Ordinanza collegiale 18 marzo 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 29/12/2025, n. 8482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8482 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08482/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04024/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4024 del 2024, proposto da
UE OV, rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco OV, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia Campana per l’Edilizia Residenziale, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l’ottemperanza
al decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Benevento n. 190 del 24 febbraio 2016;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’articolo 114 del codice del processo amministrativo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 la dott.ssa IA IE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 30 agosto 2024 e depositato il 2 settembre successivo, la ricorrente UE OV agisce per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 190 del 24 febbraio 2016, reso esecutivo in forza di decreto n. 3085/16 del 16 maggio 2016 e così notificato in data 12 ottobre 2016, con il quale il Giudice di Pace di Benevento ha – tra l’altro – ordinato all’I.A.C.P. di Benevento “ di pagare … le spese della procedura monitoria da liquidarsi in complessivi euro 555,00, di cui euro per spese 90,00, ed euro 465,00 per compenso ex D.M. 55/2014, oltre 15% rimborso forfettario ex art. 14 T.P.F., nonché CNF e IVA come per legge, in favore dell’abg. UE OV per fattane anticipazione ”.
La parte ricorrente rappresenta che l’Istituto intimato non ha ottemperato all’ingiunzione di pagamento emessa nei suoi confronti e chiede, pertanto, a questo Tribunale di:
1) ordinare all’Agenzia Campana per l’Edilizia Residenziale l’ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 190/2016 del Giudice di Pace di Benevento, mediante il pagamento della somma complessiva di 763,16 euro, “ oltre gli ulteriori interessi moratori maturati e maturandi fino al soddisfo ”;
2) nominare, ove occorra e in caso di persistente inadempimento, un Commissario ad acta che provveda in sostituzione;
3) fissare una somma di denaro dovuta dall’Agenzia Campana per l’Edilizia Residenziale per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato;
4) accertare e dichiarare il suo diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla mancata esecuzione del giudicato, quantificandoli anche in via equitativa ex articolo 1226 del codice civile;
5) condannare l’Agenzia Campana per l’Edilizia Residenziale al pagamento delle spese del presente giudizio.
Con l’ordinanza n. 2270 del 18 marzo 2025, la Sezione ha rilevato che, “ secondo quanto affermato dal Consiglio di Stato, "non sussistono i presupposti per … integrare il contraddittorio nei confronti dello I.A.C.P. … attraverso una nuova notifica all’istituto in persona del liquidatore pro tempore, in considerazione del sopravvenuto trasferimento ex lege, in favore di A.C.E.R., di tutti i rapporti attivi e passivi che facevano capo all’istituto medesimo. In questo senso, del resto, si è pronunciata, in tempi molto recenti, la Corte di Cassazione; cfr. Cassazione, Sez. lav., 15 novembre 2022, n. 33619, secondo cui: ‘Occorre premettere che l’Agenzia Campana per l’edilizia residenziale, A.C.E.R., è ente pubblico non economico, istituito con il regolamento regionale 28 giugno 2016 n. 4 (in G.U. 29/6/2016 n. 43) di riordino degli Istituti Autonomi per le Case Popolari. Il regolamento ha previsto che questi ultimi sarebbero stati incorporati nel nuovo ente (art. 7), al quale sono stati trasferiti tutti i rapporti giuridici attivi e passivi degli IACP’" (sezione quarta, sentenza 10 maggio 2024, n. 4237) ”.
Ciò premesso, sussistono tutti i presupposti di cui all’articolo 114 del codice del processo amministrativo, avuto segnatamente riguardo all’esecutorietà dell’azionato decreto e all’inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito in legge n. 30 del 1997. Il ricorso deve, pertanto, essere accolto nei limiti di seguito esposti.
Dev’essere ordinato all’intimata Agenzia Campana per l’Edilizia Residenziale di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della presente decisione, al puntuale e integrale pagamento delle rivendicate spettanze, così come liquidate nel decreto azionato, oltre interessi maturati dopo il passaggio in giudicato, ai sensi dell’articolo 112, comma 3, del codice del processo amministrativo.
Il Collegio ritiene di dover, sin d’ora, designare il Commissario ad acta indicato nel dispositivo, il quale, decorso infruttuosamente il termine assegnato ed entro sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione a cura della parte ricorrente della perdurante inottemperanza, compirà gli atti necessari al pagamento, a carico e spese dell’Agenzia inadempiente; le spese per l’eventuale funzione commissariale sono poste a carico della medesima Agenzia e, liquidate nell’importo indicato nel dispositivo, potranno essere corrisposte al Commissario previa sua documentata richiesta all’ente onerato.
Deve, altresì, essere accolta la domanda di condanna dell’Agenzia Campana per l’Edilizia Residenziale al pagamento, in favore della ricorrente, della penalità di mora, di cui all’articolo 114, comma 4, lettera e), del codice del processo amministrativo, in misura pari agli interessi legali calcolati sulle somme dovute e non corrisposte, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella presente sentenza e fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, sino alla data di scadenza del termine concesso all’Agenzia per adempiere (dovendosi ritenere, a tal punto, onere della parte interessata attivarsi per l’insediamento del Commissario ad acta ).
Non può, invece, trovare accoglimento la domanda di risarcimento “ dei danni derivanti dalla mancata esecuzione del giudicato ”, atteso che “ nel giudizio di ottemperanza … la domanda risarcitoria è proponibile solamente nel caso in cui sia impossibile procedere all’esecuzione in forma specifica del giudicato, sia totale che parziale, o per la sua violazione o elusione, quindi o per l’impossibilità oggettiva di esecuzione del giudicato o per l’inadempimento alle prescrizioni impartite con il titolo giudiziale passato in giudicato (Cons. Stato Sez. V, 25 marzo 2021, n. 2531). In sede di ottemperanza il solo risarcimento del danno riconoscibile è quello connesso all’impossibilità o mancata esecuzione in forma specifica, mentre ulteriori pretese risarcitorie, quale il danno da ritardo, non attengono all’oggetto del giudizio d'ottemperanza (Cons. Stato, Sez. III, 12 febbraio 2020, n. 1089; Sez. VI, 18 maggio 2020, n. 3123) e, in presenza dei relativi presupposti, possono essere fatti valere in altra sede (Cons. Stato, IV, 24 settembre 2019, n. 6371). Non è infatti neppure possibile una conversione dell’azione dall’ottemperanza alla cognizione, perché si produrrebbe una lesione del principio del doppio grado di giudizio (Cons. Stato, Sez. II, 7 novembre 2022, n. 9711) ” (Consiglio di Stato, sezione seconda, sentenza 12 febbraio 2025, n. 1175).
Le spese del giudizio, comprensive di quelle successive al titolo azionato (con la sola eccezione di quelle riguardanti la registrazione, da computarsi separatamente) funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto:
a) ordina all’Agenzia Campana per l’Edilizia Residenziale di dare esecuzione al titolo azionato, in favore della ricorrente, mediante il pagamento delle somme indicate in motivazione, nei termini ivi specificati;
b) nomina Commissario ad acta , per il caso di ulteriore inottemperanza, il Prefetto di Benevento, con facoltà di delega, che provvederà nei sensi e termini di cui in motivazione; determina in euro 500,00 (cinquecento/00) l’importo del compenso da corrispondere al Commissario ad acta per l’eventuale espletamento dell’incarico, ponendolo a carico dell’Agenzia Campana per l’Edilizia Residenziale;
c) condanna l’Agenzia Campana per l’Edilizia Residenziale al pagamento, in favore della ricorrente, della penalità di mora, di cui all’articolo 114, comma 4, lettera e), del codice del processo amministrativo, in misura pari agli interessi legali calcolati sulle somme dovute, con la decorrenza e fino al termine indicati in motivazione;
d) condanna l’Agenzia Campana per l’Edilizia Residenziale al pagamento delle spese del presente giudizio, nella misura complessiva di euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato versato, con distrazione in favore del procuratore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
GE IA UO, Presidente
Carlo Dell'Olio, Consigliere
IA IE, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA IE | GE IA UO |
IL SEGRETARIO