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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/01/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7237/2021
Tribunale di Catania
Quinta
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7237/2021 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
Parte_2
CONVENUTO/I
Oggi 14 gennaio 2025 innanzi al dott. Assunta Massaro, sono comparsi in forma cartolare
Per l'avv. Catalano Giulio Parte_1
Per e 'avv COZZUBBO GIUSEPPA Controparte_1 Pt_2
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da note depositate telematicamente che costituiscono parte integrante del presente.
Dopo la loro lettura, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. depositandola telematicamente.
Il GOT
dott. Assunta Massaro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
SEZIONE Quinta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Assunta Massaro ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7237/2021 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. e dall'avv. CATALANO GIULIO ( ) ed C.F._2
elettivamente domiciliato in indirizzo telematico
ATTORE/I contro
(C.F. ) rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._3
dell'avv. COZZUBBO GIUSEPPA ( ) ed elettivamente C.F._4
domiciliato in VIA S.MATTEO 42,
[...]
[...]
nato a [...] [...] ed ivi res.te alla via Controparte_2 CP_2
delle Magnolie 4/A C.F.: , rappresentato e difeso C.F._5
pagina 2 di 15 dell'avv. COZZUBBO GIUSEPPA ( ) ed elettivamente C.F._4
domiciliato in VIA S.MATTEO 42 CP_2
CONVENUTO/I
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. il IG. adiva questo Parte_1
Tribunale assumendo:
-Che sin dal mese di aprile 2017 era conduttore di un immobile sito in Via Delle
Magnolie 4, frazione Macchia di Giarre (CT). L'immobile veniva concesso in locazione dalla IG.ra allo stesso ed al IG. Controparte_1 T_
, senza contratto scritto, con semplice accordo Parte_3
verbale, con il pagamento della somma di € 150,00;
- Che inizialmente andava tutto bene, fino a quando in un altro immobile, che affacciava sullo stesso cortile, andava ad abitare il fratello della IG.ra CP_1
, il IG. , che cominciava a molestare in ogni modo i
[...] Parte_2
conduttori dell'immobile della IG.ra . Gli spunti, che Controparte_1
determinavano le condotte moleste, potevano essere il consumo dell'acqua, i tempi di deposito della spazzatura, e numerose altre circostanze che venivano prese dal IG. come scuse per rimproverare, mortificare o Parte_2
ingiuriare;
- che inizialmente il IG. non rispondeva, e si rivolgeva alla IG.ra T_ CP_1
che gli diceva di avere pazienza perchè il fratello non stava bene;
- che dopo alcuni mesi, la situazione diventava insostenibile, poiché il Parte_2
si immischiava in ogni cosa, rimproverando e insultando;
a quel
[...]
pagina 3 di 15 punto, il IG. stanco delle continue mortificazioni, rispondeva alle T_
imprecazioni del e, vi erano degli scambi verbali;
Parte_2
- che ad un certo punto, l'08/12/2017, il IG. e la IG.ra Parte_2
, si presentavano presso l'abitazione condotta in affitto dal Controparte_1
IG. e lo buttavano, con violenza, fuori di casa, contro la sua Parte_1
volontà, dicendo che era un ospite e non un conduttore, dandogli pochi minuti per prendere i suoi effetti personali che non erano stati già buttati per strada;
- che il IG. era costretto a rimanere fuori tutta la notte, con gravi disaggi, T_
per poi tornare a Messina, a casa dei suoi genitori, dove oggi risiede;
- che il IG. era conduttore dell'immobile unitamente al IG. T_
, da circa sette mesi, ma anche nel caso in cui fosse Parte_3
stato ospite, nel rispetto dei criteri di correttezza e buona fede, il proprietario dell'immobile, avrebbe dovuto dare un congruo termine per consentire di trasferirsi altrove. Invece, il IG. era stato fisicamente cacciato, T_
improvvisamente, senza preavviso e con violenza, avendo dovuto subire una condotta illecita contraria alla sua volontà, e contraria ad ogni principio di correttezza lealtà e buona fede, tenuta in spregio alla normativa civile che regola i rapporti di locazione;
- che il IG. sporgeva denuncia, che veniva archiviata;
Parte_1
- che i fratelli rilasciavano dichiarazioni al PM dove dicevano di non CP_1
conoscere e che lo stesso si era introdotto in casa contro la loro Parte_1
volontà, circostanze che non corrispondevano al vero ed erano smentite dalle telefonate fatte dalla IG.ra , nelle quali si accordava per i soldi della CP_1
pagina 4 di 15 locazione, e per la vendita dell'olio, che il IG. acquistava dalla stessa T_
; CP_1
- che nelle stesse telefonate la IG.ra diceva a di avere CP_1 Parte_1
pazienza con il fratello di quest'ultima. In tali registrazioni, fatte da
[...]
perché la non lasciava ricevute dei soldi presi per la locazione T_ CP_1
e perché la stessa non voleva registrare il contratto di locazione, emergeva chiaramente che vi era un rapporto di locazione con pagamento dei relativi canoni con altri rapporti commerciali, con i IG.ri , che avevano mentito CP_1
davanti al Pubblico Ministero.
- Che, benché non vi fosse contratto scritto, la IG.ra , aveva concesso CP_1
l'uso della casa dietro pagamento di un corrispettivo e non poteva, lecitamente, cacciare il IG. con le modalità sopra descritte, ma avrebbe Parte_1
dovuto chiedere il rilascio dell'immobile ed agire per vie legali, ove ve ne fosse stato bisogno;
- che, con la legge di stabilità del 2016, l'onere di registrare il contratto era stata stabilito solo in capo al locatore, unico responsabile della mancata registrazione del contratto. Quindi, la normativa che si doveva applicare al IG.
[...]
era quella delle locazioni, poiché il contratto non era stato registrato T_
senza che vi fosse una sua responsabilità, e la IG.ra era responsabile CP_1
della violazione di detto contratto per tutti i danni causati dalla sua condotta illecita;
- Che un danno ulteriore era stato causato al IG. dalla condotta Parte_1
violenta subita ad opera della IG.ra e del fratello Controparte_1 Parte_2
che, usando la violenza, lo avevano cacciato senza alcun preavviso
[...]
pagina 5 di 15 dalla sua abitazione, impedendogli fisicamente di rientrare in casa e buttando per strada le sue cose;
- che tale condotta aveva determinato una lesione di diritti tutelati dalla costituzione da individuarsi nelle tutele previste nell'art. 13 e 14 della
Costituzione, in quanto la condotta sopra descritta aveva violato la libertà morale e personale del IG. ed il suo domicilio, dove allo stesso Parte_1
era stato impedito di rientrare nella sua abitazione e di vivere nella stessa, con una condotta illecita e violenta;
- che doveva riconoscersi l'esistenza del danno esistenziale in capo all'attore, che aveva visto violato il suo diritto ad una vita serena, determinando il peggioramento della propria qualità di vita, non potendo più realizzare la propria personalità e dovendo ritornare presso l'abitazione dei propri genitori, dove a tutt'oggi vive;
- che il danno era in sé determinato dalla privazione dell'abitazione, e dalla modificazione delle abitudini di vita determinate dalla condotta violenta dei
, quantificabile in via equitativa dal Giudice;
CP_1
- Che era risultato vano ogni tentativo di bonario componimento della vicenda.
CHIEDEVA
— accertare e dichiarare che fra il IG. e la IG.ra Parte_1 CP_1
alla data dell'08/12/2017, era in esistenza un contratto di locazione
[...]
non registrato ad uso abitativo, in relazione all'immobile di Via Delle Magnolie
4, frazione Macchia di Giarre (CT), in quanto il IG. abitava Parte_1
l'immobile versando un canone di € 150,00 unitamente al IG.
[...]
; Parte_3
pagina 6 di 15 — accertare e dichiarare che il IG. veniva cacciato Parte_1
dall'immobile suindicato in modo improvviso dai fratelli e Controparte_1
dando allo stesso solo pochi minuti per andare via e per l'effetto Pt_2
condannare i IG.ri e al pagamento dei danni Controparte_1 Pt_2
causati, compreso il danno morale, per aver privato, illecitamente, il IG,
[...]
dell'abitazione, violando la normativa vigente in materia di locazioni T_
e violando il dettato Costituzionale di cui agli art. 13 e 14 della Costituzione, con somma da liquidarsi in via equitativa, in misura non eccedente i 26.000,00, con interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo;
— con vittoria di spese competenze da distrarsi in favore o del sottoscritto avvocato ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
____________________
Si costituivano in giudizio i germani contestando quanto dedotto CP_1
ed eccepito ex adverso perché del tutto infondato, pretestuoso, strumentale e ne chiedevano il rigetto per i seguenti motivi.
1) Preliminarmente per improcedibilità del giudizio perché non era stata esperita la mediazione;
2) inammissibilità dell'azione spiegata, ai sensi dell'art 447 bis c.p.c., non sussistendo alcun rapporto di locazione. Infatti nessun rapporto di locazione era mai intercorso tra la IG.ra e il IG. né tanto meno con il IG. CP_1 T_
, circostanza asseverata dalla dichiarazione Parte_3
testimoniale di quest'ultimo che in copia allegavano unitamente al documento di identità e cod. fisc., dalla quale si evinceva ictu oculi la natura dei rapporti intercorrenti con la e giustificava la permanenza del predetto CP_1
pagina 7 di 15 presso l'abitazione della resistente;
lo stesso precisava che era Parte_3
solito recarsi presso l'abitazione in questione al fine di occuparsi del cortile interno e degli animali ivi presenti “galine”, ma vieppiù confermava di aver conosciuto il tramite facebook, di averlo ospitato presso l'abitazione in T_
oggetto, sebbene all'insaputa dell'odierna resistente. A causa dei sopravvenuti difficili rapporti tra i due soggetti, frequenti risultavano essere le liti, tanto che, come dichiarato dal , nel corso dell'ennesima lite, interveniva il Parte_3
fratello della , Quest'ultimo, allarmatosi a causa Controparte_1 Pt_2
delle urla provenienti dall'abitazione della sorella, al fine di risolvere la situazione di contrasto, chiamava la sorella, la quale, intervenuta sul luogo, invitava il (che abusivamente permaneva presso la sua abitazione) a T_
lasciare l'immobile, in assenza di qualsivoglia violenza o minaccia descritta dal nel ricorso. Dette dichiarazioni erano state acquisite anche nel processo T_
pen. N 9765/2018 R.G.N.R. – n. 10648/18 R.G. G.I.P. in sede di opposizione del alla richiesta di archiviazione riguardo alla denuncia-querela esitata T_
dal nei confronti dei germani , opposizione che era stata rigettata T_ CP_1
con decreto di archiviazione.
Anche in detta occasione il nella spasmodica volontà di arrecare danno T_
ai ricorrenti, deduceva elementi probatori privi di ancoraggio alla realtà dei fatti e precisamente file di registrazione aventi ad oggetto presunte conversazioni telefoniche.
Difatti il ricorrente in data 02/02/2018 sporgeva denuncia-querela nei T_
confronti dei resistenti sostenendo che sussisteva un contratto di locazione verbale con la dal mese di aprile 2017 e che il 08/12/2017 Controparte_1
pagina 8 di 15 veniva buttato fuori con violenza coadiuvata dal fratello ed a Parte_2
supporto della predetta denuncia non depositava alcun file. Di poi sentiti dall'autorità giudiziaria i germani negavano fermamente quanto lamentato dal dichiarando che non sussisteva alcun rapporto locativo con lo stesso e T_
che il IG. era stato autorizzato dalla a recarsi solo Parte_3 CP_1
saltuariamente in detto loco ed aveva le chiavi allo scopo di tenere pulito il giardino e dar da mangiare agli animali da cortile anche in considerazione del fatto che il predetto immobile era in vendita ed era quest'ultimo che arbitrariamente permetteva l'ingresso al Veniva chiesto provvedimento T_
di archiviazione (emesso nell'ambito del procedimento n. 9765/219 R.G.N.R.) ed il avanzava opposizione alla predetta richiesta producendo n. 4 file T_
nelle cartelle denominate << 02- NOV.2017, 18-11- 2017, 25-09-2017,29-10-
2017 >>, contestati dai germani.
La verità era che il era un amico intimo del NO , sconosciuto T_ Pt_3
sia a che a e che arbitrariamente veniva Parte_2 Controparte_1
ospitato dal predetto NO nell'abitazione della germana e la lite CP_1
scoppiava tra i due, e il alla fine di ottobre 2017 e non già Pt_3 T_
l'08/12/2017, come erroneamente sostenuto dal ricorrente, perché la IG.ra stipulato il compromesso a novembre, contestualmente dava il possesso, al promittente acquirente, . La suddetta lite avveniva in tarda Persona_1
serata nella casa di proprietà della , di cui aveva la Controparte_1
disponibilità il , per le motivazioni sopra specificate e attirava Pt_3
l'attenzione del che non riusciva a dormire a causa del Parte_2
fragore, cercava di capire cosa stesse accadendo e poiché aveva le chiavi di casa pagina 9 di 15 della sorella, aveva l'amara sorpresa di trovare i due in camera da letto in intimità e dopo aver chiamato la sorella provvedeva a farli uscire. Nessuna violenza veniva perpetrata nei confronti del che andava via senza più T_
farsi vedere.
CHIEDEVANO
1) Dichiarare e ritenere preliminarmente l'improcedibilità del ricorso per mancata mediazione
2) Dichiarare e ritenere ai sensi dell'art. 2712 C.C. prive di valore probatorio i file prodotti ex adverso per il disconoscimento da parte dei resistenti.
3) Dichiarare e ritenere inammissibile l'azione spiegata ai sensi dell'art. 447 bis c.p.c. perché inesistente il contratto di locazione tra la IG.ra Controparte_1
e T_
4) Dichiarare e ritenere che nessuna violenza privata era stata comminata ai danni del IG. ad opera degli odierni resistesti. T_
5) In caso di non temuto accoglimento della domanda attorea, dichiarare e ritenere l'inammissibilità della prova per testi perché privi di valore probatorio i file prodotti e per le motivazioni ampiamente spiegate.
6) Dichiarare e ritenere nulla la prova per testi perché non generalizzati ma indicati solo con nome e cognome.
7) Ammettere in subordine prova per testi articolata nel corpo della presente comparsa di costituzione che qui si intende riportata e trascritta, con i testi indicati nonché, in caso di ammissione della prova per testi esitata da parte ricorrente, si chiede di essere ammessi a prova contraria e diretta pagina 10 di 15 8) Dichiarare e ritenere inammissibile la prova per testi e l'interrogatorio formale per i motivi specificati nella presente comparsa.
9) Rigettare la richiesta di CTU stante il disconoscimento dei file prodotti.
10) Poichè nessun rapporto locativo e nessuna violenza è stata perpetrata nei confronti del condannare quest'ultimo al pagamento della somma di € T_
10.000,00 a favore dei resistenti o quella che stabilirà il Giudice in via equitativa per lite temeraria, art. 96 c.p.c., nonché alle spese e compensi del presente procedimento.
_____________________
Disposto il mutamento del rito in ordinario ed ammesso l'interrogatorio formale, i negavano recisamente di aver locato l'immobile e di CP_1
conoscere il IG. La IG.ra sosteneva di aver promesso in vendita T_ CP_1
l'immobile l'08/12/17, concesso da subito il possesso e perfezionato la vendita nel febbraio 2018, mentre il fratello osteneva che il possesso era stato Pt_2
ceduto a novembre 2017 mentre il rogito risaliva a gennaio 2018.
Sentito il IG. , dalla sua deposizione emergeva che Parte_3
questi, ad un certo punto, era stato autorizzato a stare nell'abitazione e che il vi aveva alloggiato pure come suo ospite. In ordine al litigio da cui T_
sarebbe scaturito, secondo il ricorrente, l'episodio per il quale chiede il risarcimento, il teste così riferisce: “Il litigio è avvenuto per un fraintendimento.
Noi, io ed il , portavamo la nostra spazzatura in un posto in fondo al T_
cortile. Di sicuro i gatti hanno prelevato il pesce buttato e lo hanno portato sulla soglia del che si è arrabbiato e lo ha portato sulla soglia della CP_1
mia abitazione. Quando sono rientrato il si è sfogato con me, T_
pagina 11 di 15 raccontandomi l'accaduto. Lui parlava ad alta voce e lo insultava. Poiché le case sono attaccate lui ha sentito tutto ed è venuto a casa intimandogli di andarsene. Lui se ne è andato e dopo mi ha bussato alla finestra perché gli dessi il suo zaino. ADR.: Escludo che il abbia mai abitato la casa della T_
IG.ra o che le abbia dato soldi. Neanch'io le pagavo nulla: pagavo CP_1
solo la luce. ADR.: Il IG. ha detto al di andarsene perché era CP_1 T_
offeso dalle sue parole”.
La teste invece, riferisce che il viveva nella casa della Tes_1 T_
, dove era andata a visitarlo diverse volte ma, quanto all'episodio CP_1
denunciato dal riferisce de relato quanto appreso dallo stesso T_ T_
Il teste infine, riferisce di aver fatto un compromesso per Tes_2
l'acquisto della casa della IG.ra a fine ottobre 2017 e di aver cambiato CP_1
la serratura l'1 novembre 2017. Riguardo all'incidente oggetto di giudizio, riferisce: “Qualche giorno prima, nel cortile, avevamo sentito due persone parlare a voce alta e, io, il e l'altro mio amico , siamo CP_1 Persona_2
usciti in cortile per capire chi ci fosse. Io ho riconosciuto il ragazzo che veniva
a fare manutenzione del giardino della IGnora mentre l'altro non l'ho CP_1
riconosciuto. Ricordo che il si è avvicinato ed ha detto loro di non CP_1
entrare più in casa, visto che era compromessa in vendita. Ricordo che la discussione è stata pacifica e che loro sono andati via. Per arrivare al cortile bisognava attraversare la casa. AD.R.: Durante il periodo della mia permanenza presso il , ho visto il IG.
3-4 volte e sempre perché CP_1 Pt_3
veniva a manutenere il giardino.”
pagina 12 di 15 Sul punto, invece, nella comparsa di risposta si legge: Parte_2
che non riusciva a dormire a causa del fragore, cercava di capire cosa stesse accadendo e poiché aveva le chiavi di casa della sorella, aveva l'amara sorpresa di trovare i due in camera da letto in intimità e dopo aver chiamato la sorella provvedeva a farli uscire. Nessuna violenza veniva perpetrata nei confronti del , che andava via senza più farsi vedere.” T_
Concessa, infine, la CTU per verificare la provenienza delle conversazioni sui file audio disconosciuti dalla IG.ra , il consulente CP_1
riferiva che la stessa IG.ra , in sede peritale, confermava di essere lei CP_1
l'interlocutrice di gran parte delle conversazioni prodotte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Da quanto sopra deve evincersi che i germani hanno mentito nel CP_1
riferire a questo Tribunale di non conoscere il Del pari il ha T_ T_
aggiustato la verità a proprio vantaggio sostenendo di essere titolare di un contratto di locazione, ancorchè verbale, con la IG.ra . CP_1
Dalle conversazioni allegate, verificate come non manipolate dal CTU ed avvenute in buona parte tra e , si evince che Controparte_1 Parte_1
tra la ed il esistesse un accordo di locazione o, Controparte_1 Parte_3
quantomeno, il NO pagava alla IG.ra la somma di € 150 mensili CP_1
per fruire dell'immobile; sempre dalle registrazioni (in particolare le ultime due del secondo gruppo di allegati) è lo stesso a dichiarare che era il IG. T_
ad avere un contratto di locazione con la e di esserne, il Parte_3 CP_1
ospite più o meno fisso, recandosi “a casa propria” con cadenza T_
settimanale. Egli riferisce testualmente: “ paga l'affitto” ed ancora Pt_3
pagina 13 di 15 “ prima o poi mi ribadirà che io sono dalla mattina alla sera dentro e Pt_3
dunque devo venire solo nel week end”. Le superiori frasi, contenute nei file audio versati in atti dallo stesso ricorrente (le ultime due della produzione m-z), chiariscono in maniera inequivoca che titolare della locazione era il del quale il era ospite abbastanza costante e partecipativo. Parte_3 T_
Dalle medesime registrazioni si evince come i rapporti col vicino, Parte_2
non fossero idilliaci e spesso fonte di stress per il IG. e si
[...] T_
evince pure, dalle dichiarazioni dei testi e , così come Tes_2 Parte_3
dalla comparsa di risposta, che una lite c'è stata e che, a seguito della stessa, il
è andato via. Tuttavia non c'è prova in atti della sostenuta estromissione T_
forzosa dall'appartamento della IG.ra e, anche se è evidente che tutti i CP_1
testi sopra citati non sono stati completamente onesti, non ci sono elementi disponibili per dare fondamento alla tesi del ricorrente e, conseguentemente, alla sua pretesa risarcitoria.
Perciò la domanda va rigettata.
Il comportamento processuale dei , tuttavia, volto a negare CP_1
un'evidenza tavolare, arrivando a dichiarare di non conoscere il ricorrente, va sanzionato ex art. 96 c.p.c. con il pagamento, in favore del della somma T_
di € 2.500,00, anche in considerazione delle molestie subite dal ricorrente nel corso della sua permanenza nell'immobile di proprietà , molestie CP_1
provate dal tenore delle registrazioni allegate.
Considerata la soccombenza ma anche il comportamento processuale delle parti, le spese vengono compensate. Rimangono a carico di parte pagina 14 di 15 resistente, che ha disconosciuto le registrazioni e reso necessaria la consulenza, le spese di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta la domanda;
2) Condanna i convenuti al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 2.500,00, oltre interessi dalla sentenza;
3) Dichiara compensate tra le parti le spese di lite;
4) Pone integralmente a carico di parte convenuta le spese di CTU.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito telematico ed allegazione al verbale.
Catania, 14/01/2025
Il Giudice dott.ssa Assunta Massaro
pagina 15 di 15
Tribunale di Catania
Quinta
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7237/2021 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
Parte_2
CONVENUTO/I
Oggi 14 gennaio 2025 innanzi al dott. Assunta Massaro, sono comparsi in forma cartolare
Per l'avv. Catalano Giulio Parte_1
Per e 'avv COZZUBBO GIUSEPPA Controparte_1 Pt_2
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da note depositate telematicamente che costituiscono parte integrante del presente.
Dopo la loro lettura, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. depositandola telematicamente.
Il GOT
dott. Assunta Massaro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
SEZIONE Quinta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Assunta Massaro ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7237/2021 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. e dall'avv. CATALANO GIULIO ( ) ed C.F._2
elettivamente domiciliato in indirizzo telematico
ATTORE/I contro
(C.F. ) rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._3
dell'avv. COZZUBBO GIUSEPPA ( ) ed elettivamente C.F._4
domiciliato in VIA S.MATTEO 42,
[...]
[...]
nato a [...] [...] ed ivi res.te alla via Controparte_2 CP_2
delle Magnolie 4/A C.F.: , rappresentato e difeso C.F._5
pagina 2 di 15 dell'avv. COZZUBBO GIUSEPPA ( ) ed elettivamente C.F._4
domiciliato in VIA S.MATTEO 42 CP_2
CONVENUTO/I
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. il IG. adiva questo Parte_1
Tribunale assumendo:
-Che sin dal mese di aprile 2017 era conduttore di un immobile sito in Via Delle
Magnolie 4, frazione Macchia di Giarre (CT). L'immobile veniva concesso in locazione dalla IG.ra allo stesso ed al IG. Controparte_1 T_
, senza contratto scritto, con semplice accordo Parte_3
verbale, con il pagamento della somma di € 150,00;
- Che inizialmente andava tutto bene, fino a quando in un altro immobile, che affacciava sullo stesso cortile, andava ad abitare il fratello della IG.ra CP_1
, il IG. , che cominciava a molestare in ogni modo i
[...] Parte_2
conduttori dell'immobile della IG.ra . Gli spunti, che Controparte_1
determinavano le condotte moleste, potevano essere il consumo dell'acqua, i tempi di deposito della spazzatura, e numerose altre circostanze che venivano prese dal IG. come scuse per rimproverare, mortificare o Parte_2
ingiuriare;
- che inizialmente il IG. non rispondeva, e si rivolgeva alla IG.ra T_ CP_1
che gli diceva di avere pazienza perchè il fratello non stava bene;
- che dopo alcuni mesi, la situazione diventava insostenibile, poiché il Parte_2
si immischiava in ogni cosa, rimproverando e insultando;
a quel
[...]
pagina 3 di 15 punto, il IG. stanco delle continue mortificazioni, rispondeva alle T_
imprecazioni del e, vi erano degli scambi verbali;
Parte_2
- che ad un certo punto, l'08/12/2017, il IG. e la IG.ra Parte_2
, si presentavano presso l'abitazione condotta in affitto dal Controparte_1
IG. e lo buttavano, con violenza, fuori di casa, contro la sua Parte_1
volontà, dicendo che era un ospite e non un conduttore, dandogli pochi minuti per prendere i suoi effetti personali che non erano stati già buttati per strada;
- che il IG. era costretto a rimanere fuori tutta la notte, con gravi disaggi, T_
per poi tornare a Messina, a casa dei suoi genitori, dove oggi risiede;
- che il IG. era conduttore dell'immobile unitamente al IG. T_
, da circa sette mesi, ma anche nel caso in cui fosse Parte_3
stato ospite, nel rispetto dei criteri di correttezza e buona fede, il proprietario dell'immobile, avrebbe dovuto dare un congruo termine per consentire di trasferirsi altrove. Invece, il IG. era stato fisicamente cacciato, T_
improvvisamente, senza preavviso e con violenza, avendo dovuto subire una condotta illecita contraria alla sua volontà, e contraria ad ogni principio di correttezza lealtà e buona fede, tenuta in spregio alla normativa civile che regola i rapporti di locazione;
- che il IG. sporgeva denuncia, che veniva archiviata;
Parte_1
- che i fratelli rilasciavano dichiarazioni al PM dove dicevano di non CP_1
conoscere e che lo stesso si era introdotto in casa contro la loro Parte_1
volontà, circostanze che non corrispondevano al vero ed erano smentite dalle telefonate fatte dalla IG.ra , nelle quali si accordava per i soldi della CP_1
pagina 4 di 15 locazione, e per la vendita dell'olio, che il IG. acquistava dalla stessa T_
; CP_1
- che nelle stesse telefonate la IG.ra diceva a di avere CP_1 Parte_1
pazienza con il fratello di quest'ultima. In tali registrazioni, fatte da
[...]
perché la non lasciava ricevute dei soldi presi per la locazione T_ CP_1
e perché la stessa non voleva registrare il contratto di locazione, emergeva chiaramente che vi era un rapporto di locazione con pagamento dei relativi canoni con altri rapporti commerciali, con i IG.ri , che avevano mentito CP_1
davanti al Pubblico Ministero.
- Che, benché non vi fosse contratto scritto, la IG.ra , aveva concesso CP_1
l'uso della casa dietro pagamento di un corrispettivo e non poteva, lecitamente, cacciare il IG. con le modalità sopra descritte, ma avrebbe Parte_1
dovuto chiedere il rilascio dell'immobile ed agire per vie legali, ove ve ne fosse stato bisogno;
- che, con la legge di stabilità del 2016, l'onere di registrare il contratto era stata stabilito solo in capo al locatore, unico responsabile della mancata registrazione del contratto. Quindi, la normativa che si doveva applicare al IG.
[...]
era quella delle locazioni, poiché il contratto non era stato registrato T_
senza che vi fosse una sua responsabilità, e la IG.ra era responsabile CP_1
della violazione di detto contratto per tutti i danni causati dalla sua condotta illecita;
- Che un danno ulteriore era stato causato al IG. dalla condotta Parte_1
violenta subita ad opera della IG.ra e del fratello Controparte_1 Parte_2
che, usando la violenza, lo avevano cacciato senza alcun preavviso
[...]
pagina 5 di 15 dalla sua abitazione, impedendogli fisicamente di rientrare in casa e buttando per strada le sue cose;
- che tale condotta aveva determinato una lesione di diritti tutelati dalla costituzione da individuarsi nelle tutele previste nell'art. 13 e 14 della
Costituzione, in quanto la condotta sopra descritta aveva violato la libertà morale e personale del IG. ed il suo domicilio, dove allo stesso Parte_1
era stato impedito di rientrare nella sua abitazione e di vivere nella stessa, con una condotta illecita e violenta;
- che doveva riconoscersi l'esistenza del danno esistenziale in capo all'attore, che aveva visto violato il suo diritto ad una vita serena, determinando il peggioramento della propria qualità di vita, non potendo più realizzare la propria personalità e dovendo ritornare presso l'abitazione dei propri genitori, dove a tutt'oggi vive;
- che il danno era in sé determinato dalla privazione dell'abitazione, e dalla modificazione delle abitudini di vita determinate dalla condotta violenta dei
, quantificabile in via equitativa dal Giudice;
CP_1
- Che era risultato vano ogni tentativo di bonario componimento della vicenda.
CHIEDEVA
— accertare e dichiarare che fra il IG. e la IG.ra Parte_1 CP_1
alla data dell'08/12/2017, era in esistenza un contratto di locazione
[...]
non registrato ad uso abitativo, in relazione all'immobile di Via Delle Magnolie
4, frazione Macchia di Giarre (CT), in quanto il IG. abitava Parte_1
l'immobile versando un canone di € 150,00 unitamente al IG.
[...]
; Parte_3
pagina 6 di 15 — accertare e dichiarare che il IG. veniva cacciato Parte_1
dall'immobile suindicato in modo improvviso dai fratelli e Controparte_1
dando allo stesso solo pochi minuti per andare via e per l'effetto Pt_2
condannare i IG.ri e al pagamento dei danni Controparte_1 Pt_2
causati, compreso il danno morale, per aver privato, illecitamente, il IG,
[...]
dell'abitazione, violando la normativa vigente in materia di locazioni T_
e violando il dettato Costituzionale di cui agli art. 13 e 14 della Costituzione, con somma da liquidarsi in via equitativa, in misura non eccedente i 26.000,00, con interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo;
— con vittoria di spese competenze da distrarsi in favore o del sottoscritto avvocato ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
____________________
Si costituivano in giudizio i germani contestando quanto dedotto CP_1
ed eccepito ex adverso perché del tutto infondato, pretestuoso, strumentale e ne chiedevano il rigetto per i seguenti motivi.
1) Preliminarmente per improcedibilità del giudizio perché non era stata esperita la mediazione;
2) inammissibilità dell'azione spiegata, ai sensi dell'art 447 bis c.p.c., non sussistendo alcun rapporto di locazione. Infatti nessun rapporto di locazione era mai intercorso tra la IG.ra e il IG. né tanto meno con il IG. CP_1 T_
, circostanza asseverata dalla dichiarazione Parte_3
testimoniale di quest'ultimo che in copia allegavano unitamente al documento di identità e cod. fisc., dalla quale si evinceva ictu oculi la natura dei rapporti intercorrenti con la e giustificava la permanenza del predetto CP_1
pagina 7 di 15 presso l'abitazione della resistente;
lo stesso precisava che era Parte_3
solito recarsi presso l'abitazione in questione al fine di occuparsi del cortile interno e degli animali ivi presenti “galine”, ma vieppiù confermava di aver conosciuto il tramite facebook, di averlo ospitato presso l'abitazione in T_
oggetto, sebbene all'insaputa dell'odierna resistente. A causa dei sopravvenuti difficili rapporti tra i due soggetti, frequenti risultavano essere le liti, tanto che, come dichiarato dal , nel corso dell'ennesima lite, interveniva il Parte_3
fratello della , Quest'ultimo, allarmatosi a causa Controparte_1 Pt_2
delle urla provenienti dall'abitazione della sorella, al fine di risolvere la situazione di contrasto, chiamava la sorella, la quale, intervenuta sul luogo, invitava il (che abusivamente permaneva presso la sua abitazione) a T_
lasciare l'immobile, in assenza di qualsivoglia violenza o minaccia descritta dal nel ricorso. Dette dichiarazioni erano state acquisite anche nel processo T_
pen. N 9765/2018 R.G.N.R. – n. 10648/18 R.G. G.I.P. in sede di opposizione del alla richiesta di archiviazione riguardo alla denuncia-querela esitata T_
dal nei confronti dei germani , opposizione che era stata rigettata T_ CP_1
con decreto di archiviazione.
Anche in detta occasione il nella spasmodica volontà di arrecare danno T_
ai ricorrenti, deduceva elementi probatori privi di ancoraggio alla realtà dei fatti e precisamente file di registrazione aventi ad oggetto presunte conversazioni telefoniche.
Difatti il ricorrente in data 02/02/2018 sporgeva denuncia-querela nei T_
confronti dei resistenti sostenendo che sussisteva un contratto di locazione verbale con la dal mese di aprile 2017 e che il 08/12/2017 Controparte_1
pagina 8 di 15 veniva buttato fuori con violenza coadiuvata dal fratello ed a Parte_2
supporto della predetta denuncia non depositava alcun file. Di poi sentiti dall'autorità giudiziaria i germani negavano fermamente quanto lamentato dal dichiarando che non sussisteva alcun rapporto locativo con lo stesso e T_
che il IG. era stato autorizzato dalla a recarsi solo Parte_3 CP_1
saltuariamente in detto loco ed aveva le chiavi allo scopo di tenere pulito il giardino e dar da mangiare agli animali da cortile anche in considerazione del fatto che il predetto immobile era in vendita ed era quest'ultimo che arbitrariamente permetteva l'ingresso al Veniva chiesto provvedimento T_
di archiviazione (emesso nell'ambito del procedimento n. 9765/219 R.G.N.R.) ed il avanzava opposizione alla predetta richiesta producendo n. 4 file T_
nelle cartelle denominate << 02- NOV.2017, 18-11- 2017, 25-09-2017,29-10-
2017 >>, contestati dai germani.
La verità era che il era un amico intimo del NO , sconosciuto T_ Pt_3
sia a che a e che arbitrariamente veniva Parte_2 Controparte_1
ospitato dal predetto NO nell'abitazione della germana e la lite CP_1
scoppiava tra i due, e il alla fine di ottobre 2017 e non già Pt_3 T_
l'08/12/2017, come erroneamente sostenuto dal ricorrente, perché la IG.ra stipulato il compromesso a novembre, contestualmente dava il possesso, al promittente acquirente, . La suddetta lite avveniva in tarda Persona_1
serata nella casa di proprietà della , di cui aveva la Controparte_1
disponibilità il , per le motivazioni sopra specificate e attirava Pt_3
l'attenzione del che non riusciva a dormire a causa del Parte_2
fragore, cercava di capire cosa stesse accadendo e poiché aveva le chiavi di casa pagina 9 di 15 della sorella, aveva l'amara sorpresa di trovare i due in camera da letto in intimità e dopo aver chiamato la sorella provvedeva a farli uscire. Nessuna violenza veniva perpetrata nei confronti del che andava via senza più T_
farsi vedere.
CHIEDEVANO
1) Dichiarare e ritenere preliminarmente l'improcedibilità del ricorso per mancata mediazione
2) Dichiarare e ritenere ai sensi dell'art. 2712 C.C. prive di valore probatorio i file prodotti ex adverso per il disconoscimento da parte dei resistenti.
3) Dichiarare e ritenere inammissibile l'azione spiegata ai sensi dell'art. 447 bis c.p.c. perché inesistente il contratto di locazione tra la IG.ra Controparte_1
e T_
4) Dichiarare e ritenere che nessuna violenza privata era stata comminata ai danni del IG. ad opera degli odierni resistesti. T_
5) In caso di non temuto accoglimento della domanda attorea, dichiarare e ritenere l'inammissibilità della prova per testi perché privi di valore probatorio i file prodotti e per le motivazioni ampiamente spiegate.
6) Dichiarare e ritenere nulla la prova per testi perché non generalizzati ma indicati solo con nome e cognome.
7) Ammettere in subordine prova per testi articolata nel corpo della presente comparsa di costituzione che qui si intende riportata e trascritta, con i testi indicati nonché, in caso di ammissione della prova per testi esitata da parte ricorrente, si chiede di essere ammessi a prova contraria e diretta pagina 10 di 15 8) Dichiarare e ritenere inammissibile la prova per testi e l'interrogatorio formale per i motivi specificati nella presente comparsa.
9) Rigettare la richiesta di CTU stante il disconoscimento dei file prodotti.
10) Poichè nessun rapporto locativo e nessuna violenza è stata perpetrata nei confronti del condannare quest'ultimo al pagamento della somma di € T_
10.000,00 a favore dei resistenti o quella che stabilirà il Giudice in via equitativa per lite temeraria, art. 96 c.p.c., nonché alle spese e compensi del presente procedimento.
_____________________
Disposto il mutamento del rito in ordinario ed ammesso l'interrogatorio formale, i negavano recisamente di aver locato l'immobile e di CP_1
conoscere il IG. La IG.ra sosteneva di aver promesso in vendita T_ CP_1
l'immobile l'08/12/17, concesso da subito il possesso e perfezionato la vendita nel febbraio 2018, mentre il fratello osteneva che il possesso era stato Pt_2
ceduto a novembre 2017 mentre il rogito risaliva a gennaio 2018.
Sentito il IG. , dalla sua deposizione emergeva che Parte_3
questi, ad un certo punto, era stato autorizzato a stare nell'abitazione e che il vi aveva alloggiato pure come suo ospite. In ordine al litigio da cui T_
sarebbe scaturito, secondo il ricorrente, l'episodio per il quale chiede il risarcimento, il teste così riferisce: “Il litigio è avvenuto per un fraintendimento.
Noi, io ed il , portavamo la nostra spazzatura in un posto in fondo al T_
cortile. Di sicuro i gatti hanno prelevato il pesce buttato e lo hanno portato sulla soglia del che si è arrabbiato e lo ha portato sulla soglia della CP_1
mia abitazione. Quando sono rientrato il si è sfogato con me, T_
pagina 11 di 15 raccontandomi l'accaduto. Lui parlava ad alta voce e lo insultava. Poiché le case sono attaccate lui ha sentito tutto ed è venuto a casa intimandogli di andarsene. Lui se ne è andato e dopo mi ha bussato alla finestra perché gli dessi il suo zaino. ADR.: Escludo che il abbia mai abitato la casa della T_
IG.ra o che le abbia dato soldi. Neanch'io le pagavo nulla: pagavo CP_1
solo la luce. ADR.: Il IG. ha detto al di andarsene perché era CP_1 T_
offeso dalle sue parole”.
La teste invece, riferisce che il viveva nella casa della Tes_1 T_
, dove era andata a visitarlo diverse volte ma, quanto all'episodio CP_1
denunciato dal riferisce de relato quanto appreso dallo stesso T_ T_
Il teste infine, riferisce di aver fatto un compromesso per Tes_2
l'acquisto della casa della IG.ra a fine ottobre 2017 e di aver cambiato CP_1
la serratura l'1 novembre 2017. Riguardo all'incidente oggetto di giudizio, riferisce: “Qualche giorno prima, nel cortile, avevamo sentito due persone parlare a voce alta e, io, il e l'altro mio amico , siamo CP_1 Persona_2
usciti in cortile per capire chi ci fosse. Io ho riconosciuto il ragazzo che veniva
a fare manutenzione del giardino della IGnora mentre l'altro non l'ho CP_1
riconosciuto. Ricordo che il si è avvicinato ed ha detto loro di non CP_1
entrare più in casa, visto che era compromessa in vendita. Ricordo che la discussione è stata pacifica e che loro sono andati via. Per arrivare al cortile bisognava attraversare la casa. AD.R.: Durante il periodo della mia permanenza presso il , ho visto il IG.
3-4 volte e sempre perché CP_1 Pt_3
veniva a manutenere il giardino.”
pagina 12 di 15 Sul punto, invece, nella comparsa di risposta si legge: Parte_2
che non riusciva a dormire a causa del fragore, cercava di capire cosa stesse accadendo e poiché aveva le chiavi di casa della sorella, aveva l'amara sorpresa di trovare i due in camera da letto in intimità e dopo aver chiamato la sorella provvedeva a farli uscire. Nessuna violenza veniva perpetrata nei confronti del , che andava via senza più farsi vedere.” T_
Concessa, infine, la CTU per verificare la provenienza delle conversazioni sui file audio disconosciuti dalla IG.ra , il consulente CP_1
riferiva che la stessa IG.ra , in sede peritale, confermava di essere lei CP_1
l'interlocutrice di gran parte delle conversazioni prodotte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Da quanto sopra deve evincersi che i germani hanno mentito nel CP_1
riferire a questo Tribunale di non conoscere il Del pari il ha T_ T_
aggiustato la verità a proprio vantaggio sostenendo di essere titolare di un contratto di locazione, ancorchè verbale, con la IG.ra . CP_1
Dalle conversazioni allegate, verificate come non manipolate dal CTU ed avvenute in buona parte tra e , si evince che Controparte_1 Parte_1
tra la ed il esistesse un accordo di locazione o, Controparte_1 Parte_3
quantomeno, il NO pagava alla IG.ra la somma di € 150 mensili CP_1
per fruire dell'immobile; sempre dalle registrazioni (in particolare le ultime due del secondo gruppo di allegati) è lo stesso a dichiarare che era il IG. T_
ad avere un contratto di locazione con la e di esserne, il Parte_3 CP_1
ospite più o meno fisso, recandosi “a casa propria” con cadenza T_
settimanale. Egli riferisce testualmente: “ paga l'affitto” ed ancora Pt_3
pagina 13 di 15 “ prima o poi mi ribadirà che io sono dalla mattina alla sera dentro e Pt_3
dunque devo venire solo nel week end”. Le superiori frasi, contenute nei file audio versati in atti dallo stesso ricorrente (le ultime due della produzione m-z), chiariscono in maniera inequivoca che titolare della locazione era il del quale il era ospite abbastanza costante e partecipativo. Parte_3 T_
Dalle medesime registrazioni si evince come i rapporti col vicino, Parte_2
non fossero idilliaci e spesso fonte di stress per il IG. e si
[...] T_
evince pure, dalle dichiarazioni dei testi e , così come Tes_2 Parte_3
dalla comparsa di risposta, che una lite c'è stata e che, a seguito della stessa, il
è andato via. Tuttavia non c'è prova in atti della sostenuta estromissione T_
forzosa dall'appartamento della IG.ra e, anche se è evidente che tutti i CP_1
testi sopra citati non sono stati completamente onesti, non ci sono elementi disponibili per dare fondamento alla tesi del ricorrente e, conseguentemente, alla sua pretesa risarcitoria.
Perciò la domanda va rigettata.
Il comportamento processuale dei , tuttavia, volto a negare CP_1
un'evidenza tavolare, arrivando a dichiarare di non conoscere il ricorrente, va sanzionato ex art. 96 c.p.c. con il pagamento, in favore del della somma T_
di € 2.500,00, anche in considerazione delle molestie subite dal ricorrente nel corso della sua permanenza nell'immobile di proprietà , molestie CP_1
provate dal tenore delle registrazioni allegate.
Considerata la soccombenza ma anche il comportamento processuale delle parti, le spese vengono compensate. Rimangono a carico di parte pagina 14 di 15 resistente, che ha disconosciuto le registrazioni e reso necessaria la consulenza, le spese di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta la domanda;
2) Condanna i convenuti al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 2.500,00, oltre interessi dalla sentenza;
3) Dichiara compensate tra le parti le spese di lite;
4) Pone integralmente a carico di parte convenuta le spese di CTU.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito telematico ed allegazione al verbale.
Catania, 14/01/2025
Il Giudice dott.ssa Assunta Massaro
pagina 15 di 15