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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 25/07/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott.ssa Consuelo Mighela Presidente
dott. Nicolò Sesta Giudice
dott. Gabriele Bordiga Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 310 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024, promosso da:
C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata a Norbello (OR) in via delle Autonomie n. 4 presso lo studio dell'Avv.
MELONI GIANFRANCO che la rappresenta e difende per procura speciale allegata al ricorso
Ricorrente
contro
C.F. nato a [...] il [...], elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliato in Oristano in via san Francesco d'Assisi n. 18 presso lo studio dell'Avv. COSTA FABIO che lo rappresenta e difende per procura speciale allegata alla comparsa
Resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti:
“- affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori;
- previsione, solo in caso di disaccordo tra le parti e salva diversa volontà, delle seguenti modalità di visita tra il minore ed il padre: due pomeriggi infrasettimanali e, ogni fine settimana, in alternanza con la madre, il sabato o la domenica, con esclusione del pernottamento;
- versamento, da parte del dell'importo di euro 250,00 a titolo di contributo per il CP_1 mantenimento del figlio, laddove lo stesso venga regolarmente assunto con una retribuzione netta dell'ordine di 1.000,00/1.200,00 euro mensili, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie;
- prestazione del consenso, da parte del al percepimento integrale dell'assegno unico CP_1 universale da parte della IG.ra . Pt_1
Nell'interesse del Pubblico Ministero:
“visto l'accordo raggiunto dalle parti conclude chiedendo che il Tribunale voglia disporre in conformità alle condizioni congiuntamente indicate da e ”. Parte_1 CP_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.04.2024 a chiesto la regolamentazione delle Parte_1
condizioni di affidamento e di mantenimento del figlio minore nato il [...] dalla Per_1
relazione con col quale ha convissuto, more uxorio, dal 2012 al febbraio 2021. CP_1
La ricorrente ha formulato le seguenti richieste:
“1) Disporre che il minore mantenga la residenza ai fini anagrafici presso la madre;
Persona_2
2) Affidare il minore ad entrambi i genitori secondo le modalità dell'affido condiviso, dai quali dovrà ricevere cura, educazione e istruzione, mantenendo con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e conservare con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti IGnificativi;
i genitori, i quali eserciteranno entrambi la responsabilità genitoriale, adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per il figlio, tra cui le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, la scelta di attività sportive e ricreative, l'acquisto e
l'uso di mezzi di trasporto personali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità anche separatamente.
3) Disporre che il padre potrà vedere il figlio previo accordo con la madre, e, comunque, in difetto di accordi, nelle giornate di martedì e giovedì, dall'uscita dalla scuola sino alle ore 20,00, con l'ora solare, e alle ore 21.00 con l'ora legale, compatibilmente con gli impegni scolastici del minore e lavorativi di entrambi i genitori. Il minore starà col padre, a settimane alterne, dalle ore 12,30 del sabato fino alle ore 20.00, con l'ora solare, e 21.00, con l'ora legale, o la domenica dalle ore 12,00 fino alle ore 20.00, con l'ora solare, e 21.00, con l'ora legale. Il padre trascorrerà col figlio, secondo le regole dell'alternanza, fino alle ore 18,00 o dopo le 18,00, il giorno del compleanno;
in occasione delle vacanze natalizie, i genitori terranno il minore, ad anni alterni, dal giorno 24 alla mattina del
25 dicembre con un genitore e la rimanente giornata del 25 con l'altro; dal giorno 31 dicembre alla mattina del 1° gennaio con un genitore e la rimanente giornata del 1° gennaio con l'altro. Nelle festività pasquali, il minore trascorrerà, ad anni alterni, con un genitore il giorno di Pasqua e con
l'altro il lunedì dell'Angelo.
4) Disporre l'obbligo a carico del di versare alla IG.ra , entro il giorno CP_1 Parte_1
5 di ogni mese, la somma di €.250,00 - salva diversa somma che, nell'interesse del minore, verrà ritenuta congrua dal Giudice previa verifica dell'ammontare dei redditi percepiti attualmente dal resistente - a titolo di contributo per il mantenimento del piccolo , rivalutabile annualmente Per_1
secondo gli indici Istat. Il padre, inoltre, rimborserà nella misura del 50% di tutte le spese straordinarie della stessa sostenute nell'interesse del minore, dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa. In particolare, non sarà necessaria una preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni). Preventivo accordo sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario- mensile, le seguenti spese: Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapeutiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets SSN;
Scolastiche: rette scolastiche (anche per prescuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
Sportive ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi- vacanza trascorsi in assenza dei genitori.
5) Con la vittoria delle spese del giudizio da distrarre in favore dello Stato in quanto la Pt_1
beneficia del patrocinio a spese dello Stato”.
[...]
Si è costituito il resistente il quale si è dichiarato disponibile a trovare un accordo con la ricorrente ma ha rappresentato l'opportunità di disporre il pernottamento del figlio presso l'abitazione Per_1
paterna, nei modi e nei tempi necessari per il minore stesso, con il quale i rapporti si sono purtroppo interrotti durante la detenzione del presso la C.R. di Oristano;
quanto all'assegno di CP_1
mantenimento, ha eccepito la precarietà della propria situazione lavorativa, conseguente al periodo di detenzione e ha chiesto che la quantificazione del contributo in euro 150,00 mensili fino al reperimento una attività lavorativa maggiormente remunerativa.
Pertanto, ha concluso domandando: “1) l'affidamento condiviso del minore, con collocamento presso la residenza materna;
2) in difetto di accordi, stabilire il diritto di visita del padre nelle giornate di martedì e giovedì, dall'uscita dalla scuola sino alle ore 20,00, con l'ora solare, e alle ore 21.00 con l'ora legale, compatibilmente con gli impegni scolastici del minore e lavorativi di entrambi i genitori;
a settimane alterne, dalle ore 12,30 del sabato fino alle ore 20.00, con l'ora solare, e 21.00 con l'ora legale, della domenica;
3) stabilire il contributo al mantenimento del minore nella misura di euro 150,00 mensili”.
La ricorrente è comparsa innanzi al Giudice delegato all'udienza del 26.09.2024 e ha dichiarato di non opporsi a che il figlio frequenti il padre ma escludendo il pernottamento presso di lui;
la Pt_1
ha infatti dato atto di temere che la vita sregolata del padre del minore e le sue condotte antigiuridiche potessero influenzare negativamente il bambino. Ha dichiarato di avere, fino a quel momento, assunto da sola ogni decisione riguardante il bambino e di avere sostenuto personalmente tutte le spese necessarie alla sua istruzione e educazione.
La ricorrente ha, infine, riferito, di prestare attività lavorativa di assistenza personale a domicilio per tre ore alla settimana con una retribuzione di 100,00 euro al mese, che si aggiunge ad altri lavori svolti anche in nero, grazie ai quali ha dato atto di percepire circa 500/600,00 euro al mese.
Il resistente è comparso innanzi al Giudice delegato all'udienza del 24.10.2024 e ha dichiarato che nonostante i periodi di carcerazione era riuscito a conservare un rapporto con suo figlio. Ha riferito di avere una situazione lavorativa ancora precaria, di prestare servizio presso un locale nel fine settimana e di avere iniziato da poco meno di un mese a lavorare come operaio edile alle dipendenze di un'impresa edile avente sede a San Gavino, con possibilità di assunzione a tempo pieno e indeterminato a partire dal successivo mese di novembre. Ha precisato, inoltre, che durante il periodo di permanenza in carcere si era premurato di versare al figlio somme di importo variabile (100, 150,
200 euro) di cui ha conservato le ricevute.
Il Giudice al tempo deIGnato per la trattazione del procedimento, ritenuta l'opportunità di non prevedere il pernottamento del minore presso il padre, alla luce delle vicende penali che lo avevano interessato anche nei tempi recenti, tenuto conto dell'età del minore (e ferma la possibilità di inserire il pernottamento gradualmente, negli anni futuri, su accordo delle parti, secondo la volontà del minore medesimo), ha tentato la conciliazione tra le parti proponendo la formulazione delle seguenti conclusioni congiunte:
- affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori;
- previsione, solo in caso di disaccordo tra le parti e salva diversa volontà, delle seguenti modalità di visita tra il minore ed il padre: due pomeriggi infrasettimanali e, ogni fine settimana, in alternanza con la madre, il sabato o la domenica, con esclusione del pernottamento;
- versamento, da parte del dell'importo di euro 250,00 a titolo di contributo per il CP_1
mantenimento del figlio, laddove lo stesso venga regolarmente assunto con una retribuzione netta dell'ordine di 1.000,00/1.200,00 euro mensili, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie;
- prestazione del consenso, da parte del al percepimento integrale dell'assegno unico universale CP_1
da parte della IG.ra Pt_1
Il IG. si è impegnato, altresì, in via temporanea, a versare l'importo di euro 150,00 dallo stesso CP_1 proposto al momento della costituzione in giudizio sulla base dell'attuale situazione lavorativa.
Con ordinanza resa all'esito dello scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice ha preso atto della formulazione di conclusioni conformi come sopra riportate e ha trattenuto la causa in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
Devono essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni stabilite dalle parti in quanto eque e conformi agli interessi del figlio minore.
Difatti, il previsto affidamento condiviso è idoneo a dare completa attuazione all'ormai consolidato principio della bigenitorialità, il quale rappresenta un caposaldo fondamentale in materia di affidamento in quanto garantisce il legittimo diritto dei figli minori di poter stabilire, e coltivare nel tempo, un rapporto continuativo con entrambi i genitori, anche laddove questi abbiano scelto di non proseguire la loro relazione sentimentale.
La genitorialità condivisa, inoltre, di garantire che le decisioni di maggiore interesse per i figli siano assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi.
È, invero, lo stesso art. 337 ter c.c. a prevedere che debba valutarsi prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori.
La stessa circostanza dell'avvenuta detenzione del padre non è sufficiente, di per sé, a escludere l'esistenza di un pregiudizio per il minore in caso di esercizio condiviso della responsabilità genitoriale: d'altra parte, la stessa non ha richiesto l'affidamento esclusivo, né è emersa dagli Pt_1
atti l'esistenza di ulteriori elementi che potessero avvalorare l'esistenza di una attuale incapacità e/o impossibilità per il padre di svolgere pienamente il proprio ruolo genitoriale.
Anche le modalità di esercizio del diritto di visita sono certamente condivisibili, in quanto attuabili senza conflitto in ragione della positiva collaborazione tra le parti nel garantire regolare cura e assistenza al minore.
Anche in caso di mancato accordo delle parti, i tempi che vengono subordinatamente previsti quanto al diritto di visita del padre risultano adeguati a garantire una proficua e stabile presenza paterna, idonea a garantire la piena esplicazione del proprio ruolo genitoriale anche in relazione all'età del minore. Il pernottamento presso il padre, allo stato escluso per via delle recenti vicende penali che lo hanno coinvolto, potrà essere inserito gradualmente, in futuro, su accordo delle parti e secondo la volontà del minore.
Sul punto, val la pena rappresentare che sebbene la proposta conciliativa, cui le parti hanno aderito, genericamente indicasse "due pomeriggi infrasettimanali e, ogni fine settimana, in alternanza con la madre, il sabato o la domenica, con esclusione del pernottamento”, in realtà la ricorrente – nonostante l'espressa adesione alla suddetta proposta – nelle proprie conclusioni ha precisato le tempistiche nei seguenti termini “- il martedì ed il giovedì dall'uscita da scuola alle 20,00 con l'ora solare ed alle ore 21,00 con l'ora legale, compatibilmente con gli impegni scolastici del minore e lavorativi di entrambi i genitori, come già richiesto da entrambe le parti;
- il sabato dalle ore 12,30 alle 20,00 con l'ora solare ed alle ore 21,00 con l'ora legale, o, alternativamente, la domenica dalle ore 12,30 alle 20,00 con l'ora solare ed alle ore 21,00 con l'ora legale”.
Al riguardo, si ritiene opportuno e adeguato recepire tali indicazioni: invero, esse non sono in alcun modo diverse da quelle oggetto della proposta conciliativa, di cui risultano una mera espressione, corrispondendo in maniera congrua ed esatta all'indicazione di due pomeriggi infrasettimanali
(potendo senz'altro essere considerato un pomeriggio l'indicato lasso temporale tra l'uscita da scuola e le 20/21) e di una più lunga giornata nel weekend (dalle 12.30 alle 20/21).
Peraltro, tali condizioni devono essere prese quale riferimento solo nel citato caso di mancato accordo, ben potendo il padre prendere il figlio in giornate diverse dal martedì e dal giovedì di comune accordo con la madre o prenderlo/riportarlo a orari parzialmente diversi da quelli indicati.
Inoltre, si aggiunga che la suddetta specificazione è stata più volte indicata dalla ricorrente nelle note di trattazione scritta (fin dal 15.12.2024, poi ancora con note del 15.2.2025 e del 5.4.2025), di talché il resistente ha potuto agevolmente prenderne visione e ha avuto modo di svolgere osservazioni: non essendo stato nulla eccepito al riguardo ed essendosi egli limitato a ribadire l'adesione alla proposta, nulla osta a recepire le specificazioni di cui sopra.
Sotto il profilo economico, infine, si ritiene che l'ammontare dell'assegno di mantenimento dovuto dal padre, così come concordato dalle parti, risulti conforme a soddisfare le eIGenze di vita della minore e, allo stato, debba ritenersi proporzionato alle attuali disponibilità economiche e alle condizioni lavorative e personali delle parti.
Invero, parte ricorrente presta assistenza a una persona per tre ore settimanali con stipendio mensile netto di euro 100,00 e svolge qualche lavoro in nero in virtù del quale arriva a percepire complessivamente circa 500/600 euro mensili, mentre parte resistente non ha ancora un'occupazione stabile e ha dichiarato di prestare attività lavorativa come operaio alle dipendenze di una impresa edile con contratto a tempo determinato e come pizzaiolo nel fine settimana. Nonostante le difficoltà riscontrate a seguito del periodo di detenzione, è senz'altro dotato di adeguata capacità lavorativa generica e specifica in quanto risulta agli atti che dopo la scarcerazione ha sempre svolto lavori seppure di breve durata.
Tenuto conto, pertanto, della precarietà lavorativa del resistente, può ritenersi adeguata la misura la misura dell'assegno concordata, anche in ragione del fatto che la ricorrente percepirà integralmente l'assegno unico universale.
Sotto tale profilo, sebbene la proposta conciliativa ponesse quale condizione per la corresponsione dell'assegno il reperimento di attività lavorativa del con una precisa retribuzione netta minima, CP_1
cionondimeno si deve osservare che lo stesso resistente fin dalle proprie conclusioni del 16.12.2024 ha ribadito di intendere accettare la previsione di un assegno di euro 250,00 senza condizioni legate alla propria retribuzione (“il sottoscritto difensore, nell'interesse del resistente , CP_1
rappresenta che il predetto, allo stato attuale, risulta ancora assunto con contratto a tempo determinato fino al prossimo 31 dicembre 2024, tuttavia si rende comunque disponibile alla corresponsione della somma di euro 250,00 mensili per il mantenimento del minore”).
Si ritiene opportuno, pertanto, nel maggior interesse del figlio, stabilire l'assegno concordato senza ulteriori condizioni.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo, sull'accordo delle parti:
- dispone l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, dai quali Persona_2 dovrà ricevere cura, educazione e istruzione, mantenendo con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e conservare con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti IGnificativi;
i genitori, i quali eserciteranno entrambi la responsabilità genitoriale, adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per il figlio, tra cui le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, la scelta di attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità anche separatamente;
- dispone che il minore resti collocato presso la residenza materna, in Mogoro, Vico I° Gramsci
n°6
- dispone, in caso di disaccordo tra le parti e salva diversa volontà delle stesse, che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio il martedì ed il giovedì dall'uscita da scuola alle 20,00 con l'ora solare ed alle ore 21,00 con l'ora legale, compatibilmente con gli impegni scolastici del minore e lavorativi di entrambi i genitori;
inoltre, il padre vedrà il figlio e starà con lui durante un giorno di ciascun finesettimana, alternando il sabato dalle ore 12,30 alle 20,00 con l'ora solare ed alle ore 21,00 con l'ora legale, e la domenica dalle ore 12,30 alle 20,00 con l'ora solare ed alle ore 21,00 con l'ora legale;
- dispone che il provveda a versare mensilmente in favore della entro il giorno 5 CP_1 Pt_1 di ogni mese, quale contributo per il mantenimento del figlio, un assegno dell'importo di euro
250,00; restano suddivise al 50% tra i genitori le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del minore;
- prende atto del consenso, da parte del al percepimento integrale dell'assegno unico CP_1 universale da parte della IG.ra Pt_1
Compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Oristano, nella camera di conIGlio della Sezione Civile del Tribunale, in data
24/07/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Dott. Gabriele Bordiga Dott.ssa Consuelo Mighela