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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 31/10/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro di Bolzano, EL CH, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di lavoro nr. 11-2025 promossa da:
, in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Fabbrini e dall'avv.to
RA AC, giusta delega in calce al ricorso depositato il 14.01.2025,
ricorrente
contro
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Controparte_1
Via A. Gioia n. 31 in 70054 Giovinazzo (BA), P.IVA P.IVA_1
convenuta contumace
In punto: obbligo contributivo del datore di lavoro ----------------------
pagina 1 di 7 Causa assegnata a sentenza all'udienza del 31.10.2025 sulle seguenti conclusioni delle parti costituite in giudizio:
Di parte ricorrente:
ricorso all'Ill.mo Giudice del lavoro del Tribunale di Bolzano affinché, premesse le formalità di legge,
condanni la in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
con sede in Via A. Gioia n. 31 in 70054 Giovinazzo (BA), P.IVA al P.IVA_1
pagamento della somma di € 437,00 nonché in relazione a quanto verrà accertato in istruttoria, con la sanzione di cui all'art. 16 contratto provinciale, rivalutazione ed interessi dalla scadenza delle singole mensilità al saldo.
Con vittoria nelle spese ed onorari di causa.
note conclusionali
Si chiede la condanna della al pagamento di accantonamenti e Controparte_1
contributi relativi al seguente periodo:
in corso di causa:
- maggio 2024 € 1.742,00
- giugno 2024 € 2.291,00
- luglio 2024 € 1.960,00
-agosto 2024 € 1.104,00
pagina 2 di 7 -settembre 2024 € 1.175,00
-ottobre 2024 € 1.676,00
-novembre 2024 € 1.362,00
-dicembre 2024 € 1.063,00
oltre ad una differenza per la mensilità di aprile 2024 per € 759,00 e maggiorazioni contributive pari ad € 437,00 per la complessiva somma di € 13.569,00 o quella diversa che risulterà di giustizia, con maggiorazioni, rivalutazione ed interessi legali dalla scadenza delle singole mensilità al saldo.
Con vittoria nelle spese ed onorari di causa.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 14.01.2025 la Parte_1
esponeva a questo Giudice che la associata non aveva provveduto al Controparte_1
pagamento dei contributi e degli accantonamenti relativi alle mensilità da aprile 2024 in poi e che in relazione a mensilità pregresse erano dovuti euro 437,00 a titolo di maggiorazioni contributive;
concludendo che la convenuta era debitrice per il complessivo importo di euro 437,00.- oltre a quanto da accertarsi in via istruttoria.
Tanto premesso, la ricorrente domandava la condanna della ditta debitrice al pagamento dell'anzidetto importo nonché delle mensilità da aprile 2024 in poi da accertare in pagina 3 di 7 istruttoria con la sanzione di cui all'art. 16 del contratto integrativo provinciale,
rivalutazione e interessi dalla scadenza delle singole mensilità al saldo.
Notificatosi ritualmente il ricorso la ditta convenuta rimaneva contumace. All'udienza dell'11.03.2025 il giudice dichiarava la contumacia di parte convenuta;
il giudice procedeva all'assunzione delle dichiarazioni testimoniali;
infine, ordinava all' di Pt_2
depositare in giudizio informazioni in merito al numero, nominativo, qualifica,
retribuzione, ore dei dipendenti della convenuta per tutto il 2024, assegnando per il deposito termine fino al 15.04.2025. Rinviava per la prosecuzione del giudizio al
13.05.2025. Seguivano vari rinvii su istanza di parte ricorrente per elaborare i conteggi relativi alle ulteriori mensilità sulla scorta dei dati forniti dall' (al 27.06.2025 al Pt_2
30.07.2025, al 26.09.2025). Da ultimo, su istanza di parte ricorrente con decreto del
29.08.2025 il Giudice fissava per discussione l'udienza del 31.10.2025, concedendo termine per il deposito di note conclusionali fino al 15.10.2025.
Parte ricorrente depositava note difensive.
Il Tribunale pronunciava sentenza come da dispositivo.
Motivi della decisione
La domanda è fondata e da accogliere.
A norma degli artt. 40 e 19 C.C.N.L. per i dipendenti delle imprese edili di data 6.7.1983 e successive modifiche gli imprenditori associati alla hanno l'obbligo di Parte_1
accantonare presso la stessa il trattamento economico spettante agli operai per i riposi pagina 4 di 7 annui, per le ferie e per la gratifica natalizia in misura pari a una quota percentuale della paga base nonché di versare alla medesima vari contributi con i quali essa gestisce Pt_1
diversi istituti assistenziali e mutualistici in favore degli operai iscritti.
In caso di ritardo nel versamento dei contributi e degli accantonamenti anzidetti rispetto ai termini previsti dal contratto integrativo provinciale dd.
2.8.1989 e successive modifiche, i datori di lavoro di questa provincia sono inoltre tenuti a corrispondere alla la Parte_1
maggiorazione contributiva prevista dall'art. 16 del medesimo contratto, destinata ad affluire nel fondo assistenza della ricorrente. Pt_1
Nel caso di specie la testimone (impiegata della ) ha confermato che la ditta Parte_1
convenuta, associata alla ricorrente è in debito in relazione a mensilità pregresse di euro
437,00 a titolo di maggiorazioni contributive come da conteggio dd.12.12.2024, da cui emergono le singole mensilità, i giorni di ritardo, il tasso applicato, l'importo versato e la data del pagamento mentre la scadenza dei contributi mensili è contrattualmente fissata dall'art. 4 del Regolamento generale della gestione della , depositato con il Parte_1
ricorso.
Dai documenti agli atti (informazioni fornite dall' ) e denunce mensili medio tempore Pt_2
fornite dalla convenuta e depositate con la comparsa conclusionale, implicanti riconoscimento di debito in quanto provenienti dalla stessa convenuta, risulta che quest'ultima è in debito nei confronti della ricorrente dell'ulteriore importo complessivo di euro di € 12.373,00 per accantonamenti e contributi relativamente alle mensilità da giugno pagina 5 di 7 a dicembre 2024 e di euro 759,00 a titolo di differenza per la mensilità di aprile. La
convenuta va pertanto condannata al pagamento, in favore della ricorrente, a titolo di contributi e accantonamenti relativi alle dette mensilità del complessivo importo di euro
13.569,00.- con la maggiorazione di cui all'art. 16 del citato contratto integrativo provinciale e con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria ex art. 150 disp. att. c.p.c.
decorrenti sull'importo e dalla scadenza di ciascuna mensilità sino al saldo.
Le spese di causa vanno poste a carico della convenuta, soccombente e, considerata la natura seriale della controversia, la scarsa complessità ed importanza delle questioni trattate, e la natura contumaciale del procedimento, il compenso viene liquidato secondo i valori minimi.
p.q.m.
Il Giudice del lavoro,
definitivamente pronunciando nella causa 11/2025 RGL promossa con ricorso depositato il
14.01.2025 dalla contro Parte_1 [...]
così provvede: Controparte_1
condanna la ditta convenuta, al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di € Pt_1
13.569,00 -, con la maggiorazione di cui all'art. 16 del contratto integrativo provinciale di data 2.8.1989 e successive modifiche e con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria ex art. 150 disp. att. c.p.c., decorrenti sull'importo e dalla scadenza di ciascuna mensilità
pagina 6 di 7 sino al saldo (di cui euro 437,00 per maggiorazioni contributive in relazione a mensilità
pregresse);
condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali della ricorrente che liquida nel complessivo importo di Euro 2.695,00.- per compenso, euro 43,00 per contributo unificato,
oltre 15% spese generali, oltre ad iva e cpa sulle voci gravate per legge.
Addì, 31.10.2025
Il Giudice del Lavoro
EL CH
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro di Bolzano, EL CH, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di lavoro nr. 11-2025 promossa da:
, in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Fabbrini e dall'avv.to
RA AC, giusta delega in calce al ricorso depositato il 14.01.2025,
ricorrente
contro
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Controparte_1
Via A. Gioia n. 31 in 70054 Giovinazzo (BA), P.IVA P.IVA_1
convenuta contumace
In punto: obbligo contributivo del datore di lavoro ----------------------
pagina 1 di 7 Causa assegnata a sentenza all'udienza del 31.10.2025 sulle seguenti conclusioni delle parti costituite in giudizio:
Di parte ricorrente:
ricorso all'Ill.mo Giudice del lavoro del Tribunale di Bolzano affinché, premesse le formalità di legge,
condanni la in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
con sede in Via A. Gioia n. 31 in 70054 Giovinazzo (BA), P.IVA al P.IVA_1
pagamento della somma di € 437,00 nonché in relazione a quanto verrà accertato in istruttoria, con la sanzione di cui all'art. 16 contratto provinciale, rivalutazione ed interessi dalla scadenza delle singole mensilità al saldo.
Con vittoria nelle spese ed onorari di causa.
note conclusionali
Si chiede la condanna della al pagamento di accantonamenti e Controparte_1
contributi relativi al seguente periodo:
in corso di causa:
- maggio 2024 € 1.742,00
- giugno 2024 € 2.291,00
- luglio 2024 € 1.960,00
-agosto 2024 € 1.104,00
pagina 2 di 7 -settembre 2024 € 1.175,00
-ottobre 2024 € 1.676,00
-novembre 2024 € 1.362,00
-dicembre 2024 € 1.063,00
oltre ad una differenza per la mensilità di aprile 2024 per € 759,00 e maggiorazioni contributive pari ad € 437,00 per la complessiva somma di € 13.569,00 o quella diversa che risulterà di giustizia, con maggiorazioni, rivalutazione ed interessi legali dalla scadenza delle singole mensilità al saldo.
Con vittoria nelle spese ed onorari di causa.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 14.01.2025 la Parte_1
esponeva a questo Giudice che la associata non aveva provveduto al Controparte_1
pagamento dei contributi e degli accantonamenti relativi alle mensilità da aprile 2024 in poi e che in relazione a mensilità pregresse erano dovuti euro 437,00 a titolo di maggiorazioni contributive;
concludendo che la convenuta era debitrice per il complessivo importo di euro 437,00.- oltre a quanto da accertarsi in via istruttoria.
Tanto premesso, la ricorrente domandava la condanna della ditta debitrice al pagamento dell'anzidetto importo nonché delle mensilità da aprile 2024 in poi da accertare in pagina 3 di 7 istruttoria con la sanzione di cui all'art. 16 del contratto integrativo provinciale,
rivalutazione e interessi dalla scadenza delle singole mensilità al saldo.
Notificatosi ritualmente il ricorso la ditta convenuta rimaneva contumace. All'udienza dell'11.03.2025 il giudice dichiarava la contumacia di parte convenuta;
il giudice procedeva all'assunzione delle dichiarazioni testimoniali;
infine, ordinava all' di Pt_2
depositare in giudizio informazioni in merito al numero, nominativo, qualifica,
retribuzione, ore dei dipendenti della convenuta per tutto il 2024, assegnando per il deposito termine fino al 15.04.2025. Rinviava per la prosecuzione del giudizio al
13.05.2025. Seguivano vari rinvii su istanza di parte ricorrente per elaborare i conteggi relativi alle ulteriori mensilità sulla scorta dei dati forniti dall' (al 27.06.2025 al Pt_2
30.07.2025, al 26.09.2025). Da ultimo, su istanza di parte ricorrente con decreto del
29.08.2025 il Giudice fissava per discussione l'udienza del 31.10.2025, concedendo termine per il deposito di note conclusionali fino al 15.10.2025.
Parte ricorrente depositava note difensive.
Il Tribunale pronunciava sentenza come da dispositivo.
Motivi della decisione
La domanda è fondata e da accogliere.
A norma degli artt. 40 e 19 C.C.N.L. per i dipendenti delle imprese edili di data 6.7.1983 e successive modifiche gli imprenditori associati alla hanno l'obbligo di Parte_1
accantonare presso la stessa il trattamento economico spettante agli operai per i riposi pagina 4 di 7 annui, per le ferie e per la gratifica natalizia in misura pari a una quota percentuale della paga base nonché di versare alla medesima vari contributi con i quali essa gestisce Pt_1
diversi istituti assistenziali e mutualistici in favore degli operai iscritti.
In caso di ritardo nel versamento dei contributi e degli accantonamenti anzidetti rispetto ai termini previsti dal contratto integrativo provinciale dd.
2.8.1989 e successive modifiche, i datori di lavoro di questa provincia sono inoltre tenuti a corrispondere alla la Parte_1
maggiorazione contributiva prevista dall'art. 16 del medesimo contratto, destinata ad affluire nel fondo assistenza della ricorrente. Pt_1
Nel caso di specie la testimone (impiegata della ) ha confermato che la ditta Parte_1
convenuta, associata alla ricorrente è in debito in relazione a mensilità pregresse di euro
437,00 a titolo di maggiorazioni contributive come da conteggio dd.12.12.2024, da cui emergono le singole mensilità, i giorni di ritardo, il tasso applicato, l'importo versato e la data del pagamento mentre la scadenza dei contributi mensili è contrattualmente fissata dall'art. 4 del Regolamento generale della gestione della , depositato con il Parte_1
ricorso.
Dai documenti agli atti (informazioni fornite dall' ) e denunce mensili medio tempore Pt_2
fornite dalla convenuta e depositate con la comparsa conclusionale, implicanti riconoscimento di debito in quanto provenienti dalla stessa convenuta, risulta che quest'ultima è in debito nei confronti della ricorrente dell'ulteriore importo complessivo di euro di € 12.373,00 per accantonamenti e contributi relativamente alle mensilità da giugno pagina 5 di 7 a dicembre 2024 e di euro 759,00 a titolo di differenza per la mensilità di aprile. La
convenuta va pertanto condannata al pagamento, in favore della ricorrente, a titolo di contributi e accantonamenti relativi alle dette mensilità del complessivo importo di euro
13.569,00.- con la maggiorazione di cui all'art. 16 del citato contratto integrativo provinciale e con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria ex art. 150 disp. att. c.p.c.
decorrenti sull'importo e dalla scadenza di ciascuna mensilità sino al saldo.
Le spese di causa vanno poste a carico della convenuta, soccombente e, considerata la natura seriale della controversia, la scarsa complessità ed importanza delle questioni trattate, e la natura contumaciale del procedimento, il compenso viene liquidato secondo i valori minimi.
p.q.m.
Il Giudice del lavoro,
definitivamente pronunciando nella causa 11/2025 RGL promossa con ricorso depositato il
14.01.2025 dalla contro Parte_1 [...]
così provvede: Controparte_1
condanna la ditta convenuta, al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di € Pt_1
13.569,00 -, con la maggiorazione di cui all'art. 16 del contratto integrativo provinciale di data 2.8.1989 e successive modifiche e con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria ex art. 150 disp. att. c.p.c., decorrenti sull'importo e dalla scadenza di ciascuna mensilità
pagina 6 di 7 sino al saldo (di cui euro 437,00 per maggiorazioni contributive in relazione a mensilità
pregresse);
condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali della ricorrente che liquida nel complessivo importo di Euro 2.695,00.- per compenso, euro 43,00 per contributo unificato,
oltre 15% spese generali, oltre ad iva e cpa sulle voci gravate per legge.
Addì, 31.10.2025
Il Giudice del Lavoro
EL CH
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