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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/10/2025, n. 5906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5906 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
- dott. Nicola Saracino - PRESIDENTE
- dott. Gianluca Mauro Pellegrini -CONSIGLIERE
- dott. Paolo Bonofiglio -CONSIGLIERE REL. all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 16/10/2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 214 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
- Parte_1
( ), in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege P.IVA_1 dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
APPELLANTE
E
- ( e CP_1 C.F._1 Controparte_2
( , rappresentati e difesi dall'avv. Alessandro Nicola Cozza C.F._2
Caposavi come da procura in atti;
APPELLATO
OGGETTO: appello contro la sentenza del Tribunale di Viterbo n. 1234/2022.
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 1 CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione: - accogliere il presente ricorso in appello e, per l'effetto, annullare e/o riformare integralmente la sentenza n. 1234/2022 del Tribunale di Viterbo, resa nel corso del giudizio n. r.g. 543/21 in data 15.12.22, depositata in data 16.12.22 e notificata in data 16.12.22; - in via subordinata, riformare la sentenza impugnata, disponendo la compensazione delle spese di lite. Vinte le spese”.
Per l'appellata: “Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa, respingere l'appello proposto dal Parte_2
confermando integralmente la sentenza del Tribunale di Viterbo n.
[...]
1234/203, pubblicata il 15/12/2022, resa nel giudizio di primo grado iscritto al RG n. 543/2021. Nella deprecata ipotesi di accoglimento di uno dei motivi di gravame, si chiede che la Ecc.ma Corte di Appello adita, pronunciandosi sul merito della controversia, accertata la insussistenza della violazione dell'art. 49, comma 1, d.lgs. n. 231/2007, Voglia annullare e/o comunque ritenere invalidi e/o illegittimi i decreti n. 787073/A e 788494/A. In ogni caso, con condanna della appellante alla rifusione dei compensi e delle spese del presente grado, oltre spese forfettarie e accessori di legge”.
FATTO E DIRITTO
Il ha impugnato la sentenza di accoglimento dell'opposizione di CP_3
e contro i decreti sanzionatori (rispettivamente) n. Controparte_2 CP_1
787073/A e 788494/A.
Con tali provvedimenti era stata ingiunta, a ciascuno degli stessi, la sanzione di euro 3.000,00 in relazione alla violazione dell'art. 49, I comma d.lgs. n. 231/2007, per avere, rispettivamente, trasferito ed acquisito denaro contante, oltre la soglia consentita (in particolare, il aveva prelevato allo sportello di un istituto di CP_2 credito la somma di euro 3.000,00 e la nell'immediatezza, aveva versato tale CP_1 somma sul proprio conto corrente). Il Tribunale ha ritenuto fondata l'eccezione degli opponenti, di tardività della contestazione dell'illecito, nei termini che seguono:
“Sebbene l'art. 14 della l. n. 689 del 1989 prevede all'ultimo comma l'estinzione dell'obbligazione pecuniaria nell'ipotesi di omessa notificazione nel termine di novanta giorni previsto dal secondo comma, come tuttavia chiarito dalla
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 2 giurisprudenza di legittimità “[…]il momento dell'accertamento - in relazione al quale collocare il "dies a quo" del termine previsto dall'art. 14, secondo comma, della legge n. 689 del 1981, per la notifica degli estremi di tale violazione non coincide con quello in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione” (Cass. n. 3043 del 2009). Nella concreta fattispecie la presso la CP_4 quale avveniva l'operazione comunicava l'infrazione in data 26 agosto 2020 e il
Ministero del tutto tempestivamente emetteva l'atto di contestazione il 23 settembre
2020 e, tuttavia, come emerso nel corso del sub-procedimento in contraddittorio, in realtà, l'operazione in contanti da parte dei coniugi era avvenuta non CP_5 ad aprile del 2020 bensì ad aprile del 2019. Se alcun dubbio circa la mera qualificazione in termini di irregolarità dell'errore nella indicazione dell'anno di commissione dell'infrazione e pur potendosi affermare la tempestività della attività Contr di accertamento da parte del che, a fronte di una comunicazione della Banca
Lazio Nord dell'agosto 2020, ha emesso l'atto di contestazione dopo circa un mese, pur tuttavia resta senza alcuna giustificazione il ritardo con cui l'istituto di credito,
a fronte di una violazione di aprile del 2019, abbia effettuato la comunicazione a distanza di circa un anno e quattro mesi in palese violazione del termine di 30 giorni previsto dall'art. 51 del d. lgsl n. 231 del 2007. Quantunque tale ultimo termine non sia perentorio il ritardo da parte dell'Istituto di credito risulta essere del tutto irragionevole e immotivato e, pertanto in grado di incidere sulla tempestività dell'accertamento (Cfr. Cass. n. 27096/2017)”.
L'appellante lamenta l'erroneità della decisione: a) poiché il termine di cui all'art. 51 d.lgs. 231/2007 si riferisce all'istituto bancario, mentre la contestazione è tempestiva -come evidenziato anche dal giudice- rispetto al termine di cui all'art. 14 legge 689/1981; b) in subordine, deduce la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. nella regolazione delle spese, non essendo il ritardo imputabile all'Amministrazione.
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 3 I convenuti hanno resistito al gravame, richiamando gli ulteriori motivi di opposizione.
Le parti hanno discusso la causa all'udienza odierna, riportandosi alle rispettive conclusioni.
Tanto premesso, osserva la Corte quanto segue.
1. Secondo la stessa giurisprudenza richiamata nella decisione (Cass.
3043/2009, che ha cassato la sentenza di merito che aveva accolto l'opposizione sul rilievo che la contestazione doveva ritenersi tardiva assumendo come dies a quo il momento in cui era pervenuta al M.E.F. la segnalazione della G.D.F anziché quello in cui il aveva potuto vagliare in concreto l'operato del suddetto organo), Parte_1 il momento dell'accertamento – rilevante ex art. 14, II comma legge n. 689/1981 per la notifica degli estremi della violazione- non può prescindere da quello in cui è stato trasmesso il rapporto, dovendo anzi essere considerato anche il tempo necessario per la verifica della violazione segnalata. Nella specie, è pacifico che la contestazione è tempestiva rispetto alla data in cui è stata ricevuta la segnalazione dall'istituto bancario, e cioè al momento in cui è stata acquisita conoscenza della violazione;
è invece irrilevante, ai fini per cui è causa, l'inosservanza del termine per la segnalazione da parte della banca, che non costituisce un organo dell'amministrazione ma il soggetto terzo tenuto alla segnalazione. D'altro canto, come pure osservato dall'appellante, il termine di cui all'art. 51 d.lgs. 231/2007 non ha natura perentoria e alla sua violazione è associata -non l'estinzione dell'illecito- ma la sanzione a carico dell'obbligato stesso (ex art. 65 d.lgs. 231/2007).
2. Gli opponenti, non di meno, hanno ribadito la dedotta violazione dell'art. 14 legge 689/1981: manca del tutto la contestazione antecedente all'ingiunzione, che
è comunque tardiva rispetto al termine di novanta giorni dalla segnalazione (del
26/8/2020). Infatti, i provvedimenti sanzionatori, notificati il 10-12/2/2021, si riferiscono ai fatti del 26/4/2019, mentre il verbale di contestazione ha per oggetto le operazioni effettuate in data 26/4/2020.
Secondo l'appellante, era emerso l'errore materiale della banca nell'indicazione della data delle operazioni: in quanto attinente al solo profilo r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 4 temporale, senza alcuna incidenza sulla descrizione del fatto, il aveva CP_3 omesso ogni ulteriore contestazione;
d'altro canto, secondo il giudice di primo grado, non sussiste “alcun dubbio circa la mera qualificazione in termini di irregolarità dell'errore nella indicazione dell'anno di commissione dell'infrazione”.
In proposito, tuttavia, si osserva che la data costituisce elemento essenziale per l'individuazione del fatto storico, oggetto dell'illecito contestato;
in ogni caso,
l'errore irrilevante è quello facilmente emendabile, tale da non inficiare la possibilità di conoscere la contestazione e quindi di contrapporre le proprie difese.
Nella specie, non sono state allegate circostanze specifiche in base alle quali riconoscere l'errore (come, ad esempio la distinta delle operazioni, poi prodotta in giudizio), limitandosi l'appellante a dedurre l'identità del fatto “sotto il profilo soggettivo ed oggettivo”; come documentato dagli opponenti, tuttavia, essi avevano tempestivamente rappresentato, in seguito alla contestazione, l'assenza di movimenti sui propri conti bancari nella data del 26/4/2020 (come da allegato estratto conto), richiedendo “l'annullamento del procedimento” e, per contro, ricevendo il provvedimento sanzionatorio contenente l'indicazione dell'illecito con riferimento alla diversa data del 26/4/2019.
In conformità all'eccezione degli opponenti, ribadita in questa sede, si deve quindi ritenere la nullità del verbale di accertamento e la tardività della contestazione rispetto al termine di cui all'art. 14 legge 689/1981.
L'appello, pertanto, deve essere respinto, restando assorbite le ulteriori questioni (attinenti alla natura dell'operazione condotta, secondo gli opponenti
“tracciata” ed assimilabile al giroconto fra i coniugi).
3. L'ulteriore motivo di gravame, del resto, è palesemente infondato: la circostanza secondo cui il ritardo -o l'errore- sono ascrivibili alla segnalazione della banca, non ha alcuna attinenza rispetto alle spese di lite;
avendo l'amministrazione resistito in giudizio all'opposizione, le spese vanno regolate in base al principio di soccombenza.
Si provvede pertanto come da dispositivo;
anche le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014.
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 5
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello contro la sentenza del
Tribunale di Viterbo n. 1234/2022, ogni altra conclusione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna il alla refusione delle Parte_1 spese in favore di e che liquida CP_1 Controparte_2 complessivamente in euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma il giorno 16/10/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Paolo Bonofiglio dott. Nicola Saracino
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 6