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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 01/12/2025, n. 1167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 1167 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1223/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione civile – controversie di lavoro e previdenza
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice
UC OP, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 1223/2025 Ruolo Generale Affari
Contenziosi promossa da rappresentato e difeso dall'avv. ROSARNO MARIA;
Parte_1
-ricorrente- nei confronti di rappresentato e difeso dall'avv. ADORNATO DARIO;
CP_1
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 04.11.2025
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- L'istante, lamentando l'ingiusto rigetto della domanda presentata in via amministrativa, proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio delle condizioni sanitarie previste per il riconoscimento della pensione di inabilità ed, in subordine dell'assegno mensile di assistenza, dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980, nonché dei benefici previsti dall'art. 3, comma 3, di cui alla L. 104/1992.
1.1.- Nella resistenza dell'Istituto, veniva disposta ed espletata c.t.u. che escludeva la sussistenza dei presupposti sanitari in questione. pagina1 di 4
1.2.- Parte ricorrente contestava tempestivamente le risultanze suindicate e nei successivi trenta giorni proponeva ricorso per opporsi alle conclusioni della c.t.u. e ottenere l'accertamento della sussistenza dei presupposti sanitari utili per il riconoscimento della pensione di inabilità, dell'indennità di accompagnamento e della condizione di handicap in situazione di gravità.
1.3.- Nel corso del procedimento veniva disposta nuova consulenza tecnica d'ufficio.
2-. La domanda attorea è infondata, avendo il CTU nel presente giudizio confermato, anche a seguito delle osservazioni formulate dal ricorrente, le conclusioni cui era pervenuto il Consulente nella precedente fase di ATPO.
3.- In particolare, l'Ausiliario ha rappresentato che “Dall'esame della documentazione sanitaria e dei risultati dell'esame clinico, si evidenziano le seguenti patologie a carico del signor : Parte_1
“Esiti di frattura della vertebra D9, trattata con intervento di decompressione e stabilizzazione con placche e viti. Esiti della frattura del corpo della vertebra L1; Spondilodiscoartrosi diffusa;
Ipertrofia prostatica con indicazione a TURP;
OSAS”.
Le patologie: ipoplasia renale sinistra, ipertensione arteriosa con lieve insufficienza mitro-tricuspidale, ernia iatale e meniscosi delle ginocchia, sono state riconosciute sia durante la visita medico-legale sia dal precedente consulente tecnico d'ufficio (CTU). Tuttavia, non
è possibile procedere alla loro valutazione in quanto mancano nel fascicolo telematico la documentazione clinica e diagnostica attestante tali condizioni.
Valutazione delle patologie ai fini della determinazione dell'invalidità secondo le tabelle CP_1
-Esiti di pregresse fratture vertebrali e spondilodiscoartrosi diffusa:
x analogia con il cod.7010 percentuale del 40 %
-Ipertrofia prostatica Cod. 6204 percentuale del 20%
-Osas x analogia cod. 6003 percentuale del 30%
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Applico la formula riduzionistica di AR ed ottengo una percentuale di invalidità pari al 66%”.
A seguito delle osservazioni formulate dall'istante, il quale ha depositato documentazione medica successiva alla presentazione del ricorso ed attestante l'aggravamento di talune patologie, il CTU ha evidenziato che “Dalla visita nefrologica emerge che il ricorrente è affetto da monorene congenito (rene sn Grinzo).
Dalla documentazione ospedaliera emerge che, a luglio 2025, il paziente
è stato ricoverato per disuria ostruttiva e sottoposto a intervento di enucleazione prostatica con laser ad olmio (HoLEP), procedura indicata per il trattamento dell'iperplasia prostatica benigna (IPB).
Successivamente, è stato trasferito presso l'UOC di riabilitazione urologica, dove ha proseguito il percorso terapeutico;
al momento della dimissione non presentava necessità di ausili assorbenti per incontinenza urinaria (pad). L'IPB è una condizione tipica del sesso maschile, con incidenza in aumento dopo i 45-50 anni, sostenuta da alterazioni endocrine e cambiamenti ormonali legati all'età.
L'ingrossamento benigno della prostata determina compressione dell'uretra prostatica e ostruzione del flusso urinario, rendendo talvolta necessario il trattamento chirurgico, come avvenuto per il paziente in oggetto.
Valutazione delle patologie ai fini della determinazione dell'invalidità secondo le tabelle CP_1
-Esiti di pregresse fratture vertebrali e spondilodiscoartrosi diffusa:
x analogia con il cod.7010 percentuale del 40 %
-Ipertrofia prostatica benigna trattata con intervento chirurgico di
HOLEP
X anal. cod. 6204 percentuale del 11%
-Osas x analogia cod. 6003 percentuale del 30%
-Ipoplasia renale cod. 6451 15%
Alla luce di quanto sopra, e applicando la formula di AR, la percentuale di invalidità civile complessiva è pari al 68%”
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Il CTU ha concluso, pertanto, ritenendo che “Il ricorrente, sig.
in relazione alle patologie di cui è affetto, Parte_1 presenta un'invalidità civile pari al 68%.
Attualmente, il paziente non si trova nell'impossibilità di deambulare senza l'assistenza di un accompagnatore né nell'incapacità di svolgere le abituali attività quotidiane. Di conseguenza, non sussistono i presupposti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento,
e non risulta in possesso dei requisiti per essere considerato portatore di handicap ai sensi della legge 104/92.”
Le conclusioni, cui è pervenuto l'Ausiliario, possono essere fatte proprie dallo scrivente magistrato, in quanto raggiunte all'esito di corretta indagine compiuta in assenza di vizi logici e metodologici.
5.- Pertanto, deve essere esclusa in capo al ricorrente una “totale inabilità lavorativa”, necessaria ai fini del riconoscimento del beneficio di cui all'art. 12 L. 118/1971, oltre a dover essere esclusa la sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 1 L. 18/1980 e dall'art. 3, comma 3, L. 104/1992.
6.- Ricorrendo le condizioni di cui all'art 152 disp. att. c.p.c. alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di entrambe le fasi del giudizio. Vanno quindi poste a definitivo carico dell' CP_1 le spese di c.t.u., liquidate separatamente.
P Q M
RIGETTA il ricorso;
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti;
PONE, nei rapporti interni tra le parti, le spese di CTU in capo all' . CP_1
Palmi, 01/12/2025
Il giudice
UC OP
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