TAR Napoli, sez. III, sentenza 29/12/2025, n. 8482
TAR
Ordinanza collegiale 18 marzo 2025
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TAR
Sentenza 29 dicembre 2025

Argomenti

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  • Accolto
    Inadempimento dell'obbligo di pagamento

    Sussistono i presupposti per l'ottemperanza, dato che il decreto ingiuntivo è esecutivo e il termine per l'adempimento è scaduto inutilmente.

  • Accolto
    Necessità di intervento sostitutivo

    Il Collegio ritiene di dover designare un Commissario ad acta per il caso di inottemperanza, che compirà gli atti necessari al pagamento a spese dell'Agenzia inadempiente.

  • Accolto
    Penalità di mora per ritardo nell'esecuzione

    Accolta la domanda di condanna al pagamento della penalità di mora, pari agli interessi legali sulle somme dovute e non corrisposte, con decorrenza dalla comunicazione dell'ordine di pagamento.

  • Rigettato
    Danni da mancata esecuzione del giudicato

    La domanda risarcitoria in sede di ottemperanza è proponibile solo se l'esecuzione in forma specifica del giudicato è impossibile o inesistente. Ulteriori pretese risarcitorie, come il danno da ritardo, vanno fatte valere in altra sede.

  • Accolto
    Soccombenza dell'Agenzia

    Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nell'importo indicato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. III, sentenza 29/12/2025, n. 8482
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 8482
    Data del deposito : 29 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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