TRIB
Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 11/03/2025, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 708/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Giudice dr.ssa Federica Ferreri
VERBALE DELL'UDIENZA DEL GIORNO 11 marzo 2025
All'udienza del 11.03.2025 dinanzi al Giudice dr.ssa Federica Ferreri sono comparsi:
-MA ET, con l'avv. FEDERICI GABRIELLA, oggi sostituito dall'avv. Ilaria
Le Foche;
- con l'avv. PESENTI MA, oggi sostituto dall'avv. Marcello Usai;
Controparte_1
L'avv. Le Foche si riporta a tutti gli scritti difensivi e alle note da ultimo depositate, contestando quando dedotto da controparte;
evidenzia che controparte fa riferimento, nelle proprie note, all'art. 9 dell'allegato 7, che è il conto corrente, mentre il rilievo officioso riguardava l'art. 9 del contratto di finanziamento (all. 2 del fasc. monitorio); chiede che la causa venga trattenuta in decisione.
L'avv. Usai impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito e prodotto e si riporta alle proprie note autorizzate, ribadendo che non sono stati applicati interessi superiori al tasso soglia e pertanto la clausola di cui all'art. 9 del contratto azionato non è vessatoria. Si oppone a qualsiasi domanda o eccezione nuova avversaria, non accettando il contraddittorio sul punto.
Il Giudice
visto l'art. 281 sexies c.p.c., udita la discussione delle parti, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide come da sentenza che forma parte integrante del verbale.
Il Giudice
dott.ssa Federica Ferreri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Federica Ferreri ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al numero 708 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
t r a
MA ET (C.F. ), elettivamente domiciliato in C.F._1
Palestrina, via Don Minzoni n. 4, presso lo studio dell'avv. Celestino Federici (pec:
e Gabriella Federici (pec: Email_1
, che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e Email_2 disgiuntamente, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
OPPONENTE
c o n t r o
C.F. e per essa in virtù di procura notarile Controparte_2 P.IVA_1
Rep. n. 42351 - Racc. n. 15678, C.F. , in persona Controparte_3 P.IVA_2 del procuratore speciale (v. doc. 4) dott.ssa , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_4
AR Pesenti giusta procura alle liti in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
Pietro Costa sito in Velletri, via A. Mammucari n. 137/A
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo – contratti bancari
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza che precede e di cui la presente sentenza forma parte integrante
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso monitorio iscritto al numero di R.G. 5187/2020, Controparte_2 chiedeva emettersi confronti di AR ET decreto ingiuntivo per il pagamento della
2 somma € 17.629,73, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, quale importo dovuto in forza di un contratto di conto corrente con apertura di credito (n. 77042) e di un contratto di finanziamento (n. 77043).
In data 6.11.2020 il Tribunale emetteva il decreto ingiuntivo n. 1712/2020, per l'importo richiesto.
AR ET ha proposto opposizione, eccependo, in sintesi: 1) l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione;
2) la carenza di legittimazione attiva (rectius di titolarità attiva) in capo all'opposta; 3) la violazione dell'art. 50
T.U.B. e, comunque, l'insufficiente prova del credito nel giudizio di opposizione;
4)
l'applicazione di interessi anatocistici, spese e commissioni illegittime.
Si costituiva l'opposta, contestando la genericità e l'infondatezza dell'avversa opposizione e chiedendone il rigetto.
Respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 648 c.p. ed esperito, con esito negativo, il tentativo di mediazione obbligatoria, all'esito della concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, atteso il suo carattere meramente documentale.
All'udienza del 10.12.2024, ai sensi dell'art. 101 c.p.c., le parti sono state invitate dal
Tribunale a dedurre in ordine alla nullità, per vessatorietà ai sensi dell'art. 33, comma 2 lett. f), cod. consumo, dell'art. 9 del contratto di finanziamento.
Lette le memorie depositate dalle parti sulla questione rilevata d'ufficio, la causa viene decisa all'odierna udienza, udita la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
**********
L'opposizione proposta da AR ET è parzialmente fondata e va accolta nei limiti e per le ragioni che di seguito si vanno ad esporre.
Preliminarmente deve rammentarsi che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione a decreto ingiuntivo, ai sensi degli artt. 645 e ss. c.p.c., è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo
3 del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Invero, dall'art. 2697 c.c. – che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso – si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso,
Cass., sez. unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass., 13 giugno 2006, n. 13674;
Cass., 12 aprile 2006, n. 8615).
Peraltro, quando il titolo negoziale è un contratto di conto corrente, per giurisprudenza consolidata valgono le seguenti regole di riparto dell'onere probatorio: l'istituto di credito è onerato di produrre tutta la documentazione contrattuale e la serie completa degli estratti conto con le movimentazioni relative all'intera durata del rapporto di conto corrente. Neppure rileva, in senso contrario, l'insussistenza di un obbligo a suo carico di conservare le scritture contabili oltre i dieci anni, giacché quello della conservazione della documentazione contabile costituisce un obbligo distinto dall'onere gravante sulla banca di dare prova del proprio credito maturato nei confronti del cliente nell'ambito di uno specifico rapporto (cfr. tra le tante, Cass., 25 maggio 2017,
n. 13258). Tale regola, che costituisce la naturale conseguenza del principio di cui all'art. 2697
c.c., vale tanto più ove sia stata contestata, da parte del correntista, la validità delle pattuizioni relative agli interessi ultralegali, alla capitalizzazione degli stessi e alle commissioni applicate dall'istituto di credito per mancanza dei requisiti di legge. In tal caso, infatti, soltanto la produzione degli estratti conto a partire dall'apertura del conto corrente consente, attraverso un'integrale ricostruzione del dare e dell'avere e l'eliminazione dei costi illegittimamente addebitati al cliente, di determinare l'eventuale credito maturato dalla banca, laddove la dimostrazione del mero saldo del conto, comprensivo di capitale ed interessi, al momento della relativa chiusura, non consente di conoscere quali degli addebiti operati nel corso del rapporto siano riconducibili ad operazioni passive del correntista e quali, invece, all'applicazione di spese non dovute (cfr. in termini Cass., 2 maggio 2019, n. 11543).
Il mero certificato di “saldaconto”, invece, “a differenza di quanto previsto per la fase monitoria dall'art. 50 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, recante il Testo unico delle leggi in
4 materia bancaria e creditizia ha valore indiziario” e potrebbe assolvere “l'onere della prova dell'ammontare del credito in forza della clausola, contenuta nel contratto di conto corrente, con la quale il cliente riconosca che i libri e le altre scritture contabili della banca facciano piena prova nei suoi confronti, trattandosi di clausola immune da nullità, agli effetti dell'art. 2698 cod. civ., in quanto non integrante una non consentita inversione dell'onere probatorio su diritti di cui le parti non possano disporre, né un aggravamento eccessivo dell'esercizio del diritto” (cfr.
Cass., 2 dicembre 2011, n. 25857).
Nel caso di specie, facendo applicazione di tali regole di giudizio, non può dirsi che l'opposta abbia assolto, rispetto al contratto di conto corrente, l'onere probatorio che le incombeva;
ne consegue che la relativa domanda di pagamento del presunto scoperto € 5.586,19 va rigettata.
Infatti, l'opposta ha depositato, sia in fase monitoria che nel giudizio di opposizione, unicamente il contratto di apertura del conto corrente di corrispondenza e quello di apertura di credito (doc. 7 del fascicolo monitorio) e un saldaconto ex art. 50 T.U.B., da cui risulterebbe un saldo negativo di € 5.586,19 alla data del passaggio a sofferenza (comunicata dalla Monte dei
Paschi di Siena S.p.A. nel 2016, v. doc. 8 del fasc. monitorio). A fronte delle contestazioni mosse dall'opponente in ordine all'insufficiente prova del credito e in difetto di una pattuizione circa l'efficacia di piena prova delle scritture contabili della banca da parte del correntista (che in effetti non è mai stata invocata dall'opposta), l'asserita creditrice non ha mai prodotto la serie completa degli estratti conto analitici e scalari.
Peraltro, nella specie appare ictu oculi illegittimamente applicata la capitalizzazione trimestrale (prevista nel contratto di conto corrente e anche in quello di apertura di credito) degli interessi anche per il periodo successivo all'1.01.2014 (la revoca della banca è infatti intervenuta solo nel 2016), posto che il contratto;
parimenti, nel contratto di conto corrente risulta pattuita la commissione di massimo scoperto (dell'1,75) senza specifiche indicazioni in merito alla base di calcolo e alla sua applicazione sull'accordato o sull'utilizzato.
Ebbene, in presenza, ragionevolmente, di anatocismo in violazione degli artt. 1283 c.c. e
120 T.U.B. e della c.m.s., in assenza di tutte le condizioni di validità della clausola (elementi che emergono ictu oculi dalla lettura del contratto), la prova del saldo negativo validamente formatosi e quindi del credito dell'opposta non può dirsi adeguatamente raggiunta mediante la sola produzione del c.d. “saldaconto” ex art. 50 T.U.B. Né si comprende come il correntista avrebbe potuto formulare contestazioni puntuali in ordine alle poste applicate dalla banca, in difetto della produzione dei documenti contabili riferibili al rapporto.
5 Va pertanto rigettata la domanda di pagamento del saldo passivo del conto corrente.
Venendo ai motivi di opposizione concernenti il contratto di finanziamento del 24.05.2012
(doc. 2 del fasc. monitorio), per prima cosa va respinta la doglianza dell'opponente concernente l'asserita carenza di legittimazione (rectius titolarità) attiva in capo all'opposta. ha infatti depositato il contratto di cessione dei crediti intercorso Controparte_2 con la cedente Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e l'elenco delle posizioni cedute (v. doc. 5 e 6 della comparsa), ove compare proprio il nome del ET, con contestuale indicazione del c.d. ND (lo stesso risultante sulla lettera di revoca degli affidamenti inoltrata dalla cedente) e l'importo risultante dagli estratti ex art. 50 T.U.B.
Per parte sua, l'opponente si è limitato a ribadire l'insufficiente prova fornita dalla controparte, senza negare il fatto storico dell'intervenuta cessione, già notificatagli in data
26.03.2019 (v. doc. 4 e 5 del fasc. monitorio); il ET neppure ha svolto contestazioni specifiche e puntuali circa la mancata inclusione del proprio debito tra quelli trasferiti in blocco da Monte dei Paschi di Siena S.p.A. a Controparte_2
Acclarata la titolarità attiva in capo all'odierna opposta, è provata per tabulas l'esistenza del contratto di prestito personale, neppure contestato dall'opponente, che reca l'indicazione del tasso corrispettivo, delle spese collegate all'erogazione del finanziamento, e la previsione del piano rateale di rimborso.
L'opposta ha poi allegato l'inadempimento, ossia il mancato rimborso dell'importo finanziato, secondo le scadenze stabilite.
L'opponente, dal canto suo, non ha dimostrato la restituzione dell'importo ricevuto a mutuo in forza del contratto del 24.05.2012.
Non è quindi revocabile in dubbio che il ET abbia stipulato il contratto di finanziamento e che non l'abbia integralmente restituito.
In ordine al quantum debeatur, si rendono tuttavia necessarie le seguenti considerazioni.
Premesso che va certamente restituito, da parte del ET, il capitale, l'opposta ha dedotto che, rispetto al contratto di prestito personale, sarebbe maturato “un saldo a favore della deducente società di euro 12.043,54 di cui euro 5.099,09 a titolo di interessi ed euro 6.944,45 a titolo di capitale”.
L'importo di € 5.099,09, ingiunto a titolo di interessi di mora, è il frutto dell'applicazione del tasso convenzionale del 15,96% previsto agli artt. 8 e 9 del contratto (o di un tasso lievemente inferiore del 15,60%, così unilateralmente ridotto dalla banca, come sembrerebbe emerge
6 dall'estratto conto sub. doc. 6 del fasc. monitorio, anche se nelle note autorizzate l'opposta ha dedotto di aver applicato quello del 15,96%).
Orbene, reputa il Tribunale che, come già rilevato d'ufficio all'udienza del 10.12.2024, la clausola de qua vada sussunta sotto l'art. 33, comma 2 lett. f), cod. consumo, che include fra le clausole che si presumono vessatorie anche quelle che hanno, come effetto, di “imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo”.
In proposito, è necessario premettere che è incontestata, da parte dell'opposta, la qualifica di consumatore del ET, che ha stipulato il contratto per fini estranei ad una qualche attività
professionale o imprenditoriale.
Parimenti va chiarito che, a seguito del rilievo officioso, non è stata in alcun modo offerta la prova, da parte dell'opposta (art. 34 cod. consumo), che la clausola sugli interessi di mora in caso di ritardo nei pagamenti sia stata oggetto di una trattativa individuale seria, concreta ed
CP_ effettiva e che non può certamente essere integrata – come invece ha sostenuto la - dalla semplice sottoscrizione della clausola ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.
È ben noto, infatti, che nei contratti tra consumatore e professionista predisposto unilateralmente da quest'ultimo l'efficacia di clausole presuntivamente ricomprese nell'elenco di cui all'art. 33 cod. consumo “è subordinata non solo alla specifica approvazione per iscritto prevista dall'art. 1341 c.c., ma anche - a norma dell'art. 34, comma 4, d.lgs. n. 206 del 2005 - allo svolgimento di una trattativa individuale con il consumatore sulla clausola stessa, la cui prova è posta a carico del professionista dal comma 5 del citato art. 34” (così, in ordine alla clausola di deroga al foro del consumatore, Cass., 28 aprile 2020, n. 8268).
Ciò posto, rispetto alla misura degli interessi moratori prevista dal contratto, si è detto che l'art. 9 citato prevede l'applicazione, in ipotesi di ritardo, di interessi di mora al tasso del 15,96% annuo.
Non può a questo punto prescindersi dal richiamare, anzitutto, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “per gli interessi convenzionali di mora, aventi natura di clausola penale in quanto consistono nella liquidazione preventiva e forfettaria del danno da ritardato pagamento, trovano contemporanea applicazione l'art. 1815, comma 2, c.c., che prevede la nullità della pattuizione che oltrepassi il “tasso soglia” che determina la presunzione assoluta di usurarietà, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 108 del 1996, e l'art. 1384 c.c., secondo cui
il giudice può ridurre ad equità la penale il cui ammontare sia manifestamente eccessivo. Sono
7 infatti diversi i presupposti e gli effetti, giacché nel secondo caso la valutazione di usurarietà è rimessa all'apprezzamento del giudice (che solo in via indiretta ed eventuale può prendere a parametro di riferimento il T.E.G.M.) e, comunque, l'obbligazione di corrispondere gli interessi permane, sia pur nella minor misura ritenuta equa” (cfr. Cass., 17 ottobre 2019, n. 26286).
La stessa giurisprudenza di legittimità, pur occupandosi del diverso tema della applicabilità
della disciplina antiusura agli interessi di mora, ha chiaramente affermato che: 1) nei contratti di finanziamento, in cui il soggetto che riceve la somma in prestito rivesta la qualifica di consumatore, è applicabile, cumulativamente rispetto all'art. 1815 c.c., la tutela contro le clausole vessatorie (“si opera, quindi, un cumulo di rimedi, essendo rimesso all'interessato di far valere
l'uno o l'altro. La Corte di giustizia ha del pari chiarito che un sistema nazionale, il quale pur
riduca entro una soglia ritenuta lecita il tasso eccessivo degli interessi moratori, non deve comunque precludere al giudice, in caso di contratto dei consumatori, la facoltà di ritenere la
clausola abusiva, con la conseguente eliminazione, ai sensi dell'art. 6 direttiva 93/13”); 2) secondo la giurisprudenza comunitaria, il riconoscimento della natura abusiva della clausola che prevede interessi per il ritardato pagamento non osta all'applicazione della restante parte del regolamento contrattuale, con specifico riguardo alle clausole che prevedono la misura di interessi di diversa natura (cfr. in argomento Cass., Sez. Un., 18 settembre 2020, n. 19597).
Si osserva altresì che, sulla base della giurisprudenza comunitaria, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva n. 93/13, il giudice nazionale, chiamato ad esaminare una clausola contrattuale abusiva, è tenuto, come regola generale, unicamente ad escludere l'applicazione di quest'ultima affinché non produca effetti vincolanti nei confronti del consumatore, senza che lo stesso sia legittimato a rivedere il contenuto della clausola, e che, nondimeno, la stessa direttiva non esige che il giudice nazionale disapplichi, oltre alla clausola dichiarata abusiva, anche quelle che non sono state qualificate tali.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nell'interpretare la disciplina consumeristica che viene qui in considerazione, ha affermato che “dalla direttiva sopra citata non consegue che la disapplicazione o l'annullamento della clausola di un contratto di mutuo che fissa il tasso degli interessi moratori, a motivo del carattere abusivo della clausola stessa, debba determinare altresì la disapplicazione o l'annullamento della clausola di tale contratto che fissa il tasso degli interessi corrispettivi, e ciò tanto più per il fatto che queste differenti clausole devono rimanere chiaramente distinte”, conclusione che vale “non soltanto quando il tasso degli interessi moratori sia definito indipendentemente dal tasso degli interessi corrispettivi, in una clausola
distinta, ma anche quando il tasso degli interessi moratori venga determinato sotto forma di
8 maggiorazione del tasso degli interessi corrispettivi pari a un certo numero di punti percentuali.
In quest'ultimo caso, dato che la clausola abusiva consiste in tale maggiorazione, la direttiva
93/13 esige unicamente che la maggiorazione stessa venga annullata” (cfr. Corte di Giustizia, 7 agosto 2018, nelle cause riunite C-96/16 e C-94/17, ECLI:EU:C:2018:643).
In estrema sintesi, quindi: 1) il Giudice deve verificare non solo l'usurarietà del tasso (anche di mora), bensì la sua eventuale vessatorietà ai sensi dell'art. 33, comma 2 lett. f), cod. consumo, evidentemente in base ad una valutazione differente (nel senso che la natura non usuraria degli interessi non implica automaticamente che gli stessi non siano vessatori); 2) una volta che accerti la vessatorietà, ossia la manifesta eccessività degli interessi di mora pattuiti, può comunque riconoscere in favore del creditore interessi al tasso corrispettivo, ove sia validamente pattuito.
A mente di tutto quanto appena rilevato, nella fattispecie in esame, emerge la vessatorietà del tasso di mora convenzionalmente previsto (15,96%) – e altresì di quello che parrebbe, dal saldaconto, essere stato in concreto applicato (15,60%): infatti, confrontando detto tasso con quello medio risultante dai decreti di rilevazione trimestrale della Banca di Italia, utilizzabile come parametro di riferimento per la valutazione di eccessività del tasso pattuito ai fini dell'art. 33 lett. f) del d.lgs. n. 206 del 2005, nel trimestre di riferimento (quello successivo all'1.04.2012) il T.E.G.M. rilevato per la categoria che viene in rilievo (credito personale dal 1 gennaio 2010),
così come individuata dalla stessa parte opposta, risultava pari all'11,40%.
Pur dovendosi escludere l'usurarietà del tasso (in quanto la soglia era del 18,25%), la misura sensibilmente più elevata del tasso convenzionale (15,96% - ma lo stesso è a dirsi per il 15,60%) rispetto a quello medio praticato (11,40%) nonché rispetto al tasso corrispettivo (il T.A.N. del contratto è del 9,45%, v. frontespizio del contratto), induce a riconoscere la vessatorietà della clausola relativa agli interessi di mora, siccome eccessivamente elevati e, quindi, in contrasto con l'art. 33, comma 2 lett. f), d.lgs. n. 206 del 2005. D'altronde, l'opposta non ha offerto elementi a sostegno della non manifesta eccessività, essendosi limitata a dedurre che il tasso di mora non è usurario, senza tuttavia considerare che, come poc'anzi evidenziato, quella di vessatorietà è
valutazione diversa rispetto a quella di usurarietà.
Dalla riscontrata nullità della clausola in esame non discende, come visto, la totale gratuità
del finanziamento, ma deve ritenersi che siano pur sempre applicabili, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità e comunitaria già richiamata, a far data dall'intimazione di pagamento ricevuta dal ET il 27.04.2019 (doc. 4 e 5 del fasc. monitorio), gli interessi di mora al minor tasso previsto per quelli corrispettivi (9,45%).
9 Per concludere, l'opposizione a decreto ingiuntivo va pertanto accolta e AR ET condannato al pagamento, in favore dell'opposta, della minor somma di € 6.944,45 (pari al capitale residuo dovuto in forza del contratto di finanziamento), oltre agli interessi di mora, dal
27.04.2019, che andranno ricalcolati al tasso di quelli corrispettivi (9,45%), fino al soddisfo.
CP_ Nulla invece spetta a a titolo di saldo passivo del conto corrente, in difetto di adeguata prova della sua formazione.
Le spese di lite, tenuto conto dell'esito della lite (rigetto della domanda relativa al conto corrente, parziale accoglimento della domanda relativa al contratto di finanziamento), possono compensarsi per metà, mentre la restante metà va posta a carico dell'opponente e si liquida secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 (aggiornato dal d.m. 147/2022). In particolare, i parametri adoperati sono i medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, i minimi per la fase istruttoria, attesa la natura documentale della controversia e la ripetitività delle questioni trattate dalle parti nei termini di cui all'art. 183, 6 comma, c.p.c. Lo scaglione di riferimento è quello relativo alle cause di valore compreso tra € 5.200,00 e € 26.000,00.
p.q.m.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da AR
ET avverso il decreto ingiuntivo n. 1712/2020, così provvede:
1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, della minor somma di €
6.944,45 in forza del contratto di finanziamento, oltre interessi moratori al tasso del 9,45% dal
27.04.2019 al soddisfo;
3) compensa per metà le spese processuali e condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, della restante metà, che si liquida in € 2.118,50 per compensi, oltre al 15% di rimborso forfettario per spese generali, iva e cpa come per legge;
Così deciso in Velletri all'esito dell'udienza dell'11 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Federica Ferreri
10
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Giudice dr.ssa Federica Ferreri
VERBALE DELL'UDIENZA DEL GIORNO 11 marzo 2025
All'udienza del 11.03.2025 dinanzi al Giudice dr.ssa Federica Ferreri sono comparsi:
-MA ET, con l'avv. FEDERICI GABRIELLA, oggi sostituito dall'avv. Ilaria
Le Foche;
- con l'avv. PESENTI MA, oggi sostituto dall'avv. Marcello Usai;
Controparte_1
L'avv. Le Foche si riporta a tutti gli scritti difensivi e alle note da ultimo depositate, contestando quando dedotto da controparte;
evidenzia che controparte fa riferimento, nelle proprie note, all'art. 9 dell'allegato 7, che è il conto corrente, mentre il rilievo officioso riguardava l'art. 9 del contratto di finanziamento (all. 2 del fasc. monitorio); chiede che la causa venga trattenuta in decisione.
L'avv. Usai impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito e prodotto e si riporta alle proprie note autorizzate, ribadendo che non sono stati applicati interessi superiori al tasso soglia e pertanto la clausola di cui all'art. 9 del contratto azionato non è vessatoria. Si oppone a qualsiasi domanda o eccezione nuova avversaria, non accettando il contraddittorio sul punto.
Il Giudice
visto l'art. 281 sexies c.p.c., udita la discussione delle parti, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide come da sentenza che forma parte integrante del verbale.
Il Giudice
dott.ssa Federica Ferreri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Federica Ferreri ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al numero 708 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
t r a
MA ET (C.F. ), elettivamente domiciliato in C.F._1
Palestrina, via Don Minzoni n. 4, presso lo studio dell'avv. Celestino Federici (pec:
e Gabriella Federici (pec: Email_1
, che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e Email_2 disgiuntamente, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
OPPONENTE
c o n t r o
C.F. e per essa in virtù di procura notarile Controparte_2 P.IVA_1
Rep. n. 42351 - Racc. n. 15678, C.F. , in persona Controparte_3 P.IVA_2 del procuratore speciale (v. doc. 4) dott.ssa , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_4
AR Pesenti giusta procura alle liti in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
Pietro Costa sito in Velletri, via A. Mammucari n. 137/A
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo – contratti bancari
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza che precede e di cui la presente sentenza forma parte integrante
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso monitorio iscritto al numero di R.G. 5187/2020, Controparte_2 chiedeva emettersi confronti di AR ET decreto ingiuntivo per il pagamento della
2 somma € 17.629,73, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, quale importo dovuto in forza di un contratto di conto corrente con apertura di credito (n. 77042) e di un contratto di finanziamento (n. 77043).
In data 6.11.2020 il Tribunale emetteva il decreto ingiuntivo n. 1712/2020, per l'importo richiesto.
AR ET ha proposto opposizione, eccependo, in sintesi: 1) l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione;
2) la carenza di legittimazione attiva (rectius di titolarità attiva) in capo all'opposta; 3) la violazione dell'art. 50
T.U.B. e, comunque, l'insufficiente prova del credito nel giudizio di opposizione;
4)
l'applicazione di interessi anatocistici, spese e commissioni illegittime.
Si costituiva l'opposta, contestando la genericità e l'infondatezza dell'avversa opposizione e chiedendone il rigetto.
Respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 648 c.p. ed esperito, con esito negativo, il tentativo di mediazione obbligatoria, all'esito della concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, atteso il suo carattere meramente documentale.
All'udienza del 10.12.2024, ai sensi dell'art. 101 c.p.c., le parti sono state invitate dal
Tribunale a dedurre in ordine alla nullità, per vessatorietà ai sensi dell'art. 33, comma 2 lett. f), cod. consumo, dell'art. 9 del contratto di finanziamento.
Lette le memorie depositate dalle parti sulla questione rilevata d'ufficio, la causa viene decisa all'odierna udienza, udita la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
**********
L'opposizione proposta da AR ET è parzialmente fondata e va accolta nei limiti e per le ragioni che di seguito si vanno ad esporre.
Preliminarmente deve rammentarsi che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione a decreto ingiuntivo, ai sensi degli artt. 645 e ss. c.p.c., è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo
3 del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Invero, dall'art. 2697 c.c. – che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso – si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso,
Cass., sez. unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass., 13 giugno 2006, n. 13674;
Cass., 12 aprile 2006, n. 8615).
Peraltro, quando il titolo negoziale è un contratto di conto corrente, per giurisprudenza consolidata valgono le seguenti regole di riparto dell'onere probatorio: l'istituto di credito è onerato di produrre tutta la documentazione contrattuale e la serie completa degli estratti conto con le movimentazioni relative all'intera durata del rapporto di conto corrente. Neppure rileva, in senso contrario, l'insussistenza di un obbligo a suo carico di conservare le scritture contabili oltre i dieci anni, giacché quello della conservazione della documentazione contabile costituisce un obbligo distinto dall'onere gravante sulla banca di dare prova del proprio credito maturato nei confronti del cliente nell'ambito di uno specifico rapporto (cfr. tra le tante, Cass., 25 maggio 2017,
n. 13258). Tale regola, che costituisce la naturale conseguenza del principio di cui all'art. 2697
c.c., vale tanto più ove sia stata contestata, da parte del correntista, la validità delle pattuizioni relative agli interessi ultralegali, alla capitalizzazione degli stessi e alle commissioni applicate dall'istituto di credito per mancanza dei requisiti di legge. In tal caso, infatti, soltanto la produzione degli estratti conto a partire dall'apertura del conto corrente consente, attraverso un'integrale ricostruzione del dare e dell'avere e l'eliminazione dei costi illegittimamente addebitati al cliente, di determinare l'eventuale credito maturato dalla banca, laddove la dimostrazione del mero saldo del conto, comprensivo di capitale ed interessi, al momento della relativa chiusura, non consente di conoscere quali degli addebiti operati nel corso del rapporto siano riconducibili ad operazioni passive del correntista e quali, invece, all'applicazione di spese non dovute (cfr. in termini Cass., 2 maggio 2019, n. 11543).
Il mero certificato di “saldaconto”, invece, “a differenza di quanto previsto per la fase monitoria dall'art. 50 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, recante il Testo unico delle leggi in
4 materia bancaria e creditizia ha valore indiziario” e potrebbe assolvere “l'onere della prova dell'ammontare del credito in forza della clausola, contenuta nel contratto di conto corrente, con la quale il cliente riconosca che i libri e le altre scritture contabili della banca facciano piena prova nei suoi confronti, trattandosi di clausola immune da nullità, agli effetti dell'art. 2698 cod. civ., in quanto non integrante una non consentita inversione dell'onere probatorio su diritti di cui le parti non possano disporre, né un aggravamento eccessivo dell'esercizio del diritto” (cfr.
Cass., 2 dicembre 2011, n. 25857).
Nel caso di specie, facendo applicazione di tali regole di giudizio, non può dirsi che l'opposta abbia assolto, rispetto al contratto di conto corrente, l'onere probatorio che le incombeva;
ne consegue che la relativa domanda di pagamento del presunto scoperto € 5.586,19 va rigettata.
Infatti, l'opposta ha depositato, sia in fase monitoria che nel giudizio di opposizione, unicamente il contratto di apertura del conto corrente di corrispondenza e quello di apertura di credito (doc. 7 del fascicolo monitorio) e un saldaconto ex art. 50 T.U.B., da cui risulterebbe un saldo negativo di € 5.586,19 alla data del passaggio a sofferenza (comunicata dalla Monte dei
Paschi di Siena S.p.A. nel 2016, v. doc. 8 del fasc. monitorio). A fronte delle contestazioni mosse dall'opponente in ordine all'insufficiente prova del credito e in difetto di una pattuizione circa l'efficacia di piena prova delle scritture contabili della banca da parte del correntista (che in effetti non è mai stata invocata dall'opposta), l'asserita creditrice non ha mai prodotto la serie completa degli estratti conto analitici e scalari.
Peraltro, nella specie appare ictu oculi illegittimamente applicata la capitalizzazione trimestrale (prevista nel contratto di conto corrente e anche in quello di apertura di credito) degli interessi anche per il periodo successivo all'1.01.2014 (la revoca della banca è infatti intervenuta solo nel 2016), posto che il contratto;
parimenti, nel contratto di conto corrente risulta pattuita la commissione di massimo scoperto (dell'1,75) senza specifiche indicazioni in merito alla base di calcolo e alla sua applicazione sull'accordato o sull'utilizzato.
Ebbene, in presenza, ragionevolmente, di anatocismo in violazione degli artt. 1283 c.c. e
120 T.U.B. e della c.m.s., in assenza di tutte le condizioni di validità della clausola (elementi che emergono ictu oculi dalla lettura del contratto), la prova del saldo negativo validamente formatosi e quindi del credito dell'opposta non può dirsi adeguatamente raggiunta mediante la sola produzione del c.d. “saldaconto” ex art. 50 T.U.B. Né si comprende come il correntista avrebbe potuto formulare contestazioni puntuali in ordine alle poste applicate dalla banca, in difetto della produzione dei documenti contabili riferibili al rapporto.
5 Va pertanto rigettata la domanda di pagamento del saldo passivo del conto corrente.
Venendo ai motivi di opposizione concernenti il contratto di finanziamento del 24.05.2012
(doc. 2 del fasc. monitorio), per prima cosa va respinta la doglianza dell'opponente concernente l'asserita carenza di legittimazione (rectius titolarità) attiva in capo all'opposta. ha infatti depositato il contratto di cessione dei crediti intercorso Controparte_2 con la cedente Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e l'elenco delle posizioni cedute (v. doc. 5 e 6 della comparsa), ove compare proprio il nome del ET, con contestuale indicazione del c.d. ND (lo stesso risultante sulla lettera di revoca degli affidamenti inoltrata dalla cedente) e l'importo risultante dagli estratti ex art. 50 T.U.B.
Per parte sua, l'opponente si è limitato a ribadire l'insufficiente prova fornita dalla controparte, senza negare il fatto storico dell'intervenuta cessione, già notificatagli in data
26.03.2019 (v. doc. 4 e 5 del fasc. monitorio); il ET neppure ha svolto contestazioni specifiche e puntuali circa la mancata inclusione del proprio debito tra quelli trasferiti in blocco da Monte dei Paschi di Siena S.p.A. a Controparte_2
Acclarata la titolarità attiva in capo all'odierna opposta, è provata per tabulas l'esistenza del contratto di prestito personale, neppure contestato dall'opponente, che reca l'indicazione del tasso corrispettivo, delle spese collegate all'erogazione del finanziamento, e la previsione del piano rateale di rimborso.
L'opposta ha poi allegato l'inadempimento, ossia il mancato rimborso dell'importo finanziato, secondo le scadenze stabilite.
L'opponente, dal canto suo, non ha dimostrato la restituzione dell'importo ricevuto a mutuo in forza del contratto del 24.05.2012.
Non è quindi revocabile in dubbio che il ET abbia stipulato il contratto di finanziamento e che non l'abbia integralmente restituito.
In ordine al quantum debeatur, si rendono tuttavia necessarie le seguenti considerazioni.
Premesso che va certamente restituito, da parte del ET, il capitale, l'opposta ha dedotto che, rispetto al contratto di prestito personale, sarebbe maturato “un saldo a favore della deducente società di euro 12.043,54 di cui euro 5.099,09 a titolo di interessi ed euro 6.944,45 a titolo di capitale”.
L'importo di € 5.099,09, ingiunto a titolo di interessi di mora, è il frutto dell'applicazione del tasso convenzionale del 15,96% previsto agli artt. 8 e 9 del contratto (o di un tasso lievemente inferiore del 15,60%, così unilateralmente ridotto dalla banca, come sembrerebbe emerge
6 dall'estratto conto sub. doc. 6 del fasc. monitorio, anche se nelle note autorizzate l'opposta ha dedotto di aver applicato quello del 15,96%).
Orbene, reputa il Tribunale che, come già rilevato d'ufficio all'udienza del 10.12.2024, la clausola de qua vada sussunta sotto l'art. 33, comma 2 lett. f), cod. consumo, che include fra le clausole che si presumono vessatorie anche quelle che hanno, come effetto, di “imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo”.
In proposito, è necessario premettere che è incontestata, da parte dell'opposta, la qualifica di consumatore del ET, che ha stipulato il contratto per fini estranei ad una qualche attività
professionale o imprenditoriale.
Parimenti va chiarito che, a seguito del rilievo officioso, non è stata in alcun modo offerta la prova, da parte dell'opposta (art. 34 cod. consumo), che la clausola sugli interessi di mora in caso di ritardo nei pagamenti sia stata oggetto di una trattativa individuale seria, concreta ed
CP_ effettiva e che non può certamente essere integrata – come invece ha sostenuto la - dalla semplice sottoscrizione della clausola ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.
È ben noto, infatti, che nei contratti tra consumatore e professionista predisposto unilateralmente da quest'ultimo l'efficacia di clausole presuntivamente ricomprese nell'elenco di cui all'art. 33 cod. consumo “è subordinata non solo alla specifica approvazione per iscritto prevista dall'art. 1341 c.c., ma anche - a norma dell'art. 34, comma 4, d.lgs. n. 206 del 2005 - allo svolgimento di una trattativa individuale con il consumatore sulla clausola stessa, la cui prova è posta a carico del professionista dal comma 5 del citato art. 34” (così, in ordine alla clausola di deroga al foro del consumatore, Cass., 28 aprile 2020, n. 8268).
Ciò posto, rispetto alla misura degli interessi moratori prevista dal contratto, si è detto che l'art. 9 citato prevede l'applicazione, in ipotesi di ritardo, di interessi di mora al tasso del 15,96% annuo.
Non può a questo punto prescindersi dal richiamare, anzitutto, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “per gli interessi convenzionali di mora, aventi natura di clausola penale in quanto consistono nella liquidazione preventiva e forfettaria del danno da ritardato pagamento, trovano contemporanea applicazione l'art. 1815, comma 2, c.c., che prevede la nullità della pattuizione che oltrepassi il “tasso soglia” che determina la presunzione assoluta di usurarietà, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 108 del 1996, e l'art. 1384 c.c., secondo cui
il giudice può ridurre ad equità la penale il cui ammontare sia manifestamente eccessivo. Sono
7 infatti diversi i presupposti e gli effetti, giacché nel secondo caso la valutazione di usurarietà è rimessa all'apprezzamento del giudice (che solo in via indiretta ed eventuale può prendere a parametro di riferimento il T.E.G.M.) e, comunque, l'obbligazione di corrispondere gli interessi permane, sia pur nella minor misura ritenuta equa” (cfr. Cass., 17 ottobre 2019, n. 26286).
La stessa giurisprudenza di legittimità, pur occupandosi del diverso tema della applicabilità
della disciplina antiusura agli interessi di mora, ha chiaramente affermato che: 1) nei contratti di finanziamento, in cui il soggetto che riceve la somma in prestito rivesta la qualifica di consumatore, è applicabile, cumulativamente rispetto all'art. 1815 c.c., la tutela contro le clausole vessatorie (“si opera, quindi, un cumulo di rimedi, essendo rimesso all'interessato di far valere
l'uno o l'altro. La Corte di giustizia ha del pari chiarito che un sistema nazionale, il quale pur
riduca entro una soglia ritenuta lecita il tasso eccessivo degli interessi moratori, non deve comunque precludere al giudice, in caso di contratto dei consumatori, la facoltà di ritenere la
clausola abusiva, con la conseguente eliminazione, ai sensi dell'art. 6 direttiva 93/13”); 2) secondo la giurisprudenza comunitaria, il riconoscimento della natura abusiva della clausola che prevede interessi per il ritardato pagamento non osta all'applicazione della restante parte del regolamento contrattuale, con specifico riguardo alle clausole che prevedono la misura di interessi di diversa natura (cfr. in argomento Cass., Sez. Un., 18 settembre 2020, n. 19597).
Si osserva altresì che, sulla base della giurisprudenza comunitaria, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva n. 93/13, il giudice nazionale, chiamato ad esaminare una clausola contrattuale abusiva, è tenuto, come regola generale, unicamente ad escludere l'applicazione di quest'ultima affinché non produca effetti vincolanti nei confronti del consumatore, senza che lo stesso sia legittimato a rivedere il contenuto della clausola, e che, nondimeno, la stessa direttiva non esige che il giudice nazionale disapplichi, oltre alla clausola dichiarata abusiva, anche quelle che non sono state qualificate tali.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nell'interpretare la disciplina consumeristica che viene qui in considerazione, ha affermato che “dalla direttiva sopra citata non consegue che la disapplicazione o l'annullamento della clausola di un contratto di mutuo che fissa il tasso degli interessi moratori, a motivo del carattere abusivo della clausola stessa, debba determinare altresì la disapplicazione o l'annullamento della clausola di tale contratto che fissa il tasso degli interessi corrispettivi, e ciò tanto più per il fatto che queste differenti clausole devono rimanere chiaramente distinte”, conclusione che vale “non soltanto quando il tasso degli interessi moratori sia definito indipendentemente dal tasso degli interessi corrispettivi, in una clausola
distinta, ma anche quando il tasso degli interessi moratori venga determinato sotto forma di
8 maggiorazione del tasso degli interessi corrispettivi pari a un certo numero di punti percentuali.
In quest'ultimo caso, dato che la clausola abusiva consiste in tale maggiorazione, la direttiva
93/13 esige unicamente che la maggiorazione stessa venga annullata” (cfr. Corte di Giustizia, 7 agosto 2018, nelle cause riunite C-96/16 e C-94/17, ECLI:EU:C:2018:643).
In estrema sintesi, quindi: 1) il Giudice deve verificare non solo l'usurarietà del tasso (anche di mora), bensì la sua eventuale vessatorietà ai sensi dell'art. 33, comma 2 lett. f), cod. consumo, evidentemente in base ad una valutazione differente (nel senso che la natura non usuraria degli interessi non implica automaticamente che gli stessi non siano vessatori); 2) una volta che accerti la vessatorietà, ossia la manifesta eccessività degli interessi di mora pattuiti, può comunque riconoscere in favore del creditore interessi al tasso corrispettivo, ove sia validamente pattuito.
A mente di tutto quanto appena rilevato, nella fattispecie in esame, emerge la vessatorietà del tasso di mora convenzionalmente previsto (15,96%) – e altresì di quello che parrebbe, dal saldaconto, essere stato in concreto applicato (15,60%): infatti, confrontando detto tasso con quello medio risultante dai decreti di rilevazione trimestrale della Banca di Italia, utilizzabile come parametro di riferimento per la valutazione di eccessività del tasso pattuito ai fini dell'art. 33 lett. f) del d.lgs. n. 206 del 2005, nel trimestre di riferimento (quello successivo all'1.04.2012) il T.E.G.M. rilevato per la categoria che viene in rilievo (credito personale dal 1 gennaio 2010),
così come individuata dalla stessa parte opposta, risultava pari all'11,40%.
Pur dovendosi escludere l'usurarietà del tasso (in quanto la soglia era del 18,25%), la misura sensibilmente più elevata del tasso convenzionale (15,96% - ma lo stesso è a dirsi per il 15,60%) rispetto a quello medio praticato (11,40%) nonché rispetto al tasso corrispettivo (il T.A.N. del contratto è del 9,45%, v. frontespizio del contratto), induce a riconoscere la vessatorietà della clausola relativa agli interessi di mora, siccome eccessivamente elevati e, quindi, in contrasto con l'art. 33, comma 2 lett. f), d.lgs. n. 206 del 2005. D'altronde, l'opposta non ha offerto elementi a sostegno della non manifesta eccessività, essendosi limitata a dedurre che il tasso di mora non è usurario, senza tuttavia considerare che, come poc'anzi evidenziato, quella di vessatorietà è
valutazione diversa rispetto a quella di usurarietà.
Dalla riscontrata nullità della clausola in esame non discende, come visto, la totale gratuità
del finanziamento, ma deve ritenersi che siano pur sempre applicabili, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità e comunitaria già richiamata, a far data dall'intimazione di pagamento ricevuta dal ET il 27.04.2019 (doc. 4 e 5 del fasc. monitorio), gli interessi di mora al minor tasso previsto per quelli corrispettivi (9,45%).
9 Per concludere, l'opposizione a decreto ingiuntivo va pertanto accolta e AR ET condannato al pagamento, in favore dell'opposta, della minor somma di € 6.944,45 (pari al capitale residuo dovuto in forza del contratto di finanziamento), oltre agli interessi di mora, dal
27.04.2019, che andranno ricalcolati al tasso di quelli corrispettivi (9,45%), fino al soddisfo.
CP_ Nulla invece spetta a a titolo di saldo passivo del conto corrente, in difetto di adeguata prova della sua formazione.
Le spese di lite, tenuto conto dell'esito della lite (rigetto della domanda relativa al conto corrente, parziale accoglimento della domanda relativa al contratto di finanziamento), possono compensarsi per metà, mentre la restante metà va posta a carico dell'opponente e si liquida secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 (aggiornato dal d.m. 147/2022). In particolare, i parametri adoperati sono i medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, i minimi per la fase istruttoria, attesa la natura documentale della controversia e la ripetitività delle questioni trattate dalle parti nei termini di cui all'art. 183, 6 comma, c.p.c. Lo scaglione di riferimento è quello relativo alle cause di valore compreso tra € 5.200,00 e € 26.000,00.
p.q.m.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da AR
ET avverso il decreto ingiuntivo n. 1712/2020, così provvede:
1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, della minor somma di €
6.944,45 in forza del contratto di finanziamento, oltre interessi moratori al tasso del 9,45% dal
27.04.2019 al soddisfo;
3) compensa per metà le spese processuali e condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, della restante metà, che si liquida in € 2.118,50 per compensi, oltre al 15% di rimborso forfettario per spese generali, iva e cpa come per legge;
Così deciso in Velletri all'esito dell'udienza dell'11 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Federica Ferreri
10