Art. 7.
Dopo l' ottavo comma dell'articolo 22 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , e' aggiunto il seguente:
"Con decorrenza dalle provvidenze relative al 1982 i contributi di cui al presente articolo sono cosi' erogati:
1) dopo l'accertamento della tiratura delle singole testate e della esistenza di tutti i requisiti previsti dalla legge, e comunque alla scadenza di un semestre dal termine di presentazione delle domande, viene erogato l'80 per cento dei contributi calcolati in base alle tirature accertate ed alla percentuale di contenuto pubblicitario dichiarato dalla impresa;
2) dopo l'accertamento della percentuale di contenuto pubblicitario delle singole testate viene erogato il saldo".
Il nono comma dell'articolo 22 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , e' sostituito dal seguente:
"Con decorrenza dal 1 gennaio 1982, qualora la dichiarazione dell'editore circa il numero delle copie tirate ed il numero delle pagine risulti non rispondente al vero, la testata e' esclusa dalle provvidenze previste dal presente articolo per un biennio. Qualora, invece, le percentuali di contenuto pubblicitario dichiarate risultino inferiori a quelle accertate, la testata e' esclusa dalle provvidenze di cui al numero 2) del nono comma del presente articolo e perde il 20 per cento del contributo erogabile per l'anno successivo".
Dopo l' ottavo comma dell'articolo 22 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , e' aggiunto il seguente:
"Con decorrenza dalle provvidenze relative al 1982 i contributi di cui al presente articolo sono cosi' erogati:
1) dopo l'accertamento della tiratura delle singole testate e della esistenza di tutti i requisiti previsti dalla legge, e comunque alla scadenza di un semestre dal termine di presentazione delle domande, viene erogato l'80 per cento dei contributi calcolati in base alle tirature accertate ed alla percentuale di contenuto pubblicitario dichiarato dalla impresa;
2) dopo l'accertamento della percentuale di contenuto pubblicitario delle singole testate viene erogato il saldo".
Il nono comma dell'articolo 22 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , e' sostituito dal seguente:
"Con decorrenza dal 1 gennaio 1982, qualora la dichiarazione dell'editore circa il numero delle copie tirate ed il numero delle pagine risulti non rispondente al vero, la testata e' esclusa dalle provvidenze previste dal presente articolo per un biennio. Qualora, invece, le percentuali di contenuto pubblicitario dichiarate risultino inferiori a quelle accertate, la testata e' esclusa dalle provvidenze di cui al numero 2) del nono comma del presente articolo e perde il 20 per cento del contributo erogabile per l'anno successivo".