Versione
13 gennaio 1985
13 gennaio 1985
Art. 7.
Dopo l' ottavo comma dell'articolo 22 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , e' aggiunto il seguente:
"Con decorrenza dalle provvidenze relative al 1982 i contributi di cui al presente articolo sono cosi' erogati:
1) dopo l'accertamento della tiratura delle singole testate e della esistenza di tutti i requisiti previsti dalla legge, e comunque alla scadenza di un semestre dal termine di presentazione delle domande, viene erogato l'80 per cento dei contributi calcolati in base alle tirature accertate ed alla percentuale di contenuto pubblicitario dichiarato dalla impresa;
2) dopo l'accertamento della percentuale di contenuto pubblicitario delle singole testate viene erogato il saldo".
Il nono comma dell'articolo 22 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , e' sostituito dal seguente:
"Con decorrenza dal 1 gennaio 1982, qualora la dichiarazione dell'editore circa il numero delle copie tirate ed il numero delle pagine risulti non rispondente al vero, la testata e' esclusa dalle provvidenze previste dal presente articolo per un biennio. Qualora, invece, le percentuali di contenuto pubblicitario dichiarate risultino inferiori a quelle accertate, la testata e' esclusa dalle provvidenze di cui al numero 2) del nono comma del presente articolo e perde il 20 per cento del contributo erogabile per l'anno successivo".
Dopo l' ottavo comma dell'articolo 22 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , e' aggiunto il seguente:
"Con decorrenza dalle provvidenze relative al 1982 i contributi di cui al presente articolo sono cosi' erogati:
1) dopo l'accertamento della tiratura delle singole testate e della esistenza di tutti i requisiti previsti dalla legge, e comunque alla scadenza di un semestre dal termine di presentazione delle domande, viene erogato l'80 per cento dei contributi calcolati in base alle tirature accertate ed alla percentuale di contenuto pubblicitario dichiarato dalla impresa;
2) dopo l'accertamento della percentuale di contenuto pubblicitario delle singole testate viene erogato il saldo".
Il nono comma dell'articolo 22 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , e' sostituito dal seguente:
"Con decorrenza dal 1 gennaio 1982, qualora la dichiarazione dell'editore circa il numero delle copie tirate ed il numero delle pagine risulti non rispondente al vero, la testata e' esclusa dalle provvidenze previste dal presente articolo per un biennio. Qualora, invece, le percentuali di contenuto pubblicitario dichiarate risultino inferiori a quelle accertate, la testata e' esclusa dalle provvidenze di cui al numero 2) del nono comma del presente articolo e perde il 20 per cento del contributo erogabile per l'anno successivo".
Giurisprudenza • 5
- 1. Trib. Udine, sentenza 18/12/2024, n. 1150Provvedimento: R.G. n. 3458/2022 TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE VERBALE DI UDIENZA Oggi 18 dicembre 2024, innanzi al dott. Fabio Luongo, nella causa civile n. 3458/2022 R.G., sono comparsi l'avv. Panizzo in sost. dell'avv.to Ferraro per le attrici, l'avv. Leoncini per il convenuto Controparte_1 e l'avv.to IC per il convenuto CP_2 nessuno è presente per CP_3 già contumace. Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da atto di citazione gli attori e come da comparsa di costituzione i convenuti. Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira per deliberare. All'esito, non più presenti le parti, dispensate dall'onere dell'attesa, ad …Leggi di più...
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