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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 04/03/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Alessia Dattilo, all'esito di discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5222 R.G.A.C. per l'anno 2023
promossa da:
(C.F. ), in persona del sindaco in qualità di Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Catanzaro, via Vittorio
Veneto n. 48, presso lo studio dell'avv.to Alfredo Gualtieri che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti.
-ATTORE-
Contro
(C.F.: ) in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Catanzaro, via Buccarelli n. 49/C, presso lo studio dell'avv.to Andrea Lollo, che la rappresenta e difende in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
- CONVENUTA–
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 779/2023.
Causa decisa all'esito della discussione orale svoltasi all'udienza del 4 marzo 2025.
Conclusioni delle parti: come da verbali ed atti di causa.
1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Il ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo in Parte_1
epigrafe indicato con cui gli è stato intimato il pagamento in favore di della CP_1
somma di € 368.953,35 oltre ad interessi e spese del monitorio.
A fondamento dell'opposizione ha eccepito in via preliminare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Catanzaro in favore del tribunale di Crotone nel cui circondario ha la sede legale l'ente, non potendo trovare applicazione nel caso di specie il foro facoltativo delle obbligazioni di cui all'art. 20 c.p.c.
Sul punto ha specificato che non è sorta alcuna obbligazione con poiché il CP_1
rapporto contrattuale è sorto tra e CP_1 Pt_2
Al fine di ricostruire i fatti ha dedotto che è affidataria della gestione CP_1
degli acquedotti regionali di grande adduzione, trasferiti alla Regione Calabria dalla disciolta Cassa per il Mezzogiorno ai sensi dell'art. 6 della legge n. 183/1976 e del relativo servizio di erogazione di acqua per usi idropotabili all'ingrosso, in forza di convenzione di concessione intercorsa con la Regione Calabria in data 13.06.2003.
Ha dedotto di aver aderito, unitamente ad altri comuni della Provincia di Crotone, alla costituzione del fra comuni per la gestione del servizio idrico integrato CP_2
(CON.GE.SI), per il sub ambito territoriale ricadente nella provincia di Crotone, al fine di proseguire con una più efficiente gestione integrata del servizio idrico.
Ha rappresentato di aver stipulato apposita convenzione con in data Parte_2
20.12.2019 il cui art. 16 prevede espressamente che “ Il gestore assume il Servizio
Idrico integrato e gli oneri da esso derivanti, ivi compresa la bollettazione e la riscossione dei consumi”.
Ha quindi dedotto che i cittadini pagano al il corrispettivo del servizio CP_2
idrico al dettaglio e ,a sua volta paga, il corrispettivo del servizio idrico CP_1
all'ingrosso ricevuto.
2 Ha aggiunto che l'art. 14 della Convenzione stipulata tra le parti, tra gli obblighi del
Gestore espressamente prevede quello di subentrare ai comuni nei rapporti con il fornitore di acqua all'ingrosso, vale a dire CP_1
Ha quindi concluso che nulla è dovuto dal a , essendo Parte_1 CP_1
semmai l'unico soggetto tenuto al pagamento delle somme richieste Parte_2
dalla società CP_1
In diritto ha dedotto la propria carenza di legittimazione passiva non essendo intercorso con l'opposta alcun vincolo contrattuale.
Pertanto ha chiesto, per la denegata ipotesi in cui si dovesse ritenere sussistente la competenza territoriale del tribunale adito, l'autorizzazione a chiamare in causa quale unico soggetto tenuto a corrispondere quanto richiesto da Parte_2 CP_1
Nel merito in via principale ha chiesto che venga accertata e dichiarata la propria carenza di legittimazione passiva con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata ha chiesto che ove si dovesse ritenere fondata la domanda, anche solo in modo parziale, il venga dichiarato quale unico CP_2
soggetto legittimato a corrispondere quanto dovuto a CP_1
Si è costituita in giudizio la convenuta deducendo l'infondatezza CP_1
dell'eccezione di incompetenza per territorio del tribunale adito per avere il
[...]
sottoscritto apposito contratto di utenza, rep. 1781 del 22.11.2017, il cui art. Pt_1
9.1. prevede che per qualsiasi controversia tra le parti si conviene espressamente la competenza del foro di Catanzaro.
Sotto il profilo della legittimazione passiva ha richiamato il suddetto contratto sottoscritto con il il cui art.
3.3. prevede che il si è Parte_1 Parte_1
obbligato a pagargli il corrispettivo del servizio di fornitura idropotabile “fatturato trimestralmente dal fornitore nella misura risultante dalla lettura dei contatori ai punti di consegna, che avverrà almeno due volte l'anno”.
Ha dedotto che il è un debitore cronico tant'è che con il predetto Parte_1
contratto ha riconosciuto all'art. 7 di essere debitore a tutto il secondo trimestre 2017
3 dell'importo paro ad € 292.509, 54, oltre ad interessi ed accessori, impegnandosi al pagamento rateizzato dello stesso.
Ciò attesta l'infondatezza della censura avversaria di carenza del vincolo contrattuale con il poiché i rapporti con il sono sorti e sono disciplinati Parte_1 Pt_1
dalla convenzione di fornitura sottoscritta con la Cassa del Mezzogiorno in data
13.02.1964 e ceduta ope legis alla Regione prima e poi ad essa stessa, nonché dal contratto di utenza del 22.11.2017, integrato in data 21.08.2018.
Ha dedotto che, in relazione al costituito da 13 sindaci della provincia di CP_2
Crotone, essa è rimasta del tutto estranea e che la cessione del servizio idrico ad un soggetto terzo non può determinare il venire meno della responsabilità in capo all'ente locale per l'adempimento dei propri obblighi.
Ha specificato che l'invito alla fatturazione nei confronti del non poteva CP_2
assumere altro significato che quello di una delega di pagamento, priva di efficacia liberatoria, dei debiti del per la fornitura di acqua, tanto più che di Parte_1
fronte alle reiterate diffide di pagamento trasmesse al , quest'ultimo ha CP_2
sempre opposto la mancanza di qualsivoglia rapporto contrattuale con la società di gestione.
Pertanto previa concessione della provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto, ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto. In ogni caso ha chiesto la condanna del al pagamento della somma di € Parte_1
368.953,35 oltre ad Iva ed interessi moratori, nonché delle spese e compensi del monitorio. In via subordinata a estensione della domanda proposta da controparte, ha chiesto la condanna di E.Si al pagamento in suo favore della somma di € CP_3
368.953,35 oltre ad IVA ed interessi moratori. Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Questo giudicante ha rinviato all'odierna udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. per la discussione orale, dando termine alle parti per il deposito di note conclusive.
2. Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di incompetenza per territorio formulata dal . Parte_1
4 Ed invero l'art. 9 della convenzione intercorsa tra le parti ha previsto espressamente che per qualunque controversia che dovesse insorgere tra le parti è competente il foro di Catanzaro.
In base a tale disposto la ha correttamente azionato il giudizio dinnanzi CP_1
all'intestato tribunale.
2.1.Tanto premesso l'opposizione deve essere rigettata per le ragioni di seguito evidenziate.
Nel giudizio ordinario di cognizione che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo parte opposta deve dimostrare gli elementi costitutivi del credito azionato in sede monitoria, mentre l'opponente ha l'onere di contestarlo allegando circostanze estintive o modificative del medesimo o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda.
Ciò posto la ha provato la fonte contrattuale del proprio diritto avendo CP_1
allegato il contratto di utenza per la somministrazione di acqua per usi potabili stipulato con il opponente in data 22.11.2017 n. di rep. 1781 ed il successivo Pt_1
accordo integrativo del 21.08.2018 rep.1902. (allegati 1 e 2 della comparsa di costituzione e risposta).
Ha altresì allegato con il ricorso in monitorio le fatture trasmesse al a fronte Pt_1
dell'erogazione del servizio.
Per contro il non ha né contestato l'esecuzione della prestazione da Parte_1
parte di né la spettanza delle somme azionate con il monitorio, ma si è CP_1
limitata ad affermare la propria carenza di legittimazione passiva per essere legittimato passivamente il CP_4 CP_5
Sul punto ha specificato che avendo aderito al predetto consorzio con convenzione stipulata in data 20.12.2019 è che in qualità di concessionario dei Parte_2
consorziati addebita e riscuote dagli utenti finali il corrispettivo dovuto per l'erogazione del servizio, mediante l'emissione di apposite bollette, per come previsto dall'art. 16 della Convenzione.
5 In via preliminare ed in diritto questo giudicante deve evidenziare per come precisato dal Consiglio di Stato (sez. V, sent. 8 ottobre 2008, n. 4952) che “l'accordo dal quale trae origine un consorzio tra comuni (art. 31 del T.U.E.L. – D. Lgs. n. 267/2000), rientra nell'ampia categoria generale degli accordi fra amministrazioni pubbliche, previsti dall'art. 15 della legge n. 241/1990. In virtù degli espressi richiami di cui al comma 2 di tale articolo, ne discende da un lato l'applicabilità dei principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili e dall'altro la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi” ai sensi dell'art. 11, c. 5, della stessa legge
n. 241/1990.
L'applicazione dei su esposti principi al caso di specie porta questo giudicante ad affermare che l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dal
[...]
non può trovare accoglimento, ove si consideri che la non è stata Pt_1 CP_1
parte di quella convenzione ed il contratto che in base all'art. 1372 c.c. produce effetti solo tra le parti che lo hanno stipulato.
Né risulta un successivo atto di adesione della alla convenzione della quale CP_1
non è parte, non potendo assumere alcun rilievo la circostanza della trasmissione delle fatture al Consorzio ad opera di parte opposta.
In ogni caso operando le regole del codice civile in quanto compatibili deve ritenersi applicabile al caso di specie il disposto di cui al secondo comma dell'art. 2615
secondo comma c.c. che in deroga al principio generale contenuto nell'art. 1705 c.c., sancisce una responsabilità solidale tra e singolo consorziato, che crea una CP_2
duplice legittimazione passiva degli stessi.
In particolare, per come ha avuto modo di chiarire la giurisprudenza di legittimità(C
Cass. civ., Sez. I, 16/03/2001, n. 3829) i consorzi, contrattando con i terzi, operano quali mandatari dei consorziati, per cui le obbligazioni assunte sorgono direttamente in capo al singolo consorziato, senza bisogno della spendita del nome dello stesso.
6 Ne consegue che la legittimazione passiva del consorziato, ovvero del Parte_1
non viene meno ma semmai si aggiunge alla legittimazione passiva del
[...]
. CP_2
Deve in altre parole, diversamente da quanto sostenuto l'opponente con le proprie note autorizzate, trovare applicazione il secondo comma e non il primo comma dell'art. 2615 c.c., con conseguente responsabilità del singolo consorziato per le obbligazioni assunte.
Né il ha provato che le somme azionate con il monitorio siano state Parte_1
corrisposte dal , per cui quanto richiesto non è dovuto. CP_2
Da ultimo risulta del tutto priva di pregio la circostanza, peraltro evidenziata dall'opponente solo con le note conclusive, che a far data dal primo gennaio 2025 sia subentrata a e.Si in forza della delibera della giunta comunale n. CP_1 CP_3
166 dell'8.11.2024( allegata dal con le note del 20.02.2025), Parte_1
trattandosi di corrispettivi richiesti per forniture afferenti agli anni 2022 e 2023 e quindi antecedenti al suddetto subentro e costituendo la delibera atto unilaterale dell'ente, non vincolante per la CP_1
Ciò emerge chiaramente dall'art. 4 dell'accordo operativo depositato da parte opposta in cui si legge testualmente che “ la fatturazione all'utenza ed i relativi incassi
(acquedotto, fognatura e depurazione) da parte di avrà decorrenza CP_1
esclusivamente per i consumi dal 1° gennaio 2025”.
In ogni caso per come evidenziato da parte opposta all'odierna udienza l'art. 14 dell'accordo lascia salve ed impregiudicate le rispettive posizioni tenute dalle parti
(ovvero da e e.Si) nei contenziosi ad oggi pendenti. CP_1 CP_3
Ne consegue che per le ragioni ampiamente esposte l'opposizione deve essere rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo e vengono liquidate ai sensi del D.M. 147/2022 con la precisazione che in base al valore della controversia è stato applicato lo scaglione compreso tra € 260.001,00 ed
€ 520.000,00 nei valori medi.
7
PQM
il TRIBUNALE DI CATANZARO, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo che viene dichiarato definitivamente esecutivo;
2) condanna il in persona del sindico in qualità di legale Parte_1
rappresentante p.t. al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t. che liquida in complessivi €
22.457,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Catanzaro 4 marzo 2025
Il Giudice
Dr.ssa Alessia Dattilo
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