019 quale Funzionario contabile
Area III F1 con sede di assegnazione presso la Casa Circondariale di Ivrea, e di essere stata assegnata in via temporanea presso la Casa circondariale di Melfi dal 5.4.2022 con proroga fino al 6.5.2023, esponeva di aver partecipato all'interpello nazionale mobilità del 10.7.2022; all'esito della procedura valutativa veniva approvata la prima graduatoria in data 21.10.2022 con attribuzione di punti 24,40 e prima posizione per la sede di Potenza;
a seguito di reclami, il gruppo di lavoro all'uopo incaricato, nelle sedute del 20.9.2022, 27.9.2022, 3.11.2022 modificava la graduatoria fino all'approvazione di quella definitiva in data 14.11.2022 nella quale la ricorrente si trovava collocata in seconda posizione sulla sede di Pz a seguito dell'attribuzione a in sede di reclamo e revisione, di punti 30. Deduceva di CP_7 aver prontamente esercitato il diritto di accesso senza tuttavia ottenere tutti gli atti relativi all'operato del gruppo di lavoro, e di aver ottenuto solo parte degli atti per giunta con apposizione di omissis che ne impedivano la puntuale conoscenza. In data 19.12.2022 la graduatoria così formata in via definitiva veniva pubblicata. A seguito di ciò veniva assegnata ala sede di Lucera (terza sede indicata al momento di partecipazione all'interpello, tra quelle preferite), sede che – tra l'altro- non assicurava i diritti di cui ala lege 104/92 della quale godeva la ricorrente per il padre versante in condizioni di invalidità grave con accompagnamento, in quanto distante 168 km a Potenza, sede di residenza. Allegava di aver richiesto l'assegnazione temporanea sulla sede di Potenza o di Melfi onde avvicinarsi a casa, ma con esito negativo;
in data 13.4.2023 aveva presentato domanda di trasferimento ordinaria presso le già menzionate sedi, ma sempre con esito negativo;
le motivazioni addotte dall'amministrazione erano sempre quelle della pianta organica che non prevedeva posti disponibili in quel momento presso quelle sedi o per la necessità di non scoprire la sede di destinazione della ricorrente. Il 29.5.2023 aveva tuttavia ottenuto il trasferimento presso la sede di Melfi, ma in via temporanea, ex lege 104/92 per assistere il genitore portatore di handicap grave. Allo stesso tempo, in data 22.8.2022 aveva presentato richiesta di assegnazione temporanea al Provveditorato di Puglia e Basilicata ricevendo anche in tal caso il rigetto. Tanto premesso, ritenendo illegittimo l'operato dell'Amministrazione resistente e sussistenti tutti i presupposti di legge, adiva il Tribunale domandando di accertare e dichiarare l'illegittimità della graduatoria definitiva del 16.12.2022, pubblicata il 19.12.2022, dell'Interpello Straordinario Nazionale 2022, e, per l'effetto, decurtare la premialità pari a 1 punto erroneamente conferito alla dott.SA ai sensi dell' art. 8 “anzianità di servizio” CP_7 dell'Accordo di Mobilità del 10.12.2020, pari a 18,00 punti, conferiti alla medesima ai sensi dell'art.
9.1.10 dell'Accordo di Mobilità del 10.12.2020, con riferimento alla violazione delle condizioni stabilite all'art. 12 e dell'art. 5 dell'Accordo di Mobilità, unitamente alla decurtazione delle premialità, pari a 2,00 punti e 5,00 punti, conferite alla medesima ai sensi dell'art. 9, comma 1, punti 1 e 3, e pari a 2,00 punti attribuiti alla medesima ai sensi dell'art. 10 punto 2, rettificando la graduatoria definitiva a seguito della effettuata decurtazione di
28,00 punti su 30,00 punti totali, in relazione alla valutazione della Dott.SA CP_7 dichiarare il diritto della ricorrente con punti totali 24,40, ad essere collocata nella prima posizione della Graduatoria dell'Interpello per la sede di Potenza – Casa Circondariale “A.
Santoro”, con immediato trasferimento presso la predetta C.C., secondo l'ordine di preferenza espresso nella domanda per la Procedura di Interpello Straordinario Nazionale 2022. Oltre a domande in via subordinata;
con vittoria si spese di lite con distrazione in favore del difensore antistatario.
Si costituivano il , il D.A.P. e il Controparte_1 Controparte_8
, in persona del legale rappresentante p.t., chiedendo nel merito il rigetto del ricorso;
[...] rilevavano in particolare che con precedente ricorso ex art. 700 cpc le ragioni oggi addotte dalla ricorrente sono state rigettate per infondatezza, e pertanto il presente procedimento sarebbe una duplicazione di quello;
evidenziavano altresì la legittimità dell'operato e l'infondatezza in diritto delle argomentazioni avversarie.
Analoghe argomentazioni spiegava la controintereSAta chiedendo il rigetto CP_7 del ricorso con condanna della ricorrente alle spese di lite.
In corso di causa il resistente allegava che a seguito di interpello straordinario 2024, CP_1 la ricorrente è stata assegnata alla Casa Circondariale di Melfi in via definitiva con decorrenza
2.9.2024, e che dal 5.9.2024 è stata assegnata in via temporanea presso la Casa Circondariale di Potenza (sede di residenza) ex art. 33 co. 5 L. 104/92, e chiedeva pertanto dichiararsi ceSAta la materia del contendere per sopravvenuta mancanza di interesse al ricorso. La ricorrente con note sostitutive dell'udienza in presenza contestava tale conclusione evidenziando la permanenza dell'interesse ad agire per la rettifica della graduatoria originaria in quanto il trasferimento per assegnazione alla sede di Potenza è provvisorio a connesso alle esigenze assistenziali di cui alla legge 104/92, e non come assegnazione definitiva, per cui al venir meno delle esigenze assistenziali per qualsiasi ragione la ricorrente dovrebbe rientrare nella sede di titolarità (casa circondariale di Melfi). Inoltre, deduceva la persistenza del danno biologico patito nel frattempo valorato da specialista di struttura pubblica e quantificato nel
20%.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, rigettate le richieste di prova, la causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale e all'odierna udienza, questo giudice, sulle conclusioni scritte delle parti, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, mediante deposito in telematico.
2. Il ricorso non merita accoglimento per le seguenti motivazioni.
In via preliminare, deve evidenziarsi che con ordinanza emeSA nel procedimento ex art. 700 cpc, resa nel procedimento 239/2023 RG, in data 2 aprile 2023, questo giudice ha rigettato la domanda cautelare fondata sulla illegittimità della Graduatoria come formata in base all'ulteriore punteggio riconosciuto alla d.SA , per l'erronea attribuzione del CP_7 punteggio di 18,00 punti, ex art. 9, comma 1, punto 10, dell'Accordo sui Criteri di Mobilità del personale del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del 10.12.2020, per cui la ricorrente chiedeva la sospensione della procedura di trasferimento, il riesame della posizione della d.SA in virtù del punteggio modificato a seguito di reclamo, e il trasferimento CP_7 della d.SA sulla sede di Potenza anche in soprannumero. Pt_1
Si ritiene utile oltre che opportuno, ai fini della decisione della causa, riportare per estratto la motivazione di quel provvedimento in quanto afferente le stesse questioni oggi poste all'attenzione del giudice: “Invero risulta non fondato l'assunto relativo alla produzione di nuovi e ulteriori documenti da parte della successivamente alla presentazione della CP_7 domanda. La Commissione di seconda istanza, ha proceduto alla integrazione di atti già prodotti dalla controintereSAta con la domanda di partecipazione all'interpello straordinario procedendo poi alla rettifica del punteggio di cui alla graduatoria provvisoria, ciò in base al c.d. soccorso istruttorio di cui all'art. 6 co.1 lett. B) della legge 241 del 1990, onde regolarizzare o integrare una documentazione carente (ma già introdotta), ai fini della maggiore efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, espressione del principio del buon andamento della Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 97 Cost. e del rispetto del principio di leale e corretta collaborazione fra P.A. e privati nel procedimento amministrativo. Sulla base degli atti di cui si dispone in questa fase, è possibile rilevare come la controintereSAta, in sede di presentazione della domanda di partecipazione all'interpello, ha prodotti i titoli valutabili e la documentazione neceSAria, laddove l'Amministrazione risulta aver fatto ricorso al potere-dovere di soccorso istruttorio, in attuazione dei principi di correttezza e buona fede cui deve ispirarsi l'azione amministrativa, ma solo per integrare quanto già prodotto. Anche la questione sollevata rispetto al ricongiungimento familiare riconosciuto alla controintereSAta, non risulta fondata, in quanto i commi 1.1. e 1.3. dell'art.
9 invero risultano in combinato disposto con il co. 3 del medesimo articolo il quale, al fine di chiarire la differenza tra ricongiungimento ed avvicinamento sancisce che “si considera ricongiungimento il trasferimento nella provincia ove si trova la sede richiesta quando coincidente con il luogo di residenza del coniuge o degli altri congiunti o, comunque, se non coincidente nella sede non distante da questo più di 120 km...si considera mero avvicinamento il trasferimento nella sede richiesta distante dal luogo di residenza del coniuge o degli altri congiunti in misura superiore ai 120 km e fino ad un massimo di 200 km”. Nel caso in esame trattasi di ricongiungimento familiare rispetto al quale neppure rileva il profilo relativo alla distanza atteso che la sede di Potenza richiesta dalla controintereSAta nella domanda di interpello coincide esattamente con il luogo di residenza del coniuge e dei figli della steSA.
Non si ravvisano pertanto i dedotti vizi in punto di sussistenza del fumus di fondatezza del ricorso”.
Orbene, di tutta evidenza che il ricorso proposto in questa sede seppure con la veste del rito ordinario di lavoro, invero risulta essere nella sostanza una sorta di ricorso di merito rispetto all'ordinanza cautelare che- tra l'altro- non risulta essere stata reclamata/revocata/modificata successivamente, e che tuttavia non apporta nessun/a elemento/argomentazione di novità rispetto a quella fase, risolvendosi in una mera duplicazione delle argomentazioni ma in una veste diversa.
In merito poi alla dedotta ceSAzione del materia del contendere per sopravvenuta mancanza di interesse, la ricorrente ha preso posizione contestando il dato in quanto in questa sede, come nella precedente cautelare, agisce per l'annullamento della graduatoria e l'assegnazione del primo posto per la sede di Potenza, in via definitiva quindi, e non provvisoria come pure è stato di recente disposto dall'amministrazione riconoscendo la cd premialità della legge
104/92. Invero non può che prendersi atto di ciò evidenziando che effettivamente oggetto del ricorso è quello evidenziato dalla ricorrente.
Pertanto, il ricorso va rigettato richiamando le precedenti motivazioni, non ravvisandosi la fondatezza dello stesso.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 37 del 2018 e DM 147/2022 e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto dell'oggetto, del valore indeterminabile – complessità baSA e delle fasi della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 28.7.2023, ogni altra domanda Parte_1 eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta il ricorso.
2) Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della parte resistente della somma complessiva di euro 3.689,00 oltre 15% rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
Potenza, lì 30 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio LL