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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 26/11/2025, n. 1959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1959 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3131/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati
Dott.ssa Gabriella Pompetti Presidente
Dott.ssa Maria Federica Minervini Giudice Rel.
Dott. RE Marani Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3131/2021 promossa da:
(codice fiscale , in proprio e quale legale rappresentante Parte_1 C.F._1
della (codice fiscale e partita Iva ), rappresentati e difesi dagli avv.ti Daniele CP_1 P.IVA_1
RC e RE Re in virtù di procura posta a corredo dell'atto introduttivo
ATTORI
contro
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_2
dall'avv. Roberto Lupetti in virtù di procura posta a corredo della comparsa di costituzione e risposta
(C.F. ), contumace CP_3 C.F._2
CONVENUTI
Oggetto: Brevetto di invenzione pagina 1 di 12 CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Ancona sez. specializzata in materia di impresa, rigettata ogni avversa domanda,
eccezione e conclusione, per l'effetto così provvedere:
(…) NE ME
a) accertare e dichiarare, per i motivi dedotti in atti, la nullità della frazione italiana del brevetto europeo n.
EP2549030B1 rilasciato in data 12.11.2014 e convalidato in Italia in data 16.01.2015 con titolo “Dispositivo per
la corretta posa in opera di piastrelle da pavimentazione”, n. 502015902326133 / AN2015B000605;
b) accertare e dichiarare, per i motivi dedotti in atti, la nullità e/o l'inammissibilità della limitazione della
frazione italiana del suddetto brevetto europeo n. EP2549030B1, di cui all'istanza di limitazione n.
892023000094188 depositata da in data 19.06.2023 ed accolta da con decisione del Controparte_2 CP_4
10.10.2023 (doc. 29 controparte);
c) accertare e dichiarare, per i motivi dedotti in atti, la nullità del brevetto italiano n. IT1412503 rilasciato in
data 03.12.2014;
d) accertare e dichiarare, per i motivi dedotti in atti e previa ulteriore declaratoria dell'originalità e della novità
del dispositivo Spinner brevettato da che la realizzazione degli stampi per la produzione Controparte_5
del dispositivo medesimo e la fornitura di tale articolo non integrano imitazione del prodotto “Tiramisù”
commercializzato dalla società convenuta né integrano altre fattispecie di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c..
e) condannare la parte convenuta alla rifusione delle spese del presente giudizio.”
PER PARTE CONVENUTA:
[omissis] vedasi infra la ricostruzione in fatto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 23.6.2021 e il sig. CP_1 Parte_1
personalmente convenivano in giudizio la ed il sig. Controparte_2 [...]
chiedendo all'adito Tribunale: CP_3
-di dichiarare la nullità della frazione italiana del brevetto europeo n. EP2549030B1 rilasciato in data
12.11.2014 a Controparte_2
-di dichiarare la nullità del brevetto italiano n. IT1412503 rilasciato in data 3.12.2014; pagina 2 di 12 -di dichiarare che la realizzazione degli stampi per la produzione del dispositivo denominato
“Spinner” e la relativa fornitura non integrano, da parte di imitazione del prodotto CP_1
“Tiramisù” commercializzato dalla società convenuta né integrano altre fattispecie di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c..
A sostegno di tale petitum la parte attrice deduceva, in sintesi e per quanto di interesse:
-di svolgere attività di realizzazione di stampi per materie plastiche e di produzione mediante stampaggio dei relativi articoli;
-che nel dicembre 2017 la società aveva commissionato alla la Controparte_5 CP_1
realizzazione di stampi per la produzione di un livellatore e distanziatore per la posa di piastrelle per pavimentazione, da denominarsi “Spinner”;
-che il relativo accordo commerciale prevedeva, oltre alla realizzazione degli stampi, la produzione e la fornitura alla degli articoli Spinner e Level “sino al raggiungimento di un Controparte_5
fatturato imponibile di 250.000,00”;
-che la società committente aveva depositato, in relazione a tali dispositivi, domanda di brevetto in data 2.8.2018, ottenendo il relativo rilascio in data 3.8.2020 (doc. 4);
-che successivamente, in data 19.7.2019, la aveva depositato anche la Controparte_5
corrispondente domanda di brevetto Europeo, acquisita al n. EP3604707, che rivendicava la priorità
del titolo brevettuale di cui sopra;
tale brevetto era stato concesso in data 3.6.2020 e convalidato in
Italia il 1.9.2020 al numero 5 502010000082951 (doc. 5);
-che l'esecuzione del contratto tra la società attrice e la si era improvvisamente Controparte_5
arrestata in data 8.2.2019, allorché la sede di quest'ultima veniva perquisita dalla Guardia di Finanza
su mandato della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Mantova;
-che, all'esito di tale perquisizione, erano stati sottoposti a sequestro gli stampi e altro materiale inerente il prodotto commissionato da (docc. 6 e 7); Controparte_5
-che successivamente si apprendeva che, in data 9.11.2018, il sig. ed il sig. CP_3 CP_2
(quest'ultimo quale legale rappresentante di
[...] Controparte_2
avevano sporto denuncia querela nei confronti di lamentando, in sintesi, che Controparte_5
quest'ultima avrebbe commercializzato il prodotto “Spinner” in contraffazione del brevetto europeo pagina 3 di 12 n. EP2549030B1 rilasciato in data 12.11.2014 e convalidato in Italia in data 16.01.2015 con titolo
“Dispositivo per la corretta posa in opera di piastrelle da pavimentazione” (docc. 8 e 9);
-che a seguito di tale perquisizione la Guardia di Finanza aveva individuato nella società attrice il produttore degli stampi e dei dispositivi asseritamente contraffatti, ottenendo di estendere nei confronti della stessa la perquisizione ed il sequestro dei materiali (doc. 10);
-che il relativo procedimento penale era stato poi trasferito alla Procura di Reggio Emilia per competenza territoriale ed ivi iscritto al n. 2522/2020 RGNR;
-che in data 19.12.2020 era stato notificato al sig. l'avviso di conclusione delle indagini Pt_1
preliminari (doc. 11), dal quale lo stesso aveva appreso di essere indagato, in concorso con il legale rappresentante di per l'asserita contraffazione del brevetto europeo ottenuto Controparte_5
dal sig. e successivamente conferito nella società odierna convenuta, della quale CP_3
anch'egli era socio (doc. 12).
Tanto dedotto e rappresentato, parte attrice deduceva, quindi, la nullità per difetto di attività
inventiva del brevetto europeo ottenuto dalla società convenuta, nonché di quello italiano, peraltro decaduto, posto a base del titolo europeo, e rivendicava la piena legittimità dell'attività di produzione effettuata per conto della Controparte_5
Con comparsa depositata in data 11.11.2021 si costituiva in giudizio la sola Controparte_2
formulando le testuali conclusioni di seguito trascritte:
“(1) preliminarmente dichiarare la nullità e inammissibilità delle domande attoree ai sensi dell'art. 164 c.p.c. per
violazione dei requisiti di cui all'art. 163 comma 3 nn.
3-4 c.p.c;
(2) nel merito, previo accertamento in via incidentale della nullità del brevetto europeo della Controparte_5
n. EP3604707 ottenuto su priorità italiana n. 10201800000770 depositata in data 2 agosto 2018 e, di
[...]
conseguenza, che il sistema «Spinner» (marcato «Polis»), consistente nei dispositivi distanziatori codici 39349,
39350, 39351, 39352, 39353, 39354 e manopola codice 39348 tutti mostrati nel doc. 3 di parte attrice e nel doc.
8, è privo di qualsivoglia novità e originalità costituendo attuazione del suddetto brevetto europeo nullo,
respingere tutte le infondate domande proposte dagli attori, confermando la piena validità del brevetto europeo n.
EP2549030B1;
(3) in via riconvenzionale accertare e dichiarare che il prodotto contestato dispositivo Spinner, composto dai
pagina 4 di 12 distanziatori codici 39349, 39350, 39351, 39352, 39353, 39354 e dalla manopola codice 39348, come descritti in
narrativa (mostrati nel doc. 3 attoreo e nel doc. 8 allegato da questa difesa), costituisce contraffazione della
frazione italiana del brevetto europeo n. EP2549030B1 di titolarità della Controparte_2 Controparte_2
[... docc. 4-5) e per l'effetto:
- inibire in via definitiva a parte attrice l'ulteriore importazione, esportazione, produzione, commercializzazione
e qualsivoglia utilizzazione del dispositivo Spinner anzidetto (art. 124 comma 1 c.p.i.);
- ordinare a parte attrice il ritiro dal commercio del dispositivo Spinner in contraffazione, nei confronti di
chiunque ne sia proprietario o comunque ne abbia la disponibilità (art. 124 comma 1 c.p.i.);
- disporre il sequestro e la distruzione degli mezzi di produzione e dei quantitativi residui del dispositivo
Spinner, a cura e spese degli attori (art. 124 comma 3 c.p.i.);
fissare a carico degli attori in solido una somma di euro 500 per ogni violazione o inosservanza successivamente
accertata e di euro 1000 per ogni giorno di ritardo nell'ottemperanza al dispositivo decorsi quindici giorni dalla
comunicazione dell'emananda sentenza (art. 124 comma 2 c.p.i.);
- condannare gli attori in solido al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da contraffazione ai
sensi dell'art. 125 commi 1-2 c.p.i., da liquidarsi anche in via equitativa ai sensi dell'art. 125 comma 2 c.p.i.; in
alternativa al risarcimento del danno da lucro cessante, e a scelta della convenuta, condannare gli attori in solido
alla restituzione degli utili ricavati dalla contraffazione del brevetto europeo n. EP2549030B1, ai sensi dell'art.
125 comma 3 c.p.i.; disporre la pubblicazione integrale dell'emananda sentenza di condanna, a caratteri doppi
del normale, su due edizioni nazionali, sia cartacee che on line, dei quotidiani ” e Controparte_6 CP_7
, a cura e a spese degli attori (art. 126 c.p.i.).”
[...]
All'udienza di prima comparizione del 29.3.2022 la difesa attorea eccepiva l'inammissibilità della domanda riconvenzionale avversaria.
Autorizzato lo scambio delle memorie di cui al pro tempore vigente art. 183 comma 6 c.p.c., all'udienza cartolare del 6.12.2022 il G.I. rinviava a successiva udienza, concedendo ulteriore termine a tutela del diritto di difesa a parte attrice, alla luce dell'intervenuto deposito, ad opera della convenuta, di note scritte contenenti l'illustrazione di questioni nuove e ulteriori rispetto a quelle formulate nelle memorie istruttorie.
Con ordinanza del 17.1.2023 il G.I. fissava l'udienza del 23.02.2023 (poi differita al 02.03.2023) per la pagina 5 di 12 comparizione personale delle parti al fine di esperire il tentativo di conciliazione delegando per il relativo incombente il GOP dr.ssa Gemma Pirro.
A tale udienza, assente il legale rappresentante della società convenuta, veniva disposto rinvio per consentire alle parti l'ulteriore verifica della possibilità di conciliare la controversia sulla scorta della proposta transattiva formulata dalla società attrice in tale sede.
Fallito il tentativo di conciliazione esperito ad opera del GOP delegato, il fascicolo di causa veniva trasmesso al Giudice titolare per l'ulteriore prosieguo.
Con ordinanza del 21.12.2023 il G.I. disponeva la consulenza tecnica d'ufficio richiesta da parte attrice,
formulava i relativi quesiti e fissava l'udienza del 1.2.2024 per il conferimento dell'incarico al CTU ing.
successivamente sostituito dall'ing. a seguito della rinuncia del Persona_1 Persona_2
primo.
Medio tempore, con memoria depositata il 27.12.2023, la società convenuta comunicava l'accoglimento,
in data 10.10.2023, dell'istanza di limitazione della frazione italiana del brevetto europeo EP2540030B
oggetto di causa e, con successiva istanza depositata in data 5.2.2024, chiedeva integrarsi il quesito peritale già formulato onde ricomprendere nell'indagine detta limitazione.
Disposta la relativa integrazione con ordinanza del 1.4.2024, il consulente tecnico d'ufficio depositava la relazione peritale in data 12.7.2024.
Con memoria depositata il 12.8.2024 la società convenuta dichiarava quindi di rinunciare alla domanda riconvenzionale e il relativo difensore, con successiva nota del 14.8.2024, comunicava l'intervenuta revoca del mandato difensivo.
Con memoria in data 4.12.2024 la società convenuta depositava, infine, l'“atto di rinuncia al brevetto n.
502015902326133, costituente frazione italiana del brevetto europeo EP2549030B1 (rinuncia registrata presso
l'Agenzia delle Entrate con il n. 1105 il 04/12/2024), unitamente alla ricevuta di presentazione di detta rinuncia
depositata presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi in data 04/12/2024 (domanda n. 672024000199152)”.
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 16.1.2025 il G.I. rimetteva quindi la causa al Collegio per la decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di repliche.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del sig. , che, ritualmente evocato CP_3
pagina 6 di 12 nel presente giudizio, in qualità di precedente titolare della allora ditta individuale Brunoplast di
, non si è costituito. CP_3
Sempre in via preliminare deve darsi conto, ai fini dell'individuazione dell'attuale thema decidendum,
della progressiva modificazione dell'oggetto del presente giudizio in relazione all'attività processuale ed extraprocessuale posta in essere dalla società convenuta.
Deve, infatti, tenersi conto sia della rinuncia alla domanda riconvenzionale, sia della successiva rinuncia “al brevetto n. 502015902326133, costituente frazione italiana del brevetto europeo EP2549030B1”
effettuate in corso di causa dalla Controparte_2
L'intervenuta rinuncia alla domanda riconvenzionale dispensa il Tribunale dal relativo esame, né in tal senso deve procedersi, come richiesto dalla parte attrice, in ragione del principio della cd.
soccombenza virtuale, dal momento che l'accoglimento -per le ragioni di cui infra- delle domande attoree di declaratoria di nullità e di accertamento negativo determina ex se la condanna della convenuta alla rifusione delle spese processuali in ossequio al principio di soccombenza ex art. 91
c.p.c..
In ordine, quindi, alle vicende che hanno interessato il brevetto n. 502015902326133, costituente frazione italiana del brevetto europeo EP2549030B1, si osserva che la parte attrice ha manifestato espressamente l'interesse a conseguire, nonostante le predette rinunce della controparte, la declaratoria di nullità dello stesso, motivando il relativo interesse con la finalità di proporre una successiva azione risarcitoria nei confronti degli odierni convenuti.
Il Collegio reputa effettivamente sussistente tale interesse sicché la domanda va esaminata non potendosi, nel caso di specie, addivenire a una pronuncia di intervenuta cessazione della materia del contendere.
E infatti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la pronuncia di cessazione della materia del contendere presuppone “che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da
determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno
dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito” (così Cass n. 30251/2023 e, in senso analogo,
Cass. n. 19845/2019).
Nel caso in esame, sebbene nel corso del giudizio la convenuta abbia rinunciato al citato brevetto, la controparte ha conservato l'interesse, giuridicamente rilevante, ad ottenere una pronuncia di merito, pagina 7 di 12 volta al definitivo accertamento della nullità della privativa: infatti, la pronuncia di nullità del titolo,
consentendo di rimuovere gli effetti della privativa ex tunc, ai sensi dell'art. 77 c.p.i., permette di accertare l'insussistenza del diritto della controparte ad avvalersi del titolo di proprietà industriale anche per il periodo anteriore alla rinuncia.
La domanda di accertamento e declaratoria di nullità del brevetto n. 502015902326133, costituente frazione italiana del brevetto europeo EP2549030B1è fondata.
In proposito deve muoversi dalla dirimente circostanza costituita dalla intervenuta limitazione, in corso di giudizio, del brevetto de quo.
Sul punto giova ricordare, in diritto, che l'art. 79 comma 3 del D.Lgs. n. 30/2005 dispone che, in un giudizio di nullità, il titolare del brevetto ha facoltà di sottoporre al Giudice, in ogni stato e grado del giudizio, una riformulazione delle rivendicazioni, che rimanga entro i limiti del contenuto della domanda di brevetto quale inizialmente depositata e non estenda la protezione conferita dal brevetto concesso, cosicché, ove la riformulazione rimanga entro i limiti del contenuto della domanda originaria, essa comporta che il brevetto si debba intendere come concesso fin dalla sua origine come limitato, non equivalendo la riformulazione a nuova privativa.
Di contro, ove detta riformulazione ecceda i limiti della domanda originaria, comportando materia aggiunta, essa deve considerarsi nulla, ai sensi dell'art. 76 lett. c) c.p.i., secondo cui il brevetto è nullo se il suo oggetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale o la protezione del brevetto è
stata estesa.
In proposito giova richiamare il consolidato orientamento della Suprema Corte (v., da ultimo,
Cassazione civile sez. I - 25/03/2024, n. 7972) secondo cui: “questa Sezione ha condivisibilmente affermato
che in tema di brevetto europeo rilasciato per l'Italia, ove tale brevetto sia assoggettato alla procedura di
limitazione amministrativa, la relativa protezione deve ritenersi definita dal contenuto della limitazione con
effetto retroattivo, a prescindere dalla nullità delle originarie rivendicazioni, successivamente modificate
attraverso la menzionata procedura (cfr. Cass. 14 agosto 2019, n. 21402); gli effetti della limitazione
amministrativa, dunque, retroagiscono al momento del deposito della domanda di brevetto, per cui non assume
rilievo, a tali fini, il momento in cui la richiesta di limitazione è presentata, né, tanto meno, il momento in cui
tale richiesta è accolta”.
Venendo, dunque, ad esaminare le questioni relative alla riformulazione delle rivendicazioni della pagina 8 di 12 privativa oggetto di lite, va evidenziato che la relativa istanza di limitazione è stata oggetto di specifica indagine, nell'ambito della consulenza tecnica dell'ufficio già disposta, al fine di verificare se la stessa risultasse rispondente alle condizioni poste dal citato art. 79 comma 3 c.p.i, con conseguente valutazione della validità del brevetto medesimo, così come riformulato.
Nell'elaborato peritale depositato il 12.07.2024 il consulente tecnico d'ufficio ha così concluso (pag.
118):
“La frazione italiana del brevetto europeo EP2549030B1 a nome con titolo “Dispositivo per la CP_2
corretta posa in opera di piastrelle da pavimentazione” possiede i requisiti di novità e attività inventiva rispetto
all'arte nota citata. Tuttavia, la limitazione richiesta allo UIBM dal titolare e accolta in data 10.10.2023, espone
la suddetta frazione a motivi di nullità, ex art. 79(3) CPI in quanto estende il contenuto della protezione
conferita”.
L'Ausiliare ha doviziosamente motivato la raggiunta conclusione nei seguenti termini:
“La scrivente ha confrontato la domanda depositata inizialmente in lingua italiana (si veda All. Sub 2 alla
memoria di osservazioni di parte convenuta) con la formulazione della frazione italiana limitata.
È condivisibile il fatto che la frazione italiana limitata riporti la formulazione della rivendicazione a quella
originaria e che, quindi, trovi in essa un supporto.
Tuttavia, nel caso in esame, riportare la rivendicazione concessa (in forma modificata nel corso dell'esame
europeo) alla formulazione 5 originaria soddisfa la prima condizione della norma, ma non la seconda, in quanto
modifica, estendendola, la protezione conferita.
È infatti parere della scrivente che la protezione conferita dopo la limitazione non sia “ridotta” rispetto alla
protezione concessa, ma sia “altra”.
La frazione italiana non limitata infatti tutela in prima istanza quattro componenti monolitici, dati da basetta,
lamella, stelo filettato e manopola.
La frazione italiana limitata invece tutela in prima istanza un dispositivo composto da due soli componenti
monolitici, un primo componente dato da basetta, lamella e stelo filettato, e un secondo componente dato dalla
manopola.
Il fatto che la formulazione limitata riporti la rivendicazione indipendente alla formulazione originaria non può
cancellare il fatto che essa modifica, non nel senso di una riduzione (cioè di una limitazione), bensì nel senso di
pagina 9 di 12 una estensione, l'ambito di tutela rispetto alla versione concessa.
Pertanto, a parere della scrivente, la frazione italiana limitata del brevetto è nulla, almeno per il CP_2
fatto che essa estende la protezione conferita dal brevetto concesso, in violazione dell'art. 79(3) CPI.”
Le conclusioni della consulente risultano fondate su considerazioni condivisibili e sostanzialmente non confutate dalla parte attrice, la quale ha successivamente rinunciato al brevetto in questione.
Si richiama al riguardo, anche in considerazione di tale circostanza nonché della natura degli accertamenti eseguiti, il costante orientamento della Suprema Corte, secondo cui il giudice “non è
tenuto ad esporre in modo puntuale le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, potendo limitarsi ad un mero richiamo di esse” (Cass. 4352/2019 e 7364/2012).
Alla luce di tutto quanto sopra osservato e rilevato deve concludersi, non solo che la nuova istanza di limitazione depositata dalla società convenuta ai sensi dell'art. 79 comma 3 c.p.i. nel presente giudizio ha, di fatto, introdotto una riformulazione del trovato non tutelabile, ma anche che la medesima privativa è nulla per come originariamente concessa dall , per violazione dell'art. 76 lett. c) c.p.i. CP_4
Va pertanto dichiarata nulla la frazione italiana del brevetto europeo n. EP2549030B1, con trasmissione di copia della sentenza all'Ufficio italiano brevetti e marchi ex art. 122 c. 8 c.p.i.
Dall'accertata nullità discende peraltro -con ciò passando all'esame della domanda di accertamento negativo avanzata dalla parte attrice- la ontologica inconfigurabilità della contraffazione
(originariamente lamentata anche nella presente sede dalla società convenuta), la quale presuppone la validità del titolo.
La stessa, va, in ogni caso, esclusa anche alla luce delle inequivocabili risultanze dell'espletata CTU, la quale ha accertato che:
“Il brevetto POLIS EP 3604707 ottenuto su priorità italiana n. 10201800000770 del 2.8.2018 relativo al
prodotto denominato “Spinner” appare il frutto di conoscenze nuove ed originali rispetto al brevetto EP2549030
di ai fini della tutela brevettuale, in quanto insegna una soluzione che non è suggerita da CP_2
quest'ultimo documento. Le differenze emerse da un confronto tra il prodotto SPINNER e il prodotto
appaiono sufficienti ad escludere un rischio di confusione tra i due prodotti, quanto meno per un Pt_2
utilizzatore informato e attento alle differenze esteriori anche minime”.
Alla luce di tale inequivocabile risultanza è evidente come ogni addebito a suo tempo mosso dalla pagina 10 di 12 nei confronti degli odierni attori fosse privo di consistenza e, di contro, risulta così Controparte_2
accertato che la produzione del dispositivo “Spinner” non ha in alcun modo violato i diritti industriali di (peraltro insussistenti per quanto si è visto supra) né ha integrato diversa ulteriore Controparte_2
fattispecie di concorrenza sleale.
Da ultimo e per completezza il Collegio osserva che, come dichiarato dalla stessa parte attrice e rilevato puntualmente nell'ambito dell'espletata CTU, il brevetto italiano a nome NumeroD_1
concesso il 3 dicembre 2014, dal titolo “Dispositivo per la corretta posa in opera di CP_2
piastrelle da pavimentazione”, risulta decaduto per mancato pagamento dei diritti di mantenimento,
dalla 5° annualità (secondo quanto attestato dal Ministero dello Sviluppo Economico, con comunicazione riversata agli atti, si veda il doc. 15 allegato all'atto di citazione) e, vieppiù, dal 12
agosto 2015 ne è comunque intervenuta l'inefficacia del titolo italiano per la preminenza della validazione europea sul titolo italiano rivendicante la stessa priorità, secondo l'art. 59, comma 1, c.p.i.
allora vigente.
Trattandosi di inefficacia verificatasi in epoca antecedente ai fatti originanti l'odierno contenzioso non sussiste l'interesse della parte alla richiesta declaratoria di nullità di detta privativa.
Le spese seguono la soccombenza della parte convenuta e sono liquidate come da dispositivo avuto riguardo alla nota spese depositata alla luce della congruità degli importi ivi esposti in relazione ai parametri di cui al vigente DM 147/2022.
Parimenti devono essere poste a definitivo carico della parte convenuta le spese di CTU già liquidate mediante separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
così dispone:
ACCERTA E DICHIARA
la nullità del brevetto n. 502015902326133 / AN2015B000605 costituente frazione italiana del brevetto europeo n. EP2549030B1 -rilasciato in data 12.11.2014 e convalidato in Italia in data 16.01.2015 con titolo “Dispositivo per la corretta posa in opera di piastrelle da pavimentazione”- come riformulato e come originariamente concesso.
pagina 11 di 12 ACCERTA E DICHIARA
che la realizzazione, ad opera della società attrice, degli stampi per la produzione del dispositivo
Spinner brevettato dalla e la fornitura di tale articolo non integrano imitazione Controparte_5
del prodotto “Tiramisù” commercializzato dalla società convenuta né integrano altre fattispecie di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c..
AN
la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 1.492,54 per spese, € 14.103,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario spese generali come per legge, se e in quanto dovuti.
PONE
le spese di CTU a definitivo carico della parte convenuta.
DISPONE
che siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
DISPONE
la trasmissione di copia della sentenza all'Ufficio italiano brevetti e marchi.
Così deciso in Ancona, nella Camera di Consiglio della Sezione Specializzata in materia di Impresa del
25.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Pompetti
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Maria Federica Minervini
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati
Dott.ssa Gabriella Pompetti Presidente
Dott.ssa Maria Federica Minervini Giudice Rel.
Dott. RE Marani Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3131/2021 promossa da:
(codice fiscale , in proprio e quale legale rappresentante Parte_1 C.F._1
della (codice fiscale e partita Iva ), rappresentati e difesi dagli avv.ti Daniele CP_1 P.IVA_1
RC e RE Re in virtù di procura posta a corredo dell'atto introduttivo
ATTORI
contro
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_2
dall'avv. Roberto Lupetti in virtù di procura posta a corredo della comparsa di costituzione e risposta
(C.F. ), contumace CP_3 C.F._2
CONVENUTI
Oggetto: Brevetto di invenzione pagina 1 di 12 CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Ancona sez. specializzata in materia di impresa, rigettata ogni avversa domanda,
eccezione e conclusione, per l'effetto così provvedere:
(…) NE ME
a) accertare e dichiarare, per i motivi dedotti in atti, la nullità della frazione italiana del brevetto europeo n.
EP2549030B1 rilasciato in data 12.11.2014 e convalidato in Italia in data 16.01.2015 con titolo “Dispositivo per
la corretta posa in opera di piastrelle da pavimentazione”, n. 502015902326133 / AN2015B000605;
b) accertare e dichiarare, per i motivi dedotti in atti, la nullità e/o l'inammissibilità della limitazione della
frazione italiana del suddetto brevetto europeo n. EP2549030B1, di cui all'istanza di limitazione n.
892023000094188 depositata da in data 19.06.2023 ed accolta da con decisione del Controparte_2 CP_4
10.10.2023 (doc. 29 controparte);
c) accertare e dichiarare, per i motivi dedotti in atti, la nullità del brevetto italiano n. IT1412503 rilasciato in
data 03.12.2014;
d) accertare e dichiarare, per i motivi dedotti in atti e previa ulteriore declaratoria dell'originalità e della novità
del dispositivo Spinner brevettato da che la realizzazione degli stampi per la produzione Controparte_5
del dispositivo medesimo e la fornitura di tale articolo non integrano imitazione del prodotto “Tiramisù”
commercializzato dalla società convenuta né integrano altre fattispecie di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c..
e) condannare la parte convenuta alla rifusione delle spese del presente giudizio.”
PER PARTE CONVENUTA:
[omissis] vedasi infra la ricostruzione in fatto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 23.6.2021 e il sig. CP_1 Parte_1
personalmente convenivano in giudizio la ed il sig. Controparte_2 [...]
chiedendo all'adito Tribunale: CP_3
-di dichiarare la nullità della frazione italiana del brevetto europeo n. EP2549030B1 rilasciato in data
12.11.2014 a Controparte_2
-di dichiarare la nullità del brevetto italiano n. IT1412503 rilasciato in data 3.12.2014; pagina 2 di 12 -di dichiarare che la realizzazione degli stampi per la produzione del dispositivo denominato
“Spinner” e la relativa fornitura non integrano, da parte di imitazione del prodotto CP_1
“Tiramisù” commercializzato dalla società convenuta né integrano altre fattispecie di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c..
A sostegno di tale petitum la parte attrice deduceva, in sintesi e per quanto di interesse:
-di svolgere attività di realizzazione di stampi per materie plastiche e di produzione mediante stampaggio dei relativi articoli;
-che nel dicembre 2017 la società aveva commissionato alla la Controparte_5 CP_1
realizzazione di stampi per la produzione di un livellatore e distanziatore per la posa di piastrelle per pavimentazione, da denominarsi “Spinner”;
-che il relativo accordo commerciale prevedeva, oltre alla realizzazione degli stampi, la produzione e la fornitura alla degli articoli Spinner e Level “sino al raggiungimento di un Controparte_5
fatturato imponibile di 250.000,00”;
-che la società committente aveva depositato, in relazione a tali dispositivi, domanda di brevetto in data 2.8.2018, ottenendo il relativo rilascio in data 3.8.2020 (doc. 4);
-che successivamente, in data 19.7.2019, la aveva depositato anche la Controparte_5
corrispondente domanda di brevetto Europeo, acquisita al n. EP3604707, che rivendicava la priorità
del titolo brevettuale di cui sopra;
tale brevetto era stato concesso in data 3.6.2020 e convalidato in
Italia il 1.9.2020 al numero 5 502010000082951 (doc. 5);
-che l'esecuzione del contratto tra la società attrice e la si era improvvisamente Controparte_5
arrestata in data 8.2.2019, allorché la sede di quest'ultima veniva perquisita dalla Guardia di Finanza
su mandato della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Mantova;
-che, all'esito di tale perquisizione, erano stati sottoposti a sequestro gli stampi e altro materiale inerente il prodotto commissionato da (docc. 6 e 7); Controparte_5
-che successivamente si apprendeva che, in data 9.11.2018, il sig. ed il sig. CP_3 CP_2
(quest'ultimo quale legale rappresentante di
[...] Controparte_2
avevano sporto denuncia querela nei confronti di lamentando, in sintesi, che Controparte_5
quest'ultima avrebbe commercializzato il prodotto “Spinner” in contraffazione del brevetto europeo pagina 3 di 12 n. EP2549030B1 rilasciato in data 12.11.2014 e convalidato in Italia in data 16.01.2015 con titolo
“Dispositivo per la corretta posa in opera di piastrelle da pavimentazione” (docc. 8 e 9);
-che a seguito di tale perquisizione la Guardia di Finanza aveva individuato nella società attrice il produttore degli stampi e dei dispositivi asseritamente contraffatti, ottenendo di estendere nei confronti della stessa la perquisizione ed il sequestro dei materiali (doc. 10);
-che il relativo procedimento penale era stato poi trasferito alla Procura di Reggio Emilia per competenza territoriale ed ivi iscritto al n. 2522/2020 RGNR;
-che in data 19.12.2020 era stato notificato al sig. l'avviso di conclusione delle indagini Pt_1
preliminari (doc. 11), dal quale lo stesso aveva appreso di essere indagato, in concorso con il legale rappresentante di per l'asserita contraffazione del brevetto europeo ottenuto Controparte_5
dal sig. e successivamente conferito nella società odierna convenuta, della quale CP_3
anch'egli era socio (doc. 12).
Tanto dedotto e rappresentato, parte attrice deduceva, quindi, la nullità per difetto di attività
inventiva del brevetto europeo ottenuto dalla società convenuta, nonché di quello italiano, peraltro decaduto, posto a base del titolo europeo, e rivendicava la piena legittimità dell'attività di produzione effettuata per conto della Controparte_5
Con comparsa depositata in data 11.11.2021 si costituiva in giudizio la sola Controparte_2
formulando le testuali conclusioni di seguito trascritte:
“(1) preliminarmente dichiarare la nullità e inammissibilità delle domande attoree ai sensi dell'art. 164 c.p.c. per
violazione dei requisiti di cui all'art. 163 comma 3 nn.
3-4 c.p.c;
(2) nel merito, previo accertamento in via incidentale della nullità del brevetto europeo della Controparte_5
n. EP3604707 ottenuto su priorità italiana n. 10201800000770 depositata in data 2 agosto 2018 e, di
[...]
conseguenza, che il sistema «Spinner» (marcato «Polis»), consistente nei dispositivi distanziatori codici 39349,
39350, 39351, 39352, 39353, 39354 e manopola codice 39348 tutti mostrati nel doc. 3 di parte attrice e nel doc.
8, è privo di qualsivoglia novità e originalità costituendo attuazione del suddetto brevetto europeo nullo,
respingere tutte le infondate domande proposte dagli attori, confermando la piena validità del brevetto europeo n.
EP2549030B1;
(3) in via riconvenzionale accertare e dichiarare che il prodotto contestato dispositivo Spinner, composto dai
pagina 4 di 12 distanziatori codici 39349, 39350, 39351, 39352, 39353, 39354 e dalla manopola codice 39348, come descritti in
narrativa (mostrati nel doc. 3 attoreo e nel doc. 8 allegato da questa difesa), costituisce contraffazione della
frazione italiana del brevetto europeo n. EP2549030B1 di titolarità della Controparte_2 Controparte_2
[... docc. 4-5) e per l'effetto:
- inibire in via definitiva a parte attrice l'ulteriore importazione, esportazione, produzione, commercializzazione
e qualsivoglia utilizzazione del dispositivo Spinner anzidetto (art. 124 comma 1 c.p.i.);
- ordinare a parte attrice il ritiro dal commercio del dispositivo Spinner in contraffazione, nei confronti di
chiunque ne sia proprietario o comunque ne abbia la disponibilità (art. 124 comma 1 c.p.i.);
- disporre il sequestro e la distruzione degli mezzi di produzione e dei quantitativi residui del dispositivo
Spinner, a cura e spese degli attori (art. 124 comma 3 c.p.i.);
fissare a carico degli attori in solido una somma di euro 500 per ogni violazione o inosservanza successivamente
accertata e di euro 1000 per ogni giorno di ritardo nell'ottemperanza al dispositivo decorsi quindici giorni dalla
comunicazione dell'emananda sentenza (art. 124 comma 2 c.p.i.);
- condannare gli attori in solido al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da contraffazione ai
sensi dell'art. 125 commi 1-2 c.p.i., da liquidarsi anche in via equitativa ai sensi dell'art. 125 comma 2 c.p.i.; in
alternativa al risarcimento del danno da lucro cessante, e a scelta della convenuta, condannare gli attori in solido
alla restituzione degli utili ricavati dalla contraffazione del brevetto europeo n. EP2549030B1, ai sensi dell'art.
125 comma 3 c.p.i.; disporre la pubblicazione integrale dell'emananda sentenza di condanna, a caratteri doppi
del normale, su due edizioni nazionali, sia cartacee che on line, dei quotidiani ” e Controparte_6 CP_7
, a cura e a spese degli attori (art. 126 c.p.i.).”
[...]
All'udienza di prima comparizione del 29.3.2022 la difesa attorea eccepiva l'inammissibilità della domanda riconvenzionale avversaria.
Autorizzato lo scambio delle memorie di cui al pro tempore vigente art. 183 comma 6 c.p.c., all'udienza cartolare del 6.12.2022 il G.I. rinviava a successiva udienza, concedendo ulteriore termine a tutela del diritto di difesa a parte attrice, alla luce dell'intervenuto deposito, ad opera della convenuta, di note scritte contenenti l'illustrazione di questioni nuove e ulteriori rispetto a quelle formulate nelle memorie istruttorie.
Con ordinanza del 17.1.2023 il G.I. fissava l'udienza del 23.02.2023 (poi differita al 02.03.2023) per la pagina 5 di 12 comparizione personale delle parti al fine di esperire il tentativo di conciliazione delegando per il relativo incombente il GOP dr.ssa Gemma Pirro.
A tale udienza, assente il legale rappresentante della società convenuta, veniva disposto rinvio per consentire alle parti l'ulteriore verifica della possibilità di conciliare la controversia sulla scorta della proposta transattiva formulata dalla società attrice in tale sede.
Fallito il tentativo di conciliazione esperito ad opera del GOP delegato, il fascicolo di causa veniva trasmesso al Giudice titolare per l'ulteriore prosieguo.
Con ordinanza del 21.12.2023 il G.I. disponeva la consulenza tecnica d'ufficio richiesta da parte attrice,
formulava i relativi quesiti e fissava l'udienza del 1.2.2024 per il conferimento dell'incarico al CTU ing.
successivamente sostituito dall'ing. a seguito della rinuncia del Persona_1 Persona_2
primo.
Medio tempore, con memoria depositata il 27.12.2023, la società convenuta comunicava l'accoglimento,
in data 10.10.2023, dell'istanza di limitazione della frazione italiana del brevetto europeo EP2540030B
oggetto di causa e, con successiva istanza depositata in data 5.2.2024, chiedeva integrarsi il quesito peritale già formulato onde ricomprendere nell'indagine detta limitazione.
Disposta la relativa integrazione con ordinanza del 1.4.2024, il consulente tecnico d'ufficio depositava la relazione peritale in data 12.7.2024.
Con memoria depositata il 12.8.2024 la società convenuta dichiarava quindi di rinunciare alla domanda riconvenzionale e il relativo difensore, con successiva nota del 14.8.2024, comunicava l'intervenuta revoca del mandato difensivo.
Con memoria in data 4.12.2024 la società convenuta depositava, infine, l'“atto di rinuncia al brevetto n.
502015902326133, costituente frazione italiana del brevetto europeo EP2549030B1 (rinuncia registrata presso
l'Agenzia delle Entrate con il n. 1105 il 04/12/2024), unitamente alla ricevuta di presentazione di detta rinuncia
depositata presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi in data 04/12/2024 (domanda n. 672024000199152)”.
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 16.1.2025 il G.I. rimetteva quindi la causa al Collegio per la decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di repliche.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del sig. , che, ritualmente evocato CP_3
pagina 6 di 12 nel presente giudizio, in qualità di precedente titolare della allora ditta individuale Brunoplast di
, non si è costituito. CP_3
Sempre in via preliminare deve darsi conto, ai fini dell'individuazione dell'attuale thema decidendum,
della progressiva modificazione dell'oggetto del presente giudizio in relazione all'attività processuale ed extraprocessuale posta in essere dalla società convenuta.
Deve, infatti, tenersi conto sia della rinuncia alla domanda riconvenzionale, sia della successiva rinuncia “al brevetto n. 502015902326133, costituente frazione italiana del brevetto europeo EP2549030B1”
effettuate in corso di causa dalla Controparte_2
L'intervenuta rinuncia alla domanda riconvenzionale dispensa il Tribunale dal relativo esame, né in tal senso deve procedersi, come richiesto dalla parte attrice, in ragione del principio della cd.
soccombenza virtuale, dal momento che l'accoglimento -per le ragioni di cui infra- delle domande attoree di declaratoria di nullità e di accertamento negativo determina ex se la condanna della convenuta alla rifusione delle spese processuali in ossequio al principio di soccombenza ex art. 91
c.p.c..
In ordine, quindi, alle vicende che hanno interessato il brevetto n. 502015902326133, costituente frazione italiana del brevetto europeo EP2549030B1, si osserva che la parte attrice ha manifestato espressamente l'interesse a conseguire, nonostante le predette rinunce della controparte, la declaratoria di nullità dello stesso, motivando il relativo interesse con la finalità di proporre una successiva azione risarcitoria nei confronti degli odierni convenuti.
Il Collegio reputa effettivamente sussistente tale interesse sicché la domanda va esaminata non potendosi, nel caso di specie, addivenire a una pronuncia di intervenuta cessazione della materia del contendere.
E infatti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la pronuncia di cessazione della materia del contendere presuppone “che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da
determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno
dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito” (così Cass n. 30251/2023 e, in senso analogo,
Cass. n. 19845/2019).
Nel caso in esame, sebbene nel corso del giudizio la convenuta abbia rinunciato al citato brevetto, la controparte ha conservato l'interesse, giuridicamente rilevante, ad ottenere una pronuncia di merito, pagina 7 di 12 volta al definitivo accertamento della nullità della privativa: infatti, la pronuncia di nullità del titolo,
consentendo di rimuovere gli effetti della privativa ex tunc, ai sensi dell'art. 77 c.p.i., permette di accertare l'insussistenza del diritto della controparte ad avvalersi del titolo di proprietà industriale anche per il periodo anteriore alla rinuncia.
La domanda di accertamento e declaratoria di nullità del brevetto n. 502015902326133, costituente frazione italiana del brevetto europeo EP2549030B1è fondata.
In proposito deve muoversi dalla dirimente circostanza costituita dalla intervenuta limitazione, in corso di giudizio, del brevetto de quo.
Sul punto giova ricordare, in diritto, che l'art. 79 comma 3 del D.Lgs. n. 30/2005 dispone che, in un giudizio di nullità, il titolare del brevetto ha facoltà di sottoporre al Giudice, in ogni stato e grado del giudizio, una riformulazione delle rivendicazioni, che rimanga entro i limiti del contenuto della domanda di brevetto quale inizialmente depositata e non estenda la protezione conferita dal brevetto concesso, cosicché, ove la riformulazione rimanga entro i limiti del contenuto della domanda originaria, essa comporta che il brevetto si debba intendere come concesso fin dalla sua origine come limitato, non equivalendo la riformulazione a nuova privativa.
Di contro, ove detta riformulazione ecceda i limiti della domanda originaria, comportando materia aggiunta, essa deve considerarsi nulla, ai sensi dell'art. 76 lett. c) c.p.i., secondo cui il brevetto è nullo se il suo oggetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale o la protezione del brevetto è
stata estesa.
In proposito giova richiamare il consolidato orientamento della Suprema Corte (v., da ultimo,
Cassazione civile sez. I - 25/03/2024, n. 7972) secondo cui: “questa Sezione ha condivisibilmente affermato
che in tema di brevetto europeo rilasciato per l'Italia, ove tale brevetto sia assoggettato alla procedura di
limitazione amministrativa, la relativa protezione deve ritenersi definita dal contenuto della limitazione con
effetto retroattivo, a prescindere dalla nullità delle originarie rivendicazioni, successivamente modificate
attraverso la menzionata procedura (cfr. Cass. 14 agosto 2019, n. 21402); gli effetti della limitazione
amministrativa, dunque, retroagiscono al momento del deposito della domanda di brevetto, per cui non assume
rilievo, a tali fini, il momento in cui la richiesta di limitazione è presentata, né, tanto meno, il momento in cui
tale richiesta è accolta”.
Venendo, dunque, ad esaminare le questioni relative alla riformulazione delle rivendicazioni della pagina 8 di 12 privativa oggetto di lite, va evidenziato che la relativa istanza di limitazione è stata oggetto di specifica indagine, nell'ambito della consulenza tecnica dell'ufficio già disposta, al fine di verificare se la stessa risultasse rispondente alle condizioni poste dal citato art. 79 comma 3 c.p.i, con conseguente valutazione della validità del brevetto medesimo, così come riformulato.
Nell'elaborato peritale depositato il 12.07.2024 il consulente tecnico d'ufficio ha così concluso (pag.
118):
“La frazione italiana del brevetto europeo EP2549030B1 a nome con titolo “Dispositivo per la CP_2
corretta posa in opera di piastrelle da pavimentazione” possiede i requisiti di novità e attività inventiva rispetto
all'arte nota citata. Tuttavia, la limitazione richiesta allo UIBM dal titolare e accolta in data 10.10.2023, espone
la suddetta frazione a motivi di nullità, ex art. 79(3) CPI in quanto estende il contenuto della protezione
conferita”.
L'Ausiliare ha doviziosamente motivato la raggiunta conclusione nei seguenti termini:
“La scrivente ha confrontato la domanda depositata inizialmente in lingua italiana (si veda All. Sub 2 alla
memoria di osservazioni di parte convenuta) con la formulazione della frazione italiana limitata.
È condivisibile il fatto che la frazione italiana limitata riporti la formulazione della rivendicazione a quella
originaria e che, quindi, trovi in essa un supporto.
Tuttavia, nel caso in esame, riportare la rivendicazione concessa (in forma modificata nel corso dell'esame
europeo) alla formulazione 5 originaria soddisfa la prima condizione della norma, ma non la seconda, in quanto
modifica, estendendola, la protezione conferita.
È infatti parere della scrivente che la protezione conferita dopo la limitazione non sia “ridotta” rispetto alla
protezione concessa, ma sia “altra”.
La frazione italiana non limitata infatti tutela in prima istanza quattro componenti monolitici, dati da basetta,
lamella, stelo filettato e manopola.
La frazione italiana limitata invece tutela in prima istanza un dispositivo composto da due soli componenti
monolitici, un primo componente dato da basetta, lamella e stelo filettato, e un secondo componente dato dalla
manopola.
Il fatto che la formulazione limitata riporti la rivendicazione indipendente alla formulazione originaria non può
cancellare il fatto che essa modifica, non nel senso di una riduzione (cioè di una limitazione), bensì nel senso di
pagina 9 di 12 una estensione, l'ambito di tutela rispetto alla versione concessa.
Pertanto, a parere della scrivente, la frazione italiana limitata del brevetto è nulla, almeno per il CP_2
fatto che essa estende la protezione conferita dal brevetto concesso, in violazione dell'art. 79(3) CPI.”
Le conclusioni della consulente risultano fondate su considerazioni condivisibili e sostanzialmente non confutate dalla parte attrice, la quale ha successivamente rinunciato al brevetto in questione.
Si richiama al riguardo, anche in considerazione di tale circostanza nonché della natura degli accertamenti eseguiti, il costante orientamento della Suprema Corte, secondo cui il giudice “non è
tenuto ad esporre in modo puntuale le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, potendo limitarsi ad un mero richiamo di esse” (Cass. 4352/2019 e 7364/2012).
Alla luce di tutto quanto sopra osservato e rilevato deve concludersi, non solo che la nuova istanza di limitazione depositata dalla società convenuta ai sensi dell'art. 79 comma 3 c.p.i. nel presente giudizio ha, di fatto, introdotto una riformulazione del trovato non tutelabile, ma anche che la medesima privativa è nulla per come originariamente concessa dall , per violazione dell'art. 76 lett. c) c.p.i. CP_4
Va pertanto dichiarata nulla la frazione italiana del brevetto europeo n. EP2549030B1, con trasmissione di copia della sentenza all'Ufficio italiano brevetti e marchi ex art. 122 c. 8 c.p.i.
Dall'accertata nullità discende peraltro -con ciò passando all'esame della domanda di accertamento negativo avanzata dalla parte attrice- la ontologica inconfigurabilità della contraffazione
(originariamente lamentata anche nella presente sede dalla società convenuta), la quale presuppone la validità del titolo.
La stessa, va, in ogni caso, esclusa anche alla luce delle inequivocabili risultanze dell'espletata CTU, la quale ha accertato che:
“Il brevetto POLIS EP 3604707 ottenuto su priorità italiana n. 10201800000770 del 2.8.2018 relativo al
prodotto denominato “Spinner” appare il frutto di conoscenze nuove ed originali rispetto al brevetto EP2549030
di ai fini della tutela brevettuale, in quanto insegna una soluzione che non è suggerita da CP_2
quest'ultimo documento. Le differenze emerse da un confronto tra il prodotto SPINNER e il prodotto
appaiono sufficienti ad escludere un rischio di confusione tra i due prodotti, quanto meno per un Pt_2
utilizzatore informato e attento alle differenze esteriori anche minime”.
Alla luce di tale inequivocabile risultanza è evidente come ogni addebito a suo tempo mosso dalla pagina 10 di 12 nei confronti degli odierni attori fosse privo di consistenza e, di contro, risulta così Controparte_2
accertato che la produzione del dispositivo “Spinner” non ha in alcun modo violato i diritti industriali di (peraltro insussistenti per quanto si è visto supra) né ha integrato diversa ulteriore Controparte_2
fattispecie di concorrenza sleale.
Da ultimo e per completezza il Collegio osserva che, come dichiarato dalla stessa parte attrice e rilevato puntualmente nell'ambito dell'espletata CTU, il brevetto italiano a nome NumeroD_1
concesso il 3 dicembre 2014, dal titolo “Dispositivo per la corretta posa in opera di CP_2
piastrelle da pavimentazione”, risulta decaduto per mancato pagamento dei diritti di mantenimento,
dalla 5° annualità (secondo quanto attestato dal Ministero dello Sviluppo Economico, con comunicazione riversata agli atti, si veda il doc. 15 allegato all'atto di citazione) e, vieppiù, dal 12
agosto 2015 ne è comunque intervenuta l'inefficacia del titolo italiano per la preminenza della validazione europea sul titolo italiano rivendicante la stessa priorità, secondo l'art. 59, comma 1, c.p.i.
allora vigente.
Trattandosi di inefficacia verificatasi in epoca antecedente ai fatti originanti l'odierno contenzioso non sussiste l'interesse della parte alla richiesta declaratoria di nullità di detta privativa.
Le spese seguono la soccombenza della parte convenuta e sono liquidate come da dispositivo avuto riguardo alla nota spese depositata alla luce della congruità degli importi ivi esposti in relazione ai parametri di cui al vigente DM 147/2022.
Parimenti devono essere poste a definitivo carico della parte convenuta le spese di CTU già liquidate mediante separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
così dispone:
ACCERTA E DICHIARA
la nullità del brevetto n. 502015902326133 / AN2015B000605 costituente frazione italiana del brevetto europeo n. EP2549030B1 -rilasciato in data 12.11.2014 e convalidato in Italia in data 16.01.2015 con titolo “Dispositivo per la corretta posa in opera di piastrelle da pavimentazione”- come riformulato e come originariamente concesso.
pagina 11 di 12 ACCERTA E DICHIARA
che la realizzazione, ad opera della società attrice, degli stampi per la produzione del dispositivo
Spinner brevettato dalla e la fornitura di tale articolo non integrano imitazione Controparte_5
del prodotto “Tiramisù” commercializzato dalla società convenuta né integrano altre fattispecie di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c..
AN
la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 1.492,54 per spese, € 14.103,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario spese generali come per legge, se e in quanto dovuti.
PONE
le spese di CTU a definitivo carico della parte convenuta.
DISPONE
che siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
DISPONE
la trasmissione di copia della sentenza all'Ufficio italiano brevetti e marchi.
Così deciso in Ancona, nella Camera di Consiglio della Sezione Specializzata in materia di Impresa del
25.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Pompetti
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Maria Federica Minervini
pagina 12 di 12