Ordinanza collegiale 24 aprile 2024
Ordinanza collegiale 29 gennaio 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 23/12/2025, n. 2219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2219 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02219/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00105/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 105 del 2022, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di -OMISSIS-, domiciliataria ex lege in -OMISSIS-, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per la condanna:
dell’amministrazione al risarcimento dei danni iure hereditatis subiti dai ricorrenti in seguito al decesso del loro prossimo congiunto, già militare, per esposizioni ad uranio impoverito e/o nanoparticelle.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 novembre 2025 il dott. AR EN e udito per i ricorrenti il difensore come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso (notificato in data -OMISSIS-e depositato in data -OMISSIS-) i ricorrenti indicati in epigrafe, rispettivamente quali vedova e figli del defunto tenente colonnello dell’Esercito Italiano -OMISSIS-, hanno chiesto di condannare il Ministero della Difesa al risarcimento dei danni iure hereditatis subiti in seguito al decesso del loro prossimo congiunto per asserite esposizioni ad uranio impoverito e/o nanoparticelle, da quantificare in € 3.000.000,00 (o nel maggiore o minore importo ritenuto di giustizia), oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di insorgenza della patologia al soddisfo.
A sostegno del ricorso proposto i ricorrenti hanno dedotto:
- che il defunto -OMISSIS- ha preso parte nel corso della sua carriera militare alla missione internazionale di pace in Bosnia – Herzegovina denominata “Joint Endeavour” dal -OMISSIS-;
- che in tale periodo il militare “ ha dovuto permanere, nonché spostarsi a bordo ai automezzi non dotati di sistemi di filtraggio dell’aria, in siti caratterizzati da elevatissimo fattore di rischio connesso al contato con ambiente altamente inquinato da esalazioni e residui tossici derivanti dalla combustione ed ossidazione dei metalli pesanti causate dall’impatto e dall’esplosione delle munizioni utilizzate, fra le quali si annoverano quelle con utilizzo di Uranio Impoverito per i bersagli corazzati e, in genere, quelli molto protetti come le fabbriche di prodotti chimici ” e che “ si è trovato ad operare privo di specifiche protezioni individuali in condizioni di fortissimo stress sia emotivo che fisico, indebolito nelle difese immunitarie dalle numerose vaccinazioni somministrategli, in condizioni climatiche avverse ed igieniche precarie, consumando pasti e bevendo acqua del posto ” (v. pag. 3 del ricorso);
- che nel mese di maggio 2006 gli è stata diagnosticata una -OMISSIS-”, infermità che lo ho portato alla morte in data-OMISSIS-;
- che il Ministero della Difesa si è espresso favorevolmente circa il riconoscimento della causa di servizio in favore dello stesso, con conseguente conferimento allo stesso dello status di soggetto equiparato a vittima del dovere e dei relativi benefici ex lege ;
- che con sentenza n. -OMISSIS- il Tribunale di -OMISSIS- ha dichiarato il diritto degli odierni ricorrenti ad usufruire dell’assegno mensile nella misura di € 500,00 con decorrenza dal-OMISSIS- e, per l’effetto, ha condannato il Ministero della Difesa a corrispondere l’assegno vitalizio mensile nella misura di € 500,00 con decorrenza-OMISSIS-, oltre accessori di legge;
- che è poi intervenuto il decreto n. -OMISSIS-del Ministero intimato con il quale è stato attribuito agli odierni ricorrenti l’assegno vitalizio mensile;
- di aver inviato al Ministero messe in mora in data -OMISSIS- ai fini del risarcimento dei danni patiti e dell’interruzione della prescrizione;
- la riconducibilità della patologia che ha portato il militare alla morte alle particolari condizioni ambientali od operative di missione;
- la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla presente controversia;
- la presenza della condotta colposa del datore di lavoro;
- la mancata adozione da parte dello stesso di precauzioni minime di sorta onde prevenire l’insorgenza di eventuali probabili patologie neoplastiche a carico dei propri dipendenti impegnati in quelle operazioni;
- l’omessa garanzia di sufficienti livelli di igiene e sicurezza richiesti da quelle particolari circostanze;
- la mancata dotazione in favore dei propri militari di dispositivi di protezione individuale e di adeguate informazioni circa le possibili conseguenze dannose derivanti dall’esposizione all’uranio impoverito ed alle nanoparticelle di metalli pesanti;
- l’avvenuta posizione in essere di tale condotta nonostante le condizioni di disagio e di elevato rischio dei luoghi e degli ambienti in cui l’amministrazione ha comandato i suoi dipendenti ad operare e l’accertata presenza in quei contesti di materiali tossici e nocivi, previamente utilizzati durante operazioni belliche, aventi anche effetti radioattivi e biologici;
- in ordine alla giurisprudenza amministrativa relativa all’accertata pericolosità dei territori in cui è stato impiegato il defunto militare ed alla responsabilità dell’amministrazione;
- la presenza del nesso di causalità tra la patologia suddetta ed il servizio da questi prestato in occasione della predetta missione internazionale alla luce del parere del comitato di verifica n.-OMISSIS- relativamente al riconoscimento della causa di servizio in favore del defunto militare;
- in relazione agli elementi scientifici che dimostrerebbero la pericolosità dell’uranio impoverito, alle diverse indagini, relazioni e studi intervenuti nel corso del tempo, agli atti adottati nel corso del tempo dagli Stati Uniti, dal legislatore italiano, dall’ONU e dal Ministero della Difesa ed alle pronunce in materia del giudice amministrativo e di quello contabile;
- la sussistenza di ulteriori fattori concausali nell’insorgenza della patologia suddetta costituiti: dall’impiego in dosi considerevoli di vaccinazioni variamente somministrate al defunto militare; dallo stress nell’espletamento della missione predetta, tenuto conto dei gravosi turni di lavoro mensili (anche notturni); delle condizioni alloggiative e climatiche in cui l’attività lavorativa si è svolta;
- la necessità per il datore di lavoro di ispirare la propria condotta in materia di sicurezza all'acquisizione della migliore scienza ed esperienza alla luce del disposto dell'art. 2087 c.c., pure tenuto conto del precedente costituito dalla c.d. guerra del golfo;
- la conoscenza da parte dell’amministrazione dell’avvenuto impiego di munizioni all’uranio impoverito, con possibilità per la stessa di impedire la contaminazione dei propri uomini adottando idonee misure di sicurezza;
- la conseguente sussistenza della responsabilità, sia contrattuale che extracontrattuale, dell’amministrazione per tutti i danni eziologicamente connessi all’attività lavorativa;
- la configurabilità di tale responsabilità ai sensi degli artt. 32 Cost., 2087 e 1218 c.c., pure tenuto conto delle norme dell’ordinamento interno e comunitario che individuano, a seconda dell’attività organizzata dal datore di lavoro, le misure tecnologiche ed organizzative idonee a porre in essere una effettiva tutela della salute psico-fisica del prestatore di lavoro, nonché in base al combinato disposto degli artt. 2087 e 2050 c.c.;
- la necessità di liquidare i danni non patrimoniali iure hereditatis , comprensivi sia di danno biologico che di quello morale ed esistenziale.
2. Si è costituito il Ministero della Difesa, il quale ha chiesto la reiezione del ricorso e si è difeso come in atti.
In particolare, l’amministrazione ha dedotto:
- la necessità per i ricorrenti ai sensi dell’art. 2087 c.c. di assolvere correttamente all’onere di allegazione e probatorio prima che l’amministrazione sia onerata di fornire la controprova, non configurando tale disposizione un’ipotesi di responsabilità oggettiva;
- la carenza di allegazione e prova da parte dei ricorrenti in relazione alla nocività dell’ambiente di lavoro, alla concreta esposizione ad uranio impoverito ed al nesso causale con riferimento alla specifica vicenda lavorativa del defunto militare, mancando la deduzione e prova che lo stesso sia stato esposto alle particelle di uranio impoverito, nonché allegazioni in ordine alle mansioni concretamente svolte dallo stesso ed ai luoghi e tempi di lavoro;
- che l’avvenuto riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia in esame e dello status di “vittima del dovere equiparata” non potrebbe automaticamente comportare la responsabilità civile dell’amministrazione, stante la diversa criteriologia medico-legale sottesa ai diversi istituti ed il diverso standard ai fini dell’accertamento del nesso di causalità anche alla luce della giurisprudenza amministrativa in materia;
- in ordine alla principale letteratura scientifica in materia ed alla relazione sullo stato di salute del personale militare e civile italiano impiegato nei territori della ex Jugoslavia, pubblicata nel corso del 2019 dai Ministeri della Difesa e della Salute;
- la mancanza di evidenze medico-legali circa la correlazione tra l’esposizione a nanoparticelle e l’insorgenza di patologie neoplastiche;
- che gli studi scientifici attribuirebbero alle nanoparticelle valenza essenzialmente nei riguardi dell’insorgenza di patologie respiratorie e cardiovascolari;
- che in casi similari la ricerca svolta sarebbe stata solo di tipo qualitativo e non quantitativo e riferita unicamente a reperti biologici, vale a dire che non risulterebbe siano stati eseguiti esami su liquidi biologici (sangue e urine), unici esami oltre a quello sui capelli che potrebbero dare informazioni sia di tipo qualitativo che quantitativo;
- che in ordine alla sussistenza del nesso causale tra la somministrazione di vaccini e l’insorgenza della suddetta patologia i ricorrenti non avrebbero indicato i vaccini somministrati e che comunque non vi sarebbe alcuna prova scientifica della sussistenza di un nesso di causalità tra vaccinazioni effettuate e patologie di tipo oncologico;
- l’avvenuta quantificazione dei danni da parte dei ricorrenti senza alcun ancoraggio a deduzioni fattuali specifiche ed in modo sproporzionato rispetto ai criteri di liquidazione applicabili alla presente fattispecie;
- la mancanza di specifiche deduzioni in relazione alla sofferenza morale patita dal congiunto o a particolari condizioni che potrebbero giustificare una personalizzazione del danno;
- che la specifica patologia contratta dal militare, da cui sono derivati i danni di cui si chiede il risarcimento, non potrebbe per sua natura dare vita ad una condizione di invalidità permanente, bensì solo ad un’invalidità temporanea, seppur progressiva e crescente;
- in subordine, la necessità di scomputare da quanto riconosciuto a titolo di risarcimento danni le somme già percepite e percipiende a titolo indennitario in applicazione del principio della compensatio lucri cum damno ; in particolare, l’avvenuta erogazione: dello speciale assegno vitalizio mensile non reversibile di € 1.033,00 (per ciascun ricorrente) con decorrenza dall’-OMISSIS-; dell’assegno vitalizio mensile non reversibile di € 258,23 (per ciascun ricorrente) con decorrenza dal-OMISSIS-, importo poi rettificato ed incrementato ad € 500,00 con decorrenza dal-OMISSIS-; della speciale elargizione una tantum per un importo totale di € 222.495,89; del trattamento speciale di € 76.052,40 in favore della vedova ricorrente a decorrere dall’1.8.2006 e fino al 31.7.2009 e poi dall’1.8.2009 della pensione privilegiata indiretta di € 45.631,44; dell’equo indennizzo una tantum pari ad € 42.281,85;
- la prescrizione quinquennale del diritto azionato.
3. All’udienza pubblica del-OMISSIS- la causa è stata trattenuta in decisione.
Con ordinanza collegiale pubblicata in data -OMISSIS- questa Sezione ha disposto verificazione, nominando verificatore il Direttore del Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale dell’INAIL con facoltà di delega ad altro medico idoneo del medesimo Istituto, al fine di accertare “ se la patologia che ha condotto alla morte del militare sia riconducibile, secondo il criterio del più probabile che non, ad esposizione a uranio impoverito ed a nanoparticelle e se il tempo di esordio di tali patologie risulti compatibile con la cronologia delle missioni e/o la tipologia di esercitazioni cui il militare ha partecipato ” e, in caso di risposta affermativa al relativo quesito, di quantificare la percentuale di invalidità permanente e determinare l’ammontare del danno, applicando nella liquidazione il principio della compensatio lucri cum damno .
In data -OMISSIS-è stata depositata in atti nota U.INAIL.-OMISSIS- con la quale il Direttore del Dipartimento di Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro e Ambientale dell’INAIL ha delegato l’attività di verificazione ai soggetti indicati in atti.
Il verificatore delegato da tale Direttore ha depositato in data -OMISSIS-richiesta di aggiornamento dei termini indicati dall’ordinanza con la quale è stata disposta verificazione.
Con ordinanza pubblicata in data -OMISSIS- questa Sezione ha accolto la richiesta formulata dall’organismo verificatore, onerato lo stesso di depositare la relazione finale entro il termine di 120 giorni e fissato per il prosieguo della trattazione l’udienza pubblica del -OMISSIS-.
In data-OMISSIS- è stata poi depositata la relazione di verificazione.
Infine, all’udienza pubblica del -OMISSIS- la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Tanto premesso, va prima di tutto respinta l’eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa erariale, avendo i ricorrenti prodotto diffide interruttive della prescrizione del diritto azionato, notificate all’amministrazione e ricevute dalla stessa rispettivamente in data -OMISSIS-.
Ciò posto, il ricorso proposto è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte.
5. Vanno prima di tutto richiamate e fatte proprie da questo Collegio (in continuità con quanto già fatto da questa Sezione con la sentenza n. 569/2025) le coordinate ermeneutiche esposte dalla giurisprudenza amministrativa che ha scrutinato vicende simili alla presente ed ha evidenziato il diverso standard probatorio esistente tra i giudizi risarcitori e quelli relativi ad istituti di carattere indennitario:
“ 11. Questa Sezione, occupandosi dell’incidenza eziopatogenetica sulle patologie tumorali del servizio prestato in scenario bellico, ha osservato che la riconducibilità causale dell’insorgenza di patologie neoplastiche all’esposizione ad uranio impoverito, ancorché accreditato da parte della letteratura scientifica, non si rivela, allo stato, asseverato da unanimi, quanto obiettivi riscontri medico-legali, dimostranti la diretta ed univoca derivazione etiopatogenentica di siffatte infermità dalle radiazioni di cui trattasi (Cons. Stato, sez. II 07/10/2021 n. 6679; id. 09/08/2021 n. 5816).
In particolare- posto che nel tempo si è riconosciuta la potenzialità nociva dell’esposizione a ridetti fattori patogeni- la questione più dibattuta continua ad afferire all’incisività del nesso causale e alla ripartizione dell’onere della prova, avuto riguardo alla molteplicità fattoriale, anche di carattere endogeno-costituzionale, dell’insorgenza di talune forme morbose, da un lato, e al disagio aggiuntivo rispetto alla ordinarietà che comunque connota la vita militare, a maggior ragione in contesti quali quelli per cui è causa (Cons. Stato sez. II 20 aprile 2022 n. 2991).
11.1 -OMISSIS-’ stato, inoltre, osservato che, se allo stato delle conoscenze scientifiche non è acclarata l’effettiva valenza patogenetica dell'esposizione all'uranio impoverito, ciò non osta al diritto alla percezione dell'indennità che comunque spetta allorché l'istante abbia contratto un'infermità verosimilmente a causa di “particolari condizioni ambientali ed operative”, di cui l’esposizione e l'utilizzo di proiettili all’uranio impoverito e la dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico costituiscono solo un possibile aspetto. Il militare interessato a percepire la speciale elargizione di cui al richiamato art. 1079 D.P.R. n. 90 del 2010, pertanto, non è tenuto a dimostrare l’esistenza di un nesso eziologico fra esposizione all’uranio impoverito (o ad altri metalli pesanti) e neoplasia, mentre siffatto accertamento è necessario ove l’interessato svolga una domanda risarcitoria, ossia assuma la commissione, da parte dell’Amministrazione, di un illecito civile consistente nella colpevole esposizione del dipendente ad una comprovata fonte di rischio in assenza di adeguate forme di protezione, con conseguente contrazione di infermità: in tale ipotesi, invero, grava sull’assunto danneggiato dimostrare, inter alia, l’effettiva ricorrenza del nesso eziologico (ossia la valenza patogenetica di siffatta esposizione), sia pure in base al criterio del più probabile che non (Cons Stato sez. II 12 aprile 2022 n. 2742; 9 agosto 2021 n. 5816; 3 dicembre 2021 n. 8053; sez. IV, 24 maggio 2019, n. 3418).
11.2 Ne discende che non è sufficiente dedurre lo svolgimento di una missione in area balcanica e l’insorgenza di una patologia tumorale per ritenere automaticamente provato il nesso di causalità, dovendo quest’ultimo essere indagato, anche in prospettiva concausale, con riferimento a tutte le circostanze del caso concreto, con particolare riferimento ai fattori di rischio a cui il militare è stato esposto, alla durata dell’esposizione, alla tipologia di infermità, al momento di insorgenza.
…
12.4 Questa Sezione ha già avuto modo di evidenziare, in una controversia di tenore analogo, l’esigenza di “sgombrare il campo d’indagine da quegli elementi di valutazione che traggono origine da contributi giurisprudenziali o scientifici che, esprimendosi con riguardo ad altre vicende personali ovvero in termini astratti e generalizzanti, non possono fornire un contributo chiarificatore rispetto alla specifica questione della effettiva incidenza causale delle mansioni espletate dall’appellante sulla malattia oncologica da cui risulta affetto … Per la medesima ragione, non è possibile assegnare rilievo dirimente ai fini del decidere ai precedenti giurisprudenziali richiamati dall’appellante (es. Cons. Stato sez. IV 30 novembre 2020 n. 7564), poiché riferiti a diversi casi concreti e a differenti patologie.
12.7 Né il nesso di causalità può essere utilmente dedotto, per relationem, … dal parere del Comitato di Verifica in ordine alla dipendenza dell’infermità dalla causa di servizio (peraltro, relativa ad un altro commilitone), atteso il differente onere probatorio su cui si fondano la domanda indennitaria e quella risarcitoria, come chiarito dalla giurisprudenza sopra richiamata ” (Consiglio di Stato, II Sez., 17 gennaio 2023, n. 608);
“ 23. Come chiarito di recente dalla giurisprudenza anche della Sezione, a fronte della sottoposizione del militare a sostanze potenzialmente dannose, possono configurarsi, oltre alla richiesta risarcitoria, diverse iniziative, tra le quali non solo la domanda di equo indennizzo, ma anche quella intesa al conseguimento della “speciale elargizione” prevista per le vittime del dovere, tutte sottoposte ad una specifica ed autonoma disciplina (Cons. Stato, sez. II 9 marzo 2022 n. 1695).
23.1. I presupposti alla base della speciale elargizione e dell’equo indennizzo sono diversi da quelli posti a fondamento della domanda di risarcimento del danno, quand’anche in presenza di sovrapponibili fattori originativi (quali l’impiego in area contaminata con sostanze potenzialmente nocive) e di omogenee conseguenze di carattere patologico.
23.2. Il militare interessato a percepire la speciale elargizione di cui oggi all’art. 1079 del d.P.R. n. 90 del 2010, non è tenuto infatti a dimostrare l’esistenza di un nesso eziologico fra esposizione all’uranio impoverito (o ad altri metalli pesanti) e neoplasia, mentre siffatto accertamento è necessario ove svolga una domanda risarcitoria, ossia assuma la commissione, da parte dell’Amministrazione, di un illecito civile consistente nella colpevole esposizione del dipendente ad una comprovata fonte di rischio in assenza di adeguate forme di protezione, con conseguente contrazione di infermità (Cons. Stato, sez. II, 7 ottobre 2021 n. 6679; id., 9 agosto 2021 n. 5816; sez. IV, 24 maggio 2019, n. 3418) ” (Consiglio di Stato, II Sez., 18 gennaio 2023, n. 636);
“ Sul piano strutturale la qualificazione dell’illecito come ascrivibile alla responsabilità da inadempimento del datore di lavoro implica, ai sensi dell’art. 1218 cod. civ., che il lavoratore deve provare l’esistenza dell’obbligazione lavorativa, l’inadempimento del datore di lavoro e i danni conseguenza; il datore di lavoro deve provare l’assenza di colpa e pertanto di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo (v. ancora Cons. Stato, Ad. plen. n. 1 del 2018; Cass. civ., sez. lav., 15 giugno 2017, n. 14865). In altre parole, sul lavoratore che lamenti di avere subito un danno alla salute a causa dell’attività lavorativa svolta incombe l’onere di provare l’esistenza di tale danno, come pure la nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l’uno e l’altro: solo se il lavoratore ha fornito la prova di tali circostanze sussiste per il datore di lavoro l’onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie a impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile all’inosservanza di tali obblighi ” (Consiglio di Stato, II Sez., 8 agosto 2023, n. 7718).
6. Orbene, da quanto precede e dal più rigoroso onere della prova del nesso di causalità gravante sul ricorrente in sede risarcitoria deriva prima di tutto che, contrariamente a quanto sembrano sostenere i ricorrenti, il suddetto provvedimento di riconoscimento della dipendenza della causa di servizio in favore del dante causa degli odierni ricorrenti non vale di per sé a dimostrare la sussistenza del nesso di causalità tra i fattori indicati in ricorso ed i danni ivi dedotti.
Ne deriva la necessità di esaminare le risultanze della verificazione disposta da questa Sezione nel corso dell’odierno giudizio al fine di accertare la sussistenza del nesso causale.
In particolare, l’organismo verificatore (previo esame dello stato di servizio del militare, dei rapporti informativi e delle mansioni svolte dallo stesso):
- ha ricostruito la storica clinica del militare, le caratteristiche della patologia dalla quale è stato colpito, la leucemia mieloide acuta, l’eziologia di tale patologia, la facile ipotizzabilità di specifici fattori di rischio per alcune attività (ad esempio, il benzene nell’industria petrolchimica e le radiazioni ionizzanti nel settore nucleare) e le difficoltà per altre attività di identificare precisamente la specifica esposizioni / le specifiche esposizioni;
- si è soffermato sui rischi correlati all’attività svolta dal militare nel corso della sua permanenza in Bosnia Herzegovina;
- ha svolto considerazioni sulle radiazioni ionizzanti, sull’uranio impoverito e sugli studi epidemiologici sul personale militare impiegato in missioni estere e su popolazioni residenti in aree potenzialmente contaminate da uranio impoverito;
- ha richiamato le campagne di monitoraggio poste in essere nei luoghi dell’ex Jugoslavia interessati dall’impiego di munizionamento con uranio impoverito e la posizione espressa dallo HE ( Scientific Commitee on Health and Environmental Risks );
- ha ritenuto l’opportunità di effettuare una “ stima probabilistica dell’associazione tra uno specifico quadro patologico di natura neoplasica e dosi individuali pregresse di radiazioni ionizzanti ” in relazione al defunto militare in ragione della “ riconosciuta radioinducibilità della leucemia mieloide acuta e in considerazione dell’esistenza di strumenti concettuali e operativi che consentono, sul piano radiologico, valutazioni di dose incorporata ” (v. pag. 32 della relazione di verificazione);
- ha quindi proceduto al calcolo della dose potenziale al midollo ematopoietico del defunto militare ed alla stima della probabilità di causa;
- a tal fine ha svolto una stima della quantità di uranio impoverito incorporato ( DU intake ), prendendo in considerazione soltanto la via inalatoria quale modalità di introduzione di particolato potenzialmente contaminato da DU (non risultando dalla documentazione in atti prova di contaminazione per mezzo di interventi su bersagli colpiti e/o su proiettili al DU conficcati nel terreno);
- avvalendosi di apposita applicazione fornita dall’ICRP e fatte una serie di operazioni, ha determinato un valore finale di dose equivalente pari a 0.002 mSv, indicandola come base dosimetrica per il calcolo della Probabilità di Causa (PC);
- ha chiarito: che la Probabilità di Causa è la probabilità che un evento di natura stocastica sia attribuibile alle radiazioni ionizzanti (nell’ottica di valutare la verosimiglianza che l’esposizione nel corso della missione suddetta abbia causato l’evento oncogeno), la formula matematica utilizzata per effettuare il calcolo, la genesi di tale concetto, la sua utilità ed il diffuso utilizzo della stessa;
- ha concluso sul punto che “ anche considerando il percentile più elevato (99°), la probabilità che la leucemia mieloide acuta contratta dal militare … sia stata indotta dalla pregressa esposizione a radiazioni ionizzanti da inalazioni di DU è virtualmente nulla ”, aggiungendo che “ Tenendo inoltre conto che le valutazioni dell’ipotetica dose incorporata sono state condotte sulla base di una serie di ipotesi fortemente cautelative (tra le quali un impiego massivo di perforatori al DU per unità di superficie considerata, condizioni costanti di alta polverosità ambientale, concentrazione iniziale di DU nel suolo assunta come mantenuta nel tempo, tempo di permanenza all’aperto pari al 70% dell’intera giornata, incorporazione di DU assimilata ad un’esposizione di tipo acuto, dimensioni ipotizzate del particolato inalato tali da massimizzare la penetrazione profonda nell’albero respiratorio) è possibile ritenere altamente probabile che la patologia sofferta dal militare sia da ascrivere a cause diverse dall’esposizione a radiazioni ionizzanti da incorporazione di DU (v. pag. 50 della relazione di verificazione);
- si è poi soffermato sugli studi epidemiologici sul personale militare impiegato in missioni estere e su popolazioni residenti in aree potenzialmente contaminate da DU, nonché su inquinamento atmosferico outdoor , particolato, metalli pesanti, nanoparticelle e potenziali effetti cancerogeni connessi a queste ultime, richiamando la classificazione degli agenti svolta dalla IARC (Agenzia specializzata dell’OMS) e soffermandosi sui diversi agenti cancerogeni, significativamente sottolineando che “ nessun composto metallico è stato evidenziato dalla IARC come possibile fonte causale di leucemia mieloide acuta ” (v. pag. 81 della relazione);
- ha poi affrontato la problematica dei possibili effetti avversi legati ad un eccessivo numero di vaccinazioni effettuate in un arco temporale ristretto (v. pagg. 83 e seguenti della relazione), per poi ricostruire il rapporto tra stress e cancro;
- ha svolto considerazioni: sul fatto che l’associazione statistico - epidemiologica tra l’esposizione ad un determinato agente e l’insorgenza di una specifica patologia non implica di per sé la sussistenza del rapporto di causalità, potendo tale associazione rivelarsi spuria sulla base di tre meccanismi (errore casuale, errore sistematico e confondimento); sui criteri di Hill per la valutazione del nesso causale in presenza di associazioni epidemiologicamente riscontrate tra malattie ed esposizione a specifici fattori di rischio di natura ambientale; sui criteri guida utilizzati in ambito medico – legale (cronologico, qualitativo, quantitativo e modale); sui due momenti fondamentali della determinazione del nesso di causalità (generale ed individuale); sulle caratteristiche della malattie infettive nelle quali l’agente eziologico è condizione necessaria ma non sufficiente per lo sviluppo della malattia; sulle peculiarità delle malattie neoplastiche come le più importanti patologie multistadio / multifattoriali;
- ha messo in evidenza: di aver dovuto seguire un metodo induttivo “ a posteriori ”, partendo dalla patologia in discussione e cercando poi di accertare se nella situazione logistica nella quale si è trovato il defunto militare si potessero individuare ipotesi di esposizione ad agenti che avrebbero potuto essere responsabili dell’induzione della predetta patologia; l’assenza di elementi concreti di supporto all’ipotesi di esposizione all’uranio impoverito del militare; la maggiore plausibilità dell’ipotesi di avvenuta esposizione cronica a basse dosi del militare; le risultanze delle campagne di monitoraggio dei luoghi interessati dall’impiego di materiali contenenti DU effettuate dal CISAM e dall’UNEP dalle quali si desume l’assenza di particolari contaminazioni di suolo, acqua ed atmosfera tali da eccedere l’esposizione di fondo naturale (al di fuori delle aree strettamente circostanti il ritrovamento di munizionamento al DU); che pure nelle aree interessate i livelli misurati sarebbero stati comunque molto ridotti o assenti; la conclusione per cui il risultato ottenuto per mezzo del calcolo della dose potenziale al midollo emopoietico e stima della probabilità della causa “ consente di ritenere altamente improbabile, quasi improponibile ” (v. pag. 99 della relazione) l’ipotesi causale del nesso fra la patologia diagnostica al militare e l’esposizione al DU nel corso delle missioni all’estero dallo stesso svolte; che dall’esame della letteratura è desumibile che “ nel caso della cancerogenesi da metalli la ricerca non ha finora fatto osservare profili di aumento del rischio per neoplasie del sistema emolinfopoietico ” (v. pag. 108 della relazione); che non sussistono “ elementi tratti dalla letteratura scientifica che indichino che l’esposizione combinata ad agenti con accertata e sospetta azione cancerogena, nessuno individualmente associato all’eziopatogenesi della leucemia mieloide acuta, possa rappresentare un fattore di aumentato rischio per quel tumore ” (v. pag. 111 della relazione);
- ha poi escluso che lo stress psico-fisico ed il lavoro a turni e notturno possano avere causato la patologia sviluppatasi nel ricorrente alla luce dell’evidenza epidemiologica in materia (v. pag. 111 della relazione);
- con riferimento alle vaccinazioni alle quali è stato sottoposto il militare, soffermatosi sulle concrete vaccinazioni somministrate allo stesso, ha evidenziato che “ è stato rispettato il limite … consigliato … di massimo cinque vaccini in somministrazione simultanea ” (v. pag. 112 della relazione) e che comunque “ non vi sono dati circa l’inclusione del cancro tra gli effetti indesiderati a lungo termine per nessuno dei vaccini finora disponibili … “ (v. pag. 114 della relazione);
- ha poi riassuntivamente osservato che “ l'assenza di spiegazioni alternative per uno o più eventi morbosi non costituisce elemento determinante a sostegno dei fattori eziologici ipotizzati, ossia non rafforza di per sé alcuna ipotesi eziologica. Inoltre, si rileva che anche l'eziologia multifattoriale di un quadro morboso non è, come peraltro in precedenza osservato, sottratta ai criteri di determinazione del nesso di causalità generale e di causalità individuale. Il ruolo concausale di uno o più fattori correlati al lavoro nel produrre un evento morboso in un lavoratore (ad esempio di un co-cancerogeno presente nel luogo di lavoro cui il lavoratore è stato esposto) viene pienamente riconosciuto dalla normativa e dalla giurisprudenza vigenti, una volta che sia adeguatamente supportato sul piano scientifico ìn relazione al caso in esame. Non si può però affermare a priori, ossia in assenza di circostanziati riscontri nella letteratura scientifica, che la potenziale idoneità lesiva del concorso dei singoli agenti (ossia la potenziale capacità di ciascuno di influire sul percorso eziopatogenetico che porta all'insorgenza di differenti eventi morbosi in un contesto di azione concomitante) sia sufficiente per inferire un nesso causale, soprattutto quando non sono noti i livelli espositivi, non sono definite le sedi di interesse (tessuti, organi o distretti specifici), sono scarsamente noti i percorsi eziopatogenetici in relazione alla specifica patologia (ad esempio una specifica neoplasia), non sia evidenziata in letteratura una chiara azione additiva e/o sinergica di due o più fattori nella produzione dello specifico evento morboso (ad esempio di un dato tipo di tumore) ”;
- ha preso in esame le osservazioni formulate dal c.t.p. dei ricorrenti, ha riepilogato quanto già osservato, si è soffermato sulla normativa ratione temporis applicabile, sul contenuto del manuale “ Scuola Interforze per la Difesa Nucleare Biologica e Chimica – Configurazione degli elementi del rischio conseguente al possibile impiego dell’uranio impoverito (DU – Deplete Uranium), Rieti aprile 2000 ” (il più recente relativo al periodo indagato dall’organismo verificatore) e sulle misure cautelative da assumere in base allo stesso in caso di rinvenimento di materiale con DU;
- ha replicato ad alcune osservazioni del predetto c.t.p. e sottolineato: che questo non ha specificato i metalli / nanoparticelle a cui faceva riferimento; il carattere apodittico dell’affermazione dello stesso per cui tali materiali sarebbero presenti solo ed esclusivamente in contesti bellici; il mancato rinvenimento agli atti di alcuni documenti citati dal c.t.p.; la necessità di focalizzare l’esame sulla risposta al quesito formulato da questa Sezione relativa alla patologia del ricorrente e non già in relazione in via generale al nessso causale tra l’insieme della patologie e l’esposizione ad uranio impoverito e nanoparticelle;
- ha, infine, rassegnato le seguenti conclusioni: “ sulla base delle considerazioni finora svolte la Commissione di verificazione, tenendo conto anche delle note inviate dal consulente di parte, ritiene che non risultino soddisfatti i criteri di ordine qualitativo, quantitativo e modale, impiegati per la valutazione del nesso causale tra leucemia mieloide acuta e attività svolta in qualità di militare da parte del Tenente Colonnello FA HE, con conseguente mancata individuazione sia del nesso di causalità generale sia del nesso dí causalità individuale. Pertanto, non si può ritenere verosimile o altamente probabile che la patologia (leucemia mieloide acuta) contratta dal Tenente Colonnello FA HE sia riconducibile all'attività lavorativa svolta, con particolare riferimento al periodo della missione militare nel teatro operativo della Bosnia-Herzegovina. Al contrario, le informazioni ad oggi evincibili dalla letteratura scientifica e dalla documentazione riguardante i dati sanitari e occupazionali del militare portano ad affermare che un nesso causale tra la malattia che lo ha colpito e l'attività lavorativa svolta sia ragionevolmente escludibile ” (v. pag. 136 della relazione).
7. Questo Collegio condivide e fa proprie le conclusioni alle quali è pervenuto l’organismo verificatore alla luce delle indagini svolte, della letteratura scientifica citata e delle congrue e puntuali considerazioni per come sopra riassunte (anche in riscontro alle osservazioni svolte da parte ricorrente per mezzo del proprio consulente di parte in sede di contraddittorio tecnico), dalle quali risulta il mancato soddisfacimento dello standard probatorio del più probabile che non ai fini della prova del nesso di causalità e dell’accoglimento delle domande proposte.
Del resto, il diverso standard probatorio esistente, da una parte, nell’ambito dell’accertamento della dipendenza da causa di servizio di patologie tumorali insorte in capo a militari esposti ad uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti in occasione del servizio prestato all’estero e, dall’altra, con riferimento alle azioni risarcitorie intraprese è stato anche di recente ribadito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la pronuncia n. 15 del 7.10.2025.
Con tale pronuncia è stato sottolineato come soltanto con riferimento alla prima ipotesi (quella dell’accertamento della dipendenza da causa di servizio) il sistema di riparto dell’onere della prova è modulato nel senso che “ il militare è quindi tenuto a dimostrare di avere svolto il proprio servizio, tra quelli tipizzati dalla disposizione di legge ora richiamata (missioni nazionali o internazionali, impiego nei poligoni di tiro o nei siti di stoccaggio del munizionamento), in particolari condizioni ambientali od operative che ne abbiano aumentato il rischio di malattia, e che quella poi manifestatasi in seguito abbia carattere tumorale e sia espressiva di quel rischio. L’Amministrazione è invece onerata della prova contraria, la quale … si sostanzia in «una specifica genesi extra-lavorativa della patologia» ”.
Stante la diversità ontologica dei giudizi che il giudice è chiamato a porre in essere ai fini del vaglio di tali diverse tipologie di azioni questo Collegio non può che ribadire che l’accoglimento delle istanze e azioni presentate dai ricorrenti in relazione ad istituti di carattere indennitario e non risarcitorio non può supplire alla mancata prova della sussistenza nesso di causalità nella presente controversia di carattere risarcitorio.
Del resto, la suddetta pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha altresì significativamente evidenziato che in sede di domanda risarcitoria proposta ex art. 2087 c.c. il lavoratore (o come nel caso di specie l’erede dello stesso) ha l’onere di provare oltre alla nocività dell’ambiente di lavoro anche “ la riconducibilità ad esso della patologia contratta sul piano causale ”.
Tuttavia, nel caso di specie per le ragioni sovraesposte la parte ricorrente non ha assolto all’onere di dimostrare la sussistenza di tale nesso causale.
In conclusione, alla luce di tutto quanto precede, il ricorso proposto va respinto.
8. Le spese vanno compensate in ragione della peculiarità della fattispecie e delle difficoltà insite nella dimostrazione del nesso di causalità con riferimento a fattispecie come la presente. Le spese della verificazione debbono essere poste integralmente a carico di parte ricorrente in ragione della soccombenza della stessa. Tali spese saranno liquidate con separato decreto nell’importo che verrà ritenuto congruo una volta acquisita l’apposita richiesta dall’organo verificatore.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione staccata di -OMISSIS- (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Pone le spese di verificazione per l’intero a carico di parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità dei ricorrenti e del di loro dante causa, nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare l’identità e lo stato di salute del dante causa degli stessi.
Così deciso in -OMISSIS- nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RL US, Presidente
AR EN, Referendario, Estensore
Simona Saracino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR EN | RL US |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.