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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 13/06/2025, n. 1085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1085 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 363/2016
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE In persona del Giudice monocratico Dott. Raffaele Zibellini all'esito dell'udienza del 12.6.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e discusso in forma scritta la causa, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tra
(CF: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Angela Aversa. attrice-opponente
contro
(CF: Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Finisia Di Cianni. convenuta-opposta
FATTO E DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto la fase di merito dell'opposizione proposta dalla sig.ra quale debitrice esecutata, avverso l'ordinanza di Parte_1 assegnazione del 13.7.2015 emessa nell'ambito del procedimento di espropriazione mobiliare presso terzi R.G.E. n. 607/2015. Con il provvedimento opposto veniva assegnato in pagamento alla creditrice procedente sig.ra l'importo di € 975,42, ossia il totale Controparte_1 delle somme accantonate dal terzo pignorato Poste Italiane S.p.A. che, come da dichiarazione ex art. 547 c.p.c., erano presenti sul libretto di deposito intestato all'opponente. La sig.ra ha in questa sede ribadito: 1) l'impignorabilità delle somme Pt_1 pignorate e poi assegnate, trattandosi di importi ricevuti a titolo di pensione cat. SO
certificato n. 20048792 erogata dall' 2) di non aver potuto far valere tale CP_2 doglianza nel processo esecutivo, in quanto non era stata resa edotta dello stesso ed all'uopo ha disconosciuto la firma presente sull'avviso di ricevimento dell'atto di pignoramento presso terzi n. 1204; 3) l'inesistenza/inefficacia del pignoramento, stante la mancanza di conformità delle copie informatiche dei titoli depositati telematicamente.
2. Si è costituita la sig.ra chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'opposizione in quanto infondata e inammissibile.
3. Con ordinanza del 23.5.2016 il precedente titolare del fascicolo ha sospeso il presente procedimento sino alla definizione del procedimento relativo alla querela di falso dell'avviso di ricevimento dell'atto di pignoramento proposto dalla sig.ra presso l'intestato Ufficio (R.G. n. 339/2016). Parte_1
4. Con ricorso depositato il 6.1.2025 la sig.ra ha riassunto il Parte_1 giudizio essendo stato definito il giudizio pregiudiziale.
5. Si è costituita nel giudizio riassunto la sig.ra Controparte_1 formulando espressa domanda di compensazione delle spese del giudizio.
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6. La parte attrice ha proposto opposizione ex art. 617 comma 2 c.p.c. (opposizione agli atti esecutivi) all'ordinanza di assegnazione eccependo, tra l'altro, l'impignorabilità delle somme: trattasi di doglianza sussumibile nell'art. 615 c.p.c. (opposizione all'esecuzione) in quanto pone in contestazione l'an della procedura esecutiva.
Ebbene, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, richiamata anche dal G.E. nell'ordinanza cautelare del 10.1.2016, va esclusa la possibilità di far rivivere attraverso l'opposizione agli atti esecutivi quelle contestazioni che avrebbero dovuto essere tempestivamente svolte durante lo svolgimento del processo attraverso l'opposizione all'esecuzione, a meno che non venga dimostrata dall'opponente l'incolpevole mancata conoscenza dell'intero procedimento esecutivo (cfr. Cass. civ., Sez. III, Sent., 24/02/2011, n. 4505). Nel caso di specie la doglianza in parola deve ritenersi ammissibile essendo emerso che il debitore non ha ricevuto la notifica dell'atto di pignoramento. Invero, con sentenza n. 1791/2024 pubblicata il 23.10.2024, passata in giudicato, il Tribunale di Castrovillari in composizione collegiale ha dichiarato la falsità della firma apposta, apparentemente a nome della sig.ra sull'avviso di Parte_1 ricevimento della raccomandata postale n. 1204 inviata il 26.5.2015 e ricevuta il 28.5.2015 relativa alla notifica dell'atto di pignoramento presso terzi intrapreso dall'odierna convenuta. Ciò posto, passando quindi alla disamina dell'eccezione riguardante la pignorabilità dei beni, va preliminarmente rilevato che la presente procedura esecutiva è stata
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instaurata in data antecedente all'entrata in vigore dell'art. 13, d.l. 27 giugno 2015 n. 83, conv. con modif. in l. 6 agosto 2015, n. 132 che ha inserito nell'art. 545 c.p.c. un nuovo comma 8 c.p.c., avente il seguente tenore: “Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento;
quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge”. Stando a quanto previsto dall'art. 23 comma 6 d.l. n. 83 del 2015 (“Le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13, comma 1, lettere d), l), m), n), si applicano esclusivamente alle procedure esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.”) non sarebbe stato possibile applicare tale norma al caso in questione. Pur tuttavia è intervenuta la pronuncia della Corte Costituzionale n. 12 del 31.1.2019, la quale ha sancito che l'art. 23 citato viola il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. laddove non prevede che il regime di impignorabilità degli emolumenti pensionistici stabilito dall'art. 545 comma 8 c.p.c. si applichi anche alle procedure esecutive pendenti alla data del 27 giugno 2015. A tale data la procedura per cui è giudizio era ancora pendente in quanto conclusasi solo con l'emissione dell'ordinanza impugnata in questa sede, intervenuta il 13.7.2015. Appurata l'applicazione del comma 8 dell'art. 545 c.p.c. alla procedura de qua, va in primo luogo segnalato che, stando a quanto evincibile dalla documentazione agli atti, nel momento in cui il pignoramento veniva notificato al terzo pignorato Poste Italiane S.p.A. (28.5.2015) sul libretto intestato all'esecutata risultava un saldo pari a 0. Del resto l'accredito inizialmente accantonato dal terzo pignorato, come da dichiarazione ex art. 547 c.p.c., è pacificamente quello relativo al rateo della pensione di luglio 2015. Vengono pertanto in rilievo i limiti di cui all'art. 545 comma 7, espressamente richiamato dal menzionato comma 8 della medesima norma, che nella formulazione introdotta dall'art. 13, d.l. 27 giugno 2015 n. 83, conv. con modif. in l. 6 agosto 2015, n. 132, dispone che “Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge».”. La misura dell'assegno sociale nel 2015 era pari ad € 448,52 mensili, per cui lo stesso, aumentato della metà, fa sì che la somma mensile assolutamente impignorabile ammonti ad € 672,78. Pertanto la quota eccedente pignorabile ammontava ad € 301,26 (€ 974,04 - € 672,78). Tale importo è pignorabile nei limiti di 1/5, per una somma pari ad € 60,25.
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Ne consegue che l'ordinanza di assegnazione opposta, avendo assegnato al creditore procedente l'intero importo presente sul libretto di risparmio intestato all'esecutata ricevuto da quest'ultima a titolo di pensione, deve ritenersi illegittima e va quindi annullata. Rimangono assorbite le ulteriori doglianze mosse dall'opponente.
7. Le peculiarità della vicenda concreta sottesa al giudizio e, in particolare, il fatto che la mancata notifica dell'atto di pignoramento presso terzi non sia dipesa da condotta direttamente imputabile alla creditrice procedente, giustificano la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta ed assorbita:
ANNULLA l'ordinanza di assegnazione emessa dal G.E. Dott. Giorgio Garofalo in data 13.7.2015 nell'ambito della procedura esecutiva R.G.E. n. 607/2015;
COMPENSA le spese del presente giudizio;
Castrovillari, 12/06/2025.
Il Giudice Dott. Raffaele Zibellini
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