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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 10/06/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2322/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2322/2024 promossa da:
(Cod. Fisc. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. Giulia Gagliardi
e
(Cod. Fisc. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. Giulia Gagliardi
RICORRENTI
Con l'intervento del PM – sede con ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 5/6/2025 i procuratori delle parti precisavano concordemente le seguenti conclusioni: dichiararsi lo scioglimento del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e depositavano in data 31.5.2024 ricorso congiunto Pt_1 CP_1 per la separazione consensuale dei coniugi ex art. 473 bis n. 51 c.p.c. contestualmente chiedendo la pronuncia – decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L. 1° dicembre 1970, n. 898 dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale – lo scioglimento del matrimonio tra loro celebrato in Livorno il 14.04.2007 alle condizioni richieste
1 per la separazione personale, con ordine all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza.
Pronunciata dal Collegio sentenza di separazione in data 17/10/2024 (sent. n.
287/2024 pubblicata il 18/10/2024, divenuta irrevocabile il 21.11.2024) e rimessa sul ruolo la causa per la successiva pronuncia di divorzio, all'udienza del
5.6.2025 le parti hanno rassegnato le conclusioni congiunte.
Venendo dunque all'esame della domanda di scioglimento del matrimonio, rileva il Tribunale che il ricorso è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi in sede di separazione personale (17/10/2024) senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi corrispondendo le condizioni anche agli interessi del figlio minore
. Il tutto come da dispositivo. Per_1
Spese compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Livorno il 14.04.2007 tra e e trascritto nei registri Controparte_1 Parte_1 dello stato civile del Comune di LIVORNO nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2007 Parte 1 n. 52.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
2 1) Il figlio minore resta affidato congiuntamente ad entrambi i genitori Per_1 con residenza e collocazione prevalente presso l'abitazione posta in Livorno
(LI) via Beppe Orlandi n. 7, di proprietà della sig.ra Il sig. CP_1 Pt_1 trasferirà la sua residenza entro e non oltre 60 giorni dall'omologa di separazione;
2) La permanenza del figlio con entrambi i genitori viene regolata su base bisettimanale come segue: nella prima settimana il figlio trascorrerà con il padre il giorno lunedì (dall'uscita da scuola fino al tardo pomeriggio), dal mercoledì (tardo pomeriggio) al giovedì (tardo pomeriggio), dal venerdì (tardo pomeriggio) fino alla domenica (tardo pomeriggio), trascorrendo il figlio il tempo residuo con la madre. Nella seconda settimana il figlio trascorrerà con la madre dal lunedì (tardo pomeriggio) fino al mercoledì (tardo pomeriggio), dal giovedì (tardo pomeriggio) fino al venerdì (tardo pomeriggio), dal sabato
(dall'uscita da scuola) fino alla domenica (con pernottamento), il tempo residuo sarà trascorso dal minore con il padre. Quanto sopra con il rispetto degli impegni lavorativi di entrambi i genitori che potranno comportare modifiche, concordate tra gli stessi, di tempi, modalità e durata dei periodi che il figlio trascorrerà con loro;
3) Il figlio minore trascorrerà le consuete festività (che a solo titolo esemplificativo si indicano nei giorni di S. Stefano, Capodanno, Epifania,
Pasqua e Ferragosto) alternativamente con il padre e con la madre. Si specifica che trascorrerà la Vigilia di Natale con la madre mentre il giorno di Per_1
Natale con il padre. Il minore trascorrerà inoltre un periodo di 15 giorni (anche non consecutivi) con ciascun genitore per le ferie estive, da comunicare tra i genitori con congruo preavviso, indicativamente almeno entro 30 giorni prima.
Per tutte le altre festività non espressamente previste varrà la regola dell'alternanza annuale;
4) Il padre corrisponderà quale contributo al mantenimento del figlio minore la somma mensile complessiva pari ad euro 300,00 (euro trecento) da Per_1 versarsi alla madre entro il giorno 5 di ciascun mese, con rivalutazione ISTAT annuale, mediante bonifico da effettuarsi su c/c intestato alla sig.ra con CP_1 decorrenza dal giorno della sottoscrizione del presente atto. La Sig.ra CP_1 percepirà integralmente l'assegno unico per il figlio , oggi dell'importo Per_1 pari a circa euro 57,00, con l'unica previsione che in caso di variazione in peius la differenza verrà integrata dal sig. unitamente alla corresponsione Pt_1 mensile del contributo al mantenimento;
5) I genitori concorreranno alle spese straordinarie occorrenti per il figlio minore nella misura del 50% a carico del Sig. e nella misura del 50% Pt_1
a carico della Sig.ra precisando che il genitore che non anticipa la CP_1 spesa si obbliga a rimborsare pro quota le spese straordinarie nel termine di quindici giorni successivi a quello dell'invio da parte dell'altro genitore dei giustificativi di spesa. Le parti convengono che per le spese per le quali vi è
3 necessità del preventivo consenso, ciascun genitore invierà all'altro la richiesta tramite e-mail/sms/whatsapp ed in mancanza di diniego entro i successivi cinque giorni la spesa si riterrà autorizzata con il meccanismo del silenzio- assenso. Le parti convengono che il carattere di straordinarietà debba essere riconosciuto, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, alle seguenti voci di spesa:
a. per quanto riguarda le spese mediche (comprese le spese terapeutiche, farmaceutiche, chirurgiche con eventuali costi di degenza, le spese per le cure odontoiatriche, oculistiche, fisioterapiche), si fa riferimento alle sole prestazioni sanitarie non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, per le quali
è richiesto, ai fini del rimborso, l'esibizione della ricevuta/fattura intestata al figlio, con apposizione del codice fiscale di quest'ultimo. I coniugi precisano che rientrano nelle spese straordinarie anche quelle relative alle cure omeopatiche nonché le spese per le lenti a contatto. Trattasi di spese per le quali non è necessario il preventivo consenso da parte del genitore obbligato al rimborso;
b. le spese di istruzione quali ad esempio quelle di iscrizione, per le tasse scolastiche, per le eventuali e future tasse universitarie, per i libri di testo,
l'abbonamento dell'autobus, le ripetizioni e per il corredo scolastico di inizio anno. Ai fini del rimborso, il genitore obbligato può richiedere, rispettivamente, l'esibizione dei bollettini postali, dei bollettini MAV / F24 e degli scontrini. Per tali spese non è necessario il preventivo consenso da parte dei genitori ad eccezione che per le ripetizioni e per il corredo scolastico di inizio anno. Le parti precisano che sono spese straordinarie anche quelle relative alle gite giornaliere di istruzione, i viaggi in Italia o all'estero ed i corsi di lingua per le quali è necessario il preventivo consenso in forma scritta di entrambi i genitori;
c. le spese per lo sport, per la musica e per le attività ludico-ricreative in genere
(compreso abbigliamento e attrezzatura necessaria ed eventuali trasferte), per lo svago
(quali compleanni, feste, cinema e teatro etc..) nonché per le vacanze, le parti convengono che trattasi di spese che debbano essere previamente concordate mediante comunicazione in forma scritta. I genitori, tuttavia, si impegnano a rispettare ed a garantire la continuità delle attività sportive e ricreative praticate dal figlio;
d. le spese relative a telefono cellulare e ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (motorino, moto, auto) oltre relative spese di bollo ed assicurazione, nonché le spese per il conseguimento delle patenti/abilitazioni alla guida, le parti convengono che trattasi di spese che debbano essere previamente concordate mediante comunicazione in forma scritta. Per ogni altra spesa diversa da quelle sopra già disciplinate, le parti
4 concordano comunque di far riferimento a quanto prescritto dal protocollo del
CNF;
e. il padre provvederà a contribuire, nella misura del 50%, alle spese per l'abbigliamento del figlio a cambio stagione, due volte l'anno
(autunno/primavera).
6) Le parti dichiarano altresì di avere risolto ogni rapporto dare/avere e di non avere, pertanto, nulla altro a pretendere e/o richiedere l'una dall'altra a qualunque titolo;
7) I genitori concedono il reciproco assenso alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio e/o il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, propri e del figlio minore;
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Livorno per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 6.6.2025
Il Giudice Estensore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzura Fodra)
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2322/2024 promossa da:
(Cod. Fisc. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. Giulia Gagliardi
e
(Cod. Fisc. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. Giulia Gagliardi
RICORRENTI
Con l'intervento del PM – sede con ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 5/6/2025 i procuratori delle parti precisavano concordemente le seguenti conclusioni: dichiararsi lo scioglimento del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e depositavano in data 31.5.2024 ricorso congiunto Pt_1 CP_1 per la separazione consensuale dei coniugi ex art. 473 bis n. 51 c.p.c. contestualmente chiedendo la pronuncia – decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L. 1° dicembre 1970, n. 898 dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale – lo scioglimento del matrimonio tra loro celebrato in Livorno il 14.04.2007 alle condizioni richieste
1 per la separazione personale, con ordine all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza.
Pronunciata dal Collegio sentenza di separazione in data 17/10/2024 (sent. n.
287/2024 pubblicata il 18/10/2024, divenuta irrevocabile il 21.11.2024) e rimessa sul ruolo la causa per la successiva pronuncia di divorzio, all'udienza del
5.6.2025 le parti hanno rassegnato le conclusioni congiunte.
Venendo dunque all'esame della domanda di scioglimento del matrimonio, rileva il Tribunale che il ricorso è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi in sede di separazione personale (17/10/2024) senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi corrispondendo le condizioni anche agli interessi del figlio minore
. Il tutto come da dispositivo. Per_1
Spese compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Livorno il 14.04.2007 tra e e trascritto nei registri Controparte_1 Parte_1 dello stato civile del Comune di LIVORNO nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2007 Parte 1 n. 52.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
2 1) Il figlio minore resta affidato congiuntamente ad entrambi i genitori Per_1 con residenza e collocazione prevalente presso l'abitazione posta in Livorno
(LI) via Beppe Orlandi n. 7, di proprietà della sig.ra Il sig. CP_1 Pt_1 trasferirà la sua residenza entro e non oltre 60 giorni dall'omologa di separazione;
2) La permanenza del figlio con entrambi i genitori viene regolata su base bisettimanale come segue: nella prima settimana il figlio trascorrerà con il padre il giorno lunedì (dall'uscita da scuola fino al tardo pomeriggio), dal mercoledì (tardo pomeriggio) al giovedì (tardo pomeriggio), dal venerdì (tardo pomeriggio) fino alla domenica (tardo pomeriggio), trascorrendo il figlio il tempo residuo con la madre. Nella seconda settimana il figlio trascorrerà con la madre dal lunedì (tardo pomeriggio) fino al mercoledì (tardo pomeriggio), dal giovedì (tardo pomeriggio) fino al venerdì (tardo pomeriggio), dal sabato
(dall'uscita da scuola) fino alla domenica (con pernottamento), il tempo residuo sarà trascorso dal minore con il padre. Quanto sopra con il rispetto degli impegni lavorativi di entrambi i genitori che potranno comportare modifiche, concordate tra gli stessi, di tempi, modalità e durata dei periodi che il figlio trascorrerà con loro;
3) Il figlio minore trascorrerà le consuete festività (che a solo titolo esemplificativo si indicano nei giorni di S. Stefano, Capodanno, Epifania,
Pasqua e Ferragosto) alternativamente con il padre e con la madre. Si specifica che trascorrerà la Vigilia di Natale con la madre mentre il giorno di Per_1
Natale con il padre. Il minore trascorrerà inoltre un periodo di 15 giorni (anche non consecutivi) con ciascun genitore per le ferie estive, da comunicare tra i genitori con congruo preavviso, indicativamente almeno entro 30 giorni prima.
Per tutte le altre festività non espressamente previste varrà la regola dell'alternanza annuale;
4) Il padre corrisponderà quale contributo al mantenimento del figlio minore la somma mensile complessiva pari ad euro 300,00 (euro trecento) da Per_1 versarsi alla madre entro il giorno 5 di ciascun mese, con rivalutazione ISTAT annuale, mediante bonifico da effettuarsi su c/c intestato alla sig.ra con CP_1 decorrenza dal giorno della sottoscrizione del presente atto. La Sig.ra CP_1 percepirà integralmente l'assegno unico per il figlio , oggi dell'importo Per_1 pari a circa euro 57,00, con l'unica previsione che in caso di variazione in peius la differenza verrà integrata dal sig. unitamente alla corresponsione Pt_1 mensile del contributo al mantenimento;
5) I genitori concorreranno alle spese straordinarie occorrenti per il figlio minore nella misura del 50% a carico del Sig. e nella misura del 50% Pt_1
a carico della Sig.ra precisando che il genitore che non anticipa la CP_1 spesa si obbliga a rimborsare pro quota le spese straordinarie nel termine di quindici giorni successivi a quello dell'invio da parte dell'altro genitore dei giustificativi di spesa. Le parti convengono che per le spese per le quali vi è
3 necessità del preventivo consenso, ciascun genitore invierà all'altro la richiesta tramite e-mail/sms/whatsapp ed in mancanza di diniego entro i successivi cinque giorni la spesa si riterrà autorizzata con il meccanismo del silenzio- assenso. Le parti convengono che il carattere di straordinarietà debba essere riconosciuto, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, alle seguenti voci di spesa:
a. per quanto riguarda le spese mediche (comprese le spese terapeutiche, farmaceutiche, chirurgiche con eventuali costi di degenza, le spese per le cure odontoiatriche, oculistiche, fisioterapiche), si fa riferimento alle sole prestazioni sanitarie non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, per le quali
è richiesto, ai fini del rimborso, l'esibizione della ricevuta/fattura intestata al figlio, con apposizione del codice fiscale di quest'ultimo. I coniugi precisano che rientrano nelle spese straordinarie anche quelle relative alle cure omeopatiche nonché le spese per le lenti a contatto. Trattasi di spese per le quali non è necessario il preventivo consenso da parte del genitore obbligato al rimborso;
b. le spese di istruzione quali ad esempio quelle di iscrizione, per le tasse scolastiche, per le eventuali e future tasse universitarie, per i libri di testo,
l'abbonamento dell'autobus, le ripetizioni e per il corredo scolastico di inizio anno. Ai fini del rimborso, il genitore obbligato può richiedere, rispettivamente, l'esibizione dei bollettini postali, dei bollettini MAV / F24 e degli scontrini. Per tali spese non è necessario il preventivo consenso da parte dei genitori ad eccezione che per le ripetizioni e per il corredo scolastico di inizio anno. Le parti precisano che sono spese straordinarie anche quelle relative alle gite giornaliere di istruzione, i viaggi in Italia o all'estero ed i corsi di lingua per le quali è necessario il preventivo consenso in forma scritta di entrambi i genitori;
c. le spese per lo sport, per la musica e per le attività ludico-ricreative in genere
(compreso abbigliamento e attrezzatura necessaria ed eventuali trasferte), per lo svago
(quali compleanni, feste, cinema e teatro etc..) nonché per le vacanze, le parti convengono che trattasi di spese che debbano essere previamente concordate mediante comunicazione in forma scritta. I genitori, tuttavia, si impegnano a rispettare ed a garantire la continuità delle attività sportive e ricreative praticate dal figlio;
d. le spese relative a telefono cellulare e ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (motorino, moto, auto) oltre relative spese di bollo ed assicurazione, nonché le spese per il conseguimento delle patenti/abilitazioni alla guida, le parti convengono che trattasi di spese che debbano essere previamente concordate mediante comunicazione in forma scritta. Per ogni altra spesa diversa da quelle sopra già disciplinate, le parti
4 concordano comunque di far riferimento a quanto prescritto dal protocollo del
CNF;
e. il padre provvederà a contribuire, nella misura del 50%, alle spese per l'abbigliamento del figlio a cambio stagione, due volte l'anno
(autunno/primavera).
6) Le parti dichiarano altresì di avere risolto ogni rapporto dare/avere e di non avere, pertanto, nulla altro a pretendere e/o richiedere l'una dall'altra a qualunque titolo;
7) I genitori concedono il reciproco assenso alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio e/o il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, propri e del figlio minore;
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Livorno per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 6.6.2025
Il Giudice Estensore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzura Fodra)
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