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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 17/11/2025, n. 3685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3685 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9941/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero, ad esito dell'udienza del 4 novembre 2025 celebrata con modalità cartolare, lette le note di trattazione scritta e le memorie di discussione, visti gli atti,
ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9941/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CRESTANI Parte_1 P.IVA_1 RI e dell'avv. LORENZATO GIACOMO ( ) elettivamente domiciliato C.F._1 presso il difensore avv. CRESTANI RI
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASO LUCIANA Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in PIAZZA DELL'UNITA' ITALIANA 1 50129 FIRENZE presso il difensore avv. CASO LUCIANA
PARTE CONVENUTA
Oggetto: altri contratti atipici
Conclusioni: parte attrice ha così concluso: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
1. In via principale: per tutti i motivi esposti in narrativa, accertarsi l'illegittimità delle penali di euro 30.000,00, euro 3.000,00 ed euro 2.000,00 applicate da ai sensi Controparte_1 dell'art. 34 del Contratto di Concessione di cui agli Avvisi prodotti, e per l'effetto dichiararsi che nulla a titolo di penale è dovuto da .
2. In via subordinata: rideterminarsi l'ammontare Parte_1 delle penali in riferimento ai soli inadempimenti che saranno accertati e comunque che risulteranno
pagina 1 di 8 Co imputabili in via esclusiva ad e nella misura che risulterà di giustizia.
3. In via di ulteriore subordine: ridursi, per tutte le motivazioni esposte in narrativa, l'ammontare delle penali applicate ai sensi dell'art. 1384 c.c. in quanto manifestamente eccessivo. Con vittoria di spese ed onorari di lite, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge”.
Parte convenuta ha così concluso: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Firenze, contrariis reiectis,- accertare, per tutti i motivi esposti nel presente atto di costituzione, la legittimità e la congruità delle penali applicate da e conseguentemente rigettare tutte le domande formulate da parte Controparte_1 attrice nell'atto introduttivo del giudizio, sia in via principale che in via subordinata, in quanto infondate sia nell'an che nel quantum. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.: trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi consentito al giudice di pronunciare quest'ultima, considerando integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, sia la comparsa di costituzione dell'opposto, sia gli altri scritti difensivi delle parti ed i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa. Tra l'altro, le prescrizioni di legge e regolamentari circa la necessità di smaltire i ruoli esorbitanti e contenere la durata delle cause impongono l'applicazione di uno stile motivazionale sintetico che è sicuramente stile più stringente alle disposizioni di legge secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Co Con atto di citazione notificato in data 31.08.23 (di seguito ”) conveniva Parte_1
Co in giudizio la (di seguito ”) chiedendo dichiararsi l'illegittimità e l'infondatezza Controparte_1 delle penali di € 30.000,00, € 3.000,00 ed € 2.000,00 irrogate dalla ai sensi dell'art. 34 del CP_1
Contratto di Concessione del servizio di trasporto pubblico locale nell'Ambito Territoriale Ottimale
Unico Regionale, sottoscritto tra le parti in data 10 agosto 2020.
Le penali erano state applicate per il mancato raggiungimento di taluni standard di qualità, come risultanti dagli indicatori contrattuali ID 2 (“funzionamento delle pedane per disabili”) e ID 38 (“buono stato di manutenzione dei mezzi”), rilevati nei periodi maggio–dicembre 2022 e primo trimestre 2023.
AT deduceva l'illegittimità delle penali per:
pagina 2 di 8 1. violazione del procedimento di contestazione e del diritto al contraddittorio, ai sensi dell'art. 34 del contratto;
2. difetto di prova in ordine al numero e all'esito dei controlli effettuati;
3. erroneo calcolo per approssimazione eccessiva degli scostamenti percentuali;
4. in via subordinata, eccessività delle penali ex art. 1384 c.c..
La si costituiva in data 16.11.23 sostenendo la piena legittimità del proprio operato;
con nota CP_1 del 13 novembre 2023 procedeva a una rideterminazione in diminuzione delle penali, riconoscendo l'assenza di criteri contrattuali di arrotondamento e riducendo gli importi a € 26.520,00, € 2.555,00 e €
1.730,00.
La causa veniva istruita attraverso l'assunzione di prova testimoniale alle udienze del 29.5.2024 e del
23.10.2024.
Ciò detto in fatto, in diritto deve preliminarmente osservarsi che il rapporto tra le parti, avente ad oggetto la gestione del servizio di trasporto pubblico locale (TPL) nell'ambito regionale, è di natura contrattuale privatistica, ancorché una delle parti sia una pubblica amministrazione. Tale qualificazione discende dalla circostanza che la pur esercitando la funzione di ente concedente, ha Controparte_1 stipulato con un contratto di concessione di servizi, disciplinato da norme di Parte_1 diritto comune, salvo che per gli aspetti relativi alla fase pubblicistica di affidamento e alla vigilanza sull'esecuzione del servizio.
Ne consegue che, una volta stipulato il contratto, i rapporti tra le parti sono regolati dalle clausole contrattuali e dai principi generali del diritto civile, inclusi quelli di buona fede, correttezza e proporzionalità (artt. 1175, 1375 e 1455 c.c.), nonché dal principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c.. Le penali previste dall'art. 34 del contratto hanno, pertanto, natura di clausola penale ex art. 1382 c.c., con la conseguenza che il loro fondamento e la loro misura devono essere valutati alla luce delle regole civilistiche sull'inadempimento e sull'onere della prova.
L'art. 34 del contratto, in particolare, imponeva alla di: CP_1
-comunicare l'avviso di violazione entro 30 giorni dall'accertamento;
Co
-concedere ad 20 giorni per presentare controdeduzioni;
-adottare la decisione motivata entro i successivi 20 giorni;
pagina 3 di 8 -nel caso in cui il concessionario non ritenga fondata la contestazione, facoltà di richiedere la convocazione del Comitato Tecnico ai fini di un tentativo di accordo;
-in caso di mancato raggiungimento dell'accordo in sede di Comitato Tecnico, la Regione provvederà comunque ad applicare la penale.
Ebbene, dalle risultanze documentali e testimoniali emerge che gli avvisi di violazione notificati ad AT erano privi di indicazioni concrete circa le specifiche non conformità riscontrate, recando unicamente data, luogo e targa del mezzo ispezionato e un generico esito “OK/KO”. Co Solo in un secondo momento, su richiesta di la ha fornito un elenco integrativo più CP_1 dettagliato, negando tuttavia in tale occasione la concessione di un nuovo termine di 20 giorni -in deroga dunque alle previsioni contrattuali - per controdedurre. Tale comportamento risulta in violazione della clausola contrattuale e dei principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., oltre che del diritto di difesa dell'affidatario in quanto - pur essendo vero che la ha Controparte_1 rispettato formalmente la procedura prevista dal contratto concedendo il termine di 20 giorni per controdedurre - tuttavia, il contraddittorio si è svolto in modo meramente formale, senza consentire ad di conoscere in modo compiuto i fatti contestati e di fornire una difesa effettiva. Da Parte_1 ciò deriva la parziale illegittimità del procedimento formale di applicazione delle penali violativo del diritto al contraddittorio.
La ha poi indicato di aver svolto 1079 controlli complessivi, ma in atti ha prodotto Controparte_1 solo parte delle schede ispettive relative ai controlli con esito negativo. Non vi è dunque prova piena del numero totale dei controlli effettivamente eseguiti necessario per determinare la percentuale di scostamento dagli standard contrattuali. Posto che - secondo l'articolo 2697 del Codice civile - l'onere della prova spetta a chi afferma il fatto costitutivo del proprio diritto, in questo caso la Controparte_1
- che ha applicato le penali – è tenuta a provarne i presupposti, in modo completo laddove nel caso di specie la stessa risulta aver assolto solo parzialmente all'onere probatorio sulla stessa incombente con conseguente riduzione delle penali dalla stessa richieste in quanto fondate su dati non interamente verificabili.
Sebbene infatti la doglianza di in ordine alla mancata conoscenza delle singole Parte_1 schede ispettive non può essere accolta nella parte in cui pretendeva la preventiva comunicazione di ciascun verbale di controllo, non essendo previsto dal contratto un obbligo di tal genere e risultando le ispezioni finalizzate alla determinazione di un indice complessivo di qualità, tuttavia,
l'Amministrazione concedente, nell'applicazione della penale, è tenuta a fornire prova piena del pagina 4 di 8 numero totale dei controlli effettuati e delle relative risultanze, costituendo tali elementi presupposto essenziale per il calcolo della percentuale di qualità raggiunta.
Dall'istruttoria testimoniale emergono due filoni principali di contestazioni tra e la Parte_1
da un lato, la questione del funzionamento delle pedane per disabili installate sugli Controparte_1 autobus, dall'altro, la manutenzione e lo stato interno dei mezzi (sedili, pavimentazioni, rivestimenti).
Entrambe le questioni erano state oggetto di penali applicate dalla che la società ha impugnato CP_1 sostenendo la loro illegittimità o eccessività.
Circa il funzionamento delle pedane, le versioni dei testimoni di parte attrice e convenuta sono risultate diametralmente opposte. Da un lato, infatti i testimoni di ( Parte_1 Tes_1 Tes_2 Tes_3
e hanno fornito una ricostruzione tesa a dimostrare che, in linea generale, le pedane erano Tes_4 presenti e funzionanti, e che comunque l'azienda ha predisposto tutte le misure organizzative e formative necessarie affinché gli autisti fossero in grado di utilizzarle.
in particolare, ha confermato che durante l'ispezione a Firenze la pedana era presente e che Tes_1 eventuali guasti sono stati segnalati solo in data successiva. ha spiegato che al rientro in Tes_2 deposito la pedana risultava funzionante e che il telecomando, necessario per azionarla, è normalmente disponibile nell'abitacolo, anche se talvolta qualche autista può riporlo in un cassetto chiuso.
e hanno poi evidenziato che, qualora una pedana sia in manutenzione, la procedura Tes_3 Tes_4 interna consente la sostituzione del mezzo o l'uso di pedane manuali, e che gli autisti vengono regolarmente formati sull'assistenza ai passeggeri disabili.
Tuttavia, queste testimonianze presentano un limite evidente posto che nessuno dei testimoni di AT era presente al momento delle ispezioni oggetto delle contestazioni infatti tutte le dichiarazioni si basano su verifiche successive, su registri informatici o su conoscenze indirette. In termini probatori, quindi, la loro forza è modesta, perché si tratta di valutazioni a posteriori e non di osservazioni dirette dei fatti.
Dall'altro lato, i testimoni della ( , e Controparte_1 Tes_5 Testimone_6 Tes_7 Tes_8 Tes_9 hanno reso deposizioni dirette, dettagliate e coerenti con i verbali di ispezione.
e entrambi presenti durante l'ispezione di Firenze, hanno affermato che la Tes_5 Testimone_6 pedana non era nel suo alloggiamento, anzi “non c'era proprio” sull'autobus ispezionato. ha Tes_7 riferito che in un'altra ispezione la pedana non funzionava perché la chiave necessaria per attivarla era chiusa in un cassetto di cui l'autista non aveva la disponibilità. e infine, hanno Tes_8 Tes_9
pagina 5 di 8 confermato che in più ispezioni nella zona di Grosseto gli autisti non sono stati in grado di azionare la pedana, circostanza da loro riportata nei verbali.
Le loro testimonianze appaiono coerenti, convergenti e basate su esperienza diretta, con riscontri documentali precisi. Pertanto, risulta provato che in alcune ispezioni le pedane non erano funzionanti o mancavano del tutto.
Per quanto riguarda le contestazioni relative allo stato interno dei mezzi, la prova è più sfumata.
Il testimone di ha dichiarato di non avere conoscenza diretta, ma di aver Tes_10 Parte_1 verificato nei database aziendali che non risultano interventi di manutenzione per atti vandalici su quei mezzi. Ha inoltre precisato che uno degli autobus era nuovo, immatricolato da pochi mesi. In sostanza, ha sostenuto che non risultano attività manutentive a carico di queste vetture, in generale, indipendentemente se derivanti da atti vandalici o altro.
I testimoni della Regione, invece, e hanno confermato che alcuni sedili erano rotti o Tes_11 Tes_12 privi di braccioli, ma senza indicare una causa precisa. ha parlato di usura da lungo servizio, Tes_11 mentre ha spiegato che in casi simili (assenza di parti del sedile) non si indica “atto vandalico” Tes_12 ma “mancanza che pregiudica la sicurezza”.
In sostanza, anche la non ha dimostrato che quei danni derivassero da negligenza della società, CP_1 potendo essere ricondotti al normale degrado d'uso di veicoli che percorrono migliaia di chilometri al mese e non tali da giustificare dunque una penale piena.
Alla luce di tutte le testimonianze, il quadro che emerge è il seguente: i fatti materiali (pedane non funzionanti o mancanti;
sedili danneggiati) sono in larga parte provati, grazie alle deposizioni degli ispettori regionali, tuttavia, la responsabilità soggettiva di non appare grave: le Parte_1 testimonianze aziendali hanno dimostrato che esistono procedure di manutenzione, formazione e controllo, e che molte anomalie erano episodiche, di minima entità o potenzialmente dovute a fattori esterni (vandalismi, errori dei singoli autisti). A ciò si aggiunga che la ha adottato le penali in CP_1 modo meccanico e automatico, spesso con verbali generici e senza contraddittorio effettivo con la società, in violazione dei principi di buona amministrazione e proporzionalità.
L'importo delle penali applicato è dunque da ritenersi eccessivo rispetto alla reale gravità dei fatti e vanno, pertanto, ridotte ai sensi dell'art. 1384 c.c..
Deve a tal proposito rilevarsi che la successivamente alla notificazione dell'atto di Controparte_1 citazione, con nota del 13 novembre 2023, ha proceduto lei stessa a rideterminare in misura inferiore le pagina 6 di 8 penali contestate, riconoscendo di aver inizialmente calcolato gli importi sulla base di indici approssimati per eccesso (5, 6 e 4 punti, anziché 4,42, 5,11 e 3,46). Tale rettifica, eseguita solo dopo l'instaurazione del giudizio, costituisce implicito riconoscimento dell'erroneità parziale del provvedimento sanzionatorio originario e, pertanto, avvalora la fondatezza della domanda di parte attrice, che aveva censurato la mancata corrispondenza tra i dati rilevati e i criteri contrattuali di calcolo delle penali
Le penali, pur rideterminate dalla dopo l'instaurazione del giudizio, però, secondo questo CP_1
Giudice restano sproporzionate rispetto alla minima entità delle inadempienze.
Ebbene, considerando: l'esiguità del disservizio accertato, la buona fede dell'affidatario, la fase iniziale di subentro nella gestione regionale del TPL nonché l'assenza di danni agli utenti, i reclami minimi rispetto al periodo temporale preso in considerazione, le penali vanno ridotte equitativamente – in applicazione di valori di adeguatezza e proporzionalità - nella misura di seguito indicata:
-per l'indicatore ID 2 (pedane per disabili): € 10.000,00;
-per l'indicatore ID 38 (buono stato dei mezzi): € 500,00 per il 2022 e € 500,00 per il 2023.
Per un totale di € 11.000,00. Ogni altra questione è assorbita.
Va a tal riguardo rilevato che, ai sensi e per l'effetto dell'art. 132 n. 4 c.p.c., nella motivazione della sentenza è sufficiente che il giudice esponga in maniera concisa gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione, dovendosi ritenere implicitamente disattesi dunque tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che seppur non espressamente esaminati siano comunque incompatibili con la decisione adottata e con le diverse osservazioni in cui essa si articola.
Le spese di lite, data la reciproca parziale soccombenza, sono compensate nella misura di 2/3 e liquidate come in dispositivo con applicazione dei valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, nella persona del Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero, pronunziando nella causa promossa come in narrativa, disattesa e/o assorbita ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
-in parziale accoglimento della domanda di parte attrice, accerta l'illegittimità parziale delle penali applicate da ad Controparte_1 Parte_1
- riduce, per l'effetto, l'importo delle penali, il cui importo è rideterminato in Euro 11.000,00;
pagina 7 di 8 - condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite a favore di parte attrice che – già compensate - si liquidano in Euro 2.500,00 a titolo di compenso, oltre al rimborso del contributo unificato, rimborso spese generali, IVA se dovuta e Cassa Previdenza Avvocati come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., a seguito di trattazione scritta, pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare.
Firenze, 14 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero, ad esito dell'udienza del 4 novembre 2025 celebrata con modalità cartolare, lette le note di trattazione scritta e le memorie di discussione, visti gli atti,
ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9941/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CRESTANI Parte_1 P.IVA_1 RI e dell'avv. LORENZATO GIACOMO ( ) elettivamente domiciliato C.F._1 presso il difensore avv. CRESTANI RI
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASO LUCIANA Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in PIAZZA DELL'UNITA' ITALIANA 1 50129 FIRENZE presso il difensore avv. CASO LUCIANA
PARTE CONVENUTA
Oggetto: altri contratti atipici
Conclusioni: parte attrice ha così concluso: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
1. In via principale: per tutti i motivi esposti in narrativa, accertarsi l'illegittimità delle penali di euro 30.000,00, euro 3.000,00 ed euro 2.000,00 applicate da ai sensi Controparte_1 dell'art. 34 del Contratto di Concessione di cui agli Avvisi prodotti, e per l'effetto dichiararsi che nulla a titolo di penale è dovuto da .
2. In via subordinata: rideterminarsi l'ammontare Parte_1 delle penali in riferimento ai soli inadempimenti che saranno accertati e comunque che risulteranno
pagina 1 di 8 Co imputabili in via esclusiva ad e nella misura che risulterà di giustizia.
3. In via di ulteriore subordine: ridursi, per tutte le motivazioni esposte in narrativa, l'ammontare delle penali applicate ai sensi dell'art. 1384 c.c. in quanto manifestamente eccessivo. Con vittoria di spese ed onorari di lite, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge”.
Parte convenuta ha così concluso: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Firenze, contrariis reiectis,- accertare, per tutti i motivi esposti nel presente atto di costituzione, la legittimità e la congruità delle penali applicate da e conseguentemente rigettare tutte le domande formulate da parte Controparte_1 attrice nell'atto introduttivo del giudizio, sia in via principale che in via subordinata, in quanto infondate sia nell'an che nel quantum. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.: trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi consentito al giudice di pronunciare quest'ultima, considerando integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, sia la comparsa di costituzione dell'opposto, sia gli altri scritti difensivi delle parti ed i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa. Tra l'altro, le prescrizioni di legge e regolamentari circa la necessità di smaltire i ruoli esorbitanti e contenere la durata delle cause impongono l'applicazione di uno stile motivazionale sintetico che è sicuramente stile più stringente alle disposizioni di legge secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Co Con atto di citazione notificato in data 31.08.23 (di seguito ”) conveniva Parte_1
Co in giudizio la (di seguito ”) chiedendo dichiararsi l'illegittimità e l'infondatezza Controparte_1 delle penali di € 30.000,00, € 3.000,00 ed € 2.000,00 irrogate dalla ai sensi dell'art. 34 del CP_1
Contratto di Concessione del servizio di trasporto pubblico locale nell'Ambito Territoriale Ottimale
Unico Regionale, sottoscritto tra le parti in data 10 agosto 2020.
Le penali erano state applicate per il mancato raggiungimento di taluni standard di qualità, come risultanti dagli indicatori contrattuali ID 2 (“funzionamento delle pedane per disabili”) e ID 38 (“buono stato di manutenzione dei mezzi”), rilevati nei periodi maggio–dicembre 2022 e primo trimestre 2023.
AT deduceva l'illegittimità delle penali per:
pagina 2 di 8 1. violazione del procedimento di contestazione e del diritto al contraddittorio, ai sensi dell'art. 34 del contratto;
2. difetto di prova in ordine al numero e all'esito dei controlli effettuati;
3. erroneo calcolo per approssimazione eccessiva degli scostamenti percentuali;
4. in via subordinata, eccessività delle penali ex art. 1384 c.c..
La si costituiva in data 16.11.23 sostenendo la piena legittimità del proprio operato;
con nota CP_1 del 13 novembre 2023 procedeva a una rideterminazione in diminuzione delle penali, riconoscendo l'assenza di criteri contrattuali di arrotondamento e riducendo gli importi a € 26.520,00, € 2.555,00 e €
1.730,00.
La causa veniva istruita attraverso l'assunzione di prova testimoniale alle udienze del 29.5.2024 e del
23.10.2024.
Ciò detto in fatto, in diritto deve preliminarmente osservarsi che il rapporto tra le parti, avente ad oggetto la gestione del servizio di trasporto pubblico locale (TPL) nell'ambito regionale, è di natura contrattuale privatistica, ancorché una delle parti sia una pubblica amministrazione. Tale qualificazione discende dalla circostanza che la pur esercitando la funzione di ente concedente, ha Controparte_1 stipulato con un contratto di concessione di servizi, disciplinato da norme di Parte_1 diritto comune, salvo che per gli aspetti relativi alla fase pubblicistica di affidamento e alla vigilanza sull'esecuzione del servizio.
Ne consegue che, una volta stipulato il contratto, i rapporti tra le parti sono regolati dalle clausole contrattuali e dai principi generali del diritto civile, inclusi quelli di buona fede, correttezza e proporzionalità (artt. 1175, 1375 e 1455 c.c.), nonché dal principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c.. Le penali previste dall'art. 34 del contratto hanno, pertanto, natura di clausola penale ex art. 1382 c.c., con la conseguenza che il loro fondamento e la loro misura devono essere valutati alla luce delle regole civilistiche sull'inadempimento e sull'onere della prova.
L'art. 34 del contratto, in particolare, imponeva alla di: CP_1
-comunicare l'avviso di violazione entro 30 giorni dall'accertamento;
Co
-concedere ad 20 giorni per presentare controdeduzioni;
-adottare la decisione motivata entro i successivi 20 giorni;
pagina 3 di 8 -nel caso in cui il concessionario non ritenga fondata la contestazione, facoltà di richiedere la convocazione del Comitato Tecnico ai fini di un tentativo di accordo;
-in caso di mancato raggiungimento dell'accordo in sede di Comitato Tecnico, la Regione provvederà comunque ad applicare la penale.
Ebbene, dalle risultanze documentali e testimoniali emerge che gli avvisi di violazione notificati ad AT erano privi di indicazioni concrete circa le specifiche non conformità riscontrate, recando unicamente data, luogo e targa del mezzo ispezionato e un generico esito “OK/KO”. Co Solo in un secondo momento, su richiesta di la ha fornito un elenco integrativo più CP_1 dettagliato, negando tuttavia in tale occasione la concessione di un nuovo termine di 20 giorni -in deroga dunque alle previsioni contrattuali - per controdedurre. Tale comportamento risulta in violazione della clausola contrattuale e dei principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., oltre che del diritto di difesa dell'affidatario in quanto - pur essendo vero che la ha Controparte_1 rispettato formalmente la procedura prevista dal contratto concedendo il termine di 20 giorni per controdedurre - tuttavia, il contraddittorio si è svolto in modo meramente formale, senza consentire ad di conoscere in modo compiuto i fatti contestati e di fornire una difesa effettiva. Da Parte_1 ciò deriva la parziale illegittimità del procedimento formale di applicazione delle penali violativo del diritto al contraddittorio.
La ha poi indicato di aver svolto 1079 controlli complessivi, ma in atti ha prodotto Controparte_1 solo parte delle schede ispettive relative ai controlli con esito negativo. Non vi è dunque prova piena del numero totale dei controlli effettivamente eseguiti necessario per determinare la percentuale di scostamento dagli standard contrattuali. Posto che - secondo l'articolo 2697 del Codice civile - l'onere della prova spetta a chi afferma il fatto costitutivo del proprio diritto, in questo caso la Controparte_1
- che ha applicato le penali – è tenuta a provarne i presupposti, in modo completo laddove nel caso di specie la stessa risulta aver assolto solo parzialmente all'onere probatorio sulla stessa incombente con conseguente riduzione delle penali dalla stessa richieste in quanto fondate su dati non interamente verificabili.
Sebbene infatti la doglianza di in ordine alla mancata conoscenza delle singole Parte_1 schede ispettive non può essere accolta nella parte in cui pretendeva la preventiva comunicazione di ciascun verbale di controllo, non essendo previsto dal contratto un obbligo di tal genere e risultando le ispezioni finalizzate alla determinazione di un indice complessivo di qualità, tuttavia,
l'Amministrazione concedente, nell'applicazione della penale, è tenuta a fornire prova piena del pagina 4 di 8 numero totale dei controlli effettuati e delle relative risultanze, costituendo tali elementi presupposto essenziale per il calcolo della percentuale di qualità raggiunta.
Dall'istruttoria testimoniale emergono due filoni principali di contestazioni tra e la Parte_1
da un lato, la questione del funzionamento delle pedane per disabili installate sugli Controparte_1 autobus, dall'altro, la manutenzione e lo stato interno dei mezzi (sedili, pavimentazioni, rivestimenti).
Entrambe le questioni erano state oggetto di penali applicate dalla che la società ha impugnato CP_1 sostenendo la loro illegittimità o eccessività.
Circa il funzionamento delle pedane, le versioni dei testimoni di parte attrice e convenuta sono risultate diametralmente opposte. Da un lato, infatti i testimoni di ( Parte_1 Tes_1 Tes_2 Tes_3
e hanno fornito una ricostruzione tesa a dimostrare che, in linea generale, le pedane erano Tes_4 presenti e funzionanti, e che comunque l'azienda ha predisposto tutte le misure organizzative e formative necessarie affinché gli autisti fossero in grado di utilizzarle.
in particolare, ha confermato che durante l'ispezione a Firenze la pedana era presente e che Tes_1 eventuali guasti sono stati segnalati solo in data successiva. ha spiegato che al rientro in Tes_2 deposito la pedana risultava funzionante e che il telecomando, necessario per azionarla, è normalmente disponibile nell'abitacolo, anche se talvolta qualche autista può riporlo in un cassetto chiuso.
e hanno poi evidenziato che, qualora una pedana sia in manutenzione, la procedura Tes_3 Tes_4 interna consente la sostituzione del mezzo o l'uso di pedane manuali, e che gli autisti vengono regolarmente formati sull'assistenza ai passeggeri disabili.
Tuttavia, queste testimonianze presentano un limite evidente posto che nessuno dei testimoni di AT era presente al momento delle ispezioni oggetto delle contestazioni infatti tutte le dichiarazioni si basano su verifiche successive, su registri informatici o su conoscenze indirette. In termini probatori, quindi, la loro forza è modesta, perché si tratta di valutazioni a posteriori e non di osservazioni dirette dei fatti.
Dall'altro lato, i testimoni della ( , e Controparte_1 Tes_5 Testimone_6 Tes_7 Tes_8 Tes_9 hanno reso deposizioni dirette, dettagliate e coerenti con i verbali di ispezione.
e entrambi presenti durante l'ispezione di Firenze, hanno affermato che la Tes_5 Testimone_6 pedana non era nel suo alloggiamento, anzi “non c'era proprio” sull'autobus ispezionato. ha Tes_7 riferito che in un'altra ispezione la pedana non funzionava perché la chiave necessaria per attivarla era chiusa in un cassetto di cui l'autista non aveva la disponibilità. e infine, hanno Tes_8 Tes_9
pagina 5 di 8 confermato che in più ispezioni nella zona di Grosseto gli autisti non sono stati in grado di azionare la pedana, circostanza da loro riportata nei verbali.
Le loro testimonianze appaiono coerenti, convergenti e basate su esperienza diretta, con riscontri documentali precisi. Pertanto, risulta provato che in alcune ispezioni le pedane non erano funzionanti o mancavano del tutto.
Per quanto riguarda le contestazioni relative allo stato interno dei mezzi, la prova è più sfumata.
Il testimone di ha dichiarato di non avere conoscenza diretta, ma di aver Tes_10 Parte_1 verificato nei database aziendali che non risultano interventi di manutenzione per atti vandalici su quei mezzi. Ha inoltre precisato che uno degli autobus era nuovo, immatricolato da pochi mesi. In sostanza, ha sostenuto che non risultano attività manutentive a carico di queste vetture, in generale, indipendentemente se derivanti da atti vandalici o altro.
I testimoni della Regione, invece, e hanno confermato che alcuni sedili erano rotti o Tes_11 Tes_12 privi di braccioli, ma senza indicare una causa precisa. ha parlato di usura da lungo servizio, Tes_11 mentre ha spiegato che in casi simili (assenza di parti del sedile) non si indica “atto vandalico” Tes_12 ma “mancanza che pregiudica la sicurezza”.
In sostanza, anche la non ha dimostrato che quei danni derivassero da negligenza della società, CP_1 potendo essere ricondotti al normale degrado d'uso di veicoli che percorrono migliaia di chilometri al mese e non tali da giustificare dunque una penale piena.
Alla luce di tutte le testimonianze, il quadro che emerge è il seguente: i fatti materiali (pedane non funzionanti o mancanti;
sedili danneggiati) sono in larga parte provati, grazie alle deposizioni degli ispettori regionali, tuttavia, la responsabilità soggettiva di non appare grave: le Parte_1 testimonianze aziendali hanno dimostrato che esistono procedure di manutenzione, formazione e controllo, e che molte anomalie erano episodiche, di minima entità o potenzialmente dovute a fattori esterni (vandalismi, errori dei singoli autisti). A ciò si aggiunga che la ha adottato le penali in CP_1 modo meccanico e automatico, spesso con verbali generici e senza contraddittorio effettivo con la società, in violazione dei principi di buona amministrazione e proporzionalità.
L'importo delle penali applicato è dunque da ritenersi eccessivo rispetto alla reale gravità dei fatti e vanno, pertanto, ridotte ai sensi dell'art. 1384 c.c..
Deve a tal proposito rilevarsi che la successivamente alla notificazione dell'atto di Controparte_1 citazione, con nota del 13 novembre 2023, ha proceduto lei stessa a rideterminare in misura inferiore le pagina 6 di 8 penali contestate, riconoscendo di aver inizialmente calcolato gli importi sulla base di indici approssimati per eccesso (5, 6 e 4 punti, anziché 4,42, 5,11 e 3,46). Tale rettifica, eseguita solo dopo l'instaurazione del giudizio, costituisce implicito riconoscimento dell'erroneità parziale del provvedimento sanzionatorio originario e, pertanto, avvalora la fondatezza della domanda di parte attrice, che aveva censurato la mancata corrispondenza tra i dati rilevati e i criteri contrattuali di calcolo delle penali
Le penali, pur rideterminate dalla dopo l'instaurazione del giudizio, però, secondo questo CP_1
Giudice restano sproporzionate rispetto alla minima entità delle inadempienze.
Ebbene, considerando: l'esiguità del disservizio accertato, la buona fede dell'affidatario, la fase iniziale di subentro nella gestione regionale del TPL nonché l'assenza di danni agli utenti, i reclami minimi rispetto al periodo temporale preso in considerazione, le penali vanno ridotte equitativamente – in applicazione di valori di adeguatezza e proporzionalità - nella misura di seguito indicata:
-per l'indicatore ID 2 (pedane per disabili): € 10.000,00;
-per l'indicatore ID 38 (buono stato dei mezzi): € 500,00 per il 2022 e € 500,00 per il 2023.
Per un totale di € 11.000,00. Ogni altra questione è assorbita.
Va a tal riguardo rilevato che, ai sensi e per l'effetto dell'art. 132 n. 4 c.p.c., nella motivazione della sentenza è sufficiente che il giudice esponga in maniera concisa gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione, dovendosi ritenere implicitamente disattesi dunque tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che seppur non espressamente esaminati siano comunque incompatibili con la decisione adottata e con le diverse osservazioni in cui essa si articola.
Le spese di lite, data la reciproca parziale soccombenza, sono compensate nella misura di 2/3 e liquidate come in dispositivo con applicazione dei valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, nella persona del Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero, pronunziando nella causa promossa come in narrativa, disattesa e/o assorbita ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
-in parziale accoglimento della domanda di parte attrice, accerta l'illegittimità parziale delle penali applicate da ad Controparte_1 Parte_1
- riduce, per l'effetto, l'importo delle penali, il cui importo è rideterminato in Euro 11.000,00;
pagina 7 di 8 - condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite a favore di parte attrice che – già compensate - si liquidano in Euro 2.500,00 a titolo di compenso, oltre al rimborso del contributo unificato, rimborso spese generali, IVA se dovuta e Cassa Previdenza Avvocati come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., a seguito di trattazione scritta, pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare.
Firenze, 14 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero
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