Ordinanza cautelare 11 aprile 2024
Sentenza 8 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 08/04/2026, n. 1054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1054 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01054/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00478/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 478 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Fiorito e Angelo Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Ufficio Territoriale del Governo Catania, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Catania, con domicilio ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
- del decreto del -OMISSIS-, con il quale è stato imposto il divieto di detenzione armi e munizioni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Catania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa PP ES SI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. Con ricorso notificato il 26.02.2024 e depositato il 10.04.2024, il ricorrente ha impugnato il decreto del -OMISSIS-, con il quale gli è stato imposto il divieto di detenzione di armi e munizioni, su proposta della Questura, a seguito di diniego di rinnovo del porto fucile uso caccia.
Ha premesso parte ricorrente che la vicenda all’esame di questo Collegio sarebbe “sinottica” a questione già decisa da questo Tribunale, con la sentenza n. 3149 del 24.10.2023, che ha accolto il ricorso avverso il rigetto dell’istanza di rinnovo del porto fucile per uso caccia, disposto con decreto del Questore della Provincia di Catania del 6.02.2023, nei confronti del medesimo ricorrente, per le medesime ragioni che fondano oggi il divieto di detenzione di armi.
Avverso l’atto impugnato, il ricorrente si è affidato alle seguenti censure:
I) Violazione ed errata applicazione dell'art. 10, 11 e 39 t.u.l.p.s. Errata, insufficiente e generica motivazione. Carenza di istruttoria. Falsa rappresentazione delle circostanze poste a fondamento del provvedimento di diniego. Violazione della circolare del Ministero dell'Interno del 25 novembre 2020. Contraddittorietà manifesta.
Premette parte ricorrente che l’unico motivo ostativo alla facoltà di detenere armi e munizioni è rappresentato dal rapporto di parentela tra lo stesso e alcuni componenti della sua famiglia di origine gravati da “pregiudizi di polizia” e da precedenti penali, nonché dalla frequentazione tra il nipote, che ha lavorato nell’attività commerciale gestita dal ricorrente e il di lui padre, soggetto controindicato.
Non sarebbe ascritto o contestato al ricorrente alcunché non solo di penalmente rilevante ma di socialmente inopportuno.
Inoltre, malgrado i preesistenti e già noti pregiudizi di alcuni componenti della sua famiglia, per oltre venti anni è stato rilasciato al ricorrente il porto d’armi per uso caccia (e non è mai stato posto il divieto di detenzione armi) sul presupposto dell’assenza di elementi ostativi, sicché eventuali mutamenti di avviso da parte dell’Autorità di Pubblica Sicurezza avrebbero dovuto essere supportati da motivazione c.d. rafforzata.
In assenza di fatti diversi rispetto al passato, la motivazione del divieto di detenzione di armi sarebbe fondata unicamente sul mero rapporto di parentela, essendo pacifico e incontroverso che la Prefettura non contesta alcuna frequentazione, neanche occasionale, tra il ricorrente e i soggetti indicati nell’avvio di procedimento.
II) Violazione art. 7 legge 7.8.1990 n. 241. Omessa comunicazione avvio di procedimento amministrativo. Violazione art. 39 t.u.l.p.s. Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione e di leale collaborazione orizzontale.
Il provvedimento impugnato non sarebbe stato preceduto dalla notifica dell’avvio del procedimento, che avrebbe consentito al ricorrente l’esercizio del diritto di difesa; né la Prefettura avrebbe assolto all’obbligo di indicare congrue ragioni giustificative della detta omissione.
Peraltro, nel caso di specie, sarebbero stati carenti i requisiti dell’urgenza e della necessità di adozione del provvedimento in questione, atteso che il ricorrente non è titolare di alcuna licenza di porto fucile per caccia e/o di tiro al volo e a da oltre dodici anni non detiene alcuna arma.
Tale circostanza - congiuntamente a quella dell’accoglimento del ricorso innanzi al TAR avverso il decreto del Questore (vertente sui medesimi motivi) - è stata comunicata dal ricorrente con nota inviata a mezzo pec il 25.01.2024 alla Prefettura di Catania, con invito a revocare in autotutela il provvedimento qui impugnato, ma nessun riscontro è pervenuto all’istante.
2. Costituitasi, l’Amministrazione ha concluso per l’infondatezza del ricorso, mediante memoria.
3. Con ordinanza n. 151 del 11.04.2024, resa all’esito della camera di consiglio del 10.04.2024, il Collegio ha respinto l’istanza cautelare per ritenuta assenza del periculum in mora .
4. Con atto depositato in data 14.10.2025, il ricorrente ha avanzato istanza di sospensione di esecutività del provvedimento impugnato a seguito dell’intervenuta sentenza del Giudice di Appello n. 366 del 2.05.2025, con cui il CGARS ha rigettato il ricorso proposto dal Ministero dell’Interno e dalla Questura di Catania avverso la citata sentenza di questo T.A.R. n. 3149 del 2023.
5. Con memoria del 31.10.2025, l’Amministrazione resistente si è opposta al rilascio della chiesta misura cautelare in quanto la detta sentenza di appello non apporterebbe elementi di novità che possano incidere sulla valutazione di tale istanza, richiedendo il divieto di detenzione di armi, avente natura preventiva, un sindacato più rigoroso rispetto alle istanze di rilascio di porto d’armi per uso venatorio o sportivo.
6. Alla camera di consiglio del 5.11.2025 parte ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare e il Presidente ha fissato la trattazione del merito del ricorso all’udienza pubblica del 25.02.2026.
7. Alla pubblica udienza del 25.02.2026 il ricorso è stato posto in decisione.
8. Il ricorso è fondato per le ragioni già esposte da questo Tribunale con la sentenza n. 3149 del 2023 (avverso il provvedimento questorile di diniego di rinnovo della licenza di porto fucile uso caccia nei confronti del ricorrente), confermata in appello con sentenza del CGARS n. 366 del 2.5.2025.
9. Merita di essere evidenziato, in termini generali, che, per giurisprudenza consolidata, condivisa dal Collegio (cfr. da ultimo T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 12 gennaio 2026 n. 55):
- in tema di provvedimenti attinenti al porto e alla detenzione di armi l'Amministrazione gode di ampia discrezionalità nel valutare - con prudente apprezzamento - l'affidabilità del destinatario degli stessi, fermi i consueti limiti di congruità e ragionevolezza (cfr., ex plurimis , T.A.R. Sicilia, sez. IV, 26 settembre 2023, n. 2862);
- il divieto di detenzione di armi, munizioni e materiali esplodenti non ha finalità sanzionatorie o punitive, ma svolge una funzione cautelare a tutela delle esigenze di incolumità dei consociati e si fonda su una valutazione necessariamente prognostica di elementi di fatto che possono anche non avere rilevanza penale (cfr., ex plurimis, T.A.R. Campania, sez. V, 22 aprile 2025, n. 3330);
- il divieto di detenzione di armi, munizioni e materiali esplodenti non presuppone che si sia accertato un concreto abuso nella tenuta degli stessi, essendo di contro sufficiente la sussistenza di un ragionevole rischio sulla base degli elementi esaminati (cfr., ex plurimis, T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 26 ottobre 2022, n. 1031).
La giurisprudenza, inoltre, è costante nell’affermare che la detenzione di armi costituisce un fatto non ordinario, ma eccezionale, in deroga al generale divieto di portare e detenere armi sancito dall'art. 699 del codice penale e ribadito dall’art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (cfr., ex plurimis, T.A.R. Sardegna, sez. I, 13 febbraio 2025, n. 113).
È stato osservato, altresì, che la discrezionalità che l’art. 39 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 attribuisce alla autorità di pubblica sicurezza nel valutare l’affidabilità di un soggetto nell’uso delle armi è abbastanza ampia da consentirle di tenere conto anche della mera possibilità che quegli ponga in essere comportamenti inappropriati, e questo in coerenza con il fatto che in tal caso non si tratta di determinare ex post la sussistenza di un nesso di causalità diretta tra un evento già accaduto ed una condotta antecedente, richiedendosi all’esatto opposto di prevedere quelli che possono essere i futuri comportamenti di un soggetto, comportamenti che però non sono determinabili ex ante in base a regole scientifiche (cfr. T.A.R. Piemonte, sez. I, 14 febbraio 2017, n. 235).
Ritiene il Collegio, purtuttavia, che l’ampia discrezionalità di cui gode l’Autorità di pubblica sicurezza in subiecta materia vada declinata all’esito di un’adeguata e puntuale istruttoria, di cui deve essere data intellegibile contezza nella motivazione del provvedimento, sì da consentire il controllo in sede giurisdizionale (arg. ex T.A.R. Friuli Venezia Giulia, sez. I, 12 dicembre 2017, n. 371).
Quanto al mero rapporto parentale, secondo consolidato e condiviso orientamento interpretativo, in linea generale, esso non può fondare, non almeno in termini automatici, un giudizio di disvalore o di prognosi negativa in materia di armi (cfr. Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sez. giur., 8 giugno 2017, n. 275).
L’Amministrazione procedente non può vietare di detenere armi o denegare il permesso di porto d’armi limitandosi ad addurre il solo fatto che il richiedente è legato da rapporto di parentela o di affinità con pregiudicati, senza in concreto valutarne l'incidenza in ordine al giudizio di affidabilità e/o probabilità di abuso delle armi, in quanto la valutazione della possibilità di abuso, pur fondandosi legittimamente su considerazioni probabilistiche, non può prescindere da una congrua ed adeguata istruttoria, della quale dar conto in motivazione, onde evidenziare le circostanze di fatto che farebbero ritenere il soggetto richiedente pericoloso o comunque capace di abusi, per cui è necessario che il provvedimento con cui viene disposto il diniego sia fondato su una valutazione del comportamento complessivo del soggetto interessato, idonea a sorreggere il giudizio prognostico di non affidabilità in merito al buon uso delle armi (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 29 aprile 2019, n. 2292).
Come, infatti, affermato dalla giurisprudenza prevalente, in materia di armi la valutazione di inaffidabilità del soggetto è affidata all'Autorità amministrativa, secondo un apprezzamento discrezionale, purché congruamente motivato avuto riguardo a circostanze di fatto specifiche (cfr. T.A.R. Piemonte, sez. I, 29 marzo 2017, n. 430).
9.1. Tanto premesso, il provvedimento impugnato, così come anche il provvedimento questorile che lo ha preceduto (e che è stato annullato da questo T.A.R.), muove dai seguenti rapporti di parentela:
a) il cugino -OMISSIS- risulta condannato per associazione a delinquere di stampo mafioso con sentenze del-OMISSIS-, con ruolo apicale alla cosca mafiosa indicata da cui non risulta essersi mai dissociato;
b) altro cugino, fratello di -OMISSIS-, sta scontando la pena dell’ergastolo per reati associativi di stampo mafioso, anch’egli, quindi, in stato di detenzione;
c) altro cugino di primo grado, omonimo, è in atto detenuto per reati associativi di stampo mafioso, anch’egli, quindi, in stato di detenzione;
d) altra cugina di primo grado ha due cognati, fratelli del marito, pluripregiudicati, ritenuti elementi di spicco del clan-OMISSIS-;
e) il fratello del ricorrente, scarcerato il 3 gennaio 2022, era stato condannato per associazione a delinquere di stampo mafioso ed estorsione; questi è residente nel Comune di -OMISSIS-;
f) il nipote del ricorrente, figlio del fratello di cui alla lettera e), per lungo tempo inserito nell’attività commerciale gestita dal ricorrente, ha mantenuto rapporti con il genitore durante il periodo di carcerazione e con i familiari dello stesso, tant’è che risulta avere ceduto allo zio paterno, marito della sorella del padre, le proprie armi in data 11.7.2018.
Ritiene quindi il provvedimento, alla luce dei superiori elementi, che “ il proposto graviti in un contesto familiare altamente compromesso, tale da far grandemente scemare l’affidabilità che lo stesso può garantire circa il non abuso delle armi ”. A parere del Prefetto, inoltre, “ non vi sono elementi da cui desumere la lontananza del proposto rispetto al predetto contesto familiare controindicato, come dimostra l’assunzione nella propria azienda del nipote diretto discendente del fratello con gravi pendenze penali ”.
9.2. Tanto premesso, osserva il Collegio che i fatti posti a fondamento del provvedimento impugnato sono i medesimi già valutati da questo T.A.R. con sentenza n. 3149 del 2023, con riferimento all’impugnativa del decreto questorile di rigetto dell’istanza di rinnovo della licenza di porto fucile per uso caccia.
Su di essi, analiticamente vagliati, questo Tribunale si è così espresso: “ ritiene il Collegio che, facendo uso delle coordinate ermeneutiche sopra individuate, fermo restando che le pregresse autorizzazioni non impediscono una diversa successiva valutazione da parte dell’amministrazione, a fronte di pregiudizi derivabili da rapporti di parentela, oltre alla personalità del richiedente, debba essere valutata la possibile sottrazione delle armi da parte di soggetti non autorizzati, con presumibile pericolo per la pubblica incolumità.
Vero è che lo spaccato offerto dal provvedimento è ipoteticamente ben rivolto a tale possibilità, ma nel concreto:
per le ipotesi sopra rubricate sub a), b) e c), i parenti sono in stato di detenzione, di guisa che la detta interferenza è impossibile;
per quelle rubricate sub d) ed f) non si rappresenta una “vicinanza” che possa giustificare tale interferenza;
rilevante, invece, è il riferimento sub e) relativo al fratello del ricorrente, non più in stato di detenzione.
Come sopra chiarito, però, con una valutazione attuale, il parere del Comando Carabinieri di -OMISSIS-, assume la responsabilità di affermare che tra i due germani non sussiste alcun tipo di rapporto, offrendo, al contrario, uno spaccato della personalità del ricorrente privo di mende.
Ora, se è pur vero che il provvedimento impugnato tiene espressamente conto del detto parere, ritenendolo troppo prossimo e territorialmente limitato, non può non rilevarsi, si ribadisce, che lo stesso, redatto da Agenti vicini al territorio, assume la sussistenza di una buona condotta del ricorrente, l’insussistenza di controindicazioni, rappresentando l’assenza di collegamento con il parente più prossimo, effettivamente controindicato, quale dimostrazione anche della specificità del comportamento privo di mende di parte ricorrente.
Tanto appare sufficiente, unitamente alle considerazioni appena delineate, per ritenere non esaustiva la motivazione del provvedimento impugnato, nella parte in cui non vengono rappresentati gli effettivi collegamenti attuali con i soggetti controindicati, impedendo, così, in ipotesi, che soggetti, pur “afflitti” da un contesto socio-culturale a rischio, abbiano una loro autonoma capacità di tenere una condotta avulsa dal detto contesto e priva di mende, così come rappresentato dal parere del Comando dei Carabinieri sopra citato, certamente a conoscenza dei rapporti familiari intercorrenti con i soggetti controindicati sopra richiamati .”
Tale sentenza, impugnata dall’Amministrazione, è stata confermata dalla sopravvenuta (in corso di causa) sentenza del CGARS n. 366 del 2025, che, al riguardo, ha ritenuto di precisare quanto segue: “ Una valutazione che vada oltre la mera elencazione dei rapporti di affinità o parentela si impone anche alla stregua del contenuto della circolare del Ministero dell’interno del 25 novembre 2020. La circolare avente ad oggetto “Recenti orientamenti della giurisprudenza amministrativa in materia di applicazione dell'art. 39 TULPS” individua “le condizioni in presenza delle quali le frequentazioni intrattenute possono determinare un giudizio negativo nei confronti del detentore circa la sua capacità di non abusare delle armi”. Nel caso di valorizzazione di rapporti di affinità e parentela “viene evidenziato come in questo caso la misura trovi la sua ratio nel timore che tali soggetti (affini e parenti n.d.r.) possano esigere, vantando diritti morali, aiuto da parte dei propri congiunti, anche solo nella fornitura delle armi”. Si sottolinea come nei casi giurisprudenziali richiamati dalla circolare “i provvedimenti impugnati hanno inferito l'esistenza di un rapporto di frequentazione, oltre che dall'ambiente familiare e sociale, anche dai controlli e dalle segnalazioni operate dalle Forze di polizia”. In buona sostanza al mero elenco dei rapporti deve aggiungersi un approfondimento istruttorio che ne certifichi l’attualità e la rilevanza nel regime di vita complessivo tenuto dal destinatario del provvedimento. La stessa circolare del Ministero richiama la sentenza di questo Consiglio n. 809 del 2020 relativa all’obbligo della p.a. di adempiere alla congrua istruzione che supporti la motivazione del provvedimento. Si legge nella circolare: “La pronuncia chiarisce che il divieto di detenzione delle armi è adottato d'ufficio dall'Amministrazione, sulla quale grava, pertanto, l'onere dell'istruttoria e della prova delle circostanze addotte a base del provvedimento. Da qui il corollario per cui spetta sempre all'Autorità di p.s. verificare la completezza e l'esattezza degli elementi fattuali inseriti nel "percorso valutativo", con la conseguenza che: l'infondatezza di tali elementi determina l'insorgere di un travisamento dei fatti, figura sintomatica dell'eccesso di potere; -tale infondatezza non è obliterata dal fatto che l'interessato non abbia contestato, nel corso del procedimento, l'esattezza di talune circostanze poste a base del divieto di detenzione delle armi” (così CGARS, sez. giur., 30 dicembre 2021, n. 1108) ”.
Conclude quindi il Giudice di Appello siciliano che “ la decis[i]one del primo giudice non meriti censura, in quanto anche le doglianze veicolate con il gravame si limitano, in buona sostanza, a puntualizzare la gravità dei pregiudizi penali e di polizia che affliggono i parenti “sconsigliati”, ma non indicano le circostanze di fatto che farebbero ritenere il soggetto richiedente pericoloso o comunque capace di abusi in ragione proprio di quei rapporti di parentela ”.
9.3. Alla luce di quanto sopra e per le medesime ragioni (“ non esaustiva motivazione del provvedimento impugnato ”) già spiegate da questo T.A.R. con la menzionata sentenza, confermata dal C.G.A.R.S in appello, il ricorso va accolto, non sussistendo, peraltro, nel provvedimento impugnato, elementi motivazionali di novità - rispetto a quelli già vagliati dalle citate sentenze di primo grado e di appello -, che inducano a diversa determinazione.
9.4. Né a diversa conclusione può condurre l’argomento, propugnato dalla difesa erariale, secondo cui la discrezionalità in tema di divieto di detenzione di armi “ non può essere equiparata meccanicamente a quella esercitata per il rilascio del porto d’armi ”, poiché “ il divieto di detenzione ha natura preventiva, finalizzata alla tutela della sicurezza pubblica e non alla sanzione di comportamenti individuali, e pertanto richiede un sindacato cautelare più rigoroso, rispetto alle istanze di rilascio di porto d’armi per uso venatorio o sportivo .”
Si tratta di argomento generico, che non spiega le ragioni per cui le superiori considerazioni di questo T.A.R. (sent. n. 3149/2023) - avallate dal C.G.A.R.S. (sent. n. 366/2025) - in sede di sindacato del diniego di porto d’armi nei confronti del ricorrente non possano valere nel caso di specie, in cui il divieto di detenzione si fonda sulle medesime motivazioni, già considerate dalle dette sentenze non sufficienti nella misura in cui non vengono rappresentati gli effettivi collegamenti attuali con i soggetti controindicati.
Invero, la tesi che il divieto di detenzione richieda un sindacato più rigoroso rispetto al rilascio del porto d’armi non trova conforto nella legge, ricavandosi piuttosto il contrario dal quadro normativo vigente.
Come chiarito dalla giurisprudenza, il diniego di porto d’armi (di competenza della Questura) e il divieto di detenzione delle armi (di competenza della Prefettura) sono provvedimenti non equiparabili quanto a contenuto e presupposti; ad accomunarli è l’ampia autonomia valutativa circa la tutela dei sottesi interessi pubblici che le autorità competenti esercitano nel ponderare l’affidabilità del soggetto a detenere o portare seco le armi, ma differente è la portata dei due provvedimenti, più ampia nel caso della licenza del porto d’armi, trattandosi di abilitazione non già alla mera detenzione e disponibilità dell’arma, ma anche al suo porto e al suo utilizzo ai fini consentiti.
In ragione di ciò e del quadro normativo vigente in materia (artt. 38 e 39 TULPS per la detenzione di armi e art. 42 TULPS per il porto d’armi), la giurisprudenza ha sottolineato che l’autorizzazione alla detenzione di un'arma, invero, costituisce un minus rispetto al suo porto, attesa la maggiore latitudine delle facoltà insite nel porto d’arma, ciò che impone un più penetrante scrutinio di affidabilità del soggetto da parte del Questore (cfr. Cons. Stato, sez. III, 7 novembre 2019, n. 7600; T.A.R. Catania, sez. I, 5 marzo 2024, n. 883).
10. Conclusivamente, il ricorso, per le dette assorbenti ragioni, va accolto, con annullamento dell’atto impugnato, fatti salvi gli eventuali successivi provvedimenti motivati alla luce di quanto sopra.
11. La complessità della vicenda giustifica l’integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui alla parte motiva e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, fatti salvi gli eventuali successivi atti dell’Amministrazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e ogni altra persona menzionata nella presente sentenza.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
PP ES SI, Presidente FF, Estensore
Calogero Commandatore, Consigliere
Agata Gabriella Caudullo, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| PP ES SI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.