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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 28/01/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2912/2024
TRIBUNALE DI COMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del 28/01/2025, alle ore 10:32, sono presenti:
per parte ricorrente, il legale rappresentante personalmente con l'avv. Bianchi e il CP_1
collaboratore avv. Alessandro Bazzoni;
per parte resistente, l'avv. Condello.
L'avv. Condello difende la legittimità dell'ordinanza ed evidenzia, ai fini della prescrizione, che si tratta di illecito permanente. Insiste nella riconvenzionale risarcitoria.
L'avv. Bianchi si riporta al ricorso e insiste nelle istanze istruttorie, cui l'avv. Condello si oppone.
L'avv. Bianchi chiede di produrre un'ordinanza del settembre 2024 con la quale la Provincia ha disposto il divieto di sosta nell'area. L'avv. Condello non si oppone alla produzione, pur rappresentando che è irrilevante, essendo successiva al dissequestro dell'area.
Il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni.
La difesa degli opponenti precisa le conclusioni come da ricorso introduttivo;
la difesa dell'amministrazione precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione.
Dopo breve discussione orale, il giudice pronuncia sentenza ex artt. 6 d.lgs. 150/2011 e 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il giudice
Lorenzo Azzi
REPUBBLICA ITALIANA
pagina 1 di 4 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il tribunale, nella persona del giudice Lorenzo Azzi, ha pronunciato ex artt. 6 d.lgs. 150/2011 e 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2912/2024 promossa da:
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro-tempore Parte_1 P.IVA_1
con sede legale in Eupilio (CO), Via Provinciale n. 28/30, rappresentata, difesa e CP_1 assistita dall'avv. Bruno Bianchi (C. F. ), presso il cui studio in Como, via C.F._1
Rezzonico n. 30, è elettivamente domiciliata
OPPONENTE contro
(C.F. ), in persona del Presidente legale Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3
rappresentante pro-tempore, difesa dagli avv.ti Domenica Condello e Matteo Accardi dell'Avvocatura
Provinciale di Como, elettivamente domiciliata ex art. 25 c.p.a. e 16-sexies D.Lgs. n. 179/2012 e ss.mm.ii. presso l'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
OPPOSTO
OGGETTO: Opp. all'ord. di ingiunzione ex artt. 22 e ss. L.689/81
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale dell'odierna udienza di discussione.
Fatto e diritto
Con ordinanza notificata il 23.8.2024, la ha ingiunto alla il Controparte_2 Parte_1 pagamento della somma di €249.850,96 quale sanzione amministrativa pari al canone concessorio.
La ha proposto opposizione sulla base dei seguenti motivi. Parte_1
1. Insussistenza dei presupposti indispensabili a configurare la debenza del canone richiesto
Va premesso che il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, istituito dall'art. 63 del
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall'art. 31 della legge 23 dicembre 1998, n.
448, risulta configurato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici. Esso, pertanto, è dovuto non in base alla limitazione o sottrazione all'uso normale o collettivo di parte del suolo, ma in pagina 2 di 4 relazione all'utilizzazione particolare o eccezionale che ne trae il singolo (Cass. 1435/2018).
Ebbene, nel caso di specie, che la ricorrente abbia fatto un utilizzo particolare o eccezionale dell'area facente parte del demanio pubblico stradale adiacente alla carreggiata della S.P. 639 e sita dirimpetto al confine della proprietà della società risulta: Parte_1
- dal verbale di sequestro preventivo e dalla sua convalida da parte del giudice per le indagini preliminari, ove si legge che tale area veniva <abusivamente utilizzata come parcheggio privato al servizio del ristorante K 13 (…) Il parcheggio esterno, palesemente al servizio del ristorante K 13, occupa aree del demanio stradale (…) Il legale rappresentante della
(che gestisce il ristorante) ha arbitrariamente invaso un'area Parte_2 facente parte del demanio pubblico con l'evidente fine di trarne profitto quale parcheggio
“privato” del ristorante K 13 … arrogandosi il diritto di apporre la cartellonistica segnalante il fatto che tale parcheggio sia privato e “riservato alla clientela del ristorante
K 13” (…) la società dell'indagato ha completamente mutato la destinazione di un bene demaniale pubblico rendendolo, nei fatti, un parcheggio privato. L'apposizione dei cartelli conferma esattamente questa conclusione. Certamente tale condotta risponde ad un interesse utilitaristico dell'indagato con riferimento all'asservimento dell'area (con funzione di parcheggio per la clientela) all'attività di ristorazione>>, nonché dalla memoria difensiva depositata in tale sede dalla stessa odierna ricorrente, che, anziché negare la condotta occupativa, ne ha solamente dedotto la mancata opposizione da parte dell'Ente locale (doc. 1 resistente);
- dalle fotografie in atti (docc. 5 e 6 resistente), che attestano l'esistenza della segnaletica orizzontale e, soprattutto, verticale segnalante il fatto che tale parcheggio era in <proprietà privata – videosorvegliata>> e <riservato alla clientela del ristorante K13>>, alla cui rimozione era stato subordinato il dissequestro (doc. 2 resistente), tant'è che l'odierna ricorrente aveva richiesto l'autorizzazione alla rimessa in pristino (doc. 6 resistente) e ne era seguita l'ordinanza comunale (doc. 7 resistente).
Che, poi, nell'area parcheggiassero anche persone non intenzionate a recarsi al ristorante è mera circostanza di fatto che – anche laddove dimostrata mediante l'escussione della prova testimoniale richiesta dal ricorrente – non assumerebbe rilievo, poiché ciò che conta è l'utilizzo particolare o eccezionale, ovverosia privato, che dell'area pubblica è dimostrato documentalmente abbia preteso di fare il singolo, singolo che, pertanto, è tenuto a versare il relativo tributo.
2. Erronea quantificazione dell'importo della sanzione irrogata pagina 3 di 4 Il motivo è infondato, poiché l'esonero richiamato si applica solo in presenza del titolo concessorio, assente nel caso in esame (cfr. art. 181 d.l. 34/2020: <titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico>>).
3. Prescrizione
In generale, i canoni dovuti per la concessione amministrativa del godimento di un immobile demaniale sono soggetti a prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 2948 n. 3 c.c., in considerazione della loro assimilabilità ai corrispettivi di locazione (Cass. 13288/2024).
Tale, tuttavia, non è il caso in esame, piuttosto assimilabile, come condivisibilmente osservato dalla resistente, alla realizzazione di opera edilizia abusiva, rispetto alla quale la giurisprudenza riconosce il carattere permanente dell'illecito, con inizio del decorso della prescrizione solo dalla cessazione della permanenza (Cass. 6967/1997 e succ. conf.). Infatti, si è in presenza di un illecito caratterizzato dall'omissione dell'obbligo, perdurante nel tempo, di ripristinare secundum jus lo stato dei luoghi, ponendo fine all'utilizzo particolare dei medesimi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si quantificano in conformità ai parametri tra minimi e medi del D.M. 55/2014, stanti la semplicità e la natura documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione proposta dalla avverso l'ordinanza ingiunzione emessa dalla Parte_1
Provincia di Como e, per l'effetto, conferma il provvedimento opposto;
- condanna la ricorrente a rimborsare alla resistente le spese di lite, che si liquidano in €8.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, i.v.a. e c.p.a.
Como, 28/01/2025
Il giudice
Lorenzo Azzi
pagina 4 di 4
TRIBUNALE DI COMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del 28/01/2025, alle ore 10:32, sono presenti:
per parte ricorrente, il legale rappresentante personalmente con l'avv. Bianchi e il CP_1
collaboratore avv. Alessandro Bazzoni;
per parte resistente, l'avv. Condello.
L'avv. Condello difende la legittimità dell'ordinanza ed evidenzia, ai fini della prescrizione, che si tratta di illecito permanente. Insiste nella riconvenzionale risarcitoria.
L'avv. Bianchi si riporta al ricorso e insiste nelle istanze istruttorie, cui l'avv. Condello si oppone.
L'avv. Bianchi chiede di produrre un'ordinanza del settembre 2024 con la quale la Provincia ha disposto il divieto di sosta nell'area. L'avv. Condello non si oppone alla produzione, pur rappresentando che è irrilevante, essendo successiva al dissequestro dell'area.
Il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni.
La difesa degli opponenti precisa le conclusioni come da ricorso introduttivo;
la difesa dell'amministrazione precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione.
Dopo breve discussione orale, il giudice pronuncia sentenza ex artt. 6 d.lgs. 150/2011 e 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il giudice
Lorenzo Azzi
REPUBBLICA ITALIANA
pagina 1 di 4 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il tribunale, nella persona del giudice Lorenzo Azzi, ha pronunciato ex artt. 6 d.lgs. 150/2011 e 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2912/2024 promossa da:
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro-tempore Parte_1 P.IVA_1
con sede legale in Eupilio (CO), Via Provinciale n. 28/30, rappresentata, difesa e CP_1 assistita dall'avv. Bruno Bianchi (C. F. ), presso il cui studio in Como, via C.F._1
Rezzonico n. 30, è elettivamente domiciliata
OPPONENTE contro
(C.F. ), in persona del Presidente legale Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3
rappresentante pro-tempore, difesa dagli avv.ti Domenica Condello e Matteo Accardi dell'Avvocatura
Provinciale di Como, elettivamente domiciliata ex art. 25 c.p.a. e 16-sexies D.Lgs. n. 179/2012 e ss.mm.ii. presso l'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
OPPOSTO
OGGETTO: Opp. all'ord. di ingiunzione ex artt. 22 e ss. L.689/81
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale dell'odierna udienza di discussione.
Fatto e diritto
Con ordinanza notificata il 23.8.2024, la ha ingiunto alla il Controparte_2 Parte_1 pagamento della somma di €249.850,96 quale sanzione amministrativa pari al canone concessorio.
La ha proposto opposizione sulla base dei seguenti motivi. Parte_1
1. Insussistenza dei presupposti indispensabili a configurare la debenza del canone richiesto
Va premesso che il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, istituito dall'art. 63 del
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall'art. 31 della legge 23 dicembre 1998, n.
448, risulta configurato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici. Esso, pertanto, è dovuto non in base alla limitazione o sottrazione all'uso normale o collettivo di parte del suolo, ma in pagina 2 di 4 relazione all'utilizzazione particolare o eccezionale che ne trae il singolo (Cass. 1435/2018).
Ebbene, nel caso di specie, che la ricorrente abbia fatto un utilizzo particolare o eccezionale dell'area facente parte del demanio pubblico stradale adiacente alla carreggiata della S.P. 639 e sita dirimpetto al confine della proprietà della società risulta: Parte_1
- dal verbale di sequestro preventivo e dalla sua convalida da parte del giudice per le indagini preliminari, ove si legge che tale area veniva <abusivamente utilizzata come parcheggio privato al servizio del ristorante K 13 (…) Il parcheggio esterno, palesemente al servizio del ristorante K 13, occupa aree del demanio stradale (…) Il legale rappresentante della
(che gestisce il ristorante) ha arbitrariamente invaso un'area Parte_2 facente parte del demanio pubblico con l'evidente fine di trarne profitto quale parcheggio
“privato” del ristorante K 13 … arrogandosi il diritto di apporre la cartellonistica segnalante il fatto che tale parcheggio sia privato e “riservato alla clientela del ristorante
K 13” (…) la società dell'indagato ha completamente mutato la destinazione di un bene demaniale pubblico rendendolo, nei fatti, un parcheggio privato. L'apposizione dei cartelli conferma esattamente questa conclusione. Certamente tale condotta risponde ad un interesse utilitaristico dell'indagato con riferimento all'asservimento dell'area (con funzione di parcheggio per la clientela) all'attività di ristorazione>>, nonché dalla memoria difensiva depositata in tale sede dalla stessa odierna ricorrente, che, anziché negare la condotta occupativa, ne ha solamente dedotto la mancata opposizione da parte dell'Ente locale (doc. 1 resistente);
- dalle fotografie in atti (docc. 5 e 6 resistente), che attestano l'esistenza della segnaletica orizzontale e, soprattutto, verticale segnalante il fatto che tale parcheggio era in <proprietà privata – videosorvegliata>> e <riservato alla clientela del ristorante K13>>, alla cui rimozione era stato subordinato il dissequestro (doc. 2 resistente), tant'è che l'odierna ricorrente aveva richiesto l'autorizzazione alla rimessa in pristino (doc. 6 resistente) e ne era seguita l'ordinanza comunale (doc. 7 resistente).
Che, poi, nell'area parcheggiassero anche persone non intenzionate a recarsi al ristorante è mera circostanza di fatto che – anche laddove dimostrata mediante l'escussione della prova testimoniale richiesta dal ricorrente – non assumerebbe rilievo, poiché ciò che conta è l'utilizzo particolare o eccezionale, ovverosia privato, che dell'area pubblica è dimostrato documentalmente abbia preteso di fare il singolo, singolo che, pertanto, è tenuto a versare il relativo tributo.
2. Erronea quantificazione dell'importo della sanzione irrogata pagina 3 di 4 Il motivo è infondato, poiché l'esonero richiamato si applica solo in presenza del titolo concessorio, assente nel caso in esame (cfr. art. 181 d.l. 34/2020: <titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico>>).
3. Prescrizione
In generale, i canoni dovuti per la concessione amministrativa del godimento di un immobile demaniale sono soggetti a prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 2948 n. 3 c.c., in considerazione della loro assimilabilità ai corrispettivi di locazione (Cass. 13288/2024).
Tale, tuttavia, non è il caso in esame, piuttosto assimilabile, come condivisibilmente osservato dalla resistente, alla realizzazione di opera edilizia abusiva, rispetto alla quale la giurisprudenza riconosce il carattere permanente dell'illecito, con inizio del decorso della prescrizione solo dalla cessazione della permanenza (Cass. 6967/1997 e succ. conf.). Infatti, si è in presenza di un illecito caratterizzato dall'omissione dell'obbligo, perdurante nel tempo, di ripristinare secundum jus lo stato dei luoghi, ponendo fine all'utilizzo particolare dei medesimi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si quantificano in conformità ai parametri tra minimi e medi del D.M. 55/2014, stanti la semplicità e la natura documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione proposta dalla avverso l'ordinanza ingiunzione emessa dalla Parte_1
Provincia di Como e, per l'effetto, conferma il provvedimento opposto;
- condanna la ricorrente a rimborsare alla resistente le spese di lite, che si liquidano in €8.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, i.v.a. e c.p.a.
Como, 28/01/2025
Il giudice
Lorenzo Azzi
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