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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 24/11/2025, n. 1697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1697 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
In nome del Popolo Italiano
Riunita in persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa IA OL Presidente
Dott. MI Prencipe Consigliere
Dott.ssa Emma Manzionna Consigliere rel. – est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel procedimento n. 979/2025 R.G., avente ad oggetto il reclamo avverso la sentenza n.48 bis/2025 del 9.05.2025, con cui il Tribunale di Foggia non ha omologato la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentata da , promosso da: Parte_1
- nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Alessia Giulia Parte_1
Selano), giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Foggia alla Via F. Buonarota n. 3, presso lo studio del suddetto difensore;
Reclamante
CP_1
con sede legale in Bergamo (BG), Via Stoppani, n. 15, appartenente al Controparte_2
Gruppo IVA , in persona del procuratore speciale, dott. Controparte_3 CP_4
pagina 1 di 18 rappresentata e difesa dall'Avv. Dario Cusumano del Foro di Roma - ed CP_5 elettivamente domiciliata in Roma, Via Boncompagni n. 93, presso lo studio del medesimo procuratore, giusta procura alle liti ex art. 83 c.p.c. versata in atti;
Reclamata
Conclusioni: come da note scritte inviate telematicamente ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. per l'udienza del 18.11.2025 in cui la causa è stata riservata per la decisione.
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso del 30/01/202, il sig. presentava una proposta di ristrutturazione Parte_1
dei debiti del consumatore per la composizione della crisi da sovraindebitamento, ex art. 67
DL 12/1/2019 n. 14 e succ. modif., integrato dal D. Lgs 83 del 17/06/2022, presso il Tribunale di Foggia, sulla base del piano redatto con l'ausilio della dott.ssa Persona_1
dell'OCC – Commercialisti di Foggia, nominata quale gestore della crisi da sovraindebitamento.
In data 10/09/2024, il giudice designato, “considerata la sussistenza dei requisiti di ammissibilità della domanda previsti dagli artt 67 e 68 CCII”, emanava il Decreto di apertura del procedimento di omologazione ex art 70 CCII disponendo la sospensione dei procedimenti esecutivi in essere e fissava l'udienza del 14 novembre 2024 per “deduzioni in ordine alla proposta ed al piano come eventualmente modificati dal debitore e per l'omologa”.
Indi, valutata la relazione, anche quella integrativa e conclusiva, dell'OCC nominato, dott.ssa completa del contenuto di cui all'art. 68, comma 2, CCII, compresa la Persona_1 valutazione favorevole circa la completezza e l'attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente;
esaminate le osservazioni dei creditori con le quali questi si opponevano all'omologazione del piano proposto e la risposta alle osservazioni, effettuata dalla difesa del ricorrente, volte all'omologa del piano presentato, con sentenza n.48 bis del 9.05.2025, notificata in pari data, il Tribunale di Foggia non omologava il piano del consumatore,
pagina 2 di 18 ritenendo che la condotta di quest'ultimo, reiterata nel tempo, fosse ”improntata a una sistematica sottovalutazione delle conseguenze delle proprie scelte economiche, e connotata da gravi omissioni informative nei confronti degli istituti finanziari” e che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento del requisito della meritevolezza previsto dalla normativa, con conseguente inammissibilità della proposta di composizione della crisi e dell'accesso ai benefici dell'esdebitazione.
Avverso tale sentenza, ha interposto reclamo , con ricorso del 9.06.2025, Parte_1
chiedendo, per i motivi di seguito indicati, la revoca della sentenza impugnata e la omologazione del piano di ristrutturazione come descritto nella proposta in allegato, con vittoria di spese e competenze di causa.
Si è costituita solo chiedendo il rigetto del reclamo, in quanto infondato e la Controparte_2 conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese.
All'udienza del 18.11.2025, lette le note scritte depositate dalle parti, la causa è stata riservata per la decisione.
*****
Va premesso, in diritto, che l'istituto della ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt.
65-73 CCI), si applica al consumatore che si trovi in uno stato di sovraindebitamento, ossia versi in una situazione di crisi o di insolvenza. Si tratta di uno strumento volto a favorire l'esdebitazione dei cosiddetti “insolventi civili”, vale a dire dei soggetti che non ricoprono la qualifica di imprenditore e, pertanto, non sono fallibili. In seguito alla modifica normativa intervenuta con il D.Lgs. n. 134/2024 (Correttivo ter), art. 2 lett.e), può ritenersi «consumatore» la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, e accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore.
Nella specie, il giudice di prime cure ha ritenuto che il piano proposto da non Parte_1
pagina 3 di 18 potesse essere omologato in quanto non soddisferebbe il presupposto di ammissibilità previsto dall'art. 69, comma 1, CCII, atteso che, dalla documentazione allegata, emergerebbe una condotta connotata da colpa grave, malafede o frode da parte dell'odierno ricorrente nella formazione del proprio indebitamento, accogliendo sul punto le contestazioni sollevate dai creditori e circa la carenza dei presupposti per l'ammissibilità CP_6 Controparte_2
della proposta, relativamente alla insussistenza del requisito della meritevolezza in capo al ricorrente ed alla falsità di diverse dichiarazioni rese dal in sede di stipula dei contratti Pt_1
di finanziamento.
Non sussiste alcuna incongruenza nella circostanza che il giudice di prime cure abbia dapprima emanato il Decreto di apertura del procedimento di omologazione ex art 70 CCII, ai sensi degli artt. 67, 70, comma 1 e comma 7, CCI ed, in fase di omologa, abbia poi escluso l'ammissibilità della proposta medesima, poichè la valutazione di ammissibilità è prevista ex lege sia nella fase di apertura (art. 70, comma 1) che nella fase di omologa, ove appunto occorre verificare l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano (artt. 70 comma 7 CCI).
Come correttamente evidenziato in prime cure, “dette valutazioni compiute dal Giudice al momento della fissazione dell'udienza non sono definitive, né suscettibili di autonoma impugnazione, essendo in ogni caso riesaminabili, all'esito dell'instaurato contraddittorio, in sede di omologa” (Cass.
30 gennaio 2017, n. 2234; Cass. 5 dicembre 2018, n. 31477).
Con particolare riguardo al requisito della meritevolezza, il Tribunale di Foggia ha rilevato che:
“…Nel ricorso depositato e nella relazione dell'OCC, così come integrate, le cause del sovraindebitamento del ricorrente vengono ricondotte alla stipula di numerosi finanziamenti, contratti principalmente per estinguere debiti pregressi e per far fronte alle difficoltà economiche del nucleo familiare di origine, del quale egli sarebbe stato e continuerebbe ad essere l'unico sostegno economico. Deduce il quanto segue. Sin dal 2014 il lavoratore Pt_1 Pt_1 fuori sede, ha provveduto al mantenimento della madre, invalida al 75% e Controparte_7 disoccupata, della sorella, anch'ella disoccupata, e indirettamente del padre, Persona_2 Pt_1
pagina 4 di 18 MI, tossicodipendente deceduto nel 2022, che non ha mai contribuito al sostentamento familiare, avendo condotto una vita segnata da condotte delinquenziali, detenzioni carcerarie, arresti domiciliari e permanenze in comunità terapeutiche. Il ricorso al credito è avvenuto in un contesto di crescente difficoltà familiare, aggravato nel periodo tra agosto
2018 e febbraio 2019 dalla reiterata detenzione del padre. In tale arco temporale, il
[...]
ha stipulato tre finanziamenti con OM per un totale di € 60.000,00, Pt_1 finalizzati ufficialmente a spese personali (come il rifacimento del bagno), ma in realtà utilizzati per sostenere spese familiari e per la gestione delle problematiche legate alla situazione giudiziaria e sanitaria del padre. Il primo finanziamento, dell'importo di € 10.000,00, venne utilizzato subito dopo il primo arresto del genitore;
successivamente, nel settembre 2018, fu stipulato un secondo contratto da €
39.000,00 per estinguere il precedente e disporre di ulteriore liquidità; infine, un terzo prestito fu contratto nel febbraio 2019 per far fronte alle crescenti necessità economiche familiari. Dal settembre
2019, a causa del peso ormai insostenibile degli impegni finanziari, il ha iniziato a non Pt_1 onorare regolarmente le obbligazioni assunte. La situazione è ulteriormente peggiorata con la successiva stipula di prestiti con cessione del quinto dello stipendio con NL CE SpA
e . L'erosione progressiva della retribuzione ha condotto il ricorrente a dover Controparte_2 scegliere tra l'adempimento delle obbligazioni contratte e la sopravvivenza economica del nucleo familiare. Orbene, dall'analisi della documentazione in atti, emerge che l'indebitamento è stato originato da una reiterata sottoscrizione di obbligazioni finanziarie in un arco temporale molto ristretto, tra il 2018 e il 2019, a fronte di una capacità reddituale che, già all'epoca della stipula dei primi contratti, risultava insufficiente a sostenerne il peso. Il ricorrente, infatti, con una retribuzione mensile netta di € 1.500,00 nel 2018 e di € 1.700,00 nel 2019, ha progressivamente stipulato una serie di finanziamenti – tre con OM e due con cessione del quinto con NL CE Spa e – il cui ammontare complessivo Controparte_2 delle rate ha superato in maniera significativa la soglia del 35% del rapporto rata/reddito raccomandata dalle linee guida della Banca d'Italia quale limite massimo per una situazione finanziaria sostenibile”.1 1 Si legge in sentenza: “In particolare, l'analisi progressiva dell'andamento del rapporto tra le rate mensili dovute e il pagina 5 di 18 Con riguardo alle motivazioni addotte dal per giustificare il ricorso al credito- ossia la Pt_1 necessità di far fronte alle esigenze primarie della madre invalida, della sorella disoccupata e del padre tossicodipendente, detenuto o in comunità terapeutiche – il giudice di prime cure ha ritenuto che esse non potessero costituire circostanza esimente, né potessero qualificarsi come eventi sopravvenuti o imprevedibili, trattandosi di situazioni già note, consolidate nel tempo, e ben presenti all'epoca della contrazione dei debiti, che avrebbero dovuto indurre il debitore a una maggiore prudenza e alla ricerca di soluzioni alternative. Inoltre, il non Pt_1
avrebbe fornito alcuna prova documentale dell'effettivo utilizzo delle somme ricevute in prestito per le finalità familiari dichiarate.2
reddito disponibile (c.d. rapporto rata/reddito) mette in luce con chiarezza l'insostenibilità crescente della posizione debitoria del già a partire dal secondo finanziamento. Infatti, in data 20.09.2018, a fronte di una retribuzione mensile netta Pt_1 pari a € 1.500,00, il ricorrente, dopo aver sottoscritto il primo finanziamento con rata mensile pari a € 109,00, accettava un nuovo finanziamento da € 39.000,00 con una rata aggiuntiva pari a € 428,00, portando così l'esborso mensile complessivo a
€ 537,00. Ciò comportava un rapporto rata/reddito del 35,8%, superiore al limite massimo del 35% previsto dalle linee guida della Banca d'Italia, soglia oltre la quale l'indebitamento è considerato eccessivo e non sostenibile nel medio-lungo termine. A tale situazione già compromessa si aggiungeva, in data 07.02.2019, la stipula di un ulteriore finanziamento per un importo di € 11.000,00 con una rata mensile di € 131,00. In tale momento, il reddito del era aumentato a € Pt_1 1.700,00, ma le rate complessive da corrispondere avevano raggiunto l'importo mensile di € 668,00, determinando un rapporto rata/reddito del 39,3%, ulteriormente al di sopra della soglia di sostenibilità. Il quadro peggiorava ulteriormente in data 18.06.2019, quando il ricorrente sottoscriveva un contratto di cessione del quinto con NL CE SpA, assumendo un ulteriore impegno mensile di € 240,00. Tale ulteriore obbligazione elevava l'importo complessivo delle rate mensili a € 908,00. Confrontando tale cifra con il reddito netto mensile di € 1.700,00, il rapporto rata/reddito saliva al 53,4%, segnalando un'esposizione finanziaria gravemente sproporzionata. Nonostante questa situazione di evidente Controparte_ compromissione, il sottoscriveva, il 23.12.2019, un ulteriore finanziamento con per un importo di € Pt_1 9.756,94, con una rata mensile di € 124,00. A seguito di quest'ultima operazione, le obbligazioni mensili ammontavano complessivamente a € 1.032,00, portando il rapporto rata/reddito al 60,7%, dunque ben oltre ogni soglia di sostenibilità riconosciuta. Tale progressione numerica documenta in modo inequivocabile che, sin dal secondo finanziamento e con sempre maggiore evidenza nelle operazioni successive, il ha assunto obbligazioni sproporzionate rispetto alle proprie Pt_1 reali capacità economiche, in violazione dell'obbligo di valutazione preventiva della sostenibilità finanziaria e dell'adempimento secondo buona fede. L'evoluzione dei rapporti rata/reddito dimostra che le scelte del debitore non sono riconducibili ad errori occasionali o ad un peggioramento improvviso della condizione economica, bensì ad una sistematica sottovalutazione della propria capacità di rimborso, tale da escludere la configurabilità di una condotta diligente…“ 2 sul punto nella sentenza si legge:” È lo stesso ricorrente ad ammettere, in maniera testuale, l'assenza di documentazione utile a dimostrare l'utilizzo effettivo dei fondi erogati dalle finanziarie, dichiarando di non essere in grado di provare la loro destinazione alle spese familiari dichiarate, relative al mantenimento della madre, della sorella e, fino alla data del decesso, del padre detenuto o ricoverato in comunità terapeutiche. Tale ammissione compromette in modo decisivo la possibilità di collegare le obbligazioni assunte alle necessità familiari indicate nella proposta e, soprattutto, priva la stessa di qualsiasi presunzione di legittimità o verosimiglianza. La normativa vigente e la costante giurisprudenza di merito, infatti, pongono in capo al debitore l'onere di dimostrare la non colpevolezza nell'origine del sovraindebitamento e di fornire piena prova del nesso causale tra le somme ricevute e gli eventi o le circostanze che ne avrebbero giustificato la richiesta. In pagina 6 di 18 Infine, in ordine alle eccepite dichiarazioni mendaci ed alle omesse informazioni, il giudice di primo grado ha evidenziato che “la documentazione contrattuale acquisita in atti rivela una condotta gravemente omissiva, nonché, per taluni profili, dolosa da parte del sig.
[...]
, in occasione della stipula dei contratti di finanziamento con cessione del quinto Pt_1 sottoscritti con NL CE S.p.A. e successivamente con In particolare, in Controparte_2 sede di compilazione dei moduli relativi alla valutazione del merito creditizio, il ricorrente ha fornito informazioni non corrispondenti al vero su elementi essenziali per la corretta istruttoria da parte degli enti finanziatori. Risulta, infatti, che il ha dichiarato di non avere ulteriori obbligazioni in corso, Pt_1 omettendo volontariamente di menzionare i tre precedenti finanziamenti contratti con
OM Banca S.p.A. nel periodo compreso tra agosto 2018 e febbraio 2019, per un ammontare complessivo di circa € 60.000,00. Tale omissione appare particolarmente grave, in quanto la conoscenza di tali posizioni debitorie avrebbe verosimilmente condotto i soggetti finanziatori
a un esito negativo nella valutazione del merito creditizio, considerato che, all'epoca della richiesta, il rapporto rata/reddito del ricorrente era già ampiamente superiore alle soglie di sostenibilità stabilite dalla Banca d'Italia. In aggiunta, il ha dichiarato che il proprio nucleo familiare risultava Pt_1 composto da tre soggetti, di cui due titolari di reddito, e ha indicato un reddito familiare mensile pari a € 3.246,85. Tali dichiarazioni risultano incompatibili con quanto riportato nella stessa proposta di ristrutturazione dei debiti, e nei documenti integrativi, nei quali si precisa che l'unico percettore di reddito era il ricorrente stesso e che la madre e la sorella, all'epoca, erano entrambe disoccupate e prive di qualsiasi entrata economica. Ancora più grave appare la dichiarazione resa in merito alla titolarità di un bene immobile: il ha indicato di essere proprietario di Pt_1 un'abitazione, circostanza smentita dalle visure catastali e ipotecarie allegate al ricorso, dalle quali risulta in maniera inequivoca che egli non è mai stato proprietario né di beni immobili né di beni mobili registrati.”
Il reclamo si fonda sui seguenti motivi:
difetto di tale dimostrazione, il comportamento del debitore non può essere ricondotto ad una situazione di necessità imprevedibile o inevitabile, bensì ad una scelta consapevole di aggravare la propria esposizione debitoria in una fase già compromessa”.
pagina 7 di 18 1.In primo luogo, il reclamante ha contestato la “mancanza del presupposto di ammissibilità previsto dall'art. 69 comma 1 CCII.”, poichè, diversamente da quanto statuito nella sentenza impugnata, nel ricorso depositato e nella relazione dell'OCC, così come integrate, sarebbero state chiaramente esplicitate le cause del sovraindebitamento ovverosia che, nel periodo tra il
27/08/18 ed il 07/02/2019, egli contraeva i primi tre finanziamenti c/o OM per un importo totale pari ad € 60.000,00, poiché doveva far fronte ad una situazione familiare drammatica che lo vedeva quale unico sostegno economico della famiglia di origine, atteso che, nel 2018, suo padre veniva più volte tradotto in carcere, agli arresti domiciliari e addirittura in una comunità di recupero. In particolare, la somma pari ad € 10.000,00 concessagli con il contratto n. 20197270848712 del 27/08/2018, recante la giustificazione di un
“rifacimento bagno”, come da preventivo allegato, sarebbe stata utilizzata per le spese sopravvenute dopo il primo arresto del padre;
il secondo finanziamento di importo maggiore, pari ad € 39.000,00 fu contratto per estinguere il primo e disporre di una più ingente somma per far fronte alle spese sopravvenute;
il terzo finanziamento, stipulato a febbraio 2019 sempre con OM, fu dettato dall'urgenza di altra disponibilità economica per appianare la situazione familiare, a far fronte non solo alle sue esigenze, essendo lavoratore fuori sede, ma anche a quelle della madre invalida e della sorella, allora minorenne, nonché del genitore che in carcere o agli arresti domiciliari. Sebbene non fosse stato possibile provare quanto dedotto né l'entità delle spese sostenute, ciò risulterebbe dall'evidenza dei fatti allegati. A detta del reclamante, giammai egli avrebbe potuto prevedere la detenzione reiterata del padre o il perdurare dello stato di bisogno della madre e della sorella, evolutesi per ragioni non dipendenti dalla sua volontà. Quanto alle spese non giustificate, sarebbe arduo recuperare, per quegli anni, tutte le spese primarie di sostentamento di ben tre familiari, spese mediche, spese legali e, non ultimo, spese sostenute dal reclamante/debitore per mantenersi fuori sede.
2. Inoltre, il giudice di prime cure non avrebbe attribuito alcun valore al “merito creditizio”, sebbene detto concetto, inserito nelle direttive comunitarie 2008/48 e 2014/17200, sia stato pagina 8 di 18 recepito dalle disposizioni di cui all'art. 124 bis e 120 undecies del T.U.B. (D.lgs. 1 settembre
1993, n. 385) al fine di introdurre l'obbligo per il finanziatore di procedere preventivamente alla verifica della sostenibilità del finanziamento attraverso le informazioni ricevute del consumatore o, in mancanza, avvalendosi di banche dati pertinenti.
Nel caso concreto, i finanziatori non avrebbero effettuato alcuna analisi della fattibilità e sostenibilità del finanziamento/ merito creditizio, in quanto la OM, sin dal secondo finanziamento, non avrebbe valutato il superamento della soglia di sostenibilità dettata dalle linee guida della Banca d'Italia, cioè il 35%, ma, di tale superamento, il giudice avrebbe attribuito tutta la responsabilità al . Le medesime considerazioni varrebbero, a fortiori, Pt_1
per il terzo finanziamento, concesso da OM senza considerare che le tre rate, ammontanti nel totale ad € 668,00, superavano abbondantemente la suddetta soglia limite
(39,3% come rilevato dal primo giudice). Tale situazione ingravescente sarebbe poi sfociata nei prestiti con addebito direttamente sullo stipendio stipulati dapprima con NL (Banca
Nazionale del Lavoro) CE SpA e infine con . Controparte_2
3. Infine, il Giudice di prime cure avrebbe condiviso le osservazioni dal creditore CP_2
circa l'esistenza di una condotta gravemente omissiva e dolosa da parte dell'odierno reclamante, senza considerare che l'art. 124 bis co.1 TUB impone l'onere di valutazione del merito creditizio principalmente sul finanziatore, che potranno acquisire informazioni aggiuntive rispetto a quelle fornite dal consumatore stesso, poichè le stesse società finanziarie, che esercitano professionalmente l'attività di concessione del credito presso la clientela, sono le più qualificate a procedere alla valutazione della futura solvibilità del debitore, piuttosto che il debitore stesso, i cui profili di colpa, quand'anche in astratto configurabili, verrebbero senz'altro assorbiti e superati da quelli propri del contraente professionalmente qualificato. Quindi, al di là dell'informazione incompleta/errata fornita dal debitore al momento della compilazione del modulo prestampato, la mera corretta consultazione della banca dati avrebbe disvelato alla creditrice opponente come il ricorrente fosse esposto anche nei confronti di altri soggetti, tra istituti di credito e finanziarie, piuttosto pagina 9 di 18 che scoprirlo dal piano. Ad ogni modo, nel modulo di richiesta finanziamento con , CP_2
egli non avrebbe reso alcuna dichiarazione mendace o non veritiera, atteso che, in data
23/12/2019, egli viveva con i nonni paterni in un immobile di proprietà di questi ultimi e le entrate reddituali erano due, la sua e del nonno paterno che percepiva una pensione di circa €
2.000,00; alla domanda a quanto ammontasse il reddito familiare la risposta era stata €
3.286,45 (stipendio del + pensione del nonno); alla domanda se l'immobile in cui Pt_1
viveva fosse di proprietà, la risposta era stata affermativa ( e CP_8 CP_9
erano proprietari dell'immobile in Viale Mazzini 13 in cui il debitore risiedeva all'epoca dei fatti – All 17 visura catastale che si allega).
1.a A giudizio della Corte, i motivi, da trattarsi congiuntamente, stante l'intima connessione fra gli stessi, non sono fondati.
In primo luogo, deve condividersi il giudizio di “non meritevolezza” del debitore espresso nella sentenza impugnata, che ha ravvisato in capo al debitore un comportamento gravemente colposo.
L'art. 69 CCI primo comma dispone che: “Il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”. Ne deriva allora che il consumatore non può essere considerato immeritevole quando abbia ritenuto di poter ragionevolmente pagare ogni debito alla scadenza, confidando sull'entità disponibile di reddito e patrimonio, cosicché la successiva sproporzione tra risorse e passività non possa ritenersi causata da una condotta gravemente imprudente.
Va infatti evidenziato che, a mente della giurisprudenza di legittimità (Cass. 22 settembre
2022 n. 27843; Cass. 27 luglio 2023, n. 22890) e di merito (Appello Firenze, 8 novembre 2023,
Trib. Reggio Calabria 25 gennaio 2024,) formatasi sul punto, diversamente dall'art. 12 bis l.
3/2012 nella sua originaria formulazione, l'art. 69 CCII prevede espressamente che il consumatore non possa accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti se ha pagina 10 di 18 determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave.
Pertanto, l'indagine del giudicante non dovrà più vertere, come accadeva prima della riforma, sulla sussistenza di responsabilità colposa da parte del debitore per il sovraindebitamento, ma potrà negare l'omologa del piano solo quando l'indebitamento sia derivato da colpa grave del debitore, dalla sua malafede, o da un suo comportamento fraudolento.
Sul punto, si condividono le motivazioni in diritto contenute in sentenza, non oggetto di specifica contestazione da parte del reclamante: ” …La gravità della colpa si desume oltre che
(sotto il profilo quantitativo dell'imprudenza) dalla reiterata violazione della regola cautelare, anche
(sotto il profilo qualitativo dell'imprudenza) dall'entità complessiva delle obbligazioni contratte Se il consumatore ha contratto obbligazioni nella consapevolezza, sulla base di un giudizio prognostico, di non poterle adempiere, tanto rende l'istante immeritevole di accesso alla procedura e deve condurre il giudice a negare l'omologazione del piano proposto. L'assenza di colpa grave può ravvisarsi quando il consumatore, confidando sull'entità disponibile di reddito e patrimonio, abbia ritenuto, in modo ragionevole ed al momento in cui ha assunto
l'obbligazione, di poterla adempiere. Sulla scorta di tali principi, può ritenersi senz'altro incolpevole il debitore che si trovi a dover affrontare una crisi da sovraindebitamento a cagione di esigenze sopravvenute non ragionevolmente prevedibili, ovvero che abbia ragionevolmente valutato la propria capacità restitutoria sulla base di elementi non rivelatisi fondati. Dunque, può essere ammesso alla procedura del piano del consumatore il consumatore che prova di avere contratto tutte le obbligazioni con colpa lieve e non con colpa grave. Di contro, non può accedere al piano del consumatore chi abbia determinato il sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito consapevolmente non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali. …L'onere di allegazione e prova della non colpevolezza restano quindi in capo al ricorrente.”
Nel caso di specie, il risulta aver fatto ricorso, in poco più di un anno, dal 27.08.2018 al Pt_1
23.12.2019, a ben cinque finanziamenti dell'importo complessivo di oltre €.100.000,00 ( precisamente €.103.690,00), asseritamente per far fronte alle esigenze primarie del proprio pagina 11 di 18 nucleo familiare ( padre arrestato, tossicodipendente, madre invalida e sorella all'epoca minorenne), sulla base del suo stipendio mensile dell'importo di €.1500,00 ( aumentato a
€.1700,00 nel 2019), senza disporre di alcun immobile di sua proprietà.
Con riguardo alle cause dell'indebitamento, nel piano di ristrutturazione, si legge, infatti, che: “In data 27/08/2018, il sig. sottoscriveva un finanziamento FINDOMESTIC BANCA Pt_1
SPA n. 20197270848712 ottenendo l'importo di € 10.000,00. Rimborso complessivo di euro 13.197,40 mediante il pagamento di 120 rate mensili di € 109,00. In data 20/09/2018, il sig. Pt_1 sottoscriveva un finanziamento FINDOMESTIC BANCA SPA n. 20197270848713 ottenendo
l'importo di € 39.000,00. Rimborso complessivo di euro 51.408,00 mediante il pagamento di 120 rate mensili di € 428,00. In data 07/02/2019, il sig. sottoscriveva un finanziamento Pt_1
FINDOMESTIC BANCA SPA n. 20197270848714 ottenendo l'importo di € 11.000,00. Rimborso complessivo di € 14.230,58 mediante il pagamento di 108 rate mensili di € 131,00. In data 18/06/2019, il sig. sottoscriveva una cessione del quinto con NL CE SpA ottenendo l'importo di € Pt_1
22.216,03. Rimborso di complessivi € 28.800,00 mediante 120 rate di € 240,00 mensili. In data
23/12/2019, il sig. sottoscriveva una cessione del quinto con ottenendo l'importo Pt_1 Controparte_2 di € 9.756,94. Rimborso di complessivi € 14.880,00 mediante 120 rate di € 240,00 mensili. Durante il
2019 il reddito del sig. era pari ad euro 1.700,00 circa. Il signor procedeva al pagamento Pt_1 Pt_1 del finanziamento OM fino alle rate del mese di agosto 2019. Con atto del 03/01/2023, la
[...]
(mandataria della a sua volta cessionaria della OM Controparte_10 Controparte_11 spa) procedeva a pignoramento presso terzi, in particolare presso Poste italiane spa che procedevano a bloccare il conto corrente bancario del proponente.”
Il reclamante ha sostenuto che i finanziamenti successivi al primo (giacchè già il secondo comportava l'incremento della rata mensile all'importo di €.537,00, con superamento della soglia di sostenibilità e rapporto rata/ reddito raccomandato dalla Banca d'Italia del 35,8%) sarebbero stati determinati dall'aggravamento delle situazioni debitorie riferibili al proprio nucleo familiare, composto dal padre tossicodipendente, detenuto prima in carcere, poi agli arresti domiciliari ed infine in comunità, dalla madre invalida e dalla sorella minorenne.
pagina 12 di 18 Tuttavia, il , non solo non ha fornito alcuna giustificazione dell'effettivo utilizzo delle Pt_1 somme ricevute per le finalità familiari dichiarate, neanche per le spese sanitarie e legali che dovrebbero essere agevolmente documentabili, ma soprattutto non ha allegato, prima ancora che dimostrato, quali sarebbero le circostanze sopravvenute che avrebbero giustificato il ripetuto ricorso al credito, durante l'arco temporale in esame, essendo ben prevedibile sin dal principio che il padre, tossicodipendente e dedito ad attività delinquenziali, non fosse in grado di mantenere la moglie invalida ( invalidità anche questa nota quanto meno dal 2016, come risulta dalla perizia in atti) e la figlia minorenne ed, a fortiori, che egli avrebbe dovuto sostenere le spese per il proprio mantenimento, quale lavoratore fuori sede, sicchè non può che convenirsi con la valutazione del giudice di prime cure che si trattava “di situazioni già note, consolidate nel tempo e ben presenti all'epoca della contrazione dei debiti, che avrebbero dovuto indurre il debitore ad una maggiore prudenza ed alla ricerca di soluzione alternative”.
Ugualmente va valutata negativamente la circostanza che, il nel febbraio 2019, abbia Pt_1 contratto il terzo finanziamento, con un incremento della rata mensile all'importo di €.668,00
e del rapporto rata/reddito del 39,3 % e, poi, come si legge in sentenza “..il quadro peggiorava ulteriormente in data 18.06.2019, quando il ricorrente sottoscriveva un contratto di cessione del quinto con NL CE SpA, assumendo un ulteriore impegno mensile di € 240,00. Tale ulteriore obbligazione elevava l'importo complessivo delle rate mensili a € 908,00. Confrontando tale cifra con il reddito netto mensile di € 1.700,00, il rapporto rata/reddito saliva al 53,4%, segnalando un'esposizione finanziaria gravemente sproporzionata. Nonostante questa situazione di evidente compromissione, il sottoscriveva, il 23.12.2019, un ulteriore finanziamento con per un importo di € Pt_1 Controparte_2
9.756,94, con una rata mensile di € 124,00. A seguito di quest'ultima operazione, le obbligazioni mensili ammontavano complessivamente a € 1.032,00, portando il rapporto rata/reddito al 60,7%, dunque ben oltre ogni soglia di sostenibilità riconosciuta”.
Ne deriva, allora, che il , sin dalla stipula del secondo finanziamento, non poteva Pt_1
ritenere ragionevolmente di riuscire a pagare la rata alla scadenza, confidando solo sulla disponibilità del proprio stipendio, e ciononostante stipulava altri finanziamenti pagina 13 di 18 incrementando la sproporzione tra risorse e passività con una condotta gravemente imprudente.
Va, pertanto, ravvisata, nel caso concreto, la colpa grave in capo al debitore che ha omesso totalmente di ponderare la propria situazione, reddituale e patrimoniale, nonostante questa fosse tale da rendere certa o prossima alla certezza l'impossibilità di adempiere regolarmente ovvero da far apparire del tutto irrazionale il regolare adempimento.
2.a Si condividono anche le valutazioni del giudice di prime cure sulle condotte dolose o in mala fede poste in essere dal il quale, in sede di compilazione dei moduli relativi alla Pt_1
valutazione del merito creditizio, ha fornito informazioni non corrispondenti al vero su elementi essenziali per la corretta istruttoria da parte degli enti finanziatori.
Il reclamante ha contestato tale circostanza perché, all'epoca, viveva con i nonni paterni in un immobile di proprietà di questi ultimi ed al proprio reddito si sarebbe cumulato quello del nonno paterno pensionato.
L'assunto non può essere condiviso.
Innanzitutto, il , nella compilazione dei moduli relativi alla valutazione del merito Pt_1
creditizio in occasione della stipula dei finanziamenti con cessione del quinto sottoscritti con
NL CE s.p.a. e , ha dichiarato di non avere ulteriori obbligazioni in corso, CP_2 omettendo di menzionare i tre precedenti finanziamenti contratti con OM Banca
S.p.A. nel periodo compreso tra agosto 2018 e febbraio 2019, per un ammontare complessivo di circa € 60.000,00; ha inoltre, dichiarato che il proprio nucleo familiare risultava composto da tre soggetti, di cui due titolari di reddito, e ha indicato un reddito familiare mensile pari a
€ 3.246,85, mentre nella residenza indicata nel modulo ( via Cappuccini 130, Foggia) vivevano, all'epoca, il padre, la madre invalida e la sorella minorenne. Anche a voler considerare il domicilio dei nonni, in viale Mazzini 13, dove egli risultava effettivamente all'epoca residente, non vi è prova dell'importo della pensione asseritamente percepita dal nonno ed, in ogni caso, egli non risulta titolare di alcun immobile, che sarebbe al più in comproprietà dei nonni.
pagina 14 di 18
3.a Il reclamante ha, infine, sostenuto che il giudice di prime cure non avrebbe affatto considerato la il cd.merito creditizio, in quanto avrebbe omesso di considerare la violazione da parte dei finanziatori dell'obbligo stabilito dall'art.124 TUB di verificare la sostenibilità del finanziamento, a prescindere dalle informazioni incomplete ed errate ricevute dal consumatore.
L'art. 124 bis del Testo Unico Bancario, invero, impone al finanziatore “prima della conclusione del contratto di credito” di valutare “il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”.
I controlli richiesti dalla legge – che assolvono la doppia funzione di tutela del creditore erogante e del privato finanziato – si inseriscono nel più generico rispetto dei principi codicistici di buona fede, diligenza e correttezza del creditore.
L'art. 68 CCI stabilisce che “L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.”
Nel caso, infatti, in cui l'OCC verifichi che il merito creditizio non sia stato adeguatamente valutato scattano alcune sanzioni processuali a carico del finanziatore negligente ed infatti l'articolo 69 del Codice della Crisi d'Impresa dispone che: “Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124 bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione
o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta“.
La mancata valutazione del merito creditizio ha, quindi, come conseguenza l'impossibilità per il creditore di far valere le sue doglianze nell'ambito della procedura di
pagina 15 di 18 sovraindebitamento.
Nella fattispecie, su sollecitazione del Tribunale, il Gestore della crisi in data 28.05.2024, procedeva ad integrare la relazione del 30.01.2024, con la valutazione del merito creditizio con riferimento a tutti i finanziamenti come segue: “La retribuzione media mensile dell'anno 2018 era pari ad euro 1.500,00. In data 27/08/2018, il sig. sottoscriveva un finanziamento Pt_1
FINDOMESTIC BANCA SPA n. 20197270848712 ottenendo l'importo di € 10.000,00. Rimborso complessivo di euro 13.197,40 mediante il pagamento di 120 rate mensili di € 109,00, TAN 5,75%. A seguito di verifica effettuata dalla scrivente, il soggetto finanziatore risulta aver tenuto conto del merito creditizio. In data 20/09/2018, il sig. sottoscriveva un finanziamento FINDOMESTIC BANCA Pt_1
SPA n. 20197270848713 ottenendo l'importo di € 39.000,00. Rimborso complessivo di euro 51.408,00 mediante il pagamento di 120 rate mensili di € 428,00, TAN 5,75%. A seguito di verifica effettuata dalla scrivente, il soggetto finanziatore risulta aver tenuto conto del merito creditizio. La retribuzione media mensile dell'anno 2019 era pari ad euro 1.700,00. In data 07/02/2019, il sig. sottoscriveva Pt_1 un finanziamento FINDOMESTIC BANCA SPA n. 20197270848714 ottenendo l'importo di €
11.000,00. Rimborso complessivo di € 14.230,58 mediante il pagamento di 108 rate mensili di €
131,00, TAN 5,90%. A seguito di verifica effettuata dalla scrivente, il soggetto finanziatore risulta aver tenuto conto del merito creditizio. In data 18/06/2019, il sig. sottoscriveva una cessione del Pt_1 quinto con NL CE SpA ottenendo l'importo di € 22.216,03. Rimborso di complessivi € 28.800,00 mediante 120 rate di € 240,00 mensili, TAN 5,40%. A seguito di verifica effettuata dalla scrivente, il soggetto finanziatore risulta aver tenuto conto del merito creditizio. In data 23/12/2019, il sig. Pt_1 sottoscriveva una cessione del quinto con ottenendo l'importo di € 9.756,94. Rimborso Controparte_2 di complessivi € 14.880,00 mediante 120 rate di € 124,00 mensili, TAN 6,40%. A seguito di verifica effettuata dalla scrivente, il soggetto finanziatore non risulta aver tenuto conto del merito creditizio. “
Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha ritenuto, ab origine, inammissibile la proposta di composizione della crisi per la ragioni innanzi esposte, condivise da questa corte e, di conseguenza, non si pone una questione di applicazione, nella fattispecie, delle sanzioni di cui all'art.69 CCII.
Il reclamante ha, poi, invocato alcuni precedenti della giurisprudenza di merito, in base ai pagina 16 di 18 quali, la violazione dell'art.124 bis TUB da parte del finanziatore inciderebbe sul profilo di colpa del debitore, assorbendola o degradandola e ciò anche in presenza di informazioni incomplete ed errate fornite dal debitore al momento della compilazione del modulo.
Ribadisce, invece, questa Corte che, in base alla nuova disciplina dell'art.69 del CCII, il giudice è chiamato a valutare “la colpa grave e la mala fede“ del consumatore, che deve consistere nella grave violazione della regola di prudenza, che impone di astenersi dal contrarre obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, prudenza che, per le ragioni innanzi esposte, nel caso concreto è, del tutto, mancata. Il principio di autoresponsabilità e di buona fede del debitore, palesemente violato nel rendere dichiarazioni non veritiere non vale, quindi, a degradare la colpa grave di quest'ultimo con la insufficiente verifica da parte del finanziatore del merito creditizio, palesemente fuorviata dalla dichiarazione falsa.
La sentenza reclamata va quindi condivisa, con conseguente rigetto del reclamo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico della reclamante e liquidate, come in dispositivo, secondo i parametri di cui al DM 147/22, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta (IV scaglione, valori tra minimi e medi con esclusione la fase di istruttoria/trattazione, in osservanza del principio di diritto affermato da Cass. n. 10206/2021
e di recente ribadito da Cass. n. 29077/2024 e Cass. n. 7343 del 19/03/2025).
Sussistono, infine, i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
p.q.m.
La Corte di Appello di Bari, I sezione civile, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da avverso la sentenza n.48 bis/2025 del 9.05.2025, del Tribunale di Parte_1
Foggia, così provvede:
- rigetta il reclamo;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore della reclamata Parte_1
costituita in misura di € 5000,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% e ulteriori accessori di legge.
pagina 17 di 18 - dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il gravame, a carico del reclamante e in osservanza dell'art. 13 co.
1-quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17° l. 228/12.
Così deciso nella camera di consiglio della I sezione civile della Corte di Appello di Bari del
18.11.2025
Il Consigliere rel. de. Emma Manzionna
Il Presidente
dr. IA OL
pagina 18 di 18
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
In nome del Popolo Italiano
Riunita in persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa IA OL Presidente
Dott. MI Prencipe Consigliere
Dott.ssa Emma Manzionna Consigliere rel. – est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel procedimento n. 979/2025 R.G., avente ad oggetto il reclamo avverso la sentenza n.48 bis/2025 del 9.05.2025, con cui il Tribunale di Foggia non ha omologato la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentata da , promosso da: Parte_1
- nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Alessia Giulia Parte_1
Selano), giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Foggia alla Via F. Buonarota n. 3, presso lo studio del suddetto difensore;
Reclamante
CP_1
con sede legale in Bergamo (BG), Via Stoppani, n. 15, appartenente al Controparte_2
Gruppo IVA , in persona del procuratore speciale, dott. Controparte_3 CP_4
pagina 1 di 18 rappresentata e difesa dall'Avv. Dario Cusumano del Foro di Roma - ed CP_5 elettivamente domiciliata in Roma, Via Boncompagni n. 93, presso lo studio del medesimo procuratore, giusta procura alle liti ex art. 83 c.p.c. versata in atti;
Reclamata
Conclusioni: come da note scritte inviate telematicamente ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. per l'udienza del 18.11.2025 in cui la causa è stata riservata per la decisione.
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso del 30/01/202, il sig. presentava una proposta di ristrutturazione Parte_1
dei debiti del consumatore per la composizione della crisi da sovraindebitamento, ex art. 67
DL 12/1/2019 n. 14 e succ. modif., integrato dal D. Lgs 83 del 17/06/2022, presso il Tribunale di Foggia, sulla base del piano redatto con l'ausilio della dott.ssa Persona_1
dell'OCC – Commercialisti di Foggia, nominata quale gestore della crisi da sovraindebitamento.
In data 10/09/2024, il giudice designato, “considerata la sussistenza dei requisiti di ammissibilità della domanda previsti dagli artt 67 e 68 CCII”, emanava il Decreto di apertura del procedimento di omologazione ex art 70 CCII disponendo la sospensione dei procedimenti esecutivi in essere e fissava l'udienza del 14 novembre 2024 per “deduzioni in ordine alla proposta ed al piano come eventualmente modificati dal debitore e per l'omologa”.
Indi, valutata la relazione, anche quella integrativa e conclusiva, dell'OCC nominato, dott.ssa completa del contenuto di cui all'art. 68, comma 2, CCII, compresa la Persona_1 valutazione favorevole circa la completezza e l'attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente;
esaminate le osservazioni dei creditori con le quali questi si opponevano all'omologazione del piano proposto e la risposta alle osservazioni, effettuata dalla difesa del ricorrente, volte all'omologa del piano presentato, con sentenza n.48 bis del 9.05.2025, notificata in pari data, il Tribunale di Foggia non omologava il piano del consumatore,
pagina 2 di 18 ritenendo che la condotta di quest'ultimo, reiterata nel tempo, fosse ”improntata a una sistematica sottovalutazione delle conseguenze delle proprie scelte economiche, e connotata da gravi omissioni informative nei confronti degli istituti finanziari” e che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento del requisito della meritevolezza previsto dalla normativa, con conseguente inammissibilità della proposta di composizione della crisi e dell'accesso ai benefici dell'esdebitazione.
Avverso tale sentenza, ha interposto reclamo , con ricorso del 9.06.2025, Parte_1
chiedendo, per i motivi di seguito indicati, la revoca della sentenza impugnata e la omologazione del piano di ristrutturazione come descritto nella proposta in allegato, con vittoria di spese e competenze di causa.
Si è costituita solo chiedendo il rigetto del reclamo, in quanto infondato e la Controparte_2 conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese.
All'udienza del 18.11.2025, lette le note scritte depositate dalle parti, la causa è stata riservata per la decisione.
*****
Va premesso, in diritto, che l'istituto della ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt.
65-73 CCI), si applica al consumatore che si trovi in uno stato di sovraindebitamento, ossia versi in una situazione di crisi o di insolvenza. Si tratta di uno strumento volto a favorire l'esdebitazione dei cosiddetti “insolventi civili”, vale a dire dei soggetti che non ricoprono la qualifica di imprenditore e, pertanto, non sono fallibili. In seguito alla modifica normativa intervenuta con il D.Lgs. n. 134/2024 (Correttivo ter), art. 2 lett.e), può ritenersi «consumatore» la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, e accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore.
Nella specie, il giudice di prime cure ha ritenuto che il piano proposto da non Parte_1
pagina 3 di 18 potesse essere omologato in quanto non soddisferebbe il presupposto di ammissibilità previsto dall'art. 69, comma 1, CCII, atteso che, dalla documentazione allegata, emergerebbe una condotta connotata da colpa grave, malafede o frode da parte dell'odierno ricorrente nella formazione del proprio indebitamento, accogliendo sul punto le contestazioni sollevate dai creditori e circa la carenza dei presupposti per l'ammissibilità CP_6 Controparte_2
della proposta, relativamente alla insussistenza del requisito della meritevolezza in capo al ricorrente ed alla falsità di diverse dichiarazioni rese dal in sede di stipula dei contratti Pt_1
di finanziamento.
Non sussiste alcuna incongruenza nella circostanza che il giudice di prime cure abbia dapprima emanato il Decreto di apertura del procedimento di omologazione ex art 70 CCII, ai sensi degli artt. 67, 70, comma 1 e comma 7, CCI ed, in fase di omologa, abbia poi escluso l'ammissibilità della proposta medesima, poichè la valutazione di ammissibilità è prevista ex lege sia nella fase di apertura (art. 70, comma 1) che nella fase di omologa, ove appunto occorre verificare l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano (artt. 70 comma 7 CCI).
Come correttamente evidenziato in prime cure, “dette valutazioni compiute dal Giudice al momento della fissazione dell'udienza non sono definitive, né suscettibili di autonoma impugnazione, essendo in ogni caso riesaminabili, all'esito dell'instaurato contraddittorio, in sede di omologa” (Cass.
30 gennaio 2017, n. 2234; Cass. 5 dicembre 2018, n. 31477).
Con particolare riguardo al requisito della meritevolezza, il Tribunale di Foggia ha rilevato che:
“…Nel ricorso depositato e nella relazione dell'OCC, così come integrate, le cause del sovraindebitamento del ricorrente vengono ricondotte alla stipula di numerosi finanziamenti, contratti principalmente per estinguere debiti pregressi e per far fronte alle difficoltà economiche del nucleo familiare di origine, del quale egli sarebbe stato e continuerebbe ad essere l'unico sostegno economico. Deduce il quanto segue. Sin dal 2014 il lavoratore Pt_1 Pt_1 fuori sede, ha provveduto al mantenimento della madre, invalida al 75% e Controparte_7 disoccupata, della sorella, anch'ella disoccupata, e indirettamente del padre, Persona_2 Pt_1
pagina 4 di 18 MI, tossicodipendente deceduto nel 2022, che non ha mai contribuito al sostentamento familiare, avendo condotto una vita segnata da condotte delinquenziali, detenzioni carcerarie, arresti domiciliari e permanenze in comunità terapeutiche. Il ricorso al credito è avvenuto in un contesto di crescente difficoltà familiare, aggravato nel periodo tra agosto
2018 e febbraio 2019 dalla reiterata detenzione del padre. In tale arco temporale, il
[...]
ha stipulato tre finanziamenti con OM per un totale di € 60.000,00, Pt_1 finalizzati ufficialmente a spese personali (come il rifacimento del bagno), ma in realtà utilizzati per sostenere spese familiari e per la gestione delle problematiche legate alla situazione giudiziaria e sanitaria del padre. Il primo finanziamento, dell'importo di € 10.000,00, venne utilizzato subito dopo il primo arresto del genitore;
successivamente, nel settembre 2018, fu stipulato un secondo contratto da €
39.000,00 per estinguere il precedente e disporre di ulteriore liquidità; infine, un terzo prestito fu contratto nel febbraio 2019 per far fronte alle crescenti necessità economiche familiari. Dal settembre
2019, a causa del peso ormai insostenibile degli impegni finanziari, il ha iniziato a non Pt_1 onorare regolarmente le obbligazioni assunte. La situazione è ulteriormente peggiorata con la successiva stipula di prestiti con cessione del quinto dello stipendio con NL CE SpA
e . L'erosione progressiva della retribuzione ha condotto il ricorrente a dover Controparte_2 scegliere tra l'adempimento delle obbligazioni contratte e la sopravvivenza economica del nucleo familiare. Orbene, dall'analisi della documentazione in atti, emerge che l'indebitamento è stato originato da una reiterata sottoscrizione di obbligazioni finanziarie in un arco temporale molto ristretto, tra il 2018 e il 2019, a fronte di una capacità reddituale che, già all'epoca della stipula dei primi contratti, risultava insufficiente a sostenerne il peso. Il ricorrente, infatti, con una retribuzione mensile netta di € 1.500,00 nel 2018 e di € 1.700,00 nel 2019, ha progressivamente stipulato una serie di finanziamenti – tre con OM e due con cessione del quinto con NL CE Spa e – il cui ammontare complessivo Controparte_2 delle rate ha superato in maniera significativa la soglia del 35% del rapporto rata/reddito raccomandata dalle linee guida della Banca d'Italia quale limite massimo per una situazione finanziaria sostenibile”.1 1 Si legge in sentenza: “In particolare, l'analisi progressiva dell'andamento del rapporto tra le rate mensili dovute e il pagina 5 di 18 Con riguardo alle motivazioni addotte dal per giustificare il ricorso al credito- ossia la Pt_1 necessità di far fronte alle esigenze primarie della madre invalida, della sorella disoccupata e del padre tossicodipendente, detenuto o in comunità terapeutiche – il giudice di prime cure ha ritenuto che esse non potessero costituire circostanza esimente, né potessero qualificarsi come eventi sopravvenuti o imprevedibili, trattandosi di situazioni già note, consolidate nel tempo, e ben presenti all'epoca della contrazione dei debiti, che avrebbero dovuto indurre il debitore a una maggiore prudenza e alla ricerca di soluzioni alternative. Inoltre, il non Pt_1
avrebbe fornito alcuna prova documentale dell'effettivo utilizzo delle somme ricevute in prestito per le finalità familiari dichiarate.2
reddito disponibile (c.d. rapporto rata/reddito) mette in luce con chiarezza l'insostenibilità crescente della posizione debitoria del già a partire dal secondo finanziamento. Infatti, in data 20.09.2018, a fronte di una retribuzione mensile netta Pt_1 pari a € 1.500,00, il ricorrente, dopo aver sottoscritto il primo finanziamento con rata mensile pari a € 109,00, accettava un nuovo finanziamento da € 39.000,00 con una rata aggiuntiva pari a € 428,00, portando così l'esborso mensile complessivo a
€ 537,00. Ciò comportava un rapporto rata/reddito del 35,8%, superiore al limite massimo del 35% previsto dalle linee guida della Banca d'Italia, soglia oltre la quale l'indebitamento è considerato eccessivo e non sostenibile nel medio-lungo termine. A tale situazione già compromessa si aggiungeva, in data 07.02.2019, la stipula di un ulteriore finanziamento per un importo di € 11.000,00 con una rata mensile di € 131,00. In tale momento, il reddito del era aumentato a € Pt_1 1.700,00, ma le rate complessive da corrispondere avevano raggiunto l'importo mensile di € 668,00, determinando un rapporto rata/reddito del 39,3%, ulteriormente al di sopra della soglia di sostenibilità. Il quadro peggiorava ulteriormente in data 18.06.2019, quando il ricorrente sottoscriveva un contratto di cessione del quinto con NL CE SpA, assumendo un ulteriore impegno mensile di € 240,00. Tale ulteriore obbligazione elevava l'importo complessivo delle rate mensili a € 908,00. Confrontando tale cifra con il reddito netto mensile di € 1.700,00, il rapporto rata/reddito saliva al 53,4%, segnalando un'esposizione finanziaria gravemente sproporzionata. Nonostante questa situazione di evidente Controparte_ compromissione, il sottoscriveva, il 23.12.2019, un ulteriore finanziamento con per un importo di € Pt_1 9.756,94, con una rata mensile di € 124,00. A seguito di quest'ultima operazione, le obbligazioni mensili ammontavano complessivamente a € 1.032,00, portando il rapporto rata/reddito al 60,7%, dunque ben oltre ogni soglia di sostenibilità riconosciuta. Tale progressione numerica documenta in modo inequivocabile che, sin dal secondo finanziamento e con sempre maggiore evidenza nelle operazioni successive, il ha assunto obbligazioni sproporzionate rispetto alle proprie Pt_1 reali capacità economiche, in violazione dell'obbligo di valutazione preventiva della sostenibilità finanziaria e dell'adempimento secondo buona fede. L'evoluzione dei rapporti rata/reddito dimostra che le scelte del debitore non sono riconducibili ad errori occasionali o ad un peggioramento improvviso della condizione economica, bensì ad una sistematica sottovalutazione della propria capacità di rimborso, tale da escludere la configurabilità di una condotta diligente…“ 2 sul punto nella sentenza si legge:” È lo stesso ricorrente ad ammettere, in maniera testuale, l'assenza di documentazione utile a dimostrare l'utilizzo effettivo dei fondi erogati dalle finanziarie, dichiarando di non essere in grado di provare la loro destinazione alle spese familiari dichiarate, relative al mantenimento della madre, della sorella e, fino alla data del decesso, del padre detenuto o ricoverato in comunità terapeutiche. Tale ammissione compromette in modo decisivo la possibilità di collegare le obbligazioni assunte alle necessità familiari indicate nella proposta e, soprattutto, priva la stessa di qualsiasi presunzione di legittimità o verosimiglianza. La normativa vigente e la costante giurisprudenza di merito, infatti, pongono in capo al debitore l'onere di dimostrare la non colpevolezza nell'origine del sovraindebitamento e di fornire piena prova del nesso causale tra le somme ricevute e gli eventi o le circostanze che ne avrebbero giustificato la richiesta. In pagina 6 di 18 Infine, in ordine alle eccepite dichiarazioni mendaci ed alle omesse informazioni, il giudice di primo grado ha evidenziato che “la documentazione contrattuale acquisita in atti rivela una condotta gravemente omissiva, nonché, per taluni profili, dolosa da parte del sig.
[...]
, in occasione della stipula dei contratti di finanziamento con cessione del quinto Pt_1 sottoscritti con NL CE S.p.A. e successivamente con In particolare, in Controparte_2 sede di compilazione dei moduli relativi alla valutazione del merito creditizio, il ricorrente ha fornito informazioni non corrispondenti al vero su elementi essenziali per la corretta istruttoria da parte degli enti finanziatori. Risulta, infatti, che il ha dichiarato di non avere ulteriori obbligazioni in corso, Pt_1 omettendo volontariamente di menzionare i tre precedenti finanziamenti contratti con
OM Banca S.p.A. nel periodo compreso tra agosto 2018 e febbraio 2019, per un ammontare complessivo di circa € 60.000,00. Tale omissione appare particolarmente grave, in quanto la conoscenza di tali posizioni debitorie avrebbe verosimilmente condotto i soggetti finanziatori
a un esito negativo nella valutazione del merito creditizio, considerato che, all'epoca della richiesta, il rapporto rata/reddito del ricorrente era già ampiamente superiore alle soglie di sostenibilità stabilite dalla Banca d'Italia. In aggiunta, il ha dichiarato che il proprio nucleo familiare risultava Pt_1 composto da tre soggetti, di cui due titolari di reddito, e ha indicato un reddito familiare mensile pari a € 3.246,85. Tali dichiarazioni risultano incompatibili con quanto riportato nella stessa proposta di ristrutturazione dei debiti, e nei documenti integrativi, nei quali si precisa che l'unico percettore di reddito era il ricorrente stesso e che la madre e la sorella, all'epoca, erano entrambe disoccupate e prive di qualsiasi entrata economica. Ancora più grave appare la dichiarazione resa in merito alla titolarità di un bene immobile: il ha indicato di essere proprietario di Pt_1 un'abitazione, circostanza smentita dalle visure catastali e ipotecarie allegate al ricorso, dalle quali risulta in maniera inequivoca che egli non è mai stato proprietario né di beni immobili né di beni mobili registrati.”
Il reclamo si fonda sui seguenti motivi:
difetto di tale dimostrazione, il comportamento del debitore non può essere ricondotto ad una situazione di necessità imprevedibile o inevitabile, bensì ad una scelta consapevole di aggravare la propria esposizione debitoria in una fase già compromessa”.
pagina 7 di 18 1.In primo luogo, il reclamante ha contestato la “mancanza del presupposto di ammissibilità previsto dall'art. 69 comma 1 CCII.”, poichè, diversamente da quanto statuito nella sentenza impugnata, nel ricorso depositato e nella relazione dell'OCC, così come integrate, sarebbero state chiaramente esplicitate le cause del sovraindebitamento ovverosia che, nel periodo tra il
27/08/18 ed il 07/02/2019, egli contraeva i primi tre finanziamenti c/o OM per un importo totale pari ad € 60.000,00, poiché doveva far fronte ad una situazione familiare drammatica che lo vedeva quale unico sostegno economico della famiglia di origine, atteso che, nel 2018, suo padre veniva più volte tradotto in carcere, agli arresti domiciliari e addirittura in una comunità di recupero. In particolare, la somma pari ad € 10.000,00 concessagli con il contratto n. 20197270848712 del 27/08/2018, recante la giustificazione di un
“rifacimento bagno”, come da preventivo allegato, sarebbe stata utilizzata per le spese sopravvenute dopo il primo arresto del padre;
il secondo finanziamento di importo maggiore, pari ad € 39.000,00 fu contratto per estinguere il primo e disporre di una più ingente somma per far fronte alle spese sopravvenute;
il terzo finanziamento, stipulato a febbraio 2019 sempre con OM, fu dettato dall'urgenza di altra disponibilità economica per appianare la situazione familiare, a far fronte non solo alle sue esigenze, essendo lavoratore fuori sede, ma anche a quelle della madre invalida e della sorella, allora minorenne, nonché del genitore che in carcere o agli arresti domiciliari. Sebbene non fosse stato possibile provare quanto dedotto né l'entità delle spese sostenute, ciò risulterebbe dall'evidenza dei fatti allegati. A detta del reclamante, giammai egli avrebbe potuto prevedere la detenzione reiterata del padre o il perdurare dello stato di bisogno della madre e della sorella, evolutesi per ragioni non dipendenti dalla sua volontà. Quanto alle spese non giustificate, sarebbe arduo recuperare, per quegli anni, tutte le spese primarie di sostentamento di ben tre familiari, spese mediche, spese legali e, non ultimo, spese sostenute dal reclamante/debitore per mantenersi fuori sede.
2. Inoltre, il giudice di prime cure non avrebbe attribuito alcun valore al “merito creditizio”, sebbene detto concetto, inserito nelle direttive comunitarie 2008/48 e 2014/17200, sia stato pagina 8 di 18 recepito dalle disposizioni di cui all'art. 124 bis e 120 undecies del T.U.B. (D.lgs. 1 settembre
1993, n. 385) al fine di introdurre l'obbligo per il finanziatore di procedere preventivamente alla verifica della sostenibilità del finanziamento attraverso le informazioni ricevute del consumatore o, in mancanza, avvalendosi di banche dati pertinenti.
Nel caso concreto, i finanziatori non avrebbero effettuato alcuna analisi della fattibilità e sostenibilità del finanziamento/ merito creditizio, in quanto la OM, sin dal secondo finanziamento, non avrebbe valutato il superamento della soglia di sostenibilità dettata dalle linee guida della Banca d'Italia, cioè il 35%, ma, di tale superamento, il giudice avrebbe attribuito tutta la responsabilità al . Le medesime considerazioni varrebbero, a fortiori, Pt_1
per il terzo finanziamento, concesso da OM senza considerare che le tre rate, ammontanti nel totale ad € 668,00, superavano abbondantemente la suddetta soglia limite
(39,3% come rilevato dal primo giudice). Tale situazione ingravescente sarebbe poi sfociata nei prestiti con addebito direttamente sullo stipendio stipulati dapprima con NL (Banca
Nazionale del Lavoro) CE SpA e infine con . Controparte_2
3. Infine, il Giudice di prime cure avrebbe condiviso le osservazioni dal creditore CP_2
circa l'esistenza di una condotta gravemente omissiva e dolosa da parte dell'odierno reclamante, senza considerare che l'art. 124 bis co.1 TUB impone l'onere di valutazione del merito creditizio principalmente sul finanziatore, che potranno acquisire informazioni aggiuntive rispetto a quelle fornite dal consumatore stesso, poichè le stesse società finanziarie, che esercitano professionalmente l'attività di concessione del credito presso la clientela, sono le più qualificate a procedere alla valutazione della futura solvibilità del debitore, piuttosto che il debitore stesso, i cui profili di colpa, quand'anche in astratto configurabili, verrebbero senz'altro assorbiti e superati da quelli propri del contraente professionalmente qualificato. Quindi, al di là dell'informazione incompleta/errata fornita dal debitore al momento della compilazione del modulo prestampato, la mera corretta consultazione della banca dati avrebbe disvelato alla creditrice opponente come il ricorrente fosse esposto anche nei confronti di altri soggetti, tra istituti di credito e finanziarie, piuttosto pagina 9 di 18 che scoprirlo dal piano. Ad ogni modo, nel modulo di richiesta finanziamento con , CP_2
egli non avrebbe reso alcuna dichiarazione mendace o non veritiera, atteso che, in data
23/12/2019, egli viveva con i nonni paterni in un immobile di proprietà di questi ultimi e le entrate reddituali erano due, la sua e del nonno paterno che percepiva una pensione di circa €
2.000,00; alla domanda a quanto ammontasse il reddito familiare la risposta era stata €
3.286,45 (stipendio del + pensione del nonno); alla domanda se l'immobile in cui Pt_1
viveva fosse di proprietà, la risposta era stata affermativa ( e CP_8 CP_9
erano proprietari dell'immobile in Viale Mazzini 13 in cui il debitore risiedeva all'epoca dei fatti – All 17 visura catastale che si allega).
1.a A giudizio della Corte, i motivi, da trattarsi congiuntamente, stante l'intima connessione fra gli stessi, non sono fondati.
In primo luogo, deve condividersi il giudizio di “non meritevolezza” del debitore espresso nella sentenza impugnata, che ha ravvisato in capo al debitore un comportamento gravemente colposo.
L'art. 69 CCI primo comma dispone che: “Il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”. Ne deriva allora che il consumatore non può essere considerato immeritevole quando abbia ritenuto di poter ragionevolmente pagare ogni debito alla scadenza, confidando sull'entità disponibile di reddito e patrimonio, cosicché la successiva sproporzione tra risorse e passività non possa ritenersi causata da una condotta gravemente imprudente.
Va infatti evidenziato che, a mente della giurisprudenza di legittimità (Cass. 22 settembre
2022 n. 27843; Cass. 27 luglio 2023, n. 22890) e di merito (Appello Firenze, 8 novembre 2023,
Trib. Reggio Calabria 25 gennaio 2024,) formatasi sul punto, diversamente dall'art. 12 bis l.
3/2012 nella sua originaria formulazione, l'art. 69 CCII prevede espressamente che il consumatore non possa accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti se ha pagina 10 di 18 determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave.
Pertanto, l'indagine del giudicante non dovrà più vertere, come accadeva prima della riforma, sulla sussistenza di responsabilità colposa da parte del debitore per il sovraindebitamento, ma potrà negare l'omologa del piano solo quando l'indebitamento sia derivato da colpa grave del debitore, dalla sua malafede, o da un suo comportamento fraudolento.
Sul punto, si condividono le motivazioni in diritto contenute in sentenza, non oggetto di specifica contestazione da parte del reclamante: ” …La gravità della colpa si desume oltre che
(sotto il profilo quantitativo dell'imprudenza) dalla reiterata violazione della regola cautelare, anche
(sotto il profilo qualitativo dell'imprudenza) dall'entità complessiva delle obbligazioni contratte Se il consumatore ha contratto obbligazioni nella consapevolezza, sulla base di un giudizio prognostico, di non poterle adempiere, tanto rende l'istante immeritevole di accesso alla procedura e deve condurre il giudice a negare l'omologazione del piano proposto. L'assenza di colpa grave può ravvisarsi quando il consumatore, confidando sull'entità disponibile di reddito e patrimonio, abbia ritenuto, in modo ragionevole ed al momento in cui ha assunto
l'obbligazione, di poterla adempiere. Sulla scorta di tali principi, può ritenersi senz'altro incolpevole il debitore che si trovi a dover affrontare una crisi da sovraindebitamento a cagione di esigenze sopravvenute non ragionevolmente prevedibili, ovvero che abbia ragionevolmente valutato la propria capacità restitutoria sulla base di elementi non rivelatisi fondati. Dunque, può essere ammesso alla procedura del piano del consumatore il consumatore che prova di avere contratto tutte le obbligazioni con colpa lieve e non con colpa grave. Di contro, non può accedere al piano del consumatore chi abbia determinato il sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito consapevolmente non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali. …L'onere di allegazione e prova della non colpevolezza restano quindi in capo al ricorrente.”
Nel caso di specie, il risulta aver fatto ricorso, in poco più di un anno, dal 27.08.2018 al Pt_1
23.12.2019, a ben cinque finanziamenti dell'importo complessivo di oltre €.100.000,00 ( precisamente €.103.690,00), asseritamente per far fronte alle esigenze primarie del proprio pagina 11 di 18 nucleo familiare ( padre arrestato, tossicodipendente, madre invalida e sorella all'epoca minorenne), sulla base del suo stipendio mensile dell'importo di €.1500,00 ( aumentato a
€.1700,00 nel 2019), senza disporre di alcun immobile di sua proprietà.
Con riguardo alle cause dell'indebitamento, nel piano di ristrutturazione, si legge, infatti, che: “In data 27/08/2018, il sig. sottoscriveva un finanziamento FINDOMESTIC BANCA Pt_1
SPA n. 20197270848712 ottenendo l'importo di € 10.000,00. Rimborso complessivo di euro 13.197,40 mediante il pagamento di 120 rate mensili di € 109,00. In data 20/09/2018, il sig. Pt_1 sottoscriveva un finanziamento FINDOMESTIC BANCA SPA n. 20197270848713 ottenendo
l'importo di € 39.000,00. Rimborso complessivo di euro 51.408,00 mediante il pagamento di 120 rate mensili di € 428,00. In data 07/02/2019, il sig. sottoscriveva un finanziamento Pt_1
FINDOMESTIC BANCA SPA n. 20197270848714 ottenendo l'importo di € 11.000,00. Rimborso complessivo di € 14.230,58 mediante il pagamento di 108 rate mensili di € 131,00. In data 18/06/2019, il sig. sottoscriveva una cessione del quinto con NL CE SpA ottenendo l'importo di € Pt_1
22.216,03. Rimborso di complessivi € 28.800,00 mediante 120 rate di € 240,00 mensili. In data
23/12/2019, il sig. sottoscriveva una cessione del quinto con ottenendo l'importo Pt_1 Controparte_2 di € 9.756,94. Rimborso di complessivi € 14.880,00 mediante 120 rate di € 240,00 mensili. Durante il
2019 il reddito del sig. era pari ad euro 1.700,00 circa. Il signor procedeva al pagamento Pt_1 Pt_1 del finanziamento OM fino alle rate del mese di agosto 2019. Con atto del 03/01/2023, la
[...]
(mandataria della a sua volta cessionaria della OM Controparte_10 Controparte_11 spa) procedeva a pignoramento presso terzi, in particolare presso Poste italiane spa che procedevano a bloccare il conto corrente bancario del proponente.”
Il reclamante ha sostenuto che i finanziamenti successivi al primo (giacchè già il secondo comportava l'incremento della rata mensile all'importo di €.537,00, con superamento della soglia di sostenibilità e rapporto rata/ reddito raccomandato dalla Banca d'Italia del 35,8%) sarebbero stati determinati dall'aggravamento delle situazioni debitorie riferibili al proprio nucleo familiare, composto dal padre tossicodipendente, detenuto prima in carcere, poi agli arresti domiciliari ed infine in comunità, dalla madre invalida e dalla sorella minorenne.
pagina 12 di 18 Tuttavia, il , non solo non ha fornito alcuna giustificazione dell'effettivo utilizzo delle Pt_1 somme ricevute per le finalità familiari dichiarate, neanche per le spese sanitarie e legali che dovrebbero essere agevolmente documentabili, ma soprattutto non ha allegato, prima ancora che dimostrato, quali sarebbero le circostanze sopravvenute che avrebbero giustificato il ripetuto ricorso al credito, durante l'arco temporale in esame, essendo ben prevedibile sin dal principio che il padre, tossicodipendente e dedito ad attività delinquenziali, non fosse in grado di mantenere la moglie invalida ( invalidità anche questa nota quanto meno dal 2016, come risulta dalla perizia in atti) e la figlia minorenne ed, a fortiori, che egli avrebbe dovuto sostenere le spese per il proprio mantenimento, quale lavoratore fuori sede, sicchè non può che convenirsi con la valutazione del giudice di prime cure che si trattava “di situazioni già note, consolidate nel tempo e ben presenti all'epoca della contrazione dei debiti, che avrebbero dovuto indurre il debitore ad una maggiore prudenza ed alla ricerca di soluzione alternative”.
Ugualmente va valutata negativamente la circostanza che, il nel febbraio 2019, abbia Pt_1 contratto il terzo finanziamento, con un incremento della rata mensile all'importo di €.668,00
e del rapporto rata/reddito del 39,3 % e, poi, come si legge in sentenza “..il quadro peggiorava ulteriormente in data 18.06.2019, quando il ricorrente sottoscriveva un contratto di cessione del quinto con NL CE SpA, assumendo un ulteriore impegno mensile di € 240,00. Tale ulteriore obbligazione elevava l'importo complessivo delle rate mensili a € 908,00. Confrontando tale cifra con il reddito netto mensile di € 1.700,00, il rapporto rata/reddito saliva al 53,4%, segnalando un'esposizione finanziaria gravemente sproporzionata. Nonostante questa situazione di evidente compromissione, il sottoscriveva, il 23.12.2019, un ulteriore finanziamento con per un importo di € Pt_1 Controparte_2
9.756,94, con una rata mensile di € 124,00. A seguito di quest'ultima operazione, le obbligazioni mensili ammontavano complessivamente a € 1.032,00, portando il rapporto rata/reddito al 60,7%, dunque ben oltre ogni soglia di sostenibilità riconosciuta”.
Ne deriva, allora, che il , sin dalla stipula del secondo finanziamento, non poteva Pt_1
ritenere ragionevolmente di riuscire a pagare la rata alla scadenza, confidando solo sulla disponibilità del proprio stipendio, e ciononostante stipulava altri finanziamenti pagina 13 di 18 incrementando la sproporzione tra risorse e passività con una condotta gravemente imprudente.
Va, pertanto, ravvisata, nel caso concreto, la colpa grave in capo al debitore che ha omesso totalmente di ponderare la propria situazione, reddituale e patrimoniale, nonostante questa fosse tale da rendere certa o prossima alla certezza l'impossibilità di adempiere regolarmente ovvero da far apparire del tutto irrazionale il regolare adempimento.
2.a Si condividono anche le valutazioni del giudice di prime cure sulle condotte dolose o in mala fede poste in essere dal il quale, in sede di compilazione dei moduli relativi alla Pt_1
valutazione del merito creditizio, ha fornito informazioni non corrispondenti al vero su elementi essenziali per la corretta istruttoria da parte degli enti finanziatori.
Il reclamante ha contestato tale circostanza perché, all'epoca, viveva con i nonni paterni in un immobile di proprietà di questi ultimi ed al proprio reddito si sarebbe cumulato quello del nonno paterno pensionato.
L'assunto non può essere condiviso.
Innanzitutto, il , nella compilazione dei moduli relativi alla valutazione del merito Pt_1
creditizio in occasione della stipula dei finanziamenti con cessione del quinto sottoscritti con
NL CE s.p.a. e , ha dichiarato di non avere ulteriori obbligazioni in corso, CP_2 omettendo di menzionare i tre precedenti finanziamenti contratti con OM Banca
S.p.A. nel periodo compreso tra agosto 2018 e febbraio 2019, per un ammontare complessivo di circa € 60.000,00; ha inoltre, dichiarato che il proprio nucleo familiare risultava composto da tre soggetti, di cui due titolari di reddito, e ha indicato un reddito familiare mensile pari a
€ 3.246,85, mentre nella residenza indicata nel modulo ( via Cappuccini 130, Foggia) vivevano, all'epoca, il padre, la madre invalida e la sorella minorenne. Anche a voler considerare il domicilio dei nonni, in viale Mazzini 13, dove egli risultava effettivamente all'epoca residente, non vi è prova dell'importo della pensione asseritamente percepita dal nonno ed, in ogni caso, egli non risulta titolare di alcun immobile, che sarebbe al più in comproprietà dei nonni.
pagina 14 di 18
3.a Il reclamante ha, infine, sostenuto che il giudice di prime cure non avrebbe affatto considerato la il cd.merito creditizio, in quanto avrebbe omesso di considerare la violazione da parte dei finanziatori dell'obbligo stabilito dall'art.124 TUB di verificare la sostenibilità del finanziamento, a prescindere dalle informazioni incomplete ed errate ricevute dal consumatore.
L'art. 124 bis del Testo Unico Bancario, invero, impone al finanziatore “prima della conclusione del contratto di credito” di valutare “il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”.
I controlli richiesti dalla legge – che assolvono la doppia funzione di tutela del creditore erogante e del privato finanziato – si inseriscono nel più generico rispetto dei principi codicistici di buona fede, diligenza e correttezza del creditore.
L'art. 68 CCI stabilisce che “L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.”
Nel caso, infatti, in cui l'OCC verifichi che il merito creditizio non sia stato adeguatamente valutato scattano alcune sanzioni processuali a carico del finanziatore negligente ed infatti l'articolo 69 del Codice della Crisi d'Impresa dispone che: “Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124 bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione
o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta“.
La mancata valutazione del merito creditizio ha, quindi, come conseguenza l'impossibilità per il creditore di far valere le sue doglianze nell'ambito della procedura di
pagina 15 di 18 sovraindebitamento.
Nella fattispecie, su sollecitazione del Tribunale, il Gestore della crisi in data 28.05.2024, procedeva ad integrare la relazione del 30.01.2024, con la valutazione del merito creditizio con riferimento a tutti i finanziamenti come segue: “La retribuzione media mensile dell'anno 2018 era pari ad euro 1.500,00. In data 27/08/2018, il sig. sottoscriveva un finanziamento Pt_1
FINDOMESTIC BANCA SPA n. 20197270848712 ottenendo l'importo di € 10.000,00. Rimborso complessivo di euro 13.197,40 mediante il pagamento di 120 rate mensili di € 109,00, TAN 5,75%. A seguito di verifica effettuata dalla scrivente, il soggetto finanziatore risulta aver tenuto conto del merito creditizio. In data 20/09/2018, il sig. sottoscriveva un finanziamento FINDOMESTIC BANCA Pt_1
SPA n. 20197270848713 ottenendo l'importo di € 39.000,00. Rimborso complessivo di euro 51.408,00 mediante il pagamento di 120 rate mensili di € 428,00, TAN 5,75%. A seguito di verifica effettuata dalla scrivente, il soggetto finanziatore risulta aver tenuto conto del merito creditizio. La retribuzione media mensile dell'anno 2019 era pari ad euro 1.700,00. In data 07/02/2019, il sig. sottoscriveva Pt_1 un finanziamento FINDOMESTIC BANCA SPA n. 20197270848714 ottenendo l'importo di €
11.000,00. Rimborso complessivo di € 14.230,58 mediante il pagamento di 108 rate mensili di €
131,00, TAN 5,90%. A seguito di verifica effettuata dalla scrivente, il soggetto finanziatore risulta aver tenuto conto del merito creditizio. In data 18/06/2019, il sig. sottoscriveva una cessione del Pt_1 quinto con NL CE SpA ottenendo l'importo di € 22.216,03. Rimborso di complessivi € 28.800,00 mediante 120 rate di € 240,00 mensili, TAN 5,40%. A seguito di verifica effettuata dalla scrivente, il soggetto finanziatore risulta aver tenuto conto del merito creditizio. In data 23/12/2019, il sig. Pt_1 sottoscriveva una cessione del quinto con ottenendo l'importo di € 9.756,94. Rimborso Controparte_2 di complessivi € 14.880,00 mediante 120 rate di € 124,00 mensili, TAN 6,40%. A seguito di verifica effettuata dalla scrivente, il soggetto finanziatore non risulta aver tenuto conto del merito creditizio. “
Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha ritenuto, ab origine, inammissibile la proposta di composizione della crisi per la ragioni innanzi esposte, condivise da questa corte e, di conseguenza, non si pone una questione di applicazione, nella fattispecie, delle sanzioni di cui all'art.69 CCII.
Il reclamante ha, poi, invocato alcuni precedenti della giurisprudenza di merito, in base ai pagina 16 di 18 quali, la violazione dell'art.124 bis TUB da parte del finanziatore inciderebbe sul profilo di colpa del debitore, assorbendola o degradandola e ciò anche in presenza di informazioni incomplete ed errate fornite dal debitore al momento della compilazione del modulo.
Ribadisce, invece, questa Corte che, in base alla nuova disciplina dell'art.69 del CCII, il giudice è chiamato a valutare “la colpa grave e la mala fede“ del consumatore, che deve consistere nella grave violazione della regola di prudenza, che impone di astenersi dal contrarre obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, prudenza che, per le ragioni innanzi esposte, nel caso concreto è, del tutto, mancata. Il principio di autoresponsabilità e di buona fede del debitore, palesemente violato nel rendere dichiarazioni non veritiere non vale, quindi, a degradare la colpa grave di quest'ultimo con la insufficiente verifica da parte del finanziatore del merito creditizio, palesemente fuorviata dalla dichiarazione falsa.
La sentenza reclamata va quindi condivisa, con conseguente rigetto del reclamo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico della reclamante e liquidate, come in dispositivo, secondo i parametri di cui al DM 147/22, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta (IV scaglione, valori tra minimi e medi con esclusione la fase di istruttoria/trattazione, in osservanza del principio di diritto affermato da Cass. n. 10206/2021
e di recente ribadito da Cass. n. 29077/2024 e Cass. n. 7343 del 19/03/2025).
Sussistono, infine, i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
p.q.m.
La Corte di Appello di Bari, I sezione civile, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da avverso la sentenza n.48 bis/2025 del 9.05.2025, del Tribunale di Parte_1
Foggia, così provvede:
- rigetta il reclamo;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore della reclamata Parte_1
costituita in misura di € 5000,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% e ulteriori accessori di legge.
pagina 17 di 18 - dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il gravame, a carico del reclamante e in osservanza dell'art. 13 co.
1-quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17° l. 228/12.
Così deciso nella camera di consiglio della I sezione civile della Corte di Appello di Bari del
18.11.2025
Il Consigliere rel. de. Emma Manzionna
Il Presidente
dr. IA OL
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