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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 27/10/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta dai MAGISTRATI:
MA SA PA Presidente
AT RU Consigliere relatore
Emanuela Cugusi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: proprietà nella causa iscritta al n. 173 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022, promossa da:
, residente in [...], C.F. Parte_1
, , residente a [...]C.F._1 Parte_2
(SU), C.F. e , residente in C.F._2 Parte_3
Roma, C.F. , in qualità di eredi di C.F._3 Per_1
, deceduto il 23.3.2019, in virtù di dichiarazione di accettazione
[...] pura e semplice di eredità del 21.7.2021 per Notaio di Cagliari, Per_2 rep. n. 14878, racc. n. 8709, elettivamente domiciliati in Cagliari, Piazza del
Carmine n. 22, presso lo studio dell'Avv. Marcello Vignolo e rappresentati e difesi dal Prof. Avv. Giuseppe Greco in forza di procura speciale in calce all'atto di appello;
APPELLANTI
CONTRO
nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1
); nata in [...] il C.F._4 CP_2
10.10.1966, C.F. , quest'ultima anche in quanto C.F._5 erede universale per testamento di (C.F. Persona_3
), residenti in [...], elettivamente C.F._6
1 domiciliate in Cagliari, Piazza Gramsci, 22 presso lo Studio dell'Avv.
CO HI e dell'Avv. Andrea Cocco che le rappresentano e difendono in forza di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione;
C.F. , residente ad Iglesias (SU), CP_3 C.F._7
C.F. , residente in [...]Controparte_4 C.F._8
Sant'Elena (CA), C.F. , residente CP_5 C.F._9 in Australia, Circoscrizione Consolare di Sidney - Petersham, 104 58-60
Crystal Street, , C.F. , CP_6 C.F._10 residente in [...]; contumaci
APPELLATI
All'udienza del 10 ottobre 2025 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse degli appellanti (come da atto di appello):
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis,
- in via cautelare, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 656 del 10/14.3.2022, per la sussistenza dei gravi motivi di cui all'art. 283 c.p.c.;
- nel merito, in riforma dell'impugnata sentenza n. 656 del 10/14.3.2022, accogliere il presente appello e, per l'effetto, previa declaratoria dell'illegittimità delle opere de quibus, in quanto realizzate in violazione delle norme sulle distanze legali di cui agli artt. 873 e ss c.c., condannare gli appellati in solido tra loro a ripristinare la situazione antecedente al verificarsi dell'illecito, mediante la demolizione dei manufatti, oltre al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente per l'importo di € 25.000,00, o per la maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia, da liquidarsi, comunque, anche in via equitativa, con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Nell'interesse delle appellate (come da comparsa di costituzione):
“Affinché l'Ecc.ma Corte d'Appello adita voglia:
1) in via preliminare, dichiarare inammissibile ex art. 348-bis c.p.c. l'appello proposto dai sigg.ri e Parte_1 Parte_2 Parte_3 in quanto non ha una ragionevole probabilità di essere accolto;
2 2) nel merito, rigettare l'appello sub 1) perché infondato in fatto e in diritto;
3) nel merito, accogliere l'appello incidentale proposto dalle sigg.re
[...]
e e in riforma della sentenza impugnata, CP_1 CP_2 dichiarare tenuti gli appellanti principali alla rifusione, in favore delle appellanti incidentali, delle somme a suo tempo versate per le spese e i compensi delle CTU svolte in primo grado, pari a complessivi euro
1.878,81, gravanti solo provvisoriamente in solido tra le parti.
4) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello principale disporre, in luogo della demolizione delle opere oggetto di causa,
l'adozione di altre e diverse soluzioni tecniche, idonee a ripristinare le distanze che si assumeranno violate;
5) in ogni caso, rigettare l'avversa domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, perché infondata in fatto e in diritto;
6) in ogni caso, condannare gli appellanti principali alla rifusione delle spese di lite di ogni fase e grado del giudizio”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato l'8 ottobre 2012 Per_1 ha esposto:
[...]
- di essere proprietario dell'immobile, articolato in due piani, sito in
Muravera, via Guglielmo Marconi n. 128 che confina con l'edificio di tre piani fuori terra sito al civico n. 134 e la stessa via, di proprietà di
[...]
; CP_1
- che costei, in assenza di concessione edilizia e in violazione delle norme che regolano le distanze delle costruzioni aveva eseguito: a) una scala esterna in calcestruzzo per l'accesso ai due livelli abitativi superiori;
b) due solette di balconi in cemento armato, stabilmente incorporate nell'immobile, di collegamento tra il fabbricato esistente ed il limitrofo muro di proprietà di esso ricorrente creando una intercapedine dannosa e nociva;
- che egli ricorrente aveva promosso un procedimento ex art. 696 bis c.p.c. nell'ambito del quale era stata depositata una consulenza tecnica d'ufficio ed i relativi chiarimenti che potevano, previa acquisizione all'incarto processuale, supportare la decisione nel merito della controversia;
- che il procedimento di mediazione aveva avuto esito negativo.
3 , costituitasi in giudizio, ha eccepito che: Controparte_1
- il contraddittorio, anche nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c., non era regolarmente instaurato in quanto dell'immobile erano comproprietari oltre essa convenuta, , CP_2 Persona_3 CP_3 [...]
, , , nei cui confronti doveva essere CP_4 CP_5 CP_6 disposta l'integrazione del contraddittorio in qualità di litisconsorti necessari, avendo il ricorrente proposto una domanda volta alla condanna alla riduzione in pristino stato di un immobile mediante demolizione. Per la stessa ragione non poteva essere utilizzato l'accertamento peritale effettuato in sede di istruzione preventiva;
- ella aveva eseguito le opere in forza di regolari concessioni edilizie e non aveva mai violato le norme che regolano le distanze tra le costruzioni;
- nessun danno aveva arrecato al che aveva sempre rifiutato le varie Pt_1 proposte offertegli in via transattiva.
Disposti il mutamento del rito nonché l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei comproprietari indicati dalla convenuta, costituitasi in giudizio solamente mentre rimanevano Persona_3 contumaci i chiamati in causa, disposta consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza non definitiva n. 1142 pubblicata l'8 giugno 2017 il Tribunale di
Cagliari ha dichiarato l'inammissibilità, stante la sua novità, della domanda spiegata dal volta a far valere la violazione delle distanze in tema di Pt_1 vedute ex art. 905 c.c. e ha rimesso la causa in istruttoria, disponendo ulteriori approfondimenti tecnici nonché l'acquisizione del regolamento edilizio del Comune di Muravera approvato con delibera del C.C. n. 47 del
1.3.1985.
Compiuti gli ulteriori accertamenti richiesti con l'ordinanza del 12 marzo 2018, con sentenza n. 656/2022 pubblicata il 14 marzo 2022 il
Tribunale di Cagliari ha rigettato le domande proposte da Persona_1 condannandolo alla rifusione delle spese di lite in favore di ciascuna delle due convenute costituitesi in giudizio, così motivando: “ Le domande dell'attore sono infondate per le medesime ragioni di fatto e di diritto addotte dalla convenuta e dalla chiamata in causa - come sopra riportate -, che sono confermate in fatto dalla documentazione in atti e dagli
4 accertamenti svolti dal CTU e sono in linea, in diritto, con la normativa applicabile alla fattispecie, come interpretata dalla giurisprudenza citata nelle ordinanze adottate nel corso del procedimento: le stesse motivazioni devono intendersi quindi qui richiamate e condivise - in accordo con
l'orientamento sulla motivazione per relationem espresso dalle Sezioni
Unite della Cassazione con la sentenza n.642 del 16.1.2015 - per essere poste a giustificazione dell'insussistenza delle violazioni contestate dal
. Pt_1
Sinteticamente concordando con le tesi della e della CP_1 Per_3 può in particolare rilevarsi che gli accertamenti svolti dal CTU - le cui relazioni devono pure intendersi integralmente richiamate e condivise, essendo fondate su scrupolose e documentate indagini e misurazioni
(graficamente e fotograficamente rappresentate negli allegati), congruamente argomentate (sia con riferimento ai quesiti ed ai criteri indicati dal GI, sia con riguardo alle osservazioni del consulente nominato dall'attore) ed esenti da vizi o contraddizioni di natura logica, metodologica e giuridica - consentono di concludere nel senso che il manufatto contestato (oltre ad essere stato assentito con la concessione edilizia n.776/2004) è perfettamente rispettoso delle distanze previste dal codice civile (richiamato dal regolamento edilizio comunale), essendo stato edificato in aderenza (dal punto di vista strutturale) e non avendo autonome parti a distanza inferiore a quella prevista dall'art.873 cc.”
Con atto di citazione notificato il 21 aprile 2022 Parte_1
in qualità di eredi di
[...] Parte_2 Parte_3 Per_1
hanno convenuto in giudizio ,
[...] Controparte_1 CP_2
e Persona_3 CP_3 Controparte_4 CP_5
rassegnando le conclusioni in epigrafe trascritte. CP_6
Costituitesi in giudizio e Controparte_1 Controparte_2 quest'ultima anche nella sua qualità di erede universale per testamento di rigettata con ordinanza del 7 luglio 2022 l'istanza di Persona_3 sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, dopo alcuni rinvii concessi per consentire la notifica dell'atto di appello a CP_5
residente in [...], all'udienza del 10 ottobre 2025 la causa è
[...]
5 decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. previa concessione dei termini per il deposito di note.
Deve in primo luogo ritenersi superata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.c. sollevata dalle appellate-appellanti incidentali e inopinatamente riproposta anche nelle note conclusive, avendo la Corte adottato il modulo ordinario di decisione, fissando l'udienza ex art. 281 sexies c.p.c.
Ancora, deve ritenersi ritualmente instaurato il contraddittorio nei confronti di essendo la notifica stata effettuata a mezzo del CP_5 servizio postale tramite . Diversamente da quanto affermato Parte_4 nell'ordinanza del 23 novembre 2023 che, peraltro, si riferiva alla verifica della notificazione dell'atto di appello effettuata direttamente dalla parte a mezzo del servizio postale, si ritiene che, seppure non sussistono in capo agli addetti del servizio postale australiano le incombenze e le formalità prescritte dal richiamato art. 8, L. n. 890/1982 (vedasi risposta del Parte_4 depositata il 20 ottobre 2023), tuttavia l'attestazione del (doc. n. 2 Parte_4 depositato il 13.2.2025) dell'avvenuta notifica a mezzo del servizio postale australiano, si ritiene sia idonea ad essere considerata valida per l'ordinamento italiano, senza possibilità di condizionare detta validità all'applicazione di eventuali ulteriori modalità stabilite dalle leggi nazionali in materia di notifica a mezzo posta, venendosi altrimenti a vanificare la stessa possibilità di una notifica per mezzo del servizio postale in un paese che non ha il medesimo regime dell'Italia.
APPELLO PRINCIPALE
PRIMO MOTIVO DI APPELLO:
1. NULLITA' DELLA SENTENZA
PER VIOLAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 132,
SECONDO COMMA, N. 4 C.P.C. E DELL'ART. 118 DISP. ATT. C.P.C. -
PER OMESSA O APPARENTE MOTIVAZIONE - NONCHE' DELL'ART.
111 COST.
Con il primo motivo l'appellante eccepisce la nullità della sentenza in quanto essa non dava conto delle ragioni poste a fondamento e a giustificazione della decisione, mancando l'indicazione di quali argomentazioni e di quali contenuti degli atti della controparte e del CTU
6 fossero stati utilizzati ai fini del giudizio talché la motivazione della sentenza doveva ritenersi solo apparente. Peraltro le conclusioni alle quali era pervenuto il giudicante, non erano affatto conformi agli esiti degli accertamenti tecnici compiuti dall'ausiliare il cui esame, totalmente omesso, avrebbe portato ad una decisione di segno diametralmente opposto.
Ancora doveva rilevarsi che il Tribunale si era richiamato al parere del CTU senza prendere alcuna posizione sulle specifiche e circostanziate critiche sollevate dall'attore, non uniformandosi pertanto all'orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia.
Il motivo, ribadito anche nelle note conclusive, è infondato.
Seppure deve riconoscersi che la motivazione della sentenza è assolutamente stringata, tuttavia il richiamo alle posizioni difensive delle parti e alle relazioni depositate dal CTU, deve ritenersi integrare quel minimo sufficiente per non ritenere ricorrente il vizio di carenza di motivazione.
Sostengono tale valutazione i seguenti passi motivazionali di:
Cass., n. 4352/2019: “Deve sotto altro profilo sottolinearsi che come questa
Corte ha avuto ripetutamente modo di affermare il giudice del merito non è tenuto ad esporre in modo puntuale le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, potendo limitarsi ad un mero richiamo di esse, sicché non incorre nel vizio di carenza di motivazione la sentenza che recepisca per relationem le conclusioni e i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio di cui dichiari di condividere il merito, limitandosi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione ( cfr. Cass., 11/05/2012, n. 7364; Cass., 4/5/2009, n. 10222;
Cass., 20/5/2005, n. 10668).”;
Cass., n. 22056/2020: “Inoltre quando il giudice di merito ha aderito alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, l'obbligo della motivazione è soddisfatto con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, senza che il giudice debba necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente
7 confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Sez. 6 - 3, n. 1815 del 02/02/2015, Rv. 634182 - 01; Sez. 1, n. 8355 del 03/04/2007, Rv. 595700
- 01; Sez. 3, n. 10688 del 24/04/2008, Rv. 603249 - 01).”
Non attiene al profilo della nullità della sentenza, il diverso profilo, sviluppato nelle note conclusive, riguardante la nuova valutazione da parte del giudice dell'impugnazione, dei dati e degli elementi conoscitivi di natura squisitamente tecnica risultanti dagli elaborati peritali.
SECONDO MOTIVO DI APPELLO:
2. VIOLAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 873 E 877 C.C. E CONSEGUENTE
OMESSO ESAME DELLA DOMANDA RISARCITORIA.
Gli appellanti censurano la sentenza laddove aveva rigettato la domanda attrice concernente la violazione delle norme sulle distanze legali tra costruzioni e quella relativa al risarcimento dei danni, in quanto gli accertamenti del consulente tecnico portavano a concludere che le opere realizzate dai convenuti, e cioè sia le scale che le solette di balcone in cemento armato, non potessero ritenersi costruite in aderenza, configurandosi una violazione dell'art. 873 c.c.
Si legge nell'atto di appello: “Invero, dall'esame degli esiti della consulenza tecnica emergeva che il manufatto C (sottostante la tettoia), di proprietà dell'attore, edificato sul confine, il quale, come già ritenuto dal giudice unico nella suindicata Ordinanza istruttoria, era preesistente rispetto a quello di parte convenuta, costituiva a tutti gli effetti una costruzione e che il corpo scala non era stato realizzato in aderenza.
Specificamente, a tale riguardo (a pag. 21 della relazione peritale), il
C.T.U., in risposta al quesito d), aveva accertato che “il corpo scala è edificato in aderenza rispetto alla tettoia in eternit di proprietà Pt_1
(edificio C) ad eccezione degli ultimi 55 centimetri del pianerottolo intermedio della scala fra il piano primo e secondo (P12) dell'edificio delle convenute”.
8 Inoltre, delle 4 rampe (R0; R1; R2 e R3), in cui è articolata la scala esterna in muratura, solo la terza (R2) è in aderenza, mentre la distanza di tutte le altre porzioni di essa dal manufatto C dell'attore varia da un minimo di metri 1,30 (seconda o R1 e quarta o R3) ad un massimo di metri 2,40
(prima rampa o R0).
Inoltre, se la prima e la seconda rampa sono posizionate interamente al disotto del piano di campagna del fondo gran parte della terza R2 Pt_1
e interamente la quarta R3, con relativo pianerottolo intermedio PI2, non lo sono, in quanto posizionate a quota superiore rispetto a quella di calpestio del suddetto fondo (si veda al riguardo il prospetto - sezione AA
STATO ATTUALE - Allegato 5, pag. 16 della C.T.U.) […] 2.6. Inoltre, il primo giudice ha errato a non considerare che, sempre nella comparsa conclusionale dell'attore (v. pag. 10), si era precisato che, anche per quanto concerne le due solette trapezoidali (descritte a pag. 5 della relazione peritale), le stesse costituiscono aggetti che assumono il carattere di costruzione, sicché se ne deve tener conto ai fini dell'accertamento del rispetto della normativa sulle distanze, agli effetti dell'art. 873 c.c.. Nel caso concreto, è indubbio che tale norma risulta palesemente violata, in quanto, sia nella prima consulenza tecnica di ufficio (a pag. 15), che nella sua integrazione (a pag. 6) si afferma che, in conseguenza della loro realizzazione, si è avuta la creazione di due intercapedini, rispettivamente, al di sotto della scala e delle solette, le quali, per l'appunto, rappresentano la conseguenza di costruzioni eseguite in violazione delle distanze legali;
il che esclude che l'opera de qua possa ritenersi edificata in aderenza, in considerazione della situazione dei luoghi, quale risultante anche dalla prevenzione esercitata dal , che ha costruito per primo sul confine e Pt_1 che imponeva alle convenute il rispetto della distanza legale. […] Peraltro, le dette intercapedini danno luogo ad una presunzione legale di dannosità
o pericolosità, rispetto alla quale è inibita al giudice ogni valutazione discrezionale, nel senso che solo il rispetto delle distanze imposte dalla legge fa presumere il rispetto delle esigenze igieniche e di sicurezza degli abitati (Cass., 28.9.2018, n. 23543; id., 11.1.2006, n. 213; id., 24.7.1999, n.
8023)”.
9 Il motivo è infondato.
L'attore in primo grado e gli odierni appellanti, suoi eredi, lamentano che la scala e le solette trapezoidali costruite dalla controparte violino l'art. 873 c.c. ai sensi del quale “Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di 3 metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore.”.
Nel caso scrutinato, non prevedendo diversamente il Regolamento
Edilizio del Comune di Muravera approvato con delibera del C.C. n.47 del
1.3.1985, la distanza tra costruzioni deve essere di 3 m. salve le costruzioni in aderenza.
I manufatti di proprietà della parte appellata sono assistiti dalla concessione edilizia in accertamento di conformità n. 1893/2012, avendo il
TAR, con la sentenza n. 19/2015 impugnata davanti al Consiglio di Stato, annullato la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico del
Comune di Muravera prot. n. 9895 del 25.9.2013 con la quale detta concessione era stata annullata in autotutela, sentenza confermata dal
Consiglio di Stato con sentenza n. 1204/2023 (vedasi note conclusive parte appellata).
In ogni caso, la regolarità edilizia dei manufatti non potrebbe assumere alcuna rilevanza ai fini della decisione, così come affermato dagli appellanti nelle note conclusive, essendo fermo principio quello secondo cui “Le norme relative alle distanze tra costruzioni previste dall'art. 873 c.c.
e dai regolamenti locali devono essere tenute distinte dalle regole di edilizia contenute in leggi speciali e nei regolamenti comunali (artt. 871 e 872 c.c.) poiché, in caso di loro violazione, esclusivamente le prime, che incidono sui rapporti di vicinato, consentono al privato l'esercizio delle azioni di riduzione in pristino e di risarcimento del danno, mentre le seconde, essendo dirette al soddisfacimento di interessi di ordine generale, ne limitano la tutela alla sola azione risarcitoria. Pertanto, da un lato, la regolarità urbanistica del fabbricato non rileva ai fini della proposizione dell'azione ripristinatoria atteso che, in ipotesi di mancato rispetto delle distanze, il provvedimento autorizzatorio può essere disapplicato dal giudice ordinario, previo accertamento incidentale della sua illegittimità,
10 dall'altro, se le distanze sono state osservate, il vicino non ha diritto di chiedere la riduzione in pristino anche se l'immobile è abusivo.” (Cass., n.
5605/2019; conforme Cass., n. 239/2024).
Deve ritenersi provato, alla luce degli accertamenti peritali del 2015
e del 2019 che la tettoia in eternit edificata lungo il confine nord-ovest nel fondo di proprietà edificio secondario denominato “C” negli Pt_1 elaborati del CTU, avente uno sviluppo lineare di 2.45 x 5.52 ml circa, si configura come una costruzione edificata dalla parte attrice sulla linea di confine tra i fondi finitimi, in epoca precedente alla costruzione dei manufatti per cui è causa. Per una descrizione della costruzione si rimanda alle pagg. 11 e 12 della consulenza del 2019.
Il corpo scala deve essere considerato un corpo unico sotto il profilo architettonico e strutturale e, pertanto, è sufficiente che una sola rampa sia edificata in aderenza perché tutto il corpo scala, nella sua globalità, debba ritenersi costruito in aderenza.
Alla luce degli accertamenti dell'ausiliario e come affermato dagli appellanti, la scala è costruita in aderenza rispetto alla tettoia in eternit di proprietà (da ora manufatto “C”) ad eccezione degli ultimi 55 cm Pt_1 del pianerottolo intermedio della scala fra il piano primo e secondo dell'edificio delle convenute, che “sbordano” dalla sagoma della tettoia
(vedasi foto n. 7 relazione del 2015).
È pacifico principio quello secondo cui “…affinché si verifichi
l'ipotesi di costruzione in aderenza è necessario che la nuova opera e quella preesistente combacino perfettamente da uno dei lati, in modo che non rimanga tra i due muri, nemmeno per un breve tratto o ad intervalli, uno spazio vuoto, ancorché totalmente chiuso, che lasci scoperte, sia pure in parte, le relative facciate.” (in motivazione Cass., n. 10739/2018, richiamata dalla parte appellante nell'atto di impugnazione).
11 (stralcio dell'allegato 2 della relazione del 2019).
È stato altresì precisato che in tema di distanze, il prevenuto può costruire successivamente in aderenza seguendo la linea del fabbricato precedentemente costruito, ma se la larghezza del secondo edificio si estende oltre lungo la linea di confine non edificata questa parte del fabbricato deve essere arretrata alla distanza legale. (così Cass., n.
4155/2015).
Secondo la parte appellante la porzione di scala che “sborda” violerebbe l'art. 873 c.c., distando 0,55 cm. dalla tettoia.
Tale assunto è infondato in quanto è pacifico che la distanza tra edifici ex art. 873 c.c. va calcolata in modo lineare e non radiale. Si richiama Cass., n. 9649/2016: “In tema di limitazioni legali alla proprietà,
l'art. 873 c.c., la cui finalità consiste nell'evitare intercapedini dannose, si applica solo all'ipotesi di fabbricati che, sorgendo da bande opposte rispetto alla linea di confine, si fronteggiano, anche solo in minima parte,
12 onde la distanza tra gli stessi va misurata in modo lineare e non, come invece previsto in materia di vedute, in modo radiale.”
Applicato tale principio, la distanza tra la parte più sporgente del corpo scala e la tettoia in eternit è irrilevante mentre risultano rispettate le distanze legali tra il corpo scala e la cucina rustica - edificio “D” (ml. 3,26)
e tra il corpo scala e l'edificio principale di proprietà dell'attore - edificio
“B” (ml. 7.58) (pag. 21 della relazione del 2019).
Alla luce degli accertamenti espletati dal CTU deve poi ritenersi accertato che le solette trapezoidali, poste rispettivamente al primo ed al secondo piano, di cui non è in discussione la natura di costruzione, risultano
“edificate in aderenza rispetto alla linea di confine rappresentata dalla linea esterna del muro in blocchetti di proprietà dell'attore. La prima costruzione esistente, al di là del muro sul fondo di proprietà è Pt_1
l'edificio secondario “C” la cui copertura in eternit risulta poggiata sul muro di blocchetti di proprietà dell'attore fino a lambire la linea più esterna del muro stesso. Pertanto la distanza delle due solette rispetto alla prima costruzione esistente sul fondo - escluso il muro nella parte Pt_1 avente funzione di contenimento (salva la creazione di un dislivello non naturale) di quella parte che innalzandosi, oltre il piano di calpestio (sopra la parte di contenimento), sia di altezza inferiore ai mt. 3.00 - risulta pari a zero.” (Il sottolineato ed il grassetto sono del consulente - pag. 20 della relazione 2019)
Ancora si legge a pag. 24 della relazione 2019, in risposta alle osservazioni del consulente di parte “Inoltre si sottolinea che Pt_1
l'aderenza fra le solette ed il muro in blocchetti è verificata lungo tutta la lunghezza dei lati inclinati delle due solette trapezoidali e che la stessa aderenza è sufficiente che sia verificata a livello di vista planimetrica (cioè anche solo lungo lo spigolo intradossale della soletta superiore ovvero lungo lo spigolo estradossale della soletta inferiore)”. (Il sottolineato è del consulente).
Tale assunto non è oggetto di specifica censura da parte degli appellanti che sembrano piuttosto affermare che esse violino le distanze legali per il fatto che, in conseguenza della loro realizzazione, si era avuta la
13 creazione due intercapedini, rispettivamente, al di sotto della scala e delle solette.
Deve in primo luogo concordarsi con gli appellati che, essendo la costruzione in aderenza pienamente legittima, nessuna intercapedine in senso civilistico, risultante da una distanza tra fabbricati inferiore a quella prevista dalla legge e diversa dall'aderenza è riscontrabile. Il volume creato dal corpo scala e dalle solette non può essere definito un'intercapedine nel senso inteso dalla giurisprudenza di legittimità richiamata nell'atto di appello che si riferisce all'ipotesi di costruzioni non in aderenza.
Per la descrizione di dette intercapedini si richiamano le pagg. 15 e
17 della relazione del 2015 nonché le pagg.
6-8 della relazione del 2019.
Alla luce degli accertamenti peritali effettuati, deve escludersi che dette intercapedini siano di un qualche pregiudizio per il Si legge a Pt_1 pag. 25 della relazione del 2015: “Questo CTU ritiene che le intercapedini sopradescritte (pagg. 15 e 16) si configurino come “vani di protezione”: ovvero sottoscritto le considera come opere destinate alla protezione dall'umidità tanto dei locali contigui di proprietà delle parti quanto a salvaguardia della resistenza e della stabilità strutturale della struttura muraria esistente lungo il confine con il fondo di proprietà . Infatti Pt_1 la realizzazione di queste “camere ventilate” evita il propagarsi dell'umidità del terreno alle strutture murarie circostanti. Concludendo si ritiene che le succitate intercapedini non producano effetti deleteri o malsani ma siano considerabili come dei dispositivi che recano effetti benefici agli edifici delle parti in causa.” (Il sottolineato ed il grassetto sono del consulente).
A fronte dell'osservazione del consulente di parte attrice che ha sostenuto che le solette trapezoidali precludono il soleggiamento e la ventilazione del muro di confine del fenomeni che ne garantivano Pt_1 la salubrità, consentendo l'evaporazione dell'acqua interstiziale presente nella parete a seguito delle precipitazioni o dell'umidità di risalita dal terreno, nonché la loro dannosità in quanto, a causa della mancata irradiazione solare diretta, esse determinano un aumento della temperatura, provocando una condensa sulla superficie del muro di confine del il Pt_1
14 consulente risponde come segue: “In riferimento all'osservazione di qui sopra si fa notare che la faccia del muro di proprietà sotto le solette Pt_1 trapezoidali è esposta a Nord/Nord-Ovest, per cui risulta avere un soleggiamento minimo;
inoltre tale esposizione risulta ancora più svantaggiata dalla zona d'ombra prodotta dall'edificio A delle convenute.
Al contrario il muro di blocchetti di proprietà dovrebbe ricevere la Pt_1 ventilazione ed il soleggiamento dalla parte del cortile della parte attrice risulta esposto a Est/Sud-Est. Ma la presenza stessa della tettoia in eternit vanifica la buona esposizione eliotermica del manufatto. Si fa notare, inoltre, che le solette delle convenute, non consentendo l'irradiazione solare diretta, non provocano un innalzamento della temperatura all'interno della intercapedine ma, bensì, un abbassamento della stessa temperatura;
tutto ciò fermo restando che l'areazione e la ventilazione rimangono ben garantite dal fatto che il vano superiore rimane aperto e ad aria passante su due lati corti (cfr. foto VI a pag. 16 della relazione di CTU); per le considerazioni di cui sopra questo CTU non ritiene plausibili i fenomeni di condensa sulla superficie del muro di proprietà Si ribadisce Pt_1 ulteriormente che l'intercapedine posto al piano terra risulta aperta sui due lati corti e delimitata negli altri lati rispettivamente dal muro dell'abitazione e dal muro di contenimento in calcestruzzo armato CP_1 costruito in aderenza al confine della proprietà (cfr. foto V a pag. Pt_1
16 della relazione di CTU). Il muro di proprietà risulta infatti Pt_1 impostato ad una quota superiore alla quota della soletta P1 (cioè il solaio del piano primo) il che significa che il muro di blocchetti sta al di sopra della prima soletta trapezoidale e non viene influenzato dalla presenza di tale vano. Quindi, in riferimento alle intercapedini createsi a seguito della realizzazione dei manufatti realizzati da parte convenuta, si ribadisce che per il sottoscritto CTU queste si configurano come “vani di protezione”: ovvero il sottoscritto le considera come opere destinate alla protezione dall'umidità tanto dei locali contigui di proprietà delle parti quanto a salvaguardia della resistenza della stabilità strutturale della struttura muraria esistente lungo il confine con il fondo di proprietà . Infatti Pt_1 la realizzazione di queste “camere ventilate” evita il propagarsi
15 dell'umidità del terreno alle strutture murarie circostanti. Per concludere, questo CTU ritiene che la presenza delle solette trapezoidali non aggravi minimamente la situazione del muro di proprietà .” (pagg. 29-30 Pt_1 della relazione del 2015).
Tali conclusioni, non specificamente censurate nell'atto di appello, consentono di escludere, in ogni caso, la fondatezza della domanda di risarcimento dei danni, se anche ad essa volesse riconoscersi un'autonomia rispetto alla domanda di riduzione in pristino avente titolo sull'allegata violazione delle norme sulle distanze legali di cui all'art. 873 c.c., violazione che deve escludersi alla luce delle esposte considerazioni.
APPELLO INCIDENTALE
Con impugnazione incidentale le appellate censurano la sentenza laddove non aveva posto a carico dell'attore le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come in atti.
Il motivo è infondato.
Premesso che la sentenza nulla statuisce riguardo le spese della
CTU, poste provvisoriamente in solido a carico delle parti, deve ritenersi che le stesse devono essere poste a carico per la metà di ciascuna parte
( ) essendo l'accertamento peritale stato disposto Parte_5 nel comune interesse delle parti a fronte di uno stato dei luoghi, venutosi a creare a seguito delle costruzioni ad opera della parte appellata, oggettivamente complesso.
*****
SULLE SPESE
L'infondatezza delle eccezioni preliminari e il rigetto dell'appello incidentale consiglia la compensazione delle spese di lite del presente grado nella misura di un terzo, ponendosi i restanti due terzi a carico della parte appellante maggiormente soccombente.
Esse sono liquidate con il valore indeterminabile complessità bassa, applicando i valori medi per la fase di studio, introduttiva e i valori minimi per la fase di trattazione e decisionale.
Nulla sulle spese per gli appellati contumaci.
PER QUESTI MOTIVI
16 La Corte d'Appello definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione;
1. Rigetta l'appello principale;
2. Rigetta l'appello incidentale;
2. Dichiara compensate le spese di lite per un terzo e condanna gli appellanti in solido alla rifusione dei restanti due terzi in favore della parte appellata costituita che liquida in euro 4489,33 oltre spese generali, IVA e
CPA;
3. Pone definitivamente a carico di ciascuna delle parti per la metà le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado;
4. Si da atto della sussistenza dei presupposti processuali, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR n.115/2002, per il versamento, da parte degli appellanti principali ed incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile della
Corte d'Appello il 10 ottobre 2025
Il Presidente
MA SA PA
Il Consigliere relatore
AT RU
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