Art. 3. Adempimenti dei destinatari di idrocarburi
e del Ministero delle attivita' produttive 1. Ai fini dell'adempimento degli obblighi imposti dagli articoli 12, paragrafo 1, e 13, paragrafo 1, del Protocollo, si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1978, n. 504 .
2. Il Ministero delle attivita' produttive trasmette le informazioni previste dall'articolo 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 504 del 1978 anche al direttore del Fondo complementare di cui all'articolo 1.
e del Ministero delle attivita' produttive 1. Ai fini dell'adempimento degli obblighi imposti dagli articoli 12, paragrafo 1, e 13, paragrafo 1, del Protocollo, si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1978, n. 504 .
2. Il Ministero delle attivita' produttive trasmette le informazioni previste dall'articolo 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 504 del 1978 anche al direttore del Fondo complementare di cui all'articolo 1.