Articolo 26 del Regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale
Articolo 25Articolo 27
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24 ottobre 1989
Art. 26. 1. Con decreto del presidente della corte di cassazione sono stabiliti i criteri per la individuazione delle sentenze dalle quali devono essere tratte le massime e per la redazione delle stesse.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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